Sentenza 9 luglio 1997
Massime • 1
Nel procedimento pretorile l'omessa citazione della persona offesa, pur essendo causa di nullità del decreto di citazione a giudizio ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., non impedisce la progressione del procedimento dalla fase delle indagini preliminari a quella del giudizio, ne' l'instaurazione, fra le parti necessarie, del rapporto processuale che rappresenta il presupposto del giudizio; ne consegue che il provvedimento del pretore il quale, accertata la predetta nullità, dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero, determina una situazione di regressione del procedimento in un caso non previsto dal sistema processuale e deve, pertanto, considerarsi abnorme.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 09/07/1997, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 9 luglio 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill. Sigg.ri Magistrati:
Dott. Elio JACOMINI Presidente Camera di Consiglio
Dott. Giuseppe VIOLA Componente del 09/07/1997
Dott. Renato TERESI Componente SENTENZA
Dott. Giovanni PIOLETTI Componente N. 10
Dott. Giovanni D'URSO Componente REG. GEN.
Dott. Carmelo SCIUTO Componente n. 33571/97
Dott. Carlo DAPELO Componente
Dott. Giovanni SILVESTRI (Rel.) Componente
Dott. Adalberto ALBAMONTE Componente
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della repubblica presso la Pretura Circondariale di Rovigo nel proc. LD NR, n. a Adria 19/02/1953;
avverso l'ordinanza del Pretore di Rovigo in data 05/03/1996. Visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso;
Sentita la relazione in camera di consiglio fatta dal Consigliere dr. Giovanni SILVESTRI.
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero con le quali chiede l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA:
1. - Nel giudizio a carico di LD NR, imputato dei reati di cui agli art. 582, 594 e 612 c.p. in danno di Geminiani Adriana, il Pretore di Rovigo-Sezione distaccata di Adria, con ordinanza del 5.3.1996, dichiarava la nullità del decreto di citazione a giudizio perché non notificato alla persona offesa e disponeva la restituzione degli atti al P.M. Con atto depositato il 9.3.1996, il P.M. proponeva ricorso per cassazione denunciando l'abnormità dell'ordinanza pretorile in quanto la disposta restituzione degli atti aveva determinato la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari:
precisava che l'art. 185, comma 2° c.p.p. stabilisce che il giudice che dichiara la nullità di un atto deve provvedere alla sua rinnovazione, in consonanza con l'art. 143 disp. att. c.p.p., a norma del quale il pretore era tenuto a rinnovare il decreto di citazione a giudizio essendo stato l'imputato regolarmente citato ed essendosi, quindi, costituito il rapporto processuale tra i soggetti necessari del processo, con conseguente progressione alla fase dibattimentale.
2. - Il ricorso veniva assegnato alla Quinta Sezione Penale di questa Corte.
Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, chiedeva che il ricorso fosse dichiarato inammissibile in quanto il provvedimento pretorile non poteva considerarsi abnorme in relazione alla previsione di cui all'art. 178 lett. c) c.p.p., sicché doveva riconoscersi che il Pretore aveva il potere di rilevare la nullità del decreto di citazione a giudizio per l'omessa notificazione della citazione alla persona offesa. Nella stessa requisitoria veniva, comunque, segnalata l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sul punto al fine della eventuale rimessione della questione alle Sezioni Unite.
La Quinta Sezione Penale, con ordinanza del 18.03.1997, ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite a norma dell'art. 618 c.p.p., rilevando l'esistenza di un contrasto di giurisprudenza, dato che mentre in alcune sentenze di questa Corte è stata esclusa l'abnormità del provvedimento di restituzione degli atti al P.M. conseguente alla dichiarazione di nullità del decreto di citazione a giudizio per non essere stata citata la persona offesa, in altre sentenze è stato, al contrario, riconosciuto il carattere abnorme di siffatta statuizione.
3. - Va precisato preliminarmente che il contrasto segnalato nell'ordinanza di rimessione verte non sulla dichiarazione di nullità pronunciata dal pretore in dipendenza della mancata notificazione del decreto di citazione alla persona offesa dal reato ma sul carattere abnorme del provvedimento col quale il pretore, rilevata la nullità, abbia disposto la restituzione degli atti al P.M. per la rinnovazione della citazione. Infatti, mentre sul primo punto è unanime l'opinione che considera l'omessa notifica alla persona offesa come causa di nullità ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p., secondo cui "è sempre prescritta a pena di nullità
l'osservanza delle disposizioni concernenti..... la citazione in giudizio della persona offesa dal reato", sulla seconda questione è registrabile, invece, una netta divergenza tra le linee seguite dalla giurisprudenza di legittimità, con esiti interpretativi del tutto contrapposti.
Un primo indirizzo esclude l'abnormità del provvedimento pretorile di restituzione degli atti al P.M. per una nuova notificazione della citazione in giudizio alla persona offesa osservando che tale vizio impedisce la valida instaurazione del rapporto processuale e che il relativo adempimento è di competenza del P.M., potendo il pretore disporre la rinnovazione della notifica ma non anche provvedervi (Cass , Sez. IV, 25 febbraio 1994, P.M. in proc. Nolè): in altre decisioni è stato, invece, negato il carattere abnorme dell'ordine di restituzione degli atti al P.M. per la ragione che trattasi di provvedimento emesso nell'esercizio di un potere espressamente previsto dalla legge (Cass., Sez. II, 16 dicembre 1996, P.M. in proc. Teglielli;
Cass., Sez. V, 11 novembre 1992, P.M. in proc. De Bellis).
Secondo l'orientamento contrario, il provvedimento di trasmissione degli atti al P.M., conseguente alla nullità del decreto di citazione a giudizio per omessa notifica alla persona offesa, deve qualificarsi abnorme perché determina la regressione del procedimento dalla fase del giudizio a quella delle indagini preliminari in un caso non previsto dalla legge processuale (Cass., Sez. V, 17 maggio 1996, ric. P.M.; Cass., Sez. VI, 19 gennaio 1993, P.M. in proc. Pizziconi;
Cass., Sez. V, 2 dicembre 1992, P.M. in proc. Cini). Inoltre, nell'ipotesi di mancata indicazione della parte offesa nel decreto di citazione a giudizio è stata riconosciuta l'abnormità del provvedimento di rimessione degli atti al P.M. sul rilievo che l'art. 555, comma 2 c.p.p. non comprende detta omissione tra le cause di nullità del decreto (Cass., Sez. III, 21 febbraio 1997, P.M. in proc. Cazzaniga ed altro). 4. - Il contrasto di giurisprudenza deve essere risolto alla luce dei principi enunciati da queste Sezioni Unite, che, in due distinte occasioni, hanno stabilito che, nel procedimento dinanzi al pretore, è ben configurabile la categoria del provvedimento abnorme in relazione all'ordine di restituzione degli atti al P.M. conseguente alla pronuncia di nullità del decreto di citazione a giudizio. In una prima sentenza è stato chiarito che, poiché l'art. 143 disp. att. c.p.p. è applicabile anche nel procedimento pretorile,
spetta al giudice del dibattimento provvedere alla rinnovazione della citazione a giudizio o della relativa notificazione, ad esclusione dei casi nei quali vengano rilevate invalidità o carenze incidenti sulla regolarità della stessa costituzione del rapporto processuale attinente al giudizio: ond'è che, quando non ricorra una tale situazione e il pretore, anziché provvedere alla rinnovazione della citazione, disponga la restituzione degli atti al P.M., va riconosciuta l'esistenza di un provvedimento abnorme, come tale autonomamente impugnabile per cassazione, in quanto un simile ordine produce una non consentita regressione del procedimento dalla fase dibattimentale a quella delle indagini preliminari, definitivamente conclusa, con effetti irreversibili, con l'emissione da parte del P.M. del decreto di citazione a giudizio (Cass., Sez. Un., 18 giugno 1993, Garonzi). Tali principi sono stati ribaditi dalla successiva pronuncia delle Sezioni Unite con la quale è stata confermata la portata generale della disposizione contenuta nell'art. 143 disp. att. c.p.p., applicabile anche nel procedimento davanti al pretore, con la precisazione che la rinnovazione della citazione compete al giudice del dibattimento, tranne l'ipotesi in cui sia resa necessaria da una nullità che ha impedito un valido passaggio dalla fase delle indagini preliminari a quella del giudizio: in quest'ultimo caso, al quale sono riconducibili anche la nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio e l'inosservanza del termine per comparire di cui al terzo comma dell'art. 555 c.p.p., l'invalidità attiene ad un "atto propulsivo",
necessario, cioè, alla progressione del procedimento, ditalché, risultando impedita la regolare costituzione del rapporto processuale, la rinnovazione del decreto non può che spettare al P.M., al quale, perciò, vanno restituiti gli atti (Cass., Sez. Un., 24 marzo 1995, Cirulli). 5. - Le soluzioni interpretative indicate dalle Sezioni Unite devono costituire il necessario punto di riferimento per la definizione della questione relativa alla abnormità o meno della regressione del procedimento in dipendenza della nullità determinata dall'omessa notificazione della citazione alla persona offesa e alla identificazione dell'organo tenuto alla rinnovazione dell'atto, tenendo presente che l'ordine di restituzione degli atti al P.M. perché provveda alla reiterazione della citazione potrebbe considerarsi legittimo soltanto se la mancata vocatio in iudicium della persona offesa fosse equiparabile all'omessa citazione dell'imputato, dando origine ad una situazione che esclude la valida costituzione del rapporto processuale ai fini del giudizio. Nonostante la presenza di decisioni favorevoli a quest'ultima tesi (cfr. Cass., Sez. IV, 25 febbraio 1994, P.M. in proc. Nolè, cit.), il Collegio ritiene che l'interpretazione logica e sistematica della normativa fornisca dati precisi e inequivoci in base ai quali deve escludersi che l'omessa notificazione della citazione alla persona offesa precluda la progressione alla fase del giudizio e possa costituire una legittima causa di regressione del procedimento alla fase anteriore.
La conclusione è avvalorata da precisi elementi ermeneutici desumibili dalla peculiare posizione riconosciuta dalla legge processuale alla persona offesa dal reato e dalla specifica disciplina dettata, nel procedimento davanti al pretore, per il passaggio dalla fase delle indagini preliminari a quella del giudizio.
6 - L'art. 90, comma 1 c.p.p. dispone che "la persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad essa espressamente riconosciuti dalla legge, in ogni stato e grado del procedimento può presentare memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova". Nella Relazione al Progetto preliminare è stato chiarito che il nuovo testo "inserendo l'offeso dal reato in un titolo autonomo rispetto a quello dedicato alle parti private diverse dall'imputato, ha appunto inteso sottolineare il ruolo peculiare ad esso assegnato rispetto al danneggiato: mentre all'uno, quale titolare dell'interesse leso dalla norma di diritto sostanziale violata, sono riconosciuti facoltà e diritti fin dalla fase delle indagini preliminari, all'altro (nei casi in cui non sia anche persona offesa) è potenzialmente assegnato un ruolo processuale solo in quanto il procedimento sia pervenuto alla fase indicata nell'art. 79, così da consentire la possibilità della costituzione di parte civile" (pag. 41). Nell'analisi ricostruttiva della figura della persona offesa non sono mancate, in dottrina, opinioni che hanno escluso che l'offeso dal reato assuma la qualità di parte, ritenendo che il conferimento di diritti e di facoltà è spiegabile con il ruolo accessorio a quello della pubblica accusa e con la funzione di coadiuvare e di stimolare l'attività del pubblico ministero. Peraltro, anche a voler riconoscere alla persona offesa la posizione di parte privata, è indubbio che si tratta di parte non necessaria la cui mancata presenza non è di ostacolo alla valida costituzione del rapporto processuale tra giudice, pubblico ministero e imputato. Deve inferirsene che l'omessa citazione della persona offesa non impedisce la progressione del procedimento dalla fase delle indagini preliminari a quella del giudizio ne' l'instaurazione, fra le parti necessarie, del rapporto processuale che rappresenta il presupposto del giudizio: con l'ulteriore conseguenza che un eventuale provvedimento del pretore con cui fosse disposta la restituzione degli atti al pubblico ministero determinerebbe una situazione di repressione del procedimento in un caso non previsto dal sistema processuale e - secondo le citate pronunce delle Sezioni Unite - dovrebbe, quindi, considerarsi abnorme.
I precedenti rilievi trovano convincente riscontro nella disciplina del decreto di citazione a giudizio nel procedimento davanti al pretore. Infatti, se è vero che l'art. 555, comma 1 lett. b) c.p.p. prescrive che il decreto deve contenere "l'indicazione della persona offesa, qualora risulti indentificata", è altrettanto certo che il secondo comma dello stesso art. 555 non comprende la violazione di tale precetto tra le cause di nullità del medesimo decreto, essendo la nullità circoscritta alla mancanza o all'insufficiente indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1 lett. c), d), f), il cui contenuto e connotato dal fatto che i vizi elencati attengono ad elementi direttamente attinenti alla funzione di vocatio in iudiciam della quale è destinatario l'imputato. L'esclusione della mancata citazione della persona offesa, o della omessa notifica della stessa, dalle cause di nullità tassativamente indicate dal secondo comma dell'art. 555 c.p.p. e la configurazione di essa solo tra le nullità di ordine generale di cui all'art. 178 lett. c) c.p.p. hanno il preciso significato di confermare che la nullità riguardante l'offeso dal reato non inerisce alla peculiare funzione di atto propulsivo che è propria del decreto di citazione a giudizio, sicché non è contestabile che, nonostante detto vizio, si verifica ugualmente il passaggio dalla fase delle indagini preliminari a quella del giudizio e che siffatta evoluzione dinamica del rapporto processuale non può essere posta nel nulla mediante un provvedimento di regressione, che, se adottato, deve senz'altro qualificarsi come abnorme perché estraneo ad ogni previsione legale.
7. - Le considerazioni sin qui svolte rendono evidente la fondatezza del ricorso con cui è stata censurata, con piena ragione, l'abnormità del provvedimento del Pretore di Rovigo limitatamente al punto in cui è stata ordinata la restituzione degli atti al P.M., dato che, pur in presenza di una situazione processuale non incidente sulla valida instaurazione del giudizio tra le parti necessarie del processo, la pronuncia impugnata ha determinato la regressione del procedimento in un caso non previsto dalla legge processuale. Pertanto, il provvedimento stesso deve essere annullato senza rinvio nella parte di contenuto abnorme e deve disporsi la trasmissione degli atti alla Pretura Circondariale di Rovigo-Sezione distaccata di Adria per gli adempimenti prescritti dall'art. 143 dis. att. c.p.p..
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni Unite, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata ed ordina la trasmissione degli atti alla Pretura Circondariale di Rovigo-Sezione distaccata di Adria per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma il 9 luglio 1997.