CASS
Sentenza 3 marzo 2023
Sentenza 3 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/03/2023, n. 9158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9158 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. CO IC, nato a [...] il [...] 2. AR SI, nato a [...] il [...] 3. LL US, nato ad [...] il [...] 4. AR EN, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/11/2021 della Corte di assise di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti dagli imputati CO, AR e LL e il rigetto del ricorso proposto dall'imputata AR;
udito il difensore delle parti civili costituite, avvocato Luca Italiano, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi, con il favore delle spese di lite;
uditi i difensori degli imputati, avvocato Stefania Steri per CO, avvocati VA IG e MI Di OL per AR, avvocato Francesco Santangelo per LL, che hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9158 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 16/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di assise di appello di Bari confermava integralmente la decisione del G.u.p. del locale Tribunale, resa in rito abbreviato, con cui: - US LL e SI AR erano stati dichiarati colpevoli dei delitti di omicidio premeditato in danno di IC AM, di porto e detenzione illegali dell'arma comune da sparo contestualmente impiegata (una pistola, calibro 3.80), nonché di ricettazione dell'autovettura utilizzata allo stesso fine (una Fiat Bravo), ed erano stati condannati, previo riconoscimento della continuazione, alla pena principale finale di trent'anni di reclusione ciascuno;
- EN AR era stata dichiarata colpevole dei medesimi delitti di omicidio, e di porto e detenzione illegali di arma comune da sparo, uniti in continuazione, ed era stata condannata alla pena principale finale di trent'anni di reclusione;
- IC CO era stato dichiarato colpevole dei medesimi delitti di omicidio, premeditazione esclusa, e di porto e detenzione illegali di arma comune da sparo, uniti in continuazione, nonché del reato di furto aggravato dell'autovettura, e, con le attenuanti generiche equivalenti, era stato condannato alla pena principale complessiva di quattordici anni e otto mesi di reclusione e centoquattro euro di multa. 2. IC AM, già sentimentalmente legato a EN AR, era stato ucciso il 25 aprile 2017, a Bari, sul piazzale antistante il suo luogo di lavoro, mediante esplosione di plurimi colpi di arma da fuoco che lo avevano attinto mortalmente. 3. LL era, da principio, reo confesso dell'azione materiale. 3.1. Stando al suo racconto, l'imputato si sarebbe determinato al crimine di sua iniziativa, per punire la vittima che, con la decisione di interrompere la relazione sentimentale con AR, avrebbe causato un clima di «tensione e depressione» in famiglia, essendo AR madre della convivente di LL. Questi avrebbe, dunque, agito autonomamente da AR, dalla quale non avrebbe ricevuto alcun mandato. LL avrebbe agito di concerto con AR. Entrambi avrebbero deciso, inizialmente, di prendere la vittima a bastonate. AR avrebbe in seguito suggerito di procedere alla gambizzazione della vittima e avrebbe procurato l'arma. LL aveva poi dichiarato di avere sparato - da bordo dell'automobile rubata tempo addietro da CO, al dichiarante fornita e guidata, nel 2 frangente, da AR - con il braccio teso verso terra, e di aver subìto inaspettatamente il rinculo dell'arma, di cui avrebbe perso il dominio per imperizia. In prospettazione difensiva, l'esplosione dei colpi sarebbe avvenuta a raffica, e ciò anche a causa del malfunzionamento della pistola. La distanza di tiro sarebbe stata non ravvicinata, come si desumerebbe dalle relazioni balistiche. Non vi sarebbe stata dunque intenzione di uccidere. 3.2. Secondo la Corte territoriale, non si era viceversa verificata alcuna esplosione a raffica. I colpi, infatti, avevano attinto la vittima al fianco e all'ascella, e poi al petto allorché AM era piegato per l'insulto ricevuto. I colpi erano stati sparati anche da tergo, in direzione del capo, e avevano attinto il collo. Tale segmento di azione poteva essere quello iniziale, frutto di iniziativa a sorpresa dell'aggressore, o quello di coda, realizzato mentre AM, rialzatosi, cercava ormai di fuggire. In ogni caso, la sequenza di fuoco dimostrava come la vittima avesse avuto il tempo di ruotare su stessa, o, in alternativa, come lo sparatore avesse percorso un certo tragitto, sull'autovettura, mentre sparava. Si era di fronte ad un'azione di fuoco portata avanti in rapida progressione, ma non ad un'unica sventagliata. La distanza di tiro era ravvicinata (pari a un metro, come dichiarato da AR) e le relazioni balistiche non avrebbero affatto smentito tale dato, mentre la consulenza autoptica dimostrava come l'agente avesse sparato i colpi diretti al fianco e al capo con traiettoria orizzontale, e verso il basso quello diretto all'ascella solo perché la vittima si stava già accasciando. LL aveva dunque sparato per uccidere, altrimenti si sarebbe limitato ad esplodere un colpo solo. 3.3. La Corte territoriale respingeva, per l'effetto, il motivo di appello, diretto alla riqualificazione del fatto come omicidio preterintenzionale. La Corte stessa dichiarava invece inammissibile, perché privo di connessione funzionale con i capi e i punti della sentenza attinti dai motivi principali, il motivo nuovo, con cui si era invocata l'assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto, ai sensi quantomeno dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. La Corte territoriale riteneva la premeditazione, essendo emersa - dalle ammissioni di AR, riscontrate da immagini di videosorveglianza - l'effettuazione di ripetuti sopralluoghi, da parte degli esecutori materiali, sul luogo del crimine, una settimana prima dell'omicidio, nel pomeriggio del giorno precedente e la mattina del giorno stesso. La volizione era dunque adeguatamente risalente e il proposito criminoso si era radicato, resistendo alle controspinte. 3 4. Per la Corte di assise di appello, AR doveva ritenersi, diversamente da quanto riferito da LL, giudicato anche sul punto inattendibile, la mandante dell'omicidio. A costei era riferibile anzitutto l'effettivo movente, legato alla cessazione, certa e definitiva, della relazione extraconiugale con la vittima, decisa da quest'ultima, ma dalla donna, dotata di personalità particolarmente possessiva, mai accettata. In occasione di precedenti contrasti tra i due amanti, nel 2016, AR aveva già commissionato una spedizione punitiva ai danni di AM, dando ordine di far incendiare la sua villa al mare in Calabria. Il progetto criminoso, rivelato dai coimputati CO e AR, sarebbe rimasto poi inattuato, in quanto coloro che erano stati incaricati di portarlo a termine avevano subìto un controllo di polizia che li aveva indotti a desistere. CO, divenuto collaboratore di giustizia, ritenuto perfettamente credibile e attendibile dalla Corte di merito, aveva dichiarato agli inquirenti, quanto all'omicidio odierno, di aver appreso da AR -ancor prima che AM fosse ucciso- che AR aveva incaricato AR stesso, in cambio della somma di cinquemila euro, di procedere all'eliminazione fisica di AM. Analoghe rivelazioni CO aveva effettuato, prime di rendere dichiarazioni agli inquirenti, ai propri congiunti, e in particolare alla moglie, come risultava da intercettazioni telefoniche ed ambientali, ritualmente disposte nel momento in cui erano emersi i primi indizi del coinvolgimento dell'imputato nelle vicende di causa. Ad essere intercettato era stato, in prosieguo, e in carcere, anche AR, e anche in tali colloqui carcerari con i congiunti erano emersi riferimenti al ruolo di AR come mandante. In tali colloqui AR aveva sostenuto di aver rivelato anticipatamente a CO i dettagli dell'azione delittuosa in quanto CO aveva fornito l'automobile. Per le sue specifiche modalità e circostanze, rappresentate da CO e richiamate da AR, il mandato non avrebbe avuto finalità di intimidazione, ma finalità assassine. Il proposito criminoso di AR, già da tempo in nuce, avrebbe assunto decisivo vigore a far tempo dagli ultimi contatti telefonici con AM, finalizzati a riallacciare la relazione sentimentale, protrattisi sino al 17 aprile 2017. L'organizzazione dell'agguato, la predisposizione di uomini e mezzi, il conferimento ai sicari di un solido bagaglio conoscitivo (circa le abitudini della vittima, i suoi orari di lavoro, i suoi turni) non lasciavano dubbi in ordine agli elementi costitutivi della premeditazione, cronologico e ideologico, in capo all'imputata. 5. Quanto alla posizione di AR, che guidava l'automobile rubata da CO, e aveva garantito a LL copertura e via di fuga, la Corte di 4 merito dava atto che CO aveva in verità dichiarato di avere saputo, proprio da AR, poche ore prima della sparatoria, che il piano messo in atto ai danni di AM era solo quello di spaventarlo, allo scopo di indurlo a riprendere la relazione sentimentale. La morte di AM, in base a quanto rivelato da AR a CO ad omicidio avvenuto, sarebbe stata causata dall'errore di mira, e dall'imperizia, di LL. Osservava però il giudice di appello che CO aveva anche riferito che AR, nel raccontargli quest'ultima circostanza, aveva assunto un tono ridanciano. Inoltre AR, a colloquio in carcere con la moglie, intercettato, aveva escluso di avere sparato lui, ma non aveva fatto riferimento alcuno alla circostanza che AM fosse morto per mero accidente, mentre una siffatta evenienza, di assoluto rilievo, non sarebbe stata ragionevolmente taciuta nell'occasione, tanto più che AR era consapevole di essere ascoltato dagli investigatori. AR sarebbe stato animato, in ultima analisi, dall'intento di ridimensionare l'accaduto e alleggerire la propria posizione. L'ipotesi dell'errore di mira e dell'imperizia non aveva dunque, per il giudice di appello, alcun fondamento. I risalenti sopralluoghi, che rivelano anche rispetto a AR la natura premeditata dell'azione, non si sposavano, del resto, con l'intenzione di impartire una mera lezione. LL e AR, come dal secondo dichiarato, avevano agito a volto scoperto e anche tale dato indicava che AM, altrimenti in grado di riconoscerli, dovesse morire. Andava quindi esclusa, per la Corte di merito, la responsabilità di AR al più lieve titolo previsto dall'art. 116, cpv., cod. pen. 6. Quanto a CO, l'appello aveva ad oggetto il riconoscimento della speciale attenuante di cui all'art. 8 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e la prevalenza delle concesse attenuanti generiche sulle aggravanti e sulla recidiva. L'attenuante speciale non poteva applicarsi, per il giudice di appello, non procedendosi per reati di matrice mafiosa. La prevalenza delle generiche era invece preclusa dalla recidiva reiterata, che non poteva essere in concreto disapplicata. 7. Avverso la sentenza di secondo grado US LL propone ricorso per cassazione, con il ministero dell'avvocato Francesco Santangelo. Il ricorso è articolato in dieci motivi, che così si riassumono per i fini e nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 5 7.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Sostiene la difesa che il motivo nuovo di appello andasse considerato ammissibile. L'appello principale, vertente sulla qualificazione giuridica del fatto, da ricondurre alla fattispecie dell'omicidio preterintenzionale, sarebbe stato, altresì, implicitamente funzionale ad escludere la responsabilità dell'imputato a titolo di concorso, non essendo possibile la compartecipazione nel reato di più persone a titoli soggettivi diversi. Tale tema implicito risulterebbe connesso a quello oggetto del motivo nuovo. Il giudice a quo avrebbe inoltre violato il principio, secondo cui non sarebbero da considerare memorie mere gli atti che avessero posto questioni ulteriori rispetto a quelle sollevate nell'atto principale di impugnazione. L'ammissibilità del motivo nuovo avrebbe dovuto, in ogni caso, essere affermata ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen., in quanto la coimputata AR aveva contestato la sua responsabilità a titolo di concorso e le relative censure non avevano natura strettamente personale. 7.2. Con i motivi dal secondo al settimo, passibili di illustrazione congiunta, il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, in ordine all'affermata sua responsabilità a titolo di dolo omicida diretto, con specifico riferimento alla replicazione e direzione dei colpi;
alla distanza tra sparatore e vittima;
al malfunzionamento dell'arma; alla circostanza di avere LL agito a volto scoperto. La replicazione dei colpi costituirebbe elemento non decisivo, mentre la loro direzione sarebbe stata quella dall'alto verso il basso, e il diverso convincimento del giudice a quo, al riguardo, sarebbe frutto di travisamento omissivo della consulenza di parte. La distanza tra sparatore e vittima sarebbe stata di almeno nove metri, e il diverso convincimento del giudice a quo sarebbe contraddetto dalle evidenze scientifiche e istruttorie, tra cui la morfologia dei fori di ingresso dei proiettili e la posizione della vittima, a proposito delle quali si registrerebbero travisamento per falsificazione e illogicità di motivazione. L'esplosione dei colpi a raffica, e il malfunzionamento dell'arma, sarebbero stati esclusi in maniera totalmente assertiva. Gli imputati avrebbero indossato un cappello e uno scaldacollo per alterare il loro aspetto e la negazione del travestimento sarebbe frutto di travisamento istruttorio ulteriore. Senza contare che il fatto di agire a volto scoperto testimonierebbe, semmai, la volontà di intimorire meramente la vittima, e al massimo di ferirla, non importando tali comportamenti il rischio di carcerazioni di grave entità. 6 7.3. Con l'ottavo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, in ordine alla qualificazione giuridica del fatto. La direzione finalistica della condotta andava ricostruita con giudizio ex ante, non ex post. Per ritenere la volontà omicida sarebbe stato necessario che l'imputato si fosse rappresentato, in termini di alta probabilità, la morte della vittima, e ciò era da escludere in base alle risultanze probatorie correttamente valutate. La volontà dell'agente sarebbe stata quella di ledere, spaventando previamente la vittima, non di ucciderla, neppure in via eventuale. La vittima sarebbe morta per l'imperizia dello sparatore, non avvezzo all'uso delle armi. 7.4. Con il nono motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, in ordine alla ritenuta aggravante della premeditazione. Anche a ritenere il dolo diretto, l'aggravante andrebbe esclusa, non coincidendo essa con il mero apprestamento dei mezzi necessari per la realizzazione dell'omicidio. Nella specie, risulterebbe preponderante l'occasionalità del momento. Il passaggio all'azione sarebbe stato scelto dal solo AR, in quanto LL non avrebbe partecipato all'ultimo sopralluogo, e la circostanza non sarebbe comunicabile al concorrente che non l'abbia fatta specificamente propria. 7.5. Con il decimo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, in ordine al diniego delle attenuanti generiche. 8. Ricorre altresì per cassazione l'imputata EN AR, con il ministero dell'avvocato MI Di OL. Nel motivo unico di ricorso, illustrato da successiva memoria, riassunto per i fini e nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., si deduce violazione di legge e vizio di motivazione. 8.1. Assume la ricorrente che, a suo carico, sarebbero state giudizialmente valutati elementi di prova non conducenti. Non esisterebbero anzitutto, diversamente da quanto sostenuto nelle sentenze di merito, intercettazioni telefoniche, mentre quelle ambientali sarebbero scarsamente pregnanti, anche perché orientate ad arte dai colloquianti, e in particolare da CO. Per parte sua l'imputata, monitorata per mesi, non avrebbe fornito alcun elemento utile a corroborare il fondamento dell'accusa mossale. 7 Nessun testimone sarebbe stato, poi, in grado di fornire apporti significativi alla conoscenza dei fatti. La chiamata in correità di CO sarebbe gravemente deficitaria. 8.2. Osserva a quest'ultimo proposito la ricorrente che CO era dichiarante de relato da AR, a sua volta de relato da LL, che mai l'avrebbe associata alla vicenda criminosa. La chiamata indiretta in correità da parte di CO proverrebbe da un soggetto totalmente inaffidabile e intrinsecamente inattendibile, perché le sue dichiarazioni sarebbero state dirette a mascherare il suo coinvolgimento diretto nella fasa esecutiva del crimine. AR avrebbe reso dichiarazioni, allorché sarebbe stato già a conoscenza del narrato di CO, riprodotto nell'ordinanza di custodia cautelare a suo carico. Le dichiarazioni, provenienti da soggetto totalmente inaffidabile, sarebbero prive di autonomia e spontaneità, oltre che scarsamente collimanti, in tanti passaggi ricostruttivi, con quelle di CO. AR collegherebbe l'azione delittuosa ai danni di AM ad un interesse personale e diretto di AR, ma escluderebbe di aver intrattenuto contatti diretti con la pretesa mandante, che si sarebbe relazionata solo con LL. Diversamente da quanto sostenuto da CO, il quale aveva riferito di aver saputo da AR che AR avesse promesso la somma di cinquemila euro direttamente a AR stesso;
questi avrebbe infatti affermato di essere stato ingaggiato proprio ed esclusivamente da LL, dietro la promessa del predetto compenso, e non già per commettere il crimine, ma solo per fornire vettura e pistola. LL avrebbe infine smentito totalmente tale ultima circostanza, pur nel contesto di una narrazione nel complesso totalmente inverosimile. 8.3. Nella ricostruzione del movente, e nell'attribuzione a AR di un'indole possessiva ed aggressiva, e della paternità delle pregresse azioni ritorsive, la sentenza impugnata sarebbe totalmente travisante, come il motivo di ricorso mira a dimostrare ripercorrendo, in chiave critica, il costituto probatorio. Il rapporto sentimentale tra AR e AM si sarebbe sempre svolto secondo una dinamica peculiare, mai piatto, mai scontato, e non sarebbe stato affatto al capolinea. 9. Nell'interesse dell'imputata AR sono stati depositati tempestivi motivi nuovi, sottoscritti dall'avvocato VA IG. In essi sono denunciati la violazione di legge e il vizio di motivazione. Nel loro svolgimento si insiste sull'inesistenza di elementi di riscontro esterno al 8 narrato, doppiamente de relato, di CO, sulla carenza di adeguata verifica della sua attendibilità, alla stregua dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, nonché sul travisamento omissivo della prova. 10. Ricorre altresì per cassazione l'imputato SI AR, con il ministero dell'avvocato Rosa Pandalone. Nel motivo unico di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione. La decisione impugnata non farebbe corretta applicazione dell'istituto codicistico del concorso anomalo, di cui all'art. 116, cpv., cod. pen., e sarebbe priva di un adeguato percorso argomentativo, a sostegno della sua esclusione. La pattuizione della somma di cinquemila euro, a ricompensa dell'azione delittuosa, sarebbe indimostrata, come pure l'atteggiamento ridanciano che AR avrebbe assunto nel riferire dell'accaduto a CO. LL avrebbe sempre dichiarato che lo scopo dell'azione fosse quello di gambizzare la vittima. CO avrebbe confermato la circostanza. Il fatto che sul posto fossero state presenti telecamere non varrebbe a smentire l'assunto. AR, inoltre, avrebbe agito con le sembianze occultate. 11. Ricorre infine per cassazione l'imputato IC CO, con il ministero dell'avvocato Sergio Luceri. Nel motivo unico di ricorso si deduce violazione di legge. Il contesto del crimine sarebbe stato, infatti, di stampo mafioso, a prescindere dalla formale contestazione della pertinente aggravante. L'attenuante ex art. 8 d.l. n. 152 del 1991 sarebbe stata dunque valutabile in favore del ricorrente. 12. L'imputato CO ha in seguito rinunciato al ricorso, con atto personalmente sottoscritto, trasmesso ai sensi dell'art. 123, comma 1, cod. proc. pen., e pervenuto a questa Corte in data 30 maggio 2022. E' successivamente pervenuta, stesso tramite, dichiarazione di revoca della rinuncia, datata 11 ottobre 2022, con contestuale nomina di nuovo difensore di fiducia, in persona dell'avvocato Stefania Steri. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso LL, dalla cui disamina è opportuno muovere in 'corretta prospettiva logico-espositiva, è infondato in ogni sua prospettazione, e lo è anzitutto nel suo primo motivo. 9 A confutazione del quale, occorre considerare che, per giurisprudenza consolidata, i motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione di merito (ma lo stesso principio varrebbe per quella di legittimità) debbono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi e i punti della decisione enunciati nell'atto di impugnazione originario, a norma dell'art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., per tali intendendosi, rispetto a ciascuno dei reati ascritti all'impugnante, le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259-01; Sez. 6, n. 5447 del 06/10/2020, dep. 2021, Paun, Rv. 280783-01; Sez. 5, n. 4184 del 20/11/2014, Giannetti, Rv. 262180- 01). A tal fine, costituiscono senza meno statuizioni autonome e distinte la questione relativa alla qualificazione soggettiva del fatto in termini di dolo o di preterintenzione, nel presente caso unicamente investita dall'appello originario, e quella inerente la materiale e volontaria commissione del fatto medesimo;
questione, quest'ultima, differente e prodromica, che con l'appello iniziale LL non aveva sollevato e che risulta da lui introdotta, per la prima volta, con il motivo nuovo di gravame. Ove la condotta posta in essere dall'autore materiale, in accoglimento dell'appello originario, fosse stata ricondotta nell'alveo della preterintenzione, e ove anche ciò avesse mutato il titolo di responsabilità dei concorrenti (sul presupposto, invero dibattuto, dell'inammissibilità di un concorso criminoso caratterizzato da coefficienti psicologici eterogenei), non per questo sarebbe tornata in discussione, per alcuno di essi, l'affermazione di responsabilità penale, in sé considerata;
quel che si sarebbe modificato, per l'imputato, ed eventualmente per i suoi correi, sarebbe stata soltanto la cornice giuridica in cui detta responsabilità si sarebbe collocata. Il motivo nuovo di appello, diretto all'esclusione della responsabilità, è stato così dichiarato giustamente inammissibile dal giudice territoriale, che non ha affatto confuso, nel caso di specie, l'atto integrativo d'impugnazione con la semplice memoria, ma ha solo contrastato l'inaccettabile pretesa dell'imputato di ampliare il devolutum oltre i confini segnati dal citato art. 581, comma 1, lett. a), del codice di rito. Né il motivo nuovo di appello poteva considerarsi ammissibile ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen., disposizione che prevede l'estensione, all'imputato non impugnante sul punto, degli effetti favorevoli derivanti dall'accoglimento del motivo, non esclusivamente personale, dedotto dal coimputato (evenienza certamente non verificatasi), ma non implica l'estensione, da un coimputato all'altro, dei motivi di impugnazione, con conseguente dovere da parte del giudice di esaminarli anche rispetto al secondo (Sez. 6, n. 21739 del 29/01/2016, Tarantini, Rv. 266917-01; Sez. 1, n. 44319 del 30/09/2014, 10 Gargiulo, 23/10/2014, Rv. 261697-01), o anche solo di consentire, alla loro stregua, la proposizione di motivi nuovi altrimenti preclusi. 2. I motivi successivi del ricorso LL, dal secondo al settimo, sono tra loro connessi, e debbono pertanto formare oggetto di trattazione congiunta, perché essi confutano, a vario titolo, l'accertamento e l'apprezzamento della dinamica omicida, operato in sede di merito, tramite la rivisitazione del materiale istruttorio e la serrata critica della conclusiva valenza probatoria degli elementi che lo compongono. 2.1. Secondo il tradizionale insegnamento di questa Corte, accertamenti e apprezzamenti siffatti, che sostanziano il giudizio ricostruttivo e valutativo di spettanza del giudice di merito, cui questi sia pervenuto attraverso l'esame delle prove, sorretto da adeguata argomentazione, esente da errori logici e giuridici, sono sottratti al sindacato di legittimità e non possono essere investiti dalla censura di difetto o contraddittorietà della motivazione solo perché contrari agli assunti del ricorrente (Sez. 4, n. 87 del 27/09/1989, dep. 1990, Bianchesi, Rv. 182961-01). Tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso non rientrano dunque - salvo sempre il controllo sulla congruità e logicità del ragionamento giudiziale - quelle relative alla valutazione delle prove, specie se implicanti la soluzione di contrasti testimoniali, la connessa indagine sull'attendibilità delle deposizioni, come pure delle relazioni tecnico-peritali, ovvero la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 4, n. 8090 del 25/05/1981, Amoruso, Rv. 150282-01). 2.2. Ciò premesso, la sentenza impugnata ha ricostruito l'azione di fuoco sulla base di deduzioni logiche, saldamente ancorate alle risultanze peritali, vagliate in corretta chiave critico-valutativa e motivatamente recepite, a discapito delle osservazioni tecniche di matrice difensiva, prese peraltro in specifica considerazione ma adeguatamente confutate. La Corte di assise di appello ha spiegato dunque, su tale base, le valide ragioni che l'hanno indotta a ritenere che lo sparatore fosse collocato in prossimità del luogo in cui erano stati rinvenuti i bossoli, e la vittima si trovasse al suo immediato cospetto, distante dal luogo di ritrovamento dell'ogiva, il cui posizionamento non era significativo nella ricostruzione dell'accadimento, come non lo era la morfologia dei fori d'ingresso dei proiettili nel corpo della vittima. La Corte di merito ha poi dato il giusto risalto alla replicazione dei colpi, osservando, in base alla geometria del movimento dello sparatore e della vittima, ricavabile dall'elaborato peritale, che l'esplosione di essi in rapida 11 successione non fosse dovuta ad inceppamento o malfunzionamento dell'arma, quanto piuttosto ad un'azione di pressione e rilascio consecutivi del grilletto, sintomatica di effettiva padronanza della situazione da parte dell'agente. Il giudice di appello ha anche ricostruito, in modo impeccabile, l'avvenuto direzionamento dei colpi verso parti vitali del corpo della vittima, attinta ulteriormente mentre si accasciava al suolo. Il medesimo giudice ha infine dato ragionevole credito alle dichiarazioni di AR, secondo cui entrambi gli esecutori materiali avevano agito a volto scoperto;
dichiarazioni di certo non contraddette dalla circostanza, su cui insiste in particolare il settimo motivo, dell'uso da parte loro di indumenti, quali cappello e scaldacollo, idonei tuttavia a vestire (e occultare alla vista) parti del corpo diverse dal viso. 2.3. La sentenza impugnata, nel trarre le menzionate conclusioni di ordine probatorio, non è incorsa dunque in alcun errore di diritto, vizio di motivazione o travisamento istruttorio, tenuto conto che quest'ultimo postula l'apprezzamento falsato di un risultato probatorio incontestabilmente diverso da quello immediatamente emergente dagli atti, e dunque un errore di natura revocatoria al quale è estraneo ogni discorso confutativo sul significato della prova o di mera contrapposizione dimostrativa (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370-01; Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623-01; Sez. 5 n. 39048 del 25/09/2007, Rv. 238215), rilevabile invece dalla lettura dei motivi di impugnazione in scrutinio, insuscettibili, conclusivamente, di favorevole apprezzamento. 3. E' sulla base delle acquisizioni, passate testé in rassegna, che deve essere valutato l'ottavo motivo del ricorso LL, diretto a censurare il ritenuto carattere doloso dell'azione omicida. Trattasi di motivo infondato. Il criterio distintivo tra l'omicidio volontario e l'omicidio preterintenzionale risiede, come noto, nell'elemento psicologico, nel senso che nell'ipotesi della preterintenzione la volontà dell'agente è diretta a percuotere o a ferire la vittima, con esclusione assoluta di ogni previsione e accettazione dell'evento morte, mentre nell'omicidio volontario la volontà dell'agente è costituita dall'animus necandi, ossia dalla volontà di uccidere nelle sue gradazioni di dolo intenzionale, diretto o eventuale;
il suo accertamento è rimesso alla valutazione di elementi oggettivi desunti dalle concrete modalità della condotta (Sez. 5, n. 11946 del 09/01/2020, Caciula, Rv. 278932-01; Sez. 1, n. 4425 del 05/12/2013, Cutrufello, Rv. 259014-01; Sez. 5, n. 36135 del 26/05/2011, S., Rv. 250935- 01), quali i mezzi usati, la direzione e l'intensità dei colpi, la distanza del 12 bersaglio, la parte del corpo attinta, le situazioni di tempo e di luogo che abbiano favorito l'agire cruento (Sez. 1, n. 28175 del 08/06/2007, Marin, Rv. 237177- 01). L'elemento psicologico del dolo omicida è stato, nella specie, inappuntabilmente ricavato da indici rivelatori di tal fatta. LL, come sottolineato dalla sentenza impugnata, era intenzionato ad uccidere la vittima, avendo impiegato contro di lei un mezzo ad alta intensità lesiva come un'arma da fuoco, avendo esploso suo tramite ripetuti colpi, avendolo fatto da distanza assai prossima al bersaglio, avendo mirato a parti vitali del corpo. Da tali elementi, compiutamente e sinergicamente valutati, la sentenza impugnata ha tratto il logico convincimento della volontà omicida diretta. Se LL, come affermato da lui stesso e da AR, avesse voluto solo spaventare e intimidire, avrebbe al più esploso in aria i colpi;
se avesse voluto gambizzare la vittima, avrebbe agito di conseguenza, evitando di spararle ripetutamente contro ed evitando di colpire organi vitali. Il ragionamento giudiziale appare stringente, tenuto conto degli elementi, dalla Corte territoriale opportunamente soppesati, che screditano la tesi dell'imputato, facente perno sull'intervenuto discontrollo del suo comportamento in quel frangente;
tesi implausibilmente sostenuta anche dal complice che lo affiancava. Risulta palese che le dichiarazioni rese al riguardo da quest'ultimo, contrastanti con vere e proprie evidenze probatorie, siano state mosse soltanto dall'intenzione di rendere meno gravosa la posizione processuale di entrambi. Né l'inquadramento della volontà colpevole al di fuori della descritta prospettiva dolosa potrebbe basarsi sull'asserita circostanza dell'avere gli esecutori materiali agito a volto travisato, in quanto tale circostanza trova puntuale smentita in atti, secondo quanto già osservato. Muovendo proprio dall'evidenza contraria, la Corte territoriale ha correttamente derivato dalla mancata adozione di precauzioni, realmente idonee ad impedire l'individuazione dei predetti esecutori, un indice ulteriore della loro precisa intenzione di uccidere. L'obiezione, secondo la quale gli agenti avessero invece necessità di farsi riconoscere, per il migliore conseguimento del fine intimidatorio, è stata confutata dal giudice di merito con la pertinente osservazione che costoro non erano visibilmente coinvolti nelle vicende sentimentali che facevano da movente all'azione, sicché la possibilità di una loro identificazione non avrebbe potuto lanciare alla vittima alcun preciso segnale orientativo di condotte future. 4. Il nono motivo del ricorso LL, che tratta il tema della premeditazione, al pari dei precedenti non è fondato. 13 La premeditazione richiede, per costante insegnamento (Sez. 1, n. 37825 del 29/04/2022, Tiscornia, Rv. 283512-01; Sez. 1, n. 5147 del 14/07/2015, dep. 2016, Scanni, Rv. 266205-01; Sez. 1, n. 3082 del 05/03/1996, Travagnin, Rv. 204299-01), il radicamento e la persistenza costante, per apprezzabile lasso di tempo, nella psiche del reo del proposito delittuoso, sintomo di più accentuata colpevolezza, e si distingue dalla mera preordinazione, la quale si esaurisce nell'apprestamento dei mezzi minimi, necessari all'esecuzione, e solo nella fase a quest'ultima immediatamente precedente. I caratteri dell'azione criminosa, da LL organizzata e portata a compimento, deponenti nella prima direzione, appaiono ben descritti dalla sentenza impugnata, che al riguardo adeguatamente valorizza la sintomaticità della risalente causale e la scelta, apprezzabilmente anticipata, del tempo e del luogo di esecuzione, nonché la predisposizione accurata dei relativi mezzi. Non si può sensatamente parlare, nella vicenda di causa, di occasionalità del momento di consumazione, che era stato, al contrario, studiato e preparato con ogni cura. LL riconduce l'ideazione dell'omicidio alla propria autonoma iniziativa, ma tale dato non rinnega l'esistenza di un significativo intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire quella ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso, in cui, per pacifica opinione, è ravvisabile l'elemento cronologico, costitutivo dell'aggravante. In tale lasso di tempo, in cui rimase ferma la risoluzione criminosa, a riprova dell'ulteriore elemento costitutivo della circostanza, più propriamente di natura psicologica, l'imputato si procurò, nei modi descritti, l'automobile e l'arma, osservò le abitudini della vittima ed effettuò altresì preventive ricognizioni nel luogo ove l'agguato sarebbe dovuto avvenire (i sopralluoghi risalgono alla sera precedente l'omicidio e sono documentati dalle riprese delle telecamere di videosorveglianza, che inquadrano ripetutamente la Fiat Bravo). L'intenzione di uccidere, come il mancato travisamento del volto plasticamente rivela, era nella genesi del piano criminale. Una volta esclusa l'imperizia dell'attentatore, non residua alcun indizio, che non sia meramente labiale, di un'intervenuta decisione repentina, che abbia segnato l'innalzamento del grado di offesa. Sicché il dolo di premeditazione, ampiamente risultante dagli atti, è propriamente quello di natura omicida. 5. Infondato risulta, infine, il decimo motivo del ricorso LL. In materia di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati 14 nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899-01). Al riguardo la sentenza impugnata inappuntabilmente argomenta, mediante puntuale richiamo a specifici indici ostativi, oggettivi e soggettivi, rappresentati dalla gravità della condotta (l'aver cagionato la morte di un uomo, al solo dichiarato fine di rasserenare la propria compagna e ritrovare una tranquillità familiare) e dalla pessima personalità dell'imputato (che, dopo aver rilasciato una minimizzatrice confessione, l'ha sostanzialmente pretermessa, tornando ad invocare una pronuncia di assoluzione da ogni responsabilità). L'intero impianto della sentenza impugnata, del resto, ragionatamente confuta la deduzione, ripresa dal motivo, secondo cui l'esito letale sarebbe frutto di una situazione, influenzata da fattori cinematici esterni (la velocità della vettura, la sua brusca frenata, la disordinata traiettoria dei proiettili), sostanzialmente sfuggita di mano all'imputato. Il profilo, di puro fatto, non può essere in questa sede ridiscusso, ai fini dell'invocata mitigazione del trattamento sanzionatorio ex art. 62 -bis cod. pen. 6. Il ricorso LL deve essere respinto, alla luce delle complessive argomentazioni che precedono. A tale esito segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali. 7. Viene a questo punto in considerazione il ricorso AR, come integrato dai motivi aggiunti. Esso appare fondato, nei termini e limiti seguenti. 7.1. La sentenza impugnata pone essenzialmente a base della riconosciuta colpevolezza dell'imputata, quale mandante, la chiamata in correità di CO, de relato da AR, in tesi corroborata da intercettazioni ambientali separatamente operate ai danni di entrambi, ristretti in carcere, e ulteriormente avvalorata dall'esistenza di un solido e comprovato movente. 7.2. Occorre allora in questa sede scrutinare, su sollecitazione della ricorrente, la correttezza dei criteri di valutazione della suddetta chiamata, alla stregua dei principi sul tema ripetutamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice di merito deve anzitutto verificare la credibilità, o attendibilità intrinseca, del dichiarante, valutando la sua personalità, le sue condizioni socio-economiche e familiari, il suo passato, i suoi rapporti con i 15 chiamati in correità e le ragioni che lo hanno indotto alla confessione e all'accusa dei coautori e complici;
deve anche verificare, non necessariamente attraverso passaggi argomentativi rigidamente separati, l'attendibilità c.d. estrinseca delle dichiarazioni rese, valutandone l'obiettiva consistenza e le caratteristiche, avendo riguardo, tra l'altro, alla loro spontaneità e autonomia, alla loro precisione, alla completezza della narrazione dei fatti, alla loro coerenza e costanza;
deve, da ultimo, verificare l'esistenza di riscontri esterni di natura individualizzante («gli altri elementi di prova» di cui è menzione nell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.), onde trarne la necessaria e definitiva conferma del costrutto accusatorio (ex pluribus, Sez. 4, n. 34413 del 18/06/2019, Khess, Rv. 276676-01; Sez. 2, n. 21171 del 07/05/2013, Lo Piccolo, Rv. 255553-01; Sez. 6, n. 16939 del 20/12/2011, dep. 2012, De Filippi, Rv. 252630-01; Sez. 5, n. 31442 del 28/06/2006, Salinitro, Rv. 235212-01). In caso di chiamata diretta in correità, è sufficiente che l'attendibilità, intrinseca ed estrinseca, sia apprezzata con riferimento alla personalità delinquenziale del soggetto ed alla completezza, precisione, coerenza interna e ragionevolezza dell'accusa; per la dichiarazione indiretta, invece, è necessaria, per la sua composita natura, una più complessa e rigorosa verifica, dovendo essere anche accertati i rapporti personali fra il confidente e il dichiarante, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero della confidenza in sé, e dovendosi quindi estendere la valutazione di affidabilità alla fonte primaria, per saggiare la bontà del suo contributo narrativo (Sez. 5, n. 4144 del 09/10/1996, Mannolo, Rv. 206338-01). L'accusa de relato richiede, quindi, un'indagine più approfondita e penetrante, estesa all'accertamento della veridicità sostanziale del narrato primario. In presenza di un'accusa de relato, qualora la persona alla quale il dichiarante abbia fatto riferimento abbia taciuto al riguardo, ovvero abbia fornito una versione dei fatti contrastante, il giudice di merito può ritenere attendibile la dichiarazione de relato, non esistendo nel codice alcuna formale gerarchia tra fonti dichiarative e ponendosi una diversa soluzione in contrasto con il principio del libero convincimento del giudice, ma tale risultato può attingere solo all'esito di una valutazione improntata a speciale cautela, previa scelta critica e motivata della versione da privilegiare (Sez. 6, n. 38064 del 05/06/2019, Pisani, Rv. 277062-01; Sez. 3, n. 529 del 02/12/2014, dep. 2015, N., Rv. 261793-01; Sez. 3, n. 2010 del 30/11/2007, dep. 2008, Vitiello, Rv. 238626-01). Quanto al necessario riscontro esterno, è evidente che la duplice chiamata, diretta ed indiretta, ancorché eventualmente convergente, sia strutturalmente incapace di autoriscontrarsi, difettando in tal caso il requisito dell'autonomia genetica delle dichiarazioni a carico, vale a dire la loro derivazione da fonti di 16 informazione diverse (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143-01; Sez. 1, Sentenza n. 41238 del 26/06/2019, Vaccaro, Rv. 277134- 01). Sarà necessario acquisire per altra via - anche attraverso chiamate in reità o correità ulteriori, purché indipendenti dalla prima, in quanto non frutto di intese fraudolente, e adeguatamente convergenti in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum - i necessari elementi di corroborazione. Nella ricerca del riscontro, il movente del crimine può certamente assumere una sua rilevanza. La giurisprudenza di legittimità insegna che, nella valutazione della prova, la causale del delitto, pur non costituendo elemento a carico autosufficiente, può costituire elemento di corroborazione individualizzante ad una chiamata in correità, in sé dotata dei requisiti di credibilità ed attendibilità, sempreché la causale sia precisamente connotata nei suoi elementi circostanziali e sia oggetto di rigorosa argomentazione in correlazione alle propalazioni che deve avvalorare (Sez. 1, n. 31205 del 23/10/2020, Fortuna, Rv. 279790-01; Sez. 2, n. 43311 del 17/07/2013, Barbaro, Rv. 256966-01; Sez. 2, n. 10967 del 17/12/2004, dep. 2005, Romito, Rv. 231028-01). E' altrettanto vero, specularmente, che la causale in tanto può fungere da fattore catalizzatore e rafforzativo della valenza degli elementi a carico posti a fondamento del giudizio di penale responsabilità, in quanto questi ultimi, all'esito dell'apprezzamento analitico e nel quadro di una valutazione globale di insieme, si presentino, anche in virtù della chiave di lettura offerta dal movente, chiari, precisi e convergenti per la loro univoca significazione. Ne consegue che il movente non può costituire elemento che consenta di superare le discrasie di un quadro probatorio che appaia intrinsecamente debole e di per sé non convincente (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226094-01; Sez. 1, n. 813 del 19/10/2016, dep. 2017, Lin, Rv. 269287-01; Sez. 1, n. 17548 del 20/04/2012, Sorrentino, Rv. 252889-01). 7.3. Tornando a questo punto al contenuto della sentenza impugnata, il Collegio rileva come da essa si ricavi che CO, nei plurimi interrogatori resi nel procedimento penale, abbia sempre affermato di avere appreso da AR che fosse stata l'imputata AR ad ordinare a quest'ultimo - con la promessa (poi, a dire di AR, non mantenuta) di un compenso di cinquemila euro - di sparare a IC AM. La sentenza impugnata fa poi idoneo riferimento alle intercettazioni ambientali, riferibili al dichiarante CO, che avvalorano e rendono credibile che questi ricevette da AR, prima ancora che il crimine fosse commesso, confidenze di tal fatta. La sentenza impugnata, nel fare riferimento ulteriore alle dichiarazioni rese da AR nel procedimento penale, ne svaluta genericamente il rilievo (affermando la natura strumentale e minimizzatrice della sua confessione, 17 limitata ai soli aspetti già emersi e che non avrebbero potuto essere negati), ma è totalmente silente sulla circostanza, opportunamente evidenziata dalla ricorrente, e in effetti di centrale importanza per la definizione della posizione di quest'ultima, che in dette dichiarazioni AR colleghi sì l'azione delittuosa
contro
AM ad un interesse personale e diretto della donna (collegamento risultante anche dalle intercettazioni ambientali ai danni del dichiarante), ma neghi di avere conoscenza propria e autonoma del mandato omicida, della cui esistenza avrebbe appreso non dalla viva voce di AR, ma, indirettamente, dallo stesso LL. E' quest'ultimo che si sarebbe rivolto a AR, chiedendogli di procurare la vettura e la pistola, ed è a LL che AR attribuisce l'assunzione dell'impegno economico (i citati cinquemila euro) nei propri confronti, in cambio dell'apprestamento di mezzi materiali che sarebbero dovuti servire a commettere l'agguato. Le menzionate ultime dichiarazioni risultano dai verbali di interrogatorio, reso da AR al Pubblico Ministero il 19 marzo 2019, e sono allegate, come documento 19, al ricorso AR. Nel tralasciarle, la sentenza impugnata è incorsa in un travisamento omissivo della prova dichiarativa, decisivo ai fini della valutazione dell'attendibilità di AR, che, quale coimputato dei medesimi reati, rappresenta anche l'unica vera fonte di prova rappresentativa a carico della ricorrente. La sentenza impugnata non si interroga se sia attendibile la versione consegnata da AR a CO in sostanziale concomitanza con gli eventi di causa, circa il conferimento diretto del mandato delittuoso da AR a AR, o se lo sia maggiormente la versione "processuale" di quest'ultimo, in base alla quale egli sarebbe stato compulsato da LL e sarebbe stato LL ad ingaggiarlo nell'impresa in cambio di un compenso economico, lasciando sullo sfondo intravedere il coinvolgimento di AR nell'affare criminoso. Ove fosse maggiormente affidabile questa seconda versione, la chiamata in correità di AR si atteggerebbe, essa stessa, come chiamata ( de relato, sotto alcuni aspetti addirittura solo implicita, e il giudice di merito sarebbe stato tenuto a saggiarne autonomamente la tenuta, opportunamente raffrontandola con il narrato di LL, che, per parte sua, ha sempre scagionato AR e ha altresì negato di aver promesso a AR corrispettivi in denaro per il suo apporto. La sentenza impugnata è in definitiva viziata, quanto alla valutazione di attendibilità estrinseca delle dichiarazioni di AR, anche in rapporto al loro difetto di coerenza e costanza nel tempo. Il movente omicida, in capo a AR, è invero dotato di una sua interna plausibilità, avendo la Corte territoriale esaurientemente illustrato i plurimi indizi che ne sorreggono la configurabilità, dalla crisi della relazione sentimentale tra la v 18 donna e il suo partner, al temperamento opprimente e possessivo di lei, già in passato mandante di un grave atto intimidatorio ai danni di AM, e autrice di rinnovate minacce. Occorre tuttavia ribadire che, in tema di prova del mandato omicida, il movente, slegato da una base probatoria primaria sufficientemente solida e convincente, non è elemento di per sé capace di fondare la condanna, conservando esso sempre un margine di ambiguità, e potendo svolgere solo la funzione di chiave di lettura degli altri elementi di prova a carico dell'imputato. Allorché questi ultimi appaiano intrinsecamente deficitari, per strutturali carenze argomentative di ordine valutativo, non può la pretesa causale rappresentare un sicuro elemento di conferma del coinvolgimento ideale nell'omicidio di un soggetto, solo perché questi sia risultato concretamente interessato all'eliminazione fisica della vittima. 8. In accoglimento dell'impugnazione proposta da EN AR, la sentenza impugnata deve essere annullata nei suoi confronti, con rinvio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Bari per più approfondita lettura critica del valore della chiamata in correità riferibile al coimputato AR, e per rinnovata globale valutazione dell'intero quadro probatorio a carico;
ciò anche alla luce degli ulteriori rilievi critici in tema di convergenza e tenuta del medesimo, incluso il giudizio di soggettiva credibilità delle fonti dichiarative, investito da censure che allo stato sono da considerare, in questa sede, assorbite. 9. Il ricorso AR, che si passa ad esaminare, è infondato. A confutarlo basta il rilievo che, se anche il piano iniziale degli esecutori materiali fosse stato soltanto quello di minacciare la vittima, o di attentare alla sua incolumità sparando solo per gambizzare (e fosse stato inaspettatamente variato in extremis da LL), come la sentenza impugnata per vero ineccepibilmente esclude, il dato potrebbe influire semmai sulla premeditazione omicida (che il ricorrente non coinvolge, però, nella sua censura), mentre non sarebbe decisivo nell'auspicata direzione del riconoscimento, rispetto a AR, del concorso anomalo di cui all'art. 116, cpv., cod. pen. Questa Corte, esprimendosi nel suo massimo Consesso, ha infatti ammonito che l'espressa adesione del concorrente ad un'impresa criminosa, consistente nella produzione di un evento gravemente lesivo dell'incolumità personale altrui, mediante il necessario e concordato impiego di micidiali armi da sparo, implichi comunque il consenso preventivo all'uso cruento e illimitato delle medesime, da parte di colui che sia stato designato come unico esecutore;
con la conseguenza che ricorre un'ipotesi di concorso ordinario, a norma dell'art. 110 cod. pen., 19 anche rispetto al preteso concorrente nolente, non applicandosi l'art. 116 cpv., nell'aggressione consumata con uso di tali armi, e in relazione all'evento letale che ne sia poi derivato, oggetto dei già preventivati e prevedibili sviluppi, quantunque concretamente riconducibile alla scelta esecutiva dello sparatore sulla base di una valutazione della contingente situazione di fatto, la quale rientri, comunque, nel novero delle possibilità astrattamente prefigurate in sede di accordo criminoso come concretamente suscettibili di accadere, e come tali accettate, almeno a titolo di dolo eventuale (Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, Rv. 241574-01; sez. 1, n. 12610 del 07/03/03, Benigno). In caso di preventivata gambizzazione della vittima, sfociata invece nella sua morte, il concorrente non esecutore, anche in mancanza di prova certa in lui dell'animus necandi, risponde pertanto di omicidio a pieno titolo sulla base del solo presupposto - ragionevole, probabile e che il ricorrente, nel caso di specie, specificamente non contrasta - di avere consapevolmente accettato il rischio che le gravi lesioni programmate potessero trasmodare in omicidio. 10. Il ricorso AR deve essere conseguentemente respinto. A tale esito segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali. 11. Il ricorso AN deve essere invece dichiarato inammissibile, per intervenuta rinuncia, valida ed irrevocabile. L'intervenuta rinuncia è valida, perché effettuata dell'imputato interessato personalmente e di suo pugno (tra le molte, Sez. 2, n. 5378 del 05/12/2014, dep. 2015, Preiti, Rv. 262276-01 ). Trattandosi, poi, di atto processuale di natura negoziale, abdicativo e recettizio, la revoca di esso è consentita solo finché l'atto stesso non sia pervenuto all'attenzione dell'Autorità competente (Sez. 5, n. 18714 del 22/04/2022, B., Rv. 283164-01; Sez. 6, n. 23848 del 11/04/2013, Serrano Caceres, Rv. 255671-01; Sez. 2, n. 25020 del 17/05/2012, Vasile, Rv. 253078- 01). Nella specie, la revoca della rinuncia deve ritenersi priva di qualunque effetto in quando tardivamente effettuata, essendo stata la rinuncia previamente acquisita al fascicolo processuale. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte e rinunciate, si stima equo determinare in cinquecento euro. 20 12. L'esito del giudizio di cassazione importa, infine, la condanna dei ricorrenti LL, AR e CO alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle costituite parti civili, che, tenuto conto dell'impegno defensionale profuso, si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AR EN, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Bari. Dichiara inammissibile il ricorso di CO IC, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Rigetta i ricorsi di LL US e AR SI, che condanna al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, i ricorrenti CO IC, LL US e AR SI alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in favore di Allegrezza UR, AM TA e AM ON in complessivi euro 6000,00, oltre accessori di legge, e in favore di IZ IA, AM GI e AM IA in complessivi euro 6000,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 16/12/2022
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti dagli imputati CO, AR e LL e il rigetto del ricorso proposto dall'imputata AR;
udito il difensore delle parti civili costituite, avvocato Luca Italiano, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi, con il favore delle spese di lite;
uditi i difensori degli imputati, avvocato Stefania Steri per CO, avvocati VA IG e MI Di OL per AR, avvocato Francesco Santangelo per LL, che hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9158 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 16/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di assise di appello di Bari confermava integralmente la decisione del G.u.p. del locale Tribunale, resa in rito abbreviato, con cui: - US LL e SI AR erano stati dichiarati colpevoli dei delitti di omicidio premeditato in danno di IC AM, di porto e detenzione illegali dell'arma comune da sparo contestualmente impiegata (una pistola, calibro 3.80), nonché di ricettazione dell'autovettura utilizzata allo stesso fine (una Fiat Bravo), ed erano stati condannati, previo riconoscimento della continuazione, alla pena principale finale di trent'anni di reclusione ciascuno;
- EN AR era stata dichiarata colpevole dei medesimi delitti di omicidio, e di porto e detenzione illegali di arma comune da sparo, uniti in continuazione, ed era stata condannata alla pena principale finale di trent'anni di reclusione;
- IC CO era stato dichiarato colpevole dei medesimi delitti di omicidio, premeditazione esclusa, e di porto e detenzione illegali di arma comune da sparo, uniti in continuazione, nonché del reato di furto aggravato dell'autovettura, e, con le attenuanti generiche equivalenti, era stato condannato alla pena principale complessiva di quattordici anni e otto mesi di reclusione e centoquattro euro di multa. 2. IC AM, già sentimentalmente legato a EN AR, era stato ucciso il 25 aprile 2017, a Bari, sul piazzale antistante il suo luogo di lavoro, mediante esplosione di plurimi colpi di arma da fuoco che lo avevano attinto mortalmente. 3. LL era, da principio, reo confesso dell'azione materiale. 3.1. Stando al suo racconto, l'imputato si sarebbe determinato al crimine di sua iniziativa, per punire la vittima che, con la decisione di interrompere la relazione sentimentale con AR, avrebbe causato un clima di «tensione e depressione» in famiglia, essendo AR madre della convivente di LL. Questi avrebbe, dunque, agito autonomamente da AR, dalla quale non avrebbe ricevuto alcun mandato. LL avrebbe agito di concerto con AR. Entrambi avrebbero deciso, inizialmente, di prendere la vittima a bastonate. AR avrebbe in seguito suggerito di procedere alla gambizzazione della vittima e avrebbe procurato l'arma. LL aveva poi dichiarato di avere sparato - da bordo dell'automobile rubata tempo addietro da CO, al dichiarante fornita e guidata, nel 2 frangente, da AR - con il braccio teso verso terra, e di aver subìto inaspettatamente il rinculo dell'arma, di cui avrebbe perso il dominio per imperizia. In prospettazione difensiva, l'esplosione dei colpi sarebbe avvenuta a raffica, e ciò anche a causa del malfunzionamento della pistola. La distanza di tiro sarebbe stata non ravvicinata, come si desumerebbe dalle relazioni balistiche. Non vi sarebbe stata dunque intenzione di uccidere. 3.2. Secondo la Corte territoriale, non si era viceversa verificata alcuna esplosione a raffica. I colpi, infatti, avevano attinto la vittima al fianco e all'ascella, e poi al petto allorché AM era piegato per l'insulto ricevuto. I colpi erano stati sparati anche da tergo, in direzione del capo, e avevano attinto il collo. Tale segmento di azione poteva essere quello iniziale, frutto di iniziativa a sorpresa dell'aggressore, o quello di coda, realizzato mentre AM, rialzatosi, cercava ormai di fuggire. In ogni caso, la sequenza di fuoco dimostrava come la vittima avesse avuto il tempo di ruotare su stessa, o, in alternativa, come lo sparatore avesse percorso un certo tragitto, sull'autovettura, mentre sparava. Si era di fronte ad un'azione di fuoco portata avanti in rapida progressione, ma non ad un'unica sventagliata. La distanza di tiro era ravvicinata (pari a un metro, come dichiarato da AR) e le relazioni balistiche non avrebbero affatto smentito tale dato, mentre la consulenza autoptica dimostrava come l'agente avesse sparato i colpi diretti al fianco e al capo con traiettoria orizzontale, e verso il basso quello diretto all'ascella solo perché la vittima si stava già accasciando. LL aveva dunque sparato per uccidere, altrimenti si sarebbe limitato ad esplodere un colpo solo. 3.3. La Corte territoriale respingeva, per l'effetto, il motivo di appello, diretto alla riqualificazione del fatto come omicidio preterintenzionale. La Corte stessa dichiarava invece inammissibile, perché privo di connessione funzionale con i capi e i punti della sentenza attinti dai motivi principali, il motivo nuovo, con cui si era invocata l'assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto, ai sensi quantomeno dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. La Corte territoriale riteneva la premeditazione, essendo emersa - dalle ammissioni di AR, riscontrate da immagini di videosorveglianza - l'effettuazione di ripetuti sopralluoghi, da parte degli esecutori materiali, sul luogo del crimine, una settimana prima dell'omicidio, nel pomeriggio del giorno precedente e la mattina del giorno stesso. La volizione era dunque adeguatamente risalente e il proposito criminoso si era radicato, resistendo alle controspinte. 3 4. Per la Corte di assise di appello, AR doveva ritenersi, diversamente da quanto riferito da LL, giudicato anche sul punto inattendibile, la mandante dell'omicidio. A costei era riferibile anzitutto l'effettivo movente, legato alla cessazione, certa e definitiva, della relazione extraconiugale con la vittima, decisa da quest'ultima, ma dalla donna, dotata di personalità particolarmente possessiva, mai accettata. In occasione di precedenti contrasti tra i due amanti, nel 2016, AR aveva già commissionato una spedizione punitiva ai danni di AM, dando ordine di far incendiare la sua villa al mare in Calabria. Il progetto criminoso, rivelato dai coimputati CO e AR, sarebbe rimasto poi inattuato, in quanto coloro che erano stati incaricati di portarlo a termine avevano subìto un controllo di polizia che li aveva indotti a desistere. CO, divenuto collaboratore di giustizia, ritenuto perfettamente credibile e attendibile dalla Corte di merito, aveva dichiarato agli inquirenti, quanto all'omicidio odierno, di aver appreso da AR -ancor prima che AM fosse ucciso- che AR aveva incaricato AR stesso, in cambio della somma di cinquemila euro, di procedere all'eliminazione fisica di AM. Analoghe rivelazioni CO aveva effettuato, prime di rendere dichiarazioni agli inquirenti, ai propri congiunti, e in particolare alla moglie, come risultava da intercettazioni telefoniche ed ambientali, ritualmente disposte nel momento in cui erano emersi i primi indizi del coinvolgimento dell'imputato nelle vicende di causa. Ad essere intercettato era stato, in prosieguo, e in carcere, anche AR, e anche in tali colloqui carcerari con i congiunti erano emersi riferimenti al ruolo di AR come mandante. In tali colloqui AR aveva sostenuto di aver rivelato anticipatamente a CO i dettagli dell'azione delittuosa in quanto CO aveva fornito l'automobile. Per le sue specifiche modalità e circostanze, rappresentate da CO e richiamate da AR, il mandato non avrebbe avuto finalità di intimidazione, ma finalità assassine. Il proposito criminoso di AR, già da tempo in nuce, avrebbe assunto decisivo vigore a far tempo dagli ultimi contatti telefonici con AM, finalizzati a riallacciare la relazione sentimentale, protrattisi sino al 17 aprile 2017. L'organizzazione dell'agguato, la predisposizione di uomini e mezzi, il conferimento ai sicari di un solido bagaglio conoscitivo (circa le abitudini della vittima, i suoi orari di lavoro, i suoi turni) non lasciavano dubbi in ordine agli elementi costitutivi della premeditazione, cronologico e ideologico, in capo all'imputata. 5. Quanto alla posizione di AR, che guidava l'automobile rubata da CO, e aveva garantito a LL copertura e via di fuga, la Corte di 4 merito dava atto che CO aveva in verità dichiarato di avere saputo, proprio da AR, poche ore prima della sparatoria, che il piano messo in atto ai danni di AM era solo quello di spaventarlo, allo scopo di indurlo a riprendere la relazione sentimentale. La morte di AM, in base a quanto rivelato da AR a CO ad omicidio avvenuto, sarebbe stata causata dall'errore di mira, e dall'imperizia, di LL. Osservava però il giudice di appello che CO aveva anche riferito che AR, nel raccontargli quest'ultima circostanza, aveva assunto un tono ridanciano. Inoltre AR, a colloquio in carcere con la moglie, intercettato, aveva escluso di avere sparato lui, ma non aveva fatto riferimento alcuno alla circostanza che AM fosse morto per mero accidente, mentre una siffatta evenienza, di assoluto rilievo, non sarebbe stata ragionevolmente taciuta nell'occasione, tanto più che AR era consapevole di essere ascoltato dagli investigatori. AR sarebbe stato animato, in ultima analisi, dall'intento di ridimensionare l'accaduto e alleggerire la propria posizione. L'ipotesi dell'errore di mira e dell'imperizia non aveva dunque, per il giudice di appello, alcun fondamento. I risalenti sopralluoghi, che rivelano anche rispetto a AR la natura premeditata dell'azione, non si sposavano, del resto, con l'intenzione di impartire una mera lezione. LL e AR, come dal secondo dichiarato, avevano agito a volto scoperto e anche tale dato indicava che AM, altrimenti in grado di riconoscerli, dovesse morire. Andava quindi esclusa, per la Corte di merito, la responsabilità di AR al più lieve titolo previsto dall'art. 116, cpv., cod. pen. 6. Quanto a CO, l'appello aveva ad oggetto il riconoscimento della speciale attenuante di cui all'art. 8 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e la prevalenza delle concesse attenuanti generiche sulle aggravanti e sulla recidiva. L'attenuante speciale non poteva applicarsi, per il giudice di appello, non procedendosi per reati di matrice mafiosa. La prevalenza delle generiche era invece preclusa dalla recidiva reiterata, che non poteva essere in concreto disapplicata. 7. Avverso la sentenza di secondo grado US LL propone ricorso per cassazione, con il ministero dell'avvocato Francesco Santangelo. Il ricorso è articolato in dieci motivi, che così si riassumono per i fini e nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 5 7.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Sostiene la difesa che il motivo nuovo di appello andasse considerato ammissibile. L'appello principale, vertente sulla qualificazione giuridica del fatto, da ricondurre alla fattispecie dell'omicidio preterintenzionale, sarebbe stato, altresì, implicitamente funzionale ad escludere la responsabilità dell'imputato a titolo di concorso, non essendo possibile la compartecipazione nel reato di più persone a titoli soggettivi diversi. Tale tema implicito risulterebbe connesso a quello oggetto del motivo nuovo. Il giudice a quo avrebbe inoltre violato il principio, secondo cui non sarebbero da considerare memorie mere gli atti che avessero posto questioni ulteriori rispetto a quelle sollevate nell'atto principale di impugnazione. L'ammissibilità del motivo nuovo avrebbe dovuto, in ogni caso, essere affermata ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen., in quanto la coimputata AR aveva contestato la sua responsabilità a titolo di concorso e le relative censure non avevano natura strettamente personale. 7.2. Con i motivi dal secondo al settimo, passibili di illustrazione congiunta, il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, in ordine all'affermata sua responsabilità a titolo di dolo omicida diretto, con specifico riferimento alla replicazione e direzione dei colpi;
alla distanza tra sparatore e vittima;
al malfunzionamento dell'arma; alla circostanza di avere LL agito a volto scoperto. La replicazione dei colpi costituirebbe elemento non decisivo, mentre la loro direzione sarebbe stata quella dall'alto verso il basso, e il diverso convincimento del giudice a quo, al riguardo, sarebbe frutto di travisamento omissivo della consulenza di parte. La distanza tra sparatore e vittima sarebbe stata di almeno nove metri, e il diverso convincimento del giudice a quo sarebbe contraddetto dalle evidenze scientifiche e istruttorie, tra cui la morfologia dei fori di ingresso dei proiettili e la posizione della vittima, a proposito delle quali si registrerebbero travisamento per falsificazione e illogicità di motivazione. L'esplosione dei colpi a raffica, e il malfunzionamento dell'arma, sarebbero stati esclusi in maniera totalmente assertiva. Gli imputati avrebbero indossato un cappello e uno scaldacollo per alterare il loro aspetto e la negazione del travestimento sarebbe frutto di travisamento istruttorio ulteriore. Senza contare che il fatto di agire a volto scoperto testimonierebbe, semmai, la volontà di intimorire meramente la vittima, e al massimo di ferirla, non importando tali comportamenti il rischio di carcerazioni di grave entità. 6 7.3. Con l'ottavo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, in ordine alla qualificazione giuridica del fatto. La direzione finalistica della condotta andava ricostruita con giudizio ex ante, non ex post. Per ritenere la volontà omicida sarebbe stato necessario che l'imputato si fosse rappresentato, in termini di alta probabilità, la morte della vittima, e ciò era da escludere in base alle risultanze probatorie correttamente valutate. La volontà dell'agente sarebbe stata quella di ledere, spaventando previamente la vittima, non di ucciderla, neppure in via eventuale. La vittima sarebbe morta per l'imperizia dello sparatore, non avvezzo all'uso delle armi. 7.4. Con il nono motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, in ordine alla ritenuta aggravante della premeditazione. Anche a ritenere il dolo diretto, l'aggravante andrebbe esclusa, non coincidendo essa con il mero apprestamento dei mezzi necessari per la realizzazione dell'omicidio. Nella specie, risulterebbe preponderante l'occasionalità del momento. Il passaggio all'azione sarebbe stato scelto dal solo AR, in quanto LL non avrebbe partecipato all'ultimo sopralluogo, e la circostanza non sarebbe comunicabile al concorrente che non l'abbia fatta specificamente propria. 7.5. Con il decimo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, in ordine al diniego delle attenuanti generiche. 8. Ricorre altresì per cassazione l'imputata EN AR, con il ministero dell'avvocato MI Di OL. Nel motivo unico di ricorso, illustrato da successiva memoria, riassunto per i fini e nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., si deduce violazione di legge e vizio di motivazione. 8.1. Assume la ricorrente che, a suo carico, sarebbero state giudizialmente valutati elementi di prova non conducenti. Non esisterebbero anzitutto, diversamente da quanto sostenuto nelle sentenze di merito, intercettazioni telefoniche, mentre quelle ambientali sarebbero scarsamente pregnanti, anche perché orientate ad arte dai colloquianti, e in particolare da CO. Per parte sua l'imputata, monitorata per mesi, non avrebbe fornito alcun elemento utile a corroborare il fondamento dell'accusa mossale. 7 Nessun testimone sarebbe stato, poi, in grado di fornire apporti significativi alla conoscenza dei fatti. La chiamata in correità di CO sarebbe gravemente deficitaria. 8.2. Osserva a quest'ultimo proposito la ricorrente che CO era dichiarante de relato da AR, a sua volta de relato da LL, che mai l'avrebbe associata alla vicenda criminosa. La chiamata indiretta in correità da parte di CO proverrebbe da un soggetto totalmente inaffidabile e intrinsecamente inattendibile, perché le sue dichiarazioni sarebbero state dirette a mascherare il suo coinvolgimento diretto nella fasa esecutiva del crimine. AR avrebbe reso dichiarazioni, allorché sarebbe stato già a conoscenza del narrato di CO, riprodotto nell'ordinanza di custodia cautelare a suo carico. Le dichiarazioni, provenienti da soggetto totalmente inaffidabile, sarebbero prive di autonomia e spontaneità, oltre che scarsamente collimanti, in tanti passaggi ricostruttivi, con quelle di CO. AR collegherebbe l'azione delittuosa ai danni di AM ad un interesse personale e diretto di AR, ma escluderebbe di aver intrattenuto contatti diretti con la pretesa mandante, che si sarebbe relazionata solo con LL. Diversamente da quanto sostenuto da CO, il quale aveva riferito di aver saputo da AR che AR avesse promesso la somma di cinquemila euro direttamente a AR stesso;
questi avrebbe infatti affermato di essere stato ingaggiato proprio ed esclusivamente da LL, dietro la promessa del predetto compenso, e non già per commettere il crimine, ma solo per fornire vettura e pistola. LL avrebbe infine smentito totalmente tale ultima circostanza, pur nel contesto di una narrazione nel complesso totalmente inverosimile. 8.3. Nella ricostruzione del movente, e nell'attribuzione a AR di un'indole possessiva ed aggressiva, e della paternità delle pregresse azioni ritorsive, la sentenza impugnata sarebbe totalmente travisante, come il motivo di ricorso mira a dimostrare ripercorrendo, in chiave critica, il costituto probatorio. Il rapporto sentimentale tra AR e AM si sarebbe sempre svolto secondo una dinamica peculiare, mai piatto, mai scontato, e non sarebbe stato affatto al capolinea. 9. Nell'interesse dell'imputata AR sono stati depositati tempestivi motivi nuovi, sottoscritti dall'avvocato VA IG. In essi sono denunciati la violazione di legge e il vizio di motivazione. Nel loro svolgimento si insiste sull'inesistenza di elementi di riscontro esterno al 8 narrato, doppiamente de relato, di CO, sulla carenza di adeguata verifica della sua attendibilità, alla stregua dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, nonché sul travisamento omissivo della prova. 10. Ricorre altresì per cassazione l'imputato SI AR, con il ministero dell'avvocato Rosa Pandalone. Nel motivo unico di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione. La decisione impugnata non farebbe corretta applicazione dell'istituto codicistico del concorso anomalo, di cui all'art. 116, cpv., cod. pen., e sarebbe priva di un adeguato percorso argomentativo, a sostegno della sua esclusione. La pattuizione della somma di cinquemila euro, a ricompensa dell'azione delittuosa, sarebbe indimostrata, come pure l'atteggiamento ridanciano che AR avrebbe assunto nel riferire dell'accaduto a CO. LL avrebbe sempre dichiarato che lo scopo dell'azione fosse quello di gambizzare la vittima. CO avrebbe confermato la circostanza. Il fatto che sul posto fossero state presenti telecamere non varrebbe a smentire l'assunto. AR, inoltre, avrebbe agito con le sembianze occultate. 11. Ricorre infine per cassazione l'imputato IC CO, con il ministero dell'avvocato Sergio Luceri. Nel motivo unico di ricorso si deduce violazione di legge. Il contesto del crimine sarebbe stato, infatti, di stampo mafioso, a prescindere dalla formale contestazione della pertinente aggravante. L'attenuante ex art. 8 d.l. n. 152 del 1991 sarebbe stata dunque valutabile in favore del ricorrente. 12. L'imputato CO ha in seguito rinunciato al ricorso, con atto personalmente sottoscritto, trasmesso ai sensi dell'art. 123, comma 1, cod. proc. pen., e pervenuto a questa Corte in data 30 maggio 2022. E' successivamente pervenuta, stesso tramite, dichiarazione di revoca della rinuncia, datata 11 ottobre 2022, con contestuale nomina di nuovo difensore di fiducia, in persona dell'avvocato Stefania Steri. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso LL, dalla cui disamina è opportuno muovere in 'corretta prospettiva logico-espositiva, è infondato in ogni sua prospettazione, e lo è anzitutto nel suo primo motivo. 9 A confutazione del quale, occorre considerare che, per giurisprudenza consolidata, i motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione di merito (ma lo stesso principio varrebbe per quella di legittimità) debbono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi e i punti della decisione enunciati nell'atto di impugnazione originario, a norma dell'art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., per tali intendendosi, rispetto a ciascuno dei reati ascritti all'impugnante, le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259-01; Sez. 6, n. 5447 del 06/10/2020, dep. 2021, Paun, Rv. 280783-01; Sez. 5, n. 4184 del 20/11/2014, Giannetti, Rv. 262180- 01). A tal fine, costituiscono senza meno statuizioni autonome e distinte la questione relativa alla qualificazione soggettiva del fatto in termini di dolo o di preterintenzione, nel presente caso unicamente investita dall'appello originario, e quella inerente la materiale e volontaria commissione del fatto medesimo;
questione, quest'ultima, differente e prodromica, che con l'appello iniziale LL non aveva sollevato e che risulta da lui introdotta, per la prima volta, con il motivo nuovo di gravame. Ove la condotta posta in essere dall'autore materiale, in accoglimento dell'appello originario, fosse stata ricondotta nell'alveo della preterintenzione, e ove anche ciò avesse mutato il titolo di responsabilità dei concorrenti (sul presupposto, invero dibattuto, dell'inammissibilità di un concorso criminoso caratterizzato da coefficienti psicologici eterogenei), non per questo sarebbe tornata in discussione, per alcuno di essi, l'affermazione di responsabilità penale, in sé considerata;
quel che si sarebbe modificato, per l'imputato, ed eventualmente per i suoi correi, sarebbe stata soltanto la cornice giuridica in cui detta responsabilità si sarebbe collocata. Il motivo nuovo di appello, diretto all'esclusione della responsabilità, è stato così dichiarato giustamente inammissibile dal giudice territoriale, che non ha affatto confuso, nel caso di specie, l'atto integrativo d'impugnazione con la semplice memoria, ma ha solo contrastato l'inaccettabile pretesa dell'imputato di ampliare il devolutum oltre i confini segnati dal citato art. 581, comma 1, lett. a), del codice di rito. Né il motivo nuovo di appello poteva considerarsi ammissibile ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen., disposizione che prevede l'estensione, all'imputato non impugnante sul punto, degli effetti favorevoli derivanti dall'accoglimento del motivo, non esclusivamente personale, dedotto dal coimputato (evenienza certamente non verificatasi), ma non implica l'estensione, da un coimputato all'altro, dei motivi di impugnazione, con conseguente dovere da parte del giudice di esaminarli anche rispetto al secondo (Sez. 6, n. 21739 del 29/01/2016, Tarantini, Rv. 266917-01; Sez. 1, n. 44319 del 30/09/2014, 10 Gargiulo, 23/10/2014, Rv. 261697-01), o anche solo di consentire, alla loro stregua, la proposizione di motivi nuovi altrimenti preclusi. 2. I motivi successivi del ricorso LL, dal secondo al settimo, sono tra loro connessi, e debbono pertanto formare oggetto di trattazione congiunta, perché essi confutano, a vario titolo, l'accertamento e l'apprezzamento della dinamica omicida, operato in sede di merito, tramite la rivisitazione del materiale istruttorio e la serrata critica della conclusiva valenza probatoria degli elementi che lo compongono. 2.1. Secondo il tradizionale insegnamento di questa Corte, accertamenti e apprezzamenti siffatti, che sostanziano il giudizio ricostruttivo e valutativo di spettanza del giudice di merito, cui questi sia pervenuto attraverso l'esame delle prove, sorretto da adeguata argomentazione, esente da errori logici e giuridici, sono sottratti al sindacato di legittimità e non possono essere investiti dalla censura di difetto o contraddittorietà della motivazione solo perché contrari agli assunti del ricorrente (Sez. 4, n. 87 del 27/09/1989, dep. 1990, Bianchesi, Rv. 182961-01). Tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso non rientrano dunque - salvo sempre il controllo sulla congruità e logicità del ragionamento giudiziale - quelle relative alla valutazione delle prove, specie se implicanti la soluzione di contrasti testimoniali, la connessa indagine sull'attendibilità delle deposizioni, come pure delle relazioni tecnico-peritali, ovvero la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 4, n. 8090 del 25/05/1981, Amoruso, Rv. 150282-01). 2.2. Ciò premesso, la sentenza impugnata ha ricostruito l'azione di fuoco sulla base di deduzioni logiche, saldamente ancorate alle risultanze peritali, vagliate in corretta chiave critico-valutativa e motivatamente recepite, a discapito delle osservazioni tecniche di matrice difensiva, prese peraltro in specifica considerazione ma adeguatamente confutate. La Corte di assise di appello ha spiegato dunque, su tale base, le valide ragioni che l'hanno indotta a ritenere che lo sparatore fosse collocato in prossimità del luogo in cui erano stati rinvenuti i bossoli, e la vittima si trovasse al suo immediato cospetto, distante dal luogo di ritrovamento dell'ogiva, il cui posizionamento non era significativo nella ricostruzione dell'accadimento, come non lo era la morfologia dei fori d'ingresso dei proiettili nel corpo della vittima. La Corte di merito ha poi dato il giusto risalto alla replicazione dei colpi, osservando, in base alla geometria del movimento dello sparatore e della vittima, ricavabile dall'elaborato peritale, che l'esplosione di essi in rapida 11 successione non fosse dovuta ad inceppamento o malfunzionamento dell'arma, quanto piuttosto ad un'azione di pressione e rilascio consecutivi del grilletto, sintomatica di effettiva padronanza della situazione da parte dell'agente. Il giudice di appello ha anche ricostruito, in modo impeccabile, l'avvenuto direzionamento dei colpi verso parti vitali del corpo della vittima, attinta ulteriormente mentre si accasciava al suolo. Il medesimo giudice ha infine dato ragionevole credito alle dichiarazioni di AR, secondo cui entrambi gli esecutori materiali avevano agito a volto scoperto;
dichiarazioni di certo non contraddette dalla circostanza, su cui insiste in particolare il settimo motivo, dell'uso da parte loro di indumenti, quali cappello e scaldacollo, idonei tuttavia a vestire (e occultare alla vista) parti del corpo diverse dal viso. 2.3. La sentenza impugnata, nel trarre le menzionate conclusioni di ordine probatorio, non è incorsa dunque in alcun errore di diritto, vizio di motivazione o travisamento istruttorio, tenuto conto che quest'ultimo postula l'apprezzamento falsato di un risultato probatorio incontestabilmente diverso da quello immediatamente emergente dagli atti, e dunque un errore di natura revocatoria al quale è estraneo ogni discorso confutativo sul significato della prova o di mera contrapposizione dimostrativa (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370-01; Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623-01; Sez. 5 n. 39048 del 25/09/2007, Rv. 238215), rilevabile invece dalla lettura dei motivi di impugnazione in scrutinio, insuscettibili, conclusivamente, di favorevole apprezzamento. 3. E' sulla base delle acquisizioni, passate testé in rassegna, che deve essere valutato l'ottavo motivo del ricorso LL, diretto a censurare il ritenuto carattere doloso dell'azione omicida. Trattasi di motivo infondato. Il criterio distintivo tra l'omicidio volontario e l'omicidio preterintenzionale risiede, come noto, nell'elemento psicologico, nel senso che nell'ipotesi della preterintenzione la volontà dell'agente è diretta a percuotere o a ferire la vittima, con esclusione assoluta di ogni previsione e accettazione dell'evento morte, mentre nell'omicidio volontario la volontà dell'agente è costituita dall'animus necandi, ossia dalla volontà di uccidere nelle sue gradazioni di dolo intenzionale, diretto o eventuale;
il suo accertamento è rimesso alla valutazione di elementi oggettivi desunti dalle concrete modalità della condotta (Sez. 5, n. 11946 del 09/01/2020, Caciula, Rv. 278932-01; Sez. 1, n. 4425 del 05/12/2013, Cutrufello, Rv. 259014-01; Sez. 5, n. 36135 del 26/05/2011, S., Rv. 250935- 01), quali i mezzi usati, la direzione e l'intensità dei colpi, la distanza del 12 bersaglio, la parte del corpo attinta, le situazioni di tempo e di luogo che abbiano favorito l'agire cruento (Sez. 1, n. 28175 del 08/06/2007, Marin, Rv. 237177- 01). L'elemento psicologico del dolo omicida è stato, nella specie, inappuntabilmente ricavato da indici rivelatori di tal fatta. LL, come sottolineato dalla sentenza impugnata, era intenzionato ad uccidere la vittima, avendo impiegato contro di lei un mezzo ad alta intensità lesiva come un'arma da fuoco, avendo esploso suo tramite ripetuti colpi, avendolo fatto da distanza assai prossima al bersaglio, avendo mirato a parti vitali del corpo. Da tali elementi, compiutamente e sinergicamente valutati, la sentenza impugnata ha tratto il logico convincimento della volontà omicida diretta. Se LL, come affermato da lui stesso e da AR, avesse voluto solo spaventare e intimidire, avrebbe al più esploso in aria i colpi;
se avesse voluto gambizzare la vittima, avrebbe agito di conseguenza, evitando di spararle ripetutamente contro ed evitando di colpire organi vitali. Il ragionamento giudiziale appare stringente, tenuto conto degli elementi, dalla Corte territoriale opportunamente soppesati, che screditano la tesi dell'imputato, facente perno sull'intervenuto discontrollo del suo comportamento in quel frangente;
tesi implausibilmente sostenuta anche dal complice che lo affiancava. Risulta palese che le dichiarazioni rese al riguardo da quest'ultimo, contrastanti con vere e proprie evidenze probatorie, siano state mosse soltanto dall'intenzione di rendere meno gravosa la posizione processuale di entrambi. Né l'inquadramento della volontà colpevole al di fuori della descritta prospettiva dolosa potrebbe basarsi sull'asserita circostanza dell'avere gli esecutori materiali agito a volto travisato, in quanto tale circostanza trova puntuale smentita in atti, secondo quanto già osservato. Muovendo proprio dall'evidenza contraria, la Corte territoriale ha correttamente derivato dalla mancata adozione di precauzioni, realmente idonee ad impedire l'individuazione dei predetti esecutori, un indice ulteriore della loro precisa intenzione di uccidere. L'obiezione, secondo la quale gli agenti avessero invece necessità di farsi riconoscere, per il migliore conseguimento del fine intimidatorio, è stata confutata dal giudice di merito con la pertinente osservazione che costoro non erano visibilmente coinvolti nelle vicende sentimentali che facevano da movente all'azione, sicché la possibilità di una loro identificazione non avrebbe potuto lanciare alla vittima alcun preciso segnale orientativo di condotte future. 4. Il nono motivo del ricorso LL, che tratta il tema della premeditazione, al pari dei precedenti non è fondato. 13 La premeditazione richiede, per costante insegnamento (Sez. 1, n. 37825 del 29/04/2022, Tiscornia, Rv. 283512-01; Sez. 1, n. 5147 del 14/07/2015, dep. 2016, Scanni, Rv. 266205-01; Sez. 1, n. 3082 del 05/03/1996, Travagnin, Rv. 204299-01), il radicamento e la persistenza costante, per apprezzabile lasso di tempo, nella psiche del reo del proposito delittuoso, sintomo di più accentuata colpevolezza, e si distingue dalla mera preordinazione, la quale si esaurisce nell'apprestamento dei mezzi minimi, necessari all'esecuzione, e solo nella fase a quest'ultima immediatamente precedente. I caratteri dell'azione criminosa, da LL organizzata e portata a compimento, deponenti nella prima direzione, appaiono ben descritti dalla sentenza impugnata, che al riguardo adeguatamente valorizza la sintomaticità della risalente causale e la scelta, apprezzabilmente anticipata, del tempo e del luogo di esecuzione, nonché la predisposizione accurata dei relativi mezzi. Non si può sensatamente parlare, nella vicenda di causa, di occasionalità del momento di consumazione, che era stato, al contrario, studiato e preparato con ogni cura. LL riconduce l'ideazione dell'omicidio alla propria autonoma iniziativa, ma tale dato non rinnega l'esistenza di un significativo intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire quella ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso, in cui, per pacifica opinione, è ravvisabile l'elemento cronologico, costitutivo dell'aggravante. In tale lasso di tempo, in cui rimase ferma la risoluzione criminosa, a riprova dell'ulteriore elemento costitutivo della circostanza, più propriamente di natura psicologica, l'imputato si procurò, nei modi descritti, l'automobile e l'arma, osservò le abitudini della vittima ed effettuò altresì preventive ricognizioni nel luogo ove l'agguato sarebbe dovuto avvenire (i sopralluoghi risalgono alla sera precedente l'omicidio e sono documentati dalle riprese delle telecamere di videosorveglianza, che inquadrano ripetutamente la Fiat Bravo). L'intenzione di uccidere, come il mancato travisamento del volto plasticamente rivela, era nella genesi del piano criminale. Una volta esclusa l'imperizia dell'attentatore, non residua alcun indizio, che non sia meramente labiale, di un'intervenuta decisione repentina, che abbia segnato l'innalzamento del grado di offesa. Sicché il dolo di premeditazione, ampiamente risultante dagli atti, è propriamente quello di natura omicida. 5. Infondato risulta, infine, il decimo motivo del ricorso LL. In materia di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati 14 nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899-01). Al riguardo la sentenza impugnata inappuntabilmente argomenta, mediante puntuale richiamo a specifici indici ostativi, oggettivi e soggettivi, rappresentati dalla gravità della condotta (l'aver cagionato la morte di un uomo, al solo dichiarato fine di rasserenare la propria compagna e ritrovare una tranquillità familiare) e dalla pessima personalità dell'imputato (che, dopo aver rilasciato una minimizzatrice confessione, l'ha sostanzialmente pretermessa, tornando ad invocare una pronuncia di assoluzione da ogni responsabilità). L'intero impianto della sentenza impugnata, del resto, ragionatamente confuta la deduzione, ripresa dal motivo, secondo cui l'esito letale sarebbe frutto di una situazione, influenzata da fattori cinematici esterni (la velocità della vettura, la sua brusca frenata, la disordinata traiettoria dei proiettili), sostanzialmente sfuggita di mano all'imputato. Il profilo, di puro fatto, non può essere in questa sede ridiscusso, ai fini dell'invocata mitigazione del trattamento sanzionatorio ex art. 62 -bis cod. pen. 6. Il ricorso LL deve essere respinto, alla luce delle complessive argomentazioni che precedono. A tale esito segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali. 7. Viene a questo punto in considerazione il ricorso AR, come integrato dai motivi aggiunti. Esso appare fondato, nei termini e limiti seguenti. 7.1. La sentenza impugnata pone essenzialmente a base della riconosciuta colpevolezza dell'imputata, quale mandante, la chiamata in correità di CO, de relato da AR, in tesi corroborata da intercettazioni ambientali separatamente operate ai danni di entrambi, ristretti in carcere, e ulteriormente avvalorata dall'esistenza di un solido e comprovato movente. 7.2. Occorre allora in questa sede scrutinare, su sollecitazione della ricorrente, la correttezza dei criteri di valutazione della suddetta chiamata, alla stregua dei principi sul tema ripetutamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice di merito deve anzitutto verificare la credibilità, o attendibilità intrinseca, del dichiarante, valutando la sua personalità, le sue condizioni socio-economiche e familiari, il suo passato, i suoi rapporti con i 15 chiamati in correità e le ragioni che lo hanno indotto alla confessione e all'accusa dei coautori e complici;
deve anche verificare, non necessariamente attraverso passaggi argomentativi rigidamente separati, l'attendibilità c.d. estrinseca delle dichiarazioni rese, valutandone l'obiettiva consistenza e le caratteristiche, avendo riguardo, tra l'altro, alla loro spontaneità e autonomia, alla loro precisione, alla completezza della narrazione dei fatti, alla loro coerenza e costanza;
deve, da ultimo, verificare l'esistenza di riscontri esterni di natura individualizzante («gli altri elementi di prova» di cui è menzione nell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.), onde trarne la necessaria e definitiva conferma del costrutto accusatorio (ex pluribus, Sez. 4, n. 34413 del 18/06/2019, Khess, Rv. 276676-01; Sez. 2, n. 21171 del 07/05/2013, Lo Piccolo, Rv. 255553-01; Sez. 6, n. 16939 del 20/12/2011, dep. 2012, De Filippi, Rv. 252630-01; Sez. 5, n. 31442 del 28/06/2006, Salinitro, Rv. 235212-01). In caso di chiamata diretta in correità, è sufficiente che l'attendibilità, intrinseca ed estrinseca, sia apprezzata con riferimento alla personalità delinquenziale del soggetto ed alla completezza, precisione, coerenza interna e ragionevolezza dell'accusa; per la dichiarazione indiretta, invece, è necessaria, per la sua composita natura, una più complessa e rigorosa verifica, dovendo essere anche accertati i rapporti personali fra il confidente e il dichiarante, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero della confidenza in sé, e dovendosi quindi estendere la valutazione di affidabilità alla fonte primaria, per saggiare la bontà del suo contributo narrativo (Sez. 5, n. 4144 del 09/10/1996, Mannolo, Rv. 206338-01). L'accusa de relato richiede, quindi, un'indagine più approfondita e penetrante, estesa all'accertamento della veridicità sostanziale del narrato primario. In presenza di un'accusa de relato, qualora la persona alla quale il dichiarante abbia fatto riferimento abbia taciuto al riguardo, ovvero abbia fornito una versione dei fatti contrastante, il giudice di merito può ritenere attendibile la dichiarazione de relato, non esistendo nel codice alcuna formale gerarchia tra fonti dichiarative e ponendosi una diversa soluzione in contrasto con il principio del libero convincimento del giudice, ma tale risultato può attingere solo all'esito di una valutazione improntata a speciale cautela, previa scelta critica e motivata della versione da privilegiare (Sez. 6, n. 38064 del 05/06/2019, Pisani, Rv. 277062-01; Sez. 3, n. 529 del 02/12/2014, dep. 2015, N., Rv. 261793-01; Sez. 3, n. 2010 del 30/11/2007, dep. 2008, Vitiello, Rv. 238626-01). Quanto al necessario riscontro esterno, è evidente che la duplice chiamata, diretta ed indiretta, ancorché eventualmente convergente, sia strutturalmente incapace di autoriscontrarsi, difettando in tal caso il requisito dell'autonomia genetica delle dichiarazioni a carico, vale a dire la loro derivazione da fonti di 16 informazione diverse (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143-01; Sez. 1, Sentenza n. 41238 del 26/06/2019, Vaccaro, Rv. 277134- 01). Sarà necessario acquisire per altra via - anche attraverso chiamate in reità o correità ulteriori, purché indipendenti dalla prima, in quanto non frutto di intese fraudolente, e adeguatamente convergenti in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum - i necessari elementi di corroborazione. Nella ricerca del riscontro, il movente del crimine può certamente assumere una sua rilevanza. La giurisprudenza di legittimità insegna che, nella valutazione della prova, la causale del delitto, pur non costituendo elemento a carico autosufficiente, può costituire elemento di corroborazione individualizzante ad una chiamata in correità, in sé dotata dei requisiti di credibilità ed attendibilità, sempreché la causale sia precisamente connotata nei suoi elementi circostanziali e sia oggetto di rigorosa argomentazione in correlazione alle propalazioni che deve avvalorare (Sez. 1, n. 31205 del 23/10/2020, Fortuna, Rv. 279790-01; Sez. 2, n. 43311 del 17/07/2013, Barbaro, Rv. 256966-01; Sez. 2, n. 10967 del 17/12/2004, dep. 2005, Romito, Rv. 231028-01). E' altrettanto vero, specularmente, che la causale in tanto può fungere da fattore catalizzatore e rafforzativo della valenza degli elementi a carico posti a fondamento del giudizio di penale responsabilità, in quanto questi ultimi, all'esito dell'apprezzamento analitico e nel quadro di una valutazione globale di insieme, si presentino, anche in virtù della chiave di lettura offerta dal movente, chiari, precisi e convergenti per la loro univoca significazione. Ne consegue che il movente non può costituire elemento che consenta di superare le discrasie di un quadro probatorio che appaia intrinsecamente debole e di per sé non convincente (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226094-01; Sez. 1, n. 813 del 19/10/2016, dep. 2017, Lin, Rv. 269287-01; Sez. 1, n. 17548 del 20/04/2012, Sorrentino, Rv. 252889-01). 7.3. Tornando a questo punto al contenuto della sentenza impugnata, il Collegio rileva come da essa si ricavi che CO, nei plurimi interrogatori resi nel procedimento penale, abbia sempre affermato di avere appreso da AR che fosse stata l'imputata AR ad ordinare a quest'ultimo - con la promessa (poi, a dire di AR, non mantenuta) di un compenso di cinquemila euro - di sparare a IC AM. La sentenza impugnata fa poi idoneo riferimento alle intercettazioni ambientali, riferibili al dichiarante CO, che avvalorano e rendono credibile che questi ricevette da AR, prima ancora che il crimine fosse commesso, confidenze di tal fatta. La sentenza impugnata, nel fare riferimento ulteriore alle dichiarazioni rese da AR nel procedimento penale, ne svaluta genericamente il rilievo (affermando la natura strumentale e minimizzatrice della sua confessione, 17 limitata ai soli aspetti già emersi e che non avrebbero potuto essere negati), ma è totalmente silente sulla circostanza, opportunamente evidenziata dalla ricorrente, e in effetti di centrale importanza per la definizione della posizione di quest'ultima, che in dette dichiarazioni AR colleghi sì l'azione delittuosa
contro
AM ad un interesse personale e diretto della donna (collegamento risultante anche dalle intercettazioni ambientali ai danni del dichiarante), ma neghi di avere conoscenza propria e autonoma del mandato omicida, della cui esistenza avrebbe appreso non dalla viva voce di AR, ma, indirettamente, dallo stesso LL. E' quest'ultimo che si sarebbe rivolto a AR, chiedendogli di procurare la vettura e la pistola, ed è a LL che AR attribuisce l'assunzione dell'impegno economico (i citati cinquemila euro) nei propri confronti, in cambio dell'apprestamento di mezzi materiali che sarebbero dovuti servire a commettere l'agguato. Le menzionate ultime dichiarazioni risultano dai verbali di interrogatorio, reso da AR al Pubblico Ministero il 19 marzo 2019, e sono allegate, come documento 19, al ricorso AR. Nel tralasciarle, la sentenza impugnata è incorsa in un travisamento omissivo della prova dichiarativa, decisivo ai fini della valutazione dell'attendibilità di AR, che, quale coimputato dei medesimi reati, rappresenta anche l'unica vera fonte di prova rappresentativa a carico della ricorrente. La sentenza impugnata non si interroga se sia attendibile la versione consegnata da AR a CO in sostanziale concomitanza con gli eventi di causa, circa il conferimento diretto del mandato delittuoso da AR a AR, o se lo sia maggiormente la versione "processuale" di quest'ultimo, in base alla quale egli sarebbe stato compulsato da LL e sarebbe stato LL ad ingaggiarlo nell'impresa in cambio di un compenso economico, lasciando sullo sfondo intravedere il coinvolgimento di AR nell'affare criminoso. Ove fosse maggiormente affidabile questa seconda versione, la chiamata in correità di AR si atteggerebbe, essa stessa, come chiamata ( de relato, sotto alcuni aspetti addirittura solo implicita, e il giudice di merito sarebbe stato tenuto a saggiarne autonomamente la tenuta, opportunamente raffrontandola con il narrato di LL, che, per parte sua, ha sempre scagionato AR e ha altresì negato di aver promesso a AR corrispettivi in denaro per il suo apporto. La sentenza impugnata è in definitiva viziata, quanto alla valutazione di attendibilità estrinseca delle dichiarazioni di AR, anche in rapporto al loro difetto di coerenza e costanza nel tempo. Il movente omicida, in capo a AR, è invero dotato di una sua interna plausibilità, avendo la Corte territoriale esaurientemente illustrato i plurimi indizi che ne sorreggono la configurabilità, dalla crisi della relazione sentimentale tra la v 18 donna e il suo partner, al temperamento opprimente e possessivo di lei, già in passato mandante di un grave atto intimidatorio ai danni di AM, e autrice di rinnovate minacce. Occorre tuttavia ribadire che, in tema di prova del mandato omicida, il movente, slegato da una base probatoria primaria sufficientemente solida e convincente, non è elemento di per sé capace di fondare la condanna, conservando esso sempre un margine di ambiguità, e potendo svolgere solo la funzione di chiave di lettura degli altri elementi di prova a carico dell'imputato. Allorché questi ultimi appaiano intrinsecamente deficitari, per strutturali carenze argomentative di ordine valutativo, non può la pretesa causale rappresentare un sicuro elemento di conferma del coinvolgimento ideale nell'omicidio di un soggetto, solo perché questi sia risultato concretamente interessato all'eliminazione fisica della vittima. 8. In accoglimento dell'impugnazione proposta da EN AR, la sentenza impugnata deve essere annullata nei suoi confronti, con rinvio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Bari per più approfondita lettura critica del valore della chiamata in correità riferibile al coimputato AR, e per rinnovata globale valutazione dell'intero quadro probatorio a carico;
ciò anche alla luce degli ulteriori rilievi critici in tema di convergenza e tenuta del medesimo, incluso il giudizio di soggettiva credibilità delle fonti dichiarative, investito da censure che allo stato sono da considerare, in questa sede, assorbite. 9. Il ricorso AR, che si passa ad esaminare, è infondato. A confutarlo basta il rilievo che, se anche il piano iniziale degli esecutori materiali fosse stato soltanto quello di minacciare la vittima, o di attentare alla sua incolumità sparando solo per gambizzare (e fosse stato inaspettatamente variato in extremis da LL), come la sentenza impugnata per vero ineccepibilmente esclude, il dato potrebbe influire semmai sulla premeditazione omicida (che il ricorrente non coinvolge, però, nella sua censura), mentre non sarebbe decisivo nell'auspicata direzione del riconoscimento, rispetto a AR, del concorso anomalo di cui all'art. 116, cpv., cod. pen. Questa Corte, esprimendosi nel suo massimo Consesso, ha infatti ammonito che l'espressa adesione del concorrente ad un'impresa criminosa, consistente nella produzione di un evento gravemente lesivo dell'incolumità personale altrui, mediante il necessario e concordato impiego di micidiali armi da sparo, implichi comunque il consenso preventivo all'uso cruento e illimitato delle medesime, da parte di colui che sia stato designato come unico esecutore;
con la conseguenza che ricorre un'ipotesi di concorso ordinario, a norma dell'art. 110 cod. pen., 19 anche rispetto al preteso concorrente nolente, non applicandosi l'art. 116 cpv., nell'aggressione consumata con uso di tali armi, e in relazione all'evento letale che ne sia poi derivato, oggetto dei già preventivati e prevedibili sviluppi, quantunque concretamente riconducibile alla scelta esecutiva dello sparatore sulla base di una valutazione della contingente situazione di fatto, la quale rientri, comunque, nel novero delle possibilità astrattamente prefigurate in sede di accordo criminoso come concretamente suscettibili di accadere, e come tali accettate, almeno a titolo di dolo eventuale (Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, Rv. 241574-01; sez. 1, n. 12610 del 07/03/03, Benigno). In caso di preventivata gambizzazione della vittima, sfociata invece nella sua morte, il concorrente non esecutore, anche in mancanza di prova certa in lui dell'animus necandi, risponde pertanto di omicidio a pieno titolo sulla base del solo presupposto - ragionevole, probabile e che il ricorrente, nel caso di specie, specificamente non contrasta - di avere consapevolmente accettato il rischio che le gravi lesioni programmate potessero trasmodare in omicidio. 10. Il ricorso AR deve essere conseguentemente respinto. A tale esito segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali. 11. Il ricorso AN deve essere invece dichiarato inammissibile, per intervenuta rinuncia, valida ed irrevocabile. L'intervenuta rinuncia è valida, perché effettuata dell'imputato interessato personalmente e di suo pugno (tra le molte, Sez. 2, n. 5378 del 05/12/2014, dep. 2015, Preiti, Rv. 262276-01 ). Trattandosi, poi, di atto processuale di natura negoziale, abdicativo e recettizio, la revoca di esso è consentita solo finché l'atto stesso non sia pervenuto all'attenzione dell'Autorità competente (Sez. 5, n. 18714 del 22/04/2022, B., Rv. 283164-01; Sez. 6, n. 23848 del 11/04/2013, Serrano Caceres, Rv. 255671-01; Sez. 2, n. 25020 del 17/05/2012, Vasile, Rv. 253078- 01). Nella specie, la revoca della rinuncia deve ritenersi priva di qualunque effetto in quando tardivamente effettuata, essendo stata la rinuncia previamente acquisita al fascicolo processuale. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte e rinunciate, si stima equo determinare in cinquecento euro. 20 12. L'esito del giudizio di cassazione importa, infine, la condanna dei ricorrenti LL, AR e CO alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle costituite parti civili, che, tenuto conto dell'impegno defensionale profuso, si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AR EN, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Bari. Dichiara inammissibile il ricorso di CO IC, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Rigetta i ricorsi di LL US e AR SI, che condanna al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, i ricorrenti CO IC, LL US e AR SI alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in favore di Allegrezza UR, AM TA e AM ON in complessivi euro 6000,00, oltre accessori di legge, e in favore di IZ IA, AM GI e AM IA in complessivi euro 6000,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 16/12/2022