Sentenza 24 gennaio 2014
Massime • 1
Ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il Gup, in presenza di fonti di prova che si prestano ad una molteplicità ed alternatività di soluzioni valutative, deve limitarsi a verificare se tale situazione possa essere superata attraverso le verifiche e gli approfondimenti propri della fase del dibattimento, senza operare valutazioni di tipo sostanziale che spettano, nella predetta fase, al giudice naturale.
Commentario • 1
- 1. Il rimborso delle spese legali a favore dell’imputato assolto nel processo penaleFrancesco Alvino, Sostituto Procuratore Della Repubblica · https://www.primogrado.com/copia-di-diritto-eurounitario · 8 gennaio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/01/2014, n. 6765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6765 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 24/01/2014
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 158
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 32929/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE;
nei confronti di:
UC AN PI N. IL 05/01/1953;
TI ER N. IL 30/12/1948;
AR LO N. IL 21/03/1957;
OC LO N. IL 30/05/1958;
UC CA N. IL 13/10/1958;
AN NI N. IL 18/08/1951;
ZZ RB N. IL 21/03/1958;
AN SI N. IL 04/02/1972;
avverso la sentenza n. 779/2013 GIP TRIBUNALE di FIRENZE, del 21/01/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE AMICIS GAETANO;
sentite le conclusioni del PG Dott. SELVAGGI Eugenio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
Udito il difensore Avv. LUCIBELLO Pier Matteo, per OC AO, e l'Avv. PINUCCI Neri, anche in sostituzione dell'Avv. BAGATTINI Federico, per UC AN PI, AR AO, UC LU, AN IL e AN IM, che concludono per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 21 gennaio - 8 aprile 2013 il G.i.p. presso il Tribunale di Firenze ha dichiarato non doversi procedere:
a) nei confronti di CH AN PI, TT AL, EL AO e CH LU perché il fatto non sussiste (capo sub A), in relazione al reato di cui agli artt. 110, 117 e 323 c.p.); b) nei confronti di CO AO e IA IL perché il fatto non sussiste (capo B, in relazione al delitto di cui agli artt. 81 cpv., 319 e 321 c.p.); c) nei confronti di ZZ RA e IA IM perché il fatto non sussiste capi sub C), in relazione al delitto di cui all'art. 379 c.p., e sub D), in relazione al delitto di cui agli artt. 110 e 321 c.p.; d) nei confronti di EL AO, inoltre, perché il fatto non sussiste (capo sub G), ex art. 323 c.p.) e perché il fatto non costituisce reato (capo sub I), ex art. 479 c.p.); e) nei confronti, infine, di TT AL e EL AO, perché il fatto non sussiste (in relazione al delitto di cui agli artt. 110 e 323 c.p., contestato nel capo sub L).
2. Il procedimento ha ad oggetto, in particolare, fatti di abuso d'ufficio e falso ideologico posti in essere, entro un arco temporale variamente ricompreso negli anni 2002-2010, da pubblici amministratori e funzionari del Comune di Barberino di LO (ossia, dal Sindaco CH AN PI, dal vice Sindaco TT AL e da EL AO, quale responsabile dell'Ufficio gestione del territorio), nonché fatti di corruzione contestati sia al CO (quale consigliere della Regione Toscana dal 2000 al 2010 ed assessore alla cultura, al turismo e al commercio dall'agosto 2007) che al IA IL, imprenditore con interessi economici prevalentemente individuati nell'ambito del su indicato territorio comunale.
3. Avverso la su indicata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il P.M. presso il medesimo Tribunale, deducendo, con riferimento alle posizioni di tutti gli imputati, un'articolata serie di censure incentrate su vizi di illogicità e contraddittorietà della motivazione, nonché di violazione di legge in relazione all'erronea applicazione dell'art. 425 c.p.p., avendo il G.i.p. motivato la sua decisione sulla base di ricostruzioni ipotetiche dei fatti descritti nei rispettivi capi d'imputazione, ed alternative a quelle ivi formulate, con una personale reinterpretazione, priva di riscontri oggettivi, del materiale indiziario raccolto. Il G.i.p. ha infatti limitato le sue valutazioni soltanto ad alcune delle fonti di prova acquisite nel corso delle indagini, trascurandone altre ed omettendo di valutare adeguatamente, in particolare, le risultanze emergenti dal complesso materiale probatorio scaturito dalle conversazioni oggetto di intercettazione telefonica.
3.1. Con riferimento alla vicenda descritta nel capo sub A), in particolare, il P.M. ha dedotto, fra l'altro, l'estraneità delle argomentazioni utilizzate nell'impugnata pronuncia rispetto al contenuto del tema d'accusa, ove si fa riferimento alla circostanza che tra l'adozione del piano regolatore e la sua approvazione l'amministrazione comunale interessata - retta dal Sindaco CH AN PI - ha ritenuto di dovere emanare una variante a seguito della quale sono stati anticipati gli effetti previsti dall'atto di pianificazione generale - ossia, il PRG - riguardo ad uno specifico comparto - area denominata "Sottocastello" -che è quella ove insiste un terreno del fratello, che in tal modo, prima dell'approvazione del PRG e della conseguente disamina delle relative osservazioni, avrebbe beneficiato di tale situazione, realizzando nell'area quaranta appartamenti.
3.2. Con riferimento alla vicenda di cui al capo sub G), il P.M. ha lamentato, in particolare, l'omesso apprezzamento, da parte del Giudice, di talune delle segnalazioni inviate dalla Polizia Municipale al EL - nella sua qualità di responsabile dell'ufficio gestione del territorio del Comune di Barberino - inerenti all'abusivo svolgimento di attività di somministrazione di bevande e pubblico intrattenimento in orario notturno, sebbene il titolo autorizzativo in possesso degli esercenti lo stabilimento balneare evocato nel capo d'imputazione prevedesse esclusivamente la possibilità di svolgere attività musicale al di fuori dell'orario notturno.
Il P.M. ha altresì dedotto, al riguardo, la contraddittorietà delle risposte fornite dal G.u.p. in merito alla contestata omissione di una tempestiva risposta del EL al Difensore civico in merito alle segnalazioni pervenute da un cittadino che si doleva della rumorosità dell'attività commerciale svolta in orario notturno: da un lato, infatti, sarebbe stata negata l'esistenza di un dovere di risposta alle richieste di informazioni sul punto avanzate dal Difensore civico, mentre, dall'altro lato, si è affermato che le risposte tardivamente fornite non avrebbero avuto carattere elusivo, ma anzi avrebbero manifestato l'assenza di un comportamento inerte da parte dell'imputato.
3.3. Con riferimento ai temi d'accusa enucleati nei capi sub I) ed L), inoltre, il P.M. ha rilevato come il G.u.p. fosse tenuto a verificare se i comportamenti ivi descritti fossero o meno conformi al divieto di favoritismi da parte dei pubblici funzionari chiamati ad un compito di tutela e controllo nell'interesse della collettività, e come il principio di imparzialità e correttezza imposto agli appartenenti alla P.A. sia stato addirittura ribaltato nella motivazione della sentenza impugnata, che definisce "auspicabile" il fatto che i pubblici funzionari coinvolti nell'indagine non solo abbiano omesso di adottare i provvedimenti conseguenti all'accertata mancanza dei documenti previsti, ma si siano persino prestati a ricevere per fax o per mail i progetti presentati dal soggetto sottoposto al loro controllo per apportarvi eventuali integrazioni o correzioni, offrendosi di predisporre in suo favore una traccia del testo mancante, che poi avrebbe dovuto essere oggetto di verifica e controllo da parte dello stesso Ufficio tecnico e del medesimo Assessorato, retti dalle persone chiamate a svolgere tale opera di collaborazione con la parte privata richiedente. Al riguardo, inoltre, il P.M. ha dedotto, fra l'altro, la censurabilità del compito di "segreteria" svolto ed avallato dagli imputati, consistito nell'aggiornare la parte privata circa gli esiti delle sedute della Commissione edilizia o del Consiglio comunale nel caso in cui detti organi erano chiamati a valutare il relativo progetto, o ancora nel ricordargli le date delle future sedute degli organi comunali chiamati a pronunziarsi, così da preparare in tempo utile la documentazione ancora mancante.
Nè, infine, il Giudice ha motivato per quale ragione, pur a fronte di stretti rapporti personali tra uno degli imputati (il EL) ed i rappresentanti della società interessata, la falsa attestazione contestata nel capo sub I) debba qualificarsi come mero errore, non sorretta dalla coscienza e volontà di affermare il falso, così da favorire ulteriormente la rapida definizione del progetto commerciale, alla luce dei rapporti confidenziali comprovati dal contenuto delle intercettazioni telefoniche disposte nel corso delle attività d'indagine preliminare.
3.4. Con riferimento ai reati di cui ai capi sub B), C) e D), infine, il P.M. rileva come fosse evidente che il CO, in ragione dell'incarico ricoperto a livello politico in seno all'ente territoriale chiamato a sovraintendere alla complessiva gestione del territorio, si trovava in una posizione di influenza rispetto ai vari amministratori locali, alcuni dei quali erano stati in passato suoi stretti collaboratori, e come quelle materie certamente rientrassero nell'ambito della sua generica competenza funzionale. Entro tale prospettiva, secondo il P.M., il IA ha potuto spesso fruire di informazioni riservate ottenute dal CO proprio in forza della carica pubblica da lui ricoperta, ed ha potuto, altresì, sfruttare il suo interessamento per assicurarsi in anticipo terreni ed aree poi destinate proprio a quelle attività urbanistico - edilizie auspicate dal IA.
Nè il Giudice, a tale riguardo, ha spiegato per quale ragione il IA avrebbe erogato non trascurabili somme di denaro in favore del CO -di importo oscillante tra i diecimila ed i duecentocinquantamila euro, in un arco temporale, peraltro, alquanto ristretto -qualora egli non avesse potuto procurargli alcun concreto ed effettivo vantaggio.
La presunta assenza di competenza del CO circa le determinazioni urbanistico -edilizie adottate dall'amministrazione comunale di Barberino è inoltre smentita dall'interrogatorio reso al P.M. dal coimputato TT, mentre la motivazione dell'impugnata pronuncia risulterebbe, sotto vari profili, contraddittoria laddove il G.u.p. ha riqualificato la fattispecie contestata alla luce della nuova disciplina del traffico d'influenze, tenuto conto, fra l'altro, della rilevata presenza di comportamenti contrari ai doveri di segretezza ed imparzialità imposti ai pubblici ufficiali, nonché dell'erronea argomentazione secondo cui lo sponsorizzare e quindi l'assicurare ad un imprenditore un trattamento di favore da parte dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni con cui egli è chiamato a rapportarsi sia un comportamento privo di connotazione illecita, atteso che i concorrenti del IA non hanno potuto usufruire delle stesse facilitazioni, ma hanno ricevuto invece un trattamento deteriore.
4. Con memoria depositata in Cancelleria in data 2 gennaio 2014 il difensore di CO AO, Avv. Lucibello Pier Matteo, ha illustrato una serie di argomentazioni a sostegno della declaratoria di rigetto del ricorso del P.M., trovando la motivazione della pronuncia impugnata un'autonoma e sufficiente giustificazione nelle valutazioni in fatto ivi richiamate (pagg. 34-38) e dovendosi ritenere non configurabile una condotta di natura corruttiva, giacché nessuna delle attività rimproverate all'imputato costituisce emanazione, sia pure indiretta, della funzione pubblica e dei poteri ad essa collegati e comunque connessi.
L'ipotizzata attività di raccomandazione, consistente nell'aver introdotto il IA presso taluni amministratori pubblici al fine di agevolare la sua attività imprenditoriale, è totalmente estranea alla fattispecie della corruzione propria, potendo al più rientrare nella sfera applicativa della diversa fattispecie di cui all'art. 346 bis c.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
6. La Corte costituzionale ha più volte affermato che le modifiche apportate alla disciplina dell'udienza preliminare non ne hanno modificato la funzione ad essa assegnata nel disegno del codice, nella quale "l'apprezzamento del giudice non si sviluppa... secondo un canone, sia pur prognostico, di colpevolezza o innocenza, ma si incentra sulla ben diversa prospettiva di delibare... se risulti o meno necessario dare ingresso alla successiva fase del dibattimento" (sent. n. 82 del 1993; sent. n. 71 del 1996; sent. n. 51 del 1997;
ord. n. 185 del 2001): la funzione dell'udienza preliminare, quindi, resta pur sempre quella di verificare l'esistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di giudizio formulata dal P.M.. Come hanno sottolineato le Sezioni unite di questa Suprema Corte (Sez. Un., n. 39915 del 30/10/2002, Vottari, in motivazione), anche l'obiettivo arricchimento, qualitativo e quantitativo, dell'orizzonte prospettico del giudice rispetto all'epilogo decisionale, attraverso gli strumenti di integrazione probatoria previsti dagli artt. 421 bis e 422 bis c.p.p., non attribuisce allo stesso il potere di giudicare in termini di anticipata verifica della innocenza-colpevolezza dell'imputato, poiché la valutazione critica di sufficienza, non contraddittorietà e comunque di idoneità degli elementi probatori, secondo il dato letterale del novellato dell'art. 425, comma 3, "è sempre e comunque diretta a determinare, all'esito di una delibazione di tipo prognostico, divenuta più stabile per la tendenziale completezza delle indagini, la sostenibilità dell'accusa in giudizio e, con essa, l'effettiva, potenziale, utilità del dibattimento". Non è ovviamente irrilevante se, all'udienza preliminare, emergono prove che, in dibattimento, potrebbero ragionevolmente condurre all'assoluzione dell'imputato, ma il proscioglimento deve essere, dal giudice dell'udienza preliminare, pronunziato solo se ed in quanto questa situazione di innocenza sia ritenuta non superabile in dibattimento dall'acquisizione di nuove prove o da una diversa e possibile rivalutazione degli elementi di prova già acquisiti (Sez. 4^, n. 43483 del 06/10/2009, Pontessilli, Rv. 245464): il quadro probatorio e valutativo delineatosi in sede di udienza preliminare, dunque, deve essere ragionevolmente ritenuto immutabile. Ne discende che il giudice dell'udienza preliminare ha il potere di pronunziare la sentenza di non luogo a procedere in tutti quei casi nei quali non esista una prevedibile possibilità che il dibattimento possa invece pervenire ad una diversa soluzione.
Pertanto, l'insufficienza e la contraddittorietà degli elementi, che legittimano la pronunzia della sentenza di non luogo a procedere, ai sensi dell'art. 425 c.p.p., comma 3, devono avere caratteristiche tali da non poter essere considerate ragionevolmente superabili in sede di giudizio.
In definitiva, salva l'ipotesi in cui ci si trovi dinanzi ad un complesso di elementi palesemente insufficienti a sostenere l'accusa in giudizio, per l'esistenza di prove positive di innocenza o per la manifesta inconsistenza di quelle di colpevolezza, la sentenza di non luogo a procedere non è consentita quando l'insufficienza o la contraddittorietà degli elementi acquisiti siano superabili in dibattimento (Sez. 6^, n. 10849 del 12/01/2012, dep. 20/03/2012, Rv. 252280; Sez. 6^, n. 5049 del 27/11/2012, dep. 31/01/2013, Rv. 254241).
7. L'esame della sentenza impugnata rivela che il G.i.p. presso il Tribunale di Firenze non si è attenuto al quadro di principii or ora illustrati, in quanto l'apprezzamento delle questioni di merito si è sviluppato essenzialmente attraverso la valorizzazione di un canone di innocenza, trascurando la fondamentale prospettiva incentrata sull'esigenza di delibare il profilo della necessità, o meno, di dare ingresso all'acquisizione delle ulteriori progressioni cognitive proprie della successiva fase dibattimentale.
Con riferimento a ciascuno dei punti critici oggetto delle articolate censure formulate dal P.M. il percorso argomentativo seguito dall'impugnata pronunzia offre risposte incomplete e parziali, contrapponendo, inoltre, una diversa valutazione di emergenze probatorie il cui reale significato dovrebbe essere acquisito nel pieno contraddicono processuale, all'esito di un apprezzamento, globale ed analitico, delle correlative fonti e vicende storico- fattuali, ed in tal guisa erroneamente anticipando, dunque, un giudizio assolutorio i cui presupposti e criteri sono tipici di una diversa fase.
La pronuncia di non luogo a procedere, infatti, deve essere esclusa ogni qual volta ci si trovi in presenza di fonti di prova che si prestano ad una molteplicità ed alternatività di soluzioni suscettibili di futuri sviluppi, e dunque processualmente "aperte", con la conseguenza che il giudizio di innocenza deve rispondere non già ad una valutazione di merito, e nel merito del procedimento, ma a finalità di tipo processuale correlate alla prevedibile impossibilità di un diverso esito della fase dibattimentale rispetto a quella pre-processuale.
È, insomma, il criterio della inutilità o superfluità del dibattimento a guidare l'esercizio dei poteri decisori del G.U.P. e non il criterio della valutazione, di tipo sostanziale e propria della fase del merito, della innocenza o colpevolezza. In caso contrario, invero, si rischierebbe di violare la regola del giudice naturale precostituito per legge e della individuazione della sede, altrettanto naturale, in cui tale giudizio deve essere espresso, finendo, in ultima analisi, con il pregiudicare l'intera legalità dell'accertamento.
La valutazione della prova, infatti, nella misura in cui avvenga in maniera esorbitante dai limiti propri dell'udienza preliminare, viene sottratta al giudice naturale (il giudice del dibattimento), il solo deputato ad operare valutazioni decisorie nell'ambito di una dialettica dibattimentale formatasi attraverso il pieno contraddittorio e nel rispetto di una evoluzione del processo che tenga conto dell'esigenza di una formazione progressiva della prova:
di fatto il G.U.P., espandendo a dismisura i propri poteri decisori, agisce al di fuori dei limiti giurisdizionali finendo, oltretutto, con il comprimere non solo il diritto alla prova da parte del P.M., ma anche i diritti della difesa e delle eventuali altri parti processuali, in quanto si arroga prerogative che non gli competono, svincolate come sono dalla prospettiva della utilità dibattimentale (v., in motivazione, Sez. 3^, n. 39401 del 21/03/2013, dep. 24/09/2013, Rv. 256848).
Sotto altro, ma connesso profilo, deve poi rilevarsi che il Giudice di legittimità ha il compito di verificare se il Giudice dell'udienza preliminare abbia fatto un corretto esercizio del suo potere di prognosi riguardo agli eventuali sviluppi della fase processuale, ossia con riferimento alla possibilità per il giudizio dibattimentale di offrire elementi di prova ulteriori, ovvero di consentire un'acquisizione metodologicamente più affidabile, perché effettuata nel pieno contraddittorio delle parti, di elementi in precedenza assunti unilateralmente, in tal guisa pervenendo alla delineazione di un quadro storico-fattuale basato su risultati conoscitivi che permettano di accertare con chiarezza la vicenda oggetto del giudizio, ed al P.M. di sostenere l'accusa ai fini della eventuale pronuncia di condanna (Sez. 6^, n. 20207 del 26/04/2012, dep. 25/05/2012, Rv. 252719).
Solo se tale verifica abbia offerto esiti sicuramente negativi, nel senso che se ne possa arguire la superfluità, ovvero l'inutilità del passaggio alla successiva fase dibattimentale, e di tanto il Giudice dell'udienza preliminare abbia dato contezza attraverso un percorso argomentativo congruamente articolato e logicamente coerente, alla Corte di Cassazione resterebbe preclusa ogni possibilità di censura della decisione adottata e, tanto meno, la rilettura dei dati informativi acquisiti durante le indagini, anche se eventualmente integrati nel corso dell'udienza preliminare. Orbene, sui diversi nodi problematici sopra evidenziati (v. i parr. 3.1., 3.2., 3.3. e 3.4.), tutt'altro che marginali o secondari nel complessivo apprezzamento della vicenda storico-fattuale oggetto della regiudicanda, la motivazione della sentenza impugnata risulta obiettivamente carente o sommaria nella prospettiva della formulazione del necessario giudizio prognostico che deve qualificare l'esercizio dei correlativi poteri decisori da parte del G.u.p.. 8. Ne discende l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, con la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze per un nuovo giudizio che si uniformi ai principii di diritto enunciati da questa Suprema Corte.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2014