Cass. pen., sez. III, sentenza 22/06/2004, n. 37879
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Sentenza 22 giugno 2004

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In materia di deposito di rifiuti, perché un deposito possa dirsi controllato deve essere anche temporaneo, ossia deve rispettare tutte le condizioni imposte dall'art. 6, lett. m.) del D.Lgs. n. 22 del 1997, che esige il raggruppamento dei rifiuti, prima della raccolta, nel luogo della loro produzione ed il rigoroso controllo dei tempi di giacenza, in ragione della natura e dei quantitativi; in difetto di uno di tali requisiti, il deposito è incontrollato ed il fatto integra il reato di cui all'art. 51 comma secondo del citato decreto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 22/06/2004, n. 37879
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37879
    Data del deposito : 22 giugno 2004

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