Sentenza 19 aprile 2017
Massime • 1
Il direttore responsabile di un telegiornale non risponde per l'omesso controllo necessario ad impedire il reato di diffamazione né ai sensi dell'art. 57 cod. pen., dettato solo per i reati commessi con il mezzo della stampa periodica, né ai sensi dell'art. 30 della l. 6 agosto 1990, n. 223, atteso che le norme speciali previste in questa disposizione in tema di trattamento sanzionatorio e di competenza territoriale per il reato di diffamazione commesso attraverso trasmissioni televisive si riferiscono a soggetti specificamente indicati - il concessionario privato, la concessionaria pubblica ovvero la persona da loro delegata al controllo della trasmissione -, né possono trovare applicazione analogica. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso la riferibilità all'imputato della condotta di omesso controllo sulla base di un mero "Documento di reciproco impegno", a firma del direttore generale della RAI, contenente generici richiami ad obblighi di vigilanza e rispetto del codice etico Rai, di adesione alla Carta dei doveri e degli obbligi degli operatori del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché al modello di gestione e controllo ex D.Lgs. n.231 del 2001).
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Milano ha rimesso la questione relativa alla competenza territoriale, ai sensi dell'art. 24-bis c.p.p., nel processo a carico di Riccardo F. e Alessandro D.G. per il reato di diffamazione aggravata. Gli imputati, rispettivamente, F., quale autore e D.G. quale conduttore della trasmissione televisiva "Le Iene", sono accusati di aver trasmesso un servizio televisivo, il 24 maggio 2022, dal titolo "Speciale Le Iene, delitto Garlasco, la verità di Alberto Stasi", in cui si offendeva la reputazione di Stefania C., insinuando un suo coinvolgimento nell'omicidio di Chiara Poggi. 1.1. Il Tribunale, investito della questione …
Leggi di più… - 2. Stampa non periodicahttps://www.brocardi.it/
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/04/2017, n. 27823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27823 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2017 |
Testo completo
27823-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA CC. DEL 19/04/2017 Sent. n. sez. 538/2017 Composta da REGISTRO GENERALE N.3876/2017 -Presidente- Maurizio Fumo Gerardo Sabeone Luca Pistorelli Andrea Fidanzia -Relatore- Matilde Brancaccio ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: ZZ LA, nato il [...] a [...] nei confronti di: NG BI, nata il [...] a [...]; avverso la sentenza del 7/4/2016 emessa dal Tribunale di Pavia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Matilde Brancaccio;
sentito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi che ha concluso per l'annullamento senza rinvio;
1 сиз sentito il difensore della parte civile, avv. Donatello Donofrio che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
sentito il difensore dell'imputata, avv. Mario Geraci che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pavia ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di UE BI in ordine al reato di cui agli artt. 30, commi 1 e 4, della legge 6 agosto 1990 n. 223 (in relazione all'art. 595 cod. pen.) e 13 della legge 8 febbraio 1948 n. 47, contestato all'imputata che, nella sua qualità di persona delegata dalla concessionaria pubblica per il controllo delle trasmissioni, consentiva che si offendesse la reputazione di ZZ LA, all'epoca dei fatti Prefetto, vicedirettore generale vicario del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, permettendo che nei servizi televisivi trasmessi sul canale Rai 3 e specificamente indicati (si tratta di cinque servizi andati in onda a breve distanza di tempo nei giorni 3.11.2012, 6.11.2012 e 7.11.2012, a cura di diversi giornalisti della testata) venisse diffusa come notizia, al di fuori di alcun controllo sulla sua veridicità, una sintesi di una lettera anonima indirizzata, tra gli altri, al Ministero dell'Interno poi rivelatasi infondata in cui veniva attribuito allo stesso ZZ il fatto determinato di aver tenuto condotte illecite in occasione di procedure di assegnazione di appalti ed assegnazione di forniture nel settore delle comunicazioni e dell'informatica, per favorire quattro aziende (tra le quali Telecom). I giornalisti autori dei servizi televisivi venivano separatamente rinviati a giudizio per i delitti di diffamazione aggravata a ciascuno contestati.
1.2. La sentenza di non luogo a procedere fa leva su alcuni principali argomenti, richiamando, peraltro, la giurisprudenza di legittimità sul tema. Si rileva la mancanza della necessaria delega alle funzioni di controllo della trasmissione, richiesta dall'art. 30, comma 1, della legge n. 223 del 1990, richiamato dal comma 4 della stessa norma come presupposto soggettivo indispensabile per attribuire il reato ad una delle categorie di soggetti "qualificati" che possono commettere fatti di diffamazione attraverso trasmissioni televisive ed ai quali si applicano le sanzioni previste dall'art. 13 della I. n. 47 del 1948. Si evidenzia, in proposito, che non può ritenersi delega il cd. "Documento di reciproco impegno", acquisito agli atti, nel quale non vi è alcun cenno alla legge n. 223 del 1990, ma in cui si richiamano generici obblighi di vigilanza e doveri di rispetto del codice etico Rai e di alcuni suoi regolamenti interni. Peraltro, viene anche affermato che non sussisterebbe idoneità degli elementi a sostenere l'accusa in giudizio, neppure nel caso in cui si dovesse ritenere esistente una delega in capo all'imputata, mancando qualsiasi possibilità, anche prospettica, di 2 raggiungere la prova del dolo, necessario alla commissione del reato di cui al comma 4 dell'art. 30 I. n. 223 del 1990 in quanto non configurabile come reato colposo;
dagli atti d'indagine presenti, e dai loro pur ipotizzabili sviluppi, infatti, non potrebbe trarsi alcuna utile informazione sul ruolo avuto dall'imputata nella messa in onda dei servizi televisivi assunti come diffamatori. Si fonda, inoltre, il giudizio di non procedibilità ex art. 425 cod. proc. pen. su considerazioni relative all'inidoneità degli elementi probatori raccolti e dei loro possibili sviluppi dibattimentali a sostenere l'accusa, anche sotto il diverso profilo di una possibile, residuale responsabilità a titolo di concorso nel reato di diffamazione commesso da ciascuno dei singoli giornalisti autori dei servizi televisivi, anche in questo caso sul rilievo che manca qualsiasi informazione circa il ruolo dell'imputata rispetto alla messa in onda di essi.
2. Contro questa decisione propone ricorso la parte civile chiedendo l'annullamento della sentenza ed articolando l'impugnazione intorno a diversi profili.
2.1. Con il primo motivo si deducono vizi di violazione di legge, nonché di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione sia all'art. 425 cod. proc. pen., che agli artt. 110-595 cod. pen.. In sintesi, si ritiene errata la conclusione cui è giunto il GUP con riferimento all'assenza di informazioni in atti e di spunti suscettibili di ampliamento in dibattimento circa il ruolo avuto dalla UE nella messa in onda dei servizi televisivi oggetto di contestazione;
si adduce a ragione contraria la presenza di documentazione (in particolare il già citato "Documento di reciproco impegno") dalla quale si ricaverebbe la posizione aziendale di direttore responsabile del telegiornale di Rai 3 dell'imputata, che, in virtù di tale incarico, contribuiva alla realizzazione del programma editoriale, ciò implicando la sua consapevolezza circa i contenuti dei singoli servizi messi in onda e costituendo fatto notorio che in simili contesti, i giornalisti concordino la linea dei servizi televisivi con lo stesso direttore di testata. Quanto alla possibilità di individuare eventuali testimoni che possano riferire utilmente in dibattimento sullo specifico ruolo dell'imputata nella diffusione dei servizi televisivi in contestazione, la difesa indica la prospettiva di ascoltare quali testi alcuni soggetti genericamente individuati in coloro che, facendo parte a qualsiasi titolo della redazione giornalistica televisiva, possano essere stati presenti alle riunioni redazionali e aver acquisito informazioni utili alla prospettazione accusatoria.
2.2. Con il secondo motivo si deducono vizi di violazione di legge, nonché di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'art. 30, comma 4, I. n. 223 del 1990, con riferimento, in particolare, alla erroneità dell'assunto del GUP secondo cui sarebbe necessaria una delega formale al controllo degli aspetti indicati 3 leb dalla legge n. 223 del 1990 per poter individuare la qualità soggettiva di "delegato" ai sensi di tale disciplina. Secondo la tesi difensiva, infatti, sarebbe sufficiente che il soggetto, seppur sprovvisto di una investitura formale o valida, svolgesse sostanzialmente, per conto del concessionario pubblico o privato, un ruolo di controllo volto ad impedire la commissione di reati mediante la divulgazione del servizio televisivo;
non sarebbe ragionevole, infatti, ritenere che, in assenza di delega formale, ogni responsabilità ricadesse sul legale rappresentante dell'azienda in quanto concessionario e soggetto in possesso della qualifica normativa richiesta per l'attribuzione del reato.
3. L'imputata ha fatto pervenire, depositandola in data 30.3.2017, memoria difensiva, a firma del difensore, avv. Caterina Malavenda, con cui si chiede di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per genericità, non confrontandosi realmente l'atto di impugnazione con le ragioni della sentenza di non luogo a procedere, legate alla valutazione di inidoneità assoluta degli elementi probatori in atti a sostenere l'accusa in giudizio ed alla prognosi negativa circa i loro possibili sviluppi dibattimentali. Si mette in luce come sia effettivamente già da considerarsi "chiusa" la valutazione circa la possibilità o meno di prospettare utilmente un vaglio dibattimentale nel caso di specie, poiché la verifica della presenza o non, in capo all'imputata, di una delega al controllo della trasmissione, nel corso della quale sono stati diffusi i servizi contestati, sarebbe già completamente svolta in termini negativi, insuscettibili di modifica nella faase dibattimentale.rapfse 4. Sono state, infine, depositate dalla parte civile note difensive ulteriori, in data 12 aprile 2016, in replica alle osservazioni dell'imputata, con le quali si evidenzia la sussistenza di una posizione di garanzia della UE volta ad impedire l'evento di reato, ribadendo i motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. Prima di passare, all'esame dei temi specifici di ricorso, è necessario svolgere una breve premessa utile a ricordare gli approdi cui è pervenuta l'elaborazione giurisprudenziale della Corte di cassazione, al fine di stabilire l'estensione dei poteri spettanti al giudice dell'udienza preliminare in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio, nonché l'ambito del sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza emessa ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen. 4 сев Le direttrici lungo le quali si sono mossi gli orientamenti maggiormente condivisi non possono comunque prescindere dalla constatazione, fatta propria anche dalla Corte costituzionale (cfr. le sentenze nn. 224 del 2001 e 335 del 2002), che, dopo le rilevanti modifiche apportate dal legislatore con la legge n. 479 del 1999, è innegabile attribuire all'udienza preliminare la natura di "giudizio", e non più di mera pronuncia sul rito, seppur di giudizio con un oggetto peculiare. In particolare, nella pronuncia n. 335 del 2002, la Corte costituzionale ha ribadito, tra l'altro, che "l'udienza preliminare, in conseguenza degli interventi normativi...., ha perduto la sua connotazione quale momento processuale", divenendo "momento di giudizio", mentre la nuova formulazione dell'art. 425 cod. proc. pen. "chiama il giudice a una valutazione di merito sulla consistenza dell'accusa" che si traduce in una prognosi sulla sua possibilità di successo nella fase dibattimentale. Tali approdi interpretativi sono stati valutati dalla giurisprudenza di legittimità sempre con l'attenzione ad evitare che, con lo strumento dell'udienza preliminare si realizzi un improprio "pre-giudizio" di merito sui fatti, che anticipi la cognizione piena del primo grado. La giurisprudenza si è divisa, sinora, secondo due grandi linee di tendenza: -una tesi continua a leggere l'udienza preliminare ed i suoi epiloghi in un'ottica tendenzialmente processuale, in cui, per quel che qui rileva, la sentenza di non luogo a procedere rimane una sentenza di rito, che ha ad oggetto la valutazione sull'inutilità del dibattimento, senza alcun riferimento alla possibile colpevolezza dell'imputato (da ultimo, cfr. Sez. 5, n. 565 del 26/10/2016, dep. 2017, Dieng, Rv. 269014; Sez. 5, n. 26756 del 26/2/2016, De Gregorio, Rv. 267189; Sez. 2, n. 15942 del 7/4/2016, I, Rv. 266443; Sez. 2, n. 46145 del 5/11/2015, Caputo, Rv. 265246), in una prospettiva che valorizza la funzione, in ogni caso, di "filtro" dell'udienza preliminare;
-altra tesi, invece, ha abbandonato la tradizionale definizione collegata alla natura processuale dell'udienza e dei suoi possibili esiti, per spostare l'attenzione sull'oggetto della valutazione del giudice, non più confinato nei limiti di una prospettiva solo processuale, ma capace di sfiorare le ragioni di merito del giudizio, quanto meno sotto il profilo della necessità di operare una prognosi in ordine alla sussistenza o meno di una minima probabilità di provare la colpevolezza dell'imputato in dibattimento al fine di disporre il rinvio giudizio, mentre invece, ove vi siano, concrete ragioni per ritenere che il materiale probatorio individuato o ragionevolmente acquisibile in dibattimento non consenta in alcun modo di provare la colpevolezza dell'imputato, dovrebbe farsi luogo ad una sentenza ex art. 425 cod. proc. pen. (da ultimo, cfr. Sez. 6, n. 3726 del 29/9/2015, dep. 2016, Digaetano, Rv. 266132; Sez. 5, n. 2516 del 14/9/2016, Belotti, Rv. 269009). Il Collegio ritiene, peraltro, che la qualificazione di rito o di merito di una decisione non dipenda dall'estensione dei poteri del giudice, bensì dall'oggetto del giudizio, sicchè 5 restano valide le affermazioni delle Sezioni Unite, già svolte nella sentenza Sez. U, n. 39915 del 30/10/2002, Vottari, Rv. 222602, secondo cui, pur essendo innegabile che alcuni "strappi acceleratori verso un vero e proprio giudizio di merito, rispetto all'originario carattere di momento di impulso meramente processuale, hanno influito sulla struttura dell'udienza preliminare", tuttavia la regola di diritto per il rinvio a giudizio resta "qualificata dalla peculiarità dell'oggetto della valutazione e del correlato metodo di analisi. L'obiettivo arricchimento, qualitativo e quantitativo, dell'orizzonte prospettico del giudice, rispetto all'epilogo decisionale, non attribuisce infatti allo stesso il potere di giudicare in termini di anticipata verifica della innocenza-colpevolezza dell'imputato, poiché la valutazione critica di sufficienza, non contraddittorietà e comunque di idoneità degli elementi probatori, secondo il dato letterale del novellato terzo comma dell'art. 425, è sempre e comunque diretta a determinare, all'esito di una delibazione di tipo prognostico, divenuta oggi più stabile per la tendenziale completezza delle indagini, la sostenibilità dell'accusa in giudizio e, con essa, l'effettiva, potenziale, utilità del dibattimento in ordine alla regiudicanda". Il radicale incremento dei poteri di cognizione e di decisione del giudice dell'udienza preliminare, dunque, non lo ha disancorato dalla fondamentale regola di giudizio per la valutazione prognostica, in ordine al maggior grado di probabilità logica e di successo della prospettazione accusatoria ed all'effettiva utilità della fase dibattimentale, con fini deflattivi. E', dunque, l'oggetto della valutazione prognostica spettante al giudice dell'udienza preliminare, ai fini dell'emissione della sentenza di non luogo a procedere, a costituire il limite effettivo entro cui deve muoversi tale pronuncia, e non già astratte dicotomie ontologiche tra la natura processuale o di merito del giudizio spettante al GUP. Senza considerare che la possibilità per il giudice dell'udienza preliminare di pronunziare proscioglimento anche per insufficienza, contraddittorietà o inidoneità degli elementi probatori acquisiti a sostenere l'accusa in giudizio (art. 425, comma 3 cod. proc. pen.) renderebbe arduo, se non impossibile, discrimine tra apprezzamento sul piano processuale e su quello di merito. Ecco perché deve ritenersi senza dubbio condivisibile la prospettiva, funzionale alla decisione anche del caso di specie, secondo cui il controllo sulla motivazione della sentenza di non luogo a procedere non deve incentrarsi su distinzioni astratte tra valutazioni processuali e valutazioni di merito, ma deve avere riguardo come per le decisioni emesse all'esito del dibattimento alla completezza ed alla congruità della - motivazione stessa, in relazione all'apprezzamento, sempre necessario da parte del GUP, dell'aspetto prognostico dell'insostenibilità dell'accusa in giudizio, sotto il profilo della insuscettibilità del compendio probatorio a subire mutamenti nella fase dibattimentale (Sez. 6, n. 29156 del 3/6/2015, Arvonio, Rv. 264053; Sez. 6, n. 48928 del 11/11/2015, Fascetto, Rv. 265478). 6 еиз In ciò trovando composizione anche i differenti percorsi di ragionamento che hanno condotto a ritenere, di volta in volta, in presenza di fonti di prova che si prestino a soluzioni alternative e "aperte" o, comunque, ad essere diversamente rivalutate, che il giudice dell'udienza preliminare è tenuto a disporre il rinvio a giudizio dell'imputato (Sez. 2, sent. n. 48831 del 14/11/2013, PG in proc. Maida, Rv. 257645), essendogli preclusi apprezzamenti di tipo sostanziale sulla colpevolezza dell'imputato (Sez. 4, n. 19179 del 18/2/2016, De Salvo, Rv. 267250) che spettano, nella predetta fase, al giudice naturale (Sez. 6, sent. n. 6765 del 24/01/2014, PM in proc. Luchi e altri, Rv. 258806), salvo che vi siano concrete ragioni per ritenere che il materiale individuato, o ragionevolmente acquisibile in dibattimento, non consenta in alcun modo di provare la sua colpevolezza (Sez. 6, n. 33763 del 30/04/2015, Quintavalle, Rv. 264427). Tale prospettiva è stata portata a compiuta elaborazione, dal punto di vista definitorio, dalle affermazioni proposte da Sez. 6, n. 17385 del 24/2/2016, Tali, Rv. 267074 -cui il Collegio aderisce, ulteriormente sviluppandole- secondo cui la sentenza di non luogo a procedere, emessa all'esito dell'udienza preliminare, si configura come "sentenza di merito su di un aspetto processuale", poichè il giudice dell'udienza preliminare è chiamato a valutare non già la fondatezza dell'accusa, bensì la capacità degli elementi posti a sostegno della richiesta di cui all'art. 416 cod. proc. pen., eventualmente integrati ai sensi degli artt. 421 bis e 422 cod. proc. pen., di volgere verso un epilogo dibattimentale non obbligato nel senso dell'accertamento dell'innocenza dell'imputato, ma anche aperto, seppur con una "minima probabilità", verso un esito di possibile affermazione di colpevolezza dell'imputato. Tale ricostruzione si può inserire coerentemente, per quanto riguarda gli aspetti della verifica di legittimità, nell'alveo della tesi secondo cui il sindacato di legittimità sulla sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal GUP deve avere ad oggetto il controllo della giustificazione indicata dal giudice nel valutare gli elementi posti a fondamento della ipotesi accusatoria e, quindi, della riconoscibilità del criterio prognostico adottato, nella valutazione d'insieme di tali elementi, per escludere che l'accusa sia sostenibile in giudizio (Sez. 2, sent. n. 5669 del 28/01/2014, PM in proc. Schiaffino e altri, Rv. 258211; Sez. 6, sent. n. 35668 del 28/03/2013, Abbamonte e altri, Rv. 256605; Sez. 6, sent. n. 20207 del 26/04/2012, P.C. in proc. Broccio e altri, Rv. 252719; con ulteriori sfumature, cfr. anche Sez. 5, n. 54957 del 14/9/2016, Fernandez, Rv. 268629).
3. Nella specie, applicando i principi enunciati dalle condivise sentenze n. 17385 del 2016 e n. 54957 del 2016, deve rilevarsi che il GUP del Tribunale di Pavia ha adempiuto in tutto all'onere di motivazione su di lui gravante, con riferimento alla conclusione dell'impossibilità, in chiave prognostica, di ipotizzare per il dibattimento una soluzione "aperta" ed un esito che avesse una probabilità anche minima di 7 ав pervenire ad un giudizio di colpevolezza nei confronti del direttore responsabile della testata giornalistica televisiva "TG3". Il reato contestato, infatti, previsto dall'art. 30 della I. 6.8.1990, n. 223, prescrive come presupposto necessario, secondo la giurisprudenza di legittimità più recente, la sussistenza di una delega idonea a fondare la responsabilità per omesso controllo in capo al direttore di un telegiornale. Deve rammentarsi l'orientamento di Sez. 5, n. 50987 del 6/10/2014, Cappato, Rv. 261907, che ha condivisibilmente affermato il principio secondo cui il direttore responsabile di un telegiornale non risponde per l'omesso controllo necessario ad impedire il reato di diffamazione né ai sensi dell'art. 57 cod. pen., dettato solo per i reati commessi con il mezzo della stampa periodica, né ai sensi dell'art. 30 della 1. 6 agosto 1990, n. 223, atteso che le norme speciali previste in questa disposizione in tema di trattamento sanzionatorio e di competenza territoriale per il reato di diffamazione commesso attraverso trasmissioni televisive si riferiscono a soggetti specificamente indicati il concessionario privato, la concessionaria pubblica ovvero la persona da loro delegata al controllo della trasmissione né " possono trovare applicazione analogica (conf., tra le altre, Sez. 2, n. 34717 del 23/4/2008, Matacena, Rv. 240687). Il secondo motivo di ricorso, la cui trattazione va, per miglior logicità della motivazione, anteposta a quella del primo, in quanto afferente proprio alla valutazione del GUP circa la sussistenza o meno della delega al controllo in capo all'imputata, è, dunque, infondato, avendo la sentenza impugnata escluso la sua configurabilità, allo stato degli atti e nel futuro dibattimento, eventualmente disposto, con motivazione immune da vizi di violazione di legge o di illogicità. In particolare, l'atto indicato dalla difesa quale facente le funzioni della delega (il "Documento di reciproco impegno" a firma del direttore generale della RAI) è stato ritenuto non tale, ai fini della riferibilità all'imputata della condotta di omesso controllo ai sensi dell'art. 30, comma 4, della legge n. 223 del 1990. Si è evidenziata la mancanza in esso di qualsiasi cenno specifico alla legge n. 223 del 1990, ed, invece, la presenza solo di richiami generici ad obblighi di vigilanza e doveri di rispetto del codice etico Rai, di adesione alla Carta dei doveri e degli obblighi degli operatori del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché al modello di gestione e controllo Rai adottato in conformità alle prescrizioni normative in materia di responsabilità degli enti ex legge n. 231 del 2001, che ha per espressa finalità "la prevenzione dei reati di cui al d.lgs. n. 231 del 2001 nell'ambito della comunicazione radiotelevisiva e multimediale", nel novero dei quali non rientra quello di diffamazione. La motivazione è congrua e scevra da vizi di illogicità, tanto più che l'esclusione della natura di delega del documento in esame, ai sensi della citata legge n. 223 del 1990, come pure messo in risalto dalla motivazione della sentenza impugnata, si evince 8 Web anche dalla nota del 16 novembre 2016, proveniente dall'ufficio legale della RAI, in cui si attesta che non risulta alcun documento con cui sia stata conferita all'imputata la delega al controllo di cui all'art. 30 della legge n. 223 del 1990. Tale risultanza appare essenziale anche ad escludere qualsiasi possibilità che in dibattimento una qualche delega formale potesse essere ritenuta. Correttamente, pertanto, il GUP, una volta esclusa la sussistenza in capo all'imputata della delega al controllo secondo il dettato della legislazione speciale in materia televisiva, ha escluso la possibilità di trarre a giudizio l'imputata, non potendo applicarsi neppure la citata disposizione normativa in chiave analogica. Esclusa l'applicazione analogica del reato in esame a chi non abbia il ruolo di delegato e non rivesta una delle qualifiche soggettive indicate dalla legge, non può trovare accoglimento neppure l'ipotesi, prospettata dalla difesa di parte civile, di poter ritenere sufficiente ai fini penali la sussistenza di una delega di carattere non formale, ma sostanziale, in capo all'imputata, basata sulle responsabilità connesse alle funzioni conferite ed agli impegni assunti. Non è, infatti, applicabile la giurisprudenza di legittimità in materia di infortuni sul lavoro, richiamata nel ricorso, che non è certamente sovrapponibile al caso di specie, data la diversità evidente degli obblighi di tutela dei beni "vita" e "salute", gravanti sul datore di lavoro o su suoi delegati alla sicurezza, e quelli di controllo della corretta gestione del diritto alla libertà di informazione, nel rispetto dell'altrui reputazione. Invero, il principio dettato in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, a tutela dei lavoratori, ma anche dell'incolumità pubblica in generale, non intende enunciare una regola di responsabilità "per posizione", come sembra quasi adombrare il ricorrente, bensì richiede comunque la presa in carico del bene protetto da parte del soggetto garante, sia pure attuata per fatti concludenti e non basata sulla delega formale. Tuttavia, si presuppone sempre la presenza di specifici comportamenti o atti dai quali desumere la violazione di obblighi, imposti, peraltro, da normative primarie di settore assai stringenti e dettagliate. Nel caso di specie, invece, le argomentazioni difensive, pur basandosi sulla teoria della posizione di garanzia (cfr. le note difensive del 12 aprile 2017), della quale sarebbe investito il direttore responsabile di un telegiornale, quanto al controllo sull'operato dei propri giornalisti di testata, si risolvono in una richiesta di individuare un profilo di responsabilità esclusivamente nel ruolo e nella posizione rivestita dall'imputata, laddove, invece, è la stessa legge che, come detto, ritiene necessario a tali fini un quid pluris, costituito proprio dal conferimento di una delega apposita. Deve, infine, sottolinearsi che la responsabilità del delegato al controllo della trasmissione televisiva, in ordine al reato di diffamazione aggravata, può essere ritenuta sussistente solo a titolo di dolo. 9 из E' stato, infatti, affermato dalla recente giurisprudenza di legittimità che la responsabilità colposa per l'omesso controllo non è configurabile ai sensi dell'art. 30, comma quarto, I. n. 223 del 1990, ma solo nell'ipotesi del terzo comma della stessa norma, nel caso in cui sia omesso il controllo necessario ad impedire i reati elencati nei commi 1 e 2, e cioè si tratti di trasmissioni a carattere osceno, pubblicazioni destinate all'infanzia o con contenuto impressionante o raccapricciante (Sez. 5, n. 2738 del 14/9/2916, dep. 2017, Valentini, Rv. 268861). Correttamente, pertanto, il GUP, argomentando a chiusura, una volta esclusa la sussistenza della delega, ha inteso escludere anche la possibilità che, pur a volerla ritenere configurabile, nel caso di specie, si potesse, in chiave prognostica, ipotizzare una probabilità minima di condanna;
e difatti, mancando qualsiasi prova, o possibilità di prova, del dolo necessario ad integrare la condotta di cui al comma 4 del citato art. 30, essa non avrebbe potuto comunque essere punita a titolo colposo, non rientrando le trasmissioni oggetto di contestazione nel novero di quelle previste dal comma 3 della stessa norma. Il dolo della condotta, peraltro, è stato con chiarezza argomentativa ritenuto assente nel caso di specie, e non prospettabile neanche in un'ottica di maggior apertura probatoria nel contraddittorio dibattimentale, poiché neppure un minimo spunto di un elemento di prova al riguardo era stato addotto dinanzi al giudice dell'udienza preliminare, sia quanto alla consapevolezza, sia quanto alla condivisione, da parte dell'imputata, del contenuto dei servizi televisivi andati in onda ed oggetto di contestazione.
4. Anche il primo motivo di ricorso, che lamenta l'erroneo apprezzamento del GUP con riferimento alla possibilità di ipotizzare il reato diverso da quello contestato di concorso in diffamazione ai sensi dell'art. 595 cod. pen., deve ritenersi infondato. Anzitutto, deve premettersi che la contestazione appare espressamente volta in modo esclusivo a delimitare l'accusa rispetto al reato di cui all'art. 30 della legge n. 223 del 1990, nè potrebbe estendersene il significato sino al punto di ricomprendere in tale configurazione, per come costruita, anche l'ipotesi di concorso nella diffamazione commessa dai giornalisti, non a caso tratti a giudizio in un separato procedimento. In proposito, al GUP non è stato sottoposto materiale probatorio tale da consentirgli, come ammesso dalla giurisprudenza di legittimità, di qualificare diversamente i fatti in altra ipotesi di reato per la quale sussistono i presupposti per il rinvio a giudizio, ai sensi dell'art. 424 cod. proc. pen. (v. Sez. 5, n. 42996 del 14/0/2016, Ciancio Sanfilippo, Rv. 268202; Sez. 6, n. 36676 del 7/5/2015, Serino, Rv. 264579). Ed invero, è mancata qualsiasi verifica investigativa utile alla possibilità di aprire il dibattimento ad una prospettiva di diversa qualificazione giuridica dei fatti, nel senso di un concorso nel reato di cui all'art. 595 cod. pen. del direttore di testata, reato 10 AUB necessariamente doloso, come noto, benché il dolo possa manifestarsi anche solo nella forma eventuale (Sez. 5, n. 8419 del 16/10/2013, dep. 2014, Verratti, Rv. 258943). Ciò perché non si sono esplorati, da parte degli inquirenti, scenari che portassero ad ipotizzare la partecipazione materiale, la consapevolezza o l'assenso dell'imputata, in relazione alla messa in onda dei servizi giornalistici dei quali si assume il contenuto diffamatorio, sia dal punto di vista della prova testimoniale, nient'affatto ricercata (il GUP sottolinea che l'unico teste inserito nella lista del pubblico ministero era la persona offesa dal reato), sia dal punto di vista di quella documentale, non essendovi in atti alcuna documentazione dalla quale sia possibile anche soltanto ipotizzare che si potesse, in chiave dibattimentale, formare la prova del coinvolgimento dell'imputata nella vicenda diffamatoria a titolo di concorso. Tali elementi non possono certo trarsi, come vorrebbe la difesa di parte civile, da astratte affermazioni sull'impossibilità che il direttore responsabile, nel suo ruolo, non fosse a conoscenza di quale sarebbe stato il contenuto dei servizi televisivi oggetto della contestazione. Allo stesso modo, risulta infondato, ed ai limiti dell'inammissibilità, il motivo riferito ad un presunto fatto notorio circa le prassi di lavoro in uso nelle redazioni dei telegiornali a diffusione nazionale, che implichino la condivisione del direttore rispetto ai servizi giornalistici televisivi realizzati dai singoli. Inoltre, egualmente infondato ed ai limiti dell'inammissibilità risulta il motivo di ricorso in esame, nella parte in cui muove obiezioni alle valutazioni di merito del giudice circa l'impossibilità di desumere il concorso nel reato attraverso eventuali istruttorie in sede dibattimentale, senza dedurle specificamente, ma soltanto genericamente richiamando possibili escussioni o esami testimoniali di non meglio indicati soggetti che potrebbero aver eventualmente preso parte ad imprecisate riunioni di redazione, nelle quali, solo in via di mera congettura, si può ritenere che possa essere stata manifestata, da parte dell'imputata, una condivisione della linea giornalistica, espressa poi nei servizi andati in onda. La vaghezza di tale prospettazione ed il suo mancato collegamento con qualsiasi elemento di fatto, sia sotto il profilo della condotta materiale che sotto quello dell' elemento soggettivo, vale ulteriore prova che essa non poteva essere posta a fondamento di una prognosi di dibattimento a soluzione "aperta", svilendosi, altrimenti, il ruolo e la funzione di vaglio proprio dell'udienza preliminare, chiamata a valutare, in ultima analisi, la possibilità che il dibattimento volga verso un esito non già scontato ed obbligato, nel senso dell'affermazione dell'innocenza dell'imputato, ma anche, sebbene in termini di "minima probabilità", possa concludersi con l'affermazione della colpevolezza dell'imputato. 11 UB
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cosi deciso il 19 aprile 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Matilde Brancaccio Maurizio Fumo esui DEPOSITATA IN CANCELLERIA абе 06 GIU 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Camera Lenzure ou ju 12