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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 16/12/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 8353/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 29/07/2025 da e Parte_1 Parte_2 entrambi con il proc. e dom. avv. RUBINATO GIANLUCA, avente ad oggetto: separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor;
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito delle note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 28/04/2001 in TRIVIGNANO
IN (UD), con atto trascritto presso il Comune di TRIVIGNANO IN (UD) al numero 1, parte 2, serie A, anno 2001; Per_
- dato atto che dall'unione sono nati i figli (il 18/06/2004), maggiorenne non RS economicamente indipendente, ed (il 14/07/2009), minorenne;
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
1 - dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché agli interessi della figlia minore;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
letto l'art. 473 bis.51 c.p.c., in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione personale dei sig.ri e Parte_1 Parte_2 il cui matrimonio è stato celebrato in data 28/04/2001, in TRIVIGNANO IN (UD), con atto trascritto presso il comune di TRIVIGNANO IN (UD) al n. 1, Parte 2, Serie
A, anno 2001, alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e a fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno. RS
2) Dispone che i coniugi esercitino la potestà genitoriale sulla figlia minore in modo congiunto secondo le regole dell'affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso la madre . Parte_1
3) Dà atto che le decisioni relative all'istruzione, educazione e salute della figlia verranno prese in modo congiunto e di comune accordo tra i genitori, tenendo conto preliminarmente delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa.
4) Dispone che la minore trascorra un fine settimana con il padre e, RSona_3 precisamente, dal sabato mattina fino alle ore 19.00 della domenica e quello successivo con la madre e ciò in modo alternato.
5) Dispone che il padre, inoltre, abbia facoltà di vedere la figlia quando voglia, previo accordo con la madre in ordine ai giorni e agli orari, compatibilmente con le esigenze RS anche lavorative della sig.ra e della minore, anche al fine di consentire a lo Pt_1 svolgimento degli impegni di studio o delle attività extra scolastiche. Dispone che la figlia trascorra con il padre almeno due settimane durante le vacanze estive in periodo da RS concordarsi tra i genitori entro la fine del mese di aprile. Dispone che passi, inoltre, le festività natalizie e pasquali con l'uno o con l'altro genitore ad anni alterni;
in particolare, per quanto riguarda le vacanze natalizie, si intende che saranno divise in due parti: dal termine dell'ultimo giorno di scuola alla sera del 30 dicembre e dalla sera del
30 dicembre all'ultimo giorno delle vacanze scolastiche.
2 6) Dispone che il Sig. provveda a versare alla sig.ra la somma di € 200,00 Pt_2 Pt_1
RS a titolo di mantenimento della figlia ed € 200,00 a titolo di mantenimento del figlio Per_
, finché quest'ultimo non sarà economicamente autosufficiente. Tali importi dovranno essere versati entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig. acceso presso Monte dei Paschi di Siena ed avente il seguente IBAN: IT 63 Pt_1
A0103 064 05000000 1376405. Un tanto a partire dal giorno 15 del mese di agosto. La somma del mantenimento sarà soggetta alla rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT. Dà atto che l'assegno unico per la minore verrà rilasciato RSona_3 interamente alla madre . Parte_1
7) Dà atto che i coniugi dichiarano di non avere nulla reciprocamente a pretendere e di avere già regolamentato ogni altra questione patrimoniale. RS
8) Le spese straordinarie relative alla figlia minore e quelle relative al figlio Per_ maggiorenne ma non economicamente autosufficiente sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo le indicazioni del Protocollo dell'osservatorio nazionale sul diritto di famiglia che è stato consegnato loro.
9) Dà atto che i coniugi si concedono la reciproca apposizione delle firme necessarie per portare con sé la figlia minore all'estero e rinunciano a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio per sé e per la figlia. Detti viaggi avverranno per periodi concordati e comunicati con congruo anticipo all'altro genitore.
10) Dà atto che i coniugi si obbligano a comunicarsi reciprocamente il proprio recapito, anche telefonico.
11) Dispone che la casa familiare di proprietà di entrambi i ricorrenti rimarrà assegnata alla sig.ra , essendo collocataria prevalente della minore, e dà atto che il sig. Pt_1 Pt_2 si trasferirà in altra abitazione.
12) Nulla sulle spese. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TRIVIGNANO IN (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 1, parte 2, serie A, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2001.
Udine, li 11/12/2025
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott.ssa Annamaria Antonini
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