Sentenza 23 aprile 2008
Massime • 2
Le norme speciali di cui all'art. 30 L. 6 agosto 1990, n. 223, in tema di trattamento sanzionatorio e di competenza territoriale per il reato di diffamazione con attribuzione di fatto determinato commesso attraverso trasmissioni televisive - secondo le quali si applicano le sanzioni previste dall'art. 13 L. 8 febbraio 1948, n. 47 - valgono esclusivamente, come discende dal combinato disposto del primo e quarto comma della predetta disposizione, con riferimento ai soggetti in essa specificamente indicati, i quali si identificano nel concessionario privato, nella concessionaria pubblica ovvero nella persona da loro delegata al controllo della trasmissione: ne consegue che, per il divieto dell'interpretazione analogica esse non possono applicarsi al direttore della trasmissione (nella specie, il direttore di un telegiornale di una televisione privata locale).
In tema di rivelazione di segreti di ufficio, l'elemento materiale del reato consiste nella indebita cessione a terzi di conoscenze sottratte alla divulgazione, sicchè al percettore della rivelazione, che può eventualmente rispondere di concorso nel medesimo reato, non può addebitarsi il delitto di ricettazione, posto che esso si configura in ipotesi di illecita circolazione di un bene materiale e non di un'informazione. (Ha peraltro precisato la Corte che in tale senso non ha rilievo il supporto materiale - dvd, cd-rom, copia cartacea - su cui circola l'informazione, essendo esso meramente strumentale alla rivelazione del segreto).
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Milano ha rimesso la questione relativa alla competenza territoriale, ai sensi dell'art. 24-bis c.p.p., nel processo a carico di Riccardo F. e Alessandro D.G. per il reato di diffamazione aggravata. Gli imputati, rispettivamente, F., quale autore e D.G. quale conduttore della trasmissione televisiva "Le Iene", sono accusati di aver trasmesso un servizio televisivo, il 24 maggio 2022, dal titolo "Speciale Le Iene, delitto Garlasco, la verità di Alberto Stasi", in cui si offendeva la reputazione di Stefania C., insinuando un suo coinvolgimento nell'omicidio di Chiara Poggi. 1.1. Il Tribunale, investito della questione …
Leggi di più… - 2. Il mezzo e la rappresentazione.Stefano Civardi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Il mezzo e la rappresentazione. Brevi note a margine della sentenza della Corte di Cassazione n.11959/2020 di Stefano Civardi Nell'era dell'ITC la Corte di Cassazione si misura con la configurabilità del reato di appropriazione indebita dei files, contribuendo alla definizione dell'elemento della fattispecie “cosa mobile”. Ancora da approfondire il rapporto fra l'informazione e il supporto che la rappresenta: quale “incorporazione” rende “cose” le “rappresentazioni” ? Sul punto un contrasto irrisolto di due differenti orientamenti della Cassazione penale. Sommario: 1. Linguaggio volgare e linguaggio tecnico, 2. Il concetto di cosa nei reati contro il patrimonio, 3. Il concreto caso …
Leggi di più… - 3. Acquisizione di intercettazioni illegali: giornalisti condannati perEdoardo Zuffada · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Nella sentenza qui commentata, la Corte d'appello di Milano, ribaltando il giudizio di primo grado (svoltosi con rito abbreviato), ha condannato i giornalisti Maurizio Belpietro e Gianluigi Nuzzi per il reato di ricettazione, in relazione all'acquisizione di alcuni file audio e video prodotto dei reati di cui agli artt. 615-bis e 617 c.p. Tale pronuncia merita di essere segnalata sia per alcuni interessanti spunti offerti in tema di dolo di ricettazione, sia perché si tratta di un nuovo caso in cui si affronta il problematico rapporto tra libertà di stampa e diritto penale. 2. In sintesi, i fatti, come …
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Il mezzo e la rappresentazione. Brevi note a margine della sentenza della Corte di Cassazione n.11959/2020 di Stefano Civardi Nell'era dell'ITC la Corte di Cassazione si misura con la configurabilità del reato di appropriazione indebita dei files, contribuendo alla definizione dell'elemento della fattispecie “cosa mobile”. Ancora da approfondire il rapporto fra l'informazione e il supporto che la rappresenta: quale “incorporazione” rende “cose” le “rappresentazioni” ? Sul punto un contrasto irrisolto di due differenti orientamenti della Cassazione penale. Sommario: 1. Linguaggio volgare e linguaggio tecnico, 2. Il concetto di cosa nei reati contro il patrimonio, 3. Il concreto caso …
Leggi di più… - 5. Applicabile l’art. 57 c.p. al direttore del quotidiano online: unRoberta Eleonora Mauri · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/04/2008, n. 34717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34717 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2008 |
Testo completo
MATCH 347 17 /08
PUBBLICA UDIENZA
DEL 23.04.2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N°511/08 SECONDA SEZIONE PENALE
REGISTRO GENERALE N°14459/07 cosi composta:
Presidente Dott. Francesco MORELLI
Consigliere rel. Secondo CARMENINI Dott.
Consigliere Dott.ssa Laurenza NUZZO
Dott. Giuseppe MELIADO' Consigliere Dott. Pietro ZAPPIA Consigliere Consigliere estensore dr. Carmenini
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) CE AM, n. a Catania il 15.9.1963
2) OM AR, n. a Reggio di Calabria il 15.2.1937
avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria, emessa il 29.11.2006; sentita la relazione del consigliere CARMENINI;
sentite le conclusioni del p.g., dr. Giuseppe FEBBRARO, che ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi;
udito il difensore di parte civile, avv. Giuseppe Renato Milasi, che ha concluso per la conferma della sentenza impugnata;
spese come da nota;
udito il difensore del MB, avv. Gabriele D'Ottavio, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
uditi i difensori del EN, avv. Enzo Caccavari e avv. Giu-
seppe Verdirame, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;
OSSERVA
Con sentenza emessa in data 04.07.02 il Tribunale di Reggio Calabria
dichiarava EN AM colpevole del reato di cui al capo B) del procedimento ex n. 192/98 R.G.T. e del reato di cui al capo A) del procedimento ex n. 159/97 R.G.T., con esclusione dell'espressione "banditesca operazione" coperta da precedente giudicato, nonché MB AR e
LL RL dei reati loro rispettivamente ascritti (capo B del proc. 158/97
per il MB e capo B del proc. 159/97 per la LL). Quindi, concesse a tutti le attenuanti generiche e ritenuta la continuazione per i reati ascritti al
EN, li condannava alle pene come in atti, oltre al risarcimento in solido dei danni e alla rifusione delle spese processuali in favore della costituita parte civile. Dichiarava non doversi procedere nei confronti di EN AM in ordine al reato di cui al capo A) ex proc. 192/98 per precedente giudicato e lo assolveva dal reato di cui al capo A) del procedimento n. 158/97 R.G.T. perchè
il fatto non costituisce reato.
Su gravame delle parti private, la Corte di Appello di Reggio Calabria,
con sentenza del 29.11.2006, rigettava l'appello della parte civile;
dichiarava non doversi procedere nei confronti di tutti gli imputati appellanti in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti al capo B (proc.
pen 158/97 RGT) ed ai capi A e B (proc. pen 159/97 RGT) perché estinti per prescrizione, previo giudizio di equivalenza delle già concesse attenuanti generiche alle aggravanti contestate agli imputati EN e
LL; rideterminava la pena per EN AM in relazione al capo B (proc. pen 192/98 RGT) in anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di multa;
confermava nel resto;
dichiarava interamente condonata la pena inflitta a EN AM;
condannava tutti gli imputati appellanti in solido alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla costituita parte civile.
Così sintetizzate le decisioni dei giudici di merito, occorre puntualizzare su quali reati vertano i ricorsi per cassazione, atteso che la LL (capo B del proc. pen. n. 159/97) non è ricorrente, mentre sono caduti nel corso dei giudizi di merito i reati sub A) del procedimento n. 158/97 (diffamazione a carico del
EN) e sub A) del procedimento n. 192/98 (altra diffamazione, sempre a carico del EN).
Residuano, dunque, le seguenti contestazioni:
OM AR:
- capo B (proc. n. 158/97) = reato p. e p. dagli artt. 57 e 595, commi 1,2 e
3, c.p., 13 legge 47/1948, 30, comma 4, legge 223/1990, perché, quale direttore dell'emittente televisiva Telereggio, non impediva la commissione del delitto sub A), in Reggio Calabria, il 14.2.1995;
CE AM:
capo A (proc. 159/97) = reato p. e p. dagli artt. 595, commi 1, 2 e 3 c.p.,
13 legge 47/1948, per avere offeso la reputazione di AC IN,
dichiarando, al fine di far pubblicare il tutto sulla stampa: che AC era l'ispiratore primario delle strategie organizzate dalla mafia in danno di diversi magistrati, ed in particolare del dott. Viola;
che AC è da considerare
"provocatore, arrogante, irrispettoso delle regole deontologiche"; dichiarazioni riportate da "Tribuna Calabria", in data 23.2.1995; con l'aggravante ffen 2 dell'attribuzione di fatti determinati, in Reggio Calabria, in data compresa tra il
13 ed il 23.2.1995;
· capo B (proc. 192/98) = reato p. e p. dall'art. 648 c.p. per avere ricevuto da persone non identificate copia della relazione ministeriale dell'ispettore
AR, proveniente dal delitto di cui all'art. 326 c.p., e dallo stesso poi diffusa,
mediante consegna alla stampa in un luogo imprecisato, nel febbraio 1995.
Avverso la sentenza della Corte d'appello hanno proposto ricorso per cassazione i difensori del MB e del EN, nell'ambito delle imputazioni delimitato come sopra.
Il difensore del MB si duole che la Corte territoriale abbia dichiarato non doversi procedere nei confronti del suo assistito perché il reato ascritto è
estinto per prescrizione, anziché pervenire all'assoluzione con formula piena.
Sostiene che la sentenza impugnata deve essere annullata per i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b) e d) in relazione agli artt. 51,
57, 595, commi 1, 2 e 3 c.p., nonché all'art. 13 L. 47/48, 30, comma 4 L.
223/90; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultando il vizio dal testo della sentenza e da altri atti di causa;
violazione del giudicato interno;
2) violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b) e d)
in relazione agli artt. 57, 595, commi 1, 2 e 3 c.p., nonché agli artt. 5, 6, 13 21 e
30 L. 47/48 e art. 10 L. 223/90; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultando il vizio dal testo della sentenza e da altri atti di causa.
In buona sostanza il ricorrente sostiene di non essere penalmente responsabile del fatto di non avere impedito la commissione del delitto вни 3 rubricato sub lettera A) del proc.pen. n° 158/97, a carico di CE
AM mediante dichiarazioni rese nel corso di un'intervista trasmessa in data 14.2.1995 dall'emittente televisiva Telereggio, dal momento che l'autore materiale del fatto è stato assolto con la formula "perché il fatto non costituisce reato ai sensi dell'art. 68 Cost."; rileva, per altro,
che l'accertato notevole interesse della collettività a conoscere i fatti oggetto della dichiarazione elide la responsabilità penale.
Sotto altro profilo (motivo n. 2) questo ricorrente sostiene che il direttore di un quotidiano radiotelevisivo è equiparato a quello di un giornale soltanto ai fini dell'obbligo della registrazione presso la cancelleria del Tribunale, come previsto dall'art. 10 legge n. 223 del 1990, sicché deve escludersi la applicabilità dell'art. 57 c.p. e delle altre norme in tema di responsabilità del direttore responsabile per gli articoli diffamatori pubblicati sul cartaceo, per i direttori di radiotelevisioni.
In favore del EN sono stati presentati due ricorsi, i cui motivi possono riepilogarsi come segue.
1) Violazione o falsa applicazione della legge penale e vizio di motivazione,
in relazione a quanto asserito sulla sussistenza del reato di cui all'art. 326 c.p.,
presupposto dell'ipotesi di ricettazione contestata;
Ci si duole che il giudice di secondo grado abbia confermato la valutazione fatta dal giudice di primo grado, ritenendo che la relazione dell'ispettore AR era sicuramente coperta dal segreto e che di conseguenza la circolazione dello scritto, al di fuori dell'ufficio che lo aveva redatto, appare certamente qualificabile come illecita.
4 Si sostiene che all'epoca dei fatti non era stata ancora approvata la norma regolamentare che solo successivamente disciplinò la conoscibilità degli atti relativi ad un procedimento ispettivo-ministeriale, mentre l'attività amministrativa è
ispirata al principio della trasparenza;
che, pertanto, alla data di commissione del fatto era assente un Decreto ministeriale attuativo della legge 241/90 e che l'individuazione del preciso obbligo di segretezza posto in capo all'impiegato pubblico difficilmente può essere ricostruito in assenza appunto di un decreto attuativo.
2) Col secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 648 c.p., nell'assunto che, stando alla lettera dell'accusa rivolta al EN, lo stesso è imputato di essere stato destinatario di una notizia asseritamente secretata: " si contesta di avere ricevuto da persone non identificate copia della relazione ministeriale dell'ispettore AR". Ciò posto, si sostiene che tale azione non ha alcuna rilevanza penale, ma serve esclusivamente ad integrare l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 326 c.p., e la violazione del segreto esaurisce i suoi effetti penali nel momento in cui si è realizzato l'illecito.
In subordine si fa presente che, con i motivi di appello si era evidenziata la possibilità di qualificare il fatto sotto l'ipotesi contravvenzionale prevista dall'art. 712 C.p.
3) Violazione o falsa applicazione della legge penale ai sensi dell'art
606 comma 1 lett. b) c.p.p. in relazione a tutte le ipotesi di reato contestate per non avere la corte territoriale riconosciuto l'esimente dell'esercizio di un diritto ai sensi dell'art. 68 Cost. e delle successive leggi di attuazione.
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5 Si afferma che l'imputato avrebbe dovuto essere assolto e la domanda della parte civile rigettata, perchè il fatto non costituisce reato in relazione a tutte le ipotesi di reato contestate, trattandosi di fatti costituenti esercizio di un diritto. Si sostiene che l'inesistenza di un conflitto dovuto alla assenza di una deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza o anche alla presenza di una deliberazione negativa non esclude il dovere del giudice di giudicare secondo legge. Si soggiunge che la sussistenza della scriminante riguarda anche l'ipotesi di ricettazione, essendo evidente che l'esercizio del potere ispettivo da parte del parlamentare contempla inevitabilmente la ricezione di quelle notizie che, poi, costituiscono il presupposto delle iniziative che lo stesso intenderà intraprendere.
*** *** ***
Questa Corte è chiamata ad esaminare prioritariamente due questioni di mero diritto, la cui soluzione elide alla radice la responsabilità penale del
MB in ordine al reato a lui ascritto e del EN in ordine al reato di ricettazione, assorbendo tutte le altre argomentazioni al riguardo.
Resterà, poi, da considerare il reato di diffamazione ascritto al EN.
1) Responsabilità penale del direttore di un'emittente televisiva per reati commessi col mezzo della pubblicazione.
Nel caso di specie AR OM, direttore di "Telereggio", è stato chiamato a rispondere del reato omissivo delineato dall'art. 57 c.p., che consegue all'inosservanza dell'obbligo di controllo sul contenuto di un'intervista resa in una trasmissione televisiva da un terzo. E' stato ritenuto che l'ipotesi di
дви reato configurata dal citato art. 57 c.p. fosse estensibile al direttore di un giornale radiotelevisivo in forza dell'art. 30, comma 4, L. 6 agosto 1990, n. 223.
Il Collegio - pur consapevole di una giurisprudenza sul punto non univoca,
anche se non cospicua - ritiene che l'art. 30, comma 4, L. 223/1990 debba essere interpretato in senso restrittivo.
Le norme speciali di cui all'art. 30 più volte citato, in tema di trattamento sanzionatorio per il reato di diffamazione con attribuzione di fatto determinato commesso attraverso trasmissioni televisive - secondo le quali si applicano le sanzioni previste dall'art. 13 legge 8 febbraio 1948, n. 47 valgono esclusivamente, come discende dal combinato disposto del primo e quarto comma della predetta disposizione, con riferimento ai soggetti in essa specificamente indicati, i quali si identificano nel concessionario privato, nella concessionaria pubblica ovvero nella persona da loro delegata al controllo della trasmissione (v. Cass. Sez. 1 sent. 1996/01291 rv 205281).
A questa conclusione deve giungersi applicando il principio di stretta legalità, dal quale discende la delimitazione, anche sotto il profilo soggettivo,
delle fattispecie incriminatrici. L'art. 57 c.p., invero, è dettato esclusivamente per i reati commessi col mezzo della stampa periodica e non può intendersi riferito anche alla trasmissioni radiofoniche e televisive;
il legislatore posteriore,
nell'emettere la legge dell'agosto 1990 (L. 6.8.1990, n. 223), si è posto all'evidenza il problema della responsabilità omissiva, fuori dei casi di concorso nel reato principale, proprio per il reato di diffamazione con l'attribuzione di un fatto determinato (oltre che per le trasmissioni con carattere di oscenità e quelle ex comma 2) e lo ha risolto individuando i responsabili nelle seguenti categorie di persone (art. 30, comma 1, richiamato anche dal comma 4): "il
7 concessionario privato o la concessionaria pubblica ovvero la persona da loro delegata al controllo della trasmissione".
La precisa specificazione delle persone a cui deve attribuirsi la
responsabilità penale non consente interpretazioni analogiche, né estensive che si risolverebbero in un indebito ampliamento della norma penale.
Nel caso di specie, il MB è stato incriminato e condannato (il reato si
è poi prescritto) quale direttore di una trasmissione televisiva e non come concessionario o suo delegato al controllo, di modo che, per quanto si è detto,
la sua figura è estranea alla norma incriminatrice: la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei suoi confronti perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
2) II delitto di ricettazione di un documento proveniente dal delitto di cui all'art. 326 c.p.
Conviene ricordare che la ricettazione de qua è stata ritenuta realizzata nel seguente fatto concreto: l'avere il EN ricevuto da persona non identificata la copia di un'ispezione ministeriale, proveniente dal delitto di cui all'art. 326 c.p., e di averla diffusa mediante consegna alla stampa in un luogo imprecisato.
Al riguardo la Corte di Appello ha puntualizzato che, quanto alla ricettazione: a) la relazione ispettiva AR era sicuramente coperta dal segreto,
come da dichiarazione proveniente dalla Presidenza del C.S.M.; b) tutto un complesso di argomentazioni conduce a ritenere l'ovvia segretezza del documento;
c) il documento ricevuto dal EN pertanto proviene dal reato di cui all'art. 326 c.p.; d) la genericità del racconto circa la ricezione del documento e la gratuità offensiva della divulgazione dei contenuti sono dimostrativi della piena consapevolezza del EN (pag. 13) "di avere ottenuto un prezioso documento, non conosciuto e non conoscibile, e di avere colto l'occasione per effettuare una divulgazione, non solo offensiva ma non consentita, alla comunità reggina". Da ciò ha fatto discendere la piena configurazione del reato di ricettazione (e non la contravvenzione prevista dall'art. 712 c.p.).
Questa Corte ritiene, però, che si imponga una riflessione sulla natura e sui connotati essenziali dei delitti in discussione, ossia il delitto presupposto (art. 326 c.p., rivelazione e diffusione di segreti di ufficio) ed il delitto di ricettazione
(art. 648 c.p.).
A ben vedere la fattispecie criminosa prevista dall'art. 648 c. p. è
comprensiva di una multiforme serie di attività successive ed autonome,
rispetto alla consumazione del delitto presupposto, finalizzate al conseguimento di un profitto (acquisto, ricezione, occultamento o qualunque forma di intervento nel fare acquistare il bene). Ne consegue che integra gli estremi del delitto di ricettazione colui che si intromette nella catena di possibili condotte traslative di un oggetto, successive ad un delitto già consumato,
essendo consapevole dell'origine illecita del bene e determinato dal fine di procurare a sé o ad altri un profitto (per altro, il dolo specifico del reato di ricettazione può avere anche natura non patrimoniale e richiedere una generica finalità di profitto, una qualsiasi utilità, anche non patrimoniale, che l'agente si proponga di conseguire.
Caratteristica intrinseca della ricettazione é, quindi, l'illecita circolazione di un bene di provenienza delittuosa, bene inteso come oggetto materiale, come
9 cosa la cui semplice ricezione costituisce illecito ("acquista, riceve .. denaro o cose" ..).
Il delitto di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c. p.), per contro, reprime la condotta di colui che, nella specifica qualità, riveli indebitamente a terzi le conoscenze di cui abbia la disponibilità in ragione dell'assolvimento di compiti d'istituto, in relazione ai quali è configurabile la qualifica pubblicistica, necessaria ai fini della configurabilità del delitto stesso.
A ben vedere, quindi, il contenuto dell'obbligo la cui violazione è sanzionata dall'art. 326 c. p. consiste nella indebita cessione a terzi di conoscenze sottratte alla divulgazione.
La combinazione degli elementi strutturali dei due reati in esame, come finora illustrati, conduce a ritenere che l'oggetto del delitto presupposto (art. 326 c.p.) sia non già una cosa, ma un'informazione, con la conseguenza che il corpus materiale attraverso il quale si attua il trasferimento illecito dell'informazione è irrilevante (può essere una fotocopia, come un c.d. rom,
come un flatus vocis); con l'ulteriore conseguenza che la ricezione di una cosa reale (ad es. fotocopia) contenente notizie di ufficio non è altro che la fase terminale della ricezione della notizia e non la ricezione di "altro da sé", che
potrebbe costituire l'oggetto della ricettazione.
Nel delitto di rivelazione dei segreti di ufficio la condotta incriminata è
legata a chi riceve la notizia e alla previsione della punizione nei confronti dell'autore della rivelazione;
pertanto il mero recettore della notizia potrà, se del caso, rispondere in base all'ordinaria disciplina del concorso di persone nel reato, ma non potrà qualificarsi come ricettatore.
10 Per questa imputazione (reato di ricettazione), quindi, deve annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata, nei confronti di EN AM, perché
il fatto non sussiste.
Resta la contestazione della diffamazione in capo al EN. In questo caso il discorso è molto semplice, dati il chiaro contenuto e le stesse modalità
denigratorie, con attribuzione di fatti specifici, delle frasi riportate e la congrua motivazione sul punto della Corte di Appello, la quale ha sottolineato anche che
"per il fatto di diffamazione ora addebitato al EN la Camera dei deputati ha espressamente escluso l'applicabilità dell'art. 68 della Costituzione". Non
può che confermarsi sul punto la sentenza di secondo grado, con tutte le conseguenze civilistiche nei riguardi della parte civile, rigettandosi sul punto il ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di MB
AR, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, e nei confronti di
EN AM in ordine al reato di ricettazione, perché il fatto non sussiste. Rigetta nel resto il ricorso del EN, che condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile AC IN, che liquida in complessivi euro 3.460, di cui euro 3.000 per onorari, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il giorno 23.4.2008
DEPOSITATO IN CANCELLERIA Francesco Morelli) Il Presidente Il Consigliere estensore
(Secondo Carmenini)
IL 5 SET 2008
IL CANCELLERRE
Piera Esposito 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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