Sentenza 24 febbraio 2016
Massime • 1
La sentenza di non luogo a procedere è una sentenza di merito su di un aspetto processuale, in cui il giudice dell'udienza preliminare è chiamato a valutare non la fondatezza dell'accusa, bensì la capacità degli elementi posti a sostegno della richiesta di cui all'art. 416 cod. proc. pen., eventualmente integrati ai sensi degli artt. 421 bis e 422 cod. proc. pen., di dimostrare la sussistenza di una "minima probabilità" che, all'esito del dibattimento, possa essere affermata la colpevolezza dell'imputato. (In motivazione la Corte ha chiarito che la valutazione del giudice dei dati probatori è finalizzata a verificare l'esistenza di un livello "serio" di fondatezza delle accuse, ma restano escluse da tale sindacato quelle letture degli atti di indagine o delle prove connotate da un significato "aperto" o "alternativo", suscettibile, dunque, di diversa interpretazione da parte del giudice del dibattimento).
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1. Quando non provvede a norma del comma 4 dell'articolo 421, ovvero a norma dell'articolo 421-bis, il giudice può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione delle prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere. 2. Il giudice, se non è possibile procedere immediatamente all'assunzione delle prove, fissa la data della nuova udienza e dispone la citazione dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nell'articolo 210 di cui siano stati ammessi l'audizione o l'interrogatorio. 3. L'audizione e l'interrogatorio delle persone indicate nel comma 2 sono condotti dal giudice. Il pubblico ministero e i difensori possono …
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Una nuova regola di giudizio, i quesiti applicativi [1]. La riforma Cartabia ha introdotto un nuovo criterio di valutazione, valido sia per fondare la richiesta di archiviazione, che per la sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito dell'udienza preliminare, che, infine, per quella emessa all'esito della nuova udienza predibattimentale. Il criterio che P.M. e giudice d'ora in poi dovranno usare è quello della “ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca”. L'intento del legislatore della riforma è dichiaratamente di due tipi: deflattivo del processo e al tempo stesso si propone una funzione garantista, nel tentativo di …
Leggi di più… - 4. L’udienza preliminare alla luce delle modifiche introdotte dalla riforma CartabiaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 17 gennaio 2023
Indice: 1. Premessa 2. I rimedi ai vizi dell'imputazione 3. La nuova regola di giudizio per la sentenza di non luogo a procedere 4. La costituzione di parte civile Note 1. Premessa. Nell'ambito della riforma rivolta a rendere il processo penale più efficiente, in adesione al principio costituzionale relativo alla sua ragionevole durata previsto al comma secondo dell'art. 111 Cost. e per raggiungere l'obiettivo, stabilito con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di ridurre la durata media203 dei processi penali del 25% entro il 2026, il legislatore delegato ha profondamente innovato la disciplina dell'udienza preliminare. L'intervento204 è stato realizzato, unitamente alla …
Leggi di più… - 5. La sentenza Gregoretti: il proscioglimento dell’onorevole Salvini è illegittimo?Rosario Russo · https://www.filodiritto.com/ · 13 febbraio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/02/2016, n. 17385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17385 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2016 |
Testo completo
17 385 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da 264 - Presidente - Sent. n. sez. AR Citterio UP - 24/02/2016 Andrea Tronci R.G.N. 562/2016 Massimo Ricciarelli Emilia Anna Giordano Relatore - Alessandra Bassi ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Milano e dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano nei confronti di LI ET, nato a [...] il [...] BE SA, nato a [...] il [...] RO ET, nato a [...] il [...] CA PA, nato a [...] il [...] LA NI, nato in [...] il [...] JA AR IN, nato in [...] il [...] OU SA, nato in [...] il [...] AB OM, nato in [...] il [...] EN S.p.A. EM S.p.A. avverso la sentenza del 02/10/2015 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PA Canevelli, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano rigettati;
uditi i seguenti difensori: Avv. Massimiliano Foschini del foro di Roma, in sostituzione dell'avv. Paola Severino del foro di Roma, e Avv. Angelo Luigi Matteo Giarda del foro di Milano in difesa di EM S.P.A., Avv. Alberto Alessandri per E.N.I. S.p.A., Avv. Roberto Rampioni del foro di Roma, in sostituzione dell'Avv. Francesco Mucciarelli, e l'Avv. Luisa Maria Piera Mazzola del foro di Milano in difesa di SA BE, Avv. Enrico De Castiglione del foro di Milano e Avv. Coppi CO AR del - foro di Roma in difesa di PA CA, - Avv. Riccardo Olivo del foro di Roma in difesa di OM AB, Avv. Nicolo' Pelanda del foro di Milano, in sostituzione dell'Avv. Massimo - Dinoia del foro di Milano, in difesa di ET LI, I'Avv. Fulvio Francesco Simoni e Avv. NI Albano del foro di Roma in - difesa di NI LA, l'Avv. Elia Marcello in difesa di ET RO, l'Avv. Guido AR Alleva in difesa di AR IN JA, l'Avv. Ernesto Gregorio Valenti del foro di Roma, in difesa di OM - AB, l'Avv. Francesco Bartolini Baldelli, in sostituzione dell'Avv. Gian Filippo Schiaffino del foro di Milano, difesa di SA OU, i quali hanno chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili o comunque rigettati. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano ha dichiarato - non luogo a procedere nei confronti di PA CA, NI LA, ET CO LI, ET RO, SA BE, AR IN JA, OM (rectius SA) OU e OM AB, per il reato di corruzione in relazione all'acquisto della società FC (ST AR Petroleums) e l'estensione CAFC, perché il fatto non sussiste;
- non luogo a procedere nei confronti di PA CA e NI LA, per il reato di corruzione in relazione ai contratti di appalto meglio indicati nel capo di imputazione, aggiudicati a EM S.p.A., EM PORTUGAL, EM SA, SNAM PROGETTI S.p.A., per non aver commesso il fatto;
2 non luogo a procedere nei confronti di PA CA e NI LA in relazione al reato sub capo C), per non aver commesso il fatto;
- non luogo a procedere nei confronti di EN S.p.A. per il capo b), perché il fatto non sussiste, in relazione al reato di corruzione per l'acquisto della società FC e l'estensione CAFC e, per non aver commesso il fatto, in relazione ai contratti di appalto di cui al capo di imputazione, aggiudicati a EM S.p.A., EM PORTUGAL, EM SA, SNAM PROGETTI S.p.A.; non luogo a procedere nei confronti di EM S.p.A., per il reato di cui al capo B), in relazione al reato di corruzione per l'acquisto della società FC e all'estensione CAFC, perché il fatto non sussiste.
1.1. Per una migliore comprensione delle vicende trattate in sentenza è bene precisare che, a tutti gli imputati persone fisiche è contestato sub capo A) il reato di cui agli articoli 110, 112 n. 1, 319, 321, 322-bis comma 2 n. 2, cod. pen. e 3 e 4 legge 16 marzo 2006, n. 146, per avere LI (quale presidente di EM S.p.A. dal gennaio 2007 al marzo 2008 e, dal 2008 fino al 2012, altresì quale amministratore delegato della medesima società), BE (quale direttore finanziario di EM S.p.A. fino al 1 agosto 2008 e, successivamente, quale direttore finanziario di EN S.p.A), RO (quale direttore delle attività operative di EM SA, responsabile di business unit in EM SA e EM S.p.A. e SNAM PROGETTI S.p.A.), JA (quale persona di fiducia del ministro algerino dell'energia Chiekib EL), OU (quale fiduciario di JA), AB (quale persona di fiducia del ministro algerino dell'energia Chiekib EL), SI (che ha definito separatamente la propria posizione, quale presidente e amministratore delegato di EM Contracting Algerie SA, a diretto riporto del responsabile della business unit ET RO), LA (quale responsabile EN per il Nord Africa) e CA (quale amministratore delegato di EN S.p.A. nonché esercitando poteri di fatto su EM S.p.A.) agito al fine di procurare alle società EN S.p.A. e EM S.p.A. indebiti vantaggi patrimoniali in operazioni economiche internazionali e: 1) per far ottenere a EM S.p.A. ed alle società controllate l'assegnazione da parte di ON (ente petrolifero di Stato algerino), ON in joint-venture con ST AR LE (FC) in relazione al progetto ML (ED Ledjmet East) e ED SA (società iberica di cui ON è azionista di riferimento) in relazione al progetto ED Progect, sette contratti dell'importo complessivo di oltre 8 miliardi di euro, secondo criteri di mero favoritismo, in violazione di procedure di assegnazione ed i criteri di economicità; 2) per fare ottenere a EN S.p.A., nel novembre 2008, l'autorizzazione del ministro dell'energia algerino ad acquistare la società canadese ST 3 CH AR LE (FC) - titolare dei diritti per lo sfruttamento del giacimento petrolifero denominato ML (ED Ledjmet East) -, nonché per far ottenere alla neo controllata FC condizioni economiche vantaggiose e segnatamente l'estensione della concessione allo sfruttamento dell'attiguo giacimento denominato CAFC avere promesso ed effettivamente corrisposto ingenti somme di denaro e altre utilità a pubblici ufficiali della Repubblica algerina, in particolare facendo versare da EM S.p.A. e dalle sue controllate commissioni per complessivi 197.934.798 euro a favore di PE RT ED (Hong Kong) ripartite sui singoli contratti ottenuti da EM;
avere fatto corrispondere da EM S.p.A. e le sue controllate a EC e EA (società estere coinvolte quali subcontractors o partners in taluni dei contratti indicati) ingenti somme di denaro a titolo di pagamento di prestazioni contrattuali gonfiate, al fine di consentire il successivo smistamento delle maggiorazioni a fini corruttivi, somme destinate a beneficio di: JA, in proprio e quale persona di fiducia del ministro algerino dell'energia Chiekib EL, membri della famiglia e persone dello stretto entourage di Chiekib EL, quali il capo di gabinetto Redà Hemce ON e OM HA;
con l'aggravante del numero delle persone dell'essere stati fatti commessi da un gruppo criminale organizzato ed operante in più Stati;
dal 2007 fino ad epoca successiva al marzo 2010. Al capo B) è contestato alle società EN S.p.A. e EM S.p.A. l'illecito amministrativo di cui agli artt. 5, 6, 7, 25, commi 3 e 4, D.lgs 8 giugno 2001, n. 231, con riferimento al reato di cui al capo A), commesso nell'interesse ed a vantaggio delle suddette società da CA, LA, LI, BE e RO - quali persone in posizione apicale nelle rispettive società e SI, per effetto dell'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza da parte delle società del gruppo EN S.p.A. e EM S.p.A.; con l'aggravante di aver conseguito un profitto di rilevante entità. Al capo C) è contestato a LI, BE, RO, CA, LA, JA e OU il reato di cui agli artt. 81, comma 2, 110 e 112 n. 1 cod. pen., e 3 D.Lgs 10 marzo 2000, n. 74, di avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di evadere le imposte sui redditi, registrando nella contabilità di EM ingenti costi di intermediazione derivanti dal contratto di agency agreement stipulato con PE RT il 17 ottobre 2007 nonché nell'addendum sottoscritto il 12 agosto 2009 (costi contabilizzati pagati come da tabella in imputazione), trascrivendo in calce alle fatture annotazioni concernenti 4 le avvenute prestazioni dei servizi ed il rispetto delle condizioni di pagamento contrattualmente previste, nonché avvalendosi di mezzi fraudolenti consistenti nell'attestazione della liceità ed utilità dell'attività svolta dall'intermediario PE RT, indicato nelle dichiarazioni consolidate nazionali di EM S.p.A. elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo ed in particolare, per l'anno 2008, per euro 85.935.000 e, per l'anno 2009, di euro 54.385.926; reato commesso dal 30 settembre 2009 al 28 settembre 2010. In sintesi, le accuse concernono il pagamento di tangenti, da parte dei vertici di EM S.p.A e delle società da essa controllate, al ministro algerino dell'energia e delle miniere Chakib GA, tramite fiduciari di quest'ultimo individuati in AR JO e OM HA, al fine di ottenere contratti d'appalto per la costruzione di gasdotti ed impianti industriali in Algeria da parte dell'ente di Stato ON, per lo sfruttamento del giacimento petrolifero denominato ML (Menzel Ledjmet East) e l'estensione all'attiguo giacimento CAFC. Secondo l'ipotesi d'accusa, per l'ottenimento di tali importanti progetti industriali, venivano corrisposte da EM e le sue controllate tangenti per oltre 197 milioni di euro attraverso pagamenti di fittizie attività di intermediazione, apparentemente svolte dalla società PE RT di Hong Kong, formalmente rappresentata da SA OU ma di fatto riconducibile a AR JO, fiduciario del ministro. Ulteriori tangenti venivano pagate facendo versare da EM S.p.A e le sue controllate a EC e EA - società estere coinvolte quali subcontractors o partners in alcuni dei contratti stipulati da dette società - somme di denaro a titolo di pagamento di prestazioni contrattuali "gonfiate", al fine di consentire il successivo smistamento delle maggiorazioni a fini corruttivi;
EC e EA retrocedevano a EJ somme di denaro dell'ordine di circa 200 milioni di dollari, che quest'ultimo collocava in strutture societarie estere facenti capo al medesimo ed a OM AB, entrambi titolari di conti correnti in Libano, Svizzera e altri paesi, al fine di realizzare operazioni di investimento, per lo più immobiliare, anche a favore del ministro HA e suoi familiari.
1.2. Dopo avere dato atto dello sviluppo processuale e ribadito i principi affermati da questa Corte di legittimità in tema di sindacato in sede di udienza preliminare, il Giudice ha rilevato come i fatti oggetto del procedimento siano scaturiti dallo scandalo scoppiato in Algeria nel 2010 che travolse i vertici di ON per un appalto assegnato a EM per la costruzione di un gasdotto, aggiudicato, secondo l'accusa, grazie alla corresponsione di somme di denaro. Il Gup ha evidenziato come secondo la contestazione di cui al capo A) gli imputati appartenenti alla società EN S.p.A. ed alla partecipata EM S.p.A., con le società da questa a sua volta controllate, avrebbero posto in essere un'unica condotta corruttiva, contraddistinta dalla corresponsione di diverse 5 tranche di denaro attraverso contratti di consulenza di fatto insussistenti e la sovrafatturazione di prestazione da parte di società subappaltatrici, per ottenere, da un lato, l'assegnazione di gare d'appalto da parte di EM Portugal, EM SA, SNAM PROGETTI S.p.A e EM S.p.A.; dall'altro lato, l'acquisto da parte di EN S.p.A. dei diritti di sfruttamento sul territorio algerino attraverso l'acquisizione della ST AR Petroleums (FC) (v. pagine 13 e 14). Il Giudice ha posto in luce come a tutti gli imputati siano contestati fatti concernenti sia EN S.p.A., sia EM S.p.A. e come, nondimeno, sia meritevole di un vaglio dibattimentale esclusivamente la vicenda concernente quest'ultima società e le controllate, in ordine alla quale vi sono numerosi riscontri a sostegno dell'accusa ed, in particolare, a conferma delle dichiarazioni rese da RO. Il decidente ha stimato, di contro, impossibile pervenire alla medesima conclusione con riferimento alla vicenda riguardante EN S.p.A. o comunque in relazione al coinvolgimento dei vertici di tale società nelle questioni della partecipata EM, non potendo ritenersi acquisiti elementi sufficienti a provare, neppure per via induttiva, che le due società, sotto l'egida di CA e con la collaborazione di LI e RO, abbiano condiviso e portato a compimento un piano unitario per corrompere il ministro algerino EL ed ottenere vantaggi per ciascuna delle due società, né che gli apici di EN abbiano usufruito degli accordi illeciti in essere tra gli imputati legati a EM e il ministro EL (v. pagina 14).
1.3. Il Gup ha dunque ricordato i punti sui quali la Procura ha fondato l'ipotesi accusatoria del coinvolgimento di EN nella gestione di EM nonché dell'accordo criminale finalizzato a corrompere il ministro dell'energia algerina EL, in particolare: a) il dominio di fatto di CA su EM S.p.A. riferito da RO;
b) le intercettazioni sull'utenza di CA;
c) i rapporti tra LI e CA, con specifico riferimento agli incontri con il ministro EL e con JA;
d) i rapporti tra LA e JA;
e) le dichiarazioni di NO AO e IO ES;
f) i pagamenti effettuati dal gruppo EM a PE RT TD e EC, secondo RO anche in favore di EN, nonché i flussi di denaro diretti ad una cerchia di persone legate al ministro algerino;
g) il mancato rispetto delle procedure previste per l'autorizzazione dell'acquisto della società canadese FC;
h) i contratti di consulenza tra la FC e una società riconducibile a JA. Il Giudice ha rilevato come due siano i principali elementi d'accusa: per un verso, le dichiarazioni di ET RO ed, in una certa misura, di LI SI;
al riguardo ha notato come quest'ultimo abbia in parte riferito notizie acquisite de relato dal primo;
come, con riguardo alle posizioni degli imputati LA e CA, le dichiarazioni dei due chiamanti non siano convergenti;
come tali narrazioni non siano comunque confermate da riscontri esterni specifici ed 6 ゃ じ individualizzanti -neppure dal punto di vista logico rispetto al coinvolgimento degli imputati LA e CA e della società EN in un accordo corruttivo, mentre gli altri elementi in assenza di una significatività univoca non riescono ad - - assurgere a prova ex se, ma neppure confermano quanto sostenuto dai chiamanti in correità; per altro verso, i contratti stipulati da EM S.p.A. e le sue controllate con PE RT TD ed i molteplici flussi di denaro tracciati in parte destinati - ad essere meglio chiariti sulla scorta delle rogatorie in corso -; a tale proposito, il Giudice ha rilevato come tali flussi di denaro non siano riconducibili direttamente ad EN se non attraverso le parole di RO ed SI.
1.4. Il Giudice ha dunque passato analiticamente in rassegna ciascuno degli elementi indicati dal pubblico ministero a base della richiesta di rinvio a giudizio ed ha osservato: a) che non può ritenersi provato il dominio di fatto di AR su EM riferito da RO sulla scorta degli elementi raccolti, in particolare non dal contenuto delle intercettazioni, né dalla circostanza che CA abbia incontrato il ministro dell'energia algerino in sedi non istituzionali - e certamente anomale, come riferito da AO e De LZ (all'epoca in ruoli apicali di EN) -, potendo trattarsi di incontri non illeciti destinati ad attività di "lobbismo"; d'altra parte, è necessario distinguere il piano gestionale nel quale si prendono decisioni operative e si fanno scelte direzionali rispetto al quale non vi sono elementi concreti per affermare che vi sia stata un'ingerenza di CA nelle vicende EM " da quello economico contabile amministrativo, dove l'interesse dell'azionista di maggioranza poteva aver portato ad interferenze o sinergie in relazione a vicende che potevano avere effetti sul valore del titolo azionario (v. pagine 17 e seguenti); -b) che le intercettazioni telefoniche di CA anche là dove interloquiva con l'allora ministro Passera dicendo "noi di EM" - hanno un contenuto non univoco e non confermano che l'imputato fosse il dominus di tale società, avendo questi fornito una spiegazione plausibile della rilevanza delle questioni concernenti i bilanci ed i conti economici delle società del gruppo EN (v. pagine 23 e seguenti); c) che i rapporti tra LI e CA con specifico riferimento agli incontri con il ministro EL e JA, documentati dalle e-mail aziendali e dalle annotazioni nelle agende sequestrate, non possono ritenersi dimostrativi di un coinvolgimento di CA negli accordi illeciti concernenti EM;
CA non era presente all'incontro fra LI e RO con il ministro, organizzato da JA, nel quale l'esponente politico indicò quest'ultimo come mediatore, nella sostanza incaricandolo di concordare i pagamenti necessari per ottenere gli 7 одв appalti;
RO ha riferito del coinvolgimento di EN nella vicenda corruttiva - peraltro in termini solo generici -, ma ha collocato la partecipazione fisica di CA alle trattative soltanto "a valle" e per la cura di interessi inerenti alla medesima società EN, mentre non ha parlato del coinvolgimento di LA e di CA negli accordi con JA in ordine agli appalti assegnati a EM e nei contratti con la PE RT TD;
sotto diverso profilo, il Gup ha evidenziato come, dal contenuto delle e-mail, emergano i contatti tra i rappresentanti di EN e quelli della ON e l'interesse di CA ad incontrare il ministro algerino EL, incontro poi avvenuto con la partecipazione di LI e RO, ma anche di NO AO, sicché risulta difficile pensare e comunque impossibile da provare - - che esso avesse una finalità illecita, mentre non appare indicativo di un accordo illecito il fatto che LI si offrisse di fungere da canale di comunicazione, in considerazione dei pregressi rapporti di quest'ultimo con Bedjoaui;
anche il fatto che gli incontri siano avvenuti in un albergo, seppure dato anomalo, non è di per sé dimostrativo di illiceità; d'altra parte, è innegabile che fra le due società EN e EM vi fosse un continuo flusso di informazioni ed uno scambio di "cortesie" istituzionali, tipica espressione della sinergia o meglio della cooperazione tra - - società appartenenti al medesimo gruppo;
la circostanza che due amministratori delegati delle società EN e EM - cioè CA e LI - abbiano visto assieme EJ presso l'hotel di Parigi non è di per sé indicativa dell'esistenza di un unico accordo condiviso dai due, anche perché l'incontro avveniva quando ormai l'acquisto di FC era - a rigor di logica - già avvenuto;
ancora, la circostanza che, nella comunicazione e-mail dell'8 ottobre 2009, CA chiedesse a DO PE quale fosse il ruolo del ministro EL in relazione a ON rappresenta un elemento di contrasto rispetto alla tesi accusatoria;
dalle e-mail emerge una prassi consolidata fra le due società per organizzare incontri con il ministro EL attraverso LI e RO, in virtù dei rapporti privilegiati che questi avevano con JI, come confermato anche da CA, trattandosi di canale comunque utilizzato anche da persone non coinvolte nel procedimento, quali IO De LZ (v. pagine 25 e seguenti); d) che, quanto ai rapporti tra LA e JA, le dichiarazioni rese dal RO sono risultate prive di riscontri, in quanto dagli atti emerge che LA conosceva JA per motivi di lavoro, come dimostrano i contatti emersi dalle indagini, mentre non sono state acquisite prove in merito alla partecipazione di LA agli incontri informali tra il ministro e CA né contatti diretti fra LA e quest'ultimo, sicché mancano riscontri specifici ed individualizzati alle parole del RO, non potendosi ritenere tali le conversazioni e-mail acquisite;
pertanto, non risulta riscontrato che LA consapevolmente e con finalità corruttive, in accordo con CA, abbia tenuto contatti con JA al fine di corrompere il 8 сокじゃ ministro, né che egli abbia preso accordi per accollare il pagamento della tangente a EM S.p.A. (v. pagine 40 e seguenti); e) che le dichiarazioni di NO AO e IO De LZ non possono ritenersi costituire delle accuse nei confronti di CA o LA, in quanto essi, per un verso, non hanno segnalato nessuna condotta illecita dei quali siano stati testimoni diretti, né difficoltà in relazione all'acquisto di FC;
per altro verso, hanno evidenziato l'anomalia degli incontri organizzati al di fuori dei rapporti tra le delegazioni ufficiali, dei quali, tuttavia, come emerge dalle e-mail acquisite, essi erano consapevoli (là dove AO era destinatario della mail nella quale si parla dell'incontro informale tra CA ed il ministro algerino in Vienna;
De LZ era protagonista di uno scambio di e-mail con LI, da cui emerge che il primo era conoscenza di come si stava muovendo LA, in linea con il ruolo rivestito nella società) (v. pagine 44 e seguenti); f) che i pagamenti effettuati dal gruppo EM a PE RT TD e EC, pur documentalmente accertati, non provano la provenienza delle somme da EN o dai suoi vertici;
d'altra parte, non vi sono elementi dimostrativi della sistematica sovrafatturazione da parte delle società EA e EC - partners o subcontractors di EM - riferita da SI, essendo stato accertato un aumento del 3% dei costi in relazione ad un solo progetto;
lo stesso RO ha negato, sostanzialmente smentendo SI, che le fatture potessero essere gonfiate;
in ogni caso, l'aumento del 3% poteva essere stato anche un modo escogitato da RO e EJ per arricchirsi a spese della società; che, quanto ai flussi di denaro diretti ad una cerchia di persone legate al ministro algerino accertati dalla Guardia di Finanza, si tratta di elementi neutri, non essendo queste somme riconducibili ad EN, all'acquisto di FC e all'estensione CAFC;
anche le dichiarazioni di AR NI della società NI S.p.A. subcontrattista di EM (che ha riferito di avere corrisposto ingenti somme di denaro, per poter lavorare in Algeria, sempre a OM AB e FA JA, entrambi presentatisi come molto vicini al ministro ed in grado di poter influire sulla gestione dei contratti legate alle Oil Company) - non provano il coinvolgimento di EN nelle vicende corruttive (v. pagine 51 e seguenti); g) che, quanto al mancato rispetto della procedure previste per l'autorizzazione per l'acquisto della società canadese FC in particolare - l'autorizzazione del ministro EL senza rispettare il termine di tre mesi -, dagli atti non è dato di comprendere se l'autorizzazione fosse strettamente necessaria oppure se costituisse una condizione aggiuntiva richiesta per la certezza e la validità degli accordi come dichiarato da NA;
dalle e-mail emerge innegabilmente il perseguimento di un obiettivo comune sia da parte dei dipendenti di EN sia degli esponenti di ON e FT, il che, tuttavia, non è 9 k ' C necessariamente indicativo dell'esistenza di un accordo corruttivo su larga scala, potendo spiegarsi in ragione degli enormi interessi in gioco;
il Giudice ha notato che, se veramente vi fosse stata un'operazione corruttiva a base delle azioni decisioni societarie, l'interesse intorno al bene placet del ministro non avrebbe avuto ragion d'essere, conclusione confermata dal comportamento tenuto da BE e da LA (ove quest'ultimo si meravigliava davanti alla lettera del ministro) (v. pagine 57 e seguenti); h) che fossero stati firmati dei contratti di consulenza tra la FC e una società riconducibile a JA è un elemento che si presenta molto debole, in quanto non è dato di sapere come EN avrebbe potuto collegare la società in oggetto al JA, fatto emerso dopo una serie di indagini bancarie e finanziarie (v. pagine 66 e seguenti).
1.5. Il Gup ha dunque concluso che, sebbene vi siano elementi per sostenere l'esistenza di un accordo corruttivo tra LI, RO e il ministro algerino per l'aggiudicazione di appalti, questi non possono tuttavia provare, oltre ogni ragionevole dubbio - sulla base di considerazioni deduttive -, che ogni contratto concluso all'epoca in quel paese sottintendesse il pagamento di tangenti. Tirando le fila del proprio ragionamento e riassumendo le conclusioni, il decidente ha rilevato che risultano provati gli incontri tra CA ed il ministro EL ed il suo segretario JA, la conoscenza tra LA e JA, i contatti con PE RT TD ed i relativi pagamenti, i flussi di denaro pagamenti e - flussi riferibili oggettivamente solo a EM e alle sue controllate - e l'autorizzazione anticipata del ministro. Tuttavia, tali elementi non sono in grado di fornire un valido riscontro logico ed individualizzato rispetto all'ipotesi corruttiva emersa dalle dichiarazioni accusatorie di RO nei confronti di CA e LA, là dove gli incontri di questi imputati con il ministro ed il suo segretario si inseriscono in un contesto di relazioni di lunga data tra EN e l'Algeria. Non risulta inoltre raggiunta la prova della sovrafatturazione, operazione che avrebbe dovuto consentire la creazione di ulteriori "fondi neri" per tangenti, mentre l'autorizzazione del ministro non ha una connotazione necessariamente illecita potendosi collocare nella discrezionalità che gli competeva. Ancora, la decisione di ON di non esercitare il diritto di prelazione per l'acquisizione della società canadese FC dato valorizzato dai pubblici ministeri potrebbe essere stata determinata da concrete ragioni economiche a fronte dell'ingente ed impegnativo investimento. Sotto diverso profilo, il Giudice ha osservato che gli elementi raccolti per quanto riguarda l'acquisto di FC, l'estensione al giacimento AFC e il coinvolgimento dei vertici EN risultano ormai cristallizzati e che il dibattimento, su tale fronte, non 10 potrebbe consentire l'acquisizione di elementi ulteriori, là dove la rogatoria ha ad oggetto esclusivamente flussi bancari non direttamente collegabili alla vicenda EN.
1.6. Dato atto della mancanza di prova del capo A) per tutti gli imputati in relazione al progetto FC e all'estensione CAFC e, quanto ai soli CA e LA in relazione alla vicenda corruttiva degli appalti EM, il Gup ha inferito come cada nel suo complesso l'imputazione per l'illecito amministrativo nei confronti della società EN S.p.A. nonché l'imputazione per l'illecito amministrativo, in relazione alla sola vicenda concernente il progetto FC e all'estensione CAFC, nei confronti della società EM S.p.A.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso la Procura della Repubblica del Tribunale di Milano ed ha chiesto l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge processuale in relazione all'articolo 425 cod. proc. pen. nonchè mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta esistenza di elementi insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio. Sotto un primo profilo, il ricorrente pone in luce che l'intera motivazione è pervasa da confusione circa la regola di giudizio che governa l'udienza preliminare là dove, dopo avere ricordato l'insegnamento della Corte di cassazione, a pagina 16 della sentenza, il Giudice fa richiamo alla prova richiesta ai fini della pronuncia di condanna oltre ogni ragionevole dubbio, principio non applicabile al giudizio in sede di udienza preliminare, in quanto, allorché le fonti di prova si prestino a letture alternative ed aperte, il Giudice è tenuto a disporre il rinvio a giudizio. Sotto diverso profilo, il ricorrente evidenzia che il Gup non ha considerato le potenzialità espansive per l'accusa delle rogatorie disposte in Algeria, Svizzera e Libano (la prima concernente la richiesta di interrogare i dirigenti di FT e ON in merito al progetto di sfruttamento del giacimento ML ed all'acquisizione della società canadese FC da parte di EN con la trasmissione di tutti documenti concernenti le direttive date dal ministro HA;
la seconda riguardante l'acquisizione della documentazione bancaria del conto svizzero riconducibile a PA CA;
la terza concernente la documentazione bancaria relativa ai conti correnti di PE RT che potrebbe fare luce sui rapporti tra JA e le società EC e EA). Le aporie di alcune fonti di prova dichiarativa, segnatamente di AO e De LZ, potrebbe essere superate nell'esame dibattimentale e non può escludersi un contributo dichiarativo nel corso del dibattimento da parte di alcuni degli imputati quali LI e BE. In 11 conclusione, il complesso di tali circostanze rende evidente l'utilità del dibattimento.
2.2. Violazione di legge processuale in relazione all'articolo 192, comma 3, cod. proc. pen. nonchè mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione delle chiamate in correità di ET RO e LI SI. Lamenta il ricorrente che il Giudice ha operato una valutazione parcellizzata e decontestualizzate delle dichiarazioni rese da RO e SI, travisando altresì le dichiarazioni del RO in merito all'incontro cui parteciparono RO, LI, il ministro HA ed il suo uomo di fiducia JA. Altrettanto erronea è l'operazione compiuta dal Gup allorchè, oltre a travisare la portata fattuale degli elementi portati a riscontro, li ha esaminati ricercando in essi un'autonoma ed esaustiva idoneità probatoria. Inoltre, il Giudice ha omesso di considerare che la chiamata in correità di RO - quanto agli incontri informali tra CA ed il ministro algerino negli hotel di diverse città e alla presentazione da parte del RO del EJ al LA, su richiesta di quest'ultimo è riscontrata dal contenuto di numerose e-mail e dalle - dichiarazioni rese da AO e De LZ, all'epoca rispettivamente direttore e vicedirettore del settore EP di EN, i quali hanno dichiarato di non avere mai incontrato JA e che non rispondeva alla prassi dell'azienda che gli incontri fossero organizzati con tali modalità. Il Giudice ha ancora trascurato di considerare che dagli elementi raccolti nelle indagini, a partire da una certa data - collimante con la distensione dei rapporti col ministro dell'energia -, anche EN cominciò a godere del mutato atteggiamento degli algerini ed cominciò a servirsi, per le proprie "politiche commerciali", della risorsa comune del gruppo rappresentata AR JA.
2.3. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione dei singoli elementi di riscontro alle dichiarazioni di ET RO e LI SI. Evidenzia il ricorrente che il Giudice ha errato nella valutazione di ciascuno degli elementi indicati a riscontro delle chiamate in correità di RO e SI. In particolare: a) quanto al dominio di fatto di CA su EM, il Giudice ha dato una lettura parziale delle dichiarazioni rese da RO, che ha evidenziato non solo le connessioni esistenti tra gli uffici legali di EM ed EN, ma ha delineato un quadro di rapporti di dipendenza concernenti il settore finanziario, amministrativo e della sicurezza aziendale;
inoltre, il controllo di EM da parte EN si accentuava con l'arrivo di CA, ma non veniva mai formalizzato 12 né regolato da protocolli, fondandosi su mere relazioni personali, che peraltro trovano riscontro nella fitta corrispondenza prodotta in giudizio;
b) il Giudice erra nella lettura di alcune conversazioni telefoniche, il cui contenuto viene decontestualizzato, là dove non si tiene conto del fatto che esse avvenivano allorquando era si era già avuta notizia ufficiale della inchiesta penale per i fatti di corruzione in Algeria;
le dichiarazioni accusatorie di RO nei confronti di BE sono state comunque riscontrate e il Giudice si dimentica del ruolo di coimputato del BE al momento in cui ne valuta le conversazioni intercettate;
analoga erroneità di valutazione si riscontra con riferimento alla lettura della conversazione tra presenti intercorsa fra LI e JA HD (nella quale il primo spiega come EN eserciti il suo controllo totalizzante su EM pur avendo una percentuale del 43%) nonché delle conversazioni fra la moglie e la sorella di LI;
c) il Giudice ha compiuto una ricognizione parziale delle dichiarazioni del RO per quanto riguarda il coinvolgimento di CA negli incontri con il ministro e JA in una fase in cui la complessa operazione non si era affatto conclusa, là dove la richiesta di CA di un incontro informale col ministro conferma l'interesse di EN alla positiva conclusione delle trattative sull'ammontare della tangente che erano ancora in corso tra EM e JA;
fa inoltre difetto la motivazione in merito ai rapporti fra LA e JA, soggetto che non aveva nessun rapporto ufficiale con il ministero né alcun ruolo in ON, ma che fungeva da intermediario tra il mondo di EN e EM ed il ministro algerino e che percepiva da EM ben 197 milioni di euro attraverso la società schermo PE RT e rilevanti ritorni di denaro - oltre 200 mila euro dai subcontractors di EM EA e EC;
dagli atti - emerge inoltre che JA aveva costruito una rete di persone per trattare le questioni di EN in cui era coinvolto LA, come confermato dal documento consegnato da SI ed acquisito agli atti, completamente trascurato dal Giudice, che dimostra il ruolo di LA, quale elemento di collegamento tra JA e gli imprenditori disposti a pagare tangenti, fra cui EM e EN, rispettivamente rappresentate, in detto biglietto, dal RO ed, appunto, dal LA;
d) il Giudice ha errato la valutazione delle dichiarazioni rese da AO e De LZ, là dove ha evocato criteri di valutazione della prova dichiarativa propri di altri contesti processuali, assimilando i dichiaranti a soggetti deboli che possono essere condizionati nelle risposte e dalle domande del pubblico ministero;
la valutazione delle dichiarazioni rese da AO e De LZ è, d'altra parte, contrassegnata da passaggi apodittici e da travisamenti della prova nonché da contraddittorietà, in quanto il Giudice ventila la mendacità delle dichiarazioni di AO senza disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero;
erra inoltre il 13 4 C Giudice nel valutare le dichiarazioni di De LZ, tenendo conto delle e-mail esaminate come di un'unica catena di comunicazioni senza soluzione di continuità e con un contenuto di informazioni unitario, stimando erroneamente - che il dichiarante dovesse essere a conoscenza di tutta la successione - precedente delle comunicazioni;
e) quanto ai pagamenti alla società PE RT, a EA e EC ed ai flussi di denaro, il ragionamento è contraddittorio in quanto, rispetto alle vicende sottese a tali rapporti finanziari, il Giudice ha disposto il rinvio a giudizio degli imputati;
il Gup altresì trascurato le dichiarazioni rese da AR NI, persona coinvolta in fatti analoghi in Algeria negli stessi anni e sempre in relazione ad appalti con EM;
f) quanto al mancato rispetto della procedura di autorizzazione all'acquisto da parte di EN della società petrolifera canadese, il ricorrente deduce il vizio di motivazione in quanto il Giudice non ha tenuto conto delle dichiarazioni di RO riportate in altra parte della motivazione così come degli incontri avvenuti tra LI, CA, JA ed il ministro EL;
inoltre, il Gup non ha considerato le dichiarazioni probatoriamente significative - di SI, riscontrato sul punto da RO e da altri elementi acquisiti nelle indagini nonché dalla successione temporale delle tappe per la stipula del contratto;
il Giudice ha inoltre travisato il dato della autorizzazione all'operazione data da parte del ministro nonché il mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di ON;
il ricorrente ha infine ribadito come le rogatorie in corso possano offrire elementi assolutamente rilevanti quanto ai flussi finanziari.
2.4. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'uso di massime d'esperienza nella valutazione degli elementi di prova ed, in particolare, con riguardo alla ipotizzata attività di lobbismo svolta da CA e LA in Algeria, là dove il Giudice ha altresì trascurato di considerare che il codice etico approvato dal C.d.a. di EN impone di osservare correttezza, trasparenza e tracciabilità nei rapporti con la pubblica amministrazione e che, nelle comunicazioni ufficiali della società, non v'è traccia di attività di lobbismo autorizzata;
ancora, ad avviso del ricorrente è errata la massima d'esperienza applicata dal Giudice nella valutazione degli incontri informali in albergo con il ministro algerino.
3. Avverso la sentenza ha presentato ricorso anche il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Milano e ne ha chiesto l'annullamento per violazione degli artt. 425 e 192, comma 3, del codice di rito. Sotto un primo profilo, il ricorrente eccepisce che il Giudice ha effettuato una valutazione talmente penetrante degli elementi di prova offerti dal pubblico ministero che si è risolta, di fatto, in un giudizio sul merito della colpevolezza, 14 сн andando oltre l'apprezzamento condotto sul piano esclusivamente processuale della insostenibilità dell'accusa in giudizio. Sotto diverso profilo, il Procuratore generale evidenzia come le motivazioni della sentenza sui temi d'accusa appaiono talora incomplete, altre volte apodittiche ed illogiche, là dove prospettano interpretazioni degli elementi probatori alternative oppure fondate su mere asserzioni prive di riscontri. Il ricorrente pone ancora in luce come il Giudice non abbia correttamente valutato i riflessi probatori ottenibili nella fase del giudizio per effetto delle rogatorie internazionali ancora in corso in Algeria, Svizzera e Libano. Ad avviso del P.G, il Giudice non ha, d'altra parte, considerato come le criticità delle dichiarazioni rese da AO e De LZ possano essere superate nell'esame dibattimentale. Il decidente ha inoltre operato richiami solo parziali alle dichiarazioni rese da RO e SI, sradicati dal contesto complessivo della narrazione, ed ha erroneamente preteso che gli elementi indicati a riscontro di tali chiamate in correità debbano avere natura di prova autonoma. Ancora, il P.G. evidenzia che le dichiarazioni di CA sono smentite nella parte in cui ha dichiarato che JA si presentava come segretario particolare del ministro, dal momento che ciò non risulta in nessun incarico formale, nè RO né SI hanno mai reso dichiarazioni in tal senso. Il ricorrente denuncia inoltre diversi aspetti di irragionevolezza e/o di contraddizione del ragionamento seguito dal Giudice, in particolare: in merito al fatto che gli incontri fra CA ed il ministro algerino non possono spiegarsi in termini di attività lobbistica - che deve svolgersi in modo trasparente ed è stata, fra l'altro, regolamentata in ambito europeo con la creazione di un registro comune europeo e comunque sono stati indicati come anomali anche dai - soggetti apicali di EN AO e De LZ;
quanto ai rapporti fra EM ed EN ed, in particolare, allo stretto controllo di quest'ultima sulla controllata accentuatosi con l'arrivo di CA, trattandosi di circostanza che emerge dagli atti, sebbene non mai formalizzata in atti ufficiali;
in ordine alla lettura delle intercettazioni, operata dal Giudice estrapolando frasi dal complessivo contesto dichiarativo. La motivazione è, d'altra parte, illogica e contraddittoria quanto alla valutazione delle dichiarazioni rese da De LZ e AO;
quanto all'affermazione circa l'insufficienza del materiale a dimostrazione dei "fondi neri” mediante sovrafatturazione delle prestazioni a OEC e EA;
quanto al mancato rispetto da parte di EN della procedura di autorizzazione del ministro algerino all'acquisto della società petrolifera canadese;
quanto alle dichiarazioni rese da RO in merito in merito alle ragioni che avevano portato EN a pagare mediante EM per il giacimento petrolifero di ML ed alle circostanze che ne confermano l'attendibilità (quali gli incontri serrati fra LI, CA, JA ed il ministro) 15 н с nonché in merito all'autorizzazione del ministro all'acquisto di FC e all'ampliamento dell'esplorazione all'area denominata giacimento CAFC;
quanto all'omessa valutazione delle e-mail ricevute da EN da parte del ministro in merito al trattamento di favore ricevuto. Lamenta il Procuratore generale che, contrariamente a quanto dato atto dal Gup, dalle dichiarazioni di LA e CA (rectius RO) non si evince che quando LI e RO (rectius CA) incontravano il ministro algerino e JA la complessa operazione si fosse ormai conclusa. Dall'analisi dei conti correnti bancari risultano confermate le dichiarazioni rese da SI e RO quanto alle ingenti somme percepite da JA. Il ricorrente evidenzia infine che il vizio di motivazione si riflette anche sull'erronea valutazione della posizione di NI LA: il Giudice ha trascurato le dichiarazioni rese da SI in merito al fatto che JA aveva costruito una rete di persone per trattare le questioni di EN di cui faceva parte LA, come confermato dal documento consegnato da SI ed acquisito agli atti, completamente trascurato dal Giudice.
4. Nell'interesse di PA CA sono state depositate due memorie.
4.1 Nella prima, gli Avvocati Alberto Moro Visconti ed Enrico De Castiglione hanno chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili o comunque rigettati, dal momento che, per un verso, viene invocata l'applicazione di regole di diritto erronee, per altro verso, viene proposta una rivalutazione del materiale probatorio non consentita nella sede di legittimità. I legali evidenziano che, contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti, il Giudice, distinguendo correttamente le posizioni di vari imputati, ha correttamente ritenuto che gli elementi d'accusa non siano tali da integrare quel minimum probatorio richiesto per il rinvio a giudizio, né suscettibili di approfondimento o di arricchimento nel corso del dibattimento, il che si allinea ai principi affermati dalla Suprema Corte in materia, non potendosi ipotizzare come fa il pubblico ministero una capacità evolutiva in ambito dibattimentale di elementi di prova sulla base di considerazioni meramente ipotetiche e congetturali. Altrettanto correttamente il Giudice ha ritenuto che, sulla scorta delle dichiarazioni di RO e degli altri elementi raccolti, l'incontro fra CA ed il ministro EL avvenne il 1 novembre 2007, successivamente al momento in cui, secondo gli stessi ricorrenti, si sarebbe perfezionato l'accordo corruttivo. D'altra parte, il Procuratore della Repubblica ed il Procuratore generale di Milano ripropongono una rivalutazione di elementi di fatto puntualmente esaminati dal Giudice dell'udienza preliminare, inammissibile nella sede di legittimità. Inoltre, gli incontri fra CA ed il ministro EL e JA sono avvenuti in un'epoca incompatibile con la tesi sostenuta dai ricorrenti, in quanto 16 detti incontri e, dunque, l'ipotizzato accordo corruttivo sarebbero avvenuti un anno prima dell'inizio del processo di acquisto di FC da parte di EN. Ineccepibile è la motivazione svolta dal Gup quanto alla valutazione delle dichiarazioni rese da RO e SI, sentiti in incidente probatorio (modalità tale da cristallizzare la prova), là dove, come correttamente ritenuto dal Giudice, tali chiamate in correità non possono ritenersi confermate in termini specifici ed - individualizzanti dagli elementi portati dalla pubblica accusa. Ad ogni modo, i ricorrenti hanno proposto una inammissibile rilettura delle risultanze probatorie. Ad avviso dei difensori di CA, anche l'ultimo motivo è inammissibile, in quanto, nel censurare la valutazione compiuta dal Giudice in merito ai cosiddetti "incontri informali" avuti da CA con il ministro EL, si trascurano le plurime argomentazioni contenute in sentenza circa l'irrilevanza sul piano indiziario di tali incontri.
4.2 Nella seconda memoria, l'Avv. CO Coppi ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili o rigettati. Il patrono rileva che il Gup si è attenuto alla regola di giudizio che presiede alla udienza preliminare ed alle linee interpretative di questa Suprema Corte in materia, là dove ha evidenziato che il materiale raccolto nelle indagini è insufficiente a sostenere l'esistenza di un collegamento fra i vertici di EN S.p.A. e le vicende corruttive che coinvolgono EM S.p.A., ritenendo mancante la prova di un unico accordo corruttivo. Errano inoltre la Procura della Repubblica e la Procura Generale allorchè, nel contestare le valutazioni espresse dal Gup, pretendono di dimostrare la colpevolezza di CA sulla base, non di elementi concreti, bensì di massime d'esperienza che, ad ogni buon conto, in tema di vicende corruttive, si ancorano a prassi mutevoli ed imprevedibili. ricorrenti si limitano d'altronde a contestare le massime d'esperienza applicate dal Giudice, ma non indicano la massima d'esperienza contraria che, se applicata, avrebbe condotto a ritenere provata l'illiceità degli incontri. Sotto diverso aspetto, il difensore di CA pone in luce come il Gup nelle pagine 16 e 55 della - sentenza abbia correttamente valutato le potenzialità espansive del dibattimento con riguardo alle possibili acquisizioni traibili dalle rogatorie in corso, mentre, alle chiare argomentazioni del decidente, i ricorrenti non oppongono elementi concreti ma solo considerazioni di natura puramente congetturale o comunque generiche in quanto non si confrontano con tutti gli specifici passaggi del ragionamento svolto dal Giudice al riguardo. Risulta ad ogni modo inspiegabile la ragione per la quale, se veramente le rogatorie fossero state di vitale importanza, la Procura abbia deciso di chiedere il rinvio a giudizio degli imputati senza attenderne gli esiti. E ciò senza considerare che la sentenza di non luogo a procedere potrebbe essere sempre revocata a norma dell'articolo 17 434, nel caso in cui all'esito delle rogatorie -emergessero nuovi elementi a carico. In ultimo, il difensore dell'imputato rileva che i ricorsi si riducono alla prospettazione di una lettura alternativa degli elementi di prova già valutati dal Gup, proponendo un sindacato di puro merito non espletabile nella sede di legittimità.
5. Nella memoria depositata in cancelleria nell'interesse di NI LA, gli Avvocati NI Albano e Fulvio Simoni chiedono che i ricorsi della Procura della Repubblica e della Procura generale della Corte d'appello di Milano siano dichiarati inammissibili o rigettati. I difensori evidenziano, quanto al primo motivo, che il Giudice si è mantenuto nell'ambito dei confini delineati dall'articolo 425 del codice di rito, là dove ha indicato gli specifici elementi e le ragioni in forza delle quali non possa ritenersi acquisito quel minimum probatorio necessario per sostenere l'accusa in giudizio, correttamente ritenendo che le disposte rogatorie non possano offrire elementi utili quanto all'accertamento della condotta corruttiva contestata in relazione ad EN. I difensori evidenziano che, ad ogni buon conto, la Procura dispone già delle dichiarazioni rese dai due funzionari algerini trasmessi in rogatoria dalla Repubblica di Algeria, che non sono state tuttavia riversate agli atti dell'udienza preliminare, dato significativo della loro totale irrilevanza;
che RO e SI sono già stati sentiti in incidente probatorio né vi sono potenzialità espansive delle dichiarazioni che AO e De LZ potrebbero rendere nella sede dibattimentale. Quanto al secondo motivo, i patrocinanti di LA rilevano che la valutazione compiuta dal Giudice delle dichiarazioni rese da RO e SI è corretta e che, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, non è stata condotta in modo parcellizzato, mentre la ricostruzione storica operata dalla pubblica accusa presenta un'evidente contraddittorietà in quanto RO avrebbe presentato JA a LA nel 2006, un anno prima del presunto accordo corruttivo in relazione al progetto ML (nel 2007), quando l'interesse di EN all'acquisizione di FC viene datato alla seconda metà del 2008. I difensori osservano che, con il terzo motivo, i ricorrenti cercano di sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita nella sede di legittimità e che, d'altra parte, il Giudice ha correttamente evidenziato l'inconsistenza degli elementi indicati a riscontro, esercitando legittimamente i poteri rimessi in capo al medesimo in sede di udienza preliminare. I difensori pongono poi in luce come, con riferimento ai capi A) punto 1 e C), la sentenza di non luogo a procedere debba ormai ritenersi passata in giudicato, 18 じゃ in assenza di ricorso sul punto, stante la mancanza di una qualunque deduzione specifica in riferimento a dette imputazioni. In ultimo, chiedono che i ricorsi siano dichiarati inammissibili per genericità delle deduzioni che riguardano la posizione dell'assistito LA, là dove in ogni caso come correttamente rilevato dal Gup, il ruolo dell'imputato di "link" fra JA e EN per accordi corruttivi destinati a favorire la posizione della società, non può ritenersi comprovato dalle tre sole e-mail intercorse fra LA e JA 6. Nella memoria depositata in cancelleria nell'interesse di EN S.PA., l'Avvocato Alberto Alessandri chiede che i ricorsi della Procura della Repubblica e della Procura generale della Corte d'appello di Milano siano rigettati. Il patrono della società evidenzia che i ricorsi sono del tutto generici con riferimento alla seconda contestazione posta a base dell'illecito amministrativo concernente l'acquisizione degli appalti da parte di EM e delle sue controllate, sicché con riguardo a tale parte della condotta, la decisione deve ritenersi ormai irrevocabile. In secondo luogo, il difensore di EN pone in luce che il Giudice si è mantenuto nell'ambito dei confini delineati dall'articolo 425 del codice di rito, là dove ha indicato gli specifici elementi e le ragioni in forza delle quali non possa ritenersi acquisito quel minimum probatorio necessario per sostenere l'accusa in giudizio, in quanto, secondo l'insegnamento di questa Corte, il Giudice deve disporre il giudizio soltanto se, dallo svolgimento della istruttoria dibattimentale, la prospettiva accusatoria possa trovare ragionevole sostegno per fugare la situazione di dubbio, ma non anche in caso di astratta possibilità di una decisione diversa a parità di quadro probatorio;
correttamente il Giudice ha ritenuto che non possano derivare elementi utili quanto all'accertamento della condotta corruttiva contestata in relazione ad EN dalle disposte rogatorie, trattandosi di atti risalenti ed ai quali non è stato mai dato corso;
il difensore evidenzia come la Procura non abbia versato agli atti dell'udienza preliminare il seguito dato alla richiesta di assistenza rogatoriale da parte dalla Repubblica di Algeria;
Sotto diverso profilo, difensore evidenzia come, attraverso la denunciata violazione dell'articolo 192 cod. proc. pen., i ricorrenti sottopongano alla Corte di legittimità un nuovo esame di fatto, non consentito in tale sede, lamentando altresì il travisamento del fatto, non deducibile, ed il travisamento della prova, deducibile soltanto in ipotesi circoscritte. Ad avviso del legale della società, non è, comunque, ravvisabile nessun vizio di motivazione, in quanto - contrariamente a quanto assunto dai ricorrenti il - Giudice non ha preteso autonoma valenza probatoria dagli elementi indicati dall'accusa a riscontro. Corretta è inoltre la valutazione compiuta dal Giudice 19 L'it delle dichiarazioni rese da RO, che, diversamente da quanto dedotto dai ricorrenti, non è stata condotta in modo parcellizzato, ma argomentando con motivazioni convincenti le ragioni per le quali le e-mail e gli incontri non possano ritenersi utili a confermarne le dichiarazioni accusatorie circa il coinvolgimento di EN nella vicenda corruttiva, trattandosi di incontri sui quali non v'era segretezza, destinati a svolgere attività di lobbismo, comunque avvenuti in epoca temporalmente inconciliabile con l'accordo corruttivo. Esatta è ancora la valutazione del Giudice in merito al contenuto delle conversazioni e-mail, delle intercettazioni telefoniche ed ambientali. Altrettanto scevro da vizi logici è il passaggio argomentativo nel quale il Giudice ha disaminato i flussi finanziari e la fatturazione delle prestazioni di EA e EC nonché della procedura di acquisto da parte di EN della società canadese FC, ineccepibilmente rilevando l'inconciliabilità temporale fra gli incontri di CA con il ministro EL e JA ed il presunto accordo corruttivo.
7. In udienza camerale, il procedimento a carico di SA OU è stata separato, rilevato il difetto di notifica dell'avviso della presente udienza nei confronti del codifensore Avv. Vernazza. 20 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati e devono pertanto essere accolti, con conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata e trasmissione degli atti al Giudice per l'udienza preliminare di Milano per una nuova deliberazione. Giudica invero il Collegio che, nel pronunciare sentenza di non luogo a procedere, il Giudice milanese sia andato oltre i confini posti al proprio sindacato dall'art. 425 del codice di rito ed abbia fatto una non corretta applicazione delle regole in punto di valutazione delle prove.
2. Innanzitutto, occorre sgombrare il campo da un primo rilievo mosso dalle difese di taluni imputati, là dove hanno chiesto che i ricorsi del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano e del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Milano siano dichiarati inammissibili in quanto fondati su motivi tesi ad una rivisitazione del merito della decisione, a fronte di un provvedimento liberatorio assistito da una motivazione non manifestamente incongrua e, dunque, incensurabile nella sede di legittimità. Il principio invocato dalle difese degli imputati persone fisiche e giuridiche - frutto di una consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di controllo della motivazione (secondo la quale lo scrutinio di legittimità non può spingersi sino alla mirata rilettura dell'incarto processuale dovendo essere condotto sul piano della non manifesta irragionevolezza dell'iter logico argomentativo) si riferisce invero al giudizio di merito all'esito del processo e non può essere tout court "esportato" ai fini del controllo della motivazione della sentenza di non luogo a procedere, che come si dirà meglio nel prosieguo si fonda, non - sull'accertamento dell'innocenza dell'imputato, bensì sulla rilevata inidoneità del compendio probatorio di quello già assunto e di quello acquisibile nel processo - - a sostenere l'accusa in giudizio e giustificare lo sviluppo dibattimentale. Ne discende che, sebbene talune censure mosse nelle impugnazioni siano effettivamente volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali - ed, in questa parte, non v'è dubbio che i ricorsi siano inammissibili -, detto aspetto risulta nondimeno assorbito dalla fondatezza delle deduzioni "a monte", concernenti le eccepite violazioni sia della regola di giudizio della sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 cod. proc. pen., sia del disposto dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., in relazione alla valutazione ed alla utilizzazione delle chiamate in correità di ET RO e LI SI.
3. Sempre in via preliminare, va chiarito che i ricorsi delle parti pubbliche, per quanto si diffondano principalmente su alcune posizioni (in particolare, sulla posizione dello CA) ed imputazioni [segnatamente su quella di cui al capo A) e, quindi, sub capo B), concernente la responsabilità degli enti derivante dal 22 1 H L' delitto di cui al capo precedente], non possono ritenersi inammissibili per genericità con riguardo alle posizioni (come quella di NI LA) ed alla imputazione (quella sub capo C) meno coltivate negli atti d'impugnazione. Sulla scorta di ciò si è già anticipato e che si dirà più diffusamente, la decisione impugnata risulta minata alla base dalla duplice violazione degli artt. 425 e 192, comma 3, cod. proc. pen., con riguardo alla regola di giudizio da applicare in udienza preliminare ed ai criteri di valutazione ed utilizzazione della provvista indiziaria e probatoria comune a tutte le incolpazioni, di tal che la ritenuta fondatezza delle doglianze mosse al riguardo dai ricorrenti non può che travolgere integralmente la sentenza in verifica, in relazione alla generalità degli imputati e delle imputazioni.
4. Il tema dell'ampiezza dei poteri del giudice dell'udienza preliminare e, quindi, della regola di giudizio posta a base della sentenza di non luogo a procedere è indubbiamente complesso e da sempre oggetto di un acceso dibattito in dottrina e giurisprudenza. L'udienza preliminare rappresenta uno dei principali snodi del procedimento penale, quello nel quale il giudice è chiamato a vagliare la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero ed a decidere se dare ingresso alla successiva fase dibattimentale ovvero se decretare la conclusione del procedimento, ferma restando la possibilità della revoca della sentenza di non luogo a procedere ai sensi degli artt. 434 e seguenti cod. proc. pen. Il controllo giurisdizionale sull'esercizio dell'azione penale ha una diretta influenza tanto sulle garanzie di difesa dell'imputato quanto sulle esigenze di economia processuale, risultando di tutta evidenza come la maggiore o minore chiusura delle maglie del "filtro" da adoperare in questa fase possa scongiurare un'inutile prosecuzione dell'attività processuale a vantaggio dell'imputato nonché incidere sui flussi degli affari convogliati nella fase del giudizio, corrispondendo a un ampliamento dei poteri riconosciuti in capo al giudice un inevitabile effetto deflattivo dello sviluppo dibattimentale.
4.1. Nella formulazione originaria, l'art. 425 cod. proc. pen. consentiva la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere soltanto nel caso in cui fosse "evidente" la prova di una causa di proscioglimento, perché il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato nonché per difetto di imputabilità o punibilità. All'indomani dell'entrata in vigore del vigente codice di rito, la Corte Costituzionale ebbe modo di chiarire che l'udienza preliminare è stata concepita non come strumento di accertamento della verità materiale, ma come fase processuale non di cognizione piena, che esclude una valutazione approfondita del merito dell'imputazione o di tipo prognostico sulle prospettive di condanna o 22 assoluzione dell'imputato; il giudice dell'udienza preliminare non deve apprezzare il fondamento dell'accusa in termini di positiva verifica della colpevolezza dell'imputato, ma soltanto scongiurare la celebrazione di un dibattimento superfluo, operando una verifica su di un piano squisitamente processuale (C. Cost., 8 febbraio 1991, n. 64; ord. 6 giugno 1991, n. 252; 8 febbraio 1991, n. 64; ord. 10 febbraio 1993 n. 41; 11 marzo 1993, n. 82).
4.2. Con la legge 8 aprile 1993, n. 105, il legislatore ha soppresso dall'art. 425 il requisito della "evidenza" della causa di non luogo a procedere, con conseguente rafforzamento del potere valutativo del giudice dell'udienza preliminare, non più condizionato da prove qualificate (C. Cost., 15 marzo 1994, n. 88). Dopo la novella del 1993, il Giudice delle leggi ha ribadito la natura "processuale" della sentenza ex art. 425 cod. proc. pen. (C. Cost., ord. 24 gennaio 1996, n. 24; ord. 26 marzo 1997 n. 97).
4.3. La fase dell'udienza preliminare ha subito un incisivo restyling con la legge 16 dicembre 1999, n. 479, con la quale, per un verso, sono stati ampliati i poteri istruttori demandati al giudice dell'udienza preliminare ai sensi degli artt. 421-bis e 422, comma 1, cod. proc. pen. (esercitabili sia su sollecitazione di parte, sia d'ufficio); per altro verso, si è previsto che il giudice pronunci sentenza di non luogo a procedere "anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio". Alla stregua dell'attuale assetto normativo, la sentenza di non luogo a procedere poggia su basi più solide, in quanto la deliberazione si fonda su di una piattaforma conoscitiva almeno tendenzialmente completa.
4.4. La riforma del 1999 ha indotto un ripensamento in dottrina ed in giurisprudenza sui poteri esercitabili dal Gup a vaglio della richiesta di rinvio a giudizio e, correlativamente, sulla natura della sentenza ex art. 425 cod. proc. pen. In dottrina prevale l'opinione secondo la quale la novella mira a rendere effettiva la funzione di filtro dell'udienza preliminare, ma non ha alterato le caratteristiche della sentenza di non luogo a procedere, che era ed è rimasta una pronuncia meramente processuale, destinata a valutare la ricorrenza dei presupposti per il passaggio alla fase dibattimentale e, dunque, a sbarrare la strada ad "imputazioni azzardate". La Corte Costituzionale, chiamata ad una nuova riflessione sulle attuali connotazioni dell'udienza preliminare, preso atto del rinnovato quadro normativo, ha sensibilmente corretto l'originaria impostazione. In particolare, nella sentenza n. 224 del 2001 (in tema di incompatibilità del giudice), i Giudici della Consulta hanno evidenziato che "a seguito delle importanti innovazioni 23 H C introdotte, in particolare, dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, l'udienza preliminare ha subito una profonda trasformazione sul piano sia della quantità e qualità di elementi valutativi che vi possono trovare ingresso, sia dei poteri correlativamente attribuiti al giudice, e, infine, per ciò che attiene alla più estesa gamma delle decisioni che lo stesso giudice è chiamato ad adottare". Per altro verso, si è evidenziato che il tema decisorio dell'udienza preliminare risulta ampliato in considerazione dei più ampi poteri d'indagine riconosciuti alla difesa con la legge 7 dicembre 2000, n. 397. Dato atto di tali novità, la Corte costituzionale ha rimarcato che, nell'udienza preliminare come regolata - dall'attuale disciplina -, da un lato, si realizza un contraddittorio più esteso rispetto al passato;
dall'altro, v'è "un incremento degli elementi valutativi, cui necessariamente corrisponde quanto alla determinazione conclusiva un apprezzamento del merito ormai privo di quei caratteri di "sommarietà" che prima della riforma erano tipici di una delibazione tendenzialmente circoscritta allo stato degli atti". Con la sentenza n. 335 del 2002 (sempre in tema di operatività del principio di imparzialità del giudice), il Giudice costituzionale ha ribadito che "il nuovo art. 425, in questo modo, chiama il giudice a una valutazione di merito sulla consistenza dell'accusa, consistente in una prognosi sulla sua possibilità di successo nella fase dibattimentale".
4.5. Sulla scia di tali affermazioni di principio, questa Suprema Corte, nel suo più ampio consesso, ha osservato che, "per effetto delle innovazioni introdotte con la legge 16 dicembre 1999, n. 479, l'udienza preliminare ha subito una profonda trasformazione sul piano sia della qualità e quantità di elementi valutativi che vi possono trovare ingresso, sia dei poteri correlativamente attribuiti al giudice, cui ha corrisposto, quanto alla determinazione conclusiva, un apprezzamento del merito ormai privo di quei caratteri di sommarietà che prima della riforma erano tipici di una delibazione tendenzialmente circoscritta allo stato degli atti" (Sez. U, 26/06/2002 - dep. 19/09/2002, P.G. in proc. D'Alterio, non massimata sul punto).
4.6. A certificare il mutamento di struttura e di funzione dell'udienza preliminare è intervenuta la legge 7 novembre 2002, n. 248, che, nel ridisegnare i casi di rimessione (art. 45 cod. proc. pen.) e nel disciplinare gli effetti della richiesta (art. 47, comma 2, cod. proc. pen.), ha previsto che il processo sia obbligatoriamente sospeso prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione e che il giudice non possa comunque pronunciare "il decreto che dispone il giudizio o la sentenza", con ciò facendo rientrare anche l'udienza preliminare nel concetto di "processo di merito".
4.7. Un fondamentale punto fermo sul tema è stato posto da questo Giudice di legittimità, nella sentenza a Sezioni Unite Vottari. Investita della questione 24 concernente i rapporti fra rinvio a giudizio e giudizio di gravità indiziaria a fini cautelari, questa Corte a composizione allargata ha evidenziato che, "pur essendo innegabile che, all'interno di un disegno frammentario del legislatore, gli strappi acceleratori verso un vero e proprio giudizio di merito, rispetto all'originario carattere di momento di impulso meramente processuale, hanno influito sulla struttura dell'udienza preliminare, la regola di diritto per il rinvio a giudizio resta tuttavia qualificata dalla peculiarità dell'oggetto della valutazione e del correlato metodo di analisi. L'obiettivo arricchimento, qualitativo e quantitativo, dell'orizzonte prospettico del giudice, rispetto all'epilogo decisionale, non attribuisce infatti allo stesso il potere di giudicare in termini di anticipata verifica della innocenza-colpevolezza dell'imputato, poiché la valutazione critica di sufficienza, non contraddittorietà e comunque di idoneità degli elementi probatori, secondo il dato letterale del novellato terzo comma dell'art. 425, è sempre e comunque diretta a determinare, all'esito di una delibazione di tipo prognostico, divenuta oggi più stabile per la tendenziale completezza delle indagini, la sostenibilità dell'accusa in giudizio e, con essa, l'effettiva, potenziale, utilità del dibattimento in ordine alla regiudicanda. S'intende cioè sostenere che il radicale incremento dei poteri di cognizione e di decisione del giudice dell'udienza preliminare, pur legittimando quest'ultimo a muoversi implicitamente anche nella prospettiva della probabilità di colpevolezza dell'imputato, non lo ha tuttavia disancorato dalla fondamentale regola di giudizio per la valutazione prognostica, in ordine al maggior grado di probabilità logica e di successo della prospettazione accusatoria ed all'effettiva utilità della fase dibattimentale, di cui il legislatore della riforma persegue, espressamente, una significativa deflazione. Di talché, gli epiloghi decisionali dell'udienza preliminare, quanto ai casi che risultino allo stato degli atti aperti a soluzioni alternative, si ricollocano specularmene nel solco delle coordinate già tracciate dall'art. 125 disp. att. cod. proc. pen. per l'archiviazione, come logico completamento della riforma introdotta con la legge n. 105 del 1993, recante la soppressione del presupposto della 'evidenza"" (Sez. U, n. 39915 del 30/10/2002 - dep. 26/11/2002, Vottari, Rv. 222602; Sez. VI, 16 novembre 2001 n. 45275, Acampora, Rv. 221303).
4.8. Nei successivi arresti, questa Corte è nondimeno tornata a ribadire che - anche a seguito delle modifiche alla disciplina della udienza preliminare e dei presupposti della sentenza di non luogo a procedere operate con la novella del 1999 -, la sentenza di non luogo a procedere mantiene natura di sentenza di natura processuale e non di merito. Il criterio di valutazione per il giudice dell'udienza preliminare non è dunque l'innocenza dell'imputato, ma l'inutilità del dibattimento, anche in presenza di elementi di prova contraddittori od 25 insufficienti, di tal che il giudice deve pronunziare sentenza di non luogo a procedere solo quando sia ragionevolmente prevedibile che gli stessi siano destinati a rimanere tali all'esito del giudizio (Cass. Sez. 6, n. 33921 del 17/07/2012, P.C. in proc. Rolla, Rv. 253127; Sez. 2, n. 48831 del 14/11/2013 - dep. 05/12/2013, Pg in proc. Maida, Rv. 257645). In altri termini, la funzione di "filtro" dell'udienza preliminare opererebbe nei soli casi di imputazione palesemente "azzardata".
4.9. Nell'avvicinarsi al termine della rassegna giurisprudenziale in materia, occorre dare atto dei più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità. In particolare, si è affermato che, ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il giudice dell'udienza preliminare deve esprimere una valutazione prognostica in ordine alla "completabilità degli atti di indagine" e alla "inutilità del dibattimento", anche in presenza di elementi di prova contraddittori o insufficienti, dando conto del fatto che il materiale dimostrativo acquisito è insuscettibile di completamento e che il proprio apprezzamento in ordine alla prova positiva dell'innocenza o alla mancanza di prova della colpevolezza dell'imputato è in grado di resistere ad un approfondimento nel contraddittorio dibattimentale (Sez. 6, n. 36210 del 26/06/2014 - dep. 27/08/2014, P.C. in proc. C., Rv. 260248). Secondo il principio generale desumibile dal sistema, deve difatti procedersi al dibattimento solo se dallo svolgimento della relativa istruttoria la prospettiva accusatoria può trovare ragionevole sostegno per fugare la situazione di dubbio, ma non anche in caso di astratta possibilità di una decisione diversa a parità di quadro probatorio (Sez. 6, n. 17659 del 01/04/2015 - dep. 27/04/2015, P.G. in proc. Bellissimo e altro, Rv. 263256). In presenza di fonti di prova che si prestino ad una molteplicità ed alternatività di soluzioni valutative, il giudice deve verificare se tale situazione possa essere superata attraverso le verifiche e gli approfondimenti propri della fase del dibattimento, ma non può operare valutazioni di tipo sostanziale che spettano, nella predetta fase, al giudice naturale (Cass. Sez. 6, n. 6765 del 24/01/2014, Pmt in proc. Luchi e altri, Rv. 258806). Mette conto segnalare la pronuncia nella quale questa Corte ha affermato il principio secondo il quale, nel delibare la legittimità dell'esercizio dei poteri decisori da parte del giudice dell'udienza preliminare, si debba prescindere da distinzioni astratte tra valutazioni processuali e valutazioni di merito e come si debba piuttosto avere riguardo come per le decisioni emesse all'esito del - dibattimento alla completezza ed alla congruità della motivazione stessa, in - relazione all'apprezzamento dell'aspetto prognostico dell'insostenibilità dell'accusa in giudizio, sotto il profilo della insuscettibilità del compendio probatorio a subire mutamenti nella fase dibattimentale (Sez. 6, n. 290156 del 26 ゃ じ 03/06/2015 dep. 08/07/2015, P.M. e altro in proc. Arvonio e altri, Rv. 264053).
4.10. Un significativo passo in avanti nella elaborazione teorica dell'istituto de quo è stato compiuto con la recente decisione con la quale questa Corte ha affermato che il giudice dell'udienza preliminare è chiamato ad una valutazione di effettiva consistenza del materiale probatorio posto a fondamento dell'accusa, eventualmente avvalendosi dei suoi poteri di integrazione delle indagini, e, ove ritenga sussistere tale necessaria condizione minima, deve disporre il rinvio a giudizio dell'imputato, salvo che vi siano concrete ragioni per ritenere che il materiale individuato, o ragionevolmente acquisibile in dibattimento, non consenta in alcun modo di provare la sua colpevolezza (Sez. 6, n. 33763 del 30/04/2015 - dep. 30/07/2015, P.M. in proc. Quintavalle e altri, Rv. 264427). Come si legge nell'ampia motivazione di tale sentenza, "la regola di giudizio al fine del rinvio a giudizio o, per converso, del proscioglimento nel merito, consiste innanzitutto nella presentazione da parte del P.M. di elementi probatori che dimostrino allo stato un livello di fondatezza delle accuse, definibile "serio". Rispetto a tale precondizione, il giudice, nel contraddittorio delle parti, valuterà che a tale materiale si aggiunga una prospettiva di utile sviluppo delle prove a carico nel corso del dibattimento ovvero la impossibilità che ciò avvenga (caso tipico è la utilizzazione di dichiarazioni del correo che ha, però, manifestato la scelta di non ripetere le sue accuse). La situazione di incertezza probatoria, invece, pur se si colloca in un caso nel quale è innegabile lo "sviluppo dibattimentale", non giustifica il rinvio a giudizio. Il ruolo del Gup non è certamente quello di verificare l'innocenza (se non evidente) o la colpevolezza, bensì quello di individuazione di una minima probabilità di colpevolezza, condizione che giustifica la sottoposizione al processo, e la assenza di ragioni per ritenere che l'accusa non sia suscettibile di essere definitivamente provata in dibattimento. Va peraltro rammentato come tale situazione si collochi in un contesto di tendenziale completezza delle indagini che si rileva nell'art. 421-bis c.p.p.".
5. Tirando le fila delle indicazioni ermeneutiche sopra delineate e tracciando i principi posti a base della presente decisione, giudica il Collegio che, avendo riguardo alla disciplina dell'udienza preliminare come risultante dalla novella del 1999 ed alla ratio della disposizione dell'art. 425 cod. proc. pen. cui è indubbiamente sottesa l'esigenza di evitare l'inutile prosecuzione di procedimenti fondati su basi poco consistenti e di realizzare un effetto deflattivo di dibattimenti superflui -, la sentenza di non luogo a procedere costituisca una sentenza di merito su di un aspetto processuale. Ed invero, il giudice dell'udienza preliminare è chiamato ad una valutazione sulla sostanza degli elementi dedotti 27 ' # dal pubblico ministero a sostegno della richiesta ex art. 416 cod. proc. pen., eventualmente integrati ai sensi degli artt. 421-bis e 422 cod. proc. pen., dunque ad espletare un giudizio di merito, e, nondimeno, tale giudizio di merito ha ad oggetto, non la fondatezza dell'accusa - cioè la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato (salvo il caso in cui essa sia evidente) -, bensì la capacità di siffatti elementi perché sufficienti, non insanabilmente contraddittori o idonei di - - dimostrare la sussistenza di una "minima probabilità" che all'esito del dibattimento sia affermata la colpevolezza dell'imputato, in tale senso dovendosi declinare la sostenibilità dell'accusa in giudizio codificata (in negativo) nel comma 3 dell'art. 425 e, quindi, la condizione che possa giustificare la sottoposizione dell'incolpato a processo. In altri termini, il Gup è tenuto a verificare che la piattaforma degli elementi conoscitivi, costituiti dalle prove già raccolte e da quelle che potranno essere verosimilmente acquisite nello sviluppo processuale - secondo una valutazione prognostica ispirata a ragionevolezza -, sia munita di una consistenza tale da far ritenere probabile la condanna e da dimostrare, pertanto, l'effettiva, seppure potenziale, "utilità del dibattimento". Si deve dunque ribadire che, ai fini del rinvio a giudizio, è necessario che sussista ciò che nella sopra ricordata sentenza n. 33763/2015 questa Corte ha - definito un "minumum probatorio" su cui innestare la valutazione circa la "serietà del livello di fondatezza delle accuse". Entro tale perimetro, il decidente è investito di un giudizio di merito, di natura prognostica, fondato sulle acquisizioni già presenti nel fascicolo - eventualmente arricchite nei termini già sopra delineati valutate in una prospettiva non statica, ma dinamica, avendo cioè riguardo al loro sviluppo ragionevole nel processo (id est alla c.d. potenzialità espansiva del dibattimento), dovendo anche sotto tale angolazione verificare l'utilità dello sviluppo dibattimentale. Sul punto, va riaffermato il principio già stabilito da questa Corte, nella sentenza n. 36210/2014 (sopra ricordata), secondo il quale, ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il giudice dell'udienza preliminare deve esprimere una valutazione prognostica in ordine alla "completabilità degli atti di indagine" e alla "inutilità del dibattimento", anche in presenza di elementi di prova contraddittori o insufficienti, dando conto del fatto che il materiale dimostrativo acquisito è insuscettibile di completamento e che il proprio apprezzamento in ordine alla prova positiva dell'innocenza o alla mancanza di prova della colpevolezza dell'imputato è in grado di resistere ad un approfondimento nel contraddittorio dibattimentale. Conclusivamente, la sentenza di non luogo a procedere discende da una valutazione, non di non colpevolezza dell'imputato (salvo il caso di innocenza evidente), bensì di insussistenza di elementi, acquisiti o potenziali (cioè 28 Cit suscettibili di integrazione attraverso il contraddittorio dibattimentale), utili a dimostrare la "serietà" dell'accusa e, quindi, l'"utilità" del passaggio alla fase dibattimentale.
6. Da quanto testè rilevato discende che, se giudice dell'udienza preliminare è legittimato ad esercitare il proprio prudente apprezzamento nella valutazione dei dati probatori al solo fine di verificare se l'impianto probatorio sussistente o ragionevolmente integrabile nel dibattimento - dimostri un livello - di fondatezza delle accuse definibile "serio", rimangono fuori dall'orizzonte del sindacato da espletare in questa fase quelle valutazioni che si sostanzino nella lettura/interpretazione di emergenze delle indagini o delle prove già raccolte connotate da una portata o da un significato "aperti" o "alternativi" o, dunque, suscettibili di una diversa valutazione da parte dei giudici del dibattimento, anche in ragione delle possibili acquisizioni istruttorie nel processo. Tale sindacato attiene invero alla delibazione sul merito della pretesa accusatoria e non della effettiva utilità dello sviluppo dibattimentale -, e dunque compete in via esclusiva ai giudici della cognizione.
6.1. Cercando di esemplificare, sarà certamente possibile pronunciare sentenza di non luogo a procedere nel caso in cui l'impianto probatorio sia fondato in via esclusiva sulle dichiarazioni di un chiamante in correità allorchè non risultino acquisiti al fascicolo riscontri esterni individualizzanti e non si profili all'orizzonte processuale la possibilità di una futura acquisizione di essi, secondo un giudizio prognostico improntato a criteri di ragionevolezza. Di contro, al giudice dell'udienza preliminare è preclusa la diretta valutazione del narrato del chiamante per affermarne l'inconsistenza a fondare il giudizio di colpevolezza così come la svalutazione degli elementi forniti dall'inquirente a costituire valido riscontro individualizzante al dichiarato, atteso che tale apprezzamento del compendio probatorio sostanzia una decisione sulla res iudicanda, cioè un giudizio sulla fondatezza dell'accusa elevata dal pubblico ministero, e non una decisione sulla serietà dell'impianto dell'accusa, che appunto compete al Gup;
ciò salvo il caso in cui l'inattendibilità del dichiarante o della sua narrazione o, più in generale, l'inconsistenza del quadro d'accusa siano di così luminosa evidenza da rendere manifesta l'inutilità di far proseguire oltre la causa, atteso che in siffatte ipotesi gli elementi a carico non consentono letture alternative diverse da quella della palese infondatezza della prospettazione accusatoria.
7. A tali coordinate ermeneutiche non si è conformato il Giudice del provvedimento in verifica.
8. In primo luogo, mette conto porre in rilievo come il corredo argomentativo della sentenza impugnata, a discapito della mole del documento, sia in effetti carente nella ricostruzione degli elementi a carico. к с 2 929 +1 .7 8.1. Ed invero, il Giudice milanese ha dato conto delle fonti di prova a carico in modo del tutto parcellizzato ed, in particolare, non ha chiarito in termini completi e puntuali quale sia il contenuto delle dichiarazioni rese dai principali accusatori, segnatamente da ET RO e LI SI, con ciò impedendo a questa Corte di verificare sia la fondatezza della non perfetta convergenza dell'apporto conoscitivo dei due chiamanti rilevata dal decidente, sia e soprattutto di individuare i profili del narrato che avrebbero dovuto essere confermati da specifici elementi di riscontro individualizzante stimati dal Gup - assenti o comunque sguarniti di univoca significatività - e, dunque, di valutare se il giudizio espresso in merito alla superfluità del dibattimento possa o meno ritenersi corretto.
8.2. Il difetto di motivazione riguarda anche il tema delle rogatorie, là dove, non essendo precisato in sentenza il contributo probatorio da esse acquisibile, risulta preclusa a questo Giudice di legittimità la verifica in ordine alla legittimità della valutazione espressa dal Gup in merito alla sostanziale irrilevanza (almeno per le posizioni investite dal proscioglimento) delle acquisizioni richieste all'estero, in particolare con riguardo a quelle formulate all'A.G. del Libano e della Svizzera che, secondo i ricorrenti, dovrebbero - di
contro
- fornire precise e preziose conferme all'assunto d'accusa.
8.3. Le carenze della motivazione sopra delineate rendono il provvedimento impugnato viziato da nullità ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. La valutazione espressa dal Gup nel senso della inutilità del dibattimento non può che presupporre una ricostruzione puntuale e completa del compendio probatorio sia esistente e dedotto a corredo della richiesta ex art. 416 cod. proc. pen., sia di quello processualmente acquisibile nello sviluppo del procedimento, così da rendere possibile a questo Giudice della impugnazione di comprendere le premesse del ragionamento seguito per pervenire all'esito liberatorio e verificare la correttezza della ritenuta insussistenza del "minumum probatorio" dimostrativo di un "serio" livello di fondatezza delle accuse. Il Giudice che sbarri il corso del procedimento, in un sistema governato dal principio di obbligatorietà dell'azione penale, è tenuto ad assolvere con puntualità all'obbligo di motivazione e ad esplicitare, con considerazioni circostanziate e conformi a ragionevolezza, i motivi per i quali abbia escluso la serietà della proposizione accusatoria - e, dunque, la prevedibilità di una futura affermazione di condanna - nonchè stimato irrealistico l'arricchimento nello sviluppo dibattimentale del materiale probatorio ritenuto al momento insufficiente.
9. Ma anche a prescindere dalla rilevata lacuna argomentativa, come anticipato, la decisione del Giudice di Milano deve essere comunque annullata per l'erroneità tanto della regola di giudizio seguita ai fini dell'esito liberatorio, 30 し quanto dei principi di diritto e delle massime d'esperienza utilizzati per valutare taluni degli elementi probatori. 10. Quanto al primo aspetto, ritiene il Collegio che il Giudice milanese abbia errato là dove non si è fermato a delibare la serietà dell'impianto probatorio come sottoposto al proprio vaglio, tenendo altresì conto della potenzialità espansiva dello sviluppo processuale, ma ha compiuto, sulla base degli elementi offerti, un vero e proprio giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa e, quindi, sulla colpevolezza/innocenza degli imputati, persone fisiche e persone giuridiche. Ed invero, il Giudice ha evidenziato come l'impianto accusatorio poggi, per un verso, sulle dichiarazioni di ET RO ed, in parte, di LI SI assunte in incidente probatorio (e dunque ormai acquisite al processo come prove), rilevando che le dichiarazioni del secondo sono in parte de relato rispetto a quanto acquisito dal primo e che i narrati dei due chiamanti non sono, comunque, perfettamente convergenti;
per altro verso, sulla documentazione concernente i contratti stipulati da EM S.p.A. e le sue controllate con PE RT LT e sui molteplici flussi di denaro tracciati (in parte oggetto delle rogatorie in corso), osservando che i flussi finanziari non sono riconducibili direttamente ad EN e, quindi, a CA se non attraverso le parole di RO ed SI. Seguendo il criterio di valutazione sopra delineato nei paragrafi 5 e 6 del considerato in diritto, dinanzi alle circostanze storico fattuali emergenti dalle dichiarazioni di RO e SI, il Giudice si sarebbe dovuto limitare a verificare la sussistenza - fra le acquisizioni degli inquirenti - di elementi idonei a fungere da riscontro individualizzante in termini di pertinenza al thema probandum e di non manifesta inconsistenza dei dati dedotti e, dunque, a valutare sotto tale profilo la "serietà" del quadro d'accusa. Di contro, il Gup non avrebbe potuto sottoporre ciascuno di tali elementi ad un'operazione di interpretazione, valutazione e scelta fra l'una o l'altra delle possibili letture alternative, atteso che tale apprezzamento si è risolto in un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa - spettante in via esclusiva al giudice della cognizione e non aveva, ad ogni modo, ragion - d'essere in relazione ad elementi che, proprio nell'ottica nei quali erano stati sottoposti al vaglio del giudicante, non costituivano prove, ma soltanto dei dati a convalida delle dichiarazioni accusatorie degli imputati dello stesso reato o in reato connesso. 10.1. La migliore evidenza di quanto si sostiene si trae dalla estrema ampiezza ed analiticità delle motivazioni sviluppate dal decidente per pervenire alla conclusione liberatoria. Anziché limitarsi a dare atto delle chiamate in correità/reità di ET RO e LI SI e ad evidenziare la sussistenza o, rectius, l'insussistenza di elementi potenzialmente idonei a costituire riscontro C'H 31 individualizzante al loro narrato, il Giudice ha proceduto ad un'approfondita e -articolatasi in ben sessanta cartelle (da pagina 17 a pagina diffusa disamina 67) di ciascuna evidenza probatoria o indiziaria indicata dai pubblici ministeri a - rinforzo e si è quindi diffuso sulla interpretazione e sulla portata dimostrativa di tali elementi per affermarne l'intrinseca inidoneità ed, a volte, la contraddittorietà. In altri termini, il Gup è pervenuto alla conclusione circa l'insufficienza e/o l'inidoneità degli elementi indicati a riscontro alle propalazioni accusatorie con conseguente ritenuta mancanza del "minumum probatorio" - necessario per l'evoluzione dibattimentale - all'esito di un giudizio condotto alla luce del proprio prudente apprezzamento nell'ambito del quale ha soppesato ed interpretato i diversi dati indicati dagli inquirenti, operando di volta in volta una scelta fra le plurime letture e possibili significati di essi. Il che costituisce luminosa dimostrazione del fatto che le valutazioni sottese alla sentenza ai sensi dell'art. 425 pronunciata lo scorso 2 ottobre costituiscono espressione di una delibazione di puro merito, sulla sostanza e fondatezza delle accuse, non consentita nella fase in quanto riservata al giudizio dibattimentale. Si pensi a titolo di esempio - all'interpretazione data dal Gup agli scambi verbali o via mail intercettati, concludendo che essi smentiscono il "dominio di CA su EM" dedotto dall'accusa; al significato ed al peso probatorio assegnato ai documentati incontri fra CA, LI, RO, JA ed il ministro algerino EL, ricondotti dal decidente ad una mera attività di lobbying;
alla lettura/valutazione delle conversazioni e-mail acquisite agli atti ed alla ritenuta inidoneità delle stesse a riscontrare le accuse mosse da RO a carico di LA;
alla stimata irrilevanza a fungere da elemento di conferma alle parole di SI (in merito alla sistematica sovrafatturazione da parte delle società EA e EC - partners o subcontractors di EM per creare le provviste per il - pagamento delle tangenti) della accertata sovrafatturazione di talune prestazioni da parte di tali società; alla svalutazione compiuta dal decidente del mancato rispetto della procedura e della tempistica ordinari previste per l'autorizzazione, data dal ministro algerino EL, per l'acquisto della società canadese FC da parte di EN S.p.A. 10.2. Tradisce l'approccio del Gup al tema anche qualche passaggio della motivazione, in particolare quello nel quale Giudice afferma che "neanche in una visione unitaria, si riesce, pertanto, a costituire la prova richiesta per una pronuncia di condanna oltre ogni ragionevole dubbio" (v. pagina 16 del provvedimento in verifica), facendo espresso richiamo al criterio di valutazione codificato all'art. 533 del codice di rito per la fase del giudizio di merito e che per le ragioni pocanzi esposte - non può trovare applicazione in sede di udienza preliminare. 32 じ ゃ 10.3. Cartina di tornasole di tale conclusione sono, inoltre, tanto i motivi dedotti dai ricorrenti, quanto le argomentazioni sviluppate nelle memorie dagli imputati e da EN S.p.A., là dove, per evidenziare ora le criticità, ora la condivisibilità dell'iter logico argomentativo seguito dal Giudice del provvedimento impugnato, le parti hanno proceduto ad un approfondito esame delle fonti di prova e degli elementi di conoscenza da esse traibili e, dunque, alla valutazione della portata dimostrativa di essi ora a carico, ora a discarico - (seconda dell'esponente) contestando ovvero ribadendo la correttezza delle massime d'esperienza di volta in volta applicate dal Giudice nel vagliare gli elementi di riscontro. La natura degli argomenti tesi a confutare piuttosto che a validare la motivazione svolta nella sentenza in rassegna tutti dispiegati sul - piano del merito - dimostra come il Gup non si sia mosso sul terreno della verifica della consistenza e serietà del materiale probatorio fornito dall'accusa - id est della sussistenza di elementi sufficienti, non contraddittori o comunque idonei, anche alla luce dei possibili sviluppi nella fase dibattimentale, per ritenere sussistente una "minima probabilità di colpevolezza" -, ma su quello si - ribadisce, non consentito in questa fase della verifica della possibilità di - affermare, sulla scorta del compendio probatorio (attuale e futuro), la colpevolezza degli imputati. 11. Sotto diverso profilo, va rilevato come il Gup, non solo abbia debordato dai limiti posti al proprio scrutinio, ma abbia comunque fatto un uso non corretto delle regole che presiedono alla valutazione ed alla utilizzazione delle dichiarazioni rese dai chiamanti in correità fissata dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. 11.1. Oltre ad operare una valutazione di attendibilità e utilizzabilità della prova dichiarativa fisiologicamente rimessa al giudice dibattimentale, salvo i casi di evidente inconsistenza -, il Gup ha preteso, nella sostanza visto il livello di gravità, precisione e concordanza richiesto -, che ciascuno degli elementi di riscontro alle dichiarazioni fosse dotato di un'autonoma portata probatoria. Ciò senza considerare, da un lato, che l'elemento specifico ed individualizzante necessario a fini di riscontro è e rimane pur sempre un indizio, che non deve pertanto connotarsi quale prova autoportante;
dall'altro lato, che può costituire valido elemento di conferma ad una dichiarazione anche un contributo de relato (nella specie, di SI rispetto a quanto dichiarato da RO), salvo il prudente apprezzamento del giudice circa l'autonomia, l'attendibilità e, dunque, l'idoneità di essa a fungere da elemento di conforto, comunque riservata (salvo i casi di inaffidabilità evidente), al giudice del dibattimento. 33 # . 7 Si consideri, a mò d'esempio, l'irragionevole svalutazione del peso delle dichiarazioni di AR NI della società NI S.p.A., là dove il Giudice ha affermato che la vicenda riferita dal teste non può ritenersi espressione per induzione di una regola generale applicabile nel caso di specie, con ciò trascurando di considerare che NI ha dichiarato di essere stato, quale sub contractor di EM, "costretto" a pagare ingenti somme di denaro a OM AB e FA JA (gli stessi che sono imputati nel presente procedimento) per poter lavorare" in Algeria ed ottenere appalti nel settore petrolifero: la persona informata dei fatti ha, dunque, riferito una vicenda che riguarda la stessa tipologia di contratti (quelli delle oil company), il medesimo contesto ambientale (appalti in Algeria) e, soprattutto, le richieste di versamento di tangenti da parte dei medesimi soggetti coinvolti nei fatti oggetto del presente procedimento, quali personaggi molto vicini al ministro dell'energia Chiekib EL. Il dato conoscitivo riferito da NI, secondo il quale per poter lavorare in Algeria nel settore dell'energia "Il faut faire un payment", se non poteva essere riguardato quale prova piena, certamente avrebbe dovuto essere considerato quale indizio e, dunque, quale possibile elemento di riscontro alle chiamate in correità di RO e SI in merito al pagamento di tangenti da parte delle società di appartenenza. In altri termini, non si trattava di evincere una regola generale dal caso particolare, ma di utilizzare il caso particolare - in quanto strettamente aderente alla vicenda sotto lente e connotato da modalità e circostanze consimili quale elemento a corroboration delle dichiarazioni - accusatorie. 11.2. Va ancora rilevato come il Gup, nel valutare le evidenze indicate quali riscontri, abbia talvolta fatto ricorso a massime d'esperienza che non possono essere condivise, in quanto non conformi a ragionevolezza o, comunque, non argomentate con riferimento a dati di comune esperienza nello specifico contesto spazio-temporale in cui maturavano le condotte, così da poterne affermare la rispondenza all'id quod plerumque accidit. Si vedano, in particolare, gli "incontri informali" avvenuti fra i vertici di EN S.p.A. e EM S.p.A., ET LI, PA CA ed NI LA, con l'esponente politico di rilievo del Governo algerino - il ministro Chekib EL - ed il suo "segretario particolare" AR IN JA, che il Giudice prendendo netta posizione nella interpretazione e valutazione del dato fattuale, sebbene aperto ad una molteplice lettura ha ridotto a mera attività lobbistica, senza peraltro dare conto degli elementi della prassi nel settore dei contratti internazionali sulla scorta dei quali abbia fondato tale affermazione, per di più andando in contrasto col dato d'esperienza portato dai vertici della società NO AO e IO De LZ LZ (all'epoca dei fatti in ruoli apicali di EN) 34 quanto alle ben diverse modalità "ordinarie" di conduzione delle trattative all'estero da parte delle società del gruppo EN. Gup11.3. Coglie nel segno anche il rilievo dei ricorrenti secondo il quale avrebbe errato nell'operare la prognosi circa il non "utile sviluppo delle prove a carico nel corso del dibattimento". Il Giudice ha, invero, trascurato di considerare l'arricchimento del compendio probatorio suscettibile di derivare dall'esame dibattimentale dei testi AO e De LZ (in particolare, sull'anomalia" degli incontri riservati dei vertici di EN e EM, fra cui CA e LA, con esponenti politici algerini e loro portavoce), anche nell'ottica di superare le zone d'ombra evidenziate dallo stesso Giudice, nonché dagli elementi acquisibili all'esito delle rogatorie. A tale ultimo proposito, va rilevato che, anche a dare per acquisito il dato evidenziato dai difensori del LA che la Procura della Repubblica già disponga delle - dichiarazioni dei due funzionari algerini richieste all'A.G. del paese nordafricano, non può negarsi - secondo un giudizio prognostico ispirato a ragionevolezza -, la possibile rilevanza a supporto dell'accusa e, segnatamente, quali elementi di riscontro delle dichiarazioni a carico rese da RO e SI, degli esiti delle richieste di assistenza giudiziaria verso la Svizzera concernente l'acquisizione - della documentazione relativa al conto corrente di PA CA - e, soprattutto, verso il Libano, concernente (per quanto dato atto dalla Procura ricorrente) la documentazione bancaria relativa ai conti correnti di PE RT, che potrebbe fare luce sui rapporti tra JA e le società EC e EA, sub contractors di EM S.p.A., che ricevevano ingenti somme di denaro a titolo di pagamento di prestazioni contrattuali in ipotesi d'accusa - "gonfiate", per poi - smistare le maggiorazioni a fini corruttivi, e fornire elementi utili a riscontro delle chiamate di correo. La circostanza che, all'epoca della celebrazione dell'udienza preliminare, le richieste di assistenza giudiziaria inoltrate alle Autorità Giudiziarie di tre Paesi stranieri non fossero state adempiute (o soltanto in parte espletate), non può di per sé risolversi in una sanzione verso la scelta dell'organo della pubblica accusa di avanzare comunque la richiesta di rinvio a giudizio in assenza di tali esiti rogatoriali, essendo l'esercizio dell'azione penale soggetto dal codice di rito ad una specifica e rigorosa tempistica nonché condizionato dai termini di prescrizione del reato, il che, in presenza di un articolato contesto di prove da verificare e indizi da apprezzare unitariamente, ne ha non irragionevolmente sconsigliato una dilazione in attesa dell'evasione delle richieste alle A.G. straniere. 35 LI In sintesi, neanche il giudizio prognostico negativo in merito alla "potenzialità espansiva" per l'accusa derivante dallo sviluppo dibattimentale del procedimento risulta adeguatamente argomentato. 12. Sulla scorta delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano dovrà celebrare una nuova udienza preliminare e procedere ad una nuova valutazione in merito alla sussistenza o meno delle condizioni per giustificare la sottoposizione a processo degli imputati persone fisiche e giuridiche -, conformandosi ai principi - di diritto sopra espressi in punto di regola di giudizio da seguire in udienza preliminare e di onere argomentativo della sentenza ex art. 425 cod. proc. pen., in ipotesi ancora legittima, allorquando congruamente argomentata.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata e rimette gli atti all'ufficio del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano in diversa composizione per l'ulteriore corso. Così deciso, 24 febbraio 2016 Il consigliere estensore Il Presidente Alessandra Bassi AR Citterio Carti Heris DEPOSITATO IN CANCELLERIA 27 APR 2016 K. FUNZIONARIO GUDIZIARIO N E R F Bottssa Silvana DY CHO F + 36