Sentenza 16 gennaio 2014
Massime • 1
Integra gli estremi del delitto previsto dall'art. 469 cod. pen. la riproduzione, mediante un programma informatico, dell'impronta dell'ufficio postale su una falsa ricevuta attestante l'avvenuto pagamento relativo ad una imposizione tributaria. (Nella specie, la Corte d'appello aveva riqualificato il fatto, originariamente sussunto nel reato previsto dagli artt. 476- 482 cod. pen., riconducendolo all'art. 469 cod. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/01/2014, n. 6352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6352 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PALLA Stefano - Presidente - del 16/01/2014
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MICHELI P. - rel. Consigliere - N. 110
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - N. 13510/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MM MI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 20/10/2011 dalla Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CEDRANGOLO Oscar che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per sopravvenuta prescrizione del reato contestato.
RITENUTO IN FATTO
MM MI ricorre avverso la pronuncia indicata in epigrafe, recante la conferma della sua condanna, di cui alla sentenza del Tribunale di Taranto del 26/11/2010, alla pena di mesi 6 di reclusione per il delitto di falso materiale ex artt. 476 e 482 cod. pen., che in appello era comunque riqualificato ai sensi dell'art. 469 cod. pen.: i fatti si riferiscono alla formazione di una falsa ricevuta di versamento relativa ad una imposizione tributaria, falsificazione realizzata mediante la riproduzione sul bollettino dell'impronta dell'ufficio postale attestante l'avvenuto pagamento.
Il ricorrente lamenta:
1. violazione dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), adducendo di non avere mai ricevuto notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello;
2. violazione degli artt. 516 e 533 cod. proc. pen., in quanto l'affermazione della penale responsabilità risulta espressa in forma alternativa, con l'indicazione dell'imputato come esecutore materiale della contraffazione ovvero come committente della condotta medesima, così riproducendo il tenore della contestazione senza optare per l'una o l'altra ricostruzione dei fatti in base alle risultanze istruttorie (a tal proposito, censura l'assunto della Corte di appello secondo cui non sarebbe riscontrabile una ipotesi di nullità);
3. inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 469 cod. pen. e art. 192 c.p.p., comma 2, dal momento che - tenendo conto della diversa qualificazione del fatto operata dai giudici di appello - il timbro attestante il pagamento non avrebbe potuto intendersi come "impronta di pubblica autenticazione o certificazione"; inoltre, gli indizi raccolti avrebbero dovuto reputarsi insufficienti, visto che era stato lo stesso ricorrente ad attivare la procedura di controllo da parte di Poste Italiane s.p.a. e si trattava di un versamento per importo esiguo, sì da determinare quanto meno dubbi ragionevoli sulla sussistenza dell'addebito;
4. omessa motivazione, non avendo la Corte territoriale esaminato il profilo di gravame afferente la richiesta derubricazione nel reato di cui all'art. 489 cod. pen., che avrebbe comportato anche la declaratoria di improcedibilità per difetto di querela;
5. inosservanza della L. n. 241 del 2006, art. 1 essendo stata disattesa la richiesta difensiva di applicazione dell'indulto, con l'erronea motivazione che le relative determinazioni avrebbero dovuto riservarsi al giudice dell'esecuzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Deve prendersi atto dell'intervenuta prescrizione del reato addebitato al ricorrente, a fronte peraltro di elementi di incertezza sulla effettiva ricezione da parte dello MM dell'avviso di fissazione dell'udienza per il giudizio di appello.
1.1 In atti, si rinviene la copia di una attestazione di Poste Italiane s.p.a. di non piano significato (vi si legge che il piego raccomandato, spedito il 12/08/2011, sarebbe stato accettato dal centro postale di Bari il 17, e consegnato allo sportello della sede di Taranto il 31/08/2011, senza ulteriori indicazioni); i profili di dubbio sulla completezza della procedura di notifica dell'avviso risultano peraltro avvalorati dalla circostanza che la notifica dell'estratto contumaciale della successiva sentenza, spedito allo stesso indirizzo (in Leporano, Via Viole 15), risulta non avere avuto esito positivo perché il destinatario risultava trasferito.
1.2 Le censure del ricorrente in ordine alla formulazione alternativa delle contestazioni di reato sono invece infondate, alla luce delle ineccepibili considerazioni svolte nella sentenza impugnata: i giudici di appello rilevano che "la condotta effettuata nell'interesse di taluno non può che essere nota allo stesso, per cui, nel caso di specie, in cui la alterazione del bollettino postale, allo stato degli atti, non poteva che giovare allo MM, gli elementi per l'affermazione della penale responsabilità dello stesso restano validi sia che egli venga riconosciuto quale autore materiale che quale mero istigatore o committente della intervenuta falsificazione".
1.3 Deve altresì ritenersi la correttezza dell'avvenuta riqualificazione dell'addebito, atteso che secondo la giurisprudenza di questa Corte "integra gli estremi del delitto di cui all'art. 469 cod. pen. la riproduzione, mediante un programma informatico,
dell'impronta impressa dall'ufficio postale attestante l'avvenuto pagamento di bollettini di conto corrente" (Cass., Sez. 5, n. 43369 del 06/10/2005, D'Emanuele, Rv 232850). Il ricorrente, del resto, non evidenzia le ragioni secondo cui quella apposta sulla apparente ricevuta non avrebbe le caratteristiche dell'impronta. Le ulteriori doglianze sviluppate nel terzo motivo di ricorso costituiscono poi censure in fatto già disattese dalla Corte territoriale (sull'irrilevanza dell'essere stato lo MM a sollecitare gli accertamenti e della modestia dell'importo non pagato, i giudici di appello offrono una compiuta disamina alle pagg. 6 e 7, con motivazione immune da vizi di contraddittorietà od illogicità).
1.4 Parimenti irrilevante risulta la mancata analisi, nel corpo della sentenza impugnata, del motivo di appello sulla dedotta derubricazione del reato nella meno grave ipotesi dell'uso di atto falso, fattispecie da escludere già per effetto dalla disposta riqualificazione ai sensi dell'art. 469 cod. pen.; sia pure in ordine ad una diversa casistica, si è già affermato che "integra il delitto di cui all'art. 469 cod. pen. (contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione e uso della cosa contraffatta) - e non quello di cui all'art. 489 cod. pen. (uso di atto falso) - la condotta di colui che utilizza un documento di circolazione recante stampigliata l'impronta di un timbro della Motorizzazione civile contraffatto, considerato che la falsità di cui all'art. 489 riguarda gli atti e non i sigilli o le impronte" (Cass., Sez. 5, n. 39452 del 18/10/2006, Milenkovic, Rv 235484).
1.5 Vi è infine pacifica giurisprudenza nel senso che "il ricorso per cassazione per la mancata applicazione dell'indulto è ammissibile solo quando il giudice di merito l'abbia erroneamente esclusa, con espressa statuizione nel dispositivo della sentenza, diversamente dovendo adirsi il giudice dell'esecuzione" (Cass., Sez. 3, n. 25135 del 15/04/2009, Renda, Rv 243907; v. anche Cass., Sez. 5, n. 43262 del 22/10/2009, Albano).
2. Come già segnalato, deve in conclusione prendersi atto della maturata prescrizione: la causa estintiva è venuta a perfezionarsi in data 07/12/2011, non risultando ipotesi di sospensione, e si impone - pur essendo detta causa sopravvenuta in epoca successiva alla sentenza di appello, ma in difetto di elementi per una declaratoria di inammissibilità del ricorso - la conseguente pronuncia ex art. 129 del codice di rito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2014