Sentenza 26 febbraio 2016
Massime • 1
Attesa la funzione di "filtro" svolta dall'udienza preliminare, ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il Gup deve valutare, sotto il solo profilo processuale, se gli elementi probatori acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque inidonei a sostenere l'accusa in giudizio, esprimendo un giudizio prognostico circa l'inutilità del dibattimento, senza poter formulare un giudizio sulla colpevolezza dell'imputato. (Nella fattispecie la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con la quale il Gup, sulla base di una valutazione nel merito dei risultati probatori e di una propria ricostruzione alternativa del fatto, aveva prosciolto l'imputato, dirigente di ufficio tecnico comunale, dall'accusa relativa alla falsificazione dell'attestazione di cessazione dell'attività di una ditta).
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/02/2016, n. 26756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26756 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2016 |
Testo completo
26 7 5 6 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE . QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 26/02/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. MARIA VESSICHELLI - Consigliere - N. 372 Dott. SERGIO GORJAN REGISTRO GENERALE- Consigliere - N. 49494/2015Dott. FRANCESCA MORELLI Dott. EDUARDO DE GREGORIO - Rel. Consigliere - Dott. PAOLO MICHELI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LECCE nei confronti di: MIGLIETTA GIAMPAOLO N. IL 27/06/1963 avverso la sentenza n. 3435/2015 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LECCE, del 21/05/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EDUARDO DE GREGORIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Udit i difensor Avv.; ساچ RITENUTO IN FATTO Il Gup del Tribunale di Lecce ha prosciolto, ai sensi dell'art 425 cpp, l'imputato dai delitti di cui agli artt 476,479, 469 e 374 bis cp, per aver,nella sua qualità di dirigente di ufficio tecnico comunale, alterato la copia autentica della dichiarazione di cessazione di attività presentata ai competenti Uffici da tale Paglialonga, attestando falsamente su di essa che l'attività della omonima ditta era cessata il 30 Marzo 2012, nonchè per aver formato la predetta falsa attestazione, destinata ad essere prodotta all'AG nel procedimento penale a carico della medesima persona, fatto compiuto in Agosto 2014. 1. Avverso la decisione ha proposto ricorso il Pm, premettendo che le indagini avevano dimostrato che sull'originale non vi era traccia della dicitura apposta dall'imputato, che la stessa favoriva Paglialonga e che era stata prodotta dalla difesa nel procedimento penale a carico dell'interessata.
1.1 La sentenza è stata, altresì, censurata per motivazione apparente e per errore di diritto, poiché il Gup aveva formulato una serie di considerazioni soggettive ed aveva dimenticato la qualità di pubblico ufficiale dell'imputato; in tale veste gli incombeva un dovere di controllo del contenuto degli atti e di attestare il compimento e l'esito di tale attività; la certificazione sulla data di cessazione di attività, in assenza di ogni verifica circa la rispondenza al vero della stessa, comportava la redazione di un atto falso. All'odierna udienza il PG dr Galasso ha concluso per l'annullamento con rinvio e la difesa, Avv Corvaglia, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato.
1. La sentenza impugnata ha osservato che l'imputato aveva attestato, sull'ultima pagina della copia conforme all'originale della "scia", che l'attività della ditta in parola era finita al 30 Marzo 2012, come dichiarato da Paglialonga, con sottoscrizione resa ai sensi del dpr 445/2000; secondo il Giudice, il dirigente, pertanto, aveva confidato nella veridicità della dichiarazione, non incombendogli alcun obbligo di verificare la corrispondenza a realtà della stessa dichiarazione. Il giudicante, pertanto, aveva deciso per l'insussistenza di ogni alterazione di atto pubblico ed, in conseguenza, anche del connesso delitto ex art 374 bis, che richiedeva, per di più, la consapevolezza della destinazione del documento alla produzione in giudizio.
2. Tanto premesso sul fatto va considerato che la decisione appare resa in violazione dei poteri e dei compiti che la norma ex art 425 cpp assegna al Giudice dell'udienza preliminare, nonchè alla funzione di quest'ultima; nell'ambito della fase, invero ed in coerenza con la funzione di filtro - che la legge assegna all'udienza preliminare - al decidente spetta un discernimento prognostico di sostenibilità dell'accusa in giudizio, anche tramite la ragionevole previsione dei possibili sviluppi dibattimentali delle fonti di prova acquisite al processo, non dovendo, invece, impegnare il suo ragionamento decisorio sul tema dell'innocenza dell'imputato.
2.1 In proposito è utile ricordare l'orientamento di questa Corte di recente ribadito da due pronunce: Sez. 6, Sentenza n. 48928 del 11/11/2015 Cc. (dep. 10/12/2015) Rv. 265478 " La 仙 sentenza di non luogo a procedere non deve incentrarsi su distinzioni astratte tra valutazioni processuali e valutazioni di merito, ma deve avere riguardo - come per le decisioni emesse all'esito del dibattimento alla completezza ed alla congruità della motivazione stessa, in - relazione all'apprezzamento, sempre necessario da parte del G.u.p., dell'aspetto prognostico dell'insostenibilità dell'accusa in giudizio, sotto il profilo della insuscettibilità del compendio probatorio a subire mutamenti nella fase dibattimentale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto viziata la sentenza impugnata per avere apoditticamente affermato l'inidoneità del compendio probatorio a sostenere la condotta criminosa dell'imputato, senza che tale lacuna potesse essere colmata in sede dibattimentale). In senso conforme Sez. 2, Sentenza n. 46145 del 05/11/2015 Cc. (dep. 20/11/2015 ) Rv. 265246 :"Attesa la funzione di "filtro" svolta dall'udienza preliminare, ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il Gup deve valutare, sotto il solo profilo processuale, se gli elementi probatori acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque inidonei a sostenere l'accusa in giudizio, esprimendo un giudizio prognostico circa l'inutilità del dibattimento, senza poter effettuare una complessa ed approfondita disamina del merito. (In motivazione, la S.C. ha precisato che il proscioglimento deve essere escluso in tutti i casi in cui gli elementi acquisiti a carico si prestíno a letture alternative o aperte, o comunque ad essere diversamente valutati in dibattimento, anche alla luce delle future acquisizioni probatorie).
3. Applicando i suddetti principi al caso in esame va constatato che il percorso argomentativo condotto dal Giudice di Lecce per quanto sintetico si è addentrato nel merito dei risultati - - probatori, operandone una ricostruzione alternativa ma errata sul fatto, nella parte in cui ha ritenuto che l'attestazione di cessazione di attività fosse stata effettuata per come affermato da Paglialonga;
proposizione che non appare coerente con i dati processuali, non emergendo nell'attestazione apposta dall'imputato alcun riferimento a dichiarazioni di Paglialonga.
3.1 In base a tale presupposto sbagliato la sentenza ha escluso, per una parte degli addebiti, il ricorrere dell'elemento psicologico del delitto, rendendo un improprio giudizio allo stato degli atti, senza operare le necessarie valutazioni e senza rendere alcuna giustificazione circa l'inutilità del futuro dibattimento.
4. Del resto la stessa motivazione appare errata in diritto, poiché - al contrario di quanto opinato dal Giudice del merito - si ricava dagli atti che l'imputato, quale pubblico ufficiale, fece un'attestazione autonoma ma che risulta non vera, poiché egli non si limitò a scrivere che dalla dichiarazione della donna risultava che l'attività era cessata al 30 Marzo 2012 ma la dicitura - esattamente riportata nel capo di imputazione fu concepita e scritta come se fosse frutto di una sua attività, direttamente o più probabilmente indirettamente sviluppata, che, invece, pacificamente non fu realizzata.
4.1 Per tale ragione non è accoglibile la tesi esposta dal difensore in udienza, secondo la quale l'imputato non avrebbe fatto un'attestazione autonoma in quanto la stessa era apposta in calce alla dichiarazione di "scia" ed egli avrebbe fatto affidamento sulla veridicità della dichiarazione. で Invero, ciò che conta ai fini della configurabilità dell'ipotesi delittuosa non è la collocazione grafica della dicitura ma la mancanza in essa di ogni riferimento alle dichiarazioni della donna.
4.2 Per tali ragioni l'attestazione dell'imputato quale dirigente dell'ufficio tecnico comunale appare falsa e non come prospettato nel ricorso del PM - a causa dell'assenza dei controlli - che, ai sensi dell'art 71 comma 1 del Dpr 445/2000, sono dovuti o a campione o in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, che nella fattispecie concreta non sono stati esposti dal ricorrente. Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata va annullata e gli atti rinviati al Tribunale di Lecce per l'ulteriore corso.
PQM
Con Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Lecce per l'ulteriore corso. Deciso il 26.2.2016 Il consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregorio Drssa Mana Vessichelli TA IN CANCELLERIA 27 GIU 2016 add IL FUNZIONARIO GIUDECAPO Cemble L 3