Sentenza 6 ottobre 2014
Massime • 1
Il direttore responsabile di un telegiornale non risponde per l'omesso controllo necessario ad impedire il reato di diffamazione né ai sensi dell'art. 57 cod. pen., dettato solo per i reati commessi con il mezzo della stampa periodica, né ai sensi dell'art. 30 della l. 6 agosto 1990, n. 223, atteso che le norme speciali previste in questa disposizione in tema di trattamento sanzionatorio e di competenza territoriale per il reato di diffamazione commesso attraverso trasmissioni televisive si riferiscono a soggetti specificamente indicati - il concessionario privato, la concessionaria pubblica ovvero la persona da loro delegata al controllo della trasmissione -, né possono trovare applicazione analogica.
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Milano ha rimesso la questione relativa alla competenza territoriale, ai sensi dell'art. 24-bis c.p.p., nel processo a carico di Riccardo F. e Alessandro D.G. per il reato di diffamazione aggravata. Gli imputati, rispettivamente, F., quale autore e D.G. quale conduttore della trasmissione televisiva "Le Iene", sono accusati di aver trasmesso un servizio televisivo, il 24 maggio 2022, dal titolo "Speciale Le Iene, delitto Garlasco, la verità di Alberto Stasi", in cui si offendeva la reputazione di Stefania C., insinuando un suo coinvolgimento nell'omicidio di Chiara Poggi. 1.1. Il Tribunale, investito della questione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/2014, n. 50987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50987 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Presidente - del 06/10/2014
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 1319
Dott. MICCOLI Grazia - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - N. 24780/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO;
nei confronti di:
AP AL N. IL 17/07/1965;
UN ME N. IL 09/08/1953;
avverso la sentenza n. 2927/2012 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CAMPOBASSO, del 03/12/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI;
Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. SANTE SPINACI, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. Il difensore degli imputati, avv. PINO SALVATORE, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'impugnata sentenza, pronunziata ai sensi dell'art. 425 c.p.p., il giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di
Campobasso ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di AP ER (con la formula perché il fatto non sussiste) e nei confronti di MU CL (con la formula perché il fatto non costituisce reato). È stata esercitata l'azione penale nei confronti del MU (imputato del reato di cui all'art. 57 c.p., art. 595 c.p., commi 1 e 3, in relazione alla L. n. 103 del 1975, art. 7, L. n. 223 del 1990, art. 30, commi 1, 4 e 5, L. n. 47 del 1948, artt. 13 e 21), in qualità di direttore responsabile pro-
tempore del TG5, "dunque delegato al controllo delle trasmissioni anche ai sensi della L. n. 223 del 1990, art. 30, comma 1", e nei confronti del AP (imputato del reato di cui all'art. 595 c.p., commi 1, 2 e 3), "in qualità di giornalista del medesimo TG5, autore di un servizio andato in onda durante redizione delle ore 13 del detto telegiornale, su Canale 5, il 27.07.2011, dal titolo "Caso Del Turco. Una perizia della difesa fa crollare la prova regina dell'accusa. Manipolate le foto che testimonierebbero la presunta consegna delle tangenti".
Le condotte ascritte sono state descritte in un lungo capo di imputazione, che qui di seguito si riporta: "... travalicando i pur ampi limiti connessi all'esercizio del diritto di cronaca e del diritto di critica, ledevano la reputazione di Magistrati della Procura della Repubblica del Tribunale di SC, specificatamente del Dr. Trifuoggi Nicola (Procuratore della Repubblica), del Dr. Florio Giampiero, del Dr. Bellelli Giuseppe (Sostituti Procuratori della Repubblica), che nell'esercizio delle rispettive ricordate funzioni, avevano condotto le indagini preliminari, e poi esercitato l'azione penale mediante richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di numerosi indagati per gravi reati nel proc. pen. 3052/06 R.G.N.R. Procura di SC (quali l'associazione per delinquere, la corruzione, la concussione, l'omissione e l'abuso in atti d'ufficio, il falso ...), relativamente a vicenda, denominata comunemente "Sanitopoli" nelle cronache giudiziarie, oggetto di costante e viva attenzione sia da parte della collettività locale, sia da parte degli organi di informazione anche di rilevanza nazionale a causa della gravità dei fatti addebitati anche a esponenti politici conosciuti, approdata infine alla fase del giudizio dibattimentale. Nel corso del citato telegiornale, infatti, dopo la consueta lettura iniziale dei titoli dei servizi in procinto di andare in onda, tra i quali quello citato, già in sè
espressamente e pesantemente allusivo in direzione di un discredito verso l'attività dei magistrati inquirenti, andava in onda il servizio preannunciato, curato dal Cappato, accompagnato da altra scritta perentoria del seguente tenore ... "False le foto delle tangenti", nel quale l'autore, senza preoccuparsi nemmeno di utilizzare espressioni almeno dubitative, affermava esplicitamente che la "prova regina" del processo ricordato, la suddetta foto atta a dimostrare la contestata consegna di tangenti illecite, era stata "manipolata". Il titolo, la scritta in sovrimpressione e anche il contenuto del servizio erano esplicitamente tali da ledere la reputazione dei magistrati della pubblica accusa mediante suggestione dell'opinione degli ascoltatori, indotti a valutare assai negativamente l'operato e lo stesso profilo professionale e morale degli stessi (che avrebbero utilizzato e avvalorato, se non addirittura costituito prove false) mediante una rappresentazione dei fatti (peraltro anche smentita dalle risultanze del giudizio) consapevolmente esagerata e distorta a senso unico, senza rispettare nè l'obbligo della verifica puntuale delle "voci" e delle asserzioni difensive, ne' i limiti della continenza e della verità. Il ricorso, specie nella intitolazione e nella presentazione del citato servizio, ad espressioni gravi, forti, rappresentate come verità emergenti dal processo, contrarie alle conclusioni cui erano pervenuti i magistrati che si erano occupati della vicenda, il sensazionalismo facilone e incontrollato delle notizie trasmesse, risultavano palesemente idonee a indicare a pubblica disistima i detti magistrati e non risultavano pertanto rispettose dei limiti, pur amplissimi, connessi al diritto di informare e criticare. Infatti le stesse, oltre che palesemente ed implicitamente allusive anche nei confronti della personalità morale e della capacità dei magistrati della Procura, facevano leva su notizie imprecise e scorrette, non verificate, in maniera evidentemente non professionale, e decisiva per il significato complessivo del testo. Ne scaturiva, così, ferma rimanendo la libertà di commento e di critica rispetto a notizie vere, anche l'imprecisione delle notizie cosi diffuse, che risultavano "manipolate ed alterate", rispetto alla verità, e dunque l'improprio utilizzo anche per un eventuale esercizio di critica, in tale maniera "degradante" a mera denigrazione gratuita. In SC (L. n. 223 del 1990, art. 5), servizio del 25.07.2011, competenza ex art. 11 c.p.p..
2. Nella sentenza impugnata il G.U.P. ha affermato che la "contestazione stessa ... non consente di ritenere utile il vaglio dibattimentale".
2.1. In particolare, ha ritenuto che l'imputazione come ascritta al MU sia errata, perché si fa riferimento all'art. 57 c.p., non applicabile al direttore di una testata televisiva. Ha poi rappresentato che l'imputato può comunque essere prosciolto perché non era in servizio (in quanto colto qualche giorno prima da ictus) quando era stato trasmesso il servizio televisivo incriminato e, quindi, non aveva avuto la possibilità di esercitare alcun controllo nè sulla prospettata suggestione dei titoli, apparsi nell'edizione delle 13 del TG5, ne' sul contenuto dello stesso servizio.
2.2. Il G.U.P., poi, ha ritenuto superfluo il dibattimento anche nei confronti del AP perché il testo del commento mandato in onda con il servizio non è diffamatorio, mentre il giornalista è del tutto estraneo alla redazione dei titoli di testa e dei titoli apparsi in sovrimpressione, ritenuti "esagerati ... non espressi in termini dubitativi".
3. Ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero della Procura presso il Tribunale di Campobasso, deducendo sia la violazione di legge che il vizio di motivazione.
3.1 È stata censurata in primo luogo la contraddittorietà della motivazione con riferimento al proscioglimento del MU con la formula "perché il fatto non costituisce reato": il giudice, da una parte, ha sostenuto che l'imputazione in danno dell'imputato sia errata (per l'inapplicabilità dell'art. 57 c.p. ai direttori delle testate televisive), ma dall'altra ha adottato la formula di proscioglimento per carenza dell'elemento psicologico, quindi motivando esclusivamente in ordine alla valutazione della responsabilità del MU a titolo di agevolazione colposa o a titolo di dolo. Viene censurata, inoltre, la valutazione da parte del giudice di circostanze (l'assenza dal servizio del MU per malattia) che non emergono dagli atti, essendo state solo rappresentate dalla difesa durante la discussione.
3.2 In ordine alla posizione dell'altro imputato AP, è stata censurata la motivazione del G.U.P. nella parte in cui, travalicando i limiti del giudizio consentito con la sentenza ex art. 425 c.p.p., ha espresso valutazioni di merito (sia sulla mancanza di responsabilità del giornalista in ordine al lancio e al titolo del proprio articolo, sia sull'asserita mancanza di portata diffamatoria del contenuto dell'articolo), non fondando tali valutazioni ne' sugli elementi indicati quali fonti di prova, ne' sull'impossibilità di possibili sviluppi idonei degli stessi, come addotti dall'accusa, in sede di giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato e, di conseguenza, ne va dichiarata l'inammissibilità.
2. In primo luogo, va rilevato che la sentenza impugnata è stata emessa nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 425 c.p.p.. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, "il giudice dell'udienza preliminare nel pronunciare sentenza di non luogo a procedere, a norma dell'art. 425 c.p.p., comma 3, deve valutare, sotto il solo profilo processuale, se gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio, non potendo procedere a valutazioni di merito del materiale probatorio ed esprimere, quindi, un giudizio di colpevolezza dell'imputato ed essendogli inibito il proscioglimento in tutti i casi in cui le fonti di prova si prestino a soluzioni alternative e aperte o, comunque, ad essere diversamente rivalutate." (Sez. 2, n. 48831 del 14/11/2013 - dep. 05/12/2013, Pg in proc. Maida, Rv. 257645; si vedano anche, tra le più recenti, Sez. 3, n. 39401 del 21/03/2013 - dep. 24/09/2013, P.M. e P.C. in proc. Narducci e altri, Rv. 256848; Sez. 6, n. 5049 del 27/11/2012 - dep. 31/01/2013, P.M. in proc. Cappello e altri, Rv. 254241; Sez. 5 15.5.2009 n. 22864, P.G. in proc. Giacomin, Rv. 244202; v. anche
Cass. Sez. 4 18.4.2007 n. 264100, Giganti ed altri, Rv. 236800) Va tuttavia valutato che nella sua struttura fondamentale l'istituto dell'udienza preliminare è sostanzialmente rimasto immutato anche dopo le riforme (L. n. 105 del 1993; L. n. 479 del 1999) succedute al codice Vassalli del 1989: tale udienza ha la specifica funzione di filtro, per evitare inutili passaggi alla fase dibattimentale e, quindi, nei casi in cui il giudizio di proscioglimento sia ritenuto non superabile in dibattimento è possibile l'epilogo decisorio previsto dall'art. 425.
Anche la Corte Costituzionale ha avuto modo di evidenziare che "l'apprezzamento del merito che il giudice è chiamato a compiere all'esito della udienza preliminare non si sviluppa ... secondo un canone, sia pur prognostico, di colpevolezza o di innocenza, ma si incentra sulla ben diversa prospettiva di delibare se, nel caso di specie, risulti o meno necessario dare ingresso alla successiva fase del dibattimento" (sentenza 15 marzo 1996 n. 71). Sulla stessa linea si è da tempo assestata la giurisprudenza di questa Corte subito dopo la riforma del 1999 (tra le tante, Sez. 6, 16.11. 2001 n. 42275, Acampora, Rv. 221303; Sez. Un. 30.10.2002 n. 39915, Vottari, Rv. 222602).
In linea con l'interpretazione giurisprudenziale sopra evidenziata, va anche rilevato che il controllo in sede di legittimità sulla motivazione della sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 deve mirare solo a verificare l'osservanza del criterio prognostico adottato dal GUP nell'escludere la sostenibilità dell'accusa in giudizio e nell'ambito della competenza propria della fase dell'udienza preliminare ovvero quella di procedere ad una valutazione sommaria delle fonti di prova offerte dal P.M. e dalle parti (tra le tante, Sez. 5 18.3.2010 n. 15364, Caradonna e altri, Rv. 246874; Sez. 6 17.7.2012 n. 33921, P.C. in proc. Rolla, Rv. 253127 e, più di recente, Sez. 2, n. 5669 del 28/01/2014 - dep. 05/02/2014, P.M. in proc. Schiaffino e altri, Rv. 258211). A ciò, tuttavia, va aggiunto che la valutazione del giudice dell'udienza preliminare non può prescindere da quella della rilevanza penale dei fatti come ascritti;
come ha più volte precisato questa Corte, va dichiarato immediatamente il proscioglimento (l'inesistenza del fatto, l'irrilevanza penale, il non averlo l'imputato commesso) se ne risultano i presupposti dagli atti in modo incontrovertibile, tanto da non richiedere alcuna ulteriore dimostrazione in considerazione della chiarezza della situazione processuale. È necessario quindi che la prova dell'innocenza dell'imputato emerga "positivamente" dagli atti e senza necessità di ulteriori accertamenti (tra le tante Sez. 6, n. 5438/2012, Rv. 252407, Tucci;
Sez. Un., n. 17179/2002, Rv. 221403, Conti;
Sez. Un, n. 35490/2009, Tettamanti, Rv. 244273). E se tale accertamento è possibile in udienza preliminare sulla base degli atti, il giudice deve emettere sentenza di non luogo a procedere, essendo superflua la fase dibattimentale.
3. Orbene, nel caso in esame correttamente il G.U.P. ha ritenuto l'inutilità del dibattimento, essendo evidente, anche solo sulla base della valutazione dell'imputazione, che le condotte ascritte agli imputati non sono penalmente rilevanti ovvero non sono riconducibili nei reati come ascritti.
3.1. In effetti, a tale valutazione sarebbe dovuta conseguire per entrambi gli imputati il proscioglimento con la formula assolutoria perché il fatto non sussiste. È pacifico, infatti, che in tema di diffamazione l'accertamento dell'insussistenza di qualsiasi lesione alla reputazione della persona offesa determina l'assoluzione con la formula "perché il fatto non sussiste" e non quella con la formula "perché il fatto non costituisce reato", riservata invece ai casi in cui venga accertata l'esistenza di una causa di giustificazione. (Sez. 5, n. 22598 del 25/02/2010 - dep. 11/06/2010, Siggia, Rv. 247352).
Tuttavia non rileva nel caso di specie l'errata adozione per il solo imputato MU della formula assolutoria perché il fatto non costituisce reato, avendo nella motivazione il G.U.P. fatto specifico riferimento all'irrilevanza penale del fatto come ascritto al suddetto imputato, di cui si dirà specificatamente in seguito.
3.2. Come si è visto, nel lungo ed articolato capo di imputazione è stato ritenuto diffamatorio un servizio giornalistico andato in onda in un telegiornale dal titolo "Caso Del Turco. Una perizia della difesa fa crollare la prova regina dell'accusa. Manipolate le foto che testimonierebbero la presunta consegna delle tangenti"; l'accusa ha rappresentato che tale servizio sarebbe lesivo della reputazione dei magistrati della Procura della Repubblica del Tribunale di SC, che avevano condotto le indagini preliminari (e poi esercitato l'azione penale mediante richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di numerosi indagati) nel processo cui ha fatto riferimento lo stesso servizio (proc. pen. 3052/06 R.G.N.R. Procura di SC nella vicenda, denominata "Sanitopoli"). Ritiene invece questa Corte che il tenore delle notizie date con il suddetto servizio non abbiano alcuna portata lesiva della reputazione dei magistrati che avevano condotto le indagini ed esercitato l'azione penale nel suindicato processo. Nel servizio si è fatto solo riferimento ad ulteriori accertamenti della difesa, che avrebbero fornito elementi in contraddizione con la tesi accusatoria basata su alcune prove ritenute decisive. Non è stata imputata in alcun modo ai magistrati inquirenti la manipolazione di tali prove nè sono state rappresentate condotte fraudolente o scorrette nella conduzione delle indagini.
Il servizio, forse con toni sensazionalistici (sebbene non in termini da trasmodare l'utile informazione), si è limitato a riferire di esiti di accertamenti difensivi, in contraddizione con gli elementi a sostegno della pubblica accusa ma certamente non funzionali a screditarla dinanzi all'opinione pubblica. Opinare diversamente significa affermare che, ogni volta che si forniscono informazioni giornalistiche sul fisiologico articolarsi del contraddittorio tra accusa e difesa in un processo, si può ledere la reputazione dell'una o dell'altra parte a seconda della ritenuta decisività o meno degli elementi da ognuna di esse forniti.
3.3. Correttamente, peraltro, nella sentenza impugnata si è ritenuto che sia errata l'imputazione come ascritta al MU, perché gli è stato ascritto il delitto di omesso controllo ex art. 57 c.p.. A tale conclusione deve giungersi applicando il principio di stretta legalità, dal quale discende la delimitazione, anche sotto il profilo soggettivo, delle fattispecie incriminatrici. L'art. 57 c.p., invero, è dettato esclusivamente per i reati commessi col mezzo della stampa periodica e non può intendersi riferito anche alla trasmissioni radiofoniche e televisive. Il legislatore poi, con la L. 6 agosto 1990, n. 223 (posteriore alla norma citata contenuta nel codice penale), si è posto certamente il problema della responsabilità omissiva, fuori dei casi di concorso nel reato principale, proprio per il reato di diffamazione con il mezzo televisivo e con l'attribuzione di un fatto determinato (oltre che per le trasmissioni con carattere di oscenità e quelle ex comma 2);
il problema, però, è stato risolto individuando specificamente i responsabili nelle seguenti categorie di persone (art. 30, comma 1, richiamato anche dal comma 4): "il concessionario privato o la concessionaria pubblica ovvero la persona da loro delegata al controllo della trasmissione".
La precisa indicazione delle persone a cui deve attribuirsi la responsabilità penale nella normativa sopra richiamata non consente interpretazioni ne' analogiche ne' estensive, che si risolverebbero in un indebito ampliamento della norma penale (Sez. 2, n. 34717 del 23/04/2008 - dep. 05/09/2008, Matacena e altro, Rv. 240687).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero. Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2014