Cass. pen., sez. V, sentenza 26/10/2016, n. 565
CASS
Sentenza 26 ottobre 2016

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Ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il Gup deve valutare, sotto il solo profilo processuale, se gli elementi probatori acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque inidonei a sostenere l'accusa in giudizio, esprimendo un giudizio prognostico circa l'inutilità del dibattimento, senza poter formulare un giudizio sulla colpevolezza dell'imputato. (Nella fattispecie la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con la quale il Gup, sulla base di una valutazione nel merito dei risultati probatori aveva prosciolto l'imputato, ritenendo che la sua condotta difettasse "degli elementi costitutivi della fattispecie criminosa ipotizzata").

Commentario1

  • 1Quale valutazione deve fare il giudice nel pronunciare sentenza di non luogo a procedere a norma dell'art. 425, comma terzo, cod. proc. pen.
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 3 luglio 2021

    (Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 425, c. 3) Il fatto La Corte di Appello di Bari trasmetteva gli atti relativi alla impugnazione proposta dall'imputato e dal Procuratore della Repubblica di Bari avverso la sentenza del G.U.P. del Tribunale di quella città, previa riqualificazione in ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 428 co. 1 cod. proc. pen., ratione temporis vigente all'atto della presentazione dell'impugnazione. Premesso ciò, va osservato come il G.U.P. di Bari avesse dichiarato non luogo a procedere, ai sensi degli artt. 425 e 530 co. 2 cod. proc. pen., nei confronti di una persona accusata di avere concorso nella altrui condotta …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 26/10/2016, n. 565
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 565
Data del deposito : 26 ottobre 2016

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