Cass. pen., sez. V, sentenza 08/06/2005, n. 28748
CASS
Sentenza 8 giugno 2005

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In tema di diritti e facoltà della persona offesa, è ammissibile la richiesta di testi, mediante il deposito della relativa lista, da parte della persona offesa, costituitasi fuori dell'udienza, in data precedente la notifica della dichiarazione di costituzione di parte civile, in quanto tale richiesta è compresa nella facoltà di indicazione di elementi di prova di cui all'art. 90 cod. proc. pen., con la conseguenza che la persona offesa dal reato, divenuta parte processuale a mezzo dell'atto di costituzione di parte civile, può certamente avvalersi del mezzo di prova già proposto, senza necessità di ripresentare la lista testimoniale già depositata in tempo utile rispetto a quello indicato dall'art. 468, comma primo, cod. proc. pen., mentre gli effetti della costituzione di parte civile, formalizzata fuori udienza riguardano, ai sensi dell'art. 78, comma secondo, cod. proc. pen., l'instaurazione del contraddittorio civile nella sede penale.

Commentari2

  • 1Imputato assolto ma la querelante .. non paga per la querela infondata (ass. 21041/22)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 giugno 2022

    Il querelante, qualora il querelato sia assolto perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso, e la parte civile costituita, se la domanda viene rigettata o l'imputato è assolto per una causa diversa dal difetto di imputabilità, sono condannati, ove ne sia fatta richiesta, alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato e, in caso di colpa grave, al risarcimento del danno a questi causato. Nel caso in cui ricorrano "giustificati motivi" (così l'art. art. 541 cod. proc. pen.) o "giusti motivi" (così l'art. 427 anche richiamato dall'art. 542 cod. pro. pen.) il giudice può disporre la compensazione totale o parziale delle spese. Le formule citate, lette in una …

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  • 2Lista testi della persona offesa valida anche se presentata prima della notifica della costituzione di parte civile
    Buzzoni Alessandro · https://www.diritto.it/ · 12 giugno 2013

    Nonostante l'assunto appaia ai più come elemento di novità, in giurisprudenza è principio consolidato quello per cui “In tema di diritti e facoltà della persona offesa è ammissibile la richiesta di testi, mediante il deposito della relativa lista, da parte della persona offesa costituitasi fuori dall'udienza, in data antecedente la notifica della dichiarazione di costituzione di parte civile, in quanto tale richiesta è ricompresa nella facoltà di indicazione di elementi di prova di cui all'art.90 c.p.p.”. Tale orientamento, conosciuto già con decisione della sesta sezione della Suprema Corte, n.9967 del 13 luglio 1999, in proc. Cucinotta (ed anche successivamente con sentenze n.28748, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 08/06/2005, n. 28748
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28748
Data del deposito : 8 giugno 2005

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