Sentenza 3 febbraio 2010
Massime • 1
Il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, anche se l'espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel "quantum" l'ammontare complessivo dello stesso.
Commentario • 1
- 1. Sequestro preventivo, correi, modalità esecutive, società, imprenditore, solidarietàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 6 novembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/02/2010, n. 10810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10810 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 03/02/2010
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - N. 193
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 42681/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TE CC, nato il [...];
avverso la l'Ordinanza del Tribunale della Libertà di Roma del 12.12.2008;
sentita la Relazione svolta dal Cons. Dr. Sandrelli Gian Giacomo;
Sentite le requisitorie del Procuratore Generale (nella persona del Cons. Dr. Izzo Gioacchino) che ha chiesto rigettarsi il ricorso. IN FATTO
La difesa di CC TE interpone ricorso avverso l'Ordinanza del Tribunale di Roma che, rigettando l'istanza di riesame, ha confermato l'Ordinanza 27.10.2008 del GIP presso il Tribunale della Capitale mediante cui vennero assoggettati a sequestro preventivo numerosi beni del predetto. Si tratta di sequestro preventivo in vista della confisca, effettuato per equivalente sui beni degli imputati: costoro sono accusati di truffe in danno dello Stato e della Comunità Europea, in ragione di contributi erogati indebitamente ad imprenditori agricoli. Il ricorrente si duole dell'erronea applicazione della legge penale, avendo annoverato nel compendio anche i beni del figlio convivente del ricorrente, i cui proventi di guadagno sono frutto del lavoro della moglie CI NA e di donazioni dei genitori, e della contraddittorietà ed illogicità della motivazione, poiché il tribunale ha ritenuto impossibile la previa escussione dei beni dei concorrenti nel reato, quando furono rinvenuti documenti bancari attestanti il versamento delle somme erogate a costoro dallo Stato. IN DIRITTO
In linea di diritto il quesito attiene alla ripartizione interna tra correi della cautela reale, la Corte ha affermato che il sequestro preventivo ha natura provvisoria, essendo strumentale alla futura esecuzione della confisca, e può pertanto essere disposto, per l'intero (e, cioè, fino all'entità del profitto complessivo), nei confronti di ciascuno degli indagati, diversamente dalla confisca, istituto di natura sanzionatoria che non può in alcun caso eccedere l'ammontare del prezzo o del profitto del reato ed è arresto ormai consolidato che, in caso di pluralità di indagati quali concorrenti in un medesimo reato compreso tra quelli per i quali, ai sensi dell'art. 322 ter c.p., può disporsi la confisca "per equivalente" di beni per un importo corrispondente al prezzo o al profitto del reato, il sequestro preventivo funzionale alla futura adozione di detta misura può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, anche se l'espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel "quantum" l'ammontare complessivo dello stesso. Infatti, si tratta dell'applicazione del principio solidaristico, che informa la disciplina del concorso di persone nel reato, in ragione del quale è consentita l'imputazione dell'intera azione delittuosa e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente, nonostante le somme illecite siano state incamerate in tutto o in parte da altri coindagati.
Quanto, poi, alle suscettibilità dei beni del figlio del TE al vincolo preventivo reale correttamente il Tribunale ha rilevato che i cespiti si trovavano nella disponibilità di questi e che dalle risultanze fiscali il predetto non risulta essere destinatario di redditi propri (anzi, egli risulta economicamente carico dei genitori), osservazione ragionevole, nell'ottica della provvisoria disciplina della misura cautelare, non potendo il giudice della cautela verificare ex novo la responsabilità dei soggetti di indagine coinvolti nella vicenda processuale (senza trascurare che l'impugnazione sulla misura non può coinvolgere pretesi vizi di motivazione, ma soltanto - ex art. 325 c.p.p. - per violazione di legge).
Attiene a profili di fatto l'esame delle risultanze bancarie da cui si ricaverebbe l'accredito ad opera dei coindagati di somme indebitamente lucrate.
Dal rigetto del ricorso discende la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2010