Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/01/2003, n. 1096
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Sentenza 24 gennaio 2003

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In materia di diritto all'assegno mensile di invalidità, per gli invalidi infracinquantacinquenni, deve ritenersi incollocato al lavoro non già l'invalido che sia disoccupato o non occupato, bensì colui che, essendo iscritto nelle liste di collocamento obbligatorio, non abbia trovato una occupazione compatibile con le sue condizioni psico - fisiche, a nulla rilevando il fatto che non abbia ancora ottenuto il riconoscimento della percentuale di riduzione della sua capacità di lavoro da parte delle competenti commissioni sanitarie, essendo necessaria, in questo caso, l'esistenza della domanda di iscrizione nelle predette liste, elemento al quale non si può supplire con la prova dello stato di disoccupazione, anche perché è possibile inoltrare la domanda all'ufficio del lavoro senza che sia necessario il preventivo accertamento da parte delle competenti commissioni sanitarie. Nell'ipotesi di invalido che abbia superato i 55 anni (ma non i 65) e che non ha più diritto ad essere iscritto nelle liste di collocamento obbligatorio, invece, il requisito della incollocazione al lavoro coincide con uno stato di effettiva disoccupazione, che deve essere provato con gli ordinari mezzi di prova, comprese le presunzioni.

Lo stato di incollocazione al lavoro, così come il requisito socio economico, la cui dimostrazione è necessaria ai fini del riconoscimento delle prestazioni assistenziali di cui alla legge n. 118 del 1971, non possono essere provati in sede processuale sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 4 della legge n. 15 del 1968, la quale ha attitudine certificativa e probatoria, fino a prova contraria, nei confronti della pubblica amministrazione e nei procedimenti amministrativi, ma, in difetto di diversa specifica previsione di legge, non ha valore probatorio nel giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/01/2003, n. 1096
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1096
    Data del deposito : 24 gennaio 2003

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