Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/03/2013, n. 35668
CASS
Sentenza 28 marzo 2013

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In sede di legittimità, il controllo sulla motivazione della sentenza di non luogo a procedere, ex art. 606, comma primo, lett. d) o lett. e), cod. proc. pen., non può avere per oggetto gli elementi acquisiti dal P.M., ma solo la giustificazione adottata dal giudice nel valutarli, e quindi la riconoscibilità del criterio prognostico adottato per escludere che l'accusa sia sostenibile in giudizio.

È ammissibile il ricorso per cassazione del P.M. contro la sentenza di non luogo a procedere emessa dal GUP, con il quale si richieda erroneamente il rinvio a giudizio dell'imputato piuttosto che l'annullamento della sentenza purché l'atto di impugnazione, valutato nel suo contenuto complessivo, si appalesi completo ed idoneo a dare impulso al grado successivo di giudizio.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/03/2013, n. 35668
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35668
    Data del deposito : 28 marzo 2013

    Testo completo