Sentenza 24 gennaio 2003
Massime • 2
In materia di diritto all'assegno mensile di invalidità, per gli invalidi infracinquantacinquenni, deve ritenersi incollocato al lavoro non già l'invalido che sia disoccupato o non occupato, bensì colui che, essendo iscritto nelle liste di collocamento obbligatorio, non abbia trovato una occupazione compatibile con le sue condizioni psico - fisiche, a nulla rilevando il fatto che non abbia ancora ottenuto il riconoscimento della percentuale di riduzione della sua capacità di lavoro da parte delle competenti commissioni sanitarie, essendo necessaria, in questo caso, l'esistenza della domanda di iscrizione nelle predette liste, elemento al quale non si può supplire con la prova dello stato di disoccupazione, anche perché è possibile inoltrare la domanda all'ufficio del lavoro senza che sia necessario il preventivo accertamento da parte delle competenti commissioni sanitarie. Nell'ipotesi di invalido che abbia superato i 55 anni (ma non i 65) e che non ha più diritto ad essere iscritto nelle liste di collocamento obbligatorio, invece, il requisito della incollocazione al lavoro coincide con uno stato di effettiva disoccupazione, che deve essere provato con gli ordinari mezzi di prova, comprese le presunzioni.
Lo stato di incollocazione al lavoro, così come il requisito socio economico, la cui dimostrazione è necessaria ai fini del riconoscimento delle prestazioni assistenziali di cui alla legge n. 118 del 1971, non possono essere provati in sede processuale sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 4 della legge n. 15 del 1968, la quale ha attitudine certificativa e probatoria, fino a prova contraria, nei confronti della pubblica amministrazione e nei procedimenti amministrativi, ma, in difetto di diversa specifica previsione di legge, non ha valore probatorio nel giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/01/2003, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
PU GI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2765/00 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 04/05/00 R.G.N. 48137/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/02 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di Napoli, con sentenza del 18 gennaio 1996 accoglieva la domanda proposta da US CA e riconosceva il diritto del ricorrente all'assegno di invalidità a partire dal 1 giugno 1986 fino al 31 marzo 1992.
Il Ministero dell'Interno proponeva appello rilevando che il Pretore aveva erroneamente riconosciuto il diritto alla prestazione assistenziale pur risultando nella specie insussistente il requisito socio economico, elemento costitutivo del diritto unitamente a quello sanitario.
Nel contraddittorio. delle parti l'adito Tribunale rigettava l'appello osservando che, ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità previsto dall'art. 13 della legge 13.3.1971 n. 118, l'invalido con meno di 55 anni di età è da ritenersi "incollocato al lavoro" quando, essendo iscritto o avendo presentato domanda di iscrizione nelle speciali liste degli aventi diritto al collocamento obbligatorio, non abbia conseguito una occupazione in mansioni compatibili, ovvero, nel caso di impossibilità di iscrizione per mancato accertamento del requisito di invalidità minima prevista, quando venga comunque provato lo stato di disoccupazione. Nel caso di specie, proseguiva il Tribunale, solo alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado venne accertato il raggiungimento della soglia utile all'iscrizione, sicché per il periodo precedente lo stato di incollocato al lavoro poteva essere utilmente desunto dalle condizioni patologiche del CA, come accertate dal CTU nominato in primo grado, tali per loro natura da essere incompatibili con un utile collocazione al lavoro, nonché dalla dichiarazione sostitutiva attestante la mancanza di redditi di qualsiasi natura. Per la cassazione di tale sentenza il Ministero dell'Interno ha proposto ricorso con quattro motivi. L'intimato non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi due motivi di ricorso, denunciando violazione degli articoli 13 e 25 della legge n. 118 del 1971 nonché vizi di motivazione, il Ministero dell'Interno deduce che, essendo l'assistito solo parzialmente inabile, e quindi in possesso di una residua capacità di lavoro, non poteva il Tribunale presumere la sussistenza del requisito della incollocazione dalla natura dello stato invalidante;
trattandosi di persona infra 55enne, infatti, ai fini del riconoscimento del diritto, era invece necessario provare quanto meno l'esistenza della domanda di iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio, prova alla quale non si può supplire con la dimostrazione dello stato di disoccupazione.
Con il terzo e quarto motivo di ricorso, denunciando violazione dell'art. 13 della legge n. 118 del 1971 e dell'art. 2967 c.c. nonché vizi di motivazione, il Ministero addebita al Tribunale di aver omesso l'esame del requisito reddituale ai fini del riconoscimento del requisito socio economico per l'attribuzione del diritto all'assegno di invalidità, essendo al tal fine del tutto insufficiente la dichiarazione a firma della parte. I motivi di ricorso, che vanno esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono fondati nei limiti delle seguenti considerazioni. Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, l'incollocazione al lavoro prevista dall'art. 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118 rappresenta al pari della ridotta capacità lavorativa e del requisito, economico e reddituale di cui agli artt. 12 e 13 legge citata un elemento costitutivo del diritto alla prestazione, la cui prova è a carico del soggetto richiedente la prestazione, e non già una mera condizione di erogazione del beneficio che possa essere accertata in sede extra giudiziale (cfr. tra le tante Cass. n. 3556 del 1999, Cass. n. 7560 del 1998, Cass. n. 8787 del 1996). Ai fini del diritto all'assegno di invalidità
l'invalido infra 55enne è da ritenersi incollocato al lavoro, non per effetto del mero stato di disoccupazione o non occupazione nel quale versi, ma solo quando, essendo iscritto o avendo presentato domanda di iscrizione nelle speciali liste di collocamento obbligatorio - ancorché non sia ancora intervenuto il positivo accertamento da parte delle competenti commissioni - non abbia conseguito una occupazione in mansioni compatibili (S.U. n. 203 del 1992). In definitiva, per gli invalidi infra 55enni è da ritenersi "incollocato" al lavoro non già l'invalido che sia disoccupato o non occupato, bensì colui che, essendo iscritto nelle liste del collocamento obbligatorio (di cui alla legge 2 aprile 1968 n. 482 del 1968 e dalla più recente legge 12 marzo 1999 n. 68), non abbia trovato una occupazione compatibile con le sue condizioni psico- fisiche a nulla rilevando il fatto che non abbia ancora ottenuto il riconoscimento della percentuale di riduzione della sua capacità di lavoro da parte delle competenti commissioni sanitarie, essendo necessario, in questo caso, l'esistenza della domanda di iscrizione nelle predette liste, elemento al quale non si può supplire con la prova dello stato di disoccupazione;
tenuto anche conto del fatto che è possibile inoltrare la domanda all'ufficio del lavoro senza che sia necessario il preventivo accertamento da parte delle competenti commissioni sanitarie (così Cass. n. 7820 del 2000 in motivazione, Cass. n. 2628 del 2001, Cass. n. 4257 del 2001). Secondo un diverso orientamento, non condiviso dal Collegio, con riguardo agli invalidi nei cui confronti non sussista, nonostante la presentazione della domanda, un accertamento della invalidità e della misura di essa, con conseguente impossibilità di iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio, il requisito dello stato di incollocazione al lavoro deve essere inteso come stato di disoccupazione o non occupazione che può essere provato con gli ordinari mezzi di prova (Cass. n. 12377 del 1998, Cass. n. 3556 del 1999). Nell'ipotesi di invalido che abbia superato i 55 anni (ma non i 65) e che non ha più diritto ad essere iscritto nelle liste di collocamento obbligatorio, invece, il requisito della incollocazione al lavoro coincide con uno stato di effettiva disoccupazione che deve essere provato con gli ordinari mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass. n. 9604 del 1997, Cass. n. 2310 del 1999, Cass. n. 7820 del 2000). A questi principi, ripetutamente affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, non risulta essersi attenuto il Tribunale di Napoli, che ha preferito seguire l'orientamento espresso da Cass. n. 12377 del 1998. Nella specie il ricorrente, di età inferiore a 55 anni, al momento della domanda giudiziale non era iscritto nelle liste di collocamento obbligatorio. Risulta dalla motivazione della sentenza impugnata che solo al momento della pubblicazione della sentenza di primo grado l'invalido aveva raggiunto una soglia utile all'iscrizione. Non si precisa però se a quella data l'interessato avesse o meno presentato domanda di iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio.
Tribunale ritiene inutile tale accertamento, ritenendo per contro provato lo stato di incollocazione dell'invalido sia con argomento presuntivo, per il fatto che le condizioni di salute di costui erano incompatibili con un utile collocazione al lavoro, sia con prova documentale, costituita da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta dall'interessato attestante la mancanza di redditi di qualunque natura.
Il giudizio espresso dal Tribunale è comunque errato. La mancata prova della presentazione della domanda di iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio non può essere sostituita dalla prova per presunzioni dello stato di effettiva non occupazione, per quanto sopra detto. D'altro canto lo stato di incollocazione, come anche il requisito socio economico, non può essere provato in sede processuale sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 4 legge 4 gennaio 1968 n. 15, poiché detta dichiarazione ha attitudine certificativa e probatoria, fino a prova contraria, nei procedimenti amministrativi, ma in difetto di diversa specifica previsione di legge non ha valore probatorio nel giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova (Cass. n. 4995 del 2002, Cass. n. 2628 del 2001).
Quanto ora detto comporta che la sentenza impugnata è censurabile anche nella parte in cui ha desunto l'esistenza del requisito reddituale, la cui prova grava sull'invalido, dalla sola dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Per tutte le considerazioni sopra svolte il ricorso, dunque, deve essere accolto. La sentenza impugnata di conseguenza deve essere cassata e la causa rinviata per un nuovo esame ad altro giudice, che si atterrà ai principi sopra formulati e provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di Appello di Salerno.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2003