Sentenza 14 settembre 2016
Massime • 1
In tema di diffamazione commessa con il mezzo televisivo, non è configurabile la responsabilità colposa per l'omesso controllo, ex art. 30, comma quarto, l. n. 223 del 1990, nei confronti del soggetto delegato al controllo di una trasmissione televisiva, in quanto l'art. 30, comma terzo, l. n. 223 del 1990 sancisce detta responsabilità per i soggetti indicati al comma primo, tra i quali è compreso il soggetto delegato al controllo della trasmissione, solo nel caso in cui sia omesso il controllo necessario ad impedire i reati elencati nei commi 1 e 2, e cioè si tratti di trasmissioni a carattere osceno, pubblicazioni destinate all'infanzia o con contenuto impressionante o raccapricciante. Pertanto, la responsabilità del delegato al controllo della trasmissione televisiva, in ordine al reato di diffamazione aggravata, può essere ritenuta sussistente solo a titolo di dolo.
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- 1. Diffamazione: legittimo il sequestro preventivo di un sito web di informazione televisivaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 agosto 2023
La massima In tema di diffamazione, è legittimo il sequestro preventivo di un sito "web" di informazione televisiva che, pur soggetto al formale controllo di un apposito "delegato", non possieda le caratteristiche formali di una testata giornalistica telematica registrata, non potendo trovare applicazione la normativa di rango costituzionale e di livello ordinario che disciplina l'attività di informazione professionale diretta al pubblico (Cassazione penale sez. V - 23/04/2021, n. 20644). Fonte: CED Cass. pen. 2021) Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre sentenze in tema di diffamazione? La sentenza integrale Cassazione penale sez. V - 23/04/2021, n. 20644 …
Leggi di più… - 2. Allusioni e domande retoriche senza fondamento: diffamazione, non critica (Cass. 20645/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 giugno 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/09/2016, n. 2738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2738 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2016 |
Testo completo
02738-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 14/09/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1106/2016 GRAZIA LAPALORCIA Presidente - REGISTRO GENERALE FRANCESCA MORELLI - Rel. Consigliere - N.18160/2016 ANTONIO SETTEMBRE ALFREDO GUARDIANO GIUSEPPE DE MARZO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI ROMA SQUITIERI RAFFAELE nato il [...] a [...] nei confronti di: IA AN PO PO AN IA nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 18/12/2015 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROMA sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA MORELLI;
ph it gets di lette/sentite le conclusioni del PG GIOVANNI DI LEO Rivera риla parte ciile chiede Udit i difensor Avv.; Antonio hilomi ow. Corle Manect in sort. Ce ptenti del corp ز граве ow. Claudia Temporal responsable with RAI Femi deportate;
on Febo MammoЧатто elle menore Main pu pl imputali dedent rigetto di ricors RITENUTO IN FATTO 1. Viene proposto ricorso avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art.425 c.p.p. dal GUP presso il Tribunale di Roma, in data 18.12.15, nel processo a carico di VI EL e ND NI, imputati, la prima, quale giornalista ed autrice del servizio, di diffamazione aggravata in danno del Presidente della Corte dei Conti Raffaele RI e il secondo, quale soggetto delegato al controllo della trasmissione, del reato di cui all'art.30 co.4 1.223/90 per avere omesso di esercitare il dovuto controllo sul contenuto della trasmissione televisiva "Ballarò" andata in onda il 10.6.14 e nel corso della quale, durante un servizio relativo al cd.scandalo Mose, era stata mostrata una fotografia raffigurante il dr.RI, persona completamente estranea alla vicenda.
1.1. Il GUP sostiene che la fotografia era stata visibile per pochissimi secondi e poteva essere considerata come esemplificativa della Corte dei Conti nella sua figura apicale, per facilitare il richiamo, fatto dalla giornalista, all'organo giurisdizionale astrattamente considerato, in quanto risultavano coinvolti nell'inchiesta personaggi istituzionali e magistrati. L'intento meramente esemplificativo era stato reso palese dalle parole del conduttore, il quale, dopo circa 30 minuti dalla messa in onda, aveva specificato la totale estraneità alla vicenda da parte del dr. RI. Nella sentenza si accenna, inoltre, alla possibilità che la messa in onda della fotografia sia stato frutto di un mero errore, trattandosi di una trasmissione in diretta in cui il controllo preliminare non è sempre possibile. Quanto all'imputato NI si ritiene che, non essendovi prova della qualifica di delegato alla trasmissione, non sia integrato uno dei presupposti del reato contestatogli.
2. Il ricorso del Pubblico Ministero si articola su tre motivi. Si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in quanto il GUP avrebbe fondato il proprio giudizio su una disamina degli elementi probatori, per giunta travisati, anziché sulla mera idoneità di tali elementi ad essere proficuamente impiegati in dibattimento.
2.1. Con il secondo motivo si deduce la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nonché il travisamento della prova;
ci si duole, in particolare, del fatto che il GUP abbia attribuito rilievo alla circostanza che l'immagine del dr. RI sia comparsa soltanto per pochi minuti, quando, in realtà, era chiaro il collegamento fra il magistrato e i fatti corruttivi narrati, di tal che l'avere ritenuto il contrario rappresenterebbe un vero e proprio travisamento della prova. Si sostiene, inoltre, che nessun rilievo va attribuito alla smentita da parte del conduttore del programma, posto che è intervenuta a distanza di un notevole intervallo di tempo rispetto alla comparsa della fotografia e in termini non dotati della stessa risonanza.
2.2. Con il terzo motivo si deducono analoghi vizi motivazionali e travisamento della prova con riferimento alla posizione dell'imputato NI, in quanto il GUP avrebbe erroneamente escluso la sua qualità di delegato al controllo della trasmissione.
3. Il ricorso della parte civile si articola anch'esso su tre motivi di analogo contenuto. In particolare si afferma l'assoluta irrilevanza della rettifica intervenuta ad opera del conduttore dopo la comparsa della fotografia, in quanto si tratta di condotta a cui la legge non attribuisce alcuna efficacia scriminante della diffamazione compiuta. La contraddittorietà della motivazione sarebbe ravvisabile nella incompatibilità delle diverse prospettazioni congiuntamente invocate dal giudicante a sostegno della propria decisione;
in particolare se la fotografia del dr.RI era stata mandata in onda a titolo esemplificativo dell'istituzione da egli rappresentata e senza alcun riferimento alla persona, non si comprende il motivo della successiva precisazione ad opera del conduttore;
ulteriore contraddittorietà sarebbe ravvisabile fra il giudizio di liceità delle affermazioni proferite e della condotta della giornalista rispetto alla formula di proscioglimento, perchè il fatto non costituisce reato. Del tutto congetturale, poi, l'affermazione secondo cui la messa in onda della fotografia sarebbe stata frutto di un errore e, in ogni caso, tale eventuale incertezza avrebbe reso necessario il vaglio dibattimentale. Quanto alla posizione di NI si osserva che, ove non risultasse provata la delega conferitagli per il controllo della trasmissione, il GUP avrebbe potuto e dovuto provvedere all'integrazione probatoria o, comunque, a disporre il rinvio a giudizio.
4. Il difensore del responsabile civile RAI Radiotelevisione Italiana s.p.a.ha presentato una memoria difensiva in data 8.9.16 in cui, premessa la sintesi della vicenda processuale ed esternate alcune perplessità sulla linearità della motivazione della sentenza impugnata, evidenzia come essa possa essere confermata.
4.1. Con specifico riferimento alla posizione di VI EL, si osserva che le circostanze evidenziate dal GUP rendono comunque evidente l'assenza di dolo.
4.2. Quanto a NI, si sostiene che, a prescindere dalla prova della sua qualità di delegato al controllo della trasmissione televisiva, non è penalmente sanzionato 2 l'omesso controllo colposo di una trasmissione televisiva. L'art.30 co.3 1.223/90 prevede tale tipo di responsabilità soltanto per le trasmissioni aventi contenuto osceno o raccapricciante ovvero destinate all'infanzia o all'adolescenza; il riferimento al delitto di diffamazione contenuto nel comma 4, che prevede una responsabilità del concessionario o del suo delegato a carattere doloso, non ha carattere di regola generale e non consente di ipotizzare una responsabilità colposa. Nè è estensibile in via analogica norma di cui all'art.57 c.p., dettato per la stampa periodica. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Pare opportuno premettere che "In sede di legittimità, il controllo sulla motivazione della sentenza di non luogo a procedere non deve incentrarsi su distinzioni astratte tra valutazioni processuali e valutazioni di merito, ma deve avere riguardo come per le decisioni emesse all'esito del dibattimento alla completezza - ed alla congruità della motivazione stessa, in relazione all'apprezzamento, sempre necessario da parte del G.u.p., dell'aspetto prognostico dell'insostenibilità dell'accusa in giudizio, sotto il profilo della insuscettibilità del compendio probatorio a subire mutamenti nella fase dibattimentale" Sez. 6, n. 29156 del 03/06/2015 Rv. 264053 e che "Il controllo del giudice di legittimità sulla motivazione della sentenza di non luogo a procedere cod. proc. pen., non può avere per oggetto gli elementi acquisiti dal P.M., ma solo la riconoscibilità del criterio prognostico adottato dal giudice dell'udienza preliminare - alla stregua della sommaria valutazione delle fonti di prova offerte dal P.M. per escludere che l'accusa sia sostenibile in giudizio" Sez. - 5, n. 15364 del 18/03/2010 Rv. 246874. 2. Sotto tale profilo, si deve riconoscere che il GUP ha presentato, seppure in modo non lineare, una serie di circostanze e di considerazioni logiche che, con riferimento alla posizione della giornalista VI EL ed alla imputazione di diffamazione, portano tutte ad una sola conclusione, quella dell'assenza dell'elemento soggettivo del reato, qualificabile in termini di dolo generico. Se il reato di diffamazione deve essere sorretto dalla consapevolezza di offendere l'onore e la reputazione di un altro soggetto, le circostanze evidenziate nel provvedimento impugnato, vale a dire: - che la fotografia sia stata visibile per pochi secondi che i partecipanti alla trasmissione non abbiano fatto alcun riferimento alla - 3 persona del dr. RI che, anzi, il conduttore della trasmissione abbia precisato l'estraneità del dr.RI alla vicenda giudiziaria di cui si trattava che, trattandosi di una trasmissione in diretta, il controllo non fosse sempre possibile valutate nel loro insieme, sono dirette ad escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo, piuttosto che la materialità del fatto o l'offensività della condotta o l'esistenza di scriminanti. Gli argomenti complessivamente rappresentati dal GUP sono quindi idonei a sorreggere la formula di non luogo a procedere adottata nei confronti della giornalista, vale a dire " il fatto non costituisce reato".
2.1. Le circostanze sopra enunciate non sono state contestate nei ricorsi, che si sono limitati essenzialmente a censurare la contraddittorietà della motivazione, in quanto dai presupposti in fatto non sarebbero state tratte le dovute conseguenze in punto di diritto, e non hanno neppure chiarito in che misura dette risultanze avrebbero potuto essere sconfessate in un eventuale giudizio dibattimentale. Se si parte dal presupposto per cui, ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il GUP deve valutare, sotto il solo profilo processuale, se gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in dibattimento, senza poter effettuare una complessa ed approfondita disamina del merito del materiale probatorio, nè formulare un giudizio sulla colpevolezza dell'imputato, essendogli inibito il proscioglimento in tutti i casi in cui gli elementi di prova acquisiti a carico di quest'ultimo si prestino a valutazioni alternative, aperte o, comunque, tali da poter essere diversamente valutati in dibattimento anche alla luce delle future acquisizioni probatorie (Sez. 2, n. 15942 del 07/04/2016 Rv. 266443), si deve constatare che nella sentenza impugnata sono evidenziati elementi in fatto ormai acquisiti come tali ed insuscettibili di diversa interpretazione, i quali portano ad escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.
3. L'avere escluso la responsabilità della giornalista in ordine al reato di diffamazione, così come contestatole, porta necessariamente ad escludere la responsabilità dell'altro imputato, NI, cui si addebita il reato di cui all'art.30 co.4 1.223/90 perché, per colpa, avrebbe omesso di esercitare il dovuto controllo sul contenuto della trasmissione, controllo necessario ad impedire la commissione del reato di diffamazione in danno del dr.RI.
3.1. Pare comunque opportuno precisare che, a prescindere dalle argomentazioni svolte dal GUP e dai ricorrenti circa la prova o meno della qualifica di delegato ql controllo della trasmissione in capo all'imputato, l'art.30 1.223/90 al comma 3 sancisce la responsabilità colposa dei soggetti indicati al comma 1, fra cui la persona delegata al controllo della trasmissione, nel caso in cui sia omesso il controllo necessario ad impedire la commissione dei reati di cui ai commi 1 e 2, vale a dire qualora le trasmissioni abbiano carattere di oscenità o si tratti di pubblicazioni destinate all'infanzia ( art.14 1.47/48) od abbiano contenuto impressionante o raccapricciante (art 15 l.cit.). Il successivo comma 4, estende ai soggetti indicati al primo comma le sanzioni previste dalla 1.47/48 nel caso di reati di diffamazione commessi attraverso trasmissioni consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato. Non vi è alcun appiglio testuale o logico per ritenere che i due commi, il terzo e il quarto, debbano essere interpretati congiuntamente e sia perciò configurabile una forma di responsabilità colposa per omesso controllo al di fuori dei reati elencati al terzo comma. La responsabilità del concessionario o del delegato al controllo della trasmissione televisiva in ordine al delitto di diffamazione aggravata può, quindi, essere riconosciuta a titolo di dolo e in ciò si sostanzia l'errore contenuto nell'imputazione.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna la parte civile ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14 settembre 2016 Il Presidente Grazia Lapalorcia 'flowe Il Consigliere estensore Francesca Morelli 20 GEN 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Caffer Lencube ми 5