Sentenza 29 gennaio 1998
Massime • 1
Il reato di associazione a delinquere è compatibile con quello di esercizio abusivo di attività di gioco e scommessa. Il concetto di esercizio cui fa riferimento l'art. 4 della l. 13 dicembre 1989 n. 401 implica infatti una pluralità di comportamenti, ma essi non necessariamente coincidono con la programmazione di più delitti, che caratterizza l'associazione criminosa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/01/1998, n. 2881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2881 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Luciano DI NOTO Presidente del 29/1/1998
1. Dott. Francesco TRIFONE Consigliere SENTENZA
2. Dott. Ilario SA MARTELLA Consigliere N. 75
3. Dott. Giuseppe LA GRECA Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Nicola MILO Consigliere N. 31603/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA OS SA nato a [...] l'[...];
PO RO nato a [...] l'[...];
IN OV nato a [...] il [...],
avverso la sentenza della del 13.3.1997 della Corte di appello di Palermo;
visti gli atti, l'impugnata sentenza e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Ilario S. MARTELLA;
udito il P.M. nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Giuseppe Antonio VENEZIANO, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore Avv. Antonino Rubino del Foro di Palermo. RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione del locale Tribunale del 14.10.1993, emessa nei confronti di LA OS SA, PO RO e IN OV, ritenuti colpevoli dei delitti di:
a) associazione per delinquere (ex art. 416 c.p.);
b) concorso in esercizio abusivo di organizzazione del giuoco del lotto e di concorsi pronostici riservati dalla legge allo Stato o ad altro ente concessionario (ex artt. 4 L. 401/1989, 110 c.p. e 81 c.p. co. II);
e, pertanto, condannati alla pena ritenuta di giustizia.
2 - Ricorrono per cassazione tutti e tre gli imputati e denunciano una comune doglianza, attinente alla violazione dell'art. 606 co. I lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 416 c.p., 4 L. 401/89, 15 e 16 c.p.. Si sostiene la disapplicazione da parte dei giudici di merito, in subiecta materia, del principio di specialità, dato che l'art. 4 della L. 401/89, nella stessa sua formulazione letterale, presuppone abusiva organizzazione del giuoco, talché il reato de quo non può, nel contempo, essere per se stesso un reato che presuppone un'organizzazione ad hoc e rientrare nella previsione di cui all'art.416 c.p.. Una siffatta interpretazione normativa incide, appunto, sul rispetto del principio di specialità, la forza del quale, come è noto, la legge speciale deroga alla legge generale.
Si sostiene, altresì, il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sufficienza degli elementi costitutivi ai fini della configurazione del reato di associazione per delinquere. Singolarmente, poi, i ricorrenti deducono:
il LA OS: egli forniva solo un saltuario apporto quale contabile al fine di ottenere una modesta integrazione economica al reddito pensionistico: vi è, pertanto, una carenza motivazionale sulla sua partecipazione all'associazione;
il PO si duole per la omessa valutazione degli elementi soggettivi ai fini della quantificazione della pena, nonché per carenza di motivazione in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena stessa;
il IN: si è dichiarato reo confesso del reato di esercizio del giuoco clandestino;
vi è stata, pertanto, un'erronea applicazione nei suoi confronti di parametri di cui all'art. 133 c.p. CONSIDERATO IN DIRITTO
I proposti ricorsi sono infondati.
Appare, innanzitutto, inesatta l'affermazione della incompatibilità del reato associativo con quello previsto dall'art.4 della L n. 401 del 1989. Dal punto di vista soggettivo, infatti, la condotta tipicizzata può esser posta in essere sia dal singolo, che da una organizzazione di persone, associatesi a tale specifico fine. Nè è da attribuirsi maggior fondamento all'argomentazione secondo cui mancherebbe, in ogni caso, il requisito del generico programma di commettere "più delitti" che caratterizza il reato di associazione per delinquere, in quanto - si sostiene - la nozione di "esercizio" delle scommesse clandestine, comporterebbe, di per sè una pluralità di comportamenti.
Si osserva che il reato in esame non richiede necessariamente come elemento costitutivo, l'abitualità della condotta o, comunque, la reiterazione della condotta tipicizzata, potendo questa essere realizzata compiutamente anche con la scommessa per una singola manifestazione, a cui sia collegato un concorso pronostici riservato allo Stato (cfr. Cass.
9.7.1992 Pennino). Può, pertanto, ben essere integrato quell'accordo criminoso per commettere una serie, anche omogenea, di violazioni di legge, che costituisce l'elemento costitutivo del reato associativo. Del pari ricorre l'infondatezza degli ulteriori motivi proposti. I giudici di merito hanno evidenziato la sussistenza della organizzazione di mezzi (divisione di compiti, macchine fotocopiatrici pronte per la riproduzione di quote pronostici, calcolatrici, nonché migliaia di matrici, sia in bianco che compilate relative alle scommesse clandestine), così, pervenendo, col ragionamento improntato ad un eccepibile iter logico, al giudizio sull'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza in quanto rivelatori della stabile organizzazione (con locali appositi), per l'esercizio delle scommesse clandestine.
Per quanto attiene alle altre censure, queste si risolvono o nella pretesa di introdurre un diverso apprezzamento delle fonti probatorie valutate, non consentito in sede di legittimità, o nel prospettare inesistenti vizi di motivazione attinenti alla determinazione della pena inflitta, avendo il giudice a quo dato conto dell'esercizio in merito del suo potere discrezionale, evidenziando da un lato la pericolosità di un'organizzazione che presuppone disponibilità di mezzi e finanziamenti acquisiti con attività contra legem;
e dall'altro rimarcando le connotazioni negative della personalità dei ricorrenti anche in riferimento al richiesto beneficio della sospensione condizionale della pena, avendone il LA OS già goduto due volte, mentre la precedente condanna del IN a pena detentiva, è stata ritenuta ostativa all'applicazione dell'ult. co. dell'art. 164 c.p.. Per tutti e tre gli imputati sono state, comunque, motivatamente ritenute ostative le modalità la condotta, "implicanti stabile collegamento con ambienti criminali, la costante ripetizione di essa, unta quasi a sistema di vita".
Pertanto i proposti ricorsi vanno rigettati con la conseguente condanna degli imputati al pagamento, in solido, delle spese processuali.
P. Q. M.
la Corte di Cassazione
Rigetta i ricorsi e condanna gli imputati al pagamento, in solido, delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 1998.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 1998