Sentenza 6 marzo 2009
Massime • 1
In caso di pluralità di indagati quali concorrenti in un medesimo reato compreso tra quelli per i quali, ai sensi dell'art. 322 ter cod. pen., può disporsi la confisca "per equivalente" di beni per un importo corrispondente al prezzo o al profitto del reato, il sequestro preventivo funzionale alla futura adozione di detta misura può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, ma l'espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel "quantum" l'ammontare complessivo dello stesso. (Fattispecie in tema di sequestro per equivalente del profitto ricavato dal corruttore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/03/2009, n. 18536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18536 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 06/03/2009
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 537
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 035354/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di;
nei confronti di:
1) SS FR N. IL 10/04/1949;
avverso ORDINANZA del 23/09/2008 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARCANO DOMENICO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. SELVAGGI Eugenio per il rigetto. OSSERVA
Ritenuto che il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo impugna l'ordinanza con la quale è stato annullato il decreto di sequestro preventivo di "beni", di proprietà o, in ogni caso, nella disponibilità di NT NC, in misura equivalente alla somma di Euro 50.789,39, costituente il profitto ricavato quale del corruttore;
che il sequestro, disposto a seguito della sentenza emessa ex art.444 c.p.p. per il delitto di corruzione propria, è stato annullato dal giudice del riesame poiché l'utilitas del corruttore NT non può essere costituita dalla somma corrispondente al complessivo tributo evaso;
che NT NC, così risulta dall'imputazione, ha corrisposto ad Di TA AN, funzionario dell'agenzia delle entrate di Palermo, la somma Euro 5.000,00 per ottenere uno sgravio fiscale illegittimo, non soltanto per se ma anche per suoi parenti e per altri clienti del studio di consulenza fiscale;
che, ad avviso del giudice del riesame, il sequestro è da annullare poiché avrebbe dovuto riguardare il singolo tributo evaso da NT e non anche quello di altri concorrenti nel reato;
che dagli atti d'indagine non risultano elementi per individuare la quota di tributo evaso dal solo NT;
che il ricorrente deduce la violazione di legge poiché, nel caso di reato plurisoggettivo, va applicato il principio secondo cui ciascuno dei concorrenti è responsabile in solido per l'intero effetto derivante dalla condotta delittuosa;
che la confisca di valore può interessare indifferentemente anche uno solo dei concorrenti anche per l'intero profitto accertato, poiché il riparto delle somme costituisce una fatto interno ai plurimi autori;
che, là dove nella concreta fattispecie non è possibile individuare la quota di profitto concretamente attribuibile a ciascuno dei concorrenti, il sequestro preventivo deve essere disposto per l'intero importo del profitto nei confronti anche di uno solo di essi, sempre che non vi siano duplicazioni;
che, pertanto, il sequestro di Euro 50.789,39, pari all'equivalente dei tributi complessivamente evasi da tutti i concorrenti, legittimamente è stato disposto nei confronti del solo SS NC;
che tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, delle questioni poste.
Considerato che le Sezioni unite si sono espresso nel senso dell'applicazione, nel caso di illecito plurisoggettivo, del principio solidaristico che implica l'imputazione dell'intera azione e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente e pertanto, una volta perduta l'individualità storica del profitto illecito, la sua confisca e il sequestro preventivo a essa finalizzato possono interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, ma l'espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel "quantum" l'ammontare complessivo dello stesso (Sez. un., 27 marzo 2008, dep. 2 luglio 2008 n. 26654);
che il ricorso, per tal motivo, è fondato e l'ordinanza impugnata va annullata e ne va disposto il rinvio al tribunale di Palermo per un nuovo esame da effettuare in applicazione del principio di diritto enunciato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Palermo per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2009