Sentenza 16 ottobre 2013
Massime • 1
In tema di diffamazione, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico, che può anche assumere la forma del dolo eventuale, e che comunque implica l'uso consapevole, da parte dell'agente, di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, ossia adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la sussistenza del dolo in una fattispecie in cui, nel corso di una riunione sollecitata dalla parte offesa al fine di raccogliere spiegazioni sulle ragioni che avevano spinto l'imputato ad interrompere un rapporto professionale, quest'ultimo aveva riportato sospetti e pettegolezzi formulati da altri in ordine ad imprecisati comportamenti illeciti del professionista e dei suoi collaboratori).
Commentari • 15
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Ai fini della procedibilità per diffamazione a danno di una persona giuridica, è sufficiente la enunciazione in querela della qualità di presidente dell'ente senza dover necessariamente allegare la relativa documentazione. L'ente può è titolare di un proprio diritto all'onore e alla reputazione, potendo quindi le espressioni denigratorie dirette nei confronti di singoli appartenenti ad un'associazione od istituzione, al contempo, aggredire anche l'onorabilità dell'entità collettiva cui essi appartengono. Corte di Cassazione sez. V penale ud. 5 giugno 2023 (dep. 7 settembre 2023), n. 36931 Presidente Pezzullo - Relatore Cananzi Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Torino, con la …
Leggi di più… - 5. Diffamazione: il diritto di critica viene meno in caso di aggressione immotivata alla reputazione (Cass. Pen. n. 17243/2020)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima In tema di diffamazione, l'esimente del diritto di critica postula una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione, ma non vieta l'utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, hanno anche il significato di mero giudizio critico negativo di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato. (Fattispecie in cui la Corte non ha ritenuto esorbitante dai limiti della critica legittima l'accusa di "assoluta incapacità ad organizzare il reparto" rivolta al direttore di un Pronto Soccorso da un …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/10/2013, n. 8419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8419 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 16/10/2013
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 2600
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere - N. 2578/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal difensore di:
TI ES, nato a [...], l'[...];
avverso la sentenza del 30/10/2012 del Tribunale di Lanciano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. PISTORELLI Luca;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato;
udito per la parte civile l'avv. LAMORGIA Camillo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. MELIMI Mauro, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 30 ottobre 2012 il Tribunale di Lanciano confermava la condanna alla pena di giustizia e al risarcimento del danno di TI ES per il reato di diffamazione, commesso nel corso di una riunione ai danni di Di LO DA, titolare dell'omonimo studio di commercialisti, dichiarando alla presenza anche dei rappresentanti dello studio medesimo che la sua società intendeva interrompere i rapporti con lo stesso a causa delle voci correnti circa non meglio precisati comportamenti addebitabili ai suoi esponenti da ritenersi anche più gravi di quelli oggetto di un'indagine penale di cui il Di LO era in quel momento destinatario e di cui aveva dato notizia la stampa locale.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore articolando quattro motivi.
2.1 Con il primo ed il secondo motivo il ricorrente deduce l'errata applicazione dell'art. 595 c.p., rilevando come la condotta contestata non integrerebbe gli estremi della fattispecie materiale di diffamazione, essendosi l'imputato limitato a riportare voci correnti tra il pubblico al fine di spiegare le ragioni dell'interruzione del rapporto professionale con lo studio, e comunque l'insussistenza nella condotta medesima del dolo proprio della diffamazione.
Non di meno il fatto che fosse stato lo stesso studio Di LO a sollecitare una spiegazione in merito alla rottura dei rapporti con la società evidenzierebbe la non antigiuridicità del comportamento dell'imputato, eventualmente giustificato dal consenso dell'avente diritto.
2.2 Con il terzo motivo il ricorso eccepisce sulla tenuta logica della motivazione della sentenza in ordine all'oggettiva diffamatorietà della condotta contestata, mentre con il quarto lamenta nuovamente l'errata applicazione dell'art. 595 c.p. e correlati vizi motivazionali del provvedimento in merito alla contestata sussistenza del requisito della pluralità delle persone presenti alla comunicazione offensiva, rilevando come due dei tre soggetti che avevano partecipato alla riunione fossero in realtà rappresentati dello stesso studio Di LO, circostanza che al più avrebbe consentito di qualificare il fatto come ingiuria, giacché laddove l'offesa venga pronunziata alla presenza del titolare del bene giuridico violato (e cioè lo studio medesimo) dovrebbe escludersi la stessa configurabilità del reato di diffamazione.
3. Con memoria depositata il 18 settembre 2013 il difensore della parte civile Di LO DA ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando come l'informazione riportata dal TI nel corso della riunione rivestisse effettivo carattere diffamatorio, risultando oggettivamente offensiva dell'onore e della reputazione del Di LO e, in quanto costituente una mera insinuazione, priva di qualsiasi connotazione di verità. Quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, si ricorda come lo stesso sia integrato dal dolo generico, costituito dalla mera volontà di pronunziare l'offesa nella consapevolezza del discredito che ne deriva per l'altrui reputazione e ciò a prescindere dal fine perseguito dall'agente. Infine il difensore di parte civile contesta il prospettato difetto del requisito della pluralità dei destinatari della comunicazione offensiva e la configurabilità sussidiaria del solo reato di ingiuria, rammentando come il Di LO non eserciti la professione in forma associata e come dunque il suo studio si identifichi con la sua persona, non potendo dunque essere considerato soggetto passivo autonomo della condotta diffamatoria. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Può concordarsi con i giudici del merito circa il fatto che la condotta imputata possa astrattamente integrare, sotto il profilo materiale, il reato in contestazione, atteso che effettivamente la divulgazione di insinuazioni oggettivamente offensive dell'altrui reputazione può risultare diffamatoria, nel senso accolto dall'art. 595 c.p., anche quando l'agente si limiti a riportare sospetti o,
peggio, pettegolezzi originariamente formulati da altri, provvedendo così a diffonderli.
Non può inoltre negarsi che, nel caso di specie, la fattispecie oggettiva della diffamazione sia rimasta integrata anche con riguardo al requisito della pluralità dei soggetti destinatari della comunicazione diffamatoria, giacché non è in dubbio che il soggetto passivo del reato fosse esclusivamente il Di LO DA, soggetto querelante e unico titolare dello studio professionale cui si riferiva la propalazione offensiva.
Deve invece escludersi che sussista in concreto l'elemento soggettivo del reato. È fuor di dubbio che ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di diffamazione, non sia richiesto l'animus iniurandi vel diffamarteli, essendo sufficiente il dolo generico, che può anche assumere la forma del dolo eventuale, in quanto è sufficiente che l'agente, consapevolmente, faccia uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, ossia adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere, senza un diretto riferimento alle intenzioni dell'agente (Sez. 5^, n. 4364/13 del 12 dicembre 2012 Arcadi, Rv. 254390).
Ciò non toglie che gli elementi tipici del dolo (rappresentazione e volontà) debbano essere calati nella fattispecie concreta cui esso deve essere riferito e che nel caso di specie è ricostruita compiutamente nella sentenza impugnata. In tal senso, dunque, il fatto che la riunione nel corso della quale l'imputato ha pronunziato la frase incriminata fosse stata sollecitata dalla stessa parte offesa e che i suoi collaboratori fossero stati incaricati a parteciparvi proprio al fine di raccogliere le spiegazioni del TI sulle ragioni che lo avevano portato ad interrompere il rapporto professionale con lo studio, sono elementi che impediscono logicamente di escludere - anche solo in termini di ragionevole e insuperabile dubbio - che l'imputato non si sia rappresentato l'offensività della comunicazione o, quantomeno, che egli abbia ritenuto di agire con il consenso dell'avente diritto, convinzione che anche qualora dovesse ritenersi erronea comunque escluderebbe il dolo del reato in contestazione ai sensi dell'art. 59 c.p., comma 4. Posto che entrambe le alternative prospettate portano inevitabilmente alla conclusione che il fatto non costituisce reato, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio ai sensi dell'art. 620 c.p.p..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2014