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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/10/2025, n. 2880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2880 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 283/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile
La Corte d'appello di Milano, in persona dei magistrati:
AN LI Presidente relatore
Alessandra Arceri Consigliere
Lorenzo Orsenigo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 283/2024 R.G. tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. ZACCONE ENRICO, ed elettivamente domiciliato presso il difensore, appellante e
Controparte_1
(C.F. ), assistito e
[...] P.IVA_1 difeso dall'Avv. CRIVELLARI FRANCESCA ed elettivamente domiciliato presso il difensore, appellata
CONCLUSIONI: per Parte_1 per
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
I. Il giudizio di primo grado Con decreto provvisoriamente esecutivo veniva ingiunto dal Tribunale di Pavia al sig. di pagare in favore della ricorrente Parte_1 la “somma di euro 81.035,45, oltre interessi dal Controparte_1
19.07.2018 al tasso convenzionalmente pattuiti e comunque entro i limiti di legge, sino all'effettivo soddisfo, nonché delle spese occorse ed occorrende anche per l'odierno procedimento”. A fondamento del ricorso la CP_1 rilevava che il credito era riconducibile alla fideiussione rilasciata in favore della TÀ . per le obbligazioni di cui alla Pt_2 Controparte_2 apertura di credito in conto corrente n. 5721 del 03.08.2010. Avverso il detto decreto proponeva opposizione il sig. , il quale si Parte_1 doleva:
- in via preliminare, della avvenuta concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 642 c.p.c., instando per la sua sospensione;
- nel merito, per la nullità della fideiussione, redatta in conformità allo schema ABI che la Banca d'Italia, con provvedimento 55/2005 ha dichiarato in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a), L. 287/1990, con specifico riferimento alla clausola n. 6 senza la quale la Banca non avrebbe accettato la fideiussione;
- della assenza di prova alcuna del credito e della sua entità, essendosi limitata la al deposito della certificazione ex art. 50 TUB ed una CP_1 comunicazione di concessione di linea di credito in conto corrente di data 03.08.2010;
- che detta concessione risulta peraltro eseguita quando la fideiussione, rilasciata il 13.07.2009, era scaduta (in data 31.03.2010);
- che pertanto l'erogazione del credito successivo alla scadenza della fideiussione non poteva essere da questa garantita.
Si costituiva contestando la domanda avversaria e Controparte_3 deducendo:
- la carenza di legittimazione in ordine alle domande relative a fatti antecedenti la cessione del credito, non avendo la stessa stipulato il contratto di fideiussione;
pag. 2/15 - nel merito, che il provvedimento con il quale la Banca d'Italia ha affermato la nullità di clausole in contrasto, non ne ha affermato la nullità tout court, ma solo in presenza di presupposti, assenti nel caso di specie;
- quanto alla prova del credito, che la certificazione offerta era sufficiente e che era controparte a dover fornire elementi a comprova della propria domanda.
^*^*^ Con sentenza n. 813/2023, il Tribunale di Pavia ha così deciso:
“- respinge la domanda di nullità della fideiussione 13.07.2009 e successiva proroga del 12.01.2010;
- respinge la domanda di nullità dell'art. 6 delle condizioni di fideiussione 13.07.2009 e della eccezione di prescrizione;
in parziale accoglimento della opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 2287/2021 del 24.11.201;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 dell'importo di € 77.766,27, oltre interessi dal 19 luglio 2018 al tasso convenzionalmente pattuiti e conteggiati entro i limiti di legge. Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte Parte_1 opposta i due terzi delle spese di lite, che si liquidano, detti Controparte_1
2/3, in € 8.500,00 per compenso, oltre 15,00% per spese generali, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a. Compensa fra le parti il residuo terzo”.
In particolare, il Primo giudice ha ritenuto:
- di rigettare la domanda di accertamento della nullità della fideiussione, trattandosi, nel caso di specie, di una fideiussione pro quota specifica per € 150.000;
- che dalla lettura della fideiussione del 13.07.2009 e della proroga del 12.01.2010, emerge che la fideiussione, rilasciata il 13.07.2009, con scadenza al 31.12.2009 e poi prorogata al 31.03.2010, veniva confermata al gennaio 2010 senza alcuna scadenza e senza alcuna novazione;
- che, pertanto, nel gennaio 2010 la fideiussione veniva prorogata, in previsione della scadenza del mese di marzo, senza alcuna fissazione di termine a garanzia del credito, specifico, concesso dalla Banca alla TÀ del;
Parte_1
- che il decreto ingiuntivo è stato concesso alla TÀ con CP_1 allegazione da parte di questa di certificazione ex art. 50 TUB e con deposito di una comunicazione di concessione di linea di credito in conto corrente in data 3 agosto 2010;
pag. 3/15 - che trattasi di documentazione sufficiente per l'ottenimento del decreto, anche da parte di soggetti, come l'attuale creditrice, concessionaria di credito in virtù di operazioni di c.d. cartolarizzazione del credito;
- che tale documentazione può non assumere valenza probatoria nel giudizio a cognizione piena instaurato a seguito della proposizione dell'opposizione, in tal caso, infatti, attese le contestazioni dell'opponente, è onere del creditore depositare oltre al contratto, dal quale il rapporto trae origine, anche prova documentale relativa alle successive modifiche, e gli estratti conto completi con l'annotazione di tutte le poste di dare ed avere intercorrenti tra le parti, la cui efficacia probatoria piena discende dalla specifica previsione dell'art. 1832 c.c.;
- che ha allegato al ricorso monitorio, un estratto, al 19.7.2018, dal CP_1 quale si evince un saldo debitore nei confronti di . Pt_2 CP_2
di € 81.035,45; che vi è poi un contratto di apertura di credito
[...] in favore della stessa TÀ, di data 03.08.2010;
- che nel giudizio di opposizione la TÀ, in data 10.05.2022 ha allegato estratti di conto correte dall'anno 2005 all'anno 2013, dai quali si evince che al 31.03.2013 vi era un saldo a credito relativo al rapporto di conto corrente in essere, nei confronti della . di € 77.766,27; CP_4 CP_5
- che da detta documentazione si evince che alla data del 31.3.2013 il debito della TÀ garantita dall'odierno attore era inferiore all'importo di cui al decreto ingiuntivo;
- che, di conseguenza, solo sotto tale profilo il decreto va revocato con condanna del al pagamento del minor importo documentato, Parte_1 oltre interessi dal 19 luglio 2018 (come richiesti espressamente dalla parte, non potendo riconoscersi interessi antecedenti, non richiesti e non documentati) al tasso convenzionalmente pattuiti e conteggiati entro i limiti di legge.
II. Il giudizio di appello Avverso la predetta sentenza ha interposto appello il sig.
[...]
, proponendo tre motivi di gravame così rubricati e riassunti: Parte_1
1) PRIMO MOTIVO. LA PROVA DEL CREDITO VANTATO DALLA CONVENUTA APPELLATA Quanto alla prova del credito, il Primo giudice, dopo aver correttamente premesso che la documentazione ex art. 50 TUB allegata al ricorso per decreto ingiuntivo non ha valenza probatoria nel giudizio di opposizione, ha poi erroneamente ritenuto elemento determinante a tal fine solo il saldo di conto corrente al 31.03.2013, richiamando, a supporto, il “contratto di
pag. 4/15 apertura di credito” del 03.08.2010. Detto contratto di apertura di credito sarebbe tuttavia solo un contratto di concessione di linea di credito che non può in alcun modo confondersi con il contratto di apertura di conto corrente. Pertanto, il Giudice di prime cure avrebbe del tutto omesso qualsivoglia considerazione in merito alla contestazione dell'attore opponente di mancata produzione in giudizio del contratto di conto corrente quale elemento fondamentale ed imprescindibile proprio in relazione alla prova del credito. Infatti, controparte non ha prodotto il contratto di apertura di conto corrente con tutte le condizioni necessarie in termini di applicazione di interessi, spese e competenze;
si è limitata ad allegare, con il monitorio, un documento di apertura di una linea di credito appoggiata ad un conto corrente (rif. doc. 9 fasc. monitorio), concessa in data 03.08.2010 (mentre l'apertura del conto corrente risalirebbe al 2005); in corso di causa ha prodotto altri due documenti attestanti l'apertura di linee di credito appoggiate ad un conto corrente, concesse in data 19.05.2010 e 06.08.2010 (rif. doc. 10 causa opposizione), e dunque anch'esse successive al 2005; in tale contesto, quindi, ed in assenza del contratto di apertura del conto corrente, gli estratti di conto corrente prodotti da controparte non sono idonei a provare alcunché; del resto, anche il Giudice ha preso in considerazione il saldo al 31.03.2013 affermando l'impossibilità di comprendere come la Banca sia pervenuta a determinare tale importo. In definitiva, controparte ha prodotto documenti che, in assenza del contratto di apertura di conto corrente, non consentono affatto di provare non solo il corretto rapporto di dare ed avere tra le parti, ma finanche l'esistenza stessa del contratto. 2) SECONDO MOTIVO. LA RIFERIBILITÀ DELLA FIDEIUSSIONE DEL 13.07.2009 AL CREDITO ASSERITAMENTE VANTATO DALLA BANCA La ha prodotto in causa (rif. doc. 10 fascicolo monitorio) una CP_1 fideiussione sottoscritta anche da in data 13.07.2009 Parte_1 con riferimento ad un affidamento in conto corrente di € 150.000,00, priva finanche dell'indicazione del conto corrente a cui si riferiva. Tale fideiussione è stata poi prorogata in correlazione alla proroga dell'affidamento di
€150.000,00, la cui scadenza è stata fissata al 31.03.2010. Orbene, agli atti non esiste alcuna documentazione attestante l'andamento di tale affidamento e quanto dello stesso sia stato pagato da In Pt_2 CP_2 aggiunta, si reputa pacifico che la fideiussione per cui è causa non possa in alcun modo riferirsi alle nuove linee di credito concesse dalla Banca ad nelle date del 19.05.2010, 03.08.2010 e 06.08.2010 (rif. Doc. Pt_2 CP_2
10 controparte fascicolo dell'opposizione), documenti dai quali si evince che alle date suindicate erano state concesse nuove linee di credito pag. 5/15 (contrassegnate dal simbolo *) e per la precisione il 19.05.2010 per € 130.000,00, il 03.08.2010 per €40.000,00 e il 06.08.2010 per € 50.000,00; linee di credito a fronte delle quali non è stata prestata alcuna fideiussione specifica. Di conseguenza, il Giudice avrebbe dovuto svolgere un diverso percorso logico-giuridico: dare atto dell'assenza del contratto di apertura di conto corrente, dare atto che la fideiussione per cui è causa era stata specificamente prestata per un affidamento di €150.000,00 con scadenza al 31.03.2010, dare atto che in causa non sono stati prodotti documenti idonei a provare l'andamento del rapporto di dare-avere con riferimento al suindicato affidamento, dare atto che gli unici documenti prodotti da controparte in termini di accordi contrattuali si riferiscono, da un lato, a nuove linee di credito che non potevano avere alcuna correlazione con la fideiussione del 13.07.2009 e, dall'altro lato, ad importi “a debito” impossibili da ricostruire proprio per l'assenza del presupposto fondamentale costituito dal contratto di conto corrente. 3) TERZO MOTIVO. LA NULLITÀ DELLA FIDEIUSSIONE DEL 13.07.2009 Il Primo giudice ha errato nel ritenere inapplicabile alle fideiussioni specifiche il Provvedimento n. 55 del 02.05.2005 della Banca d'Italia. Infatti, oltre alla Giurisprudenza già richiamata in atto di citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo, è intervenuta, tra le altre, una recente sentenza del Tribunale di Milano (n. 13748/2023), secondo cui la valutazione già operata dall'Autorità antitrust in riferimento allo schema di garanzia omnibus può essere replicata anche per le fideiussioni specifiche che, come stabilito da Cass. S. Un. 41994/2021, sono quantomeno parzialmente nulle in ordine alle clausole equivalenti agli artt. n. 2, 6 e 8 dello schema di garanzia omnibus proposto dall'ABI. Inoltre, nel caso in esame, il Giudice avrebbe dovuto considerare anche le condizioni economico-patrimoniali di Pt_2 [...]
(doc. 5 e 5a fascicolo parte attrice causa di opposizione) coeve al CP_2 rilascio della fideiussione del 13.07.2009. Quand'anche la Corte adita non condividesse le considerazioni già indicate, vi è però un ulteriore elemento che consente di ritenere comunque nulla la fideiussione in questione;
ciò proprio sulla base del ragionamento operato dal Giudice di prime cure. Infatti, il Giudice afferma che la fideiussione per cui è causa non ha scadenza (pag. 4 Sentenza) e attesta che il credito della Banca era da riferirsi anche ad un contratto di apertura di credito datato 03.08.2010 (pag. 6 terzo capoverso della sentenza). In tal modo, secondo il ragionamento del Giudice, di fatto, la fideiussione del 13.07.2009 sarebbe applicabile anche a crediti pag. 6/15 non specificamente connessi all'affidamento di € 150.000,00 concesso il 13.07.2009 e scaduto il 31.03.2010. In conclusione: a) o vi è incertezza sull'entità del debito di Pt_2 CP_2 poiché controparte non ha assolto al proprio dovere probatorio, come già esposto nel primo motivo d'appello, b) oppure se, come pare evincersi dalla sentenza di primo grado, la fideiussione per cui è causa era applicabile ad ogni posizione debitoria di anche non direttamente Pt_2 CP_2 connessa all'affidamento del luglio 2009, la fideiussione stessa non può qualificarsi “specifica” e subirà la conseguenza della declaratoria di nullità in applicazione del Provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia. Con la precisazione che, quand'anche venisse disapplicata, per la ragione appena esposta, unicamente la clausola n. 6) della fideiussione, si dovrebbe pervenire ad un giudizio di rigetto della domanda di controparte in quanto il diritto della stessa risulterebbe pacificamente prescritto ai sensi dell'art. 1957 c.c.
^*^*^ Si è costituita l'appellante e per essa CP_1 CP_1 [...]
chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma della Controparte_1 sentenza di prime cure. In particolare, l'appellata ha dedotto:
- di aver fornito prova del credito mediante l'allegazione del contratto di apertura di credito e degli estratti conto;
infatti, alla luce della documentazione prodotta, è possibile verificare la presenza di tutte le condizioni contrattuali pattuite dalle parti (cfr. doc. 9 fascicolo monitorio, doc. 10 comparsa di costituzione e risposta);
- in merito all'operatività della fideiussione, che nella fideiussione specifica sottoscritta il 13.07.2009 alcuna data di scadenza viene indicata, mentre con il successivo atto di rinnovo del 12.01.2010 i fideiussori prendono atto della proroga fino al 31.03.2010 delle linee di affidamento “a scadenza” e confermano la garanzia prestata anche con riferimento alle aperture di credito del 19.05.2010, 03.08.2010 e 06.08.2010. Ciò significa che la data di scadenza indicata nella comunicazione del 12.01.2010 non riguarda la fideiussione specifica sottoscritta dall'opponente ma le linee di credito “a scadenza” specificatamente ivi prorogate;
- sulla presunta nullità della fideiussione, che la citata sentenza del Tribunale di Milano n. 13748 del 03.10.23 non ha esattamente contraddetto l'indirizzo richiamato dal giudice di prime cure in merito all'applicazione del provvedimento della Banca d'Italia alle sole fideiussioni omnibus e non specifiche: infatti, nel caso richiamato, la parte non ha fondato le proprie difese solamente sul provvedimento n. 55/2005 di ma ha dimostrato CP_6
pag. 7/15 ex novo l'esistenza di un autonomo cartello anche per le fideiussioni specifiche, producendo al Tribunale un cospicuo numero di garanzie, rilasciate da banche omogeneamente distribuite sull'intero territorio nazionale;
- che tale prova non è stata in alcun modo fornita dall'odierna appellante che si è limitata ad eccepire genericamente l'applicazione della normativa antitrust anche con riguardo alle fideiussioni specifiche;
- quanto alla circostanza che il Giudice avrebbe dovuto “considerare anche le condizioni economico-patrimoniali” della TÀ garantita per verificare se, in assenza delle clausole presumibilmente lesive della concorrenza, le parti avrebbero comunque sottoscritto il contratto, che l'allegazione e la prova di tali circostanze incombe sulla parte che le eccepisce e non certo sul Giudice;
- che da una semplice lettura dell'impegno assunto dall'appellante alcun dubbio può sorgere circa la natura specifica della fideiussione: infatti, i garanti hanno prestato fideiussione per diverse linee di credito (alcune a revoca, altre a scadenza) e tale fideiussione è stata poi rinnovata sempre per le stesse linee di credito e dunque la natura specifica della garanzia risiede nel fatto che l'oggetto della stessa è predeterminato all'origine e in sede di rinnovo e non si riferisce “a presunti debiti sorti successivamente alla scadenza del 13/07/2009”. Invero, il rinnovo delle garanzie è specifico e determinato;
- la carenza di legittimazione passiva di in merito a qualsiasi Controparte_1 domanda di accertamento/ripetizione/compensazione/nullità, comunque diretta ad azzerare o a ridurre il quantum debeatur, avente ad oggetto fatti o atti antecedenti la cessione: in quanto cessionaria dei Controparte_1 crediti in conseguenza della operazione di cartolarizzazione come decritta in premessa, difetta di legittimazione passiva in ordine alle domande dell'opponente riferibili a fatti ed atti antecedenti l'operazione di cessione, ciò in quanto, avendo la cessione riguardato soltanto le situazioni giuridiche soggettive attive del rapporto, unico soggetto legittimato a contraddire su tali domande (in quanto unico titolare delle relative situazioni giuridiche soggettive passive) risulta la Banca “originator” e cedente i crediti attraverso l'operazione di cartolarizzazione in questione.
^*^*^ Con ordinanza del 17.09.2024, la Corte, riconosciuto il grave periculum in mora derivante dall'imminente perdita dell'abitazione familiare (nella quale il convive con la moglie e la figlia), già oggetto di procedura Parte_1 esecutiva intrapresa dalla controparte, ha accolto l'istanza ex art. 283 c.p.c. e ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
pag. 8/15 Nel corso del giudizio di appello, il ha invocato l'estensione degli Parte_1 effetti della sentenza n. 1428/2023 emessa dal medesimo Tribunale nella controversia instaurata dal co-fideiussore , depositando la relativa Parte_3 certificazione di passaggio in giudicato (intervenuto nelle more del procedimento); ha chiesto conseguentemente che la Corte ne dichiari l'opponibilità a ai sensi dell'art. 1306, comma 2, c.c., che consente al CP_1 coobbligato solidale di giovarsi della sentenza favorevole resa in un diverso giudizio.
Al riguardo va messo in evidenza che il provvedimento monitorio che ha originato la controversia, aveva intimato sia ad sia a Parte_1
, in qualità di fideiussori della TÀ il Parte_4 Pt_2 CP_2 pagamento di € 81.035,45 oltre accessori. Entrambi i coobbligati proponevano opposizione, incardinando due procedimenti distinti. L'opposizione del sig. veniva accolta con sentenza n. 1428/2023, Parte_3 pubblicata il 20.11.2023, in quanto il Tribunale di Pavia dichiarava non provato il credito vantato da . CP_1
In particolare, l'appellante ha esposto:
- che nel caso di specie entrambe le condizioni per l'estensione degli effetti del giudicato favorevole al coobbligato solidale risultano soddisfatte: (a) la sentenza n. 813/2023, sfavorevole a , è stata tempestivamente Parte_1 appellata ed è tuttora sub iudice, sicché non costituisce giudicato ostativo;
(b) la sentenza n. 1428/2023, che ha escluso la debenza del credito nei confronti di , si fonda non su “ragioni personali” ma su un vizio Parte_3 oggettivo e strutturale della pretesa creditoria, ossia il difetto di prova del credito, circostanza che inevitabilmente si riflette anche nei confronti dell'altro coobbligato;
- che nessun dubbio può porsi, inoltre, sulla tempestività dell'eccezione:
ha dedotto il giudicato favorevole non appena formatosi, in Parte_1 pendenza dell'odierno appello e, come chiarito dalla Suprema Corte, non occorre che il giudicato si sia consolidato prima della proposizione dell'impugnazione, potendo essere fatto valere anche nel corso del giudizio di gravame (Cass. civ. n. 18154/2019);
- che, quanto alla principale obiezione avversaria – secondo cui Parte_1 non potrebbe avvalersi della sentenza n. 1428/2023 poiché non estraneo al processo, essendo anch'egli destinatario del medesimo decreto ingiuntivo ed avendo proposto autonoma opposizione – la difesa di confonde il CP_1
pag. 9/15 concetto di “giudizio” con quello di “processo”: la circostanza che Parte_1
e siano destinatari del medesimo decreto ingiuntivo non implica Parte_3 che le relative opposizioni, incardinate separatamente, costituiscano un unico processo. – - che presupposto per l'applicazione dell'art. 1306, comma 2, c.c. è che il coobbligato non abbia partecipato al giudizio dal quale è scaturita la sentenza invocata;
- che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dal Parte_3
(RG 1017/22) è un procedimento distinto e autonomo rispetto a quello promosso dal (RG 869/22); Parte_1
- che non era parte di detto giudizio, definito con sentenza n. Parte_1
1428/2023, e dunque, quale estraneo a quel decisum, è legittimato a profittarne;
- che non può assumere rilievo l'art. 2909 c.c., invocato da controparte mediante richiamo (non pertinente) a Cass. n. 22908/2013, 2137/2014 e 1806/2019;
- che in questa sede non si discute di rapporti di pregiudizialità-dipendenza, né di rapporti giuridici del tutto autonomi, bensì dell'applicazione di una norma speciale – l'art. 1306, comma 2, c.c. – che disciplina in maniera espressa e derogatoria la solidarietà passiva, attribuendo al coobbligato il diritto potestativo di opporre al creditore la sentenza favorevole resa nei confronti di altro debitore solidale;
- che anche la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cass., S.U., 4 giugno 2008, n. 14815) pure richiamata ex adverso, conferma che, se è vero che il giudicato non può operare contra il terzo estraneo, esso può giovargli in bonam partem nei casi espressamente previsti, segnatamente all'art. 1306, comma 2, c.c., norma volta a evitare contrasto di giudicati tra coobbligati solidali;
- che nel caso di specie, non si tratta, quindi di estendere in via riflessa un giudicato a un terzo, ma di applicare direttamente una disposizione codicistica che disciplina la solidarietà passiva e che consente espressamene al coobbligato di paralizzare la pretesa creditoria sulla base di un accertamento già favorevole, senza che ciò possa dirsi lesivo del diritto di difesa del creditore, il quale ha già avuto piena possibilità di contraddittorio nel processo in cui il giudicato si è formato.
, con riferimento alla richiesta di applicazione dell'art. 1306 c.c., CP_1 ha dedotto:
- la carenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 1306, comma 2, c.c., in quanto la possibilità per il AS di avvalersi della sentenza n.
pag. 10/15 1428/23 è preclusa ab origine, poiché anch'egli è destinatario del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione (e dunque non è “soggetto estraneo al giudizio”), tanto da averlo, impugnato con separato atto di citazione introduttivo del giudizio RG 869/22;
- che il non è soggetto “estraneo” al giudizio incardinato dal Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo;
sono stati semplicemente incardinati Parte_3 due processi diversi, nei quali ciascun coobbligato ha avuto modo di far valere le proprie ragioni e dunque deve subirne (o giovarsi) delle relative conseguenze;
- che, esaminando con attenzione alcune sentenze rese su questo tema (Cass. n. 18325/2019 e Cass. S.U. n. 14815/2008), si comprende che la reale ratio della norma risiede nella volontà di tutelare il litisconsorte pretermesso dal giudizio che coinvolge il suo coobbligato e che, per effetto dell'esclusione da tale processo (a prescindere dalla motivazione che l'ha determinata), non potrebbe giovarsi della sentenza favorevole ottenuta dai suoi sodali ove non vi fosse la disciplina speciale di cui all'art 1306, 2° co. c.c.;
- che tale ipotesi è diversa dal caso in cui il soggetto non è affatto escluso dal processo perché destinatario anch'egli del provvedimento che lo ha concluso nella sua fase sommaria, ed è altresì diverso dal caso – che è una logica conseguenza del primo – in cui detto soggetto abbia instaurato a propria volta un diverso e autonomo giudizio, in cui abbia avuto l'occasione di far valere i propri diritti e dunque vi sia una sentenza che ne abbia giudicato la fondatezza o infondatezza. In questo caso, la tutala del coobbligato è stata pienamente esercitata e non vi è motivo di ritenere che possa giovarsi del pronunciamento di altro giudice, solo perché più favorevole;
- che il giudicato c.d. esterno o riflesso, costituendo una deroga al principio generale di cui all'art 2909 c.c., deve essere circoscritto ad ipotesi molto limitate, escludendo tutte quelle in cui la sentenza sia “fondata sopra ragioni personali al condebitore”. Per “ragioni personali” non si possono e non si debbono intendere semplicemente fatti specifici relativi alla persona del condebitore, bensì tutte le ipotesi in cui la sentenza si fondi su motivazioni e indagini strettamente connesse al giudizio in cui le stesse sono state espletate e dunque la sentenza abbia deciso in modo tale che la statuizione non sia replicabile in contesti soggettivi (rispetto ad altro debitore) o oggettivi (in un altro processo, inteso come luogo di accadimenti concreti e potenzialmente unici) diversi;
- che le due sentenze rese all'esito dei due diversi giudizi di opposizione promossi dai due condebitori solidali divergono nell'esito poiché uno dei due pag. 11/15 giudici ha ritenuto il credito di sufficientemente provato (sentenza n. CP_1
813/23 contro il sig. ), e l'altro no (sentenza n. 1428/23 a favore Parte_1 del sig. ); questa differenza risiede nell'esercizio del potere-dovere Parte_3 del Giudice di valutare liberamente le prove ai sensi dell'art. 116 c.p.c., individuando le fonti del proprio convincimento, per poi valutarle, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere tra le varie risultanze istruttorie quelle ritenute idonee e rilevanti;
- che, pertanto, quando la sentenza di cui si invoca il giudicato esterno accerti una o più circostanze quale risultato della valutazione del Giudice nell'esercizio del suo potere ex art. 116 c.p.c., è da escludere che tali circostanze possano essere assimilate a “verità che non ammette(no) un accertamento diverso”; affermare il contrario vorrebbe dire delegittimare l'operato del Giudice che, per motivi che possono essere i più diversi e certamente non illegittimi, si è pronunciato per secondo in ordine di tempo e negativamente rispetto al coobbligato che lo aveva adito;
- che la teoria proposta dall'appellante, ove accolta, si tradurrebbe in una violazione dell'art. 24 Cost., valendo ad affermare infatti che la sentenza resa nei confronti del costituisca l'accertamento di una verità assoluta Parte_3
e non controvertibile, tale da rendere superflua e del tutto inutile l'attività processuale compiuta nel giudizio, parallelamente svoltosi, su iniziativa del;
Parte_1
- che l'art. 1306, 2° comma, c.c. è invocabile nel caso in cui il creditore agisca giudizialmente verso uno dei coobbligati, senza convenire in giudizio l'altro; nel caso in cui il provvedimento ottenuto dal coobbligato sia a sé favorevole all'esito di tale giudizio, il suo condebitore potrà invocare detto provvedimento al fine di paralizzare la richiesta di adempimento pervenutagli dal creditore, e sempre che tale provvedimento contenga una statuizione caratterizzata da un accertamento di un fatto oggettivo e incontrovertibile;
- che non è chiaro se il intenda avvalersi della sentenza n. Parte_1
1428/23 nella sua integrità o meno, dato che non è stata compiuta alcuna precisazione;
- che la sentenza n. 1428/23 decide in base alla “ragione più liquida” – relativa alla mancanza di prova del credito sotto il profilo del quantum - e quindi omette di decidere sulle altre eccezioni sollevate dall'opponente (scadenza della fideiussione, importo errato del decreto ingiuntivo, interessi ultralegali);
- che il , il quale sia in primo grado che in appello, ha incentrato Parte_1 la propria difesa sull'asserita nullità della garanzia fideiussoria per violazione delle normativa anticoncorrenziale, e solo in subordine sulla mancanza di pag. 12/15 prova del credito, non chiarisce se intenda rinunciare alla propria principale eccezione ed anzi, atteso che non ha rinunciato all'appello, nemmeno in via subordinata, sembrerebbe che l'odierno giudizio debba proseguire sia per sentire accogliere le conclusioni rassegnate con l'atto di citazione (che chiedono la riforma della sentenza di primo grado per motivi diversi da quelli per cui è stata accolta l'opposizione del sig. ) sia per il recepimento, Parte_3 non si comprende in quale forma, della sentenza n. 1428/23.
^*^*^ La causa è passata in decisione all'udienza del 22 ottobre 2025.
La Corte reputa che l'appello debba essere accolto, sia pure a causa del fatto sopravvenuto rappresentato dal giudicato formatosi a favore del condebitore solidale sig. , la cui posizione riguardava un rapporto giuridico Parte_3 distinto, sebbene avente per oggetto la medesima prestazione, e comunque connesso all'altro. Ed infatti, agli atti risulta che l'altro fideiussore ha ottenuto la Parte_3 revoca del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti (si tratta dello stesso provvedimento monitorio che ha raggiunto il ), e che la sentenza Parte_1
a lui favorevole è passata in giudicato (v. doc. C depositato il 19.06.2024). L'accoglimento dell'opposizione proposta dal co-fideiussore poggia Parte_3 sull'affermazione della mancanza di prova del credito oggetto dell'obbligazione principale, e dunque non è fondato sopra ragioni personali riferibili allo stesso condebitore . Parte_3
Non sembrano potersi ravvisare ostacoli all'applicazione dell'art. 1306, 2°comma, cc, al , dato che le opposizioni al medesimo decreto Parte_1 ingiuntivo, emesso congiuntamente nei confronti di entrambi, di fatto hanno seguito 'strade' separate, poiché non è intervenuta la riunione dei procedimenti ex art. 273 cpc. Le due opposizioni a decreto ingiuntivo, ossia quella proposta da , e quella proposta da , hanno dato Parte_3 Parte_1 vita a due processi diversi, uno per ciascun fideiussore: , Parte_1 dunque, non ha partecipato al giudizio instaurato dall'altro condebitore
. Parte_3
Ciò che appare rilevante, secondo l'avviso della Corte, è la semplice -e sola- circostanza che le due cause di opposizione a decreto ingiuntivo, non riunite, abbiano seguito percorsi separati, posto che solo l'eventuale passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell'appellante, per omessa impugnazione, avrebbe avuto effetto preclusivo rispetto alla pag. 13/15 possibilità di invocare il giudicato più favorevole formatosi sulla posizione del condebitore (ex multis, v. Cass. 36942/2022). Si condivide poi il principio, come enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudicato favorevole possa essere invocato dal condebitore anche in caso di giudizi separati: ciò è stato affermato nel caso in cui i giudizi a cognizione ordinaria sono stati instaurati dal creditore nei confronti di più debitori solidali (v. Cass. 6982/2023; n. 1032/1971), ma non si ravvisano ostacoli all'applicazione del medesimo criterio nel caso, inverso, delle due opposizioni ex art. 645 cpc instaurate (non riunite) e coltivate separatamente dai condebitori in solido, avverso il medesimo decreto ingiuntivo emesso nei confronti di entrambi. In conclusione, ricorrono i presupposti per l'applicazione del giudicato più favorevole all'appellante , dato che: Parte_1
1) la sentenza favorevole pronunciata nei confronti di è passata in Parte_3 giudicato;
2) la sentenza è stata resa in un giudizio a cui non ha partecipato il condebitore che intende opporla;
3) non si è già formato un giudicato tra - quale condebitore Parte_1 solidale che intende avvalersi del giudicato - e il creditore;
4) il giudicato non è fondato su ragioni personali del condebitore solidale, essendosi invece formato sull'esistenza dell'obbligazione principale.
Alla luce dei rilievi che precedono, la sentenza di prime cure deve essere riformata. Le spese seguono la soccombenza in ragione dell'esito finale della lite, e si liquidano per entrambi i gradi a carico dell'appellata, come da dispositivo, avuto riguardo al pregio delle difese e alla natura della lite, applicati i valori medi previsti dalle tariffe, escluso il compenso per la fase istruttoria che non si è espletata, con distrazione a favore dell'Avv. Enrico Zaccone distrattario ex art. 93 cpc.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione ritualmente notificato nei Parte_1 confronti di Controparte_1 avverso la sentenza
[...] del Tribunale di Pavia n. 813/2023, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1. accoglie l'appello, e, per l'effetto, respinge la domanda di CP_1
2. condanna la parte appellate al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese del doppio grado, che liquida:
pag. 14/15 - per il primo grado in € 4.253,00 per compenso d'avvocato e in € 406,50 per spese;
- per il secondo grado in € 5.103,00, per compenso d'avvocato e in € 1.165.50 per spese, oltre al 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, con distrazione a favore dell'Avv. Enrico Zaccone. Così deciso a Milano, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il presidente estensore
- AN LI -
pag. 15/15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile
La Corte d'appello di Milano, in persona dei magistrati:
AN LI Presidente relatore
Alessandra Arceri Consigliere
Lorenzo Orsenigo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 283/2024 R.G. tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. ZACCONE ENRICO, ed elettivamente domiciliato presso il difensore, appellante e
Controparte_1
(C.F. ), assistito e
[...] P.IVA_1 difeso dall'Avv. CRIVELLARI FRANCESCA ed elettivamente domiciliato presso il difensore, appellata
CONCLUSIONI: per Parte_1 per
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
I. Il giudizio di primo grado Con decreto provvisoriamente esecutivo veniva ingiunto dal Tribunale di Pavia al sig. di pagare in favore della ricorrente Parte_1 la “somma di euro 81.035,45, oltre interessi dal Controparte_1
19.07.2018 al tasso convenzionalmente pattuiti e comunque entro i limiti di legge, sino all'effettivo soddisfo, nonché delle spese occorse ed occorrende anche per l'odierno procedimento”. A fondamento del ricorso la CP_1 rilevava che il credito era riconducibile alla fideiussione rilasciata in favore della TÀ . per le obbligazioni di cui alla Pt_2 Controparte_2 apertura di credito in conto corrente n. 5721 del 03.08.2010. Avverso il detto decreto proponeva opposizione il sig. , il quale si Parte_1 doleva:
- in via preliminare, della avvenuta concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 642 c.p.c., instando per la sua sospensione;
- nel merito, per la nullità della fideiussione, redatta in conformità allo schema ABI che la Banca d'Italia, con provvedimento 55/2005 ha dichiarato in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a), L. 287/1990, con specifico riferimento alla clausola n. 6 senza la quale la Banca non avrebbe accettato la fideiussione;
- della assenza di prova alcuna del credito e della sua entità, essendosi limitata la al deposito della certificazione ex art. 50 TUB ed una CP_1 comunicazione di concessione di linea di credito in conto corrente di data 03.08.2010;
- che detta concessione risulta peraltro eseguita quando la fideiussione, rilasciata il 13.07.2009, era scaduta (in data 31.03.2010);
- che pertanto l'erogazione del credito successivo alla scadenza della fideiussione non poteva essere da questa garantita.
Si costituiva contestando la domanda avversaria e Controparte_3 deducendo:
- la carenza di legittimazione in ordine alle domande relative a fatti antecedenti la cessione del credito, non avendo la stessa stipulato il contratto di fideiussione;
pag. 2/15 - nel merito, che il provvedimento con il quale la Banca d'Italia ha affermato la nullità di clausole in contrasto, non ne ha affermato la nullità tout court, ma solo in presenza di presupposti, assenti nel caso di specie;
- quanto alla prova del credito, che la certificazione offerta era sufficiente e che era controparte a dover fornire elementi a comprova della propria domanda.
^*^*^ Con sentenza n. 813/2023, il Tribunale di Pavia ha così deciso:
“- respinge la domanda di nullità della fideiussione 13.07.2009 e successiva proroga del 12.01.2010;
- respinge la domanda di nullità dell'art. 6 delle condizioni di fideiussione 13.07.2009 e della eccezione di prescrizione;
in parziale accoglimento della opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 2287/2021 del 24.11.201;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 dell'importo di € 77.766,27, oltre interessi dal 19 luglio 2018 al tasso convenzionalmente pattuiti e conteggiati entro i limiti di legge. Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte Parte_1 opposta i due terzi delle spese di lite, che si liquidano, detti Controparte_1
2/3, in € 8.500,00 per compenso, oltre 15,00% per spese generali, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a. Compensa fra le parti il residuo terzo”.
In particolare, il Primo giudice ha ritenuto:
- di rigettare la domanda di accertamento della nullità della fideiussione, trattandosi, nel caso di specie, di una fideiussione pro quota specifica per € 150.000;
- che dalla lettura della fideiussione del 13.07.2009 e della proroga del 12.01.2010, emerge che la fideiussione, rilasciata il 13.07.2009, con scadenza al 31.12.2009 e poi prorogata al 31.03.2010, veniva confermata al gennaio 2010 senza alcuna scadenza e senza alcuna novazione;
- che, pertanto, nel gennaio 2010 la fideiussione veniva prorogata, in previsione della scadenza del mese di marzo, senza alcuna fissazione di termine a garanzia del credito, specifico, concesso dalla Banca alla TÀ del;
Parte_1
- che il decreto ingiuntivo è stato concesso alla TÀ con CP_1 allegazione da parte di questa di certificazione ex art. 50 TUB e con deposito di una comunicazione di concessione di linea di credito in conto corrente in data 3 agosto 2010;
pag. 3/15 - che trattasi di documentazione sufficiente per l'ottenimento del decreto, anche da parte di soggetti, come l'attuale creditrice, concessionaria di credito in virtù di operazioni di c.d. cartolarizzazione del credito;
- che tale documentazione può non assumere valenza probatoria nel giudizio a cognizione piena instaurato a seguito della proposizione dell'opposizione, in tal caso, infatti, attese le contestazioni dell'opponente, è onere del creditore depositare oltre al contratto, dal quale il rapporto trae origine, anche prova documentale relativa alle successive modifiche, e gli estratti conto completi con l'annotazione di tutte le poste di dare ed avere intercorrenti tra le parti, la cui efficacia probatoria piena discende dalla specifica previsione dell'art. 1832 c.c.;
- che ha allegato al ricorso monitorio, un estratto, al 19.7.2018, dal CP_1 quale si evince un saldo debitore nei confronti di . Pt_2 CP_2
di € 81.035,45; che vi è poi un contratto di apertura di credito
[...] in favore della stessa TÀ, di data 03.08.2010;
- che nel giudizio di opposizione la TÀ, in data 10.05.2022 ha allegato estratti di conto correte dall'anno 2005 all'anno 2013, dai quali si evince che al 31.03.2013 vi era un saldo a credito relativo al rapporto di conto corrente in essere, nei confronti della . di € 77.766,27; CP_4 CP_5
- che da detta documentazione si evince che alla data del 31.3.2013 il debito della TÀ garantita dall'odierno attore era inferiore all'importo di cui al decreto ingiuntivo;
- che, di conseguenza, solo sotto tale profilo il decreto va revocato con condanna del al pagamento del minor importo documentato, Parte_1 oltre interessi dal 19 luglio 2018 (come richiesti espressamente dalla parte, non potendo riconoscersi interessi antecedenti, non richiesti e non documentati) al tasso convenzionalmente pattuiti e conteggiati entro i limiti di legge.
II. Il giudizio di appello Avverso la predetta sentenza ha interposto appello il sig.
[...]
, proponendo tre motivi di gravame così rubricati e riassunti: Parte_1
1) PRIMO MOTIVO. LA PROVA DEL CREDITO VANTATO DALLA CONVENUTA APPELLATA Quanto alla prova del credito, il Primo giudice, dopo aver correttamente premesso che la documentazione ex art. 50 TUB allegata al ricorso per decreto ingiuntivo non ha valenza probatoria nel giudizio di opposizione, ha poi erroneamente ritenuto elemento determinante a tal fine solo il saldo di conto corrente al 31.03.2013, richiamando, a supporto, il “contratto di
pag. 4/15 apertura di credito” del 03.08.2010. Detto contratto di apertura di credito sarebbe tuttavia solo un contratto di concessione di linea di credito che non può in alcun modo confondersi con il contratto di apertura di conto corrente. Pertanto, il Giudice di prime cure avrebbe del tutto omesso qualsivoglia considerazione in merito alla contestazione dell'attore opponente di mancata produzione in giudizio del contratto di conto corrente quale elemento fondamentale ed imprescindibile proprio in relazione alla prova del credito. Infatti, controparte non ha prodotto il contratto di apertura di conto corrente con tutte le condizioni necessarie in termini di applicazione di interessi, spese e competenze;
si è limitata ad allegare, con il monitorio, un documento di apertura di una linea di credito appoggiata ad un conto corrente (rif. doc. 9 fasc. monitorio), concessa in data 03.08.2010 (mentre l'apertura del conto corrente risalirebbe al 2005); in corso di causa ha prodotto altri due documenti attestanti l'apertura di linee di credito appoggiate ad un conto corrente, concesse in data 19.05.2010 e 06.08.2010 (rif. doc. 10 causa opposizione), e dunque anch'esse successive al 2005; in tale contesto, quindi, ed in assenza del contratto di apertura del conto corrente, gli estratti di conto corrente prodotti da controparte non sono idonei a provare alcunché; del resto, anche il Giudice ha preso in considerazione il saldo al 31.03.2013 affermando l'impossibilità di comprendere come la Banca sia pervenuta a determinare tale importo. In definitiva, controparte ha prodotto documenti che, in assenza del contratto di apertura di conto corrente, non consentono affatto di provare non solo il corretto rapporto di dare ed avere tra le parti, ma finanche l'esistenza stessa del contratto. 2) SECONDO MOTIVO. LA RIFERIBILITÀ DELLA FIDEIUSSIONE DEL 13.07.2009 AL CREDITO ASSERITAMENTE VANTATO DALLA BANCA La ha prodotto in causa (rif. doc. 10 fascicolo monitorio) una CP_1 fideiussione sottoscritta anche da in data 13.07.2009 Parte_1 con riferimento ad un affidamento in conto corrente di € 150.000,00, priva finanche dell'indicazione del conto corrente a cui si riferiva. Tale fideiussione è stata poi prorogata in correlazione alla proroga dell'affidamento di
€150.000,00, la cui scadenza è stata fissata al 31.03.2010. Orbene, agli atti non esiste alcuna documentazione attestante l'andamento di tale affidamento e quanto dello stesso sia stato pagato da In Pt_2 CP_2 aggiunta, si reputa pacifico che la fideiussione per cui è causa non possa in alcun modo riferirsi alle nuove linee di credito concesse dalla Banca ad nelle date del 19.05.2010, 03.08.2010 e 06.08.2010 (rif. Doc. Pt_2 CP_2
10 controparte fascicolo dell'opposizione), documenti dai quali si evince che alle date suindicate erano state concesse nuove linee di credito pag. 5/15 (contrassegnate dal simbolo *) e per la precisione il 19.05.2010 per € 130.000,00, il 03.08.2010 per €40.000,00 e il 06.08.2010 per € 50.000,00; linee di credito a fronte delle quali non è stata prestata alcuna fideiussione specifica. Di conseguenza, il Giudice avrebbe dovuto svolgere un diverso percorso logico-giuridico: dare atto dell'assenza del contratto di apertura di conto corrente, dare atto che la fideiussione per cui è causa era stata specificamente prestata per un affidamento di €150.000,00 con scadenza al 31.03.2010, dare atto che in causa non sono stati prodotti documenti idonei a provare l'andamento del rapporto di dare-avere con riferimento al suindicato affidamento, dare atto che gli unici documenti prodotti da controparte in termini di accordi contrattuali si riferiscono, da un lato, a nuove linee di credito che non potevano avere alcuna correlazione con la fideiussione del 13.07.2009 e, dall'altro lato, ad importi “a debito” impossibili da ricostruire proprio per l'assenza del presupposto fondamentale costituito dal contratto di conto corrente. 3) TERZO MOTIVO. LA NULLITÀ DELLA FIDEIUSSIONE DEL 13.07.2009 Il Primo giudice ha errato nel ritenere inapplicabile alle fideiussioni specifiche il Provvedimento n. 55 del 02.05.2005 della Banca d'Italia. Infatti, oltre alla Giurisprudenza già richiamata in atto di citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo, è intervenuta, tra le altre, una recente sentenza del Tribunale di Milano (n. 13748/2023), secondo cui la valutazione già operata dall'Autorità antitrust in riferimento allo schema di garanzia omnibus può essere replicata anche per le fideiussioni specifiche che, come stabilito da Cass. S. Un. 41994/2021, sono quantomeno parzialmente nulle in ordine alle clausole equivalenti agli artt. n. 2, 6 e 8 dello schema di garanzia omnibus proposto dall'ABI. Inoltre, nel caso in esame, il Giudice avrebbe dovuto considerare anche le condizioni economico-patrimoniali di Pt_2 [...]
(doc. 5 e 5a fascicolo parte attrice causa di opposizione) coeve al CP_2 rilascio della fideiussione del 13.07.2009. Quand'anche la Corte adita non condividesse le considerazioni già indicate, vi è però un ulteriore elemento che consente di ritenere comunque nulla la fideiussione in questione;
ciò proprio sulla base del ragionamento operato dal Giudice di prime cure. Infatti, il Giudice afferma che la fideiussione per cui è causa non ha scadenza (pag. 4 Sentenza) e attesta che il credito della Banca era da riferirsi anche ad un contratto di apertura di credito datato 03.08.2010 (pag. 6 terzo capoverso della sentenza). In tal modo, secondo il ragionamento del Giudice, di fatto, la fideiussione del 13.07.2009 sarebbe applicabile anche a crediti pag. 6/15 non specificamente connessi all'affidamento di € 150.000,00 concesso il 13.07.2009 e scaduto il 31.03.2010. In conclusione: a) o vi è incertezza sull'entità del debito di Pt_2 CP_2 poiché controparte non ha assolto al proprio dovere probatorio, come già esposto nel primo motivo d'appello, b) oppure se, come pare evincersi dalla sentenza di primo grado, la fideiussione per cui è causa era applicabile ad ogni posizione debitoria di anche non direttamente Pt_2 CP_2 connessa all'affidamento del luglio 2009, la fideiussione stessa non può qualificarsi “specifica” e subirà la conseguenza della declaratoria di nullità in applicazione del Provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia. Con la precisazione che, quand'anche venisse disapplicata, per la ragione appena esposta, unicamente la clausola n. 6) della fideiussione, si dovrebbe pervenire ad un giudizio di rigetto della domanda di controparte in quanto il diritto della stessa risulterebbe pacificamente prescritto ai sensi dell'art. 1957 c.c.
^*^*^ Si è costituita l'appellante e per essa CP_1 CP_1 [...]
chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma della Controparte_1 sentenza di prime cure. In particolare, l'appellata ha dedotto:
- di aver fornito prova del credito mediante l'allegazione del contratto di apertura di credito e degli estratti conto;
infatti, alla luce della documentazione prodotta, è possibile verificare la presenza di tutte le condizioni contrattuali pattuite dalle parti (cfr. doc. 9 fascicolo monitorio, doc. 10 comparsa di costituzione e risposta);
- in merito all'operatività della fideiussione, che nella fideiussione specifica sottoscritta il 13.07.2009 alcuna data di scadenza viene indicata, mentre con il successivo atto di rinnovo del 12.01.2010 i fideiussori prendono atto della proroga fino al 31.03.2010 delle linee di affidamento “a scadenza” e confermano la garanzia prestata anche con riferimento alle aperture di credito del 19.05.2010, 03.08.2010 e 06.08.2010. Ciò significa che la data di scadenza indicata nella comunicazione del 12.01.2010 non riguarda la fideiussione specifica sottoscritta dall'opponente ma le linee di credito “a scadenza” specificatamente ivi prorogate;
- sulla presunta nullità della fideiussione, che la citata sentenza del Tribunale di Milano n. 13748 del 03.10.23 non ha esattamente contraddetto l'indirizzo richiamato dal giudice di prime cure in merito all'applicazione del provvedimento della Banca d'Italia alle sole fideiussioni omnibus e non specifiche: infatti, nel caso richiamato, la parte non ha fondato le proprie difese solamente sul provvedimento n. 55/2005 di ma ha dimostrato CP_6
pag. 7/15 ex novo l'esistenza di un autonomo cartello anche per le fideiussioni specifiche, producendo al Tribunale un cospicuo numero di garanzie, rilasciate da banche omogeneamente distribuite sull'intero territorio nazionale;
- che tale prova non è stata in alcun modo fornita dall'odierna appellante che si è limitata ad eccepire genericamente l'applicazione della normativa antitrust anche con riguardo alle fideiussioni specifiche;
- quanto alla circostanza che il Giudice avrebbe dovuto “considerare anche le condizioni economico-patrimoniali” della TÀ garantita per verificare se, in assenza delle clausole presumibilmente lesive della concorrenza, le parti avrebbero comunque sottoscritto il contratto, che l'allegazione e la prova di tali circostanze incombe sulla parte che le eccepisce e non certo sul Giudice;
- che da una semplice lettura dell'impegno assunto dall'appellante alcun dubbio può sorgere circa la natura specifica della fideiussione: infatti, i garanti hanno prestato fideiussione per diverse linee di credito (alcune a revoca, altre a scadenza) e tale fideiussione è stata poi rinnovata sempre per le stesse linee di credito e dunque la natura specifica della garanzia risiede nel fatto che l'oggetto della stessa è predeterminato all'origine e in sede di rinnovo e non si riferisce “a presunti debiti sorti successivamente alla scadenza del 13/07/2009”. Invero, il rinnovo delle garanzie è specifico e determinato;
- la carenza di legittimazione passiva di in merito a qualsiasi Controparte_1 domanda di accertamento/ripetizione/compensazione/nullità, comunque diretta ad azzerare o a ridurre il quantum debeatur, avente ad oggetto fatti o atti antecedenti la cessione: in quanto cessionaria dei Controparte_1 crediti in conseguenza della operazione di cartolarizzazione come decritta in premessa, difetta di legittimazione passiva in ordine alle domande dell'opponente riferibili a fatti ed atti antecedenti l'operazione di cessione, ciò in quanto, avendo la cessione riguardato soltanto le situazioni giuridiche soggettive attive del rapporto, unico soggetto legittimato a contraddire su tali domande (in quanto unico titolare delle relative situazioni giuridiche soggettive passive) risulta la Banca “originator” e cedente i crediti attraverso l'operazione di cartolarizzazione in questione.
^*^*^ Con ordinanza del 17.09.2024, la Corte, riconosciuto il grave periculum in mora derivante dall'imminente perdita dell'abitazione familiare (nella quale il convive con la moglie e la figlia), già oggetto di procedura Parte_1 esecutiva intrapresa dalla controparte, ha accolto l'istanza ex art. 283 c.p.c. e ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
pag. 8/15 Nel corso del giudizio di appello, il ha invocato l'estensione degli Parte_1 effetti della sentenza n. 1428/2023 emessa dal medesimo Tribunale nella controversia instaurata dal co-fideiussore , depositando la relativa Parte_3 certificazione di passaggio in giudicato (intervenuto nelle more del procedimento); ha chiesto conseguentemente che la Corte ne dichiari l'opponibilità a ai sensi dell'art. 1306, comma 2, c.c., che consente al CP_1 coobbligato solidale di giovarsi della sentenza favorevole resa in un diverso giudizio.
Al riguardo va messo in evidenza che il provvedimento monitorio che ha originato la controversia, aveva intimato sia ad sia a Parte_1
, in qualità di fideiussori della TÀ il Parte_4 Pt_2 CP_2 pagamento di € 81.035,45 oltre accessori. Entrambi i coobbligati proponevano opposizione, incardinando due procedimenti distinti. L'opposizione del sig. veniva accolta con sentenza n. 1428/2023, Parte_3 pubblicata il 20.11.2023, in quanto il Tribunale di Pavia dichiarava non provato il credito vantato da . CP_1
In particolare, l'appellante ha esposto:
- che nel caso di specie entrambe le condizioni per l'estensione degli effetti del giudicato favorevole al coobbligato solidale risultano soddisfatte: (a) la sentenza n. 813/2023, sfavorevole a , è stata tempestivamente Parte_1 appellata ed è tuttora sub iudice, sicché non costituisce giudicato ostativo;
(b) la sentenza n. 1428/2023, che ha escluso la debenza del credito nei confronti di , si fonda non su “ragioni personali” ma su un vizio Parte_3 oggettivo e strutturale della pretesa creditoria, ossia il difetto di prova del credito, circostanza che inevitabilmente si riflette anche nei confronti dell'altro coobbligato;
- che nessun dubbio può porsi, inoltre, sulla tempestività dell'eccezione:
ha dedotto il giudicato favorevole non appena formatosi, in Parte_1 pendenza dell'odierno appello e, come chiarito dalla Suprema Corte, non occorre che il giudicato si sia consolidato prima della proposizione dell'impugnazione, potendo essere fatto valere anche nel corso del giudizio di gravame (Cass. civ. n. 18154/2019);
- che, quanto alla principale obiezione avversaria – secondo cui Parte_1 non potrebbe avvalersi della sentenza n. 1428/2023 poiché non estraneo al processo, essendo anch'egli destinatario del medesimo decreto ingiuntivo ed avendo proposto autonoma opposizione – la difesa di confonde il CP_1
pag. 9/15 concetto di “giudizio” con quello di “processo”: la circostanza che Parte_1
e siano destinatari del medesimo decreto ingiuntivo non implica Parte_3 che le relative opposizioni, incardinate separatamente, costituiscano un unico processo. – - che presupposto per l'applicazione dell'art. 1306, comma 2, c.c. è che il coobbligato non abbia partecipato al giudizio dal quale è scaturita la sentenza invocata;
- che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dal Parte_3
(RG 1017/22) è un procedimento distinto e autonomo rispetto a quello promosso dal (RG 869/22); Parte_1
- che non era parte di detto giudizio, definito con sentenza n. Parte_1
1428/2023, e dunque, quale estraneo a quel decisum, è legittimato a profittarne;
- che non può assumere rilievo l'art. 2909 c.c., invocato da controparte mediante richiamo (non pertinente) a Cass. n. 22908/2013, 2137/2014 e 1806/2019;
- che in questa sede non si discute di rapporti di pregiudizialità-dipendenza, né di rapporti giuridici del tutto autonomi, bensì dell'applicazione di una norma speciale – l'art. 1306, comma 2, c.c. – che disciplina in maniera espressa e derogatoria la solidarietà passiva, attribuendo al coobbligato il diritto potestativo di opporre al creditore la sentenza favorevole resa nei confronti di altro debitore solidale;
- che anche la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cass., S.U., 4 giugno 2008, n. 14815) pure richiamata ex adverso, conferma che, se è vero che il giudicato non può operare contra il terzo estraneo, esso può giovargli in bonam partem nei casi espressamente previsti, segnatamente all'art. 1306, comma 2, c.c., norma volta a evitare contrasto di giudicati tra coobbligati solidali;
- che nel caso di specie, non si tratta, quindi di estendere in via riflessa un giudicato a un terzo, ma di applicare direttamente una disposizione codicistica che disciplina la solidarietà passiva e che consente espressamene al coobbligato di paralizzare la pretesa creditoria sulla base di un accertamento già favorevole, senza che ciò possa dirsi lesivo del diritto di difesa del creditore, il quale ha già avuto piena possibilità di contraddittorio nel processo in cui il giudicato si è formato.
, con riferimento alla richiesta di applicazione dell'art. 1306 c.c., CP_1 ha dedotto:
- la carenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 1306, comma 2, c.c., in quanto la possibilità per il AS di avvalersi della sentenza n.
pag. 10/15 1428/23 è preclusa ab origine, poiché anch'egli è destinatario del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione (e dunque non è “soggetto estraneo al giudizio”), tanto da averlo, impugnato con separato atto di citazione introduttivo del giudizio RG 869/22;
- che il non è soggetto “estraneo” al giudizio incardinato dal Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo;
sono stati semplicemente incardinati Parte_3 due processi diversi, nei quali ciascun coobbligato ha avuto modo di far valere le proprie ragioni e dunque deve subirne (o giovarsi) delle relative conseguenze;
- che, esaminando con attenzione alcune sentenze rese su questo tema (Cass. n. 18325/2019 e Cass. S.U. n. 14815/2008), si comprende che la reale ratio della norma risiede nella volontà di tutelare il litisconsorte pretermesso dal giudizio che coinvolge il suo coobbligato e che, per effetto dell'esclusione da tale processo (a prescindere dalla motivazione che l'ha determinata), non potrebbe giovarsi della sentenza favorevole ottenuta dai suoi sodali ove non vi fosse la disciplina speciale di cui all'art 1306, 2° co. c.c.;
- che tale ipotesi è diversa dal caso in cui il soggetto non è affatto escluso dal processo perché destinatario anch'egli del provvedimento che lo ha concluso nella sua fase sommaria, ed è altresì diverso dal caso – che è una logica conseguenza del primo – in cui detto soggetto abbia instaurato a propria volta un diverso e autonomo giudizio, in cui abbia avuto l'occasione di far valere i propri diritti e dunque vi sia una sentenza che ne abbia giudicato la fondatezza o infondatezza. In questo caso, la tutala del coobbligato è stata pienamente esercitata e non vi è motivo di ritenere che possa giovarsi del pronunciamento di altro giudice, solo perché più favorevole;
- che il giudicato c.d. esterno o riflesso, costituendo una deroga al principio generale di cui all'art 2909 c.c., deve essere circoscritto ad ipotesi molto limitate, escludendo tutte quelle in cui la sentenza sia “fondata sopra ragioni personali al condebitore”. Per “ragioni personali” non si possono e non si debbono intendere semplicemente fatti specifici relativi alla persona del condebitore, bensì tutte le ipotesi in cui la sentenza si fondi su motivazioni e indagini strettamente connesse al giudizio in cui le stesse sono state espletate e dunque la sentenza abbia deciso in modo tale che la statuizione non sia replicabile in contesti soggettivi (rispetto ad altro debitore) o oggettivi (in un altro processo, inteso come luogo di accadimenti concreti e potenzialmente unici) diversi;
- che le due sentenze rese all'esito dei due diversi giudizi di opposizione promossi dai due condebitori solidali divergono nell'esito poiché uno dei due pag. 11/15 giudici ha ritenuto il credito di sufficientemente provato (sentenza n. CP_1
813/23 contro il sig. ), e l'altro no (sentenza n. 1428/23 a favore Parte_1 del sig. ); questa differenza risiede nell'esercizio del potere-dovere Parte_3 del Giudice di valutare liberamente le prove ai sensi dell'art. 116 c.p.c., individuando le fonti del proprio convincimento, per poi valutarle, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere tra le varie risultanze istruttorie quelle ritenute idonee e rilevanti;
- che, pertanto, quando la sentenza di cui si invoca il giudicato esterno accerti una o più circostanze quale risultato della valutazione del Giudice nell'esercizio del suo potere ex art. 116 c.p.c., è da escludere che tali circostanze possano essere assimilate a “verità che non ammette(no) un accertamento diverso”; affermare il contrario vorrebbe dire delegittimare l'operato del Giudice che, per motivi che possono essere i più diversi e certamente non illegittimi, si è pronunciato per secondo in ordine di tempo e negativamente rispetto al coobbligato che lo aveva adito;
- che la teoria proposta dall'appellante, ove accolta, si tradurrebbe in una violazione dell'art. 24 Cost., valendo ad affermare infatti che la sentenza resa nei confronti del costituisca l'accertamento di una verità assoluta Parte_3
e non controvertibile, tale da rendere superflua e del tutto inutile l'attività processuale compiuta nel giudizio, parallelamente svoltosi, su iniziativa del;
Parte_1
- che l'art. 1306, 2° comma, c.c. è invocabile nel caso in cui il creditore agisca giudizialmente verso uno dei coobbligati, senza convenire in giudizio l'altro; nel caso in cui il provvedimento ottenuto dal coobbligato sia a sé favorevole all'esito di tale giudizio, il suo condebitore potrà invocare detto provvedimento al fine di paralizzare la richiesta di adempimento pervenutagli dal creditore, e sempre che tale provvedimento contenga una statuizione caratterizzata da un accertamento di un fatto oggettivo e incontrovertibile;
- che non è chiaro se il intenda avvalersi della sentenza n. Parte_1
1428/23 nella sua integrità o meno, dato che non è stata compiuta alcuna precisazione;
- che la sentenza n. 1428/23 decide in base alla “ragione più liquida” – relativa alla mancanza di prova del credito sotto il profilo del quantum - e quindi omette di decidere sulle altre eccezioni sollevate dall'opponente (scadenza della fideiussione, importo errato del decreto ingiuntivo, interessi ultralegali);
- che il , il quale sia in primo grado che in appello, ha incentrato Parte_1 la propria difesa sull'asserita nullità della garanzia fideiussoria per violazione delle normativa anticoncorrenziale, e solo in subordine sulla mancanza di pag. 12/15 prova del credito, non chiarisce se intenda rinunciare alla propria principale eccezione ed anzi, atteso che non ha rinunciato all'appello, nemmeno in via subordinata, sembrerebbe che l'odierno giudizio debba proseguire sia per sentire accogliere le conclusioni rassegnate con l'atto di citazione (che chiedono la riforma della sentenza di primo grado per motivi diversi da quelli per cui è stata accolta l'opposizione del sig. ) sia per il recepimento, Parte_3 non si comprende in quale forma, della sentenza n. 1428/23.
^*^*^ La causa è passata in decisione all'udienza del 22 ottobre 2025.
La Corte reputa che l'appello debba essere accolto, sia pure a causa del fatto sopravvenuto rappresentato dal giudicato formatosi a favore del condebitore solidale sig. , la cui posizione riguardava un rapporto giuridico Parte_3 distinto, sebbene avente per oggetto la medesima prestazione, e comunque connesso all'altro. Ed infatti, agli atti risulta che l'altro fideiussore ha ottenuto la Parte_3 revoca del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti (si tratta dello stesso provvedimento monitorio che ha raggiunto il ), e che la sentenza Parte_1
a lui favorevole è passata in giudicato (v. doc. C depositato il 19.06.2024). L'accoglimento dell'opposizione proposta dal co-fideiussore poggia Parte_3 sull'affermazione della mancanza di prova del credito oggetto dell'obbligazione principale, e dunque non è fondato sopra ragioni personali riferibili allo stesso condebitore . Parte_3
Non sembrano potersi ravvisare ostacoli all'applicazione dell'art. 1306, 2°comma, cc, al , dato che le opposizioni al medesimo decreto Parte_1 ingiuntivo, emesso congiuntamente nei confronti di entrambi, di fatto hanno seguito 'strade' separate, poiché non è intervenuta la riunione dei procedimenti ex art. 273 cpc. Le due opposizioni a decreto ingiuntivo, ossia quella proposta da , e quella proposta da , hanno dato Parte_3 Parte_1 vita a due processi diversi, uno per ciascun fideiussore: , Parte_1 dunque, non ha partecipato al giudizio instaurato dall'altro condebitore
. Parte_3
Ciò che appare rilevante, secondo l'avviso della Corte, è la semplice -e sola- circostanza che le due cause di opposizione a decreto ingiuntivo, non riunite, abbiano seguito percorsi separati, posto che solo l'eventuale passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell'appellante, per omessa impugnazione, avrebbe avuto effetto preclusivo rispetto alla pag. 13/15 possibilità di invocare il giudicato più favorevole formatosi sulla posizione del condebitore (ex multis, v. Cass. 36942/2022). Si condivide poi il principio, come enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudicato favorevole possa essere invocato dal condebitore anche in caso di giudizi separati: ciò è stato affermato nel caso in cui i giudizi a cognizione ordinaria sono stati instaurati dal creditore nei confronti di più debitori solidali (v. Cass. 6982/2023; n. 1032/1971), ma non si ravvisano ostacoli all'applicazione del medesimo criterio nel caso, inverso, delle due opposizioni ex art. 645 cpc instaurate (non riunite) e coltivate separatamente dai condebitori in solido, avverso il medesimo decreto ingiuntivo emesso nei confronti di entrambi. In conclusione, ricorrono i presupposti per l'applicazione del giudicato più favorevole all'appellante , dato che: Parte_1
1) la sentenza favorevole pronunciata nei confronti di è passata in Parte_3 giudicato;
2) la sentenza è stata resa in un giudizio a cui non ha partecipato il condebitore che intende opporla;
3) non si è già formato un giudicato tra - quale condebitore Parte_1 solidale che intende avvalersi del giudicato - e il creditore;
4) il giudicato non è fondato su ragioni personali del condebitore solidale, essendosi invece formato sull'esistenza dell'obbligazione principale.
Alla luce dei rilievi che precedono, la sentenza di prime cure deve essere riformata. Le spese seguono la soccombenza in ragione dell'esito finale della lite, e si liquidano per entrambi i gradi a carico dell'appellata, come da dispositivo, avuto riguardo al pregio delle difese e alla natura della lite, applicati i valori medi previsti dalle tariffe, escluso il compenso per la fase istruttoria che non si è espletata, con distrazione a favore dell'Avv. Enrico Zaccone distrattario ex art. 93 cpc.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione ritualmente notificato nei Parte_1 confronti di Controparte_1 avverso la sentenza
[...] del Tribunale di Pavia n. 813/2023, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1. accoglie l'appello, e, per l'effetto, respinge la domanda di CP_1
2. condanna la parte appellate al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese del doppio grado, che liquida:
pag. 14/15 - per il primo grado in € 4.253,00 per compenso d'avvocato e in € 406,50 per spese;
- per il secondo grado in € 5.103,00, per compenso d'avvocato e in € 1.165.50 per spese, oltre al 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, con distrazione a favore dell'Avv. Enrico Zaccone. Così deciso a Milano, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il presidente estensore
- AN LI -
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