Articolo 79 della Costituzione
Articolo 78Articolo 80
Versione
1 gennaio 1948
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Versione
24 marzo 1992
Art. 79. ((L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge)) .



Entrata in vigore il 24 marzo 1992
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