Sentenza 14 settembre 2016
Massime • 1
Il giudice dell'udienza preliminare è chiamato ad una rigorosa valutazione di effettiva consistenza del materiale probatorio posto a fondamento dell'accusa, ovvero a verificare se gli elementi a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio siano idonei a dimostrare la sussistenza di una minima probabilità che, all'esito del dibattimento, possa essere affermata la colpevolezza dell'imputato e, a tal fine, può avvalersi dei poteri di integrazione delle indagini, il cui esercizio, se adeguatamente motivato, non può essere oggetto di ricorso sotto il profilo della "eccessiva ampiezza", posto che l'unico limite processuale all'utilizzazione di tale potere è rappresentato dall'essere lo stesso finalizzato alle valutazioni suddette.
Commentario • 1
- 1. Udienza preliminare: proscioglimento è “sentenza di merito su un aspetto processuale”Accesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 20 settembre 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/09/2016, n. 2516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2516 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2016 |
Testo completo
02516-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 14/09/2016 Composta da: Sent. n. sez. *1101/2016 GRAZIA LAPALORCIA Presidente - REGISTRO GENERALE FRANCESCA MORELLI N.14713/2016 ANTONIO SETTEMBRE -Rel. Consigliere - ALFREDO GUARDIANO GIUSEPPE DE MARZO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI BERGAMO nei confronti di: LO IE nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 21/01/2016 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BERGAMO sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
Lette/sentite le conclusioni del PG GIOVANNI DI LEO, he ha incluso l'annullamer to convivio della sentent Impugoto A del LO Udit i difensor Av.; Marco Spritz, difensore che ha concluse for l'inammissibiliță o Wero il rigetto del ricorso FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bergamo, decidendo in sede di udienza preliminare, sulla richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti di LO AN per il reato ex art. 416, c.p., di cui al capo d'imputazione, dichiarava non doversi procedere nei confronti del suddetto imputato per non aver commesso il fatto 2. Avverso la sentenza innanzi indicata, di cui chiede l'annullamento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica presso la Corte di Appello di Bergamo, lamentando: 1) violazione di legge, in relazione all'art. 425, c.p.p., in quanto erroneamente il giudice ha trasformato l'udienza preliminare, avente natura strettamente processuale, in un'anticipazione del dibattimento, da un lato disponendo un'ampia integrazione probatoria, ex art. 422, c.p.p., dall'altro inammissibilmente censurando la mancata indicazione da parte del P.M. di ulteriori elementi di prova che sarebbe stato possibile acquisire in dibattimento, laddove nessuna previsione normativa impone l'adempimento in sede di udienza preliminare di tale onere da parte del pubblico ministero, posto che la formulazione del capitolato probatorio avviene con il deposito della lista prevista dall'art. 468, c.p.p.; 2) violazione di legge in relazione all'art. 416, c.p., in quanto il giudice procedente ha commesso un evidente errore nell'affermare che il LO non può considerarsi concorrente esterno nell'associazione di "ultras" del tifo calcistico atalantino, volta a commettere una pluralità di delitti di rissa, danneggiamento, etc., adoperandosi perché il tifo organizzato si muovesse sul piano della legalità, in quanto, come si evince dai risultati delle indagini, l'imputato, pur non partecipando direttamente alle azioni di protesta, ha in realtà ha rivestito il ruolo di concorrente esterno del sodalizio, conservando e rafforzando l'associazione nel suo programma criminoso, con l'assumere il ruolo di consigliere degli associati e di organizzatore di alcune azioni di protesta, su cui il pubblico ministero ricorrente si sofferma specificamente.
2.1. Con memoria depositata in data 8.9.2016, l'avv. Marco Saita, del Foro di Bergamo, in qualità di difensore di fiducia del LO, chiede che il ricorso del pubblico ministero non sia accolto per inammissibilità ovvero infondatezza dei motivi di gravame, spiegandone le ragioni.
3. Il ricorso va rigettato, per le seguenti ragioni.
4. Ritiene il Collegio che il giudice per le indagini preliminari abbia reso una decisione assolutamente conforme ad un condivisibile orientamento da tempo affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice dell'udienza preliminare è chiamato ad una valutazione di effettiva consistenza del materiale probatorio posto a fondamento dell'accusa, eventualmente avvalendosi dei suoi poteri di integrazione delle indagini (espressamente previsti dagli artt. 421 bis e 422, c.p.p.) e, ove ritenga sussistere tale necessaria condizione minima, deve disporre il rinvio a giudizio dell'imputato, salvo che vi siano concrete ragioni per ritenere che il materiale individuato, o ragionevolmente acquisibile in dibattimento, non consenta in alcun modo di provare la sua colpevolezza. La sentenza di non luogo a procedere, infatti, è una sentenza di merito su di un aspetto processuale, in cui giudice dell'udienza preliminare è chiamato a valutare non la fondatezza dell'accusa, 2 bensì la capacità degli elementi posti a sostegno della richiesta di cui all'art. 416, c.p.p., eventualmente integrati, come si è detto, ai sensi degli artt. 421 bis e 422, c.p.p., di dimostrare la sussistenza di una "minima probabilità" che, all'esito del dibattimento, possa essere affermata la colpevolezza dell'imputato, richiedendosi al giudice una valutazione dei dati probatori finalizzata a verificare l'esistenza di un livello "serio" di fondatezza delle accuse (cfr. Cass., sez. VI, 11.11.2015, n. 7748, rv. 266157; Cass., sez. VI, 24.2.2016, n. 17385, rv. 267074). In presenza di siffatto onere motivazionale, che risponde ad un'apprezzabile esigenza di evitare inutili e defatiganti dibattimenti, e, quindi una "irragionevole durata del processo penale", che contrasterebbe con il principio sancito dall'art. 111, co 2, Cost., il giudice dell'udienza preliminare deve procedere ad una rigorosa valutazione della consistenza del materiale probatorio, nella prospettiva dell'epilogo decisorio dibattimentale innanzi indicato, anche facendo ricorso ai poteri di integrazione espressamente previsti dal codice di rito, il cui esercizio non può certo essere censurato, come pretenderebbe il ricorrente, per l'eccessiva ampiezza con cui possono essere utilizzati in concreto, posto che l'unico limite (processuale) all'utilizzazione di tali poteri è rappresentato dall'essere finalizzati all'accertamento che compete al giudice dell'udienza preliminare. Orbene, nel caso in esame, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Bergamo ha fatto buon governo di tali principi. Quest'ultimo, infatti, attraverso una puntuale valutazione degli elementi raccolti, anche attraverso l'acquisizione di materiale probatorio disposta ex art 422, c.p.p. (consistente nella comunicazione di notizia di reato della Questura di Bergamo 3 A dell'1.6.2010; nell'attività di intercettazione telefonica e nelle dichiarazioni rese dai testi escussi nel corso dell'udienza preliminare, tutti soggetti, con ruoli istituzionali di vertice, preposti al mantenimento dell'ordine pubblico), ha puntualmente spiegato come la totale assenza di indici rivelatori di una partecipazione, anche solo in termini di concorrente esterno, all'associazione a delinquere formatasi all'interno del tifo atalantino, di cui il coimputato GA AU era, secondo l'accusa, promotore ed organizzatore, da parte del LO, che appariva, piuttosto, perseguire, con i suo interventi, l'obiettivo di fare in modo che "il tifo, anche quello organizzato, si muovesse sul piano della legalità, mentre GA spingeva in tutt'altro senso", sia insuscettibile di condurre ad una pronuncia di colpevolezza dell'imputato, pur all'esito dell'approfondimento dibattimentale, a fronte, peraltro, di un materiale probatorio cristallizzatosi intorno agli elementi valutati dallo stesso giudice, rispetto ai quali nessuna prova ulteriore o ambiguità di significato, suscettibili di chiarimento in dibattimento, sono state indicate dal pubblico ministero in sede di udienza preliminare. Sotto quest'ultimo profilo l'argomento secondo cui il pubblico ministero solo con il deposito della lista prevista dall'art. 468, c.p.p., formula le proprie richieste probatorie non coglie nel segno. Il ricorrente non considera, infatti, che l'udienza preliminare rappresenta il momento istituzionalmente preposto alla valutazione del materiale probatorio su cui si fonda la richiesta di rinvio a giudizio, che deve, per l'appunto, contenere l'indicazione delle fonti di prova acquisite (art. 417, lett. c), c.p.p.), ritenute dallo stesso pubblico ministero necessarie e sufficienti a sostenere 4 l'accusa in giudizio, sicché, ove tale valutazione conduca ad un risultato favorevole all'imputato, non può essere messo in discussione dalla astratta possibilità (svincolata, cioè, da una ragionevole e concreta prospettiva di acquisizione probatoria) per la pubblica accusa di formulare, ai sensi dell'art. 468, c.p.p., nuove richieste istruttorie, mai sottoposte all'esame del giudice dell'udienza preliminare.
5. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, infine, se ne deve rilevare l'inammissibilità perché con esso il ricorrente sollecita una rivalutazione in termini fattuali degli elementi esaminati dal giudice dell'udienza preliminare, non consentita in questa sede di legittimità, perdendo di vista la peculiare natura della sentenza di cui all'art. 425, co. 3, c.p.p, la cui motivazione aggredisce come se si trattasse di una sentenza di assoluzione nel merito.
6. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui in premessa va rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 14.9.2016 Il Consigliere Estensore IlPresident BIPORTATS, IN CANCELLERIA addi .18 GEN 2017 IL FUNZIONARIO CIUDIZIARIO розши 5