Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/03/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
SI PRENOTI
A DEBITO
(artt. 146 d.p.r.
115/2002 e 59
d.p.r.131/1986)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
Il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei giudici: dott. Caterina Macchi - presidente rel. dott. Francesco Pipicelli - giudice dott. Rosa Grippo - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel P.U. n 424-1/2025 R.G. iscritto in data 22.3.2025 avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale richiesta con ricorso depositato in proprio
DA
BAD SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (c.f. 08204590965)
Il Tribunale
esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Delegato
rilevato in fatto che:
con ricorso ritualmente depositato in data 22.3.2025 parte ricorrente ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale in proprio,
osserva quanto segue:
• sussiste, la competenza internazionale di questo Tribunale ai sensi degli artt. 3 e 4 Reg. UE
848/2015 dal momento che il COMI si trova in Italia;
precisamente, la sede legale, principale ed pagina 1 di 4
sussiste, per le medesime ragioni, la competenza territoriale ex art. 27 CCII di questo Tribunale;
• per ciò che attiene ai parametri previsti dall'art. 121 del codice della crisi, dai bilanci allegati e dalla situazione patrimoniale al 31.12.2024 si evince l'intervenuto superamento delle soglie di cui all'art. 2 lett. d) CCII;
• ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 u.c. CCII, dal momento che i debiti scaduti sono superiori a 30.000 euro, come emerge dall'elenco depositato dalla ricorrente;
• Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza del debitore, quale presupposto ex art. 121 codice della crisi per l'apertura della liquidazione giudiziale, è definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) codice della crisi quale lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fattori esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
• È da opinarsi che nella specie ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile dalle stesse dichiarazioni confessorie contenute nel ricorso, nel quale si dà atto della cessazione dell'attività, dell'avvenuta notificazione di pignoramento presso terzi, dell'avvenuta interruzione dell'adempimento della rateizzazione del debito per IVA;
• Ritiene, pertanto, il Collegio che debba pronunciarsi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 49 codice della crisi.
P.Q.M.
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di BAD SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA SEMPLIFICATA ( c.f. 08204590965), con sede in Milano, via Raimondo
Montecuccoli n. 34 quale procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg. UE n.
848/15;
2) NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Caterina Macchi;
3) NOMINA Curatore il dr. Francesco Foglia, professionista iscritto all'elenco di cui all'art. 356
CCII e in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII;
pagina 2 di 4 4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché́ dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 2 luglio 2025 ore 10,20 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di Milano, sezione II civile, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 CCII;
7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 CCII;
8) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
9) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore
(sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 CCII;
pagina 3 di 4 10) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
11) ORDINA ai sensi dell'art. 45 CCII, che la presente sentenza sia comunicata in copia integrale al curatore, al debitore istante ed al pubblico ministero;
12) DISPONE la trasmissione ai sensi dell'art. 45 e 49 co. 4 CCII all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, da quella effettiva anche all'Ufficio del
Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione.
Così deciso in Milano, il 27/03/2025.
Il presidente est.
Caterina Macchi
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