Sentenza 28 luglio 2009
Massime • 3
La confisca "per equivalente" prevista dall'art. 648 quater cod. pen. non può essere applicata al delitto di riciclaggio commesso anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. 21 settembre 2007 n. 231 che ha introdotto detta misura patrimoniale. (In motivazione la S.C. ha affermato che la confisca "per equivalente" ha natura sanzionatoria).
In caso di concorso di persone nel reato, la confisca "per equivalente" prevista dall'art. 648 quater cod. pen. può essere disposta per ciascuno dei concorrenti per l'intera entità del profitto.
In tema di patteggiamento, una volta che l'accordo tra le parti sia stato ratificato dal giudice con la sentenza di applicazione della pena, non è consentito censurare il provvedimento con riguardo alla disciplina della continuazione tra i reati, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione, poiché il giudice è tenuto in proposito a verificare soltanto la corretta quantificazione della pena per il reato ritenuto più grave, tenuto conto di eventuali circostanze, e il contenimento entro il triplo dell'aumento applicato per i reati satellite.
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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 26 marzo 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza ha applicato, a norma dell'art. 444 c.p.p., la pena richiesta dalle parti nei confronti di Giacomo M. e Mattia F. in ordine ai reati di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione tra privati e a più fatti di corruzione. 1.1. A Mattia F., responsabile dell'area tecnica della società Serenissima Ristorazione s.p.a. e incaricato delle procedure di affidamento dei contratti di lavoro edili da parte della stessa impresa e di quelle appartenenti al medesimo gruppo societario, si contesta, in concorso con Giacomo M. e con altri coimputati, di avere stipulato più patti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 28/07/2009, n. 33409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33409 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 28/07/2009
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - N. 5
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 022941/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OU AH N. IL 06/11/1968;
2) BE OU HA N. IL 22/07/1968;
3) DE BEEDICTIS NO N. IL 14/11/1966;
4) EL LA AL N. IL 28/02/1980;
5) EL LA AM N. IL 21/07/1975;
6) DI AL BE SS N. IL 26/02/1973;
7) AT EL N. IL 24/09/1966;
8) ON TA N. IL 10/10/1963;
9) QD AC N. IL 23/08/1972;
10) NT TT N. IL 07/01/1964;
11) ED IG N. IL 15/06/1954;
12) BI AB N. IL 01/01/1961;
13) HA BD N. IL 23/11/1964;
avverso SENTENZA del 28/07/2008 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PALLA STEFANO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. PASSACANTANDO Guglielmo. MOTIVI DELLA DECISIONE
AL AH, EN RO MO, De ENedictis NO, El AM OU, El AM MI, HA AL EN HA, AT NG, NG TA, OQ RA, AR TT, DO GI, IR RR e AH DE ricorrono avverso la sentenza, emessa ex artt. 444 ss. c.p.p., del G.u.p. del Tribunale di Milano il 28.7.08, con la quale sono state applicate ai predetti le pene concordate per una serie di reati di ricettazione, riciclaggio di autovetture e falso, unificati ex art. 81 cpv. c.p., con confisca, tra l'altro, dei veicoli sequestrati a HA AL EN HA e a NG TA.
AL AH deduce violazione dell'art. 129 c.p.p. per non avere la sentenza impugnata motivato in ordine alla assenza di responsabilità dell'imputato, emergendo dagli atti processuali una assoluzione per non aver commesso il fatto.
EN RO MO deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per mancanza e manifesta illogicità della motivazione,
non avendo la sentenza impugnata dato conto del convincimento del giudice con argomentazioni adeguate ed esaurienti. De ENedictis NO lamenta una errata determinazione del reato più grave ai fini dell'applicazione della continuazione, ai sensi dell'art. 81 cpv. c.p., per avere il giudice determinato la pena base di anni quattro di reclusione per il reato di riciclaggio di cui al capo 24, commesso in concorso con altri coimputati che pure avevano chiesto l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., con riferimento ad alcuni dei quali il giudice aveva individuato invece differenti episodi quali costituenti il reato più grave, applicando così criteri non omogenei, ma divergenti, mentre avrebbe dovuto individuare nel reato di cui al capo 90 quello più grave (riciclaggio della vettura Audi Q7 tg. DM 342GW, del valore di 55.000,00 Euro, contestato anche al coimputato AR e per quest'ultimo - che aveva in comune con il De ENedictis tutte le imputazioni ad eccezione di quella di cui al capo 141 - ritenuto il delitto più grave).
NG TA deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), limitatamente alla confisca della vettura
Chevrolet AL tg. CJ 108JN, di proprietà della convivente PE LL e dalla stessa regolarmente acquistata, disposta ai sensi dell'art. 648 quater, quindi per "equivalente" del profitto del reato, senza che in ordine al reato di riciclaggio relativo alla vettura n. 57, in concorso con altri tre coimputati, fosse stato quantificato il valore del mezzo, ne' quello del singolo profitto, contraddittoriamente attribuito al NG astrattamente, sulla base dei principi del concorso di persone nel reato, non attinenti però alla misura di sicurezza.
El AM OU, El AM MI e NA DE deducono violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per omessa motivazione circa l'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p, avendo il giudice effettuato solo un breve richiamo alle risultanze processuali, senza motivare inoltre sulla ritenuta congruità della pena e sulla qualificazione del fatto contestato. AR TT deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per omessa motivazione, in relazione all'art. 129 c.p.p., in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità, avendo il giudice utilizzato un'unica motivazione per tutti gli imputati, senza analizzare ogni singola posizione.
AT NG deduce che, avendo ammesso la propria responsabilità per il reato di furto aggravato.
non avrebbe dovuto essere condannato per il reato di riciclaggio. DO IG deduce che, a motivo del leale comportamento processuale e del versamento spontaneo della somma di 2.500,00 Euro, il giudice avrebbe dovuto riconoscergli le attenuanti generiche. OQ RA e IR RR deducono violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per omessa pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; mancanza di motivazione circa il diniego della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena;
erronea applicazione della legge penale per non essere stato correttamente computato l'aumento di pena per la continuazione, con conseguente determinazione di una pena eccessivamente elevata.
HA AL EN HA deduce, infine, difetto di motivazione per omessa pronuncia di proscioglimento per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato, per difetto di dolo, ai fini di cui all'art. 129 c.p.p., e violazione di legge in relazione all'art. 648 quater c.p., comma 2, per avere il giudice disposto la confisca per equivalente dell'autovettura Audi Q7 tg. DE0097B, regolarmente immatricolata, con telaio WAUZZZ4L97D001816, di provenienza lecita e intestata al ricorrente, pur essendo il D.Lgs.21 novembre 2007, n. 231, introduttivo dell'art. 648 quater c.p. -
che consente la confisca per equivalente - entrato in vigore successivamente ai fatti di causa (17.10.07), con violazione quindi dell'art. 25 Cost., comma 2. In data 14.7.09 perveniva alla Corte, a mezzo fax, richiesta di AT NG - a firma del medesimo, autenticata dal suo difensore Avv. Francesco Mandatari - di declaratoria di inammissibilità del proprio ricorso.
Con memoria di replica 23.7.09 alla richiesta del Procuratore generale di inammissibilità del ricorso, il difensore del NG osservava che la circostanza per cui il veicolo confiscato si trovasse nella disponibilità dell'imputato, come richiesto dall'art.648 quater c.p., comma 2, non era pacificamente dimostrata, in quanto era emerso che la vettura era di proprietà della moglie che l'aveva acquistata nel giugno del 1997 con un finanziamento che stava ancora pagando mensilmente e di tale veicolo il NG poteva fare uso, ma non disporne, per cui la richiesta del P.G. doveva essere respinta.
Osserva la Corte che i motivi di ricorso di El AM OU, El AM MI, AH DE, AR TT, AL AH e EN RO MO sono destituiti di specificità e comunque manifestamente infondati o per altro verso inammissibili, atteso che il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto contenuto nell'accordo tra le parti e, dall'altro, ha escluso che ricorressero i presupposti dell'art. 129 c.p.p., facendo riferimento in particolare alle risultanze delle intercettazioni telefoniche, all'attività di pedinamento e di osservazione posta in essere dalla p.g., nonché alle dichiarazioni sostanzialmente confessorie rese da taluni degli imputati nel corso del procedimento.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell'accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez. un., 27 settembre 1995, Serafino;
Sez. un., 25 novembre 1998, Messina). Inammissibile deve ritenersi - ai sensi degli artt. 589 e 591 c.p.p. - anche il ricorso di AT NG, a seguito di espressa richiesta in tal senso avanzata dal predetto che si sostanzia in una rinuncia al gravame.
Inammissibili sono anche i ricorsi di DO e OQ, il primo, in quanto l'accordo tra le parti non prevedeva il riconoscimento delle attenuanti generiche, di talché tale accordo non può essere rimesso in discussione in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, avendo le parti, nel prestare il loro consenso ad un determinato trattamento sanzionatorio, esonerato il giudice dall'obbligo di rendere conto dei punti non controversi della decisione, tra cui appunto quello relativo alle attenuanti generiche;
il secondo, poiché, per quanto fin qui evidenziato, nessuna doglianza può essere avanzata in questa sede sia in ordine alla quantificazione della pena patteggiata che in ordine alla omessa pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., mentre con riferimento alla mancanza di motivazione circa il diniego di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, si osserva che detto beneficio - con riferimento alla pena detentiva irrogata, di anni due - è stato concesso dal giudice.
Del pari manifestamente infondato è il ricorso proposto da IR RR, per il quale, con riguardo alle doglianze relative alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., alla determinazione dell'aumento per la continuazione e alla eccessività della pena applicata, valgono le considerazioni sopra svolte a proposito dei suindicati ricorrenti, mentre relativamente alla censura riguardante la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, va osservato che non risulta che tale beneficio abbia fatto parte dell'accordo intervenuto ex art. 444 c.p.p., ne' che l'imputato abbia comunque avanzato la relativa richiesta. Le medesime argomentazioni fin qui svolte riguardo alla pretesa mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. valgono anche con riferimento alla posizione di HA AL EN HA, il cui ricorso va invece accolto relativamente alla dedotta violazione di legge circa la disposta confisca per equivalente, ai sensi dell'art.648 quater c.p., comma 2, dell'autovettura Audi Q7 tg. DE0097B, in quanto, trattandosi di misura avente carattere sanzionatorio, deve trovare applicazione il principio della irretroattività della legge penale, in conformità dell'art. 25 Cost., e quindi, vertendosi in tema di confisca relativa al reato di riciclaggio commesso il 17.10.07 - cioè in data antecedente alla entrata in vigore della L. 21 novembre 2007, n. 231, introduttiva dell'art. 648 quater c.p. - la stessa deve ritenersi illegittimamente disposta, con conseguente annullamento senza rinvio, sul punto, della sentenza impugnata. Manifestamente infondato è invece il ricorso di NG TA, poiché la confisca della vettura in questione è avvenuta legittimamente, per 'equivalente', facendo corretta applicazione dell'art. 648 quater c.p., comma 2, che impone al giudice - ove non sia possibile ordinare la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato di riciclaggio - di ordinare la confisca dei beni di cui il reo abbia la disponibilità, anche per interposta persona - circostanza, quest'ultima, di fatto, che non risulta contestata in sede di merito e che non può esserlo in sede di legittimità - per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato, come nella specie disposto dal giudice con riferimento ad una vettura nella disponibilità del NG e per un delitto di riciclaggio commesso il 20.2.08, successivamente cioè all'entrata in vigore dell'art. 648 quater c.p.. A nulla rileva poi la mancata quantificazione, in relazione al reato plurisoggettivo di riciclaggio ascritto al NG, del singolo profitto, dal momento che nell'ipotesi di illecito commesso da una pluralità di soggetti, deve applicarsi il principio solidaristico che informa la disciplina del concorso delle persone nel reato, implicando l'imputazione dell'intera azione delittuosa e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente, per cui, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (v., tra le altre, Sez. 2^, 20 settembre 2007, Angelucci, in C.E.D. Cass., n. 238160; Sez. 2^, 21 febbraio 2007, Alfieri, ivi, n. 235842; Sez. 5^, 16 gennaio 2004, Napolitano, ivi, n. 228750), una volta perduta l'individualità storica del profitto illecito, la confisca per equivalente può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti per l'intera entità del profitto, non essendo esso ricollegato all'arricchimento personale di ciascuno dei correi, ma alla corresponsabilità di tutti nella commissione dell'illecito.
Da ultimo, deve essere dichiarato inammissibile anche il ricorso di De ENedictis NO, dal momento che, una volta che l'accordo tra le parti sia stato ratificato dal giudice con la sentenza di applicazione della pena, non è consentito censurare il provvedimento con riguardo alla disciplina della continuazione tra i reati, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione, poiché il giudice è tenuto in proposito a verificare soltanto la corretta quantificazione della pena - di cui peraltro nella specie non si duole il ricorrente - per il reato ritenuto più grave ed il contenimento entro il triplo dell'aumento applicato per i reati satellite (v. Cass., sez. 6^, 10 aprile 2003, n. 32004, in C.E.D. Cass., n. 228404). Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di tutti i ricorrenti, ad eccezione di HA AL EN HA, al pagamento, singolarmente, delle spese processuali;
del AT inoltre della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende e degli altri ricorrenti, ciascuno, di quella di Euro 1.500,00 allo stesso titolo.
P.Q.M.
La Corte, annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della vettura nei confronti di HA AL EN HA, confisca che elimina.
Dichiara inammissibili gli altri ricorsi e condanna i rispettivi ricorrenti al pagamento, singolarmente, delle spese processuali;
AT, inoltre, della somma di Euro 1.000,00 e gli altri ricorrenti, ciascuno, di quella di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 28 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2009