Cass. pen., sez. V, sentenza 14/09/2016, n. 2516
CASS
Sentenza 14 settembre 2016

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Massime1

Il giudice dell'udienza preliminare è chiamato ad una rigorosa valutazione di effettiva consistenza del materiale probatorio posto a fondamento dell'accusa, ovvero a verificare se gli elementi a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio siano idonei a dimostrare la sussistenza di una minima probabilità che, all'esito del dibattimento, possa essere affermata la colpevolezza dell'imputato e, a tal fine, può avvalersi dei poteri di integrazione delle indagini, il cui esercizio, se adeguatamente motivato, non può essere oggetto di ricorso sotto il profilo della "eccessiva ampiezza", posto che l'unico limite processuale all'utilizzazione di tale potere è rappresentato dall'essere lo stesso finalizzato alle valutazioni suddette.

Commentario1

  • 1Udienza preliminare: proscioglimento è “sentenza di merito su un aspetto processuale”Accesso limitato
    Anna Larussa · https://www.altalex.com/ · 20 settembre 2017

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 14/09/2016, n. 2516
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2516
Data del deposito : 14 settembre 2016

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