Sentenza 4 aprile 2001
Massime • 1
Gli articoli 873, 875 e 877 cod. civ non vietano di costruire con sporgenze e rientranze rispetto alla linea di confine sicché il proprietario che ne abbia diritto può regolare a suo arbitrio l'ubicazione dei suoi muri verso il confine dando alla propria costruzione l'andamento planimetrico di una linea spezzata.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/04/2001, n. 4962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4962 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO PONTORIERI - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. ENRICO SPAGNA MUSSO - Consigliere -
Dott. F. PAOLO FIORE - Consigliere -
Dott. SERGIO DEL CORE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ST IC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARONIO 50/A, presso lo studio dell'avvocato BARBERIO R., che lo difende unitamente all'avvocato BARBERIO AMEDEO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GR EN, VI LE, elettivamente domiciliati in ROMA L.RE FLAMINIO 46 PAL IV SC B, presso lo studio dell'avvocato GIAN MARCO GREZ, che li difende unitamente all'avvocato RELLEVA G PIERO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 141/98 della C. A. LECCE Sezione distaccata di TARANTO, depositata il 23/06/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/00 dal Consigliere Dott. Sergio DEL CORE;
udito l'Avvocato RELLEVA Giampiero, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 4 settembre 1992, FE AS, comproprietario di un immobile sito in Laterza, via Cimitero, riassumendo una causa per denunzia di nuova opera, a conoscere della quale il Pretore di Ginosa si era dichiarato incompetente per valore, convenne davanti al Tribunale di Taranto i coniugi OM AN e LE VI e - ribadito che costoro, previa demolizione di un vecchio mulino, avevano realizzato un edificio a distanza inferiore a quella legale rispetto al suo limitrofo immobile e alle ivi esistenti vedute - ne chiese la condanna ad arretrare la nuova costruzione, a ripristinare una scala demolita nonché a risarcirgli i danni per le perpetrate violazioni degli strumenti urbanistici. Nel costituirsi in giudizio, i coniugi AN contestarono la domanda e ne chiesero il rigetto.
All'esito dell'istruttoria, il tribunale adito condannò i convenuti a demolire la porzione del loro fabbricato costruita a meno di cinque metri dal confine con la proprietà dell'attore. A seguito dell'impugnazione proposta dai coniugi AN e di quella incidentale formulata dal AS, il contraddittorio tra le parti si instaurò nuovamente davanti alla Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, che, con sentenza del 23 giugno 1998, in accoglimento del gravame principale, rigettò ogni domanda del AS. Tale decisum risulta così argomentato. I convenuti hanno edificato, rispettando il perimetro esterno del preesistente mulino, per metri 8,80 a confine con la proprietà dell'attore e per la rimanente lunghezza alla distanza di cinque metri, che è poi quella minima prevista dal vigente programma di fabbricazione nella zona edilizia in cui ricadono gli immobili dei contendenti. In corrispondenza con l'analoga disciplina dell'art. 877 c.c., detto programma edilizio prevedeva, tuttavia, che rispetto ai confini laterali quella distanza poteva anche non osservarsi nel caso, ricorrente nella specie, di "fabbricazione marginale". Diversamente da quanto opinato dal primo giudice, con tale espressione lo strumento urbanistico intendeva infatti fare riferimento alla costruzione in aderenza, cioè edificata sul confine, e non a quella accessoria dell'opera principale. Erronea si appalesava quindi la decisione appellata poiché la parte della costruzione dei convenuti di cui era stato disposto l'arretramento è laterale rispetto alla sua distinta e ben individuata facciata e non ha finestre nel tratto lungo metri 8,80. L'attore non aveva provato i danni assertivamente derivatigli dalle violazioni edilizie per le quali non poteva chiedere la riduzione in pristino, e in particolare dalla dedotta maggiore volumetria dell'immobile realizzato dai convenuti, mentre era carente di interesse in relazione al fatto, non lesivo di un diritto soggettivo ma attinente solo all'aspetto estetico e al corretto sviluppo urbanistico pubblico, che la costruzione in discorso non rispetta l'arretramento previsto dal piano di fabbricazione per le strade di larghezza inferiore a m. 7, destinate al traffico, quali le vie Montegrappa e Fiume. Peraltro, la relativa domanda formulata con l'appello incidentale ("condannarsi le controparti al risarcimento dei danni da quantificarsi in corso di giudizio") era inammissibile ex art. 345 c.p.c., avendo in primo grado l'attore chiesto di "condannare i resistenti al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede".
Contro la sopra compendiata decisione il AS propone ricorso per cassazione affidandone l'accoglimento a tre motivi. I coniugi AN resistono con controricorso.
Sia ricorrente che resistenti hanno presentato memorie. Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso - enunciato come "violazione e falsa applicazione degli artt. 872 e 873 c.c., nonché del P.d.F. del Comune di Laterza. Erronea interpretazione, con violazione degli artt. 1362 e segg. e 2909 c.c., del D.M. 2 aprile 1968 art. 9 n. 1404, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c." - si deduce che nella parte - lunga m. 15 - in cui la costruzione eretta dai coniugi AN-VI si distacca per circa m. 5 dal confine con l'immobile del AS sono state aperte finestre ed affacci;
trattandosi, quindi, di parete finestrata e/o lato prospettico, la corte non ha rilevato che sul punto si era formato il giudicato interno, avendo il primo giudice ritenuto che la nuova costruzione viola non solo la norma sul distacco (di m. 5) dal confine, prevista dal P.d.F. del Comune di Laterza, ma altresì quella sulla distanza (di m. 10) fra pareti finestrate stabilita dall'art. 9 del D.M. n. 1404/1968. Gli appellanti hanno censurato soltanto la ravvisata violazione del diritto alla distanza dal confine e non anche l'altro profilo motivazionale. In ogni caso, era erroneo il richiamo alla previsione derogatoria in tema di distanze contenuta nel P.d.F. del Comune di Laterza per l'ipotesi di "fabbricazione marginale", essendo indubbio che la parete laterale del nuovo fabbricato eretto dagli appellanti, presentando varie aperture nel lato prospiciente la proprietà dell'attore, configura una parete finestrata. Ancora, la costruzione era illegittima poiché la scelta di costruire in aderenza o con distacco non può essere frazionata ad libitum del preveniente;
questi deve erigere la nuova costruzione a confine o a distanza per tutta la estensione della medesima, in analogia alla ratio sottesa all'art. 874 c.c. in materia di comunione forzosa del muro: diversamente, si imporrebbe irrazionalmente al prevenuto un sacrificio superiore a quello esigibile in virtù del bilanciamento dei diritti fra confinanti.
L'addotto motivo non coglie il segno.
Anzitutto, non è dato di capire quale giudicato si sia potuto formare sulla dedotta violazione del contenuto precettivo dell'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1404 atteso che il tribunale accolse la domanda ritenendo la costruzione dei convenuti in contrasto con la norma dello strumento urbanistico prevedente una distanza di m. 5 dal confine. Ogni altra questione sulla individuazione della normativa edilizia violata doveva considerarsi non certo assorbita ma rigettata, sicché sul punto il AS avrebbe dovuto proporre appello incidentale. Tutte le argomentazioni, non sempre lucidamente esposte col motivo in esame, che fanno perno su quel disposto normativo sono pertanto inammissibili in questa sede.
Analoghe considerazioni vanno fatte circa l'illegittimità del programma di fabbricazione del Comune di Laterza sostenuta dal ricorrente sul rilievo che, in contrasto con l'art. 9 del D.M. del D.M. 2 aprile 1968, n. 1404, consentirebbe la costruzione in aderenza anche in caso di pareti finestrate. A prescindere dall'esattezza di siffatta argomentazione, il AS non ha proposto appello incidentale avverso il capo della sentenza che, disattendendo implicitamente la dedotta illegittimità dello strumento edilizio locale, anzi applicandone proprio la disposizione relativa alla distanza tra costruzioni, ha ritenuto illegittima la denunciata nuova opera (solo) perché non rispettosa della distanza ivi prescritta. Quanto all'ultima doglianza, è appena il caso di rilevare che nessuna norma impone al proprietario, che intenda costruire sul confine, di realizzare l'intera costruzione sulla relativa linea. In particolare, le norme di cui agli artt. 873, 875, 877 c.c. non vietano di costruire con sporgenze e rientranze rispetto alla linea di confine. In altri termini, il proprietario, che ne abbia il diritto, può costruire sul confine come meglio gli aggrada;
può, cioè, regolare a suo arbitrio l'ubicazione dei suoi muri verso il confine, dando alla propria costruzione l'andamento planimetrico di una linea spezzata, con sporgenze e rientranze rispetto al confine medesimo. Non si vede, poi, quale analogia possa ravvisarsi con la situazione disciplinata dall'art. 874 c.c., il quale pone le condizioni per la concessione della comunione forzosa di un muro esistente sul confine;
e cioè che detta comunione deve essere effettuata "per tutta l'altezza - o per parte di essa - del muro, nonché per tutta l'estensione della proprietà" di colui che tale comunione chiede. Ed invero, mentre la costruzione sul confine (come quella in aderenza) si viene a trovare, al più, in relazione di semplice contiguità con le fabbriche poste al di là del confine medesimo, dalle quali rimane strutturalmente distaccata e indipendente, nell'ipotesi di cui all'art. 874 c.c. si realizza una fabbrica in appoggio, una fabbrica, cioè, che fa sorreggere al muro del vicino il peso degli elementi che la compongono o che, in qualche modo, usufruisca di tale muro per acquistare il grado di elasticità necessaria per raggiungere l'equilibrio delle forze da cui è sollecitata (cfr. Cass. nn. 204/1958, 126/1975, 3884/1985). Con il secondo motivo si denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 278, 345 c.p.c., 1362 e 872 c.c., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Dalle espletate consulenze tecniche era rimasto accertato che nel costruire il fabbricato, ricadente in zona B/2, i coniugi AN-VI non avevano rispettato la distanza minima di m. 10,40 dal filo stradale prevista dalla norma n. 12 del P.d.F., realizzando inoltre una volumetria eccedente quella massima consentita. La corte territoriale ha erroneamente rigettato il capo di impugnazione incidentale, ritenendo che le violazioni delle norme urbanistiche non comportano lesione di diritti perfetti con conseguente diritto al risarcimento dei danni. Inoltre, ha omesso di pronunciare sulla domanda di condanna generica ritualmente proposta in prime cure per accogliere la quale è sufficiente l'accertamento di un fatto ritenuto dal giudice, alla stregua di un giudizio di probabilità, potenzialmente produttivo di conseguenze dannose. Anche se la domanda fosse stata più estesa rispetto a quella formulata in prime cure, la corte leccese avrebbe dovuto limitarsi a esaminare quest'ultima, tenendo conto della potenzialità lesiva delle predette violazioni pacificamente ricavabile dall'art. 872 c.c. Neanche tale motivo risulta fondato.
In materia di responsabilità civile, il giudizio limitato all'an debeatur ha per oggetto l'accertamento dell'esistenza di un fatto illecito anche solo potenzialmente dannoso. Tale giudizio, pertanto, prescinde da un accertamento sull'esistenza del danno, la sua entità e la sussistenza di un nesso eziologico tra condotta ed evento.
Con riguardo alle azioni di risarcimento del danno (sia in materia contrattuale che extracontrattuale), è ammissibile la domanda dell'attore originariamente rivolta unicamente a una condanna generica, senza che sia necessario il consenso (espresso o tacito) del convenuto, costituendo essa espressione del principio di autonoma disponibilità delle forme di tutela offerte dall'ordinamento ed essendo configurabile un interesse giuridicamente rilevante dell'attore a forme di tutela cautelare o speciale (quali l'iscrizione d'ipoteca giudiziale ex art. 2818 c.c. o l'azione risarcitoria in materia di concorrenza sleale di cui all'art. 2600 c.c.). Rispetto a siffatta domanda, l'opposizione del convenuto si configura come richiesta riconvenzionale (anche implicita) di accertamento dell'insussistenza del danno, attraverso un giudizio di certezza e non di semplice probabilità, ed è ricollegabile all'interesse del convenuto medesimo ad ottenere una tutela preventiva contrapposta a quella richiesta dall'attore; da ciò consegue che, una volta proposta detta opposizione, l'attore, per vedersi accolta la propria domanda, è tenuto a dare la dimostrazione della sussistenza del danno (e non della mera probabilità), anche se indipendentemente dalla individuazione attuale dell'entità dello stesso (Cass. sez. un., 23 novembre 1995, n. 12103). Nel caso in cui la domanda sia stata sin dall'origine limitata all'an, il mancato consenso della controparte (cui è consentito solo di richiedere in via riconvenzionale il suddetto accertamento negativo) non è, quindi, sufficiente a interdire al giudice di pronunciarsi entro detto limite;
lo è, invece, nell'ipotesi di sopravvenuta istanza di separazione del giudizio sull'an da quello sul quantum (Cass. n. 1807/1992). Nella fattispecie, come emerge dalla stessa sentenza impugnata, l'attore aveva richiesto il risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede ed il tribunale aveva conseguenzialmente provveduto solo in merito al giudizio sull'an emettendo sentenza di rigetto della relativa domanda.
In relazione a questa statuizione, l'attore non aveva proposto appello per sostenere che la sua domanda investiva anche la liquidazione del danno e che era stata erroneamente ravvisata una domanda solo sull'an; egli aveva invece richiesto al giudice di seconde cure, per quanto con appello incidentale, la liquidazione di detto danno e quindi un giudizio sul quantum.
Ne deriva che la domanda di liquidazione del danno è stata introdotta solo in sede di appello ed è quindi nuova, in quanto, rispetto al solo accertamento di un fatto potenzialmente dannoso, costituente la richiesta iniziale, si è chiesto l'accertamento dell'esistenza del lamentato danno, della sua entità e del nesso eziologico tra condotta ed evento.
Ora, mentre la domanda di condanna specifica al risarcimento del danno può essere successivamente limitata, in corso di giudizio e pure in grado di appello, con la richiesta di condanna generica, e di rinvio della liquidazione in separato giudizio, quando sussiste il consenso non solo esplicito, ma anche implicito del convenuto, trattandosi di riduzione dell'originaria pretesa, non è possibile il contrario in grado di appello.
Infatti, quando sia proposta domanda di condanna generica al risarcimento del danno con riserva di dimostrarne l'entità in altro giudizio, costituisce domanda nuova la richiesta formulata nel corso del giudizio di liquidazione del danno.
Se detta domanda è formulata in primo grado, occorre, per la sua ammissibilità, che il convenuto ne accetti, espressamente o tacitamente, il contraddittorio.
Se, invece, detta richiesta di liquidazione del danno è formulata in appello, essa costituisce un'inammissibile domanda nuova, restando l'ambito del giudizio ed i poteri del giudice definitivamente delimitati dalla scelta operata (così Cass. nn. 9760/1998, 3821/1986, 1772/1981, 717/1980, 4986/1979, 3959/1977, 1409/1973). Con il terzo e ultimo motivo si denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 277 c.p.c. e 907 c. c., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. La corte d'appello, pur dando atto che con la comparsa di costituzione l'appellante incidentale aveva riproposto in secondo grado la domanda di rispetto della distanza legale dalla loro finestra, assorbita dalla pronuncia di primo grado che aveva disposto l'arretramento a m. 5, nulla ha statuito in proposito. "Tale domanda andava accolta in quanto dagli accertamenti del C.T.U. e dalle fotografie versate in atti era risultato che la nuova costruzione non rispetta la distanza legale dalla finestra ad angolo della proprietà del ricorrente con veduta obliqua (art 907 c.c.)". La censura è palesemente inammissibile in quanto formulata in maniera estremamente generica e con riferimento per relationem ad atti istruttori;
sempre in ispreto al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non viene specificato a quale distanza la costruzione si trovi rispetto alla finestra posta ad angolo nell'edificio del ricorrente ne' (stante la varietà delle previsioni contenute nella norma richiamata in seno al motivo) quale sia esattamente la disposizione in tema di distanze che si assume violata. In tal modo viene impedito il controllo in questa sede di legittimità, sulla sola base dell'atto di impugnazione, e senza necessità di (inammissibili) indagini integrative, della effettività e della concreta rilevanza della denunciata omissione. In ogni caso, è lecita la conclusione che la corte salentina, una volta ritenuta la legittimità della costruzione poiché realizzata con rispetto dello stato dei luoghi precedente, abbia indirettamente ritenuto, infondata la pretesa del AS imperniata, stando a quanto si ricava dalla sentenza, sull'esistenza di una servitù di affaccio.
Sempre per completezza di indagine, facendo il motivo riferimento (generico) a una finestra "con veduta obliqua", è opportuno infine ricordare come sia principio acquisito alla giurisprudenza di questa Corte che dal necessario collegamento del comma 2 con il comma 1 dell'art. 907 c.c., a norma del quale è obbligatorio mantenere la distanza di 3 metri anche dalla finestra da cui si esercita veduta obliqua quando da questa finestra si eserciti anche veduta diretta sullo stesso fondo, deriva che quando la veduta. sia soltanto obliqua, il proprietario del fondo sul quale la veduta medesima si esercita non deve rispettare la distanza di 3 metri ma solo quella di settantacinque centimetri dal più vicino lato della finestra medesima, ai sensi dell'art. 906 c.c.(cfr. Cass. 724/1995, 3878/1987, 2291/1980, 1303/1973, 3245/1971). Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in lire 414.900, ..., oltre a lire 3.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2001