Sentenza 1 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/08/2001, n. 10477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10477 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2001 |
Testo completo
3 IN NOME DEL POPOLO1 0477 /01 4 REPUBBLICA ITALIANA 5 0 LA CORTE SUPREM 6 Risarcimento danni SEZIONE TERZA CIVILE incidente scolastico Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 13233/98 DUVA Presidente Dott. Vittorio 16951/98 SALLUZZO Rel. Consigliere Dott. Vincenzo Cron.23085 PERCONTE LICATESE Dott. Renato - Consigliere Rep. 3542 Ud. 24/01/01 Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI SEGRETO Consigliere Dott. Antonio E VARIE DCV ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 0634501 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI A PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO S S A C I D STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
E A 9 3 5 5 M N E R P ricorrente O U I S P E I M R
contro
O A C C GENERALI ASSICURAZIONE SPA, in persona dei suoi legali rappresentanti dott. Mario Orio e Rg. TO Devigili, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE elettivamente domiciliata in ROMA VIA CICERONE 49, Richiesta copia studio 2001 presso lo studio dell'avvocato BERNARDINI ANTONIO, che la difende unitamente all'avvocato ARMENIO SALVATORE, per diritti L. IL SOLE 24 ORE dal Sig. 135 3/8/04 IL CANCELLIERS CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio,studio giusta delega in atti;
dal Sig.Bezkondu controricorrente per diritt
contro
IL CANCELLIERE elettivamente domiciliato in ROMA GIGLIOLA GIUSEPPE, DIRITTI DI LUNGRE MARZIO 1, presso lo studio dell'avvocato VIANELLO ANTONIO, che lo difende unitamente agli avvocati AMBROSETTI GERARDO, AMBROSETTI BOTTOLI RITA, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
AR GE, TO AR MA AZ, AR سل ام RT, COM LAVENO MOMBELLO;
intimati - e sul 2° ricorso n° 16951/98 proposto da: AR RT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTI PARIOLI 12, presso lo studio dell'avvocato IANNOTTA GREGORIO, che lo difende unitamente CORTE SUPREMA DI CASSAZION Al Sig. Avv. Gen. Statyall'avvocato PUERARI SERGIO, giusta delega in atti;
rilasciata copia legal controricorrente e ricorrente incidentale Carta bolam 80.000 contro [: 14.000 Dir. Copia domiciliato in ROMA Totale L. 34.0020 GIGLIOLA GIUSEPPE, elettivamente Roma, 26 OTT 2001 LUNGRE MARZIO 1, presso lo studio dell'avvocato IL CANCELLIN VIANELLO ANTONIO, che lo difende unitamente agli avvocati AMBROSETTI GERARDO, BOTTOLI AMBROSETTI RITA, giusta delega in atti;
2 - controricorrente al ricorso incidentale - nonchè
contro
GENERALI ASSIC SPA, COM LAVENO MOMBELLO, AR GE, TO MA AZ;
intimati - avverso la sentenza n. 106/98 della Corte d'Appello di MILANO, Sezione Prima Civile emessa il 18/11/1997, depositata il 16/01/98; RG.2447/92; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01/01 dal Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO;
udito l'Avvocato ANTONIO VIANELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Vincenzo MARINELLI che ha concluso per Generale Dott. 1 il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atti di citazione notificati tra il 7 ed il 23 novembre 1983 NI e IA GL, in proprio e quale esercenti la patria potestà sul figlio minore EP, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano RA ER e AN IA GR (ge- nitori di RA TO), il Comune di Laveno Mombel- lo ed il Ministero chiedendone la condanna al risarci- mento dei danni subiti dal figlio. All'uopo precisavano che questo, il giorno 29 marzo 3 1982, mentre in compagnia di altri scolari si trovava, prima di entrare nello edificio della scuola media sta- tale di Laveno Mombello, da lui frequentata, in un'area sopraelevata di pertinenza della scuola stessa, priva di parapetto о di altra idonea protezione, era stato spinto alle spalle dal coetaneo TO RA e fatto cadere di sotto%;B e che in esito a tale caduta aveva ri- portato serie lesioni dalle quali erano residuati po- stumi permanenti. Instauratosi il contraddittorio i convenuti conte- stavano la domanda chiedendone il rigetto. Il Comune di Laveno, in particolare, effettuava la chiamata in causa della società assicuratrice Le Gene- rali dalla quale chiedeva di essere manlevato e questa, costituendosi, eccepiva la prescrizione della garanzia. A conclusione dell'istruttoria, nel corso della quale GL EP, divenuto nelle more maggioren- ne, si costituiva personalmente, l'adito Tribunale, con sentenza 27 settembre 1990/4 luglio 1991, rigettava tutte le domande e compensava le spese del giudizio. Avverso tale decisione proponeva gravame GL EP al quale resistevano tutte le altre parti con- venute, eccezion fatta per MO e IA GR Ba- gnara. Il Comune di Laveno, inoltre, proponeva appello in- cidentale, insisteva nella richiesta di manleva nei confronti delle Generali che rinnovavano l'eccezione di prescrizione della garanzia. Si costituiva altresì TO RA che eccepiva la nullità della citazione in appello notificata ai ge- nitori e proponeva appello incidentale nei confronti dell'attore (appello che veniva dichiarato inammissibi- le con sentenza non definitiva 21.7.1995). Quindi, con sentenza 18 novembre 1997/16 gennaio 1998, la Corte d'Appello di Milano adottava le seguenti statuizioni: 1) dichiarava improcedibile l'appello proposto da GL EP nei confronti di RA ER e AN IA GR;
2) dichiarava improcedibile l'appello dello stesso la domanda di garanzia del Comune di Laveno nei con- e fronti della Spa Assicurazioni Generali;
3) dichiarava il Ministero della Pubblica Istruzio- ne responsabile dei danni subiti da GL EP nell'incidente in questione, e lo condannava al relati- vo risarcimento nello ammontare di L. 35.260.000, con gli interessi legali e la rivalutazione dalla data del fatto illecito, nonchè al rimborso delle spese del dop- pio grado del giudizio;
4) compensava le spese tra il Comune di Laveno ed il 5 Ministero della Pubblica Istruzione e condannava il primo al pagamento di quelle affrontate dalle Generali Assicurazioni. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il Ministero della Pubblica Istruzione affidandone l'accoglimento ad un unico motivo. Resistono con distinti controricorsi EP Gi- gliola e la spa Generali Assicurazioni. Resiste altresì TO RA che propone a sua A quest'ultimo ricorso resiste EP GL. свит volta ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE pregiudizialmente disposta, a norma dell'art. Va 335 c.p.c., la riunione dei due ricorsi avverso la me- desima sentenza. Vanno poi preliminarmente esaminate, e disattese, le varie eccezioni di inammissibilità ed irricevibilità del ricorso del Ministero sollevate dal resistente Gi- gliola: a) per violazione dell'art. 366 cpv. n. 6 c.p.c. essendo stata, а suo dire, omessa l'esposizione sommaria dei fatti di causa;
b) per violazione dell'art. 7 cpv. sub. e sub. 5 L. 664/1986 perchè mancherebbe la firma dello avvocato dello stato esten- sore dell'atto originale, c) perchè nel conclusum del ricorso sarebbe stato richiesto, con violazione del di- 6 sposto dell'art. 366 n. 2 c.p.c. "l'annullamento della sentenza pretorile di cui in epigrafe" anzichè "della sentenza della Corte d'Appello"; d) per nullità della notifica risultando del tutto carente l'identificazione dell'organo che l'aveva operata e per assoluta incom- pletezza degli elementi che valevano a rendere possibi- le l'identificazione di controparte, indicata con estrema genericità come "Amministrazione intestata". Quanto a quella di cui in a) deve infatti rilevarsi che il dettato normativo risulta assolto con l'allegazione al ricorso di fotocopia della sentenza alla cui esposizione delle vicende processuali viene fatto espresso riferimento. Riguardo a quella di cui in b) va osservato che, contrariamente all'assunto del resistente, il ricorso reca tanto la firma dell'avvocato dello Stato ricevente il ricorso quanto quella dell'estensore dell'atto onde deve escludersi che sussista la denunciata violazione. Relativamente a quella di cui in c) occorre preci- sare che il riferimento nel conclusum del ricorso a "sentenza pretorile" anzichè ala "sentenza della Corte d'Appello" è chiaramente il frutto di un errore facil- mente riconoscibile da tutto il contesto del ricorso, al quale non può ricollegarsi conseguenza di sorta. Ed avuto infine riguardo all'eccezione in d) va ri- 7 levato che dalla relata di notifica è facile risalire (anche se il timbro con il nome non è molto chiaro) all'organo che l'ha effettuata e che dall'esame di tut- to il ricorso si evince che l'Amministrazione intestata è il Ministero della Pubblica Istruzione. In ogni caso, come è di tutta evidenza, alle prete- irregolarità non può ricollegarsi nullità alcuna se trattandosi di atto che ha regolarmente raggiunto il suo scopo e dal quale si può facilmente evincere il soggetto da cui promana. Nel merito va quindi rilevato che con l'unico mezzo della sua impugnazione il Ministero della Pubblica Istruzione denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 2048 c.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.". La Corte territoriale, assume, sarebbe pervenuta all'affermazione della responsabilità dell'Amm.ne SCO- lastica sulla base della considerazione che l'obbligo di vigilanza e controllo incombente sul personale sco- lastico in ordine al mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'edificio scolastico si estende anche al- le sue pertinenze esterne, omettendo di considerare che in materia di edilizia scolastica tutti gli oneri rela- tivi al mantenimento delle condizioni di sicurezza come delle sue pertinenze in- dell'edificio scolastico 8 combono in via esclusiva sull'Amm.ne comunale ed altre- sì di valutare la circostanza, che nella specie appari- Va assolutamente rilevante, che il danno subito dall'attore era stato provocato, non dalla mancanza delle condizioni di sicurezza dell'edificio, bensì dal fatto illecito di altro alunno (spinta) avvenuto fuori dello edificio prima della sua apertura all'utenza e cioè prima che gli alunni fossero affidati alla sorve- glianza del personale scolastico. Per pacifica giurisprudenza di questo Supremo Col- legio, afferma, non sussiste responsabilità degli inse- gnanti nè dell'amministrazione della scuola in ordine a fatti lesivi avvenuti all'esterno dell'edificio scola- stico, ossia prima del passaggio dei ragazzi dalla sfe- ra di vigilanza dei genitori a quella dell'amministrazione della scuola e nel caso in esame, a suo dire, l'incidente era sicuramente avvenuto prima della entrata degli alunni nell'edificio e quindi quan- do nessun obbligo di vigilanza sussisteva in capo al personale scolastico. La responsabilità di esso Ministero, sostiene anco- andava esclusa anche sotto il profilo degli obbli- ra, ghi che si ricollegano alla fornitura di edifici scola- stici o alla loro vigilanza trattandosi di obblighi in- combenti sul Comune (nel caso di specie quello di Lave- 9 no Mombello). Ed andava inoltre considerato che il pianerottolo dove si era verificato l'incidente non presentava ca- ratteristiche tali da rappresentare una "pericolosa in- sidia". Tutti gli esposti rilievi sono privi di fondamento. Affrontando il principale problema sottoposto al -suo esame cioè quello se il fatto per cui è processo si fosse O meno verificato fuori della sfera di vigi- lanza e di controllo del personale della scuola la Corte territoriale ha con approfondita e completa moti- vazione affermato che andasse superata la rigida e for- два malistica distinzione fra spazio interno e pertinenza esterna operata dal Tribunale e ha riconosciuto che il terrazzino antistante l'ingresso dell'edificio scola- stico in questione (dove trovavasi uno spazio sopraele- vato non protetto da muro ai suoi bordi esterni) costi- tuiva pertinenza dell'edificio (ancorchè esterna). Ha quindi compiutamente osservato che la pericolo- sità di tale ingresso, dovuta principalmente alla man- canza di protezione di detto spazio nel quale, come emerso dalle prove testimoniali, i ragazzi erano soliti portarsi prima dell'apertura del portone e trattenervi- si non poteva essere sfuggita al personale della scuola e che preciso obbligo del Preside sarebbe stato 10 pertanto quello (in attesa che si ricorresse agli op- portuni rimedi con la costruzione del parapetto di pro- tezione) di disporre un adeguato servizio di sorve- glianza. E a fronte di tale precisa ed articolata ricostru- zione della vicenda e dell'inequivoco giudizio di meri- to espresso, che risulta assistito da motivazione coe- rente, corretta ed immune da errori e/o vizi logici o giuridici, il ricorrente si limita a prospettare una propria versione e ad insistere su una sua diversa va- lutazione dei fatti. Quanto poi all'assunto secondo cui andava affermata non la responsabilità del Ministero della Pubblica Istruzione bensì quella, ad altro titolo, del Comune, nel rilevare che risulta superato dalle superiori argo- mentazioni, va aggiunto che, per altro, la Corte di me- rito ha esaminato anche tale profilo osservando con completezza che ogni responsabilità del Comune andava esclusa perchè esso risultava solo proprietario dell'immobile destinato allo svolgimento dell'attività scolastica;
in quanto tale era soggetto estraneo alla gestione dell'istituto e alle scelte concernenti la cu- stodia dell'edificio e la vigilanza dello stesso (onde non erano a suo carico configurabili elementi di culpa in vigilando o in eligendo) e rispondeva unicamente nei 11 limiti (chiaramente non ricorrenti nella specie) dell'art. 2053 C.C. con riguardo ai danni conseguenti alla rovina dell'edificio. Quanto al ricorso incidentale del RA deve di- chiararsene l'inammissibilità in quanto, essendo esso diretto unicamente avversO la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano il 4.7/21.7.1995, 1'impugnazione andava effettuata nel termine di cui all'art. 327 c.p.c. di un anno da tale decisione, non operando la riserva di ricorso di cui all'art. 361 c.p.c.. E' d'uopo infatti osservare che la sentenza in pa- rola, statuendo nei confronti del RA anche sulle spese, rivestiva, limitatamente al predetto, il carat- tere di "definitività" che escludeva ogni riserva di ricorso. Conclusivamente va quindi pronunciato il rigetto della impugnazione principale e dichiarata l'inammissibilità di quella incidentale. Sussistono giusti motivi per disporre, a norma dell'art. 92 co. 2° c.p.c., la compensazione tra le parti costituite delle spese del giudizio di cassazio- ne.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso 12 principale, dichiara inammissibile quello incidentale e compensa le spese del giudizio di cassazione tra le parti costituite. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio de lla Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 24.1.2001. Il Consigliere est. Il Presidente Vitoris furn inam IL CANCELLIERE CT Giovanni Glambattista Depositata in Cancelleria 21 AGO. 2001 oggi, li E M IL CANCELLIERE C1 E R E Giovanni Giarhbattista V 80000 330000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in 2 OTT. 2001 Serie 4 a143566 versate $ 330.00 The centrent quila 30 (lire p. 1 Dirigente Arga servizi (Dott.ssa Mana GR FILIPPO) Il flesponsabile Servizio Gustiziari PT. M. RACCHINI 13