Sentenza 24 marzo 2009
Massime • 1
Le condizioni necessarie e sufficienti per disporre il sequestro preventivo di beni confiscabili a norma dell'art. 12-sexies D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992 n. 356, consistono, quanto al "fumus commissi delicti", nell'astratta configurabilità di una delle ipotesi criminose previste, senza che rilevino né la sussistenza degli indizi di colpevolezza, né la loro gravità e, quanto al "periculum in mora", nella presenza di seri indizi di esistenza delle medesime condizioni che legittimano la confisca, sia per ciò che riguarda la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto, sia per ciò che attiene alla mancata giustificazione della provenienza lecita degli stessi beni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/03/2009, n. 20818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20818 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 24/03/2009
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - N. 448
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 003879/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LV LA N. IL 24/10/1978;
avverso ORDINANZA del 09/12/2008 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CALABRESE RENATO LUIGI;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Vincenzo Geraci che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Con l'impugnata ordinanza è stato confermato in sede di riesame il sequestro preventivo di quattro appartamenti, un'autovettura e un motociclo intestati a AL RM, coniuge di persona indagata in relazione a delitti ex art. 416 bis c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 (l. stup.).
Ricorre per cassazione il difensore della AL deducendo erronea applicazione dell'art. 321 c.p.p. e L. n. 356 del 1992, art.12-sexies e vizi motivazionali.
Lamenta che sia stata fornita un'interpretazione dell'art. 12-sexies cit. che vulnera l'art. 27 Cost., in quanto intesa a valorizzare una ipotesi, non verificata, di condanna per avvalersi di una ulteriore presunzione;
desunta la disponibilità dei beni in capo al soggetto indagato dalla sproporzione del loro valore rispetto alla capacità di reddito del terzo intestatario;
immotivatamente respinto l'assunto difensivo della lecita provenienza del denaro utilizzato dalla AL per l'acquisto dei beni.
Il ricorso non merita accoglimento.
Le condizioni necessarie e sufficienti per disporre il sequestro preventivo di beni confiscabili a norma della L. n. 356 del 1992, art. 12-sexies consistono, quanto al "fumus commissi delicti", nella astratta configurabilità, nel fatto attribuito all'indagato, di una delle ipotesi criminose prevista dalla norma citata, senza che rilevino ne' la sussistenza degli indizi di colpevolezza, ne' la loro gravità e, quanto al "periculum in mora", coincidendo quest'ultimo con la confiscabilità del bene, nella presenza di seri indizi di esistenza delle medesime condizioni che legittimano la confisca, sia per ciò che riguarda la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto, sia per ciò che attiene alla mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni medesimi (cfr. Cass. Sez. Un. 19.01.2004, Montella, rv 226492). Venendo al caso di specie, la AL non nega la riconducibilità della condotta addebitata al marito alle ipotesi degli indicati reati associativi. Nulla dice od oppone circa l'evidente sproporzione del complesso di beni a lei intestati e del loro valore con i redditi propri e del coniuge. Assume invece di avere giustificato la lecita provenienza del denaro impiegato nell'acquisto dei beni a dimostrazione della insussistenza di una intestazione fittizia.
Ma, sotto quest'ultimo aspetto, le censure mosse all'impugnato provvedimento, sotto l'apparente deduzione di vizi attinenti alla violazione di legge e alla illogicità della motivazione, prospettano una inammissibile richiesta di rivalutazione del merito laddove è stata data per contro adeguata dimostrazione della fittizia intestazione.
Invero, all'assunto difensivo secondo cui la somma di Euro 100.000, indicata nell'atto notarile di acquisto degli immobili, era stata in parte donata dai genitori della ricorrente, in parte ricevuta da tali CH ON e AR TO, in parte anticipata dal difensore che l'assiste anche in un giudizio civile pendente per il risarcimento del danno patito a seguito della morte d'un fratello in un incidente stradale, i giudici del merito hanno replicato, in modo non manifestamente illogico, nei termini rilevabili in sede di sindacato di legittimità, che l'atto di liberalità dei genitori non risulta documentato, e che non vi è corrispondenza tra gli assegni dati dal CH e dal AR alla ricorrente a titolo di mutuo e quelli elencati nell'atto di compravendita, risultati emessi da una diversa agenzia dell'istituto bancario.
Il ricorso va pertanto respinto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2009