Cass. pen., sez. II, sentenza 23/04/2008, n. 34717
CASS
Sentenza 23 aprile 2008

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Le norme speciali di cui all'art. 30 L. 6 agosto 1990, n. 223, in tema di trattamento sanzionatorio e di competenza territoriale per il reato di diffamazione con attribuzione di fatto determinato commesso attraverso trasmissioni televisive - secondo le quali si applicano le sanzioni previste dall'art. 13 L. 8 febbraio 1948, n. 47 - valgono esclusivamente, come discende dal combinato disposto del primo e quarto comma della predetta disposizione, con riferimento ai soggetti in essa specificamente indicati, i quali si identificano nel concessionario privato, nella concessionaria pubblica ovvero nella persona da loro delegata al controllo della trasmissione: ne consegue che, per il divieto dell'interpretazione analogica esse non possono applicarsi al direttore della trasmissione (nella specie, il direttore di un telegiornale di una televisione privata locale).

In tema di rivelazione di segreti di ufficio, l'elemento materiale del reato consiste nella indebita cessione a terzi di conoscenze sottratte alla divulgazione, sicchè al percettore della rivelazione, che può eventualmente rispondere di concorso nel medesimo reato, non può addebitarsi il delitto di ricettazione, posto che esso si configura in ipotesi di illecita circolazione di un bene materiale e non di un'informazione. (Ha peraltro precisato la Corte che in tale senso non ha rilievo il supporto materiale - dvd, cd-rom, copia cartacea - su cui circola l'informazione, essendo esso meramente strumentale alla rivelazione del segreto).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 23/04/2008, n. 34717
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34717
Data del deposito : 23 aprile 2008

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