Sentenza 26 ottobre 2016
Massime • 1
Ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il Gup deve valutare, sotto il solo profilo processuale, se gli elementi probatori acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque inidonei a sostenere l'accusa in giudizio, esprimendo un giudizio prognostico circa l'inutilità del dibattimento, senza poter formulare un giudizio sulla colpevolezza dell'imputato. (Nella fattispecie la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con la quale il Gup, sulla base di una valutazione nel merito dei risultati probatori aveva prosciolto l'imputato, ritenendo che la sua condotta difettasse "degli elementi costitutivi della fattispecie criminosa ipotizzata").
Commentario • 1
- 1. Quale valutazione deve fare il giudice nel pronunciare sentenza di non luogo a procedere a norma dell'art. 425, comma terzo, cod. proc. pen.Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 3 luglio 2021
(Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 425, c. 3) Il fatto La Corte di Appello di Bari trasmetteva gli atti relativi alla impugnazione proposta dall'imputato e dal Procuratore della Repubblica di Bari avverso la sentenza del G.U.P. del Tribunale di quella città, previa riqualificazione in ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 428 co. 1 cod. proc. pen., ratione temporis vigente all'atto della presentazione dell'impugnazione. Premesso ciò, va osservato come il G.U.P. di Bari avesse dichiarato non luogo a procedere, ai sensi degli artt. 425 e 530 co. 2 cod. proc. pen., nei confronti di una persona accusata di avere concorso nella altrui condotta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/10/2016, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2016 |
Testo completo
00565-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 26/10/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1425/2016 PAOLO ANTONIO BRUNO Presidente REGISTRO GENERALE GERARDO SABEONE N.29723/2016 SERGIO GORJAN PAOLO MICHELI ANDREA FIDANZIA Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MILANO nei confronti di: DI HA nato il [...] avverso la sentenza del 22/03/2016 del GIP TRIBUNALE di MILANO sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA FIDANZIA;
lette/sentite le conclusioni del PG GIOVANNI DI LEO Udit i difensor Avv.; Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. Giovanni Di Leo, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. L'avv. Luigi Ludovici per ricorrente ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. 1. Con sentenza emessa il 22 marzo 2016 il Giudice per le indagini Preliminari presso il Tribunale di Milano ha pronunciato, ex art. 425 c.p.p., sentenza di non doversi procedere nei confronti di IE IS per il reato di cui all'art. 455 c.p. per non aver commesso il fatto.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano affidandolo ad un unico articolato motivo. E' stata dedotta l'inosservanza dell'art. 425 c.p.p.. Lamenta il ricorrente che il Giudice delle Indagini Preliminari, pur avendo affermato di aver svolto una valutazione sui possibili esiti del processo in sede dibattimentale, ha in realtà adottato un criterio di giudizio non consentito in tale fase, consistito in una prognosi di innocenza dell'imputato. Il Procuratore ricorrente, peraltro, esaminando tutti gli elementi di prova valutati o non valutati dal giudice, e, conseguentemente, il merito della motivazione della sentenza impugnata, ne ha censurato l'incompletezza, l'apoditticità e l'illogicità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. La Corte Costituzionale ha più volte affermato che in sede di udienza preliminare "l'apprezzamento del giudice non si sviluppa.., secondo un canone, sia pur prognostico, di colpevolezza o innocenza, ma si incentra sulla ben diversa prospettiva di delibare... se risulti o meno necessario dare ingresso alla successiva fase del dibattimento" (sent. n. 82 del 1993; sent. n. 71 del 1996; sent. n. 51 del 1997; ord. n. 185 del 2001). Anche la giurisprudenza di questa Corte è assolutamente consolidata nell'affermare che, ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il criterio di valutazione per il giudice dell'udienza preliminare non è di natura sostanziale bensì processuale, non potendosi valutare l'innocenza o la colpevolezza dell'imputato ma l'inutilità del dibattimento, anche in presenza di elementi probatori contraddittori od insufficienti (Sez. 5, n. 26756 del 26/02/2016, Rv. 26718901). Il giudice dell'udienza preliminare ha dunque il potere di pronunziare la sentenza di non luogo a procedere in tutti quei casi nei quali non esista una prevedibile possibilità che il dibattimento possa pervenire ad una diversa soluzione, quando il quadro probatorio e valutativo delineatosi all'udienza preliminare venga ragionevolmente ritenuto immutabile. L'esistenza di un quadro probatorio non univoco, per l'insufficienza o contraddittorietà degli elementi che vanno a comporlo o per la loro incompiutezza non può giustificare la sentenza di non luogo a procedere se non quando sia ragionevolmente prevedibile che gli stessi siano destinati a rimanere tali all'esito del giudizio (in tal senso, ex multis, Sez. 4, n. 47169 del 08/11/2007, Rv. 238251; Sez. 2, n. 35178 del 03/07/2008, Rv. 242092; Sez. 6, n. 33921 del 17/07/2012, Rv. 253127). 2 Essendo questo il criterio che deve informare la valutazione del giudice delle indagini preliminari, la motivazione della sentenza di non luogo a procedere deve evidenziare le ragioni per le quali il materiale probatorio non sia ulteriormente accrescibile o perché non siano risolvibili attraverso il percorso dibattimentale, caratterizzato dalla formazione della prova in contraddittorio, le eventuali aporie o contraddizioni. Nel caso di specie, è evidente che il Giudice delle Indagini Preliminari di Milano non ha seguito un criterio di giudizio di natura processuale, essendosi direttamente espresso sull'innocenza, ritenendo che la sua condotta "difetta degli elementi costitutivi della fattispecie criminosa ipotizzata". Se è pur vero, peraltro, che lo stesso Giudice ha rilevato che nella fase dibattimentale non avrebbero potuto essere acquisiti ulteriori elementi sulla base dei quali potere sostenere l'accusa, tale motivazione si appalesa apodittica, non essendo stati indicati gli elementi in base ai quali è stato ritenuto che il materiale probatorio e valutativo fosse immutabile e quindi non suscettibile di accrescimento all'esito della fase dibattimentale. Tale carenza di motivazione impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Milano, Ufficio G.U.P.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Milano, Ufficio G.U.P. Roma il 24 ottobre 2016 Il consigliere estensore Il Presidente dr. Paolo Antonio BRUNO dr. Andrea Fidanzia D - 5 GEN 2017 Funzionario Giudiziaric QUAZ Tiz 3