Sentenza 28 gennaio 2014
Massime • 1
Il controllo del giudice di legittimità sulla motivazione della sentenza di non luogo a procedere non può avere per oggetto gli elementi acquisiti dal Pubblico Ministero ma solo la giustificazione adottata dal giudice nel valutarli e, quindi, la riconoscibilità del criterio prognostico adottato nella valutazione d'insieme degli elementi acquisiti dal P.M. per escludere che l'accusa sia sostenibile in giudizio. (Fattispecie nella quale la Corte ha censurato la decisione con cui il G.u.p., operando una prognosi sull'innocenza dell'imputata, ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti della medesima per il reato associativo ascrittole, affermando che gli elementi indiziari in atti non fossero sufficienti ad integrare l'ipotesi accusatoria).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/01/2014, n. 5669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5669 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 28/01/2014
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 211
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 39662/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia:
nei confronti di:
IA LA, nato il [...];
ZI EL, nata il [...];
TA RA, nata il [...];
avverso la sentenza del GUP del Tribunale della Spezia, del 15.4.2013;
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dr. Fabrizio Di Marzio;
udite le conclusioni del sostituto Procuratore Generale Dr. Gialanella Antonio sull'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale della Spezia per nuovo esame.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe il GUP del Tribunale di La Spezia ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di IA LA, ZI EL e TA RA, in ordine al reato previsto dall'art. 416 c.p. perché il fatto non sussiste. Ricorre il Procuratore della Repubblica contestando violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione (per contraddittorietà ed illogicità) avendo il giudice escluso la sostenibilita dell'accusa per la fattispecie associativa (costituita allo scopo di commettere delitti contro la fede pubblica e il patrimonio), nella quale TA RA avrebbe svolto in particolare il compito di ricettare su conti correnti intestati a se stessa e al coimputato, di lei marito, IA LA, capitali di provenienza illecita mediante ordinarie operazioni bancarie così da ostacolare l'identificazione della provenienza delle somme in questione.
Proprio in ragione di tale configurazione del ruolo assunto dalla TA il GUP ha escluso la sostenibilità dell'accusa rilevando come agli atti sia emersa soltanto la esistenza di operazioni bancarie aventi ad oggetto assegni che in alcuni casi recavano la firma di girata dell'indagata, giudicando tali emersioni istruttorie insuscettibili di sviluppo dibattimentale non potendosi inferire in alcun modo dalle stesse la sussistenza del dolo associativo (in termini di consapevolezza dell'indagata di partecipare ad una associazione per delinquere); per concludere, conseguentemente, sulla insostenibilità dell'accusa per il reato associativo - che richiede la compartecipazione di almeno tre soggetti - nel caso di specie. Lamenta invece il ricorrente che, l'avere lo stesso giudice deciso di rinviare a giudizio IA e ZI in ordine ai reati fine non ancora coperti da prescrizione avrebbe dovuto indurre lo stesso ad una più prudente valutazione circa la possibilità degli sviluppi investigativi anche a carico della TA e dunque circa la sostenibilità in giudizio dell'accusa di associazione per delinquere per tutti gli odierni indagati (anche in considerazione del fatto che l'assenza di elementi istruttori circa un eventuale accordo tra TA e ZI mai avrebbe potuto indurre alla conclusione sulla insussistenza del legame associativo, non essendo tale accordo necessario e bastando infatti che i coindagati fossero pienamente consapevoli del ruolo svolto in una più vasta organizzazione). CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte ha ripetutamente chiarito (cfr., da ultime, Cass., sez. 2, 14.5.2010, n. 28743, rv. 247860; Cass, sez. 2, 13.10.2011, n. 1711) che all'udienza preliminare deve riconoscersi natura processuale e non di merito, non essendovi alcun dubbio circa la individuazione della finalità che ha spinto il legislatore a disegnare e strutturare l'udienza preliminare quale oggi si presenta, all'esito dell'evoluzione legislativa registrata al riguardo, e nonostante l'ampliamento dei poteri officiosi relativi alla prova. Scopo dell'udienza preliminare è quello di evitare dibattimenti inutili, e non già quello - profondamente diverso - di accertare la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato. Pertanto il giudice dell'udienza preliminare deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell'imputato solo in presenza di una situazione di innocenza tale da apparire non superabile in dibattimento dall'acquisizione di nuovi elementi di prova o da una possibile diversa valutazione del compendio probatorio già acquisito.
L'assunto vale anche per l'evenienza, prevista dall'art. 425 c.p.p., comma 3, che gli elementi acquisiti risultino insufficienti,
contradditori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio. Il criterio di valutazione per il giudice dell'udienza preliminare non è infatti l'innocenza, bensì - dunque, pur in presenza di elementi probatori insufficienti o contraddittori (sempre che appaiano destinati, con ragionevole previsione, a rimanere,, tali nell'eventualità del dibattimento) - l'impossibilità di sostentare l'accusa in giudizio.
In conclusione, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere solo sulla base di un giudizio prognostico di "immutabilità" del quadro probatorio nella successiva fase del dibattimento, per effetto dell'acquisizione di nuove prove o di una diversa rivalutazione degli elementi in atti, nonché quando le fonti di prova non si prestino a soluzioni alternative e aperte (Sez. 6A, 3 luglio 2008, n. 35178, P.M. in proc. Brunetti, Sez. 6A, 16 novembre 2001, n. 45275, Acampora). Il provvedimento ai sensi dell'art. 425 c.p.p., pur motivato sommariamente, assume natura di sentenza solo perché la valutazione dopo il contraddittorio svolto in udienza preliminare è difforme da quella del pubblico ministero, ed implica assunzione del giudice della scelta d'inibire allo stato l'esercizio dell'azione penale contro l'imputato, salvo potenziale revoca. Pertanto, a fronte del ricorso, va tenuto in conto che il controllo di questa Corte sulla sentenza non può comunque avere ad oggetto gli elementi acquisiti dal P.M., bensì solo la giustificazione resa dal giudice nel valutarli. Ma se tanto è vero, benché la legge non operi riserva del ricorso alla "violazione di legge", a fronte di prevista motivazione sommaria d'inidoneità degli elementi acquisiti per l'accusa in giudizio, il giudice di legittimità non ha concreta possibilità, men che dovere, di verificare il puntuale rispetto dei parametri di cui all'art. 192 c.p.p.. È in questi termini che il controllo di motivazione risponde ai principi dell'ordinamento che vuole il giudice soggetto solo alla legge (art. 101 Cost., comma 2), e limita il ricorso per cassazione contro i provvedimenti giurisdizionali alla sola violazione di legge (art. 111 Cost., comma 7). L'art. 192 c.p.p., difatti, indica il metro d'induzione probatoria nella resa puntuale di conto dei risultati acquisiti, cioè elementi di prova verificati certi, e dei criteri adottati. E, se si tratta di indizi, questi devono essere dimostrati innanzitutto inconfutati (gravi), quindi di valenza univoca (precisi) e concordi. E non si vede come questo disposto, relativo alla motivazione di convincimento intorno ad accertamento svolto in termini di potenziale condanna, si possa conciliare con quella di un convincimento esclusivamente prognostico negativo di tale condanna, che si riassume in una valutazione di inidoneità dell'accusa. Pertanto, l'unico controllo ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) ed e) consentito in sede di legittimità della motivazione della decisione negativa del processo, qual è la "sentenza di non luogo a procedere", concerne la riconoscibilità del criterio prognostico adottato nella valutazione d'insieme degli elementi acquisiti dal pubblico ministero.
Diversamente si giunge ad attribuire al giudice di legittimità un compito in effetti di merito, in quanto anticipatorio delle valutazioni sulla prova da assumere. E tal cosa si pone in contraddizione insanabile con la possibilità di revoca della sentenza da parte dello stesso giudice per le indagini preliminari, sopravvenute o scoperte nuove fonti di prova da combinare eventualmente con quelle già valutate (art. 434 c.p.p.). In altri termini, paradossalmente, questa Corte potrebbe pregiudicare l'esito di un eventuale giudizio (Cass., sez. 5, 13/02/2008. n. 14253; Rv. 23949).
Nel caso di specie il GUP ha dichiarato di effettuare una valutazione sui possibili esiti del processo in sede dibattimentale, ma in realtà ha espresso una valutazione prognostica sulla innocenza dell'indagata. Il che appare evidente avendo egli ritenuto che, a fronte della compiuta descrizione nel capo d'imputazione della condotta partecipativa della TA, per come sopra riassunta, l'esistenza di elementi indiziari dati dalla documentazione di movimentazioni su di un conto corrente cointestato alla stessa e al coniuge, pure indagato, a cura dell'indagata (la quale risulta aver apposto firma di girata su alcuni assegni) e ricollegabili alle attività delittuose contestate a tutti e tre gli indagati, non fossero di per sè sufficienti ad integrare elementi, suscettibili di possibili sviluppi, circa la sussistenza dell'ipotizzata associazione per delinquere.
L'argomentazione a tal fine spesa dal giudice, ossia che, allo stato, non emergerebbe null'altro di rilevante a carico della TA, specie con riguardo alla prova del dolo associativo, rivela infatti il criterio di giudizio effettivamente usato, relativo alla prognosi di innocenza e non alla valutazione sui possibili sviluppi dell'accusa.
Ne discende l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di La Spezia per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di La Spezia. Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2014