Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 07/03/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00381/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01230/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1230 del 2024, proposto da
AR SU AT, AR NI, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Gesess, Francesca Vanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
alla sentenza del Tribunale civile di Pistoia, sez. lavoro, n. 333/2023, pubblicata il 27/12/2023 e notificata in data 29/12/2023, resa nel giudizio n. R.G. 643/2023, con la quale è stato accertato e dichiarato il diritto delle ricorrenti a vedersi riconoscere il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1, L. n. 107/2015 relativamente agli anni scolastici per i quali ne era stata fatta richiesta e, per l’effetto, è stato condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare la relativa somma sul costituendo borsellino elettronico delle ricorrenti stesse e al pagamento in favore di quest’ultime della metà delle spese di lite liquidate per l’intero in euro 2.109,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e CPA come per legge se dovuti, oltre contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario e compensando tra le parti per la restante metà le spese di lite come sopra liquidate;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, è stato accertato e dichiarato il diritto delle ricorrenti al beneficio della carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015 e a ricevere sulla carta l’accredito delle corrispondenti somme per gli anni scolastici indicati nella stessa sentenza.
La sentenza è passata in giudicato, come da attestazione della cancelleria del Tribunale del 14 febbraio 2024.
Dalla sua notifica alla sede reale dell’Amministrazione debitrice, effettuata il 1° dicembre 2023, è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d. l. n. 669 del 1996, convertito nella legge n. 30 del 1997, come successivamente modificato e integrato.
Con ricorso ritualmente proposto, la parte creditrice ha convenuto il Ministero debitore dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale per ottenere l’ottemperanza del giudicato formatosi sul suddetto titolo giudiziale e per la nomina, in caso di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione debitrice, di un commissario ad acta che provveda in sua sostituzione.
Il Ministero intimato non si è costituito in giudizio, nonostante il ricorso sia stato ad esso notificato a mezzo PEC presso la competente Avvocatura distrettuale dello Stato all’indirizzo estratto dal Registro PP.AA.
All’udienza camerale del 6 febbraio 2025, il difensore delle ricorrenti ha precisato che la domanda si riferisce alle sole somme in sorte capitale, con esclusione delle spese legali distratte nella sentenza ottemperanda, e la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
Tutto quanto sopra premesso, il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
Infatti, non risulta dagli atti di causa che la sentenza della cui ottemperanza si tratta sia stata eseguita.
Pertanto, in accoglimento del ricorso per ottemperanza, deve essere ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di dare esecuzione al giudicato, provvedendo entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza a mettere a disposizione delle ricorrenti la carta del docente e il relativo importo per gli anni scolastici indicati nel titolo giudiziale della cui ottemperanza si tratta oltre interessi o rivalutazione, così come indicato nella sentenza ottemperanda.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ufficio.
Il commissario così designato provvederà, entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta che la parte interessata gli presenterà dopo che sia decorso inutilmente il termine assegnato al Ministero, a tutti gli adempimenti necessari per l’esecuzione della sentenza e al pagamento delle somme ancora dovute.
Si ritiene inoltre che il ritardo maturato dal Ministero nella corresponsione delle somme dovute giustifichi la condanna dell'Amministrazione resistente alla corresponsione di una penalità di mora in misura pari agli interessi legali spettanti sulla somma complessivamente dovuta, con decorrenza “ dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza ” - come stabilito dall'art. 114, comma 4, lett. e), penultimo periodo c.p.a., novellato dall'art. 1, comma 781, lett. a) della l. n. 208/2015 – e fino al pagamento di quanto dovuto.
Le spese del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa anche in relazione ai numerosi, analoghi, precedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di dare immediata e integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe indicata;
- per il caso di eventuale ulteriore inottemperanza, nomina quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ufficio, affinché provveda nei sessanta giorni successivi, su richiesta della parte interessata, ai necessari adempimenti;
- condanna il Ministero intimato al pagamento, in favore di parte ricorrente, della penalità di mora, di cui all'art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., in misura pari agli interessi legali calcolati sulle somme alla stessa dovute, con la decorrenza e fino al termine indicati in motivazione;
- condanna il Ministero resistente alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 800,00 (ottocento/00), oltre oneri e accessori di legge, e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvia La Guardia, Presidente
Flavia Risso, Consigliere, Estensore
Silvia De Felice, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Flavia Risso | Silvia La Guardia |
IL SEGRETARIO