Sentenza 11 novembre 2015
Massime • 1
In sede di legittimità, il controllo sulla motivazione della sentenza di non luogo a procedere non deve incentrarsi su distinzioni astratte tra valutazioni processuali e valutazioni di merito, ma deve avere riguardo - come per le decisioni emesse all'esito del dibattimento - alla completezza ed alla congruità della motivazione stessa, in relazione all'apprezzamento, sempre necessario da parte del G.u.p., dell'aspetto prognostico dell'insostenibilità dell'accusa in giudizio, sotto il profilo della insuscettibilità del compendio probatorio a subire mutamenti nella fase dibattimentale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto viziata la sentenza impugnata per avere apoditticamente affermato l'inidoneità del compendio probatorio a sostenere la condotta criminosa dell'imputato, senza che tale lacuna potesse essere colmata in sede dibattimentale).
Commentario • 1
- 1. Udienza preliminare: proscioglimento è “sentenza di merito su un aspetto processuale”Accesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 20 settembre 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/11/2015, n. 48928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48928 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2015 |
Testo completo
48 9 28/ 1 5 23 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 11/11/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA NICOLA MILODott. - Consigliere - 1996 N. Dott. DOMENICO CARCANO REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. GIORGIO FIDELBO N. 33818/2015 - Rel. Consigliere - Dott. ANGELO CAPOZZI - Consigliere - Dott. BENEDETTO PATERNO' RADDUSA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ENNA nei confronti di: TO IG N. IL 04/03/1972 avverso la sentenza n. 1124/2015 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ENNA, del 26/03/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Mario PINELLI che ha chiesto l'annulle muito en viv o Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 26.3.2015 il GUP del Tribunale di Enna ha dichiarato non doversi procedere perché fatto non sussiste nei confronti di TO GI, imputato del reato di cui agli artt. 81, 110 e 323 cod. pen. in concorso con LA LI MO e AI HE, rispettivamente presidente e segretario della IPAB "Barone di falco" di Nicosia in relazione alla stipula di un contratto di affitto di fondo rustico senza procedere alla forma del pubblico incanto ed in assenza dell'atto deliberativo del C.d.a. della predetta IPAB.
2. Avverso la sentenza propone ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Caltanissetta, deducendo violazione degli artt. 323 cod. pen. e 425 cod. proc. pen. e mancanza della motivazione. In particolare, il Giudice avrebbe esorbitato dai poteri desumibili dall'art. 425 cod. proc. pen. concludendo in modo del tutto generico circa la inidoneità del compendio probatorio a configurare la decisiva incidenza della condotta dell'imputato.
3. Con memoria difensiva nell'interesse dell'imputato, si evidenzia che la sentenza ha recepito le argomentazioni svolte in sede di discussione come supportate dalla documentazione prodotta relativa alla prassi posta in essere dall'Ente secondo la quale erano concessi in affitto i terreni con trattativa privata. Inoltre, nel caso di specie si trattava di un mero subentro del TO con la propria società agricola in nome collettivo alla precedente posizione di affittuario come persona fisica. Inoltre, in diritto, non risulta integrato il reato contestato in assenza di violazione di legge e del dolo intenzionale e senza che vengano integrati elementi del concorso del privato nella condotta dei pp.uu.. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Я 2. In sede di legittimità, il controllo sulla motivazione della sentenza di non luogo a procedere non deve incentrarsi su distinzioni astratte tra valutazioni processuali e valutazioni di merito, ma deve avere riguardo - emesseper le decisioni all'esito del dibattimento - alla come completezza ed alla congruità della motivazione stessa, in relazione 1 all'apprezzamento, sempre necessario da parte del G.u.p., dell'aspetto prognostico dell'insostenibilità dell'accusa in giudizio, sotto il profilo della insuscettibilità del compendio probatorio a subire mutamenti nella fase dibattimentale (Sez. 6, n. 29156 del 03/06/2015, Arvonio e altri, Rv. 264053).
3. Va, pertanto, riconosciuto il vizio di mancanza della motivazione nella sentenza impugnata che apoditticamente ha affermato l'inidoneità del compendio probatorio a sostenere la condotta concorsuale dell'imputato rispetto alla condotta abusiva propria dei pubblici ufficiali coinvolti - per di più, rispetto ad un atto contrattuale incriminato al quale l'imputato ha partecipato osservando, altresì, che tale lacuna non sarebbe potuta essere colmata in sede dibattimentale. Giudizio apodittico ed incongruo che non permette di verificare il percorso logico-giuridico posto a base della decisione liberatoria.
4. La sentenza deve, quindi, essere annullata con rinvio al Tribunale di Enna per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Enna per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, 11.11.2015. Il Consigliere estensore Il Presidente Nicola MiloAngelo Capozzi Пар ни DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 10 DIC 2015 REMA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito E T R O C 2