Sentenza 18 febbraio 2016
Massime • 1
Ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il G.u.p., al cospetto di un quadro probatorio non suscettibile di implementazione dibattimentale attraverso l'acquisizione di nuovi elementi probatori o una possibile diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito, deve emettere sentenza di proscioglimento anche nel caso in cui gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio non potendo egli formulare un giudizio sulla colpevolezza dell'imputato.
Commentario • 1
- 1. Quale valutazione deve fare il giudice nel pronunciare sentenza di non luogo a procedere a norma dell'art. 425, comma terzo, cod. proc. pen.Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 3 luglio 2021
(Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 425, c. 3) Il fatto La Corte di Appello di Bari trasmetteva gli atti relativi alla impugnazione proposta dall'imputato e dal Procuratore della Repubblica di Bari avverso la sentenza del G.U.P. del Tribunale di quella città, previa riqualificazione in ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 428 co. 1 cod. proc. pen., ratione temporis vigente all'atto della presentazione dell'impugnazione. Premesso ciò, va osservato come il G.U.P. di Bari avesse dichiarato non luogo a procedere, ai sensi degli artt. 425 e 530 co. 2 cod. proc. pen., nei confronti di una persona accusata di avere concorso nella altrui condotta …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/02/2016, n. 19179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19179 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2016 |
Testo completo
19 17 9 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 18/02/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUISA BIANCHI - Presidente - SENTENZA - Rel. Consigliere - N. 24212016 Dott. GIUSEPPE GRASSO N. 49775/2015- Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. UGO BELLINI - Consigliere - Dott. DANIELE CENCI - Consigliere -Dott. GIUSEPPE PAVICH ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI AT RI OV N. IL 31/03/1950 LI AE QU N. IL 10/04/1977 nei confronti di: DE AL CE N. IL 10/11/1988 avverso la sentenza n. 1602/2014 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MATERA, del 16/12/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
Letter/sentite le conclusioni del PG Dott. do The diet fetter il vous Россию аснов do mauroUdit i difenson Avvi ous Rollo per le particuli coments, Al l the dea le r Ivions;
EL & ES friable, p a ' pure , level. Thoms diens & fiths til icons FATTO E DIRITTO 1. I G.I.P. del Tribunale di Matera, con sentenza del 16/12/2014, all'esito dell'udienza preliminare dichiarò non luogo a procedere perché il fatto sussiste, nei confronti di De AL NZ, accusato di aver concorso a procurare, per colpa, la morte di LI NT.
1.1. All'imputato veniva contestato di non aver saputo fronteggiare, con condotta esigibile salvifica, l'invasione della propria semicarreggiata operata dalla vittima, al contrario di quel che aveva fatto il conducente che lo precedeva (accostandosi repentinamente sulla propria destra) e che l'imputato seguiva senza rispettare la distanza di sicurezza.
2. Le parti civili costituite propongono ricorso per cassazione avverso la predetta statuizione, prospettando duplice, articolata censura.
2.1. Con il primo motivo, denunziante violazione di legge, i ricorrenti si dolgono della mancata decisione a riguardo della richiesta di citazione del responsabile civile: il GIP, senza prendere in considerazione l'istanza, aveva provveduto prosciogliendo l'imputato.
2.2. Con il secondo motivo, denunziante violazione di legge e vizio motivazionale, i ricorrenti deducono che il Giudice, pur tenuto conto della nuova formula dell'art. 425, cod. proc. pen., introdotta dalla cd, legge Carotti, aveva prosciolto l'imputato in una situazione nella quale le fonti di prova si prestavano a soluzioni alternative ed aperte>>. In particolare, seguendo il ragionamento impugnatorio, il proscioglimento trovava fondamento esclusivamente sulle dichiarazioni rese dai testi AC NT e IS PA, essendo, invece, rimasti negletti plurime indicazioni probatorie, che, ove prese in considerazione, avrebbero imposto il rinvio a giudizio. Dall'allegato G ai rilievi tecnici era possibile prendere conoscenza delle lo dichiarazioni rese dall'imputato nell'immediatezza. Costui aveva affermato di aver notato l'autovettura della vittima invadere la corsia di pertinenza del dichiarante, ancor prima di vedere che la FIAT Panda dei CC che lo precedeva, per evitare lo scontro, si era repentinamente spostata sul piazzale di sosta alla sua destra. Da ciò poteva dedursene che l'imputato, a cagione della velocità tenuta (a dispetto dell'asserto del medesimo) o del mancato rispetto della distanza di sicurezza, non era riuscito ad effettuare la stessa manovra della 2 Panda. Inoltre, l'impatto era avvenuto perché l'imputato, invece che accostarsi alla sua destra aveva preferito invadere l'opposta corsia, con la conseguenza di aver impattato con l'autovettura condotta dalla vittima, subito rientrato alla propria destra. Il consulente tecnico del P.M. aveva infatti affermato che ove De AL avesse continuato a procedere alla propria destra l'incidente si sarebbe evitato. Senza contare che il consulente Latorre aveva escluso che la FIAT Multipla della vittima avesse invaso del tutto l'opposta semicarreggiata. Inoltre, con motivazione solo apparente il Giudice aveva escluso valenza rilevante alle risultanze della consulenza medico-legale e alla ricostruzione del sinistro effettuata dal prof. AD e dall'ing. AF. Il GIP, errando, aveva negato che il LI fosse stato costretto ad invadere l'opposta corsia dall'avventato tentativo di sorpassare la Panda operato dall'imputato, attribuendo valore decisivo alla deposizione del carabiniere AC, che conduceva la Panda, il quale si era limitato a riferire di aver visto i fari dell'autovettura della vittima via via invadere la corsia di propria pertinenza, senza nulla sapere riportare a riguardo dell'auto che lo seguiva. A dispetto dell'illogica motivazione, per i ricorrenti, deve constatarsi che la FIAT CR dell'imputato, invece, era lì. Non solo, alla domanda se la visione dei fari dell'autovettura del LI che invadevano l'opposta corsia, poteva essere dipesa di un effetto ottico, il teste AC si era limitato a rispondere: io non penso, non penso io non penso>>. Per contro, la dichiarazione del teste IS non poteva ritenersi attendibile per più ragioni: a) incredibilmente asserisce di aver riconosciuto il modello della FIAT Multipla a cento metri di distanza e al buio;
b) afferma di essersi accorto dell'inconveniente vedendo l'autovettura di CC che li precedeva spostarsi a destra, mentre l'imputato aveva riferito di essersi accorto già prima dello sbandamento della Multipla;
c) che anche loro (cioè lui e l'imputato) si trovavano nei pressi della piazzola ove si era rifugiata l'autovettura dei CC, con la conseguenza che la CR era assai vicina alla Panda. Sulla base di una pluralità di indici univoci il Giudice avrebbe dovuto apprezzare la conclusione del prof. AD, il quale aveva chiarito che la Multipla era rientrata nella propria corsia prima che l'autovettura dei militari deviasse verso la piazzola a destra e, quindi, la CR aveva la propria corsia di marcia libera. In tal senso: il punto d'impatto, la velocità della croma (doppia rispetto a quella della Multipla), le gravissime conseguenze fisiche patite dalla vittima. Infine, il GIP, senza motivare, non aveva dato corso alla richiesta avanzata in udienza di esaminare i consulenti. 3 2.3. In data 19/1/2016 veniva depositata memoria nell'interesse delle parti civili ricorrenti, con la quale si insisteva per l'accoglimento del ricorso, ad un tempo allegando motivi nuovi. Quanto ai motivi nuovi, viene prospettata la violazione della regola sulla causalità di cui all'art. 41, comma 2, cod. pen., in ispecie, riportata la disciplina concausale, i ricorrenti affermano che la condotta di guida del sig. De AL in violazione delle norme di comportamento della circolazione stradale (mancato rispetto della distanza di sicurezza) non è stata conseguenza della presunta turbativa posta in essere dal sig. LI, ma era preesistente, quindi non può trovare applicazione il principio di equivalenza>>. Inoltre, l'evento aveva concretizzato il rischio che la norma cautelare violata dall'imputato era diretta a prevenire. Di poi si assume l'apparenza e, allo stesso tempo, la contraddittorietà ed illogicità, della motivazione. Infine, il travisamento della prova.
3. Il ricorso non è fondato.
3.1. Il vulnus enunciato con il primo motivo non sussiste, tenuto conto dell'epilogo. Infatti, non è dato cogliere la mancata citazione del responsabile civile che specie di nocumento sostanziale o processuale abbia procurato alle parti civili, in presenza di proscioglimento dell'imputato.
3.2. Perché all'accusa venga negato il diritto di provare in giudizio la penale responsabilità dell'imputato il giudice dell'udienza preliminare deve trovarsi in presenza d'un impianto probatorio che, non solo appaia inidoneo alla concreta affermazione della pretesa punitiva, ma, quel che più rileva, insuscettivo, d'immutazioni a sèguito dell'istruttoria dibattimentale. In altri termini la sentenza di non luogo a procedere, ex art. 425, c.p.p., ha natura prevalentemente processuale, e non di merito;
essa non è diretta ad accertare la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato, ma ha essenzialmente lo scopo di evitare che giungano alla fase del giudizio vicende in relazione alle quali emerga l'evidente infondatezza dell'accusa, allorché vi sia in atti la prova dell'innocenza dell'imputato, ovvero l'insufficienza o contraddittorietà degli elementi probatori acquisiti depongano per un giudizio prognostico circa la loro inidoneità a sostenere l'accusa in giudizio... [trattasi, in definitiva di] formulare una diagnosi di sostenibilità dell'accusa, alla stregua del materiale probatorio raccolto, con specifico riferimento alla tesi che il PM chiede di sostenere in dibattimento. Solo ove detta tesi si presenti insostenibile ed insuperabile in dibattimento in ragione dell'evidente infondatezza della stessa, ovvero per l'insufficienza o contraddittorietà delle fonti di prova e per la loro inidoneità a 4 subire concreti sviluppi nella sede dibattimentale, attraverso l'acquisizione di nuovi elementi probatori ovvero una possibile diversa valutazione del compendio probatorio già acquisito - legittimamente il giudice può emettere sentenza di proscioglimento dell'imputato>> (Cass., IV, 22/9/2011, n. 39271) Nel caso in discorso ci si trova, appunto, in presenza di un compendio probatorio, insuscettivo di difforme valutazione da parte del giudice del dibattimento, non cogliendo nel segno le osservazioni, pur generosamente articolate, dalle parti civili ricorrenti. Quadro che già ora, solo a costo di evidenti forzature, palesi contraddittorietà, opinabili interpretazioni e valutazioni delle conoscenze di sapere di natura tecnica, veicolate all'interno del procedimento, i ricorrenti contestano. Quadro che non vi sono ragioni per presagire modificabile attraverso l'istruttoria dibattimentale.
3.3. Una recente linea interpretativa elaborata da questa Corte di cassazione colto il mutamento d'assetto procurato dagli interventi riformatori, concludendo che < La situazione è completamente cambiata con la riforma introdotta dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479 (c.d. legge "Carotti"). Invero al G.U.P., ai sensi dell'art. 425, comma 3, è odiernamente consentito disporre il proscioglimento dell'imputato "anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio". Alla luce della riforma oramai non è più sostenibile la tesi che l'udienza preliminare abbia finalità meramente procedurali, bensì può dirsi che essa consenta una vera e propria valutazione di merito dell'accusa, sebbene solo per finalità preliminari e cioè al fine di consentire al giudice di decidere se prosciogliere l'imputato (con una sentenza "stabile" ma non irrevocabile) ovvero rinviarlo a giudizio innanzi al giudice dibattimentale (...). Ne consegue, alla luce di quanto esposto, che il giudice dell'udienza preliminare è odiernamente abilitato a svolgere una valutazione del "merito" dell'accusa. Quanto ai limiti dell'esercizio di tale potere, questa Corte ha già avuto modo di precisare che ".... l'insufficienza e la contraddittorietà degli elementi probatori devono avere caratteristiche tali da non poter essere ragionevolmente considerate superabili in giudizio, con la conseguenza che, a meno che ci si trovi in presenza di elementi palesemente insufficienti per sostenere l'accusa in giudizio per l'esistenza di prove positive di innocenza o per la manifesta inconsistenza di quelle di non colpevolezza, la sentenza di non luogo a procedere non è consentita quando l'insufficienza e la contraddittorietà degli elementi acquisiti siano superabili in dibattimento... Di tale che, il giudice dell'udienza preliminare deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere nei confronti 5 dell'imputato solo in presenza di una situazione di innocenza tale da apparire non superabile in dibattimento dall'acquisizione di nuovi elementi di prova o da una possibile diversa valutazione del compendio probatorio già acquisito..... tale disposizione altro non è, infatti, se non la conferma che il criterio di valutazione per il giudice dell'udienza preliminare non è l'innocenza, bensì.... l'impossibilità di sostenere l'accusa in giudizio..... e la prognosi dell'inutilità del dibattimento...." (cfr. Cass. 4^, 11335/08, Huscer;
vedi anche: Cass. Sez. 6, Sentenza n. 33921 del 17/07/2012 Cc. (dep. 06/09/2012), Rv. 253127; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 10849 del 12/01/2012 Cc. (dep. 20/03/2012), Rv. 252280; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 43483 del 06/10/2009 Cc. (dep. 13/11/2009), Rv. 245464; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 13163 del 31/01/2008 Cc. (dep. 28/03/2008), Rv. 239597)>>. Pur potendosi invocare altro e diverso orientamento, parimenti recente, che conferma, invece, l'impostazione tradizionale (Cass., Sez. IV, n. 41860 del 18/7/2013, in Diritto & Giustizia 2013; massima in DeJure, Giuffrè), non par dubbio che, anche valorizzando l'arricchimento di potere decisorio, debba affermarsi il seguente principio: il giudice dell'udienza preliminare, al cospetto di un quadro probatorio non suscettivo d'implementazioni dibattimentali, deve pronunziare sentenza di proscioglimento nel merito, e ciò (come chiarito dalla citata sentenza n. 41860) anche nel caso in cui, come prevede espressamente l'art. 425 comma 3 c.p.p., gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contradditori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio: tale disposizione è la conferma che il criterio di valutazione per giudice dell'udienza preliminare non è l'innocenza, bensì dunque, pur in presenza di elementi - probatori insufficienti o contraddittori (sempre che appaiano destinati, con ragionevole previsione, a rimanere tali nell'eventualità del dibattimento) l'impossibilità di sostenere l'accusa in giudizio.
3.4. Correttamente la sentenza impugnata non ha assegnato affidabilità alla ipotesi prospettata dal dott. AD, consulente tecnico delle parti civili, il quale, come sopra si visto, riprendendo i termini del ricorso, ha individuato una dinamica alternativa, secondo la quale il LI era stato costretto ad invadere l'opposta semicarreggiata dalla condotta di guida del De AL, impegnato in una To manovra di sorpasso della Panda. Una tale ricostruzione, peraltro, implicante una atipica risposta del conducente (nell'ipotesi il LI) che si vede invasa la propria corsia da autovettura marciante in senso contrario, intenta ad effettuare un sorpasso, trova ferma ed insuperabile smentita nelle dichiarazioni del tutto attendibili del carabiniere AC NT, conducente la Panda, oltre che in quelle di IS PA, passeggero a bordo della CR. Di talché deve concludersi f 6 trattarsi di una mera congettura, sfornita di intrinseca attendibilità e smentita dalle inequivoche emergenze istruttorie. Non solo il AC ebbe modo di accorgersi che l'autovettura della vittima invadeva la propria corsia di marcia, tanto da costringerlo ad una manovra d'emergenza estrema, divenuta salvifica per la fortunata presenza di una piazzola alla destra della carreggiata, ma ebbe modo di notare che il conducente predetto (evidentemente tardivamente accortosi di essere andato fuori mano) stava cercando di rientrare nella propria carreggiata, escludendo che l'auto che lo seguiva stesse cercando di sorpassarlo. Dichiarazioni, queste, conformi a quelle rese dal passeggero della CR. Né, infine, potrebbe trovare sostegno probatorio il sospetto che l'imputato non rispettasse la distanza di sicurezza, in quanto il conducente della Panda non ne aveva intravisto i fari dallo specchietto retrovisore. Non meno congetturali risultano le descrizioni di uno scenario comunque alternativo o che prendono le mosse dalla gravità delle conseguenze dell'impatto. Pur vero che il rapporto di causalità non viene escluso dal concorrere di altre cause determinanti l'evento, quale che sia l'apporto di esse. Tuttavia, nel caso in esame il giudice ha potuto avvalersi dello apporto dei testimoni oculari, il quale gli ha permesso, nei limiti del conoscibile in sede ricostruttiva penale, di sapere come sono andati i fatti: un'autovettura, per cause rimaste ignote, invade l'opposta semicarreggiata, altra autovettura che procede in senso opposto riesce appena in tempo a mettersi in salvo rifugiandosi all'interno di uno slargo provvidenziale, nel mentre il primo veicolo, accortosi dello sconfinamento, innesta manovra di rientro, l'autovettura dell'imputato, sopraggiunta a velocità che non è stata dimostrata eccessiva, nel tentativo di scansare l'ostacolo, si sposta a destra, finendo per andare a tragicamente collidere con il primo veicolo in fase di rientro, Che vi possa essere stata la possibilità per un fortunoso tentativo di evitare l'impatto rimanendo nella propria corsia presuppone la prova che l'imputato avrebbe dovuto essere in grado di prevedere - causalità della colpa - che l'altro automobilista s'era accorto ed era in condizioni di rientrare nella propria corsia;
prova che giammai al dibattimento potrebbe formarsi, tenuto conto delle emergenze probatorie alle quali attingere. Che possano trarsi indici di concludenza univoca dalle conseguenze dello scontro (peraltro tragicamente frontale) o dalle tracce rimaste sul luogo è congettura sterile, in quanto contrastante con la dinamica degli avvenimenti fotografata dai • testi (ed il militare è persona sicuramente attendibile e disinteressata). ! Che possa ritagliarsi una posizione di colpa valorizzando le dichiarazioni che l'imputato avrebbe reso dopo il fatto, a parte ogni altra considerazione, è escluso dal tenore stesso delle riferite dichiarazioni, irragionevolmente enfatizzate dalla 7 difesa delle parti civili. Difatti: nessuno dubita che la CR seguisse la Panda;
non è dato cogliere, ammesso che sia possibile stabilire una tale temporalità, quale rilievo possa trarsi dal fatto che l'imputato avesse o meno avvistato l'autovettura della vittima fuori mano;
non può concludersi che il De AL non poté usufruire dello slargo a destra perché teneva velocità troppo veloce o non rispettava le distanze, ma semplicemente, in assenza di contraria allegazione, perché lo slargo non era tale da permettere accostamento di una seconda autovettura.
3.5. Infine, la decisione di non procedere all'esame dei consulenti non può essere censurata, in quanto trattasi di scelta discrezionale del giudice, il quale può integrare il quadro probatorio, che, in difetto, come regola, resta cartaceo, nei limiti in cui ciò appaia di evidente decisività>> (art. 422, comma 1, cod. proc. pen.). Avuto accesso a tutte le relazioni dei consulenti e relativi allegati, agli accertamenti di p.g. e fatto luogo all'approfondimento istruttorio consistito nell'esame dei testimoni oculari, il proposto esame non appariva esiziale ai fini della sentenza di non luogo a procedere>>.
3.6. In definitiva, proprio nel rispetto della regola di giudizio di cui all'art. 425, cod. proc. pen., in presenza di un quadro probatorio del tutto insufficiente a sostenere l'accusa in giudizio, non emergono elementi che possano far prevedere un epilogo dibattimentale sfavorevole all'imputato.
4. l'epilogo impone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
: Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. : Così deciso in Roma il 18 febbraio 2016 . EX Il Consigliere est. Il Presidente (Luisa bianchi)Buc (Giuseppe Grasso) s n CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE! a IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 8 £ - 9 MAG. 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO The Gabriela Lamelza