Sentenza 15 giugno 1998
Massime • 1
Sebbene all'indagato sia in linea di principio da riconoscere la legittimazione a impugnare, con la richiesta di riesame o con il ricorso diretto per cassazione, il provvedimento di sequestro preventivo indipendentemente dalla formale titolarità del bene sottoposto a sequestro, tuttavia, per l'ammissibilità del gravame, deve sussistere l'interesse alla impugnazione, come previsto in via generale dall'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen.. Occorre cioè che il provvedimento del giudice sia idoneo a produrre una lesione della sfera giuridica dell'impugnante e che la eliminazione o la riforma della decisione gravata renda possibile il conseguimento di un risultato a lui giuridicamente favorevole. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto non sussistere l'interesse alla impugnazione in un caso in cui il ricorrente, indagato per concorso nel reato edilizio, essendo solo architetto-progettista dell'opera abusiva, non poteva vantare sulla medesima un diritto di proprietà o altro diritto in forza del quale, ove il vincolo cautelare fosse stato rimosso, avrebbe potuto aspirare alla restituzione della cosa sequestrata).
Commentario • 1
- 1. Condominio: regolamento condominiale, lesione del decoro architettonico, risarcimento danniAvv. Eugenia Parisi · https://www.avvocatoandreani.it/ · 3 aprile 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/06/1998, n. 2158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2158 |
| Data del deposito : | 15 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 15.6.1998
Dott. Francesco Romano Consigliere SENTENZA
Dott. Giovanni de Roberto Consigliere N. 2158
Dott. Antonino Assennato Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Tito Garribba Consigliere N. 14515/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: ES AN
AVVERSO
il decreto emesso il 12 febbraio 1998 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Viterbo;
Udita la relazione svolta dal cons. Dr. Tito Garribba;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dr. Vincenzo Geraci, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. Vania Cirese che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
p.
1. Con decreto emesso il 12 febbraio 1998 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Viterbo, su richiesta del pubblico ministero che aveva revocato il sequestro probatorio per cessate esigenze di prova, disponeva il sequestro preventivo di un "parcheggio interrato", con la motivazione che, ove ne fosse stata disposta la restituzione, avrebbero potuto essere ripresi i lavori e conseguentemente ultimata e utilizzata l'opera.
Avverso il detto decreto ricorre direttamente per cassazione ES AN, denunciando violazione dell'art. 321 cod.proc.pen. e mancanza di motivazione.
In particolare sostiene:
1. che l'omessa indicazione dell'ipotesi di reato per cui si procede impedisce di verificare se la cosa sequestrata sia pertinente al reato;
2. che il pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato è stato affermato apoditticamente, senza alcun riferimento alla sua concretezza e attualità, accennando peraltro ad un'ipotesi di ripresa dei lavori quando la costruzione dell'opera sarebbe già terminata.
p.
2. Sebbene all'indagato e al suo difensore sia in linea di principio riconosciuta la legittimazione a impugnare, con la richiesta di riesame o con il ricorso diretto per cassazione, il provvedimento di sequestro preventivo indipendentemente dalla formale titolarità del bene sottoposto a sequestro (v. il primo comma degli artt. 324 e 325 cod.proc.pen.), tuttavia, per l'ammissibilità del gravame, deve sussistere, alla stregua del principio generale stabilito dall'art. 568. comma 4, cod.proc.pen., l'interesse all'impugnazione. occorre cioè che il provvedimento del giudice sia idoneo a produrre una lesione della sfera giuridica dell'impugnante e che l'eliminazione o la riforma della decisione gravata renda possibile il conseguimento di un risultato a lui giuridicamente favorevole.
Tale situazione non sussiste nel caso di specie, in cui la ricorrente, indagata per concorso nel reato edilizio, essendo soltanto architetto-progettista dell'opera abusivamente realizzata, non può vantare sulla medesima un diritto di proprietà o altro diritto in forza del quale, ove il vincolo cautelare fosse rimosso, potrebbe aspirare alla restituzione della cosa sequestrata. Devesi dunque dichiarare l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, cui consegue la condanna del ricorrente a pagare le spese processualì e la somma, ritenuta equa, di lire umilione alla cassa delle ammende.
P. Q. M.
La Corte di cassazione dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di lire unmilione alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 1998