Sentenza 14 novembre 2013
Massime • 1
Il giudice dell'udienza preliminare nel pronunciare sentenza di non luogo a procedere, a norma dell'art. 425, comma terzo, cod. proc. pen., deve valutare, sotto il solo profilo processuale, se gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio, non potendo procedere a valutazioni di merito del materiale probatorio ed esprimere, quindi, un giudizio di colpevolezza dell'imputato ed essendogli inibito il proscioglimento in tutti i casi in cui le fonti di prova si prestino a soluzioni alternative e aperte o, comunque, ad essere diversamente rivalutate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/11/2013, n. 48831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48831 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 14/11/2013
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - N. 2250
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - N. 27946/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di Catanzaro;
avverso la sentenza pronunciata dal giudice dell'udienza preliminare di Crotone in data 09/05/2013;
nei confronti di:
DA OS nato il [...];
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAGO Geppino;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. BALDI Fulvio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
udito il difensore avv.to VULCANO Luigi, in sostituzione dell'avv.to ALLEVATO Giovanni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 9/05/2013, il g.u.p. del Tribunale di Crotone, dichiarava non doversi procedere nei confronti di DA IO - in ordine al reato di tentata estorsione ai danni di NO AL - per non avere commesso il fatto e ciò perché il AI, pur essendo stato presente sul luogo insieme al figlio DA CO IO (rinviato a giudizio), non aveva profferito alcuna minaccia posto che i testi presenti non avevano riferito "in ordine ai toni eventualmente minacciosi od all'atteggiamento artatamente aggressivo" tenuto dall'imputato.
2. Avverso la suddetta sentenza, il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione deducendo motivazione contraddittoria ed illogica nonché erronea applicazione dell'art. 425 c.p.p., in quanto, nonostante vi fossero ampi elementi per il rinvio a giudizio, il giudice dell'udienza preliminare aveva pronunciato sentenza di non doversi procedere. Il difensore dell'imputato, con memoria depositata l'8/11/2013, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso del Procuratore Generale illustrandone le ragioni ed evidenziando la correttezza delle conclusioni alle quali era giunto il giudice dell'udienza preliminare.
3. Il ricorso è fondato.
In diritto, va premesso, che, in base all'art. 425 c.p.p., comma 3, il giudice dell'udienza preliminare può pronunciare sentenza di non luogo a provvedere solo quando il materiale probatorio sia assolutamente inidoneo a sostenere l'accusa in giudizio e cioè quando mancano le condizioni per una prognosi favorevole all'accusa:
il giudizio del giudice dell'udienza preliminare quindi, dev'essere di mera valutazione processuale e non un vero e proprio giudizio di merito sulla colpevolezza dell'imputato, giudizio che compete solo al giudice del dibattimento: in terminis Cass. 22864/2009 riv. 244202 - Cass. 45046/2008 riv 242222 - Cass. 14034/2008 rv 239514 - Cass. 13163/2008 rv 239701 - Cass. 45275/2001.
In fatto, va osservato che il P.m. aveva richiesto il rinvio a giudizio dell'imputato per il seguente capo d'imputazione: "Del delitto di cui agli artt 56, 81 cpv. e 110 c.p. e art. 629 c.p., perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso ed in concorso con AI IO, ponevano in essere atti diretti in modo non equivoco a farsi consegnare da NO AL la somma di Euro 350,00, così procurandosi un ingiusto profitto;
infatti nel corso di un incontro con il NO e con il segretario del vescovo, Giovanni PP, tenutosi presso l'episcopio, il AI CO IO si rivolgeva minacciosamente a don NO AL, pronunciando la seguente espressione: "per ora ti lascio in pace ... ci vediamo tra un mese e mi dovrai dare sempre la stessa somma, altrimenti ti rompo il culo" (somma pari a 350,00 Euro come già descritto nei capo che precede) mentre il AI IO (padre di AI CO IO) lo minacciava a sua volta dicendo:
"allora se siamo venuti qui solo per questo .... ce ne possiamo andare, non preoccupatevi che ci pensiamo noi che sappiamo quello che dobbiamo fare" e rivolgendosi al figlio diceva: "non ti preoccupare ci vediamo ai passo vecchio" In Crotone, il 19.5.11". Il giudice dell'udienza preliminare ha ritenuto di pronunciare sentenza di non luogo a procedere per le ragioni illustrate supra al 1.
Il procedimento seguito dal giudice dell'udienza preliminare deve ritenersi errato perché non rientra nelle competenze del suddetto organo, procedere ad un vero e proprio giudizio di merito sugli elementi probatori offerti dall'accusa e, quindi, sostituirsi, in modo surrettizio, al Tribunale al quale solo spetta, all'esito del dibattimento, stabilire se l'imputato, sulla base delle risultanze dibattimentali, possa o meno ritenersi colpevole.
Il giudice dell'udienza preliminare ha una funzione di filtro e, nel rispetto di tale funzione, gli spetta solo decidere se il materiale probatorio offerto dall'accusa sia o meno idoneo a sostenere l'accusa in giudizio: giudizio prognostico che, con tutta evidenza, è, però, di natura processuale e non di merito, sicché dev'essere escluso il proscioglimento in tutti quei casi in cui le fonti di prova a carico dell'imputato si prestino a soluzione alternative o aperte o, comunque che possano essere diversamente rivalutate: in terminis, Cass. sez. 2^ 8/10/2008 n 40406 - Cass. 35178/2008 Rv. 242092. Nel caso di specie, è sufficiente la lettura della sentenza impugnata per rendersi conto della violazione di legge sotto l'evidenziato profilo, in quanto il giudice dell'udienza preliminare, non solo è entrato nel merito dei singoli indizi ma, a seguito di una disamina - peraltro non priva di elementi di illogicità e contraddittorietà puntualmente evidenziati dal Procuratore Generale nell'atto di impugnazione in specie a pag. 4 del ricorso dove vengono riportate testualmente le dichiarazioni dei testi NO e PP - è, in pratica, pervenuto ad una vera e propria sentenza di assoluzione nel merito sostituendosi, così, in modo surrettizio, alla valutazione del Tribunale, laddove, invece, avrebbe dovuto solo valutare se, sul piano processuale, il materiale probatorio fosse o meno idoneo a sostenere l'accusa in giudizio. In conclusione la sentenza impugnata va annullata e gli atti trasmessi nuovamente al Tribunale di Crotone per un nuovo giudizio il quale si atterrà al seguente principio di diritto: "il giudice dell'udienza preliminare, nel pronunciare sentenza di non luogo a provvedere a norma dell'art. 425 c.p.p., comma 3, deve valutare, sotto il solo profilo processuale, se gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio. li giudice dell'udienza preliminare, nell'effettuare la suddetta valutazione, non può entrare in una complessa ed approfondita disamina del merito del materiale probatorio ed esprimere, quindi, un giudizio sulla colpevolezza dell'imputato, essendo tale valutazione riservata al Tribunale all'esito del dibattimento ed essendogli inibito il proscioglimento in tutti quei casi in cui le fonti di prova a carico dell'imputato si prestino a soluzione alternative, aperte o, comunque ad essere diversamente rivalutate.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Crotone per il nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2013