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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 09/12/2025, n. 1333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1333 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2426/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2426/2025 r.g. promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliata in Pianella alla via Parte_1 C.F._1
Regina Margherita 47 presso lo studio dell'avv. DI TONTO MASSIMO che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pescara al C. Controparte_1 C.F._2
Manthonè 62 presso lo studio dell'avv. PISCIONE GIANNI che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 4 OGGETTO: Altri istituti di diritto di famiglia
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c., la sig.ra – premesso di aver intrattenuto una Parte_1 relazione more uxorio con il sig. dalla cui unione nasceva la figlia (il Controparte_1 Per_1
28.11.2020) – adiva l'intestato Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Stabilire che ciascun convivente provvederà al proprio mantenimento personale;
2) Stabilire che la madre sia affidataria super esclusiva della minore 3) Stabilire che la minore sarà collocata Persona_2 presso la madre nella casa familiare in locazione e sita in Pianella alla Via Martiri Ungheresi n. 45;
4) Stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere la figlia la domenica a settimane alterne prelevandola alle ore 9,00 e riaccompagnandola alle ore 19,00; 5) Stabilire che il padre verserà alla madre, in ragione di tutte le circostanze menzionate, per il mantenimento della figlia minore la somma complessiva mensile di € 450,00, importo rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT con effetto dalla disposizione e che la madre percepirà l'intero assegno unico;
6) Stabilire che le spese straordinarie secondo il protocollo famiglia del Tribunale di Pescara siano sostenute nella misura del
50% cadauno”. Nello specifico la madre deduceva in seno al ricorso che dal momento dell'abbandono della casa coniugale, pur recandosi tutti i giorni a Pianella per svolgere l'attività Controparte_1 lavorativa non aveva più mostrato interesse per la figlia, non si era mai occupato di lei e non contribuiva al mantenimento, sicché si chiedeva l'affido super esclusivo della bambina ed il suo collocamento stabile presso la casa familiare sita in Pianella alla via Martiri Ungheresi n. 45, con facoltà per il padre di poter vedere la bambina, se avesse voluto, la domenica a settimane alterne dalle ore 9,00 alle ore 19,00 allorquando la avrebbe riaccompagnata a casa;
2. Il resistente, costituitosi in giudizio, chiedeva che venissero accolte le seguenti conclusioni: “1) disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore con Persona_2 collocamento prevalente della stessa presso la madre. Le decisioni di maggior interesse e rilevanza relative ad istruzione, educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
2) disporre a carico del
Signor un contributo per il mantenimento della figlia di € 150,00 da Controparte_1 corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre la corresponsione della propria quota dell'assegno unico ed universale erogato dall' per la CP_2 figlia. Il tutto oltre la metà delle spese straordinarie, scolastiche, spese mediche non coperte dal S.S.N.
e ludico-sportive, adeguatamente concordate e documentate come da protocollo vigente presso il pagina 2 di 4 Tribunale di Pescara;
3) stabilire il diritto di visita del padre, qui proponendosi il seguente calendario: - il padre, lavorando tutti gli altri giorni della settimana, potrà tenere con sé la figlia tutte le domeniche dalle ore 9:00 alle ore 18:00 nel periodo scolastico e dalle ore 11:00 alle ore 20:30 nel periodo estivo;
- il padre potrà tenere con sé la figlia, in concomitanza delle proprie ferie estive - da comunicarsi preventivamente alla madre - per una settimana, dalle ore 10:00 alle ore 20:30, in considerazione della tenera età della minore. Il tutto salvo diverso accordo tra i genitori, che potranno prevedere tempi di permanenza più lunghi o modificare i giorni in base alle volontà ed esigenze della figlia, nonché dei loro impegni personali e di lavoro”.
3. All'udienza del 26 novembre 2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo, come da verbale, stabilendo l'affidamento esclusivo della minore alla madre, con la quale coabiterà in Per_1
Pianella alla via Martiri Ungherese 45, la quale assumerà le decisioni di maggiore interesse riguardanti la minore. Quanto al mantenimento in favore della minore, il padre verserà la somma di € 300,00 entro il giorno 15 di ogni mese, oltre aggiornamento Istat ed il 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo di questo Tribunale. Le parti stabilivano, inoltre, che il padre avrebbe potuto visita alla minore la domenica, previo accordo con la madre.
4. Il Tribunale prende atto dell'accordo e lo fa proprio, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento.
5. Le spese di lite, atteso l'esito concordato della controversia, sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti sulla figlia minore Persona_2 conformemente all'accordo raggiunto dalle parti e riportato in motivazione;
b) dispone l'affidamento della figlia minore, in via esclusiva alla madre con Persona_2 collocamento presso l'abitazione della stessa, sita in Pianella alla via Martiri Ungherese 45;
c) spese integralmente compensate.
Pescara, il 4 dicembre 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
pagina 3 di 4 Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2426/2025 r.g. promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliata in Pianella alla via Parte_1 C.F._1
Regina Margherita 47 presso lo studio dell'avv. DI TONTO MASSIMO che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pescara al C. Controparte_1 C.F._2
Manthonè 62 presso lo studio dell'avv. PISCIONE GIANNI che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 4 OGGETTO: Altri istituti di diritto di famiglia
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c., la sig.ra – premesso di aver intrattenuto una Parte_1 relazione more uxorio con il sig. dalla cui unione nasceva la figlia (il Controparte_1 Per_1
28.11.2020) – adiva l'intestato Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Stabilire che ciascun convivente provvederà al proprio mantenimento personale;
2) Stabilire che la madre sia affidataria super esclusiva della minore 3) Stabilire che la minore sarà collocata Persona_2 presso la madre nella casa familiare in locazione e sita in Pianella alla Via Martiri Ungheresi n. 45;
4) Stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere la figlia la domenica a settimane alterne prelevandola alle ore 9,00 e riaccompagnandola alle ore 19,00; 5) Stabilire che il padre verserà alla madre, in ragione di tutte le circostanze menzionate, per il mantenimento della figlia minore la somma complessiva mensile di € 450,00, importo rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT con effetto dalla disposizione e che la madre percepirà l'intero assegno unico;
6) Stabilire che le spese straordinarie secondo il protocollo famiglia del Tribunale di Pescara siano sostenute nella misura del
50% cadauno”. Nello specifico la madre deduceva in seno al ricorso che dal momento dell'abbandono della casa coniugale, pur recandosi tutti i giorni a Pianella per svolgere l'attività Controparte_1 lavorativa non aveva più mostrato interesse per la figlia, non si era mai occupato di lei e non contribuiva al mantenimento, sicché si chiedeva l'affido super esclusivo della bambina ed il suo collocamento stabile presso la casa familiare sita in Pianella alla via Martiri Ungheresi n. 45, con facoltà per il padre di poter vedere la bambina, se avesse voluto, la domenica a settimane alterne dalle ore 9,00 alle ore 19,00 allorquando la avrebbe riaccompagnata a casa;
2. Il resistente, costituitosi in giudizio, chiedeva che venissero accolte le seguenti conclusioni: “1) disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore con Persona_2 collocamento prevalente della stessa presso la madre. Le decisioni di maggior interesse e rilevanza relative ad istruzione, educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
2) disporre a carico del
Signor un contributo per il mantenimento della figlia di € 150,00 da Controparte_1 corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre la corresponsione della propria quota dell'assegno unico ed universale erogato dall' per la CP_2 figlia. Il tutto oltre la metà delle spese straordinarie, scolastiche, spese mediche non coperte dal S.S.N.
e ludico-sportive, adeguatamente concordate e documentate come da protocollo vigente presso il pagina 2 di 4 Tribunale di Pescara;
3) stabilire il diritto di visita del padre, qui proponendosi il seguente calendario: - il padre, lavorando tutti gli altri giorni della settimana, potrà tenere con sé la figlia tutte le domeniche dalle ore 9:00 alle ore 18:00 nel periodo scolastico e dalle ore 11:00 alle ore 20:30 nel periodo estivo;
- il padre potrà tenere con sé la figlia, in concomitanza delle proprie ferie estive - da comunicarsi preventivamente alla madre - per una settimana, dalle ore 10:00 alle ore 20:30, in considerazione della tenera età della minore. Il tutto salvo diverso accordo tra i genitori, che potranno prevedere tempi di permanenza più lunghi o modificare i giorni in base alle volontà ed esigenze della figlia, nonché dei loro impegni personali e di lavoro”.
3. All'udienza del 26 novembre 2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo, come da verbale, stabilendo l'affidamento esclusivo della minore alla madre, con la quale coabiterà in Per_1
Pianella alla via Martiri Ungherese 45, la quale assumerà le decisioni di maggiore interesse riguardanti la minore. Quanto al mantenimento in favore della minore, il padre verserà la somma di € 300,00 entro il giorno 15 di ogni mese, oltre aggiornamento Istat ed il 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo di questo Tribunale. Le parti stabilivano, inoltre, che il padre avrebbe potuto visita alla minore la domenica, previo accordo con la madre.
4. Il Tribunale prende atto dell'accordo e lo fa proprio, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento.
5. Le spese di lite, atteso l'esito concordato della controversia, sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti sulla figlia minore Persona_2 conformemente all'accordo raggiunto dalle parti e riportato in motivazione;
b) dispone l'affidamento della figlia minore, in via esclusiva alla madre con Persona_2 collocamento presso l'abitazione della stessa, sita in Pianella alla via Martiri Ungherese 45;
c) spese integralmente compensate.
Pescara, il 4 dicembre 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
pagina 3 di 4 Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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