Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/2006, n. 34117
CASS
Sentenza 27 aprile 2006

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006), nella parte in cui ha escluso dalla depenalizzazione dell'art. 110, comma nono, TULPS le violazioni commesse in data antecedente all'entrata in vigore della legge stessa, in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., atteso che la ultrattività della norma incriminatrice, pur rappresentando una deroga al principio della retroattività della legge penale più favorevole, non si pone in contrasto con l'art. 25 Cost., per la assenza della costituzionalizzazione del principio di necessaria retroattività della legge penale più favorevole, e la affermazione del solo principio della irretroattività della legge penale incriminatrice.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/2006, n. 34117
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34117
    Data del deposito : 27 aprile 2006

    Testo completo