Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/06/1998, n. 2158
CASS
Sentenza 15 giugno 1998

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Massime1

Sebbene all'indagato sia in linea di principio da riconoscere la legittimazione a impugnare, con la richiesta di riesame o con il ricorso diretto per cassazione, il provvedimento di sequestro preventivo indipendentemente dalla formale titolarità del bene sottoposto a sequestro, tuttavia, per l'ammissibilità del gravame, deve sussistere l'interesse alla impugnazione, come previsto in via generale dall'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen.. Occorre cioè che il provvedimento del giudice sia idoneo a produrre una lesione della sfera giuridica dell'impugnante e che la eliminazione o la riforma della decisione gravata renda possibile il conseguimento di un risultato a lui giuridicamente favorevole. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto non sussistere l'interesse alla impugnazione in un caso in cui il ricorrente, indagato per concorso nel reato edilizio, essendo solo architetto-progettista dell'opera abusiva, non poteva vantare sulla medesima un diritto di proprietà o altro diritto in forza del quale, ove il vincolo cautelare fosse stato rimosso, avrebbe potuto aspirare alla restituzione della cosa sequestrata).

Commentario1

  • 1Condominio: regolamento condominiale, lesione del decoro architettonico, risarcimento danni
    Avv. Eugenia Parisi · https://www.avvocatoandreani.it/ · 3 aprile 2017

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/06/1998, n. 2158
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2158
Data del deposito : 15 giugno 1998

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