Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/11/2015, n. 48928
CASS
Sentenza 11 novembre 2015

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Massime1

In sede di legittimità, il controllo sulla motivazione della sentenza di non luogo a procedere non deve incentrarsi su distinzioni astratte tra valutazioni processuali e valutazioni di merito, ma deve avere riguardo - come per le decisioni emesse all'esito del dibattimento - alla completezza ed alla congruità della motivazione stessa, in relazione all'apprezzamento, sempre necessario da parte del G.u.p., dell'aspetto prognostico dell'insostenibilità dell'accusa in giudizio, sotto il profilo della insuscettibilità del compendio probatorio a subire mutamenti nella fase dibattimentale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto viziata la sentenza impugnata per avere apoditticamente affermato l'inidoneità del compendio probatorio a sostenere la condotta criminosa dell'imputato, senza che tale lacuna potesse essere colmata in sede dibattimentale).

Commentario1

  • 1Udienza preliminare: proscioglimento è “sentenza di merito su un aspetto processuale”Accesso limitato
    Anna Larussa · https://www.altalex.com/ · 20 settembre 2017

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/11/2015, n. 48928
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 48928
Data del deposito : 11 novembre 2015

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