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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 24/11/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
V.G. 3035/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ET TT Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3035/2025 v.g. promossa da:
, (C.F. ), nata ad [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]
e
, (C.F. ), nato ad [...], il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. VERCELLI ANDREA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in Alba (CN), il 23/05/2010.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Alba (CN) (atto n. 15 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 13.03.2013 e , il 16.04.2017. Persona_1 Persona_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di sentenza n. 936/2025 emessa dal Tribunale di Asti in data 11/12/2023 (R.G. 2913/2023).
1 Con ricorso depositato il 02/10/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , in Alba (CN) il 23/05/2010, iscritto nel Parte_1 Parte_2 registro del detto Comune all'anno 2010, parte II, serie A, n. 15 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
DISPONE CHE:
I figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori, con residenza presso la casa Per_1 Per_2 familiare in Alba (CN), Viale Masera n. 51/1.
I figli minori e trascorreranno tempo con entrambi i genitori secondo le seguenti Per_1 Per_2 prescrizioni: a settimane alterne, n. 3 notti presso il papà e una cena infrasettimanale e le restanti con la mamma per la prima settimana, n. 2 notti oltre una cena presso il papà e le restanti con la mamma per la seconda settimana, così via dicendo;
le notti che i figli passeranno con il padre sono individuate nei giorni del giovedì, sabato e domenica per la prima settimana e del giovedì e venerdì per la seconda settimana. In alternativa, i figli trascorreranno 1 weekend completo a testa (dal venerdì a cena fino a lunedì dopo cena).
In riferimento alle festività e alle vacanze, le parti concordano che i figli minori e Per_1 Per_2 trascorreranno tempo con il padre secondo le seguenti modalità:
-per metà delle vacanze natalizie e precisamente, un anno, dal 25 al 30 dicembre comprensivo di pernottamento (vigilia di Natale esclusa e garantita all'altro genitore) e, l'anno successivo, dal 31 dicembre (mattina) al 6 gennaio;
-ad anni alterni durante le festività pasquali, e precisamente, un anno il giorno di pasqua e, quello successivo, il Lunedì dell'Angelo;
2 - per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, secondo il calendario che verrà di anno in anno stabilito dai genitori entro il 31.05 di ciascun anno;
-in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) con il criterio dell'alternanza tra le parti.
In ogni caso, eventuali modifiche alle modalità di visita e frequentazione suindicate, potranno essere apportate di comune accordo tra le parti, con preavviso di almeno tre giorni.
I genitori si impegnano a corrispondere in forma diretta il mantenimento ordinario per i figli, ad eccezione delle spese per abbigliamento e calzature (inclusi i cambi di stagione) che verranno divisi tra i genitori nella misura del 50%;
Le spese straordinarie relative ai figli (di tipo medico, scolastico, ludico e ricreativo, intendendosi comprensive della mensa, dei costi di pre e post scuola, dei centri estivi, dei compensi per ripetizioni, dei soggiorni studio e dei corsi per l'apprendimento di lingue straniere) saranno sostenute da entrambi i genitori, nella misura del 50%, previamente concordate tra gli stessi.
Per qualsiasi altra voce relativa al figlio, i coniugi richiamano il piano genitoriale allegato al ricorso.
PRENDE ATTO CHE:
Il Sig. dichiara di lavorare come impiegato. Pt_2
La Sig. ra dichiara di lavorare come impiegata Parte_1
L'autovettura Hyundai JC, targata FD233VK, di proprietà della Sig. ra e in uso alla Parte_1 stessa continuerà ad essere utilizzata dalla moglie;
l'autovettura Opel Grandlandx, targata FR994EV, di proprietà della Sig. ra ma in uso esclusivo al Sig. continuerà ad essere Parte_1 Pt_2 utilizzata da quest'ultimo, il quale si impegna a pagare tutte le spese relative (a titolo esemplificativo, assicurazione, bollo auto, sanzioni amministrative ecc.), precisando altresì l'impegno a prestare relativo assenso in caso di vendita.
I coniugi si sono accordati su ogni questione economica e patrimoniale e nulla hanno a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro;
I coniugi precisano di essere economicamente autosufficienti e dichiarano sin d'ora di rinunciare reciprocamente a ogni qualsivoglia contributo al mantenimento;
I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio e/o rinnovo del passaporto nonché di ogni altro documento occorrente per l'espatrio;
I ricorrenti dichiarano infine che non vi sono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alba (CN) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 19/11/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa ET TT
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ET TT Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3035/2025 v.g. promossa da:
, (C.F. ), nata ad [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]
e
, (C.F. ), nato ad [...], il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. VERCELLI ANDREA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in Alba (CN), il 23/05/2010.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Alba (CN) (atto n. 15 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 13.03.2013 e , il 16.04.2017. Persona_1 Persona_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di sentenza n. 936/2025 emessa dal Tribunale di Asti in data 11/12/2023 (R.G. 2913/2023).
1 Con ricorso depositato il 02/10/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , in Alba (CN) il 23/05/2010, iscritto nel Parte_1 Parte_2 registro del detto Comune all'anno 2010, parte II, serie A, n. 15 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
DISPONE CHE:
I figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori, con residenza presso la casa Per_1 Per_2 familiare in Alba (CN), Viale Masera n. 51/1.
I figli minori e trascorreranno tempo con entrambi i genitori secondo le seguenti Per_1 Per_2 prescrizioni: a settimane alterne, n. 3 notti presso il papà e una cena infrasettimanale e le restanti con la mamma per la prima settimana, n. 2 notti oltre una cena presso il papà e le restanti con la mamma per la seconda settimana, così via dicendo;
le notti che i figli passeranno con il padre sono individuate nei giorni del giovedì, sabato e domenica per la prima settimana e del giovedì e venerdì per la seconda settimana. In alternativa, i figli trascorreranno 1 weekend completo a testa (dal venerdì a cena fino a lunedì dopo cena).
In riferimento alle festività e alle vacanze, le parti concordano che i figli minori e Per_1 Per_2 trascorreranno tempo con il padre secondo le seguenti modalità:
-per metà delle vacanze natalizie e precisamente, un anno, dal 25 al 30 dicembre comprensivo di pernottamento (vigilia di Natale esclusa e garantita all'altro genitore) e, l'anno successivo, dal 31 dicembre (mattina) al 6 gennaio;
-ad anni alterni durante le festività pasquali, e precisamente, un anno il giorno di pasqua e, quello successivo, il Lunedì dell'Angelo;
2 - per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, secondo il calendario che verrà di anno in anno stabilito dai genitori entro il 31.05 di ciascun anno;
-in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) con il criterio dell'alternanza tra le parti.
In ogni caso, eventuali modifiche alle modalità di visita e frequentazione suindicate, potranno essere apportate di comune accordo tra le parti, con preavviso di almeno tre giorni.
I genitori si impegnano a corrispondere in forma diretta il mantenimento ordinario per i figli, ad eccezione delle spese per abbigliamento e calzature (inclusi i cambi di stagione) che verranno divisi tra i genitori nella misura del 50%;
Le spese straordinarie relative ai figli (di tipo medico, scolastico, ludico e ricreativo, intendendosi comprensive della mensa, dei costi di pre e post scuola, dei centri estivi, dei compensi per ripetizioni, dei soggiorni studio e dei corsi per l'apprendimento di lingue straniere) saranno sostenute da entrambi i genitori, nella misura del 50%, previamente concordate tra gli stessi.
Per qualsiasi altra voce relativa al figlio, i coniugi richiamano il piano genitoriale allegato al ricorso.
PRENDE ATTO CHE:
Il Sig. dichiara di lavorare come impiegato. Pt_2
La Sig. ra dichiara di lavorare come impiegata Parte_1
L'autovettura Hyundai JC, targata FD233VK, di proprietà della Sig. ra e in uso alla Parte_1 stessa continuerà ad essere utilizzata dalla moglie;
l'autovettura Opel Grandlandx, targata FR994EV, di proprietà della Sig. ra ma in uso esclusivo al Sig. continuerà ad essere Parte_1 Pt_2 utilizzata da quest'ultimo, il quale si impegna a pagare tutte le spese relative (a titolo esemplificativo, assicurazione, bollo auto, sanzioni amministrative ecc.), precisando altresì l'impegno a prestare relativo assenso in caso di vendita.
I coniugi si sono accordati su ogni questione economica e patrimoniale e nulla hanno a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro;
I coniugi precisano di essere economicamente autosufficienti e dichiarano sin d'ora di rinunciare reciprocamente a ogni qualsivoglia contributo al mantenimento;
I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio e/o rinnovo del passaporto nonché di ogni altro documento occorrente per l'espatrio;
I ricorrenti dichiarano infine che non vi sono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alba (CN) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 19/11/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa ET TT
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente 3