Cass. civ., sez. I, sentenza 06/04/1981, n. 1935
CASS
Sentenza 6 aprile 1981

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Il condono fiscale previsto dal DL 5 novembre 1973 n 660, convertito nella legge 19 dicembre 1973 n 823, opera con esclusivo riguardo alle imposte non ancora pagate, e, pertanto, non puo essere invocato dal contribuente che abbia gia versato all'amministrazione finanziaria quanto dalla medesima preteso, ancorche in pendenza di controversia giudiziaria. ( V 1401/79, mass n 397706; ( V 3201/76, mass n 381986).*

1) la notificazione della citazione riassuntiva del giudizio avanti al giudice di rinvio eseguita presso il domiciliatario, anziche' alla parte personalmente, e' nulla ma non inesistente. Pertanto, la costituzione della parte vale a sanare ex tunc, ossia con effetto retroattivo dalla data dell'atto di riassunzione, tale nullita', a norma dell'art. 156 c.p.c. 2) ove avverso l'ingiunzione fiscale con cui l'amministrazione finanziaria abbia fatto valere la propria pretesa il contribuente abbia proposto opposizione avanti al giudice ordinario e successivamente abbia presentato al competente ufficio finanziario istanza di condono fiscale, poi respinta dall'ufficio medesimo con provvedimento gravato di impugnazione avanti le commissioni tributarie, l'autorita' giudiziaria ordinaria ha il potere di accertare se il condono richiesto dal contribuente sia stato a ragione o torto negato. 3) il condono fiscale di cui al d.l. 5 novembre 1973 n. 660 si ispira ad una duplice finalita': l'eliminazione delle controversie e l'immediata riscossione dei tributi, sia pure in misura ridotta. Ne consegue che, come si evince dalle disposizioni contenute negli artt. 6, 8 e 10 del predetto decreto, il condono opera solo sulle imposte che non siano state ancora pagate. 4) la registrazione a tassa fissa degli atti di compravendita di appartamenti di nuova costruzione nella regione siciliana, prevista dagli artt. 1 e 2 L.r. 13 gennaio 1949 n. 2, spetta soltanto quando la data di ultimazione risulti dalla denuncia che l'interessato abbia presentato insieme con l'apposita dichiarazione dell'impresa costruttrice, ai vari uffici finanziari competenti per le singole imposte di cui si richiede lo sgravio. Tale prova documentale ha carattere legale, nel senso che non ammette equipollenti, e costituisce pertanto la condizione imprescindibile per ottenere il trattamento fiscale agevolato. Il condono opera solo sulle imposte che non siano state ancora pagate, come risulta da due sentenze e dal decreto legge 5 novembre 1973 n. 660. La corte ha ritenuto che la registrazione a tassa fissa degli atti di compravendita di appartamenti di nuova costruzione nella regione siciliana, prevista dagli artt. 1 e 2 legge reg. Siciliana 1949 n. 2, spetta soltanto la data di ultimazione, risulti dalla denuncia che l'interesssato abbia presentato insieme con l'apposita dichiarazione dell'impresa costruttrice, ai vari uffici finanziari competenti per le singole imposte di cui si richiede lo sgravio. Tale prova documentale non ammette equipollenti, e costituisce la condizione imprescindibile per ottenere il trattamento fiscale agevolato.

La notificazione della citazione riassuntiva del giudizio di rinvio, la quale venga eseguita presso il procuratore domiciliatario, anziche alla parte personalmente, e affetta non da inesistenza, ma da nullita, la quale, pertanto, resta sanata con effetto retroattivo a seguito della Costituzione del destinatario. ( Conf 2495/74, mass n 370929).*

In Sede d'opposizione avverso ingiunzione fiscale, la circostanza che il contribuente, abbia successivamente presentato istanza di condono fiscale, ai sensi del DL 5 novembre 1973 n 660, ed impugnato il provvedimento negativo dell'ufficio davanti alle commissioni tributarie, non incide sul potere del giudice di accertare se il richiesto condono sia stato a ragione o a torto negato, trattandosi di indagine necessaria per il riscontro della sussistenza del diritto fatto valere con l'ingiunzione. ( V 651/78, mass n 389985; ( V 1271/76, mass n 379960).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 06/04/1981, n. 1935
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1935
    Data del deposito : 6 aprile 1981

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