Sentenza 27 aprile 2006
Massime • 1
È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006), nella parte in cui ha escluso dalla depenalizzazione dell'art. 110, comma nono, TULPS le violazioni commesse in data antecedente all'entrata in vigore della legge stessa, in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., atteso che la ultrattività della norma incriminatrice, pur rappresentando una deroga al principio della retroattività della legge penale più favorevole, non si pone in contrasto con l'art. 25 Cost., per la assenza della costituzionalizzazione del principio di necessaria retroattività della legge penale più favorevole, e la affermazione del solo principio della irretroattività della legge penale incriminatrice.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/2006, n. 34117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34117 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 27/04/2006
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 724
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 40992/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IM NC, nato a [...] il [...];
2) D'NO NI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza resa il 17.06.2005 dalla Corte d'Appello di Trento;
Vista la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale FAVALLI Mario, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza perché il fatto non è più previsto come reato o perché è estinto per prescrizione;
Udito il difensore dell'imputato D'GO, avv. FASSARI Osvaldo, in sostituzione dell'avv. Carlo Biondi, che ha sollevato questione di legittimità costituzionale della L. 23 dicembre 2005, n. 266, art.1, commi 543 e 547, e in subordine ha insistito nei motivi di ricorso.
Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
1 - Con sentenza del 17.06.2005 la Corte d'Appello di Trento, parzialmente riformando quella resa il 13.10.2004 dal Tribunale monocratico di Borgo Valsugana, dichiarava NC LB e NI D'GO colpevoli del reato di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110 (T.U.L.P.S.), perché - il primo quale legale rappresentante della s.a.s. Alpina Games II, proprietaria degli apparecchi, e il secondo quale legale rappresentante della s.n.c. Bar Buffet Stazione F.S. - avevano istallato nell'esercizio pubblico suddetto tre apparecchi videopoker mod. Old Egipt non conformi alle disposizioni di legge (in Levico ferme fino al 26.09.2002). Il Giudice di primo grado aveva assolto gli imputati dalla contravvenzione predetta e da quella di cui agli artt. 718 e 719 c.p., n. 2, sul rilievo che il funzionamento dei videogiochi era risultato indubbiamente aleatorio, ma difettava del necessario fine di lucro, posto che consentiva non la vincita di premi in denaro o in natura, ma solo la ripetizione della partita.
Su appello del procuratore generale, la corte trentina, in estrema sintesi, osservava quanto segue:
a) il consulente del p.m. aveva accertato che i tre videogiochi simulavano le regole del poker, con vincite su base aleatoria;
che consentivano la ripetizione della partita per più di dieci volte;
che la durata di ogni partita era inferiore ai 12 secondi. Pertanto, sulla base del testo dell'art. 110 vigente al momento del fatto (così come modificato dalla L. 23 dicembre 2000 n. 388) dovevano ritenersi integrati gli estremi sia della contravvenzione ivi prevista sia della contravvenzione di cui agli artt. 718 e 719 c.p., poiché la vincita era aleatoria e concretava uno scopo di lucro, atteso che tale era considerato dal legislatore il superamento delle soglie anzidette;
b) in base alle modifiche all'art. 110 introdotte dalle successive L.27 dicembre 2002, n. 289 e L. 24 novembre 2003, n. 326, che avevano cambiato i parametri di liceità (consentendo una durata della partita inferiore ai 12 secondi, e vincite anche in denaro, ma vietando la possibilità di riprodurre il gioco del poker o le sue regole) si doveva ritenere sempre integrato il reato previsto dalla stessa norma, ma non poteva ritenersi sussistere quello codicistico, atteso che in base ai nuovi parametri normativi non era più possibile individuare il necessario fine di lucro. Perciò la corte confermava l'assoluzione per il reato di cui agli artt. 718 e 719 c.p., ma, riconosciute le attenuanti generiche, condannava ciascun imputato alla pena di Euro 400 in ordine al reato di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110 (T.U.L.P.S.), col beneficio della non menzione e con la confisca degli apparecchi.
2 - Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore di LB, il quale lamenta:
2.1 - erronea applicazione del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110 (T.U.L.P.S.), e successive modificazioni, perché: a) il consulente dell'imputato aveva evidenziato che nel funzionamento degli apparecchi de quibus l'elemento dell'abilità era prevalente rispetto a quello dell'alcatorietà; b) difettava il fine di lucro, necessario anche per integrare il reato speciale;
c) in base alla novellazione legislativa, si considerano apparecchi leciti quelli in cui l'alea è subvalente rispetto alla abilità "o" al trattenimento, sicché basta che sia prevalente sull'alea anche il solo trattenimento, come avviene per gli apparecchi contestati;
d) i videopoker non sono vietati in se stessi - come afferma la sentenza impugnata - ma solo quando consentano anche il fine di lucro;
2.2 - erronea applicazione dell'art. 5 c.p., giacché gli imputati dovevano esser assolti per difetto dell'elemento psicologico o per errore scusabile sulla norma penale, dal momento che lo stesso p.g. appellante e la Corte d'Appello avevano riconosciuto il carattere astruso ed equivoco della normativa e inoltre la società proprietaria aveva prodotto le attestazioni di conformità alla legge rilasciate per gli apparecchi sequestrati;
2.3 - inosservanza dell'art. 597 c.p.p., giacché la Corte Territoriale ha ritenuto sussistere il reato di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110 (T.U.L.P.S.), per motivi del tutto diversi da quelli sollevati dal procuratore generale ricorrente, il quale aveva censurato la sentenza assolutoria solo perché il fine di lucro doveva ravvisarsi nel fatto che gli apparecchi erano istallati nel pubblico esercizio allo scopo di trattenere i clienti e indurii a moltiplicare le consumazioni, il che realizzava appunto un fine di lucro per il gestore.
3 - Ha proposto ricorso anche il difensore di D'GO, che articola due motivi a sostegno.
3.1 Col primo deduce violazione dell'art. 521 c.p.p., giacché nel capo di imputazione veniva contestato il reato di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 4 (T.U.L.P.S.), (apparecchi intrinsecamente d'azzardo), mentre la Corte di merito aveva ravvisato la fattispecie di cui al comma 5 dello stesso articolo (apparecchi che consentivano il prolungamento o la ripetizione della partita per più di dieci volte).
3.2 - Col secondo motivo il ricorrente lamenta violazione del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, (T.U.L.P.S.), nonché carenza e illogicità di motivazione sul punto.
Sostiene che il concetto di prolungamento è diverso da quello di ripetizione della partita;
e che la Corte non ha speso neppure una parola per accertare l'elemento del trattenimento, che è collegato con quello di prolungamento.
Aggiunge che il divieto di riprodurre le regole del poker, introdotto dalle modifiche successive è valevole solo a partire dal 1.5.2004. 4 - Nella discussione orale il difensore di D'GO ha sollevato questione di legittimità costituzionale della L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 543 e 547 (legge finanziaria 2006), laddove,
modificando il R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 9 (T.U.L.P.S.), ha trasformato in illecito amministrativo la contravvenzione ivi prevista (comma 543) e quindi ha disposto che per le violazione dello stesso art. 110, comma 9, commesse in data antecedente all'entrata in vigore della legge si applicano le disposizioni vigenti al tempo delle violazione stesse (comma 547). In altri termini il difensore contesta la legittimità costituzionale della irretroattività della depenalizzazione ovverosia della c.d. ultrattività della legge penale.
Ma la questione è manifestamente infondata, giacché la Corte Costituzionale ha più volte affermato (da ultimo con la sentenza n. 80/1995) che la c.d. ultrattività della norma incriminatrice, pur rappresentando una deroga al principio della retroattività della legge penale più favorevole al reo di cui all'art. 2 c.p., comma 4 (nuovo testo), non si pone tuttavia in contrasto con l'art. 25 Cost., comma 2, il quale ha costituzionalizzato solo il principio della irretroattività della legge penale incriminatrice, ma non quello della retroattività della legge penale più favorevole al reo. Ne consegue che è conforme al disposto costituzionale la legge che prevede la irretroattività di norme penali più favorevoli o che in particolare stabilisce - come la legge in discorso - la irretroattività della depenalizzazione.
5 - Tanto premesso, osserva il collegio che gli articolati motivi di ricorso, anche se non accoglibili, non possono dirsi manifestamente infondati, soprattutto laddove sollevano questioni nuove con dovizia di argomentazioni.
Essendosi pertanto radicato il rapporto di impugnazione, a norma dell'ari. 129 c.p.p., comma 1, si deve immediatamente dichiarare estinto il reato per prescrizione, giacché nella fattispecie il periodo prescrizionale è scaduto sin dal 26.09.2005. Non si ravvisano cause evidenti di proscioglimento nel merito ex art.129 c.p.p., comma 2.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione dichiara manifestamente infondata la proposta eccezione di illegittimità costituzionale e annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il residuo reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2006