Sentenza 28 marzo 2013
Massime • 2
In sede di legittimità, il controllo sulla motivazione della sentenza di non luogo a procedere, ex art. 606, comma primo, lett. d) o lett. e), cod. proc. pen., non può avere per oggetto gli elementi acquisiti dal P.M., ma solo la giustificazione adottata dal giudice nel valutarli, e quindi la riconoscibilità del criterio prognostico adottato per escludere che l'accusa sia sostenibile in giudizio.
È ammissibile il ricorso per cassazione del P.M. contro la sentenza di non luogo a procedere emessa dal GUP, con il quale si richieda erroneamente il rinvio a giudizio dell'imputato piuttosto che l'annullamento della sentenza purché l'atto di impugnazione, valutato nel suo contenuto complessivo, si appalesi completo ed idoneo a dare impulso al grado successivo di giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/03/2013, n. 35668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35668 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 28/03/2013
Dott. ROTUNDO ZO - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 612
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 36184/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli;
avverso la sentenza resa in data 31-3-2011 dal Giudice DEUdienza Preliminare presso il Tribunale di Napoli;
nei confronti di:
1. NT EA, nato a [...] il [...];
2. AZ AL, nato a [...] il [...];
3. IL AR, nato a [...] il [...];
4. CO CI,, nato a [...] il [...];
5. TA RU, nato a [...] il [...];
6. IO IU, nato a [...] il [...];
7. D'ON IU, nato a [...] il [...];
8. De AN UN, nato a [...] il [...];;
9. Di MA EO, nato a [...] il [...];
10. Di LM FR, nato a [...] il 31-10- 56;
11. RR ER, nato ad [...] il [...];
12. FA ON, nato a [...] il [...];
13. ER OL, nato a [...] il [...];
14. VO ST, nata a [...] il [...];
15. NG LI, nato a [...] il [...];
16. OM RM, nato a [...] il [...];
17. DO NA, nata a [...] il [...];
18. IE ZO, nato ad [...] il [...]:
19. MA EM, nato a [...] il [...];
20. LL RI, nato a [...] il [...];
21. OC IG, nato a [...] il [...];
22. ER MA nato a [...] il [...];;
23. OL FR, nato a [...] il [...];
24. OS LA, nato a San Giorgio a [...] il [...];
25. OS AB, nato a [...] il [...];
26. AR IO, nato a [...] il [...];
27. CC NT, nato a [...] 1'8-6-64;
28. RE MA, nato a [...] il [...];
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita la relazione fatta dal consigliere, Dott. ZO Rotundo;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Gaeta Piero, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
uditi i difensori, avv.ti Rabacchi (in sost. DEavv. Papa) per D'ON, Furgiuele, per MA, NT e DO, Stile per IL, Montone per OL, Troncone per ER, Belloni per IO, Foglia Manzillo per VO, Fucci per DI, CA (anche in sost. DEavv. Longone e DEavv. Nugnes) per OS LA, OS AB e Di LM, e Cavalli per CO.
FATTO
1.-. Con la sentenza indicata in epigrafe, in data 31-3-2011, il GUP presso il Tribunale di Napoli in applicazione DEart. 425 c.p.p.:
- ha dichiarato non luogo a procedere perché il fatto non sussiste nei confronti di CO CI, OL FR, OM RM, AZ AL, LL RI, IO IU, Di LM FR, OS AB, OS LA, D'ON IU, De IT AL per i reati di truffa aggravata, turbata libertà degli incanti, abuso d'ufficio, loro rispettivamente ascritti in concorso ai capi 1), 2), 3), 4) e 5) della rubrica;
- ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di MA EM per non avere commesso il fatto per il reato di tentata concussione in concorso, a lui ascritto al capo 20) della rubrica;
- ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di DO NA, TA RU, AR IO e IE ZO per il reato di cui all'art. 640 cpv c.p., così qualificata l'originaria imputazione di cui all'art. 314 c.p., e per il reato di cui agli artt. 476 e 479 c.p. (entrambi al capo 21 della rubrica) per essere tali reati estinti per prescrizione;
ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di Di MA EO e NG LI per i medesimi reati perché il fatto non costituisce reato;
- ha dichiarato non luogo a procedere perché il fatto non sussiste nei confronti di NT EA, TT AO, IL AR, TA RU, CO CI, IO IU, De AN UN, RR ER, FA ON, ER OL, VO ST, DO NA, IE ZO, MA EM, OC IG, ER MA, SE ME, AR IO, CC NT e RE MA in ordine al delitto di associazione a delinquere loro contestato al capo 22);
- ha dichiarato non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato nei confronti di CO CI, OL FR e ER MA per il reato di abuso di ufficio in concorso, loro ascritto al capo 25) della rubrica;
- ha dichiarato non luogo a procedere perché il fatto non sussiste nei confronti di CO CI, IO IU, VO ST e ER MA per il reato di turbata libertà degli incanti, loro ascritto in concorso al capo 27) della rubrica;
- ha dichiarato non luogo a procedere perché il fatto non sussiste nei confronti di CO CI, IO IU, VO ST, ER MA e D'ON IU per il reato di turbata libertà degli incanti, loro ascritto in concorso al capo 30) della rubrica.
I fatti di reato per i quali era stato chiesto il rinvio a giudizio degli imputati riguardavano la asserita gestione illecita di diversi enti pubblici, come L'Agenzia Regionale Protezione Ambientale della Campania (ARPAC), alcune ASL della Regione ed un Ospedale cittadino, che, secondo la prospettazione accusatoria, sarebbero stati piegati nei loro meccanismi di funzionamento agli interessi di un gruppo di potere, parzialmente identificato con il partito politico UDEUR. Gli imputati, secondo l'Accusa, avrebbero realizzato una associazione a delinquere ben articolata ed operante in tutta la Regione, allo scopo di compiere una serie indeterminata di delitti contro la Pubblica Amministrazione e, soprattutto, allo scopo della acquisizione del controllo delle attività pubbliche di concorso per il reclutamento del personale e gare pubbliche per appalti ed acquisizioni di beni e servizi banditi dai suddetti Enti, associazione che si avvaleva anche del solido legame con i vertici del partito politico UDEUR, ed in particolare del suo segretario regionale campano FA e nazionale MA, nonché a volte DEapporto di assessori e consiglieri regionali (fatti verificatisi in ampio spazio di tempo, prevalentemente tra il 2005 ed il 2009).
Il GUP di Napoli ha dapprima esaminato il c.d. "affare GL" (acquisto da parte di ARPAC di un immobile offerto in vendita dalla srl. GL UO), concludendo che in base alle risultanze delle indagini mancavano elementi concreti per la configurabilità della condotte di truffa, di turbativa d'asta e di abuso di ufficio, contestati ai capi 1), 2) e 3). Successivamente ha vagliato le risultanze attinenti al reato di truffa ai danni del Comune di Napoli, contestata al capo 4) della rubrica, concludendo che erano emersi chiari e concreti elementi documentali che smentivano la tesi di Accusa e che, in ogni caso, non risultava alcun ingiusto profitto patrimoniale per GL. Alle medesime conclusioni il GUP è pervenuto in riferimento al reato di abuso di ufficio per ingiusto vantaggio patrimoniale in favore di GL, rubricato al capo 5). In definitiva, ad avviso del GUP di Napoli, un eventuale processo in riferimento ai predetti capi di imputazione sarebbe stato inutile, data la natura del materiale probatorio presentato dal P.M. a sostegno della richiesta di giudizio, prevalentemente formato da documenti e conversazioni intercettate, il cui valore era già chiaro in atti e non appariva suscettibile in un futuro dibattimento di sviluppi positivi per le proposte accusatorie.
Quanto alla tentata concussione ai danni del Direttore Generale DEOspedale Santobono, attuata anche mediante la proposizione di una interpellanza al Consiglio Regionale al fine di imporgli la nomina a dirigente del Dr. LA (reato contestato a MA EM sub 20), il GUP ha rilevato che le prove a carico DEimputato derivavano da alcune conversazioni telefoniche, nelle quali per altro MA non aveva parlato direttamente, essendone unicamente riportate da altri (IL ed NT) le affermazioni. Si trattava - ha osservato il GUP di Napoli - di conversazioni che risalivano al marzo 2007, mentre la vicenda oggetto di imputazione si era verificata all'inizio di ottobre 2007 e si era sviluppata per altri motivi, non vedendo coinvolto in modo neppure indiretto il MA. Non essendo ipotizzabili positivi sviluppi dibattimentali, si imponeva il proscioglimento DEimputato per non avere commesso il fatto.
Il GUP di Napoli ha poi riqualificato come truffa ai danni di Ente Pubblico il fatto di cui al capo 21), originariamente contestato come peculato, e ha inquadrato nell'ambito DEart. 476 c.p., comma 1 il falso pure rubricato in detto capo, dichiarando per l'imputato IE detti reati estinti per prescrizione e prosciogliendo perché il fatto non costituisce reato gli imputati Di MA e NG.
Quanto alla turbativa di gara di appalto per favorire il consorzio STA (capo 27), il GUP di Napoli ha rilevato che le uniche fonti indiziarie a carico degli imputati erano costituite da conversazioni telefoniche intercettate in un periodo di gran lunga successivo (maggio-ottobre 2007) rispetto a quello di commissione dei fatti (tra la metà del 2005 e l'inizio del 2007). Da tali conversazioni inoltre non si evincevano, ad avviso del GUP, riferimenti diretti e/o indiretti alle vicende oggetto delle presenti imputazioni. Le anomalie riscontrate dal consulente del P.M., sottoposte ad attento vaglio da parte del Giudice, in realtà non apparivano come tali e, in ogni caso, non denotavano macroscopiche incongruenze e non sembravano avere inciso sulla libera partecipazione alla gara ne' averne turbato lo svolgimento.
Alle medesime conclusioni il GUP di Napoli è giunto in riferimento alla turbativa di gara sempre in favore del consorzio STA, rubricata al capo 30). Anche in questo caso le critiche formulate dal Consulente Tecnico del P.M. e riproposte al centro della imputazione sono state dettagliatamente confutate dal Giudice, che ha rilevato che, contrariamente a quanto affermato dal Consulente, nella nota integrativa del bando di gara erano contenute tutte le informazioni tecniche generali e specifiche. Non essendo emersi ulteriori elementi indiziari (posto che le conversazioni intercettate si riferivano ad un periodo diverso rispetto a quello dei fatti contestati), dovevano escludersi nella fattispecie in esame gli stessi elementi materiali del delitto contestato.
Infine il GUP di Napoli ha esaminato il reato associativo ascritto ai prevenuti al capo 22) della rubrica.
Preliminarmente il Giudice ha rilevato che la formulazione di accusa non era in simmetria con lo schema tipico del reato di cui all'art.416 c.p., finendo per costituire una forma ibrida con quella di cui all'art. 416 bis c.p., nell'ambito della quale soltanto l'associazione non è diretta necessariamente alla commissione di delitti. Nella proposta accusatoria, pur discorrendosi di associazione per delinquere, lo scopo di commettere reati risulta secondario, poiché l'ipotizzata associazione avrebbe avuto come oggetto soprattutto l'acquisizione ed il controllo delle attività pubbliche contemplate.
In secondo luogo il GUP ha sottolineato che in nessuna delle imputazioni specifiche (essenziali per i pretesi scopi associativi (controllare gare di appalti di beni e servizi pubblici promosse da Enti territoriali) figurava come imputato qualcuno degli asseriti capi o promotori della contestata organizzazione criminosa. In terzo luogo una buona parte delle attività delittuose che nella prospettiva accusatoria sarebbero state commesse dai componenti della associazione per realizzarne il programma (affare GL;
turbative d'asta ...) erano già state giudicate insussistenti. Da ultimo la lettura complessiva delle conversazioni telefoniche intercettate dimostrava l'esistenza per una parte degli imputati di rapporti di amicizia e di interesse, di collegamenti, di una comune appartenenza politica, ma era del tutto inidonea a provare un vincolo associativo diretto alla commissione di illeciti. A parte il fatto che, con particolare riferimento alla posizione della DO, era emerso che costei aveva posto in essere condotte e preso iniziative certamente contrarie alla realizzazione degli scopi della ipotizzata associazione ed incompatibili con il preteso vincolo associativo. In definitiva, il GUP è giunto alla conclusione che con questa imputazione si era in realtà confuso il fine di mantenere, gestire ed acquisire potere (peculiare - anche se non esclusivo - delle formazioni politiche in certe condizioni storiche) con lo scopo di commettere delitti, essenziale per l'associazione per delinquere. Dovendosi pertanto formulare un prognosi chiaramente negativa circa le possibilità di ulteriore sviluppo probatorio in un futuro processo, si imponeva sentenza di non luogo a procedere anche in riferimento a tale imputazione per insussistenza del fatto. 2 .-. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza suindicata, chiedendone l'annullamento per mancanza e manifesta illogicità della motivazione su punti decisivi della controversia e per violazione DEart. 425 c.p.p., artt. 353 e 416 c.p.. In particolare, in riferimento al proscioglimento per il delitto associativo pronunciato nei confronti di NT EA, TT AO, IL AR, TA RU, CO CI, IO IU, De AN UN, RR ER, FA ON, ER OL, VO ST, DO NA, IE ZO, MA EM, OC IG, ER MA, SE ME, AR IO, CC NT e RE MA, il ricorrente denuncia che il GUP di Napoli avrebbe omesso di valutare "circa la metà del materiale probatorio raccolto durante le indagini", e cioè quello relativo alla prima parte delle investigazioni, svolte dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere e trasmesse alla Procura di Napoli per competenza. Si tratterebbe di indagini che avrebbero per una loro parte già determinato il rinvio a giudizio e che, per la parte relativa al reato associativo, sarebbero state stralciate e sarebbero confluite nell'attuale procedimento. Gli esiti di queste investigazioni, pur approdati al procedimento in esame, sarebbero stati del tutto ignorati dal GUP, nonostante ad essi si facesse riferimento già nei provvedimenti cautelari e nelle ordinanze confermative del Tribunale del Riesame di Napoli.
In buona sostanza, ad avviso del Procuratore della Repubblica di Napoli, il GUP avrebbe completamente omesso di valutare ai fini della sussistenza del reato associativo tutto il filone investigativo riguardante i reati-fine commessi dagli associati all'interno delle ASL (vicenda IA;
concussione ai danni del direttore Generale DEOspedale Santobono di Napoli, dott. MI;
analoga vicenda ai danni del dott. De RE, avvenuta nella ASL di Benevento).
Il GUP, per "pesare" la consistenza del reato associativo, sarebbe rimasto esclusivamente sul terreno della valutazione del filone delle indagini attinente agli illeciti ARPAC, rispetto ai quali ha ritenuto insussistenti alcuni reati-fine, giungendo a conclusioni diverse per altri, per i quali ha ritenuto necessario il vaglio dibattimentale, ignorando del tutto le ulteriori numerosissime contestazioni riconducibili a altri filoni investigativi.
Segnatamente il GUP avrebbe del tutto ignorato, ai fini della valutazione del reato associativo, la vicenda IE, che pure aveva già dato luogo al rinvio a giudizio degli imputati per una serie di reati. Alle medesime conclusioni doveva pervenirsi in riferimento alle dichiarazioni rese da RO, BE e De RE, che, pur fornendo una dettagliata descrizione di un tessuto politico-amministrativo, incarnato dai coniugi MA e da numerosi altri partecipi del sodalizio (De AN;
AR;
TA; IL;
RR ...), dedito ad una serie di condotte illecite, a volte qualificabili come concussive, a volte come peculato, altre volte come abuso d'ufficio, era stato del tutto ignorato dal GUP.
Anche in riferimento alle intercettazioni telefoniche (ritenute dal GUP ininfluenti) il ricorrente sottolinea che l'esame del GUP si sarebbe limitato alle conversazioni registrate nel secondo filone di indagine (quello coordinato dalla Procura di Napoli), mentre sarebbero stati del tutto ignorati centinaia di colloqui captati nel filone di Santa Maria Capua Vetere.
Pure altre risultanze non sarebbero state prese in esame dal GUP, con particolare riferimento alle contribuzioni sproporzionate per il giornale "Il Campanile" (dichiarazioni FA;
informativa 31.10.09 della Guardia di Finanza), alla vicenda del depuratore di Benevento, all'acquisto di un immobile sardo del FA. In definitiva, secondo il Procuratore ricorrente, il GUP avrebbe ignorato interi filoni di indagine, interi apporti dichiarativi, una congerie di reati-fine già oggetto di rinvio a giudizio. Si tratterebbe di decine, centinaia di vicende, che rifletterebbero un sistema "seriale", sistematico e penalmente illecito di assunzione del personale.
Passando all'esame della parte della sentenza in cui è stato disposto il proscioglimento degli imputati dai reati rubricati ai capi 1), 2) e 3), il Procuratore della Repubblica di Napoli rileva preliminarmente che la accertata omessa valutazione da parte del GUP delle informative della Guardia di Finanza da cui risultava che i vincitori delle gare in esame nello stesso periodo di tempo avevano finanziato attraverso il suo giornale l'apparato politico che di fatto governava l'ARPAC (apparato di cui era parte sostanziale e formale il Direttore Generale CO) costituiva un grave vulnus della logicità e completezza della motivazione, in cui ci si sarebbe limitati ad osservare che vi sarebbero stati rapporti di mera frequentazione e colleganza partitica fra imprenditori vincitori della gara e il gruppo politico di riferimento del CO. Il ricorrente sottolinea le straordinarie anomalie riscontrabili nella procedura amministrativa seguita per l'affare GL (doppio bando di concorso;
contratto di vendita di cosa futura;
omessa indicazione da parte dei componenti della Commissione di criteri oggettivi (con relativi punteggi) per la scelta della migliore offerta attraverso il meccanismo della c.d. gara esplorativa), anomalie che non sarebbero state convenientemente valutate dal GUP. A parte il fatto che l'immobile della GL UO era posizionato in una zona degradata e da bonificare e, in quel momento, di difficile collocazione sul mercato immobiliare.
Per quanto riguarda la truffa ai danni del Comune di Napoli ed il connesso abuso in relazione al rilascio di concessione senza pagamenti di oneri di urbanizzazione e costruzione, il GUP, secondo il ricorrente, avrebbe fatto confusione identificando la parte offesa nell'ARPAC e non nel Comune di Napoli e concludendo per la assenza di danno.
Quanto al proscioglimento di MA EM dal reato sub 20), il Procuratore della Repubblica di Napoli ne denuncia la illogicità e la carenza motivazionale. In particolare, il GUP avrebbe concluso per la non necessità di dibattimento in quanto l'intercettazione inter alios dalla quale emergeva che il MA era il mandante della concussione era intercorsa molto tempo prima, sicché non era possibile inferirne un rapporto di causa-effetto tra ordini del MA e condotta DENT (rinviato a giudizio per lo stesso reato), come confermato dalle dichiarazioni di quest'ultimo in sede di udienza preliminare. Nel giungere a tali conclusioni però il GUP avrebbe omesso di considerare che in sede di interrogatorio di garanzia (reso innanzi al GIP di Santa Maria Capua Vetere) l'NT aveva riferito di avere avuto preciso incarico (una mission) dal MA di silurare sia il MI sia l'IA. Il GUP inoltre sarebbe caduto in contraddizione, in quanto, facendo risalire tutta la attività criminosa alla volontà del ER, non avrebbe spiegato perché NT, che non era legato a ER ma a MA, vi avesse preso parte. Quanto alle imputazioni sub 21), il ricorrente puntualizza che nessuna consulenza risultava essere stata svolta, sicché in assenza di controprestazione il pagamento della somma di denaro si poneva come mera attività predatoria e di appropriazione di denaro pubblico. Conseguentemente i fatti erano da inquadrare nel delitto di peculato e si imponeva il rinvio a giudizio, così come per il reato di falso contestato, data la sussistenza della aggravante di cui all'art. 476 c.p., comma 2. Infine il GUP, in riferimento alle turbative d'asta di cui ai capi 27) e 30), relative a gare aggiudicate alla STA dall'ARPAC, ente governato da un Amministratore DEUDEUR, non avrebbe preso in esame alcune informative della Guardia di Finanza dalle quali risultava che il Consorzio STA proprio negli anni di svolgimento delle gare aveva versato al quotidiano "Il Campanile" per il tramite del IL decine di migliaia di euro per attività pubblicitarie. A parte il fatto che le contraddizioni evidenziate fra la consulenza del P.M. e i dati documentali valorizzati dal GUP avrebbe dovuto imporre il vaglio dibattimentale DEaccusa attraverso la nomina di una perizia.
3 .-. In prossimità della odierna udienza camerale i difensori degli imputati IL AR (avv. Alfonso Stile), OL FR (avv.ti Ivan Montone e Alfonso Trapuzzano), D'ON IU (avv. IO Papa), OC IG (avv. Michele Pinto), ER MA (avv.ssa Maria Teresa Napolitano), TA RU (avv. Vittorio Fucci), OS AB e OS LA (avv.ti Lucilia Longone e Maurizio CA), MA IO EM, DO NA e NT EA (avv. Alfonso Furgiuele), IO IU (avv.ti Lucio Majorano e Attilio Belloni) e CO CI (avv. IG Cavalli) hanno depositato memorie difensive, con le quali insistono per la inammissibilità o per il rigetto del ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.
In tutte le memorie si sostiene, con varie argomentazioni, che il ricorso del P.M. di Napoli si sostanzierebbe in una rivisitazione degli atti di indagine, inammissibile in sede di legittimità a fronte di una sentenza adeguatamente motivata in tutte le sue parti. Il difensore del IL sottolinea la inammissibilità ictu oculi del ricorso in considerazione della abnormità della richiesta del ricorrente ("l'annullamento della sentenza ... disponendo per l'effetto il rinvio a giudizio" degli imputati). I difensori del OL denunciano la tardi vita del ricorso del Procuratore della Repubblica di Napoli.
DIRITTO
4 .-. Preliminarmente va affermata la infondatezza di due questioni sollevate rispettivamente dalla Difesa del IL e da quella del OL.
Si è sostenuto che la abnormità della richiesta del ricorrente ("l'annullamento della sentenza ... disponendo per l'effetto il rinvio a giudizio" degli imputati) determinerebbe la inammissibilità del ricorso.
In proposito questa Corte ha già chiarito che le norme in materia d'impugnazione sono ispirate ad un buon principio ed articolato formalismo, nella implicita e necessaria prospettiva di delimitare nei suoi esatti confini il campo di indagine del giudice del gravame. Tuttavia tale formalismo non va inutilmente esasperato, ogni qualvolta in cui sia possibile la sicura individuazione dei vari elementi DEatto d'impugnazione, altrimenti mortificandosi il principio del favor impugnationis. Ne consegue che per stabilirne l'ammissibilità, l'atto d'impugnazione deve essere valutato nel suo complesso perché solo attraverso un esame unitario è possibile verificare la completezza del suo contenuto e, quindi, la sua idoneità a dare impulso al grado successivo di giudizio. Si tratta di principi affermati da questa Corte in una fattispecie, del tutto analoga a quella in esame, in cui si è concluso per la correttezza della decisione di merito che aveva ritenuto ammissibile l'appello del Pubblico Ministero avverso sentenza di assoluzione pronunciata da G.I.P. in esito a giudizio abbreviato nel quale era stata sollecitata, anziché la condanna, il rinvio a giudizio DEimputato.
Quanto alla asserita tardività del ricorso del Procuratore della Repubblica di Napoli, denunciata dalla Difesa del OL, deve rilevarsi che nel caso di specie il GUP di Napoli ha pronunciato, ex art. 425 c.p.p., la sentenza in esame in data 31-3-2011, ma non ha depositato le relative motivazioni nei trenta giorni previsti dalla lettura del dispositivo, a ciò provvedendo in data 7-6-2011. La Cancelleria ha, quindi, provveduto a notificare al P.M. il relativo avviso di deposito in data 9-6-2011, sicché il ricorso del P.M. (depositato il 24-6-11) risulta presentato nel rispetto del termine di quindici giorni, fissato dall'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a).
5 .-. Passando all'esame dei reati specifici ascritti agli indagati, il ricorso del Pubblico Ministero può così sintetizzarsi:
- Quanto ai capi 1), 2) e 3) (c.d. "affare GL"), il Procuratore della Repubblica di Napoli si è sostanzialmente limitato a sottolineare che il GUP avrebbe omesso di valutare talune risultanze a suo avviso determinanti (il fatto che i vincitori delle gare in esame nello stesso periodo di tempo avevano finanziato, attraverso il suo giornale, l'apparato politico che di fatto governava l'ARPAC; le straordinarie anomalie riscontrabili nella procedura amministrativa;
il posizionamento DEimmobile della GL UO in zona degradata e da bonificare e, in quel momento, di difficile collocazione sul mercato immobiliare). Per quanto riguarda la truffa ai danni del Comune di Napoli ed il connesso abuso in relazione al rilascio di concessione senza pagamenti di oneri di urbanizzazione e costruzione, il GUP, secondo il ricorrente, avrebbe fatto confusione identificando la parte offesa nell'ARPAC e non nel Comune di Napoli e concludendo per la assenza di danno.
Quanto al proscioglimento di MA EM dal reato sub 20), il Procuratore della Repubblica di Napoli ne denuncia la illogicità e la carenza motivazionale, in quanto il GUP non avrebbe tenuto conto delle dichiarazioni DENT, che aveva parlato di un preciso incarico (una mission) a lui dato dal MA di silurare sia il MI sia l'IA. A parte il fatto che il GUP sarebbe caduto in contraddizione, in quanto, facendo risalire tutta la attività criminosa alla volontà del ER, non avrebbe spiegato perché NT, che non era legato a ER ma a MA, vi avesse preso parte. Quanto alle imputazioni sub 21), il ricorrente sottolinea che non era stata svolta alcuna consulenza, sicché in assenza di controprestazione il pagamento della somma di denaro si poneva come mera attività predatoria e di appropriazione di denaro pubblico, da inquadrare nel delitto di peculato. Infine il GUP, in riferimento alle turbative d'asta di cui ai capi 27) e 30), non avrebbe considerato che il Consorzio STA, aggiudicatario delle gare, proprio negli anni del loro svolgimento aveva versato al quotidiano "Il Campanile" per il tramite del IL decine di migliaia di Euro per attività pubblicitarie. In ogni caso, secondo il ricorrente, le contraddizioni evidenziate fra la consulenza del P.M. e i dati documentali valorizzati dal GUP avrebbe dovuto imporre il vaglio dibattimentale DEaccusa attraverso la nomina di una perizia.
Alcune considerazioni di ordine sistematico si impongono prima di procedere all'esame delle censure sopra sinteticamente riportate Sia in giurisprudenza che in dottrina si è DEavviso che all'udienza preliminare debba riconoscersi natura processuale e non di merito, non essendovi alcun dubbio circa la individuazione della finalità che ha spinto il Legislatore a disegnare e strutturare l'udienza preliminare, quale oggi si presenta, all'esito DEevoluzione legislativa registrata al riguardo, e nonostante l'ampliamento dei poteri officiosi relativi alla prova: lo scopo (DEudienza preliminare) è quello di evitare dibattimenti inutili, non quello di accertare la colpevolezza o l'innocenza DEimputato. Di tal che, il Giudice DEudienza preliminare deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere nei confronti DEimputato solo in presenza di una situazione di innocenza tale da apparire non superabile in dibattimento dall'acquisizione di nuovi elementi di prova o da una possibile diversa valutazione del compendio probatorio già acquisito;
e ciò anche quando, come prevede espressamente l'art. 425 c.p.p., comma 3, "gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio": tale disposizione altro non è se non la conferma che il criterio di valutazione per il giudice DEudienza preliminare non è l'innocenza, bensì - dunque, pur in presenza di elementi probatori insufficienti o contraddittori (sempre che appaiano destinati, con ragionevole previsione, a rimanere tali nell'eventualità del dibattimento) - l'impossibilità di sostentare l'accusa in giudizio. Insomma, il provvedimento ai sensi DEart.425 c.p.p., pur motivato sommariamente, in effetti assume natura di sentenza sol perché la valutazione dopo il contraddittorio svolto in udienza preliminare è difforme da quella del Pubblico Ministero e implica l'assunzione da parte del Giudice della scelta d'inibire allo stato l'esercizio DEazione penale contro l'imputato, salvo potenziale revoca.
Pertanto, a fronte di ricorso per cassazione, va tenuto in conto che il controllo di questa Corte sulla sentenza non può comunque avere ad oggetto gli elementi acquisiti dal P.M., bensì solo la giustificazione resa dal giudice nel valutarli. Ma se tanto è vero, benché la legge non operi riserva del ricorso alla "violazione di legge", a fronte di prevista motivazione sommaria d'inidoneità degli elementi acquisiti per l'accusa in giudizio, il Giudice di legittimità non ha concreta possibilità, men che dovere, di verificare il puntuale rispetto dei parametri di cui all'art. 192 c.p.p.. È in questi termini che il controllo di motivazione risponde ai principi DEordinamento che vuole il Giudice soggetto solo alla legge (art. 101 Cost., comma 2), e limita il ricorso per cassazione contro i provvedimenti giurisdizionali alla sola violazione di legge (art. 111 Cost., comma 7). L'art. 192 c.p.p., difatti, indica il metro d'induzione probatoria nella resa puntuale di conto dei risultati acquisiti, cioè elementi di prova verificati certi, e dei criteri adottati. E, se si tratta di indizi, questi devono essere dimostrati innanzitutto inconfutati (gravi), quindi di valenza univoca (precisi) e concordi. E non si vede come questo disposto, relativo alla motivazione di convincimento intorno ad accertamento svolto in termini di potenziale condanna, si possa conciliare con quella di un convincimento esclusivamente prognostico negativo di tale condanna, che si riassume in una valutazione di inidoneità DEaccusa.
Ne deriva che l'unico controllo ai sensi DEart. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) consentito in sede di legittimità della motivazione della decisione negativa del processo, qual è la "sentenza di non luogo a procedere", concerne la riconoscibilità del criterio prognostico adottato nella valutazione d'insieme degli elementi acquisiti dal Pubblico Ministero. Diversamente si giungerebbe ad attribuire al Giudice di legittimità un compito in effetti di merito, in quanto anticipatorio delle valutazioni sulla prova da assumere. E una tale conclusione si pone in contraddizione insanabile con la possibilità di revoca della sentenza da parte dello stesso Giudice per le indagini preliminari, sopravvenute o scoperte nuove fonti di prova da combinare eventualmente con quelle già valutate (art. 434 c.p.p.). In altri termini, paradossalmente, questa Corte potrebbe pregiudicare l'esito di un eventuale giudizio (Sez. 2, Sentenza n. 28743 del 14/05/2010, Rv. 247860, Orsini;
Sez. 5, Sentenza n. 15364 del 18/03/2010. Rv. 246874, Caradonna;
Sez. 5, Sentenza n. 14253 del 13/02/2008 Cc. (dep. 04/04/2008) Rv. 23949, cfr. anche 2652/2009).
L'esame della sentenza impugnata dimostra che il GUP, in riferimento ai reati specifici ascritti ai prevenuti, si è attenuto ai principi giuridici indicati. In particolare, la approfondita analisi del materiale probatorio e l'esaustiva quanto logica esposizione dei motivi che hanno indotto il GUP al proscioglimento degli imputati (con chiara, prognosi negativa DEespletamento del dibattimento), impedisce di prender conto degli argomenti del Pubblico Ministero, formulati per lo più in termini di eccezione di fatto a sostegno delle tesi accusatorie, con richiesta di rivisitare gli atti. In definitiva, le censure proposte dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli attengono essenzialmente a questioni di fatto e di merito, attraverso le quali si intende sollecitare in sede di legittimità una inammissibile "diversa" lettura del materiale probatorio in senso favorevole alle attese del medesimo ricorrente, mentre nessuna delle doglianze riesce a intaccare la solida coerenza logico-giuridica del percorso motivazionale adottato dal Giudice DEudienza preliminare.
In particolare, non può non evidenziarsi che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, in riferimento all'"affare GL", il GUP ha espressamente valutato le anomalie riscontrabili nella procedura amministrativa seguita e la zona di posizionamento DEimmobile, giungendo a conclusioni diverse, ma argomentate in modo certamente non palesemente illogico ne' carente, da quelle DEAccusa. Anche i finanziamenti, attraverso il suo giornale, DEapparato politico che di fatto governava l'ARPAC, risultano presi in considerazione nella complessiva motivazione della sentenza impugnata.
Quanto al proscioglimento di MA EM dal reato sub 20). Il GUP, contrariamente a quanto sostenuto dal Procuratore della Repubblica di Napoli, ha espressamente valutato le dichiarazioni di NT, giungendo alla conclusione, adeguatamente argomentata con riscontri logici e di fatto, che, comunque, la situazione processuale non appariva foriera di positivi sviluppi in un futuro dibattimento. Quanto alla asserite contraddizioni in cui sarebbe caduto il Giudice in ordine al ruolo DENT, si tratta in ogni caso di considerazioni che certamente non appaiono idonee a scardinare l'impianto motivazionale della sentenza impugnata. Quanto alle imputazioni sub 21), il fatto (rimarcato dal ricorrente) che nessuna consulenza risultava essere stata espletata nel caso di specie non appare sufficiente a determinare l'inquadramento della fattispecie nel delitto di peculato, a fronte delle corrette argomentazioni del GUP, che ha qualificato come truffa aggravata l'episodio, come del resto originariamente rubricato dallo stesso Pubblico Ministero.
E ancora in riferimento alle turbative d'asta di cui ai capi 27) e 30), il GUP, con motivazione analitica e adducendo precisi riscontri documentali, ha evidenziato nella consulenza tecnica espletata carenze tali da rendere del tutto inutili ulteriori approfondimenti dibattimentali. Anche in questo caso il fatto che il Consorzio STA, proprio negli anni di svolgimento delle gare, aveva versato somme di denaro al quotidiano "Il Campanile" per attività pubblicitarie, non appare dato idoneo a scardinare la logica ricostruzione dei fatti operata in sentenza, anche per la mancata dimostrazione della sinallagmaticità delle somme elargite con la vincita delle gare. 6 .-. A diverse conclusioni deve, invece, pervenirsi in riferimento al delitto di cui all'art. 416 c.p., ascritto agli imputati NT EA, TT AO, IL AR, TA RU, CO CI, IO IU, De AN UN, RR ER, FA ON, ER OL, VO ST, DO NA, IE ZO, MA EM, OC IG, ER MA, SE ME, AR IO, CC NT e RE MA, e per il quale i predetti, con la sentenza impugnata, sono stati prosciolti, ai sensi DEart. 425 c.p.p., perché il fatto non sussiste.
La motivazione della sentenza in esame appare, infatti, sul punto, del tutto carente e manifestamente illogica.
In primo luogo sembrano del tutto ultronee, oltre che palesemente infondate, le preliminari osservazioni del GUP in ordine alla formulazione DEaccusa, che non sarebbe in simmetria con lo schema tipico del reato di cui all'art. 416 c.p., finendo per costituire una sorta di ibrido con quello di cui all'art. 416 bis c.p.:
contrariamente a quanto affermato dal GUP, risultano contestati una serie di reati specifici, sia in questo che in altri procedimenti, alla cui commissione la contestata associazione sarebbe stata diretta. In questo quadro del tutto irrilevanti - anche per la pendenza in diversa fase di altri procedimenti connessi relativi a ulteriori reati specifici - appaiono altresì le ulteriori notazioni del GUP, in base alle quali, da un lato, in nessuna delle imputazioni specifiche figurava come imputato qualcuno degli asseriti capi o promotori della contestata organizzazione criminosa e, dall'altro, una buona parte delle attività delittuose ascritte nell'attuale processo ai componenti della associazione erano già state giudicate insussistenti.
In secondo luogo appare del tutto assertiva la constatazione del GUP, in base alla quale da una lettura complessiva delle conversazioni telefoniche intercettate sarebbero emersi in capo agli imputati unicamente rapporti di amicizia e di interesse, collegamenti derivanti dalla comune appartenenza politica, ma non risulterebbe l'esistenza di un vincolo associativo diretto alla commissione di illeciti.
Tali carenze motivazionali appaiono ancor più rilevanti a fronte della denuncia del ricorrente, che sostiene che il GUP di Napoli ha omesso di valutare una parte ingentissima del materiale di indagine, e cioè quelli relativo alla prima parte delle investigazioni, svolte dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere e trasmesse alla Procura di Napoli per competenza.
In realtà di tali indagini non vi è alcun cenno specifico nella sentenza impugnata. E non si tratta di risultanze inconferenti o superflue, posto che in base ad esse è stato già deciso il rinvio a giudizio degli imputati per fatti specifici, mentre, per la parte relativa al reato associativo, sono confluite nell'attuale procedimento.
L'avere omesso di valutare ai fini della sussistenza del reato associativo tutto il filone investigativo riguardante i reati-fine commessi dagli associati all'interno delle ASL (vicenda IA;
concussione ai danni del direttore Generale DEOspedale Santobono di Napoli, dott. MI;
analoga vicenda ai danni del dott. De RE, avvenuta nella ASL di Benevento), pur confluito nell'attuale procedimento ai fini proprio di provare la sussistenza del sodalizio criminoso, costituisce chiaramente una grave lacuna motivazionale. D'altra parte non può ignorarsi che anche in riferimento ai fatti specifici relativi all'odierno procedimento non tutti i reati-fine sono stati ritenuti insussistenti, ed anzi per alcuni di essi è stato ritenuto necessario il vaglio dibattimentale (la vicenda IE;
le dichiarazioni rese da RO, BE e De RE) e su ciò la sentenza in esame non ha speso neanche una parola. Alle medesime conclusioni deve pervenirsi per i numerosissimi colloqui telefonici captati nel filone di Santa Maria Capua Vetere, anch'essi totalmente ignorati dal GUP, e per altre significative risultanze non prese neanche in considerazione nella sentenza censurata (le contribuzioni sproporzionate per il giornale "Il Campanile"; la vicenda del depuratore di Benevento;
l'acquisto di un immobile sardo del FA). Le gravi carenze motivazionali sopra indicate (con particolare riferimento alle ulteriori numerosissime contestazioni riconducibili a altri filoni investigativi, che, pur relative a diversi procedimenti, ben potevano essere apprezzate in questa sede ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 416 c.p.) non possono non portare in parte qua all'annullamento della sentenza impugnata ed al rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio in riferimento al delitto di cui al capo 22).
7 .-. Per le considerazioni sopra svolte si impone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 22) (art. 416 c.p.) con rinvio per nuovo giudizio su tale capo al Tribunale di Napoli. Il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli deve, nel resto, essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 22) (art. 416 c.p.) e rinvia per nuovo giudizio su tale capo al Tribunale di Napoli. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2013