Sentenza 5 febbraio 2014
Massime • 1
In materia di computo dei termini di prescrizione, nel caso in cui una circostanza aggravante ad effetto speciale, ritualmente contestata, sia riconosciuta nella motivazione della sentenza, sebbene per errore non considerata nella determinazione del trattamento sanzionatorio, la durata del tempo necessario a prescrivere va comunque stabilita in relazione al reato aggravato e non con riguardo alla sanzione erroneamente applicata per la fattispecie semplice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/02/2014, n. 22363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22363 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 05/02/2014
Dott. BARBARISI MA - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAZZEI Antonella - rel. Consigliere - N. 154
Dott. SANDRINI Enrico EP - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASA Filippo - Consigliere - N. 30252/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SO FR, nato a [...] il [...];
SA OV, nato a [...] il [...];
LL SA, nato a [...] il [...];
PI TO, nato a [...] il [...];
NE AR, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Bari in data 30/01/2013 nel proc. n. 34/2011 R.g.;
Letti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita, nella pubblica udienza del 5 febbraio 2014, la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
udite le conclusioni del pubblico ministero presso questa Corte di cassazione, in persona del sostituto procuratore generale, AL IM, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore, avvocato Chiariello Giancarlo del foro di Bari, per gli imputati, VI e AN, il quale ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso;
udito il difensore, avvocato Fiore Mariano, in sostituzione dell'avvocato Incardona Lorenzo, per l'imputato PI, il quale ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RILEVATO IN FATTO
1. La Corte di assise di appello di Bari, competente per l'originaria contestazione ad alcuni imputati del reato di concorso in omicidio, oggetto di assoluzione non impugnata, con sentenza del 30 gennaio 2013, ha confermato la sentenza emessa il 7 luglio 2009, all'esito di giudizio abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare della sede con la quale VI FR, AN OV, PI TO e ON AR erano stati condannati, ciascuno, alla pena di anni quattro di reclusione per i delitti, in continuazione tra loro, di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (capo A) e di contrabbando continuato di ingenti quantitativi di tabacco lavorato estero (capo C), trasportati ed introdotti dalla Repubblica di Montenegro in Puglia, nell'ambito di un accordo tra mafia campana e mafia pugliese, al fine di agevolare le attività illecite di entrambi i sodalizi;
in Bari e nella Repubblica del Montenegro (in particolare nella città di Bari), da epoca imprecisata dell'anno 1995 fino al 20 gennaio 1998, data della consegna estradizionale di LA EP, imputato dei medesimi reati, non ricorrente. La sentenza d'appello ha confermato la decisione di primo grado anche nei confronti di EL SA, condannato per il solo delitto associativo di tipo mafioso alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione.
Con riguardo alle questioni tuttora aperte, perché oggetto dei ricorsi degli imputati a questa Corte di cassazione, il carattere mafioso dell'associazione per delinquere, contestata al capo A), è stato riconosciuto dai giudici del doppio grado del processo di merito sulla base delle dichiarazioni, ritenute attendibili e convergenti, dei chiamanti in correità, LA EP e SI FR, coimputati nel medesimo procedimento, e delle dichiarazioni di altri chiamanti, TA DE, FA MA, AT OM e CR JU, imputati in procedimenti connessi, confortate dai contenuti ed esiti di altri procedimenti penali circa la costituzione di una cupola camorristico- mafiosa tra associati campani e pugliesi, al fine di operare congiuntamente nella Repubblica di Montenegro e sul territorio nazionale, nel lucroso settore del contrabbando di ingenti quantitativi di tabacco lavorato estero, fungendo la Puglia da ponte tra la costa montenegrina e quella italiana nei traffici illeciti di tabacco, droga ed armi, favoriti altresì dalle coperture e appoggi offerti delle autorità governative e di polizia montenegrine. Dalle dichiarazioni dei chiamanti era emerso, in particolare, che il LA, già affiliato alla cosca di EM IN col grado di "sgarro" e sottoposto nel 1992, insieme all'EM ed altri, a procedimento penale sfociato nella sua condanna ad anni sedici di reclusione, aveva continuato la sua carriera criminale sia nel quartiere Carassi di Bari, sia nella Repubblica del Montenegro, dove si era rifugiato per sfuggire a provvedimenti coercitivi, dirigendo un gruppo costituito, tra gli altri, dal VI (detto "Il CI), dal AN (detto "Ù gnur"), dal
EL, dal ON e dal PI, i primi tre già
condannati come affiliati ad altre associazioni di tipo mafioso. Il gruppo diretto dal LA, secondo i giudici di merito, era dedito al contrabbando di tabacco lavorato estero, trasportato dalla Repubblica del Montenegro sulle coste pugliesi, al traffico di droga e di armi, anche da guerra, importate dal paese slavo, e si occupava altresì del sostegno agli affiliati latitanti e detenuti ed ai loro familiari.
Dopo aver motivato circa la mafiosità del sodalizio e la disponibilità di armi di cui gli associati si avvalevano nello svolgimento dei traffici illeciti, la sentenza d'appello ha escluso che il reato associativo, contestato come commesso fino al 20 gennaio 1998, data della consegna del LA dall'autorità montenegrina a quella italiana, fosse prescritto, pur riconoscendo che alla contestazione dell'associazione come armata, a norma dell'art. 416- bis c.p., comma 4, per la disponibilità da parte del sodalizio -
secondo la testuale enunciazione dell'imputazione sub A) - "di armi e relativo munizionamento, utilizzate per affermare la propria forza di intimidazione, omertà e sottomissione anche all'interno dell'organizzazione stessa", non era corrisposta esplicita motivazione sulla ricorrenza nel fatto giudicato della medesima aggravante ne' essa aveva avuto alcuna incidenza sul trattamento sanzionatorio, poiché il giudice di primo grado si era limitato ad irrogare agli imputati, VI, AN, PI e ON, la pena prevista per la partecipazione all'associazione di tipo mafioso, la quale, all'epoca del contestato delitto, era punita con la reclusione da tre a sei anni, determinando la pena base di anni cinque di reclusione, aumentata ad anni sei per la sola continuazione col reato di contrabbando e ridotta di un terzo ad anni quattro per il rito abbreviato;
e anche al EL, condannato per il solo delitto associativo, era stata inflitta la pena base di anni cinque, ridotta di un terzo ad anni tre e mesi quattro di reclusione. L'omesso esplicito richiamo della circostanza aggravante dell'associazione "armata", sia nella motivazione sia nel dispositivo della prima sentenza, non significava, ad avviso della Corte territoriale, l'esclusione di essa, vuoi perché il giudice non aveva espresso al riguardo alcuna valutazione, vuoi perché nel testo della decisione era stato più volte affermato che l'associazione mafiosa disponeva di un suo arsenale di armi ed era, perciò, "armata". La Corte di assise, dunque, ha ritenuto che i termini di prescrizione del reato dovevano commisurarsi alla pena per la contestata e ritenuta associazione di tipo mafioso "armata", che, all'epoca del fatto, era prevista da quattro a dieci anni di reclusione per il mero partecipe.
Tali termini, sia in base alla precedente disciplina della prescrizione, sia in base a quella introdotta con la legge n. 251 del 2005, non erano ancora decorsi perché essi, tenendo conto degli atti interruttivi, corrispondevano nel massimo, rispettivamente, ad anni ventidue e mezzo e ad anni venticinque, e ciò anche prescindendo dalla sospensione del decorso della prescrizione per l'adesione degli avvocati all'astensione dalle udienze nel periodo dal 16/11/2006 al 13/06/2007, pari ad ulteriori sei mesi e ventisette giorni. La Corte territoriale ha, inoltre, escluso il riconoscimento della continuazione tra la partecipazione all'associazione di tipo mafioso diretta dal LA, oggetto del presente processo, e gli altri fatti associativi di tipo mafioso per i quali gli imputati VI, AN e EL erano stati già condannati in via definitiva, osservando, in difformità dalle conclusioni del pubblico ministero sul punto, e senza tacere che gli appellanti non avevano richiesto l'applicazione della continuazione, l'insussistenza di una originaria rappresentazione unitaria di adesione ai vari sodalizi criminali che si erano succeduti nel tempo per fatti contingenti (arresti, contrasti, scissioni), non conoscibili ne' prevedibili al momento dell'iniziale affiliazione degli imputati alla prima associazione.
2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorsi per cassazione VI FR, AN OV, EL SA e ON AR tramite i rispettivi difensori, avvocati Giancarlo Chiariello, TO Giulitto e Nicola Lerario;
e anche PI TO personalmente.
2.1. Motivo comune a tutti i ricorsi, tranne quello del PI, è la denuncia di violazione di legge e vizio della motivazione per la ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'associazione armata, di cui all'art. 416-bis c.p., comma 4. Il contrasto tra la motivazione della sentenza di primo grado, nella quale tale aggravante sarebbe stata riconosciuta, e il suo dispositivo, in cui invece la pena per ciascun imputato è stata determinata senza tener conto della medesima aggravante, ma applicando la sanzione prevista per la semplice partecipazione al ritenuto sodalizio mafioso, dovrebbe essere risolto a favore del dispositivo pubblicato in udienza dal giudice, come da richiamata giurisprudenza di questa Corte.
Con motivazione manifestamente contraddittoria il giudice di appello avrebbe, invece, cercato di colmare la lacuna della prima sentenza sul tema, ricavando dalle propalazioni dei chiamanti in correità, LA e SI, la disponibilità di armi da parte dell'associazione, mentre i dichiaranti ne avrebbero riferito il possesso ad altro presunto capo mafia, TA DE, ovvero, singolarmente, a tale EL CO, trattandosi in ogni caso di dichiarazioni generiche (il LA non avrebbe neppure visto il contenuto del borsone in cui, secondo la Corte territoriale, c'erano le armi trasportate dal Montenegro in Italia), senza riscontri individualizzanti (il SI non avrebbe individuato il custode delle armi e, comunque, ne avrebbe attribuito la disponibilità al solo EL e non alla consorteria come tale).
Conseguentemente, dovendo escludersi la circostanza aggravante dell'associazione mafiosa armata, il reato di mera partecipazione al sodalizio, di cui all'art. 416-bis c.p., comma 1, punito con la reclusione da tre a sei anni al tempo del fatto (contestato fino al 20/01/1998), avrebbe dovuto essere dichiarato estinto per prescrizione.
Sempre in tema di prescrizione, il difensore del ON annota che, pur accedendo alla tesi della Corte territoriale circa il presunto errore del giudice di primo grado nel non tener conto della circostanza aggravante ad effetto speciale nella determinazione della pena, resterebbe il fatto che la sanzione in concreto applicata (e divenuta immodificabile in peius per mancata impugnazione del pubblico ministero) è quella prevista dall'art. 416-bis c.p., comma 1, (ipotesi semplice), alla quale deve essere commisurato il termine prescrizionale, da ritenersi quindi compiuto.
2.2. Altro vizio denunciato in tutti i ricorsi attiene alla mancanza di motivazione sui caratteri mafiosi della riconosciuta associazione per delinquere di cui al capo A), che sarebbero stati apoditticamente dedotti, nella sentenza di appello, dalla ritenuta derivazione del gruppo criminale diretto dal LA dalle ceneri di altro sodalizio mafioso, facente capo ai fratelli EM, già radicato nel quartiere Carassi di Bari, e dal successivo avvicinamento del LA a TA DE, esponente di rilievo dell'associazione pugliese di tipo mafioso, nota come Sacra Corona Unita.
La Corte territoriale avrebbe illogicamente trascurato di considerare la discontinuità tra la disgregatasi consorteria degli EM e il nuovo gruppo operante in Montenegro sotto la direzione del LA, del tutto autonomo dal precedente per insediamento territoriale, composizione e settore operativo, senza alcuna forza espansiva sul territorio barese e nessun concreto collegamento col predetto TA.
Nella motivazione della sentenza impugnata non vi sarebbe traccia dell'eventuale sviluppo e consolidamento di un'autonoma auctoritas o forza impositiva da parte della nuova ipotetica associazione;
non si farebbe alcun riferimento a fatti di violenza, sopraffazione e prevaricazione, necessari per imporre la supremazia del gruppo nel quartiere Carassi;
non emergerebbero condizioni di assoggettamento o sudditanza della collettività locale al potere d'imperio della nuova consorteria;
e, neppure, si troverebbe traccia di una pratica diffusa di omertà, ne' del ricorso a metodologie proprie dell'esperienza di stampo mafioso (attentati nei confronti di imprenditori o commercianti;
imposizioni di tangenti agli esercizi commerciali;
situazioni di contrasto o conflittualità con altri gruppi per il controllo egemonico delle attività illecite).
Il giudice di merito non avrebbe identificato con precisione l'oggetto del programma criminoso e sarebbe illogico e riduttivo sostenere la costituzione di un'associazione di tipo mafioso solo per il compimento di atti di contrabbando (unico reato fine per cui è stata pronunciata condanna), considerata la compatibilità di tale attività con la costituzione di un normale sodalizio criminale ai sensi dell'art. 416 cod. pen.. Aggiungono i ricorrenti che nessun ruolo operativo specifico, all'interno della pretesa associazione, sarebbe stato attribuito dai chiamanti agli imputati e, sul punto, del tutto carente sarebbe la motivazione della sentenza impugnata.
2.3. Ulteriore motivo comune ai ricorrenti VI, AN e EL è la denuncia di violazione di legge e vizio della motivazione nella determinazione del trattamento sanzionatorio per mancato riconoscimento della continuazione, pur richiesta dal Procuratore generale di udienza, tra i fatti di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, per i quali gli stessi imputati erano stati già condannati con sentenze irrevocabili, e l'analogo delitto associativo oggetto del presente processo, nonostante l'omogeneità delle violazioni, i tempi dei commessi reati parzialmente sovrapponibili, il comune territorio sul quale si sarebbe sviluppata l'attività illecita (Bari).
2.4. Il ON, in particolare, denuncia violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo all'affermazione della sua responsabilità sia per il delitto associativo (capo A), sia per il contrabbando (capo C), osservando che il LA non lo avrebbe indicato come partecipe all'attività di contrabbando, ma soltanto come incaricato del trasporto di armi, mentre il SI avrebbe solo genericamente annoverato il contrabbando tra i suoi compiti;
contesta, altresì, che la ritenuta sua affiliazione a tale LA OV, non imputato in questo processo e neppure partecipe al presunto clan diretto dal LA, possa giustificare l'affermazione della sua partecipazione ad una associazione di tipo mafioso.
2.5. Il PI denuncia l'illegittimità della sentenza di condanna, a suo avviso fondata sull'acritico recepimento delle generiche dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia, non essendo sufficiente la mera convergenza dei chiamanti sulla sua appartenenza ad un'associazione, definita mafiosa, ad integrare la prova del suo effettivo inserimento in essa;
nel caso di specie, inoltre, sarebbe carente la prova della stessa esistenza di un'associazione di stampo mafioso;
la motivazione sulla sua adesione al sodalizio diretto dal LA sarebbe del tutto illogica, poiché dagli atti emergerebbe che il ricorrente avrebbe concorso nella sola attività di contrabbando del tabacco lavorato estero;
nessuna giustificazione, infine, la Corte avrebbe offerto con riguardo al mancato riconoscimento, a suo favore, delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi non meritano accoglimento.
1.1. L'eccepita prescrizione del delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso è infondata.
I reati contestati, per i quali i ricorrenti sono stati condannati, sono l'associazione per delinquere di tipo mafioso, aggravata dal fatto di essere "armata", di cui al capo A) (art. 416 bis, commi 1, 3 e 4); e il concorso in contrabbando continuato e pluriaggravato, di cui al capo B) (artt. 81, 110 e 112 cod. pen., D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 292 e art. 295, comma 1, lett. d) e D.L. 13 maggio 1991, art. 7 convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203).
Entrambi i suddetti delitti sono puniti, tenuto conto delle aggravanti rispettivamente contestate e, in particolare, di quella prevista dal D.L. n. 152 del 1991, art. 7 per il reato di cui al capo C), con una pena, riferita al tempo della loro commissione "fino al 20 gennaio 1998", non inferiore nel massimo a dieci anni, con la conseguenza che, in base al testo previgente dell'art. 157 c.p., comma 1, n. 2 e comma 2, il termine di prescrizione era di quindici anni, da aumentare, per gli atti interruttivi, della metà fino a ventidue anni e sei mesi, a norma dell'art. 160 c.p., comma 3, vecchio testo;
mentre, in base al vigente testo dell'art. 157 c.p., commi 1 e 2, come sostituito dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6, comma 1, il termine ordinario di prescrizione, equivalente al massimo della pena edittale di dieci anni prevista per entrambi i reati con aggravanti ad effetto speciale (art. 416 bis, comma 4, in relazione al comma 1, medesimo art., integrante il delitto sub A, e D.L. n. 152 del 1991, art. 7 con riguardo al delitto sub C), già specialmente aggravato, di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, art. 295, comma 1, lett. d), deve essere raddoppiato fino ad anni venti, a norma del comma sesto dello stesso art. 157, poiché entrambi i delitti contestati, sub A) e B), sono inclusi nel catalogo dei reati previsti dall'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, con l'ulteriore aumento del medesimo termine di un quarto fino ad anni venticinque, per gli intervenuti atti interruttivi, ex art. 161 c.p., comma 2, come sostituito dalla L. n. 251 del 2005, cit., art. 6, comma 5. Ne discende, secondo il corretto rilievo della Corte territoriale, che, alla data del 20 gennaio 2013 della decisione di appello, la prescrizione dei suddetti reati non si era compiuta sia in base alla precedente disciplina, più favorevole nella comparazione normativa;
sia in base all'attuale disciplina della prescrizione, nel caso di specie più severa, trattandosi di fatti commessi fino al 20 gennaio 1998, ma giudicati in primo grado con sentenza del 7 luglio 2009, successiva alla modifica della disciplina della prescrizione di cui alla legge n. 251 del 2005, cit. (sul diritto intertemporale in tema di prescrizione: v. Sez. U, n. 15933 del 24/11/2011, dep. 24/04/2012, Rancan, Rv. 252012).
Non è fondata, invece, la censura proposta dai ricorrenti, VI, AN, EL e ON, i quali sostengono che il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (capo A) sarebbe stato degradato, nella sentenza di primo grado, alla fattispecie semplice di mera partecipazione di cui all'art. 416 bis cod. pen., comma 1, non avendo il primo giudice considerato la contestata aggravante dell'associazione "armata", prevista dal comma 4 dello stesso art., nella definizione del trattamento sanzionatorio, esplicitamente riferito alla semplice partecipazione al sodalizio nella determinazione della pena base di anni cinque di reclusione per tutti gli attuali ricorrenti, con la conseguente compiutasi prescrizione del medesimo reato il 20 gennaio 2013 ovvero prima della pronuncia della sentenza di appello, in data 30 gennaio 2013, per avvenuto decorso del termine massimo di anni quindici in base sia alla nuova che alla precedente disciplina (anni sei quale pena massima per la mera partecipazione al sodalizio mafioso, di cui all'art. 416 bis c.p., comma 1, nel testo vigente al tempo del commesso reato, con termine ordinario di prescrizione di anni dieci in applicazione della precedente disciplina, aumentabile della metà fino ad anni quindici per gli atti interruttivi;
anni sei, corrispondenti alla pena massima del medesimo reato, per la prescrizione secondo la nuova normativa, da raddoppiare ad anni dodici, trattandosi di delitto di mafia, e da aumentare ancora di un quarto fino ad anni quindici per gli atti interruttivi). In contrasto con la tesi difensiva, va innanzitutto osservato che non sussiste la dedotta contraddizione tra motivazione e dispositivo della sentenza del primo giudice, da risolvere, secondo i ricorrenti, a favore del dispositivo che sancirebbe la loro condanna per mera partecipazione ad associazione di tipo mafioso, non aggravata dalla circostanza di essere armata.
Se, infatti, il Giudice dell'udienza preliminare, sia nella motivazione sia nel dispositivo della sentenza in tema di trattamento sanzionatorio, ha applicato la pena riferita alla mera partecipazione all'associazione di tipo mafioso nella misura di anni cinque, peraltro non inferiore alla pena minima di anni quattro all'epoca prevista per l'associazione mafiosa armata, nella motivazione sulla responsabilità, invece, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, la contestata circostanza aggravante dell'associazione "armata" non solo non è stata esclusa, ma al contrario positivamente ritenuta dal Giudice di primo grado, come si evince dalla trattazione dedicata alla mafiosità del sodalizio di cui al capo A) (v. pagg. 13- 16 della prima sentenza) e dall'affermata responsabilità del AN, unitamente al LA e al SI, non ricorrenti, con riguardo al pur contestato delitto di cui al capo E), per avere importato dai territori dell'ex Jugoslavia e per avere detenuto ed occultato nel territorio nazionale un numero imprecisato di armi da guerra, destinate ad esponenti della stessa organizzazione criminale di cui al capo A), al fine di agevolare l'affermazione dell'associazione di tipo mafioso, con la conseguente condanna del AN, in motivazione, per i reati ascrittigli ai capi A), C) ed E), unificati nella continuazione sotto il delitto ritenuto più grave sub E), alla pena complessiva di anni sette e mesi di reclusione, ridotta per il rito abbreviato ad anni cinque (v. pagg. 60-65 della sentenza di primo grado). E ciò, sebbene nel dispositivo della medesima decisione (pag. 66), lo stesso AN risulti assolto dal delitto di cui al capo E) e dichiarato responsabile solo dei delitti ascrittigli ai capi A) e C), con condanna alla pena finale di anni quattro di reclusione, come gli altri attuali ricorrenti diversi dal PI, senza che tale decisione possa essere riveduta per mancata impugnazione del pubblico ministero. In sintesi, al netto dei vistosi errori contenuti nella sentenza di primo grado, non emendabili a sfavore degli imputati in assenza di appello della parte pubblica, la Corte territoriale ha correttamente concluso nel senso che la circostanza aggravante dell'associazione "armata", ai sensi del comma quarto dell'art. 416 bis cod. pen., non era stata esclusa dalla riconosciuta responsabilità degli imputati per il medesimo delitto associativo, seppure erroneamente non considerata in sede di determinazione del trattamento sanzionatorio, rapportato dal primo giudice alla pena prevista per la semplice partecipazione ad associazione di tipo mafioso, di cui al comma primo dello stesso art. 416 bis, benché non inferiore alla sanzione, all'epoca prevista per l'associazione armata, da anni quattro ad anni dieci di reclusione.
Quel che conta, infatti, nel calcolo del tempo necessario a prescrivere è il reato ritenuto dal giudice e non la pena per esso applicata, essendo la causa estintiva pertinente al fatto penalmente rilevante e non alla sola sua sanzione. E, nel caso in esame, come si evince dalla motivazione in tema di dichiarata responsabilità, il reato ritenuto provato è l'associazione per delinquere di tipo mafioso "armata", corrispondente a quella contestata nel capo A) ai sensi dell'art. 416 bis c.p., commi 1, 3 e 4. Va, pertanto, affermato il seguente principio di diritto: nel caso in cui una circostanza aggravante ad effetto speciale, incidente sulla durata del termine di prescrizione del reato cui inerisce, a norma dell'art. 157 c.p., comma 2, risulti riconosciuta nella motivazione della sentenza, sebbene per errore non considerata nella determinazione del trattamento sanzionatorio, la durata della prescrizione va comunque stabilita in relazione al reato contestato e ritenuto nei suoi elementi essenziali e circostanziali, e non con riguardo alla sanzione erroneamente applicata per la fattispecie semplice del medesimo reato.
Ne discende il rigetto del motivo di ricorso in tema di prescrizione, comune a tutti i ricorrenti, tranne il PI, il cui esame si è imposto come pregiudiziale alle altre censure per l'evidente valore dirimente che avrebbe avuto l'eventuale estinzione del delitto associativo ove ritenuta fondata l'eccepita prescrizione.
1.2. Altro motivo comune a tutti i ricorsi, nessuno escluso, attiene alla ritenuta mafiosità del sodalizio criminoso che sarebbe stata immotivamente e, comunque, illogicamente affermata in sentenza. La censura è infondata.
Il riconoscimento dei connotati mafiosi dell'associazione diretta dal LA, oggetto di contestazione sub capo A), non si è limitato, come denunciato dai ricorrenti, alla rilevazione della successione della medesima associazione ad altro sodalizio estintosi, di sicura connotazione mafiosa, facente capo ai fratelli EM, nel quale aveva precedentemente militato il LA col grado criminale di "santista".
La sentenza impugnata, infatti, sottolinea la continuità metodologica ed operativa tra le associazioni criminali suddette, entrambe dedite al controllo del territorio in Bari, zona Carrassi, attraverso le estorsioni e il traffico della droga, con acquisita prevalenza, nel tempo, del commercio internazionale di tabacco lavorato estero, proveniente dalla ex Jugoslavia, per gli ingenti guadagni realizzati tramite il contrabbando, che venivano investiti in società finanziarie della Confederazione elvetica;
e, in particolare, il sistematico ricorso alla violenza e intimidazione, da parte dei membri del sodalizio, per conseguire l'egemonia criminale rispetto ad altre organizzazioni e anche per mantenere la disciplina interna, con acquisizione di armi, anche da guerra, importate prevalentemente dall'ex Jugoslavia, e dotazione armata (pistole, giubbotti antiproiettile ed altro) assicurata ad ogni associato (c.f.r. le ricostruzioni delle caratteristiche dell'associazione a pagine 16-19 della sentenza d'appello e a pagine 13-16 della sentenza di primo grado).
Le fonti di tale convincimento sono state compiutamente indicate da entrambi i giudici di merito nelle sentenze irrevocabili che avevano già riconosciuto la mafiosità delle organizzazioni criminali pugliesi operanti nei medesimi settori e, in particolare, la mafiosità proprio dell'associazione diretta dal LA, risultando lo stesso condannato, in separato procedimento, giusta sentenza della Corte di appello di Bari, divenuta irrevocabile il 26 marzo 2008, per il medesimo reato di cui all'attuale capo A); e, ancora, nelle dichiarazioni dei chiamanti in correità e reità tra cui, in via principale, lo stesso LA e SI FR, ma anche TA DE (membro eminente della Sacra Corona Unita) e FA MA.
Tutti i predetti dichiaranti, dei quali è stata positivamente valutata l'attendibilità intrinseca che non ha formato oggetto di specifici motivi di gravame, avevano rivelato il contesto tipicamente mafioso per riti di affiliazione, stretta solidarietà tra i membri estesa alle loro famiglie, sistematico ricorso alla violenza per risolvere conflitti esterni ed interni, in cui si svolgevano le plurime attività criminali del sodalizio criminale di interesse, sia in Italia che all'estero, in stretto raccordo con la principale organizzazione pugliese della Sacra Corona Unita, dalla quale il gruppo capeggiato dal LA ripeteva autorità e carisma criminale.
Nè risulta omessa l'individuazione dei ruoli svolti da ciascun sodale, poiché ad ogni preteso membro del sodalizio sia la sentenza di primo grado sia quella di appello dedicano una specifica trattazione, riportando le convergenti dichiarazioni dei chiamanti in correità a loro riguardo, segnalanti l'impegno prevalente di ciascuno nell'attività di contrabbando o nell'imposizione estorsiva, nel commercio della droga o nel traffico di armi (c.f.r. le pagine 18- 24; 36-40; 55-60; 60-65 della prima sentenza con riguardo alle singole posizioni degli attuali ricorrenti;
e le pagine da 31 a 53 della seconda sentenza dedicate a ciascun appellante).
1.3. Inammissibili, perché generiche e, comunque, postulanti valutazioni di merito, sono le censure, diverse da quelle comuni finora esaminate, svolte dai ricorrenti ON e PI, laddove lamentano, rispettivamente, la ritenuta erronea convergenza delle dichiarazioni accusatorie dei chiamanti, LA e SI (secondo motivo del ricorso del ON), sostenuta da adeguata e coerente motivazione nella sentenza impugnata;
e l'omessa motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (secondo motivo del ricorso del PI), le quali, invece, risultano motivatamente escluse dalla Corte territoriale per la negativa personalità del PI desunta dai reiterati e gravi precedenti penali (c.f.r. le pagine 52, in fine, e 53 della sentenza d'appello).
1.4. Resta da esaminare l'ultima censura proposta dai ricorrenti VI, AN e EL, in merito alla illegittima mancata applicazione, da parte della Corte di assise di appello, nonostante la conforme conclusione del Procuratore generale, della disciplina della continuazione tra il delitto associativo oggetto dell'attuale giudizio ed altri reati associativi di tipo mafioso per cui gli stessi ricorrenti risultavano già condannati con sentenze irrevocabili.
La doglianza è infondata.
Va premesso che la Corte territoriale, in conformità del principio devolutivo di cui all'art. 597 c.p.p., comma 1, non era tenuta a pronunciarsi sulla applicazione della continuazione, perché, pur essendo le precedenti sentenze per fatti associativi già irrevocabili al tempo della emissione, il 7 luglio 2009, della sentenza di primo grado (in particolare, irrevocabili il 26/01/2005 e il 20/11/2006 le sentenze pertinenti alla partecipazione del VI, rispettivamente, al clan ST "in Bari dal novembre 1998 al luglio 2001" e al clan CA "in Bari dall'estate 1995 all'attualità", e il 22/06/2004 la sentenza di condanna del AN e del EL per partecipazione ad associazione di tipo mafioso "in Bari dal dicembre 1998 fino all'attualità"), nessuno degli attuali ricorrenti aveva richiesto, nel rispettivo atto di appello, il riconoscimento della medesima continuazione, con allegazione di sufficienti elementi di identificazione dell'unicità del disegno criminoso fra reato da giudicare e reati già giudicati con le precedenti sentenze (c.f.r., in senso conforme, tra le molte in tema di continuazione non richiesta sulla quale il giudice di appello non è tenuto a pronunciarsi: Sez. 2, n. 17077 del 08/02/2011, dep. 03/05/2011, Biscaro, Rv. 250245). E, tuttavia, la Corte di merito ha esaminato il tema della continuazione tra il reato associativo oggetto del suo giudizio e i fatti associativi per i quali gli imputati erano stati già condannati con sentenze irrevocabili, apprezzando, con motivazione adeguata e coerente, esente da violazioni del diritto e della logica, l'inesistenza di un disegno criminoso unitario che comprendesse, fin dal momento della prima affiliazione dei ricorrenti ad un sodalizio mafioso, la rappresentazione e la deliberazione di massima di adesione ad altri analoghi sodalizi, considerata la ripercorsa storia della criminalità pugliese, nell'area di Bari e Brindisi, nel tempo di interesse (seconda metà degli anni novanta), caratterizzata da un succedersi o sovrapporsi di organizzazioni criminali non prevedibile e, quindi, non riconducibile ad un preventivo disegno unitario, perché condizionato da vicende criminali di competizione, conflitti e alleanze, riflettenti la complessa e, certamente, non programmabile dinamica dei fatti umani.
Segue il rigetto del motivo.
2. In conclusione, alla luce delle osservazioni che precedono tutti i ricorsi devono essere respinti, con la condanna dei ricorrenti, a norma dell'art. 616 c.p.p., comma 1, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2014