Sentenza 14 settembre 2016
Massime • 1
Il controllo del giudice di legittimità sulla motivazione della sentenza di non luogo a procedere ha ad oggetto il corretto esercizio da parte del GUP del potere di prognosi riguardo agli eventuali sviluppi della fase processuale (con riferimento ad elementi di prova ulteriori che potrebbe offrire il giudizio dibattimentale ovvero alla maggiore affidabilità, derivante dal contraddittorio, di elementi già assunti unilateralmente) e, nel caso di prognosi negativa sull'utilità della fase dibattimentale, deve incentrarsi sulla verifica della logicità della valutazione degli elementi disponibili in funzione della pronuncia di proscioglimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/09/2016, n. 54957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 54957 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2016 |
Testo completo
5 49 5 7 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 14/09/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1100/2016 - Presidente - GRAZIA LAPALORCIA REGISTRO GENERALE FRANCESCA MORELLI N.14699/2016 Rel. Consigliere - ANTONIO SETTEMBRE ALFREDO GUARDIANO GIUSEPPE DE MARZO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TERNI nei confronti di: AN MO nato il [...] a [...]: [AN MO nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 19/11/2015 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TERNI sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
lette/sentite le conclusioni del PG GIOVANNI DI LEO Udit i difensor Avv.; au Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dr. Giovanni Di Leo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo A) e il rigetto, nel resto, del ricorso. - Udito, per l'imputato, gli avv.ti BI D'Amato e Alessandro Ricci, che hanno concluso per l'inammissibilità del ricorso del Pubblico Ministero. RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Terni ha pronunciato sentenza di non doversi procedere nei confronti di NA EN in relazione a plurime ipotesi di reato per insussistenza del fatto. NA era accusato dei seguenti reati, tutti commessi, secondo l'accusa, nella sua qualità di dirigente dell'Ufficio GO della Questura di Terni: a) di falso ideologico (art. 479 cod. pen.), per avere inoltrato al Pubblico Ministero titolare delle indagini una richiesta di sottoposizione ad intercettazione di ET ON da considerare ideologicamente falsa, avendo attestato, nella stessa, contrariamente al vero, che la richiesta si rendeva necessaria perché "non era stato possibile visionare il fascicolo personale dell'ET...poiché la Squadra Mobile di Terni...non ha ritenuto di poter fornire la documentazione richiesta con note del 6.4.11 e del 5.10.12"; b) del reato di cui all'art. 48-326 cod. pen. per essersi avvalso dopo averle indebitamente richieste al sovrintendente di PS Balducci di informazioni relative al collaboratore di giustizia LU BI, al fine di favorire il proprio amico FE CL, che intratteneva una relazione sentimentale con la moglie (KA) del predetto collaboratore;
c) del reato di cui agli artt. 81, cpv, e 361 cod. pen. per aver omesso di riferire alla A.G. in ordine al delitto di maltrattamenti in famiglia, asseritamente commesso in danno della KA suddetta (delitto di cui NA sarebbe venuto a conoscenza tramite l'amico FE), nonché di riferire alla Squadra Mobile - deputata al controllo del rispetto, da parte del collaboratore LU, degli obblighi inerenti alla misura degli arresti domiciliari, a lui applicata - delle violazioni di cui LU si sarebbe reso autore (aveva in violazione degli obblighi - telefonato a FE: circostanza di cui NA sarebbe venuto a conoscenza tramite l'amico).
2. Il giudice premette, in ordine al capo A), che la richiesta di intercettazione era stata avanzata da NA nell'ambito di un procedimento riguardante RO RE, presidente del Consiglio della Regione Umbria, in veste di P.O. dei reati di aggressione, minaccia e ingiuria, le cui indagini era state affidate al dr. NA. Secondo l'accusa, per giustificare e rendere plausibile la richiesta di intercettazioni telefoniche a carico di ET ON, il dr. NA aveva falsamente attestato che non gli era stato possibile prendere visione dei 2 Ou contenuti di altro fascicolo, pendente dinanzi alla medesima Procura di Terni a carico della medesima persona (ET), indagata per calunnia e diffamazione in danno di RO RE. Il Giudice dell'udienza preliminare ha escluso la sussistenza del reato, perché non è stata accertata la natura dolosa della falsità, la quale non aveva avuto, comunque, alcun peso nelle determinazioni dell'organo giudiziario cui la richiesta era stata avanzata;
pertanto, la falsità si era rivelata "in concreto inidonea a ledere l'interesse tutelato dalla genuinità del documento". Peraltro, aggiunge il decidente, le indagini hanno rivelato che, effettivamente, alla GO fu consegnato un fascicolo incompleto, per cui la dichiarazione contenuta nella richiesta di intercettazione e imputata a NA - non - poteva dirsi indiscutibilmente falsa. Quanto al reato di cui al capo B), la decisione impugnata si fonda sul rilievo che non sono state nemmeno specificate - in imputazione - le informazioni riservate fatte oggetto di indebita divulgazione e, quanto al capo C), che nessuna prova è emersa circa l'abitualità dei maltrattamenti cui KA sarebbe stata sottoposta, né circa la violazione degli obblighi - inerenti alla misura custodiale da parte del LU.
3. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Terni per violazione dell'art. 425 cod. proc. pen., in quanto deduce il Giudice dell'udienza preliminare ha effettuato - "valutazioni di merito", che l'ordinamento non gli attribuisce. Infatti, pur rilevando la falsità dell'attestazione, ha escluso la sussistenza del reato di cui al capo A) sul rilievo inconferente che non era stato accertato il movente della - falsificazione.
4. Con due distinte memorie depositate nella cancelleria di questa Corte in data 30/8/2016 e in data 8/9/2016 NA EN ha chiesto la dichi razione di inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e per violazione dell'art. 425 cod. proc. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
1. A fronte dell'articolato, e non univocamente orientato, dibattito dottrinale e giurisprudenziale sviluppatosi intorno alla funzione dell'udienza preliminare, vale la pena riproporre il contenuto della norma di riferimento (art. 425 cod. proc. pen.), che pone la regola da interpretare ed applicare nella specie: il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere quando (rimanendo in ambito rilevante per questo processo) "il fatto non è previsto dalla legge come reato 3 Ou ovvero quando risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato...Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio". Ne consegue che il Giudice dell'udienza preliminare "deve" pronunciare sentenza di proscioglimento quando risulta positivamente e inequivocabilmente dagli atti una situazione che esclude l'esistenza del fatto di reato (per mancanza degli elementi costitutivi anche dal punto di vista psicologico o per mancanza di - conformità del fatto concreto al paradigma normativo) o la sua commissione da parte dell'imputato, nonché nel caso gli elementi acquisiti siano talmente poco significativi da rendere inutile il vaglio dibattimentale, perché non idonei a determinare la condanna dell'imputato. Appare evidente, quindi, che al Giudice dell'udienza preliminare è rimessa una valutazione di merito, da condurre nel rispetto della funzione attribuita, pacificamente, dal legislatore all'udienza suddetta: quella di fare da filtro rispetto ad imputazioni "azzardate", prive dei requisiti minimi richiesti dall'ordinamento per l'instaurazione del processo, il quale rappresenta, esso stesso, una "pena" per l'imputato e un costo, notevole, per la collettività (oltre che, ancora una volta, per l'imputato). E' in tale direzione che si muove condivisibile giurisprudenza, allorché afferma che "il giudice dell'udienza preliminare è chiamato ad una valutazione di effettiva consistenza del materiale probatorio posto a fondamento dell'accusa, eventualmente avvalendosi dei suoi poteri di integrazione delle indagini, e, ove ritenga sussistere tale necessaria condizione minima, deve disporre il rinvio a giudizio dell'imputato, salvo che vi siano concrete ragioni per ritenere che il materiale individuato, o ragionevolmente acquisibile in dibattimento, non consenta in alcun modo di provare la sua colpevolezza" (Cass., n. 33763 del 30/4/2015, Rv 264427; Cass., n. 3726 del 29/9/2015, Rv 266132; Cass., n. 7748 del 11/11/2015, Rv 266157).
2. La funzione di "filtro" dell'udienza preliminare e il carattere del dibattimento, aperto ai contributi valutativi delle parti e alle possibilità di integrazione probatoria (per iniziativa delle parti o del giudice), richiedono però che il GUP estenda il suo giudizio di natura prognostica - agli scenari processuali futuri, - sicché non può esimersi dall'esprimere una valutazione in ordine alla "completabilità degli atti di indagine" e alla "inutilità del dibattimento", anche in presenza di elementi di prova contraddittori o insufficienti, dando conto del fatto che il materiale dimostrativo acquisito è insuscettibile di completamento e che il proprio apprezzamento in ordine alla prova positiva dell'innocenza o alla mancanza di prova della colpevolezza dell'imputato è in grado di resistere ad un approfondimento nel contraddittorio dibattimentale (Cass., n. 36210 del de 26/06/2014, dep. 27/08/2014, Rv. 260248), talché, la pronuncia di non luogo a procedere deve essere esclusa ogni qual volta ci si trovi in presenza di fonti di prova che si prestano ad una molteplicità ed alternatività di soluzioni suscettibili di futuri sviluppi, e dunque processualmente "aperte".
3. Il GUP è chiamato, quindi, ad un duplice giudizio: uno, di carattere prognostico, volto a verificare se, in base al suo apprezzamento e sulla base di quanto prospettato dalle parti, il quadro probatorio possa nel dibattimento evolvere, a seguito di diversa lettura degli elementi disponibili (per effetto, innanzitutto, del dispiegarsi della dialettica processuale) o a seguito di integrazione, verso un esito difforme dalla fase pre-dibattimentale; un altro, che può sovrapporsi al primo, ma è concettualmente indipendente, volto a stabilire esclusa, per l'accertata immutabilità del quadro probatorio, la possibilità di se "evoluzione" sopra evidenziata (sia sotto il profilo della lettura alternativa delle prove, sia sotto il profilo dell'integrazione probatoria) - gli elementi disponibili possano sfociare - nella sede propria in un giudizio di colpevolezza, con la conseguenza che l'esito negativo di un siffatto giudizio non può che condurre al proscioglimento immediato dell'imputato.
4. Ne consegue che il Giudice di legittimità ha il compito di verificare: a) che il Giudice dell'udienza preliminare abbia fatto un corretto esercizio del suo potere di prognosi riguardo agli eventuali sviluppi della fase processuale, ossia con riferimento alla possibilità per il giudizio dibattimentale di offrire elementi di prova ulteriori, ovvero di consentire un'acquisizione metodologicamente più affidabile, perché effettuata nel pieno contraddittorio delle parti, di elementi in precedenza assunti unilateralmente, in tal guisa pervenendo alla delineazione di un quadro storico-fattuale basato su risultati conoscitivi che permettano di accertare con chiarezza la vicenda oggetto del giudizio, ed al P.M. di sostenere l'accusa ai fini della eventuale pronuncia di condanna (Sez. 6, n. 20207 del 26/04/2012, dep. 25/05/2012, Rv. 252719); b) che il Giudice dell'udienza preliminare abbia logicamente apprezzato gli elementi disponibili in funzione della pronuncia di proscioglimento. Solo se la prima verifica abbia offerto esiti sicuramente negativi, nel senso che si possa arguire l'inutilità del passaggio alla successiva fase dibattimentale, e la seconda sia priva di incongruenze logiche e sia fondata su una esaustiva e corretta valutazione del materiale probatorio, alla Corte di Cassazione resterebbe preclusa ogni possibilità di censura della decisione adottata e, tanto meno, la rilettura dei dati informativi acquisiti durante le indagini, anche se eventualmente integrati nel corso dell'udienza preliminare. 5 он 5. Orbene, muovendo da tali premesse, deve rilevarsi come la motivazione della sentenza impugnata non meriti le censure ad essa mosse dal ricorrente, avendo esaminato, in maniera approfondita, gli elementi emersi dall'indagine sia in vista della loro idoneità a determinare all'esito del dibattimento - la condanna dell'imputato, e quindi della loro effettiva consistenza probatoria, sia in relazione alla loro completabilità dibattimentale, per giungere alla conclusione che si tratta di elementi inidonei, in maniera assoluta, a provare il dolo, ovvero l'offensività della condotta, se non la stessa sussistenza dell'elemento materiale del reato. Il Giudice dell'udienza preliminare ha messo in rilievo, infatti, col richiamo di precise evenienze istruttorie, che l'attestazione contenuta nella - richiesta, a firma di NA, del 24/10/2012, inoltrata al procuratore capo della Procura della Repubblica di Terni - di non aver potuto visionare il fascicolo personale di ET ON, formato dalla Squadra Mobile di Terni, pur essendo imprecisa, non era del tutto difforme dalla realtà, in quanto alla GO (che NA dirigeva) era stato mostrato un fascicolo "incompleto" (pag. 11); il che, se non escludeva del tutto la "difformità dal vero" della nota, poneva seri dubbi sul fatto che il redattore della stessa fosse conscio della falsità e che volesse dichiarare il falso, anche perché non era stato individuato in capo a - NA - alcun movente idoneo a muoverlo nella direzione contestata. Infatti, la spiegazione addotta dalla pubblica accusa (NA aveva attestato il falso per indurre il Procuratore della repubblica a richiedere al Giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a intercettare ET ON) è stata smentita da altre e sicure emergenze istruttorie (le dichiarazioni del procuratore della Repubblica di Terni, il quale ha riferito che l'idea di intercettare ET ON fu sua e sua fu l'iniziativa: pag. 10); il che come esattamente osservato dal giudice della sentenza impugnata non può non avere riflessi sulla prova - dell'elemento soggettivo, costituendo regola d'esperienza che le falsità vengono compiute avendo di mira un risultato specifico, non dimostrato nella specie. Quanto alla completabilità degli atti di indagine, il Giudice dell'udienza preliminare non smentito in alcuna maniera dal ricorrente - ha sottolineato che le indagini a carico di NA "sono state svolte a 360 gradi e in modo approfondito", sicché il quadro probatorio e valutativo delineatosi non appare suscettibile di evoluzione nel dibattimento. Gli altri reati contestati a NA sono stati esclusi, invece, per l'assoluta inconsistenza del quadro probatorio delineato dalla pubblica accusa, e non suscettibile di modificazione, posto che non è stato nemmeno specificato quali informazioni riservate NA abbia divulgato (capo B) e perché dovesse sapere che KA, moglie del collaboratore LU, era oggetto di maltrattamenti (capo C).: vale a dire, di un reato abituale, che richiede il compimento di più atti di vessazione, intorno a cui non esiste prova che NA fosse informato. 6 dir Tanto, a prescindere dal fatto-pure messo in evidenza dal giudicante - che NA rese partecipe delle informazioni ricevute il collega istituzionalmente preposto al controllo del collaboratore di giustizia LU BI, in modo che lo stesso potesse effettuare le opportune verifiche su quanto dalla KA riferito a FE e da questi all'amico NA. Sul punto, le perentorie deduzioni del giudicante non sono state nemmeno prese in considerazione dal ricorrente, sicché il ricorso appare, rispetto ai reati di cui ai capi B) e C), del tutto inammissibile. In conclusione, la valutazione del Giudice dell'udienza preliminare si è mossa nel solco della giurisprudenza richiamata dalla pubblica accusa, avendo avuto ad oggetto sia la sussistenza degli elementi minimi per giungere all'affermazione della colpevolezza, sia la possibilità che l'istruttoria dibattimentale si arricchisse di elementi ulteriori, idonei a sostenere un giudizio di condanna. Si è trattato, quindi, di un giudizio di mera valutazione processuale e non di un giudizio di merito sulla colpevolezza o l'innocenza. Di conseguenza, il ricorso, in parte inammissibile e in parte infondato, va rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso il 14/9/2016 Il Consigliere Estensore Il Presidente (Antonio (Grazia Lofolowe DETOSITATA IN CANCELLERIA adel 27 DIC 2016 IL FUNZICY ARIO GIUDIZIARIO Carmele Lanzuipe Jay uxi 7