Cass. civ., sez. II, sentenza 28/05/1999, n. 5193
CASS
Sentenza 28 maggio 1999

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L'art. 278 cod. proc. civ. il quale consente una pronuncia non definitiva limitata all'"an debeatur" con rinvio della liquidazione del "quantum" alla successiva fase dello stesso giudizio, sulla sola base dell'istanza della parte interessata e senza necessità dell'adesione della controparte (richiesta nel diverso caso in cui la liquidazione venga rinviata ad un separato giudizio)non esonera l'attore dall'onere della formulazione integrale delle proprie conclusioni e dell'indicazione dei mezzi di prova dei quali intenda avvalersi per la determinazione del "quantum", secondo la disciplina generale fissata dagli artt. 187 e 189 cod. proc. civ., con la conseguenza che in difetto di tali deduzioni probatorie la suddetta istanza non vale ad escludere il potere - dovere del giudice di rigettare la domanda.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 28/05/1999, n. 5193
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5193
Data del deposito : 28 maggio 1999

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