Cass. pen., sez. V, sentenza 16/10/2013, n. 8419
CASS
Sentenza 16 ottobre 2013

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

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In tema di diffamazione, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico, che può anche assumere la forma del dolo eventuale, e che comunque implica l'uso consapevole, da parte dell'agente, di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, ossia adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la sussistenza del dolo in una fattispecie in cui, nel corso di una riunione sollecitata dalla parte offesa al fine di raccogliere spiegazioni sulle ragioni che avevano spinto l'imputato ad interrompere un rapporto professionale, quest'ultimo aveva riportato sospetti e pettegolezzi formulati da altri in ordine ad imprecisati comportamenti illeciti del professionista e dei suoi collaboratori).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 16/10/2013, n. 8419
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8419
Data del deposito : 16 ottobre 2013

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