Sentenza 21 aprile 2000
Massime • 1
In tema di impugnazioni, alla parte civile costituita non può riconoscersi il risarcimento del danno se, assolto l'imputato nel giudizio di primo grado, vi sia condanna dello stesso su appello del solo pubblico ministero; il passaggio in giudicato del rapporto civile, c.d. giudicato interno, per mancata impugnazione dell'interessato è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e non può essere messo nel nulla dall'eventuale successiva accettazione del contraddittorio ad opera delle parti sulla questione del risarcimento del danno.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/04/2000, n. 7401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7401 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIOLETTI GIOVANNI Presidente del 21/04/2000
1. Dott. COSTANZO ENZO Consigliere SENTENZA
2. Dott. SPAGNUOLO ANTONIO " N. 865
3. Dott. GALBIATI RUGGERO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. BIANCHI LUISA " N. 11040/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) OL BI n. 16/10/1938
2) IZ AR /c n. il 03/04/1956
PARTI CIVILI
avverso sentenza del 26/01/2000 Corte di Appello di SALERNOvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere GALBIATI RUGGERO;
udito il Pubblico Ministero in persona del S.P.G. Dott. Gianfranco Ciani che ha concluso per l'annullamento senza rinvio delle statuizioni civili nei confronti di NO. Rigetto nel resto del ricorso del NO stesso: Inammissibilit? del ricorso di ZO. Udito, per la parte civile, l'Avv. Alessandro Lentini per la parte civile IO AN;
Avv. Felice Lentini per la parte civile AD AN.
FATTO E DIRITTO
1. Il 13/10/1992, alle ore 16.30 circa, sulla strada provinciale n. 348 - ove era stato deviato il traffico proveniente da Palinuro verso Pisciotta e viceversa a causa dell'inagibilit? di quel tratto della SS 447(Ascea Centola) - all'altezza della biforcazione ad Y della strada stessa (di cui un tronco, per chi proveniva da Palinuro conduceva al vecchio scalo ferroviario e l'altro tronco conduceva verso il centro abitato di Pisciotta) vennero in collisione l'autovettura Seat Ronda condotta da IO NO ed il motociclo DU guidato da MO AN. In particolare, l'autovettura proveniva dal tronco di destra da Pisciotta e si dirigeva verso Palinuro, mentre il motociclista sopraggiungeva da Palinuro e si stava accingendo a percorrere il tronco c.d. "di sinistra" in direzione dello scalo di Pisciotta;
l'urto interessava la fiancata sinistra dei due veicoli;
a seguito dell'impatto il AN, a bordo del motociclo, riportava lesioni gravissime che ne determinavano il decesso il successivo 24/10/1992.
Venivano tratti a giudizio innanzi, al Pretore di Vallo della Lucania - Sezione Distaccata di Pisciotta - per rispondere del delitto di omicidio IO NO cui veniva contestato di avere violato l'art. 104 comma 2 e ter DPR 393/1959 per non essersi tenuto vicino al margine destro in curva, nonché NA ZO - funzionario dell'ente Provincia - al quale veniva contestato di avere omesso di predisporre la necessaria segnaletica stradale (il segnale di preavviso di lavoro per Pisciotta - Salerno - Vecchio Scalo;
la striscia discontinua gialla che delinea in corrispondenza di diramazioni secondarie il margine della carreggiata principale;
la striscia bianca di mezzeria in corrispondenza dell'"andamento curvilineo" delle strade).
2. Il Pretore assolveva il NO per non essere stata raggiunta la prova della sua colpevolezza nell'occorso; riconosceva colpevole il ZO, ritenendo il concorso di colpa della vettura nella misura del 40%, e, concesse le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante, lo condannava alla pena di mesi quattro di reclusione. Altresì, condannava il predetto a risarcire i danni in favore delle parti civili (IO AN e AD AN) ed a rifondere le spese di costituzione e difese sostenute dalle stesse.
3. Avverso dette sentenze, proponevano appello il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Salerno in riferimento all'assoluzione di NO, ed il ZO dolendosi per la sua condanna.
La Corte di merito confermava la condanna per il ZO e riteneva colpevole anche il NO, ribadendo il concorso di colpa al 40% delle vittime. Condannava il NO, ritenute le connesse attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante, alla pena di mesi 4 di reclusione, altre al pagamento in solido con ZO delle spese processuali dei due gradi di giudizio;
lo condannava in solido con ZO, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili da liquidarsi in separata sede, nonché al pagamento delle spese di giudizio di entrambi i gradi sopportate dalle stesse. Osservava la Corte di Appello che l'assenza della necessaria segnaletica stradale aveva messo in difficoltà e tratto in inganno sia il motociclista, pur deceduto, che l'automobilista proveniente dalla direzione opposta: per di più entrambi avevano rinvenuto sulla carreggiata (sia sul tratto con direzione Palinuro - Pisciotta, che nel tratto inverso percorso dall'autovettura) il segnale contraddittorio di "incrocio con strada senza diritto di precedenza";
al riguardo, era evidente la responsabilità di NA ZO preposto quale funzionario provinciale alla manutenzione della strada provinciale 348 ed alla predisposizione della segnaletica orizzontale e verticale.
Peraltro, anche il comportamento di IO NO era configurabile come una concausa dell'evento, poiché dalle tracce di frenata lasciate dall'autoveicolo si evinceva che il predetto aveva affrontato la curva sinistrorsa tenendosi al centro della carreggiata e non sulla destra, come stabilito rigorosamente dal Codice della Strada;
permaneva comunque il concorso di colpa della vittima MO AN il quale a sua volta si era tenuto al centro della strada invadendo l'opposta corsia di marcia.
4. Gli imputati proponevano ricorso per cassazione. Il NO faceva valere quattro motivi di doglianza. A) Il decreto di citazione a giudizio innanzi al Pretore doveva ritenersi "inesistente" perché privo della sottoscrizione dell'ausiliario del P.M., e di conseguenza era nullo il giudizio di primo grado.
B) Rilevanza che le parti offese avevano presentato la lista testi (con l'indicazione, tra l'altro, del nominativo del proprio consulente di parte) prima della formale costituzione di parte civile avvenuta alla prima udienza dibattimentale.
In tal modo erano stati violati l'art. 567 C.P.P. in riferimento all'art. 468 C.P.P., che prevedevano il disposto a pena di inammissibilità della lista testi alcuni giorni prima della data fissata per il dibattimento. Ne discendeva che la prova testimoniale assunta su istanza delle parti civili era inutilizzabile. C) La ricostruzione dei fatti, come effettuata dal giudice di 1^ grado. Presentava elementi di ampia opinabilità e contraddittorietà: difatti, non sussistevano dati comprovanti con certezza che esso imputato non procedesse regolarmente sulla destra della sua semicorsia.
Piuttosto, l'evento era da attribuirsi alle gravi omissioni in cui era incorso il ZO.
D) Osservava che esso NO era stato condannato in sede penale a seguito dell'appello proposto dal solo Pubblico Ministero, il che comportava che, in mancanza dell'impugnazione delle parti civili, non avrebbero potuto essere adottate statuizioni civili nei suoi confronti.
In conclusione, chiedeva l'annullamento della decisione.
5. A sua volta, NA ZO rilevava che la Corte di merito non aveva adeguatamente motivato circa l'effettiva incidenza causale delle omissioni a lui attribuite sull'occorso, atteso che la vittima e l'altro imputato NO non avevano ottemperato ad altre indicazioni segnaletiche poste in loco e, soprattutto, non avevano rispettato il ridotto limite di velocità di 30 Km orari. Aggiungeva che, in ogni caso, il reato era estinto per prescrizione.
6. Il ricorso avanzato da IO NO può essere solo parzialmente accolto.
1) Sul primo motivo, va rilevato che il Collegio ritiene di aderire all'orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui, in applicazione del principio di tassatività delle ipotesi di nullità, la mancanza della forma dell'ausiliario sul decreto di citazione a giudizio innanzi al Pretore si risolve in una mera irritualità, dal momento che essa non impedisce il raggiungimento dello scopo dell'atto, perché il decreto stesso, debitamente sottoscritto dal P.M., sia stato tempestivamente e ritualmente notificato. Ciò che rileva è che non sussiste incertezza sull'autorità che ha emanato il decreto (v. così Cass. Sez. 5, 28.9.1999 - Capuano;
Cass. Sez. IV - 8.10.1999 - Del Pero). 2) Deve ritenersi corretta la presentazione della lista testi a cura delle parti offese, le quali, ai sensi dell'art. 90, 1^ comma C.P.P., possono presentare memorie ed indicare mezzi di prova, secondo le modalità ed i termini processuali: è evidente che siffatte iniziative delle parti offese potranno concretarsi in un formale apporto probatorio con la rituale costituzione di parte civile (v., così in termine, Cass. Sez. VI - 13.7.1999 - Cucinotta). Nel caso di specie, non era, quindi, necessario che la parte offesa, la quale aveva poi formalizzato la costituzione di parte civile, ripresentasse la lista dei testi già prodotta in tempo ampiamente utile rispetto a quanto disposto dagli artt. 468 e 567 C.P.P.. 3) Nel merito, si osserva che la Corte di Appello ha formulato la ricostruzione della vicenda in modo corretto e logico, fondandosi su dati di fatto acquisiti in modo completo ed adeguatamente apprezzati e valutati, per pervenire ad un giudizio di concorso di colpa nei riguardi del NO basato su scelte argomentative coerenti sul piano logico e ragionevole. D'altro canto, è noto che non è ammissibile in questa sede di legittimità prospettare ricostruzioni alternative del fatto, di fronte alla diversa elaborazione congrua operata appunto dal Giudice di merito, che ha fatto riferimento ai rilievi operati in loco ed alle tracce di frenata lasciate dall'autovettura condotta dal NO.
4) Per contro, si palesa fondato il quarto motivo.
Infatti, il Collegio è dell'avviso, secondo l'orientamento di questa Corte di Cassazione, che, in tema di impugnazioni, alla parte civile costituita non può riconoscersi il risarcimento del danno se, assolto l'imputato nel giudizio di 1^ grado, vi sia condanna dello stesso su appello del solo P.M. ed invero, alla parte civile costituitasi è riconosciuto il diritto di insistere per il risarcimento del danno nonostante l'assoluzione dell'imputato ed il ritenuto accertamento (da parte del Giudice del processo in una fase suscettibile d'impugnazione) dell'insussistenza del fatto o della non commissione di esso ad opera del chiamato in giudizio, ovvero di altra evenienza esonerante da responsabilità o implicante la improcedibilità (e ciò quantunque il P.M. abbia optato per l'accettazione della decisione); ovvero, la vittima o i suoi successori sono liberi di scegliere di non coltiva l'azione stessa, anche quando il P.M. attivi l'impugnazione nell'interesse dello Stato, con le conseguenze di far formare il giudicato in ordine al relativo rapporto, con effetti sia sostanziali, sia processuali (v. così - Cass. Sez. V - 11.3.1999 - Loparco). D'altro canto, le decisioni menzionate sul punto dalle parti civili riguardano altre fattispecie. In ogni caso, il dedotto passaggio ingiudicato del rapporto civile (c.d. giudicato interno), per mancata impugnazione dell'interessato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e non può sicuramente essere messo nel nulla dall'eventuale successiva accettazione del contraddittorio ad opera delle parti sulla questione appunto del risarcimento del danno.
7. Il ricorso avanzato da NA ZO è inammissibile perché manifestamente infondato e contenente censure in fatto. Per vero, la Corte di Salerno ha in modo esaustivo argomentato in ordine alle ammissioni perpetuate dall'imputato, tenuto in relazione alla sua posizione di garanzia ad impedire gli inconvenienti provocati da un'errata ed insufficiente segnaletica stradale. D'altronde, il giudizio sul nesso di causalità tra il comportamento omissivo e l'evento configura una valutazione tipicamente di merito, che non può essere sindacata dal Giudice di legittimità se essa è corredata da una congrua e logica motivazione: il che è riscontrabile nel caso di specie. Si aggiunge, infine, che la prescrizione non è decorsa.
8. In conclusione, la sentenza in esame va annullata senza rinvio limitatamente alle statuizioni civili emesse nei riguardi di IO NO per il resto il ricorso di quest'ultimo deve essere rigettato.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso di ZO consegue la condanna di questi al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecunaria ex art. 616 C.P.P.. Detto imputato, del tutto soccombente va pure condannato a rifondere le spese in favore delle parti civili per questo grado.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione - IV Sezione penale - annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili emesse nei riguardi di IO NO. Rigetta per il resto il suo ricorso. Dichiara inammissibile il ricorso di NA ZO che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di L.
1.000.000 in favore della Cassa delle ammende;
lo condanna altresì alla rifusione delle spese in favore delle parti civili, liquidandole in L.
1.750.000 di cui L. 250.000 per spese oltre C.A. ed IVA, per ciascuna.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 21 aprile 2000. Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2000