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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 28/11/2025, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 1153/2021 – riunita con la 1154/2021 promossa da
( rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RO SO ( ) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2
Studio in Cascina, Via Belgio 1, giusta procura in atti
Attore nella causa n. R.G. 1153/2021
( ) rappresentata e difesa dall'Avv. RO CP_1 C.F._3
SO ( ) ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in C.F._2
Cascina, Via Belgio 1, giusta procura in atti
Attrice nella causa riunita n. R.G. 1154/2021
(P.IVA ) Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Elena Pepe, presso il cui studio in Pisa, Borgo Stretto
n.46, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
Convenuta
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 19.07.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale
In fatto e in diritto
Ha agito in giudizio chiedendo di accertare e dichiarare l'inadempimento Parte_1 della per non aver rispettato gli Controparte_3 obblighi informativi previsti dalla normativa vigente e per l'effetto dichiarare la risoluzione dei contratti di acquisto della azioni ordinarie n.100 acquistate a marzo 2003 per €.3.200,00, n.1100 acquistate a dicembre 2003 per €.36.850,00, n.300 acquistate a
1 dicembre 2004 per €.10.644,00, n.1000 acquistate a gennaio 2006 per €.37.080,00 e condannare la convenuta al pagamento delle somma di € 123.750,00 - pari al valore delle azioni in possedute alla data dell'8.4.2017 – o della minore somma di €.87.774,00 – pari all'importo originariamente investito nelle azioni – oltre interessi, e oltre il risarcimento dei danni a titolo di danno emergente e lucro cessante. Nel merito della controversia ha dedotto che:
1. è socio della Banca Popolare di Lajatico Soc. Coop. S. p. A., con Parte_1
sede in Lajatico (PI), a seguito dell'acquisto di complessive n.2.500 “Azioni
Ordinarie Banca Popolare di Lajatico S.C.p.A.”, così dilazionato nel tempo: 1)
n.100 a marzo 2003 per €.3.200,00, n.1100 a dicembre 2003 per €.36.850,00 n.300
a dicembre 2004 per €.10.644,00, n.1000 a gennaio 2006 per €.37.080,00,
2. contrariamente a quanto allo stesso garantito, sia in sede di acquisti sia successivamente, da parte degli addetti all'ufficio competente della Banca, è accaduto che le azioni, valorizzate nel complesso, ad aprile 2017, in €.123.750,00, hanno perso, secondo dati ufficiali e attuali, gran parte del loro valore nominale,
3. a fronte di un progressivo e costante aumento di valore nel tempo, a decorrere dal
2017 i titoli hanno subito una diminuzione di valore oltre il 50%,
4. tale evento è conseguente ad una scelta gestionale operata dalla Banca e, per essa, dai suoi Organi decisionali ed esecutivi, allorquando, prima nella seduta del
Consiglio di Amministrazione del 20.3.2017, poi nella Assemblea dei soci dell'8.4.2017, è stato deliberato di passare dal sistema di negoziazione “interno”, adottato appunto sino all'anno 2017, a quello del segmento “Over driven – azionario del sistema multilaterale di negoziazione gestito da , CP_4
5. i soci, riuniti in assemblea l'8.4.2017, hanno espresso approvazione (o forse meglio dire “parere positivo”) alla suesposta modifica del sistema di negoziazione delle azioni, di fatto già deliberata dall'organo competente, come risulta da verbale del
20.03.2027,
6. in quella sede il Consiglio di Amministrazione, ha espresso il convincimento di accogliere la raccomandazione contenuta nella Comunicazione sul CP_5
2 presupposto che “il sistema multilaterale di negoziazione sia la soluzione che meglio di altre potrebbe contemperare gli interessi di ciascun socio”,
7. a decorrere dall'anno 2018 non viene stabilito alcun valore del prezzo della “Azioni
Ordinarie Banca Popolare di Lajatico S.C.p.A”,
8. sig. nel corso degli anni, ha sottoscritto, presso la Banca Parte_1
Popolare di Lajatico, due “Questionari Mifid”, uno in data 6.3.2008 e l'altro in data
29.5.2017,
9. i questionari in oggetto, tuttavia, contenuti in formulari standard, non riportano né la profilatura (profilo di rischio) né la valutazione di adeguatezza ed appropriatezza,
10. a seguito dei cambiamenti di cui sopra le azioni ordinarie della convenuta sono da classificare come un investimento ad alto rischio,
11. emerge la condotta inadempiente della convenuta per aver omesso di applicare le disposizioni normative e quindi di valutare l'adeguatezza dell'odierno attore/investitore e l'appropriatezza in merito alla perdurante detenzione del prodotto finanziario “Azioni Ordinarie Banca Popolare di Lajatico S.C.p.A”.
Si è costituita in giudizio la d'ora Controparte_2 in poi Banca – eccependo in via preliminare l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere dall'attore, in via subordinata ha domandato il rigetto delle domande attoree, e in via ulteriormente subordinata ha domandato di condannarla al risarcimento del danno, tenendo conto del valore delle azioni ancora nel portafoglio dell'attore e dei dividendi percepiti;
in replica alle avverse deduzioni ha allegato che:
12. in data 29 maggio 2000, ha sottoscritto un “contratto di custodia ed amministrazione titoli” Deposito Titoli n. 6 561 doc 1 all'interno del quale venivano indicati dettagliatamente le modalità di negoziazione, ricezione, trasmissione degli ordini su strumenti finanziari (azioni incluse) e i rischi generali connessi agli investimenti,
13. il contratto era inoltre esposto verbalmente,
14. nell'occasione il ha dichiarato di non voler fornire alla Banca le Pt_1 informazioni di cui all'apposito modulo trasmessogli o mettendo di specificare
3 alcunché in merito alla propria esperienza in materia di investimenti, ai propri obiettivi di investimento, alla propria propensione al rischio,
15. il rapporto veniva ricontrattualizzato in data 14 dicembre 2005 quando il Signor ebbe a sottoscrivere un nuovo contratto aprendo in cointestazione con la Pt_1 moglie il Dossier titoli n. 9604, sul quale richiese di far confluire i CP_1 titoli efferenti il dossier titoli n. 6561 che fu quindi estinto,
16. il contratto fu quindi successivamente aggiornato in data 28 febbraio 2008, e infine in data 29 maggio 2017,
17. mai fu svolta nei confronti dell'attore attività di consulenza,
18. L'investimento in azioni della Banca non fu consigliato né caldeggiato al Signor ma fu dallo stesso richiesto in quanto i titoli avevano un buon rendimento Pt_1 tanto che negli anni successivi al 2003 (quando fu effettuato il primo acquisto) egli ebbe a decidere di acquistarne altre,
19. il rapporto fu regolare fino al 2020 quando per la prima volta l'attore ha presentato un reclamo per non aver ricevuto al momento della sottoscrizione degli ordini di acquisto informazioni adeguate e complete,
20. dalla sottoscrizione dei contratti sono trascorsi più di 10 anni, ragione per cui la domanda restitutoria e risarcitoria sono prescritte,
21. con la Comunicazione del 18.10.2016 la ha raccomandato agli emittenti di CP_5
avvalersi per la trattazione delle proprie a zioni di uno dei tre sistemi di negoziazione ammessi dalla MIFID II, ovvero Mercato Regolamentato (Borsa)
Internalizzatore sistematico e Sistemi multilaterali di negoziazione (MTF), questo al fine di garantire una maggiore trasparenza e liquidabilità degli stessi,
22. la ha inoltre precisato che qualora l'intermediario avesse ritenuto di non CP_5
avvalersi della struttura e del funzionamento di una sede di negoziazione multilaterale avrebbe dovuto attentamente valutare, sotto la propria responsabilità, nell'ambito delle proprie policy, che il processo di distribuzione in concreto adottato rispettasse adeguate condizioni di trasparenza e di efficienza,
23. è stata di fatto una scelta obbligata, in quanto la direttiva MiFID2 e il regolamento
MiFir, hanno comportato l'eliminazione dei sistemi bilaterali (Crossing System,
4 ovvero Scambi Organizzati) ed imposto la riconduzione dei sistemi di negoziazione delle azioni alle figure “tipizzate ovvero”,
24. è stata fornita ampia e preventiva documentazione sul punto,
25. nessun inadempimento è stato posto in essere dalla Banca e le contestazioni della parte attrice oltre che infondate sono anche generiche,
26. non vi sono pertanto i presupposti per accertare la gravità dell'inadempimento, necessaria per la declaratoria di risoluzione del contratto ex art. 1455 c.c.
Con provvedimento del 21.04.2022 la presente causa è stata riunita con la n. 1154/2021, pendente tra la convenuta. CP_1
In particolare, – moglie dell'attore – ha agito in giudizio chiedendo CP_1 Pt_1 di accertare e dichiarare l'inadempimento della Controparte_3
per non aver rispettato gli obblighi informativi, previsti dalla
[...] normativa vigente in materia di intermediazione finanziaria e per l'effetto dichiarare la risoluzione dei contratti di acquisto delle Azioni ordinarie della Banca Popolare di Lajatico
s.c.p.a. n.1000 acquistate a gennaio 2006 per €.37.080,00 e n.200 acquistate a dicembre
2009 per €.8.650,00 e condannare la Banca al pagamento della somma di €.59.400,00 – pari al valore delle azioni possedute alla data dell'8.4.2017 – o della somma di €.45.730,00, pari all'importo originariamente investito nelle azioni, oltre interessi legali, ed oltre al risarcimento del danno. Nel merito ha allegato fatti e contestazioni sovrapponibili a quelle dedotte dal Pt_1
La causa è stata istruita con i documenti allegati dalle parti.
All'udienza del 19.07.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale e, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Parti attrici hanno domandato di accertare l'inadempimento di parte convenuta rispetto agli obblighi informativi, con conseguente domanda di risoluzione dei singoli contratti di acquisto effettuati tra il 2003 e il 2009 e conseguente condanna al pagamento – senza meglio specificare se a titolo di restituzione o di risarcimento – di una somma pari al valore delle azioni possedute alla data del 08.04.2017 o dell'importo originariamente investito, oltre ad altre somme a titolo di risarcimento, siano nella componente del lucro
5 cessante che del danno emergente. In particolare la parte attrice ha contestato la violazione di obblighi informativi, volti al fine di valutare l'adeguatezza e l'appropriatezza in merito alla perdurante detenzione dei prodotti finanziari, ragione per cui – sostiene la parte attrice – il termine di decorrenza della prescrizione decorrerebbe dall'aprile del 2017, quando la Banca convenuta ha deliberato il passaggio dal sistema di negoziazione interno a quello del segmento “Over driven – azionario del sistema multilaterale di negoziazione gestito da
. CP_4
In tema di domanda di risoluzione degli ordini di acquisto la Cassazione è recentemente intervenuta affermando che “In tema di intermediazione finanziaria, il termine prescrizionale decennale per l'esercizio, da parte dell'investitore, dell'azione volta ad ottenere la risoluzione del contratto recante l'ordine di investimento, con la conseguente restituzione di quanto investito, per effetto della violazione degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario, inizia a decorrere dalla data di avvenuta esecuzione dell'ordine predetto, essendo questo il momento in cui si verifica l'inadempimento agli obblighi suddetti e dal quale, dunque, il diritto alla risoluzione può esser fatto valere.” (Cassazione Civile sentenza n. 14019 del 2025); la sentenza citata – nella parte in motivazione – continua ribadendo che “La prescrizione secondo cui gli investitori devono essere «sempre adeguatamente informati» non è da intendere nel senso che l'intermediario, al di fuori del caso dei contratti di gestione di portafoglio e di consulenza, abbia un obbligo di informazione quanto all'aggravamento del rischio dell'investimento già effettuato;
infatti, come precisato dalla giurisprudenza di questa Corte, gli obblighi informativi devono essere adempiuti in vista dell'operazione da compiere e si esauriscono con essa (cfr.
Cass. n. 8997 del 2021; Cass. n. 17949 del 2020; Cass. n. 10112 del 2018; come nota incisivamente
Cass. n. 2185 del 2013, non massimata, «dopo l'erogazione del servizio si è esaurita l'attività dell'intermediario con riferimento all'ordine eseguito»). La norma indica, piuttosto, che la funzione di ausilio nella scelta dell'operazione di investimento – che è assegnata all'intermediario gravato dei pertinenti obblighi informativi – deve attuarsi nel modo più completo ed efficace: e, quindi, svolgersi fino a quando il servizio di investimento non sia prestato. Il termine ultimo entro cui vanno adempiuti i richiamati obblighi informativi si colloca, in altre parole, in un momento successivo rispetto a quello di conferimento dell'«ordine» e va individuato in quello in cui è data esecuzione al mandato impartito con l'ordine medesimo. Tale conclusione trae conferma dal Reg. n. 11522/1998, applicabile alla fattispecie: CP_5 infatti l'art. 28, comma 2, del detto regolamento stabilisce che gli intermediari autorizzati non possono
6 «effettuare» operazioni «se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento» (per incidens, in termini analoghi, sulla tempistica degli obblighi che qui rilevano, si è successivamente espresso l'art. 34 Reg. Consob n.
16190/2007, secondo cui le varie informazioni cui è tenuto l'intermediario vanno eseguite in tempo utile prima della prestazione dei servizi di investimento)” (sottolineatura della scrivente).
In ragione di quanto sopra, pacifico che tra le parti non fosse intervenuto un contratto di gestione del portafoglio, gli obblighi informativi imposti dalla normativa – richiamata dalla parte attrice – gravanti sulla parte qui convenuta, si sono esauriti nella fase precedente alla sottoscrizione dei contratti di acquisto e in quella di esecuzione degli stessi (nell'anno al più tardi del 2009), ragione per cui la domanda di risoluzione dei singoli contratti di acquisto – e conseguente domanda di restituzione – formulate da parte attrice, risultano – oltre che prescritte – prive di fondamento avendo la parte contestato condotte assunte dalla convenuta nel 2017, quindi molti anni successivi rispetto alla sottoscrizione degli ordini qui impugnati.
Parte attrice domanda inoltre la condanna di parte convenuta al risarcimento del danno patito;
la parte in particolare contesta all'intermediario di essersi limitato, in occasione dell'assemblea del 08.4.2017, a leggere un documento squisitamente tecnico, palesemente incomprensibile per un soggetto privo di una certa “cultura” bancaria e finanziaria e di aver omesso di verificare l'adeguatezza e l'appropriatezza, per il cliente investitore, del nuovo prodotto finanziario, integrando – nella sua prospettazione e per come qualificato dalla scrivente – una violazione del dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.
Avendo la parte contestato un inadempimento ad un obbligo contrattuale, gravava sulla parte attrice contestare il puntuale inadempimento, evidenziando quale sarebbe stata la condotta corretta e quali informazioni la banca avrebbe omesse di fornire, adempimento non soddisfatto. Sul punto la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che
“In tema di intermediazione finanziaria, la disciplina dettata dall'articolo 23, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998, in armonia con la regola generale stabilita dall'articolo 1218 c.c. , impone all'investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificamente
7 l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato,
l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole;
incombe invece sull'intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute” (sottolineatura della scrivente, Cassazione Civile sentenza n. 10111 del 2018).
La parte si limita a dedurre che, se avesse avuto conoscenza della rischiosità, dell'abbattimento del valore nonché della illiquidità del titolo mai lo avrebbe acquistato, né mantenuto – tanto meno in così grande quantità – (cfr. pag. 17 atto di citazione causa n.r.g. 1153 del 2021); sul punto si rileva che l'acquisto è stato effettuato molti anni prima, che tra le parti in causa non è in essere un rapporto di gestione del portafoglio o di consulenza, da cui sarebbero gravati sull'intermediario oneri diversi e più pregnanti, e che non si evince da quale norma contrattuale e legislativa derivi l'obbligo di rivalutare l'adeguatezza al mantenimento del prodotto per ciascun cliente/socio, e quali informazioni – conosciute alla Banca – siano state omesse.
Per le ragioni di cui sopra la domanda è rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nei valori medi dello scaglione di riferimento, per un solo contenzioso stante l'uniformità delle contestazioni avanzata dagli attori ed esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 1153/2021 – riunita con la n.
R.G. 1154/2021 disattesa ogni contraria istanza, rigetta le domande di Parte_1 CP_1 condanna e al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
P.a. delle spese processuali Controparte_2 complessivamente quantificate in € 14.103,00 per compensi, oltre a iva, c.p.a. per legge e
15% di spese generali.
Pisa, 28.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
8 9
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 1153/2021 – riunita con la 1154/2021 promossa da
( rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RO SO ( ) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2
Studio in Cascina, Via Belgio 1, giusta procura in atti
Attore nella causa n. R.G. 1153/2021
( ) rappresentata e difesa dall'Avv. RO CP_1 C.F._3
SO ( ) ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in C.F._2
Cascina, Via Belgio 1, giusta procura in atti
Attrice nella causa riunita n. R.G. 1154/2021
(P.IVA ) Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Elena Pepe, presso il cui studio in Pisa, Borgo Stretto
n.46, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
Convenuta
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 19.07.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale
In fatto e in diritto
Ha agito in giudizio chiedendo di accertare e dichiarare l'inadempimento Parte_1 della per non aver rispettato gli Controparte_3 obblighi informativi previsti dalla normativa vigente e per l'effetto dichiarare la risoluzione dei contratti di acquisto della azioni ordinarie n.100 acquistate a marzo 2003 per €.3.200,00, n.1100 acquistate a dicembre 2003 per €.36.850,00, n.300 acquistate a
1 dicembre 2004 per €.10.644,00, n.1000 acquistate a gennaio 2006 per €.37.080,00 e condannare la convenuta al pagamento delle somma di € 123.750,00 - pari al valore delle azioni in possedute alla data dell'8.4.2017 – o della minore somma di €.87.774,00 – pari all'importo originariamente investito nelle azioni – oltre interessi, e oltre il risarcimento dei danni a titolo di danno emergente e lucro cessante. Nel merito della controversia ha dedotto che:
1. è socio della Banca Popolare di Lajatico Soc. Coop. S. p. A., con Parte_1
sede in Lajatico (PI), a seguito dell'acquisto di complessive n.2.500 “Azioni
Ordinarie Banca Popolare di Lajatico S.C.p.A.”, così dilazionato nel tempo: 1)
n.100 a marzo 2003 per €.3.200,00, n.1100 a dicembre 2003 per €.36.850,00 n.300
a dicembre 2004 per €.10.644,00, n.1000 a gennaio 2006 per €.37.080,00,
2. contrariamente a quanto allo stesso garantito, sia in sede di acquisti sia successivamente, da parte degli addetti all'ufficio competente della Banca, è accaduto che le azioni, valorizzate nel complesso, ad aprile 2017, in €.123.750,00, hanno perso, secondo dati ufficiali e attuali, gran parte del loro valore nominale,
3. a fronte di un progressivo e costante aumento di valore nel tempo, a decorrere dal
2017 i titoli hanno subito una diminuzione di valore oltre il 50%,
4. tale evento è conseguente ad una scelta gestionale operata dalla Banca e, per essa, dai suoi Organi decisionali ed esecutivi, allorquando, prima nella seduta del
Consiglio di Amministrazione del 20.3.2017, poi nella Assemblea dei soci dell'8.4.2017, è stato deliberato di passare dal sistema di negoziazione “interno”, adottato appunto sino all'anno 2017, a quello del segmento “Over driven – azionario del sistema multilaterale di negoziazione gestito da , CP_4
5. i soci, riuniti in assemblea l'8.4.2017, hanno espresso approvazione (o forse meglio dire “parere positivo”) alla suesposta modifica del sistema di negoziazione delle azioni, di fatto già deliberata dall'organo competente, come risulta da verbale del
20.03.2027,
6. in quella sede il Consiglio di Amministrazione, ha espresso il convincimento di accogliere la raccomandazione contenuta nella Comunicazione sul CP_5
2 presupposto che “il sistema multilaterale di negoziazione sia la soluzione che meglio di altre potrebbe contemperare gli interessi di ciascun socio”,
7. a decorrere dall'anno 2018 non viene stabilito alcun valore del prezzo della “Azioni
Ordinarie Banca Popolare di Lajatico S.C.p.A”,
8. sig. nel corso degli anni, ha sottoscritto, presso la Banca Parte_1
Popolare di Lajatico, due “Questionari Mifid”, uno in data 6.3.2008 e l'altro in data
29.5.2017,
9. i questionari in oggetto, tuttavia, contenuti in formulari standard, non riportano né la profilatura (profilo di rischio) né la valutazione di adeguatezza ed appropriatezza,
10. a seguito dei cambiamenti di cui sopra le azioni ordinarie della convenuta sono da classificare come un investimento ad alto rischio,
11. emerge la condotta inadempiente della convenuta per aver omesso di applicare le disposizioni normative e quindi di valutare l'adeguatezza dell'odierno attore/investitore e l'appropriatezza in merito alla perdurante detenzione del prodotto finanziario “Azioni Ordinarie Banca Popolare di Lajatico S.C.p.A”.
Si è costituita in giudizio la d'ora Controparte_2 in poi Banca – eccependo in via preliminare l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere dall'attore, in via subordinata ha domandato il rigetto delle domande attoree, e in via ulteriormente subordinata ha domandato di condannarla al risarcimento del danno, tenendo conto del valore delle azioni ancora nel portafoglio dell'attore e dei dividendi percepiti;
in replica alle avverse deduzioni ha allegato che:
12. in data 29 maggio 2000, ha sottoscritto un “contratto di custodia ed amministrazione titoli” Deposito Titoli n. 6 561 doc 1 all'interno del quale venivano indicati dettagliatamente le modalità di negoziazione, ricezione, trasmissione degli ordini su strumenti finanziari (azioni incluse) e i rischi generali connessi agli investimenti,
13. il contratto era inoltre esposto verbalmente,
14. nell'occasione il ha dichiarato di non voler fornire alla Banca le Pt_1 informazioni di cui all'apposito modulo trasmessogli o mettendo di specificare
3 alcunché in merito alla propria esperienza in materia di investimenti, ai propri obiettivi di investimento, alla propria propensione al rischio,
15. il rapporto veniva ricontrattualizzato in data 14 dicembre 2005 quando il Signor ebbe a sottoscrivere un nuovo contratto aprendo in cointestazione con la Pt_1 moglie il Dossier titoli n. 9604, sul quale richiese di far confluire i CP_1 titoli efferenti il dossier titoli n. 6561 che fu quindi estinto,
16. il contratto fu quindi successivamente aggiornato in data 28 febbraio 2008, e infine in data 29 maggio 2017,
17. mai fu svolta nei confronti dell'attore attività di consulenza,
18. L'investimento in azioni della Banca non fu consigliato né caldeggiato al Signor ma fu dallo stesso richiesto in quanto i titoli avevano un buon rendimento Pt_1 tanto che negli anni successivi al 2003 (quando fu effettuato il primo acquisto) egli ebbe a decidere di acquistarne altre,
19. il rapporto fu regolare fino al 2020 quando per la prima volta l'attore ha presentato un reclamo per non aver ricevuto al momento della sottoscrizione degli ordini di acquisto informazioni adeguate e complete,
20. dalla sottoscrizione dei contratti sono trascorsi più di 10 anni, ragione per cui la domanda restitutoria e risarcitoria sono prescritte,
21. con la Comunicazione del 18.10.2016 la ha raccomandato agli emittenti di CP_5
avvalersi per la trattazione delle proprie a zioni di uno dei tre sistemi di negoziazione ammessi dalla MIFID II, ovvero Mercato Regolamentato (Borsa)
Internalizzatore sistematico e Sistemi multilaterali di negoziazione (MTF), questo al fine di garantire una maggiore trasparenza e liquidabilità degli stessi,
22. la ha inoltre precisato che qualora l'intermediario avesse ritenuto di non CP_5
avvalersi della struttura e del funzionamento di una sede di negoziazione multilaterale avrebbe dovuto attentamente valutare, sotto la propria responsabilità, nell'ambito delle proprie policy, che il processo di distribuzione in concreto adottato rispettasse adeguate condizioni di trasparenza e di efficienza,
23. è stata di fatto una scelta obbligata, in quanto la direttiva MiFID2 e il regolamento
MiFir, hanno comportato l'eliminazione dei sistemi bilaterali (Crossing System,
4 ovvero Scambi Organizzati) ed imposto la riconduzione dei sistemi di negoziazione delle azioni alle figure “tipizzate ovvero”,
24. è stata fornita ampia e preventiva documentazione sul punto,
25. nessun inadempimento è stato posto in essere dalla Banca e le contestazioni della parte attrice oltre che infondate sono anche generiche,
26. non vi sono pertanto i presupposti per accertare la gravità dell'inadempimento, necessaria per la declaratoria di risoluzione del contratto ex art. 1455 c.c.
Con provvedimento del 21.04.2022 la presente causa è stata riunita con la n. 1154/2021, pendente tra la convenuta. CP_1
In particolare, – moglie dell'attore – ha agito in giudizio chiedendo CP_1 Pt_1 di accertare e dichiarare l'inadempimento della Controparte_3
per non aver rispettato gli obblighi informativi, previsti dalla
[...] normativa vigente in materia di intermediazione finanziaria e per l'effetto dichiarare la risoluzione dei contratti di acquisto delle Azioni ordinarie della Banca Popolare di Lajatico
s.c.p.a. n.1000 acquistate a gennaio 2006 per €.37.080,00 e n.200 acquistate a dicembre
2009 per €.8.650,00 e condannare la Banca al pagamento della somma di €.59.400,00 – pari al valore delle azioni possedute alla data dell'8.4.2017 – o della somma di €.45.730,00, pari all'importo originariamente investito nelle azioni, oltre interessi legali, ed oltre al risarcimento del danno. Nel merito ha allegato fatti e contestazioni sovrapponibili a quelle dedotte dal Pt_1
La causa è stata istruita con i documenti allegati dalle parti.
All'udienza del 19.07.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale e, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
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Parti attrici hanno domandato di accertare l'inadempimento di parte convenuta rispetto agli obblighi informativi, con conseguente domanda di risoluzione dei singoli contratti di acquisto effettuati tra il 2003 e il 2009 e conseguente condanna al pagamento – senza meglio specificare se a titolo di restituzione o di risarcimento – di una somma pari al valore delle azioni possedute alla data del 08.04.2017 o dell'importo originariamente investito, oltre ad altre somme a titolo di risarcimento, siano nella componente del lucro
5 cessante che del danno emergente. In particolare la parte attrice ha contestato la violazione di obblighi informativi, volti al fine di valutare l'adeguatezza e l'appropriatezza in merito alla perdurante detenzione dei prodotti finanziari, ragione per cui – sostiene la parte attrice – il termine di decorrenza della prescrizione decorrerebbe dall'aprile del 2017, quando la Banca convenuta ha deliberato il passaggio dal sistema di negoziazione interno a quello del segmento “Over driven – azionario del sistema multilaterale di negoziazione gestito da
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In tema di domanda di risoluzione degli ordini di acquisto la Cassazione è recentemente intervenuta affermando che “In tema di intermediazione finanziaria, il termine prescrizionale decennale per l'esercizio, da parte dell'investitore, dell'azione volta ad ottenere la risoluzione del contratto recante l'ordine di investimento, con la conseguente restituzione di quanto investito, per effetto della violazione degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario, inizia a decorrere dalla data di avvenuta esecuzione dell'ordine predetto, essendo questo il momento in cui si verifica l'inadempimento agli obblighi suddetti e dal quale, dunque, il diritto alla risoluzione può esser fatto valere.” (Cassazione Civile sentenza n. 14019 del 2025); la sentenza citata – nella parte in motivazione – continua ribadendo che “La prescrizione secondo cui gli investitori devono essere «sempre adeguatamente informati» non è da intendere nel senso che l'intermediario, al di fuori del caso dei contratti di gestione di portafoglio e di consulenza, abbia un obbligo di informazione quanto all'aggravamento del rischio dell'investimento già effettuato;
infatti, come precisato dalla giurisprudenza di questa Corte, gli obblighi informativi devono essere adempiuti in vista dell'operazione da compiere e si esauriscono con essa (cfr.
Cass. n. 8997 del 2021; Cass. n. 17949 del 2020; Cass. n. 10112 del 2018; come nota incisivamente
Cass. n. 2185 del 2013, non massimata, «dopo l'erogazione del servizio si è esaurita l'attività dell'intermediario con riferimento all'ordine eseguito»). La norma indica, piuttosto, che la funzione di ausilio nella scelta dell'operazione di investimento – che è assegnata all'intermediario gravato dei pertinenti obblighi informativi – deve attuarsi nel modo più completo ed efficace: e, quindi, svolgersi fino a quando il servizio di investimento non sia prestato. Il termine ultimo entro cui vanno adempiuti i richiamati obblighi informativi si colloca, in altre parole, in un momento successivo rispetto a quello di conferimento dell'«ordine» e va individuato in quello in cui è data esecuzione al mandato impartito con l'ordine medesimo. Tale conclusione trae conferma dal Reg. n. 11522/1998, applicabile alla fattispecie: CP_5 infatti l'art. 28, comma 2, del detto regolamento stabilisce che gli intermediari autorizzati non possono
6 «effettuare» operazioni «se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento» (per incidens, in termini analoghi, sulla tempistica degli obblighi che qui rilevano, si è successivamente espresso l'art. 34 Reg. Consob n.
16190/2007, secondo cui le varie informazioni cui è tenuto l'intermediario vanno eseguite in tempo utile prima della prestazione dei servizi di investimento)” (sottolineatura della scrivente).
In ragione di quanto sopra, pacifico che tra le parti non fosse intervenuto un contratto di gestione del portafoglio, gli obblighi informativi imposti dalla normativa – richiamata dalla parte attrice – gravanti sulla parte qui convenuta, si sono esauriti nella fase precedente alla sottoscrizione dei contratti di acquisto e in quella di esecuzione degli stessi (nell'anno al più tardi del 2009), ragione per cui la domanda di risoluzione dei singoli contratti di acquisto – e conseguente domanda di restituzione – formulate da parte attrice, risultano – oltre che prescritte – prive di fondamento avendo la parte contestato condotte assunte dalla convenuta nel 2017, quindi molti anni successivi rispetto alla sottoscrizione degli ordini qui impugnati.
Parte attrice domanda inoltre la condanna di parte convenuta al risarcimento del danno patito;
la parte in particolare contesta all'intermediario di essersi limitato, in occasione dell'assemblea del 08.4.2017, a leggere un documento squisitamente tecnico, palesemente incomprensibile per un soggetto privo di una certa “cultura” bancaria e finanziaria e di aver omesso di verificare l'adeguatezza e l'appropriatezza, per il cliente investitore, del nuovo prodotto finanziario, integrando – nella sua prospettazione e per come qualificato dalla scrivente – una violazione del dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.
Avendo la parte contestato un inadempimento ad un obbligo contrattuale, gravava sulla parte attrice contestare il puntuale inadempimento, evidenziando quale sarebbe stata la condotta corretta e quali informazioni la banca avrebbe omesse di fornire, adempimento non soddisfatto. Sul punto la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che
“In tema di intermediazione finanziaria, la disciplina dettata dall'articolo 23, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998, in armonia con la regola generale stabilita dall'articolo 1218 c.c. , impone all'investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificamente
7 l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato,
l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole;
incombe invece sull'intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute” (sottolineatura della scrivente, Cassazione Civile sentenza n. 10111 del 2018).
La parte si limita a dedurre che, se avesse avuto conoscenza della rischiosità, dell'abbattimento del valore nonché della illiquidità del titolo mai lo avrebbe acquistato, né mantenuto – tanto meno in così grande quantità – (cfr. pag. 17 atto di citazione causa n.r.g. 1153 del 2021); sul punto si rileva che l'acquisto è stato effettuato molti anni prima, che tra le parti in causa non è in essere un rapporto di gestione del portafoglio o di consulenza, da cui sarebbero gravati sull'intermediario oneri diversi e più pregnanti, e che non si evince da quale norma contrattuale e legislativa derivi l'obbligo di rivalutare l'adeguatezza al mantenimento del prodotto per ciascun cliente/socio, e quali informazioni – conosciute alla Banca – siano state omesse.
Per le ragioni di cui sopra la domanda è rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nei valori medi dello scaglione di riferimento, per un solo contenzioso stante l'uniformità delle contestazioni avanzata dagli attori ed esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 1153/2021 – riunita con la n.
R.G. 1154/2021 disattesa ogni contraria istanza, rigetta le domande di Parte_1 CP_1 condanna e al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
P.a. delle spese processuali Controparte_2 complessivamente quantificate in € 14.103,00 per compensi, oltre a iva, c.p.a. per legge e
15% di spese generali.
Pisa, 28.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
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