Sentenza 6 ottobre 2020
Massime • 1
I motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione enunciati nell'originario atto di impugnazione a norma dell'art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., dovendosi ritenere afferente a distinte statuizioni il motivo relativo all'affermazione della responsabilità dell'imputato, investita dall'appello originario, e quello inerente la configurabilità di un'aggravante, con conseguente inammissibilità di quest'ultimo.
Commentario • 1
- 1. Omicidio stradale: accertamento della causalità della colpaTeam Sistema Diritto Penale · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 13 dicembre 2024
Cass. pen., Sez. IV, 13 dicembre 2024, sentenza n. 45826 MASSIMA “Nell'ambito del giudizio controfattuale, occorre verificare l'elevata credibilità logica o l'evidenza del probabile dell'efficacia salvifica della condotta alternativa corretta con l'obiettivo di raggiungere una certezza processuale che sia frutto dell'elaborazione, da parte del giudice, delle evidenze disponibili”. IL CASO La vicenda processuale approdata dinanzi alla Corte di Cassazione trae origine dalla decisione con cui la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale nei confronti dell'imputato in relazione al delitto di omicidio stradale di cui all'art. 589 bis c.p., aveva …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/10/2020, n. 5447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5447 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2020 |
Testo completo
05447 -2 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 683/2020 Anna Petruzzellis -Presidente- UP - 06/10/2020 Angelo Capozzi R.G.N. 5919/2020 Gaetano De Amicis Relatore Martino Rosati Pietro Silvestri ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:
1. UN EN OR, nato il [...] 2. UJ UT, nato il [...] 3. MI RI UT, nato il [...] 2 4. NT SI, nato il [...] 5. NO NE, nato il [...] 6. HI LE, nato il [...] 7. IS RI LT, nato il [...] 8. TE IE, nato il [...] 9. CO LE, nato il [...] 10. UR NA RI, nata il [...] 11. RB IO LO, nato il [...] 12. EA DU LU, nato il [...] avverso la sentenza del 18/10/2018 della Corte di Appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Francesca Romana Pirrelli, che ha concluso chiedendo: l'annullamento con rinvio della sentenza, limitatamente al trattamento sanzionatorio nei confronti dell'imputato UN;
il rigetto, nel resto, del ricorso dello stesso;
la declaratoria d'inammissibilità dei restanti ricorsi;
uditi i difensori: - avvocato Giosuè Naso, per MI, che insiste per l'accoglimento del ricorso in riferimento al capo B) dell'imputazione; avvocato Paolo Pavarini, per UN e MI, che insiste per l'accoglimento dell'ultimo motivo di entrambi i ricorsi;
- avvocati Remo Pannain ed Enrico Moschini, per NT, che insistono per l'accoglimento del ricorso;
-avvocato Arianna RI Corcelli, anche in qualità di sostituto processuale dell'avvocato Gilberto Comotto, per UJ e HI, che insiste per l'accoglimento del primo motivo di ricorso, in riferimento al capo A), e di tutti gli altri motivi di entrambi i ricorsi;
avvocato Flavio Campagna, per UR, che insiste per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 27 ottobre 2014, emessa all'esito di giudizio abbreviato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino per quanto - d'interesse ai fini della decisione sui ricorsi di cui in epigrafe - condannava tutti gli imputati per il delitto di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso tra cittadini rumeni, denominata "Brigada", con i ruoli a ciascuno rispettivamente contestati (capo A dell'imputazione); condannava gli imputati UN, HI, MI e NT per il delitto di tentato omicidio in danno di tale AN (capo B); e riteneva sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 7, d.l. n. 152 del 1991, conv. dalla legge n. 203 del 1991, là dove ipotizzata in relazione ad alcuni dei reati-scopo del sodalizio (capi Z, A1, B1, C1, D1, F1 e G1).
2. La Corte di appello di Torino, con sentenza del 12 gennaio 2016, in parziale accoglimento del gravame proposto da costoro, riformava tale decisione: a) escludendo la natura mafiosa dell'organizzazione e ravvisandovi un'associazione per delinquere comune;
b) escludendo, di conseguenza, la circostanza aggravante di cui al citato art. 7; c) derubricando il tentativo di omicidio nel delitto di rissa, aggravato dal verificarsi di lesioni in danno di alcuni dei partecipanti. 2 Confermava, invece, il giudizio di responsabilità per i vari reati-scopo.
3. Con sentenza del 9 giugno 2017, la Corte di cassazione confermava l'affermazione di responsabilità degli imputati per i singoli reati rubricati ai capi da C) a P1), dichiarando inammissibili i relativi ricorsi. Accogliendo, invece, l'impugnazione proposta dal Procuratore generale distrettuale, annullava le anzidette statuizioni contenute nella sentenza d'appello, rinviando gli atti alla Corte territoriale per un nuovo giudizio sui relativi capi e punti.
3.1. In particolare, in tema di natura mafiosa della consorteria, la Corte di cassazione, richiamando plurimi precedenti di legittimità conformi e censurando le divergenti affermazioni della sentenza d'appello, enunciava i seguenti principi: - trattandosi di cc.dd. piccole mafie, è sufficiente che la forza d'intimidazione del gruppo e la condizione di assoggettamento ed omertà che ne consegue all'esterno siano accertate anche soltanto con riferimento ad un àmbito territoriale e/o settoriale circoscritto, quale può essere quello che viene in rilievo nel caso specifico dei locali notturni frequentati o gestiti da cittadini - rumeni nell'area metropolitana di Torino;
la condizione di omertà non deve necessariamente essere generalizzata, - ma è sufficiente che sia significativamente diffusa, essendo perciò compatibile con una limitata contestualizzazione e con la contemporanea presenza di soggetti che, per scelta, cultura o situazioni contingenti, si sottraggano ad essa: di conseguenza, detta condizione non è esclusa dal fatto che alcune delle vittime abbiano sporto denuncia od altre persone abbiano reso dichiarazioni agli inquirenti;
-il ricorso alla violenza, riconosciuto dalla stessa sentenza d'appello quale cifra stilistica della Brigada, non esclude di per sé una forza d'intimidazione preesistente, necessaria ai fini della connotazione mafiosa del sodalizio: perché assoggettamento ed omertà esistano o perdurino, infatti, può essere necessario il ricorso a manifestazioni violente, che servono a dimostrare che la potenziale pericolosità di tale formazione esiste e persiste. Così delineato il perimetro normativo di riferimento, il giudice di legittimità riteneva che la sentenza impugnata avesse omesso di confutare adeguatamente alcuni indici significativi, invece valorizzati dal primo giudice, e segnatamente: a) le minacce subite da artisti rumeni, estranei al gruppo, affinché si esibissero soltanto nei locali gestiti dallo stesso;
b) gli interventi intimidatori operati su richiesta di soggetti estranei alla compagine ed in sostituzione delle forze dell'ordine; c) il sostegno e la protezione offerti alle attività criminali di soggetti esterni all'associazione, dietro corrispettivo costituito dalla partecipazione ai 3 relativi utili;
d) il diffuso controllo dei locali notturni tipici;
e) il ricorso all'estorsione come strumento di controllo del territorio e di punizione dei collaboratori infedeli o poco solerti;
f) la gestione della prostituzione, con interventi di contrasto verso tentativi di concorrenza nel territorio controllato e, comunque, pretese sui profitti altrui.
3.2. In relazione, poi, all'aggravante di cui all'art. 7, cit., il giudice di legittimità riteneva non convincente l'esclusione della medesima sotto il profilo della finalità agevolatrice del sodalizio, per le medesime ragioni che inducevano a rimeditare il mancato riconoscimento della relativa natura mafiosa;
mentre evidenziava l'irrilevanza di tale aspetto ai fini della ricorrenza o meno del metodo mafioso, non presupponendo necessariamente quest'ultimo la prova dell'esistenza di un'associazione di tal specie.
3.3. Infine, relativamente al tentativo di omicidio di cui al capo B), rilevava come l'affermazione della Corte d'appello relativa all'esclusione di un possibile concorso tra i reati di rissa e di tentato omicidio fosse giuridicamente errata;
nonché censurava come manifestamente illogica la conclusione di quei giudici nel senso di un'aggressione bilaterale e reciproca tra opposte fazioni, maturata sulla base del solo fatto che AN si fosse fatto accompagnare da altre persone all'appuntamento con i suoi antagonisti, ma non sorretta da elementi dimostrativi di lesioni reciproche o di atti di violenza da parte di costui o dei suoi accompagnatori, ed anzi smentita dalla sproporzione numerica dei due gruppi e dal fatto che la vittima ed i suoi due compagni non disponessero di alcun'arma.
4. Conformandosi ai principi enunciati dalla pronuncia di annullamento, la 2 Corte d'appello di Torino, all'esito del giudizio di rinvio, con sentenza del 18 ottobre 2018, ha confermato tutte le statuizioni controverse della sentenza di primo grado: natura mafiosa dell'associazione; sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7, d.l. n. 152 del 1991, conv. dalla legge n. 203 del 1991; qualificazione come tentativo di omicidio dell'aggressione in danno di AN.
5. Avverso tale decisione, per il tramite dei rispettivi difensori, ricorrono per cassazione tutti gli imputati, per i motivi di seguito per ciascuno indicati in distinto paragrafo, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.. 6. EN OR UN propone tre ragioni di doglianza.
6.1. La prima consiste nella violazione dell'artt. 392, cod. proc. pen., per omessa considerazione, da parte del giudice di primo grado, delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia ES in sede di incidente probatorio. La questione, disattesa dalla Corte di appello nella sentenza poi annullata, non aveva formato oggetto di ricorso per cassazione da parte dell'imputato, essendone venuto meno l'interesse, in quanto detta pronuncia aveva accolto, nel merito, la tesi difensiva cui la doglianza era funzionale;
in sede di rinvio, però, la censura ha acquisito nuovamente rilevanza, ma la sentenza impugnata ha omesso di pronunziarsi. E, sempre in relazione alle dichiarazioni del ES, ed in particolare a quelle da lui rese in sede di interrogatorio al Pubblico ministero, il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 500, comma 2, cod. proc. pen., per avere la sentenza impugnata valorizzato le stesse a fini di prova, pur essendo utilizzabili, invece, solo per valutare la credibilità del teste.
6.2. Con il secondo motivo, si deducono vizi di motivazione in tema di circostanza aggravante del carattere armato dell'associazione mafiosa. La sentenza l'avrebbe giustificata in base alle necessità di difesa degli associati, che però non rappresentano peculiarità di tal specie di sodalizio;
inoltre, non sarebbero indicate le finalità che l'associazione avrebbe perseguito mediante l'uso di armi, né alcuno dei reati-scopo sarebbe stato commesso con le armi rinvenute nel corso delle indagini.
6.3. La terza censura consiste nella violazione del divieto di reformatio in peius in punto di misura degli aumenti di pena per i reati in continuazione, stabiliti in sentenza mediante richiamo alla relativa statuizione di primo grado, tuttavia coperta da giudicato, non essendo stata appellata.
7. Egualmente tre motivi sorreggono l'impugnazione di UT UJ.
7.1. Il primo ipotizza la violazione dell'art. 416-bis, cod. pen., poiché risulterebbe indimostrata l'effettiva forza intimidatrice dell'associazione, quanto meno all'esterno. Si tratterebbe, infatti, di soggetti che agiscono in ordine sparso, in un contesto che non riconosce al loro sodalizio alcun prestigio criminale, fondandosi il diverso assunto della Corte d'appello solo sulle dichiarazioni del collaborante ES.
7.2. Con il secondo motivo, si deducono la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione, per contrasto con il giudicato della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino del 31 ottobre 2011, divenuta irrevocabile, emessa nei confronti dell'imputata UR e di altri, dalla quale risulterebbe che, proprio nel periodo che si assume essere quello di massima espansione della Brigada, operassero in piena autonomia, 5 sullo stesso territorio, nella medesima comunità rumena e negli stessi settori criminali, altri gruppi antagonisti, per nulla assoggettati a vincoli di ubbidienza a quell'associazione o da essa intimoriti.
7.3. Si lamentano, infine, la violazione dell'art. 62-bis, cod. pen., e la manifesta illogicità della motivazione, in relazione al disconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti ed alla misura della pena, in ragione delle seguenti considerazioni: UJ ha ammesso gli addebiti;
quali "reati-fine" ha commesso esclusivamente danneggiamenti, peraltro soltanto due episodi, a distanza di due anni tra loro e non aggravati dall'art. 7, cit.; è stato assolto dal tentato omicidio di cui al capo b) dell'imputazione; è stato isolato ed ha subito aggressioni e minacce in carcere, tanto da essere stato spostato presso varie penitenziari, proprio a causa del suo distacco da quei contesti criminali;
ha rivestito comunque un ruolo marginale all'interno del sodalizio.
8. Per RI UT MI, l'impugnazione sviluppa cinque motivi.
8.1. I primi due sono esattamente speculari ai rispettivi motivi dell'imputato UN.
8.2. Con il terzo, invece, egli rappresenta la violazione dell'art. 416-bis, comma 2, cod. pen., in punto di riconoscimento del ruolo di organizzatore all'interno dell'associazione, sostenendo che la sentenza si sia limitata, per questa parte, ad indicare degli accadimenti delittuosi, senza tuttavia specificare il ruolo assunto dal ricorrente, emblematicamente sanzionato, per quei fatti, con pene identiche a quelle degli altri correi.
8.3. Il quarto motivo deduce la carenza di motivazione con riferimento al diniego di attenuanti generiche, essendosi la sentenza acriticamente ripiegata sulle considerazioni espresse dal giudice di primo grado, senza tener conto delle diverse valutazioni operate dei primi giudici d'appello né della confessione rassegnata dall'imputato.
8.4. Il quinto, infine, lamenta la violazione degli artt. 648 e 649, cod. proc. pen., per avere la sentenza determinato gli aumenti di pena per continuazione, in relazione ai reati-satellite, nella misura stabilita dalla sentenza di primo grado, sebbene la prima sentenza d'appello, divenuta irrevocabile per la parte non annullata, e quindi anche su tale punto, avesse sensibilmente ridotto tali porzioni di pena rispetto a quanto stabilito dal Giudice per le indagini preliminari.
8.5. Per questo imputato, sono stati depositati motivi aggiunti, sintetizzabili nei termini che seguono.
8.5.1. Violazione di legge e vizi di motivazione in punto di attendibilità del collaboratore ES. 6 La sentenza impugnata avrebbe accertato la volontà di vendetta di costui ed un difetto di inquadramento cronologico dei fatti da lui narrati, senza tuttavia trarne le necessarie conseguenze in termini di inattendibilità del suo narrato, ma, anzi, superando tali carenze attraverso la valorizzazione dei ravvisati riscontri, in tal modo, però, violando le condivise regole di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.
8.5.2. Vizi di motivazione con riferimento al delitto di tentato omicidio di cui al capo B) ed al concorso del ricorrente nel medesimo. Quanto al primo profilo, si rileva come la sentenza sorvoli completamente sulla possibilità di una diversa qualificazione dei fatti, quale delitto di lesioni personali volontarie, evocando, in modo del tutto congetturale, l'ipotesi di un dolo omicidiario insorto negli autori ad aggressione già in corso. Riguardo, poi, alla posizione del MI, nulla si leggerebbe in motivazione sul contegno da lui tenuto e sull'efficienza causale ai fini dell'azione delittuosa, rimanendo accertato soltanto il dato neutro della sua presenza sul luogo ed al momento del fatto.
8.5.3. Vizi cumulativi di motivazione, in merito alla configurabilità dell'associazione di tipo mafioso. La Corte d'appello si sarebbe limitata a valorizzare i precedenti giudicati in tal senso, intervenuti nei confronti di originari coindagati, nonché la mancata contestazione di tale profilo da parte di alcuni degli imputati, trascurando di individuare essa stessa gli elementi necessari ai fini dell'integrazione del reato. In particolare, dalla sentenza emergerebbe una capacità intimidatoria del gruppo criminale in rassegna nient'affatto diffusa, poiché limitata alla comunità rumena di Torino ed all'attività di vigilanza su alcuni locali notturni;
inoltre, la motivazione avrebbe contraddittoriamente valorizzato, a tal fine, l'uso sistematico della violenza, per poi affermare che in un numero considerevole di casi gli associati hanno agito senza farvi ricorso. Quanto, invece, alla posizione del ricorrente, la sua partecipazione al sodalizio sarebbe stata dedotta esclusivamente dal suo coinvolgimento negli ipotizzati reati-scopo, con argomentare tuttavia apodittico e confortato esclusivamente dalle dichiarazioni dell'inattendibile ES. E, riguardo al suo ritenuto ruolo direttivo, è la stessa sentenza che qualifica il MI come luogotenente>> e fidato consigliere>> del riconosciuto capo UN, in tal modo riconoscendogli una posizione non paritaria rispetto a questi.
8.5.4. Illogicità della motivazione in ordine alla ravvisata aggravante del carattere armato dell'associazione. Sul punto, con argomentare stigmatizzato come palesemente congetturale, sentenza impugnata fondato il proprio giudizio soltantoavrebbe la 7 sull'inserimento del ricorrente nel sodalizio e sul fatto che, di conseguenza, egli avrebbe dovuto rendersi conto del fatto che l'associazione non poteva non disporre di armi>>.
9. SI NT propone cinque motivi con il ricorso ed otto motivi aggiunti, di seguito indicati in distinti punti, secondo il relativo ordine di formulazione.
9.1. Nullità della sentenza, per violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; 6, CEDU;
111, Cost.; 191, 603 e 627, cod. proc. pen., in quanto la sentenza impugnata avrebbe omesso il necessario confronto con le argomentazioni della prima sentenza d'appello, poi annullata. Inoltre, ed in particolare, avrebbe utilizzato quale prova decisiva le dichiarazioni rese dal collaboratore ES, invece ritenute irrilevanti nella precedente sentenza d'appello, senza tuttavia procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'assunzione in contraddittorio di tale prova dichiarativa, resa in separato procedimento nei confronti di altri originari coimputati.
9.2. Violazione dell'art. 416-bis, cod. pen., difettando i requisiti normativi per l'integrazione della natura mafiosa dell'associazione, essendo questa risultata priva, in particolare, della necessaria capacità d'intimidazione, sia sotto il profilo dell'intensità che dell'estensione, come dimostrano il costante ricorso a manifestazioni di violenza e numerosi episodi - passati in rassegna dal ricorrente - nei quali coloro che sono venuti in contatto con gli esponenti del sodalizio non hanno mostrato alcuna acquiscenza al volere di costoro. Si tratterebbe, pertanto, di singole azioni slegate, estemporanee e riconducibili a manifestazioni violente di singoli individui: a tal fine, si evidenzia che l'associazione controllava solo due locali notturni, che essa permetteva ad altri sodalizi di operare nei medesimi settori criminali, e che a quest'ultimi non è mai stata contestata la natura mafiosa.
9.3. Violazione di legge e vizi di motivazione, in ordine al ritenuto ruolo di dirigente del ricorrente. Questi, in realtà, si sarebbe limitato ad intrattenere con il capo UN soltanto un rapporto personale particolare, tuttavia giammai paritario;
in particolare, contraddirebbero la sua ritenuta qualità dirigenziale la presenza del medesimo nell'esecuzione di numerosi reati-scopo, il suo inserimento nel sodalizio a causa della sua prestanza fisica, il suo comportamento silente nel corso del tentativo di estorsione in danno di tale "Gorilla", il tempo eccessivamente breve trascorso dal suo ingresso nella consorteria.
9.4. Violazione di legge e vizi di motivazione, in relazione alla qualificazione come tentato omicidio dei fatti di cui al capo B) dell'imputazione, i quali si 8 sarebbero verificati nel corso di una mischia. Comunque, nella relativa ricostruzione, la sentenza sarebbe incorsa in diversi errori, potendo perciò tali accadimenti integrare, al più, il delitto di lesioni personali.
9.5. Violazione di legge e vizi di motivazione, in punto di determinazione degli aumenti di pena in continuazione per i reati-scopo, per ragioni sostanzialmente analoghe a quella rappresentate con il ricorso del coimputato MI (retro, § 8.4.). Inoltre, la sentenza avrebbe comunque omesso di motivare sulla misura di tali aumenti, che aveva formato oggetto di specifica doglianza rassegnata con l'atto di appello.
9.6. Quanto, poi, ai motivi aggiunti, il primo adduce la violazione dell'art. 627, comma 2, cod. proc. pen., per non avere il giudice del rinvio rinnovato l'istruzione dibattimentale e disposto l'esame del collaboratore ES, nonostante la richiesta in tal senso rivoltagli dalle difese, essendovi esso obbligato in ragione di questa.
9.7. Con il secondo si rappresentano vizi cumulativi di motivazione, nella parte relativa alla valutazione di credibilità soggettiva del collaboratore ES. Questi avrebbe manifestato la volontà di vendicarsi degli imputati. Inoltre, ha affermato di essersi determinato a collaborare per rompere con il proprio passato criminale, ma successivamente è stato colto nella flagranza dei reati di evasione e ricettazione. Infine, là dove la afferma che costui, con la sua scelta, si sarebbe esposto a gravi rischi d'incolumità, la sentenza incorre in una petizione di principio, poiché dà per comprovata quella forza d'intimidazione dell'associazione che, invece, dev'essere dimostrata.
9.8. La terza e la quarta doglianza denunciano vizi cumulativi di motivazione e la violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., perché, in violazione dei principi affermati dalla Corte di cassazione nella sentenza di annullamento con rinvio della precedente decisione d'appello, la pronuncia impugnata si sarebbe limitata ad indicare alcuni episodi violenti e di ritenuta omertà da parte delle relative vittime, senza però spiegare perché gli stessi dovessero considerarsi espressivi di un clima d'intimidazione cogente e sufficientemente diffuso, nonché causalmente riconducibili alla fama del sodalizio criminale, non trattandosi di una c.d. mafia storica, e non fossero dovuti, piuttosto, al timore ingenerato dai singoli autori sui destinatari delle loro violenze o minacce. Né sarebbe stato spiegato perché debba ritenersi che di tale eventuale forza intimidatrice costoro si fossero concretamente avvalsi nella perpetrazione dei singoli reati specifici oggetto di contestazione. 9 9.9. Con il quinto motivo aggiunto, violazione della legge penale e vizi cumulativi di motivazione vengono dedotti in relazione al ritenuto ruolo dirigenziale del ricorrente. -Gli elementi valorizzati in sentenza a tal fine l'aver attirato AN in trappola in occasione dell'aggressione ai suoi danni, l'essere indicato da UN come modello di fedeltà al gruppo, la partecipazione al tentativo di estorsione in danno del tale "Gorilla" sarebbero tutti logicamente neutri, in quanto compatibili anche con un ruolo meramente gregario all'interno di una consorteria criminale.
9.10. Violazione di legge penale e vizi cumulativi di motivazione inficerebbero la sentenza impugnata secondo il sesto motivo aggiunto anche in punto di qualificazione come tentativo di omicidio dell'aggressione in danno di AN. Il provvedimento, infatti, ha valorizzato a tal fine la sede delle ferite, tutte, però, allocate in parti non vitali (arti superiori, cuoio capelluto, spalla, ulna); inoltre, ha qualificato come micidiali le armi utilizzate, ovvero un taglierino ed una spranga, ricavata da una mazza da biliardo, senza però averne accertato e descritto specifiche caratteristiche che potessero indurre a reputarle tali, trattandosi di oggetti non necessariamente muniti di siffatta attitudine.
9.11. Il successivo motivo lamenta la violazione degli artt. 597 (rectius: 587), comma 1, e 627, comma 3, cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7, d.l. n. 152 del 1991, conv. dalla legge n. 203 del 1991. La sentenza impugnata non si è pronunciata sulla richiesta di esclusione di tale circostanza, reputandola inammissibile, poiché non avanzata con i motivi d'appello, ma solo in una successiva memoria. Sostiene però il ricorrente che, in tal modo, la Corte distrettuale avrebbe violato il principio estensivo dell'effetto devolutivo del gravame, trattandosi di motivo proposto da altri coimputati su questione incidente anche sulla posizione di esso deducente. Inoltre, la sentenza si sarebbe limitata ad applicare l'aggravante, senza nemmeno spiegare con riferimento a quale delle due ipotesi tipiche (utilizzo del metodo mafioso o finalità agevolatrice del sodalizio mafioso), in tal modo eludendo l'indagine assegnatale dalla sentenza di annullamento con rinvio.
9.12. L'ultima doglianza attiene, invece, alla violazione degli artt. 2, comma 4, e 416-bis, cod. pen., ed alla mancanza di motivazione in relazione alla misura della pena, avendo la Corte d'appello utilizzato quale parametro di riferimento i limiti edittali attualmente previsti (da dodici a diciotto anni di reclusione) e non quelli, meno rigorosi, in vigore nel giugno del 2013, epoca dei fatti (da nove a quattordici anni). 101 0 10. L'impugnazione avanzata nell'interesse di NE NO consta di un unico motivo di ricorso, con il quale si deduce l'insufficienza e comunque l'illogicità della motivazione, là dove sono state ravvisate la natura mafiosa dell'associazione e la sua partecipazione alla stessa. 10.1. Detto assunto, per il primo aspetto, si fonda sui seguenti argomenti: a) il rapporto con i gestori dei locali notturni non è stato mai caratterizzato da intimidazioni, tant'è che costoro hanno in più occasioni respinto senza conseguenze la proposta dei membri del sodalizio di entrare in società con loro;
b) non c'era vincolo gerarchico tra gli aderenti, tutti posti sullo stesso piano;
c) l'attività del gruppo si è manifestata per lo più verso persone conosciute dagli indagati ed anch'esse più o meno provviste di precedenti penali;
d) né il gruppo né alcuno degli aderenti ad esso hanno mai approntato un piano criminale di radicamento sul territorio. 10.2. Quanto, poi, alla posizione del ricorrente, egli era solo il tuttofare>> di UN, succube esecutore dei suoi ordini, non rispettato dagli altri, al punto da rimanere vittima di ben due aggressioni fisiche, e non presente alla spedizione punitiva
contro
AN;
inoltre, nel periodo in cui la consorteria si sarebbe sviluppata, egli era detenuto (precisamente da giugno 2008 a dicembre 2011) e la sentenza non indica quale sarebbe stato il suo ipotetico ruolo all'interno di essa. 11. LE HI affida la sua impugnazione a due motivi. 11.1. Il primo rappresentato dalla violazione dell'art. 416-bis, cod. pen., e dalla mera apparenza della motivazione, in ordine al ritenuto carattere mafioso dell'associazione. Sul punto, la sentenza si sarebbe limitata a richiamare soltanto dei dati formali: il fatto che l'imputata UR non abbia contestato la relativa contestazione con il suo atto d'appello; la sentenza di patteggiamento, per tale imputazione, emessa nei confronti dell'imputato RZ, precedente capo del sodalizio;
il giudicato formatosi sui reati-scopo, che sarebbero caratterizzati dall'esplicazione di metodi mafiosi;
il passaggio in giudicato della sentenza di condanna per associazione mafiosa acquisita agli atti ex art. 238-bis, cod. proc. pen. nei confronti degli originari coimputati DA e IC, partecipi del medesimo sodalizio. La Corte distrettuale, tuttavia, avrebbe trascurato che agli atti risulta acquisita anche altra sentenza irrevocabile, nei confronti dell'imputata UR, in cui l'associazione in rassegna non viene considerata di tipo mafioso. Inoltre, la sentenza impugnata non evidenzierebbe concreti aspetti di fatto, inequivocamente rivelatori della necessaria capacità d'intimidazione da parte 11 della consorteria, in particolare per quanto concerne la specifica posizione del ricorrente: il quale, in modo illogicamente contraddittorio, viene ritenuto attendibile allorché accusa gli altri, ma non quando nega di aver partecipato a quella organizzazione. 11.2. Con il secondo motivo, si duole della violazione dell'art. 8, d.l. n. 152 del 1991, conv. dalla legge n. 203 del 1991, rappresentando come la sentenza qualifichi espressamente come significativo il contributo probatorio apportato dal ricorrente, ma neghi a questi il riconoscimento dell'attenuante prevista da tale norma, soltanto perché egli non avrebbe ammessO di essere partecipe dell'associazione. 12. Con un unico, articolato motivo, RI LT IS lamenta la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla valutazione delle dichiarazioni rese dal collaborante ES e dal coimputato HI, che sarebbero state travisate. A tal fine evidenzia: a) che il primo non lo ha nemmeno riconosciuto in foto, né ha indicato circostanze significative di una sua partecipazione;
b) che l'altro lo ha erroneamente indicato come parente del capo UN;
c) che il coimputato TE lo indica solo come ladro e non v'è prova che i furti rientrassero nel programma criminale del sodalizio;
d) che, nelle conversazioni telefoniche intrattenute con UN, questi gli chiede la sottrazione di alcuni beni, ma solo per vantaggio personale;
e) che egli non ha mai ricevuto cariche nell'organizzazione, né ha mai partecipato a riunioni;
f) che, infine, il suo coinvolgimento nell'inchiesta si protratto per un tempo molto breve, avendo egli rescisso i legami con quel contesto ben prima dell'esecuzione delle ordinanze custodiali. 13. Anche IE TE, con un solo motivo, contesta la sua partecipazione all'associazione, sulla base dei seguenti rilievi: a) gli si addebitano esclusivamente furti di generi alimentari, tipologia di reato tuttavia non ricompresa tra quelli caratterizzanti la "Brigada"; b) v'è in atti una sola telefonata rilevante secondo la Corte di appello - con il capo UN, in cui questi - si limita a redarguirlo per una condotta di guida imprudente;
c) non vi sono altre conversazioni intercettate, dalle quali emerga un effettivo suo contributo per l'associazione, dovendo perciò desumersi che il suo apporto sia stato comunque episodico;
d) il collaborante ES, infine, si dichiara a conoscenza di una squadra che compie furti per UN, ma tra i relativi componenti non menziona esso ricorrente. 12 14. Pure LE CO, con il ricorso, propone una sola doglianza, contestando la natura mafiosa del sodalizio e la propria partecipazione al medesimo, sulla scorta delle seguenti considerazioni: a) l'inattendibilità del collaborante ES: che ha fornito otto diverse giustificazioni della sua scelta collaborativa;
che si è accusato di reati insuscettibili di oggettiva dimostrazione;
che, a differenza di quanto ritenuto in sentenza, non temeva di mettere a rischio l'incolumità sua e dei propri affetti, avendo affermato di non avere più niente e nessuno>> e di non aver nulla da perdere>; che, infine, ha narrato soltanto fatti di dominio comune nella comunità rumena della città, alcuni, addirittura, resi noti anche dalla stampa;
b) la diversità dell'associazione facente capo ad RZ, cessata con l'arresto dello stesso nel 2009, e quella guidata da UN, avviata con la scarcerazione di questi nel 2011: dal fascicolo processuale non emergerebbe, infatti, quali reati sarebbero stati commessi in tale tempo intermedio, senza dubbio rilevante per una compagine di scarsa rilevanza, né addirittura se un'associazione allora esistesse, poiché tutti i soggetti coinvolti nelle attività illecite del primo hanno continuato a delinquere autonomamente e non si sono curati di assisterne la famiglia durante la detenzione, mentre UN ha dovuto ricominciare zero, reclutando soggetti estranei al primo sodalizio e, anzi, incassando il rifiuto di alcuni aderenti ad esso;
da ciò dovrebbe inferirsi che nessuno di quei due gruppi sia stato in grado di acquisire quella fama criminale necessaria per integrare la forza d'intimidazione richiesta ad un'associazione di tipo mafioso;
né può deporre in senso contrario, il patteggiamento richiesto da RZ, che ha rappresentato una mera scelta di opportunità processuale, funzionale ad una pena molto contenuta;
c) il rifiuto opposto a UN, per la partecipazione alla spedizione punitiva
contro
AN, da cui emergerebbero, per un verso, la scarsa capacità d'intimidazione del gruppo e, per l'altro, l'assenza di un dolo di partecipazione del CO;
circostanza confermata da un'ulteriore conversazione intercettata, in cui quest'ultimo dichiara di non sentirsi parte di alcuna associazione, manifestando altresì l'assenza di qualsiasi timore di ritorsioni. Con un motivo d'impugnazione aggiunto, CO denuncia vizi cumulativi di motivazione, in relazione alla configurabilità dell'aggravante di cui al più volte citato art. 7, per il delitto di estorsione di cui al capo G1) dell'imputazione, alla luce del necessario coefficiente psicologico a tal fine richiesto dalla Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 8545 del 2019, ric. Chioccini, non essendo dimostrato che egli abbia agito, nell'occasione, al fine di agevolare la Brigada o, quanto meno, nella consapevolezza di tale finalità da parte dei suoi correi. 13 15. Due sono i motivi di ricorso dell'imputata NA RI UR. 15.1. Il primo attiene alla violazione dell'art. 648, cod. proc. pen., in relazione alla riqualificazione del reato di cui al capo A) come associazione di tipo mafioso ed al conseguente trattamento sanzionatorio più severo. Nel corso del primo giudizio di appello, la ricorrente aveva rinunciato ai motivi di gravame, ad eccezione di quelli relativi al trattamento sanzionatorio ed all'individuazione del reato in concreto più grave, da utilizzare quale base per l'invocata continuazione: il quale secondo costei sarebbe stato rappresentato dalla direzione di un'associazione per delinquere comune (per la quale già aveva riportato condanna in altro processo), anziché dalla mera partecipazione ad una di tipo mafioso, contestatale in questo giudizio. Tanto premesso, la sentenza impugnata avrebbe errato nel ritenere che il trattamento sanzionatorio riservatole nel primo giudizio di appello nel senso, ossia, di un aumento di pena per la mera condotta partecipativa, ritenuta in continuazione con la più grave condotta direttiva oggetto della precedente condanna sia scaturito dall'esclusione della natura mafiosa del gruppo e, quindi, dalla riqualificazione della relativa condotta per tutti gli imputati, con conseguente effetto estensivo anche sulla sua posizione, a norma dell'art. 587, cod. proc. pen.. La prima sentenza d'appello, infatti, non permetterebbe di escludere che tale esito sia derivato dall'accoglimento dell'anzidetto motivo di gravame da costei proposto e mai rinunciato: con la conseguenza che, non essendo stato tale capo impugnato dal Procuratore generale distrettuale con il proprio ricorso per cassazione, sullo stesso si era formato il giudicato, risultando esso perciò intangibile. 15.2. La seconda doglianza riguarda il difetto di motivazione in relazione al medesimo motivo d'appello: investita della questione se debba ritenersi più grave, ai fini dell'art. 81, comma 2, cod. pen., la condotta di dirigenza di un'associazione criminale comune o la mera partecipazione non qualificata ad un'organizzazione mafiosa, la Corte di appello, all'esito del giudizio di rinvio, ha omesso del tutto di pronunciarsi sul punto. 16. IO LO RB, in distinti motivi, denuncia violazione della legge penale e vizi cumulativi di motivazione, riguardo ai seguenti capi e punti della decisione: 16.1. la natura mafiosa dell'associazione, non avendo la sentenza conferito alcun rilievo agli elementi di prova di diverso segno, pur presenti in atti, e perciò rendendo una motivazione sostanzialmente apparente;
14 16.2. la partecipazione di esso ricorrente al sodalizio, mancando la dimostrazione della sua consapevolezza di aver assunto un vincolo in tal senso;
16.3. la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7, d.l. n. 152 del 1991, conv. dalla legge n. 203 del 1991, difettandone i presupposti;
16.4. la sussistenza dell'aggravante del carattere armato dell'associazione, non potendosi ravvisare, a carico del ricorrente, nemmeno un'ignoranza per colpa di tale profilo. 17. Il ricorso di DU LU EA, infine, è sorretto da quattro motivi. 17.1. Con i primi tre, egli lamenta violazioni di legge e vizi cumulativi della motivazione, con riferimento alla ritenuta natura mafiosa del sodalizio ed alla propria partecipazione allo stesso. Stando all'imputazione, infatti, l'associazione avrebbe operato fino a giugno del 2013, epoca degli arresti della maggior parte dei suoi coimputati, mentre gli elementi di prova indicati in sentenza a suo carico sarebbero tutti successivi a tale data: conversazioni intercettate, tutte del luglio seguente;
reati-scopo (lesioni in danno di tale OR, capo F1, giugno 2013; ricettazione di una carta Gtt, capo N1, ottobre 2013); richiesta di denaro per pagare gli avvocati, rivolta a tale GH, avvenuta il 30 giugno 2013 e nemmeno oggetto di contestazione. In particolare, passando in rassegna gli episodi valorizzati dalla sentenza impugnata, la difesa ricorrente denuncia un travisamento probatorio, in quanto: a) il teste GH ha riferito che, al diniego da lui opposto alla richiesta di contribuire alle spese legali per un appartenente al gruppo di UN, rivoltagli dall'EA, quest'ultimo non ha insistito né ha reiterato successivamente l'istanza, perciò tenendo un contegno del tutto inconciliabile con il metodo mafioso;
b) le modalità delle lesioni a OR sono anch'esse incompatibili con la capacità d'intimidazione diffusa che deve caratterizzare un'associazione mafiosa, poiché la vittima, i suoi familiari ed altri suoi conoscenti presenti all'accaduto hanno reagito verso gli aggressori ed hanno subito dopo presentato spontaneamente denuncia alle forze di polizia. Inoltre, a sostegno dell'assunto relativo all'assenza della necessaria forza d'intimidazione della Brigada, del suo radicamento sul territorio e di un significativo apparato organizzativo, la difesa evidenzia: che al citato GH è stato sufficiente cambiare sede di lavoro, per sottrarsi alle richieste di denaro da parte di quel gruppo;
che OR ha riferito di aver proseguito nella sua attività di clonazione di carte di credito pur dopo l'arresto di RZ, specificando di non aver mai conferito a quest'ultimo proventi da quella derivanti;
che anche altre vittime di atti violenti non sono rimaste silenti, ma hanno denunciato. 15 - la sentenza avrebbe omesso di A tutti questi rilievi si sostiene rispondere, limitandosi a tratteggiare una generica disponibilità del ricorrente nei confronti della consorteria. 17.2. Con il quarto motivo, infine, violazione di legge e vizi cumulativi della motivazione vengono ipotizzati con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7, d.l. n. 152 del 1991, conv. dalla legge n. 203 del 1991, in relazione al delitto di lesioni personali in danno di OR IL Andrei, contestato al capo F1) dell'imputazione: la sentenza si sarebbe limitata, infatti, ad evocare generici dati di contesto, non considerando che le concrete modalità dell'aggressione (reazione della vittima e di altri presenti, immediata e spontanea denuncia dell'accaduto) sarebbero incompatibili con il ritenuto metodo mafioso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Nessuna delle impugnazioni in scrutinio supera il preliminare vaglio di ammissibilità, per le ragioni di sèguito specificamente esposte, in distinti paragrafi per ognuno dei ricorrenti, indicati secondo il medesimo ordine di parte narrativa.
2. Eughen OR PAUN.
2.1. Il primo motivo, nella parte in cui deduce la violazione dell'art. 392, cod. proc. pen., con riferimento alle dichiarazioni rese dal collaborante ES in sede di incidente probatorio, è inammissibile per diverse ragioni.
2.1.1. Anzitutto, esso non è consentito, poiché come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata (pag. 43) la questione di nullità della sentenza di primo grado per l'omessa valutazione di tale elemento di prova, in quanto asseritamente decisivo, è stata già proposta con l'atto d'appello e disattesa dalla prima sentenza di secondo grado, con statuizione che non è stata oggetto di ricorso in cassazione da parte dell'imputato e che, pertanto, è divenuta irrevocabile. Sostiene la sua difesa che l'impugnazione non potesse essere proposta, per sopravvenuta carenza d'interesse, ove si consideri che, escludendo la natura mafiosa del sodalizio, quella sentenza aveva accolto la tesi alla quale la doglianza era diretta. Così, però, non è, perché le dichiarazioni rese dal ES al Pubblico ministero, asseritamente valorizzate dal primo giudice a discapito di quelle acquisite con l'incidente probatorio, costituivano pur sempre una prova a carico dell'imputato, comunque utilizzata anche dalla Corte di appello per l'affermazione dell'esistenza di un'associazione, benché non mafiosa: sì che, dal 16 riconoscimento dell'ipotizzata irritualità della relativa acquisizione ed utilizzazione, sarebbero potuti derivare effetti senza dubbio favorevoli per la posizione dell'imputato, con conseguente ravvisabilità, di un suo perdurante interesse a far valere la doglianza, dovendo tale valutazione condursi secondo un criterio oggettivo e non in base alle eventuali e contingenti considerazioni di opportunità o di strategia difensiva.
2.1.2. In secondo luogo, quand'anche la valutazione delle dichiarazioni rese dal ES in incidente probatorio fosse stata in tutto od in parte pretermessa, da ciò non potrebbe derivare alcuna nullità della sentenza, ma, al più, un vizio di motivazione, sub specie di travisamento per omissione: per la rilevanza del quale, però, occorre che il dato non considerato dal giudice sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per l'essenziale forza dimostrativa di esso in senso diverso. Nello specifico, però, tale forza sovversiva delle dichiarazioni asseritamente non valutate, rispetto al ragionamento giustificativo sostanzialmente conforme delle sentenze di merito, non emerge in alcun modo dal ricorso, che praticamente tace sui contenuti di quelle, finendo così per risultare, sotto questo profilo, aspecifico.
2.1.3. Infine, quand'anche, in ipotesi, una nullità si fosse verificata, nel corso del primo o del secondo grado del giudizio, essa comunque non si sarebbe potuta più rilevare nel giudizio di rinvio, per lo sbarramento in tal senso disposto dall'art. 627, comma 4, del codice di rito.
2.2. Non ha alcun fondamento giuridico, inoltre, la lamentata violazione dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen. trattandosi di norma destinata ad operare esclusivamente nel dibattimento celebrato secondo il rito ordinario e non anche nei giudizi, come quello di che trattasi, svoltisi secondo il rito abbreviato, con conseguente possibilità di utilizzare a fini di prova tutti gli atti acquisiti nel corso delle indagini preliminari, ad eccezione di quelli affetti da inutilizzabilità c.d. patologica, ipotesi certamente non ricorrente nella specie.
2.3. Generico, e comunque manifestamente infondato, si presenta pure il motivo attinente al carattere armato del sodalizio. La sentenza impugnata rammenta l'avvenuto sequestro di numerose pistole e del relativo munizionamento, custoditi presso il locale Club Office (capi N, O e P dell'imputazione), la verificazione di plurimi episodi attestanti la disponibilità di armi e la circolazione di queste tra i membri del gruppo;
inoltre, considerando che le armi occultate in quel club erano nella diretta disponibilità del UN, che le stesse erano principalmente destinate alla sua protezione e che egli era il capo indiscusso del sodalizio, conclude in modo logicamente del tutto lineare per la sussistenza obiettiva dell'aggravante e per la riferibilità soggettiva di essa al ricorrente (pagg. 74 ss., 82). 17 E' del tutto irrilevante, infatti, in senso contrario, che la destinazione delle armi alla difesa non sia caratteristica qualificante dell'associazione mafiosa e che, in ipotesi, quelle non siano state utilizzate per azioni esecutive del programma criminale della consorteria. Per la sussistenza di tale aggravante, infatti, è sufficiente che le armi siano nella disponibilità di uno o più partecipi e che siano soltanto destinate al conseguimento degli scopi dell'associazione, quand'anche esse non siano state in concreto mai utilizzate a tal fine;
e, tra gli scopi indefettibili del sodalizio, dev'essere annoverato quello della protezione dell'incolumità del capo da possibili azioni lesive altrui.
2.4. Manifestamente privo di fondamento giuridico, infine, è pure l'ultimo motivo di ricorso, in tema di aumenti di pena per continuazione. Le statuizioni contenute sul punto nella prima sentenza d'appello, quantunque non impugnate dall'imputato, erano fondate su una qualificazione giuridica dei fatti che è stata successivamente travolta dall'annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione, con inevitabili ricadute anche sull'individuazione della violazione più grave ai fini dell'art. 81, cod. pen.: quest'ultima, infatti, è stata correttamente indicata dal giudice di rinvio nella partecipazione qualificata ad associazione mafiosa, di cui al capo A), invece esclusa dalla prima sentenza (che conseguentemente l'aveva individuata nell'estorsione di cui al capo D); di qui la necessità, e comunque la possibilità giuridica, di rivedere anche i singoli aumenti di pena per continuazione, dovendo gli stessi essere parametrati alla pena inflitta per il reato-base.
3. UT RUJA.
3.1. La prima doglianza, con cui si discute della connotazione mafiosa della Brigada, è del tutto generica, risolvendosi nella riproposizione di questioni - quali quelle della forza intimidatrice e del prestigio criminale - ampiamente risolte già dalla sentenza di annullamento con rinvio emessa dalla Corte di cassazione. Peraltro, il ricorso sostiene che tali dati qualificanti siano smentiti da precisi elementi di fatto, senza tuttavia indicarne neppure uno.
3.2. Lo stesso limite presenta il secondo motivo, riguardante l'asserito contrasto della sentenza impugnata con quella emessa per fatti analoghi nei confronti dell'imputata UR dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino. Il ricorso, infatti, non illustra i termini del ritenuto contrasto, limitandosi ad accennare alla disamina, anche in quel processo, di fatti inerenti a settori criminali d'interesse del sodalizio qui in rassegna (clonazione di carte di credito, sfruttamento della prostituzione) e asseritamente coevi a quelli oggetto del presente giudizio, ma in realtà significativamente anteriori (risalendo al 2009, laddove quelli di che trattasi si sviluppano dal 2010 al 2013). 18 Quanto, poi, al dato che si vorrebbe dimostrare attraverso quel precedente giudicato, ovvero che, nel medesimo àmbito territoriale e negli stessi settori criminali, operassero altre formazioni antagoniste, esso non è sufficiente ad escludere la natura mafiosa del sodalizio: nel medesimo contesto sociale, economico e territoriale, infatti, ben possono coesistere pacificamente o meno gruppi antagonisti, od anche soltanto concorrenti, ciascuno connotato dalla natura mafiosa, in quanto munito di forza d'intimidazione all'esterno, tale da creare nella comunità di riferimento una diffusa condizione di assoggettamento ed omertà. Del resto, si tratta di fenomeno ampiamente rilevato all'interno delle cc.dd. mafie tradizionali, e non solo, nonché riconosciuto da una fluviale giurisprudenza di merito e di legittimità.
3.3. La censura attinente al mancato riconoscimento di attenuanti generiche in prevalenza rispetto alle aggravanti, infine, non è consentita, essendo stata già proposta con il precedente ricorso per cassazione ed espressamente dichiarata inammissibile dalla Corte (pag. 24, sent.), con conseguente formazione del giudicato sul punto. In ogni caso, va osservato che si tratta di motivo totalmente in fatto, che postula dalla Corte di cassazione una valutazione riservata al giudice di merito e perciò non sindacabile, se non nei limiti della manifesta irragionevolezza, certamente non ravvisabile nello specifico, avendo la Corte d'appello fondato il proprio giudizio su plurimi elementi qualificanti ed indiscussi (pag. 84, sent.).
4. RI UT MIHAILA. -4.1. I primi due motivi di ricorso come già evidenziato in narrativa propongono, praticamente alla lettera, le corrispettive doglianze rassegnate dall'imputato UN con la sua impugnazione. E' sufficiente, pertanto, richiamare le considerazioni già rese in proposito (§§ 2.1., 2.2. e 2.3.), rilevando, altresì, con specifico riguardo alla riferibilità soggettiva dell'aggravante della disponibilità di armi, come la sentenza impugnata non contrastata da avverse allegazioni - del ricorrente sullo specifico punto abbia evidenziato la costante presenza del - MI, al fianco del UN, nelle principali azioni violente o intimidatorie del gruppo.
4.2. Il terzo motivo, con cui si discute dell'attribuzione al ricorrente di un ruolo organizzativo all'interno della consorteria, non è consentito, essendosi formato il giudicato sul punto. La Corte di cassazione, infatti, nella sentenza del 9 giugno 2017, con cui ha annullato la prima pronuncia d'appello sui capi e punti già indicati, ha espressamente rilevato a norma dell'art. 591, comma 4, cod.- proc. pen. - l'inammissibilità, per genericità, del motivo di appello proposto sul 19 punto dal MI (pag. 25 sent.), con conseguente acquisizione di irrevocabilità, per questa parte, della sentenza di primo grado. In ogni caso, anche la nuova censura proposta con il ricorso presenta la medesima cifra di assoluta genericità, limitandosi ad una mera espressione di dissenso rispetto alle affermazioni della sentenza impugnata ed agli specifici richiami del ruolo di rilievo svolto dal MI in vari episodi delittuosi, al fianco del UN (pag. 95).
4.3. Anche il quarto motivo del ricorso non è consentito in questa sede e, comunque, si presenta insuperabilmente generico. Giova ricordare che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. Tale onere motivazionale deve ritenersi adeguatamente assolto, nel caso specifico, avendo la Corte d'appello ragionevolmente ritenuto di assegnare valenza qualificante ad aspetti per lo più neppure controversi ed indubbiamente significativi di maggiore gravità del reato e significativa capacità a delinquere: enorme numero di reati commessi, militanza attiva e convinta nell'organizzazione criminale, ruolo dirigenziale, assenza di reale resipiscenza (pag. 96, sent.).
4.4. Il quinto motivo di ricorso sostanzialmente replica il terzo proposto per l'imputato UN, dovendo perciò dichiararsene come per quello la manifesta infondatezza (retro, § 2.4.).
4.5. Quanto ai motivi aggiunti, basterebbe qui rilevare, in via generale, che l'inammissibilità di tutti quelli proposti con il ricorso principale ridonderebbe in tal senso anche su di essi. Per giurisprudenza di legittimità consolidata, infatti, l'inammissibilità di un motivo del ricorso principale, cui si colleghi un motivo aggiunto, idoneo, in astratto, a colmarne i difetti, travolge quest'ultimo, non potendo essere tardivamente sanato il vizio radicale dell'impugnazione originaria (tra le più recenti, Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020, L., Rv. 278387). vaTuttavia, esaminando ugualmente tali doglianze supplementari, osservato che la prima è generica, limitandosi a contestare la correttezza epistemologica della valutazione delle dichiarazioni del ES compiuta dalla Corte d'appello, senza confrontarsi in alcun modo, però, sui risultati di tale attività cognitiva e valutativa. In altri termini, il ricorrente, sebbene lamenti che quei giudici abbiano trascurato la volontà di vendetta di costui ed alcune incertezze d'inquadramento cronologico del suo narrato, tuttavia non muove alcuna critica specifica su nessun punto di quest'ultimo, tale da poter ingenerare ragionevoli dubbi sulla veridicità del medesimo e da portare a ritenere 20 manifestamente illogica l'argomentata valutazione di attendibilità di quelle dichiarazioni operata in sentenza (pagg. 50-52).
4.6. Il secondo motivo aggiunto, relativo al tentativo di omicidio di cui al capo B), non è ammissibile, perché relativo ad un aspetto completamente omesso nel ricorso principale. Per giurisprudenza di legittimità consolidata, infatti, i motivi nuovi d'impugnazione devono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata, essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari (tra molte altre, Sez. 6, n. 6075 del 13/01/2015, Comitini, Rv. 262343).
4.7. Altrettanto vale per il terzo motivo aggiunto, nella parte in cui si contesta l'esistenza di un'associazione di tipo mafioso e la partecipazione ad essa del ricorrente: si tratta, invero, di profili non dedotti con l'impugnazione principale, limitatasi a censurare l'attribuzione al MI di un ruolo organizzativo. In ogni caso, le circostanze di fatto poste a fondamento di tale doglianza capacità intimidatoria limitata alla comunità rumena cittadina ed all'attività di vigilanza sui locali notturni, uso sistematico o meno della violenza - sono state abbondantemente scrutinate e valorizzate dalla sentenza di annullamento con rinvio della Corte di cassazione (pagg. 13-19), rispetto alle cui valutazioni, fatte proprie dalla sentenza impugnata, la difesa non apporta alcun elemento di novità. Riguardo, invece, al ruolo organizzativo, valga quanto dianzi s'è detto al punto 2, per l'identica censura già proposta con il ricorso. A margine, val la pena soltanto osservare che l'art. 416-bis, primo comma, cod. pen., tra le figure apicali non prevede soltanto un "capo", bensì assegna tale qualifica a tutti coloro che svolgano, all'interno della formazione collettiva, un ruolo di tipo organizzativo, che ben può essere svolto anche in posizione sottordinata al vertice gerarchico assoluto, consistendo soltanto nel coordinamento dell'attività di altri partecipi, pur in esecuzione di direttive altrui.
4.8. Generico, infine, è il quarto motivo aggiunto, in tema di aggravante della disponibilità di armi, che sostanzialmente replica il secondo motivo di ricorso, censurando come apodittica senza tuttavia addurre specifici elementi di confutazione la valutazione compiuta dalla Corte di appello, invece - ragionevolmente fondata sul ruolo rilevante e di fiduciario del "capo", ricoperto dall'imputato all'interno dell'associazione, e sulla certa disponibilità di armi da parte della stessa. e x 21 5. SI LIONTI.
5.1. Il primo motivo di ricorso è privo di qualsiasi sostegno giuridico. Il giudice del rinvio non è tenuto a confrontarsi specificamente con le motivazioni della sentenza annullata, potendo da questa desumersi, invece, soltanto argomentazioni eventualmente suscettibili d'incidere sulla tenuta logica della seconda sentenza, da valutarsi secondo le regole generalmente operanti per qualsiasi decisione. In particolare, poi, sulla Corte di appello nel giudizio di rinvio, non gravava alcun obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'assunzione delle dichiarazioni del ES: non ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., che si riferisce all'ipotesi del tutto differente dell'appello del Pubblico - - ministero avverso sentenza di proscioglimento;
ma neppure a norma del successivo art. 627, comma 2, che non impone affatto la rinnovazione dell'istruttoria in appello ad nutum: in tal senso, da ultimo, Sez. 1, n. 12690 del 03/12/2019, Belcastro, Rv. 278703, secondo cui il giudice del rinvio, investito del processo a seguito di annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione, non è tenuto a riaprire l'istruttoria dibattimentale ogni volta che le parti ne facciano richiesta, poiché i suoi poteri sono identici a quelli che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, sicché esso deve disporre l'assunzione delle prove indicate solo se le stesse siano indispensabili ai fini della decisione, così come previsto dall'art. 603, cod. proc. pen., oltre che rilevanti, secondo quanto statuito dall'art. 627, comma 2, stesso codice (nello stesso senso, Sez. 5, n. 52208 del 30/09/2014, Marino, Rv. 262116; Sez. 1, n. 28225 del 09/05/2014, Dell'Utri, Rv. 260939).
5.2. Il secondo motivo è anch'esso manifestamente infondato, oltre che generico, poiché contesta la connotazione mafiosa del sodalizio in rassegna sulla scorta degli stessi argomenti valorizzati dalla prima sentenza d'appello, ma già ritenuti dalla Corte di cassazione, con la sentenza di annullamento con rinvio, inconferenti ai fini dell'esclusione di tale qualificata natura criminale: capacità d'intimidazione non significativa, necessità del ricorso a manifestazioni di violenza, eccezioni alla regola di omertà, presenza di altri gruppi criminali concorrenti. Sul punto, è sufficiente, allora, rilevare che la sentenza impugnata si è correttamente conformata alle valutazioni in diritto compiute dal giudice di legittimità, nessun elemento di novità in fatto essendo emerso in sede di rinvio.
5.3. La terza doglianza, relativa all'attribuzione al ricorrente di un ruolo dirigenziale, si risolve nella prospettazione di circostanze di fatto alternative a quelle valorizzate in sentenza, che deporrebbero, nella lettura difensiva, per l'assenza di tale posizione qualificata: partecipazione all'esecuzione di numerosi reati-scopo, inserimento nel sodalizio in ragione della sua prestanza fisica, 22 comportamento silente nel corso del tentativo di estorsione a tale "Gorilla", brevità del tempo trascorso nei ranghi della consorteria. In tal modo, però, si chiede alla Corte di cassazione una valutazione di fatto, che dovrebbe sovrapporsi a quella del giudice di merito che esula dai poteri attribuiti al giudice di legittimità. Nessuna di quelle circostanze, infatti, è logicamente incompatibile con un ruolo organizzativo, sicché nessuna è capace di disarticolare logicamente la diversa valutazione compiuta dal giudice distrettuale, invece fondata su elementi qualificanti e sostanzialmente non controversi: cura dell'organizzazione delle spedizioni punitive, discussioni da pari a pari con UN per la gestione delle aree di prostituzione, attività di pressione sugli artisti (pag. 91, sent.). Né può avere alcuna valenza sul tema in discussione l'addotta natura non paritaria del rapporto con UN: sul punto, vanno ribadite le considerazioni già rassegnate per MI, sulla possibilità di svolgimento di un ruolo organizzativo anche da parte di individui subordinati al capo (retro, § 4.7.).
5.4. Analoghi limiti presenta il quarto motivo, con cui si contesta la qualificazione in termini di tentativo di omicidio dell'aggressione ai danni AN. La ricostruzione si fonda sull'assunto che si sarebbe trattato di una mischia, elemento di fatto per nulla certo, anzi logicamente smentito proprio da alcuni elementi valorizzati dalla Corte di cassazione ai fini dell'annullamento della prima sentenza d'appello in parte qua: l'assenza di certificazioni mediche attestanti lesioni subite da appartenenti al gruppo avversario del AN;
la mancata dimostrazione di condotte aggressive tenute da quest'ultimo e dai suoi accompagnatori;
la manifesta sproporzione numerica dei due gruppi;
l'indisponibilità di armi da parte del AN e dei suoi compagni (pagg. 20 s., sent. Cass.). Per il resto, laddove, cioè, deduce «evidenti errori e contraddizioni>> in cui la sentenza sarebbe incorsa, la doglianza è del tutto generica, non indicando a quali aspetti intenda riferirsi e, comunque, se ed in che misura tali asserite imprecisioni possano rivestire rilevanza decisiva ai fini di un diverso giudizio.
5.5. L'ultimo motivo di ricorso propone la questione relativa alla ipotetica reformatio in peius degli aumenti di pena per continuazione applicati con la prima sentenza d'appello, dedotta anche dagli imputati UN e MI. Dev'essere, dunque, ribadita la manifesta infondatezza della censura, per le ragioni già esposte (retro, § 2.4.). Va solo osservato, per completezza, che non si ravvisa la denunciata omissione di motivazione sul punto da parte della sentenza impugnata, in quanto, sebbene la stessa non si soffermi ex professo sulle ragioni della misura degli aumenti di pena per continuazione, comunque spiega specificamente (pag. 2 23 3 92) perché ritiene di confermare le valutazioni in punto di pena compiute dal primo giudice, tra cui quelle in discorso, perciò implicitamente richiamandole.
5.6. Passando a trattare dei motivi aggiunti, non può che essere rammentata, anche in questo caso, l'inammissibilità derivata degli stessi, in conseguenza di quella delle ragioni addotte con il ricorso principale (retro, § 4.5.). Peraltro, l'esito non cambia quand'anche se ne considerino i contenuti. Seguendo l'ordine in cui sono stati formulati dalla parte, sul primo, di tenore sostanzialmente identico a quello proposto in esordio del ricorso, non v'è altro da aggiungere rispetto a quanto già dianzi osservato al punto 5.1. 5.7. Il secondo, con il quale si contesta la credibilità del collaborante ES, poiché quegli sarebbe stato mosso da sentimenti di vendetta verso gli imputati e non avrebbe mostrato alcun pentimento, avendo anzi continuato a delinquere, sorvola completamente sulla pletora di elementi che hanno condotto la Corte di appello a ritenere complessivamente attendibili le accuse da lui mosse: narrazione ampia, articolata e costante nel tempo, vasto arco temporale interessato, ricchezza di particolari, sistematica indicazione delle fonti di conoscenza, nessuna volontà di ritrattazione o di minimizzazione, autoaccuse di reati fino a quella data ignoti agli inquirenti, presenza di precisi ed inconfutabili riscontri esterni (amplius, pagg. 50-52, sent.). Peraltro, non v'è, in rerum natura, una regola generale ed ineccepibile, in ragione della quale un chiamante in reità, ed a maggior ragione in correità, il quale renda dichiarazioni accusatorie pienamente riscontrate, debba aprioristicamente reputarsi inattendibile, per il solo fatto di non essersi determinato a tanto per fini eticamente commendevoli. In verità, in via generale ed astratta, neppure l'acclarato sentimento di vendetta del dichiarante può di per sé portare ad escludere, sempre e comunque, che le sue affermazioni siano veritiere, ben potendocisi vendicare di qualcuno o di qualcosa anche rivelando fatti e responsabilità realmente esistenti. Parimenti, neppure può ritenersi decisiva l'assenza di autentico pentimento. Se così non fosse, il giudice penale sarebbe chiamato ad un'indagine che postulerebbe valutazioni di ordine più propriamente etico, che, in quanto tali, non gli competono: innanzitutto, perchè poco funzionali allo scopo, dal momento che anche l'intenso travaglio interiore determinato dall'autentica contrizione - ove mai questa potesse con sicurezza accertarsi è (o, almeno, può essere) in - sé suscettivo di alterare il ricordo;
in secondo luogo, perché l'ordinamento positivo statuale chiede ed impone al giudice di valutare le dichiarazioni di chiamanti in reità o correità e non di pentiti. Quanto, infine, ai rischi per la propria incolumità, cui ES si sarebbe esposto con la propria scelta collaborativa, la sentenza impugnata offre ampio 24 riscontro del ricorso alla violenza quale cifra comportamentale della consorteria, talché la relativa deduzione si rivela ampiamente giustificata sul piano logico. Per queste ragioni, dunque, il motivo in rassegna deve reputarsi generico.
5.8. Manifestamente infondati, invece, sono il terzo ed il quarto motivo aggiunti, con i quali si sostiene che la sentenza impugnata abbia omesso di dar conto adeguatamente dell'esistenza di un'effettiva e sufficientemente diffusa condizione di assoggettamento ed omertà e della derivazione di questa dalla fama della Brigada e non, piuttosto, dalle iniziative violente degli autori dei vari reati, nonché del suo àmbito, circoscritto alle vittime di singoli episodi delittuosi. La motivazione della sentenza, se letta come dev'essere nel suo - complesso, indica elementi ampiamente concludenti, sia con riferimento alla nefasta fama criminale del gruppo, e non solo di singoli, tra le comunità rumene del nord Italia, sin dai tempi della guida del precedente capo RZ (dichiarazioni del criminale albanese AU She;
di LO Constandanche, uno dei buttafuori al soldo di RZ;
oltre che del già citato ES;
ma anche alcune conversazioni intercettate dello stesso UN: vds., amplius, pagg. 53 - 57, sent.); sia per quel che concerne le forme di manifestazione di una sua effettiva e cogente capacità d'intimidazione (numero impressionante di episodi di aggressione, uso di armi da fuoco, esistenza di un sistema di multe e punizioni corporali, non limitate agli aderenti al sodalizio) nonché di un correlato atteggiamento omertoso, diffuso tra coloro che con tale formazione interagivano (dichiarazioni alle forze di polizia mai spontanee e sovente reticenti;
timori di ritorsioni palesati da diverse vittime nelle conversazioni intercettate;
stato di terrore diffuso nella comunità di riferimento, a sèguito della brutale ritorsione subita dal tale CH, per essersi rifiutato di collaborare alla clonazione di carte di pagamento: pagg. 66 - 74). Considerando, dunque, la pluralità di episodi caratterizzati da tali ricorrenti modalità operative e la partecipazione più o meno reiterata ad essi delle stesse persone, nonché rilevando la mancata allegazione, da parte dell'imputato, di qualsivoglia elemento di segno divergente, deve tranquillamente concludersi per sicura tenuta logica della motivazione con cui la Corte d'appello ha riferito ad un gruppo organizzato, e non a singoli individui, requisiti ed effetti che qualificano come mafiosa un'associazione criminale.
5.9. Il quinto motivo aggiunto, con cui si contesta il ritenuto ruolo dirigenziale di ON, è generico. Il difensore deducente si limita, infatti, ad evidenziare alcuni degli elementi indicati a tal proposito in sentenza l'aver attirato AN in trappola per - aggredirlo, l'essere indicato da UN come modello di fedeltà al gruppo, la sua tentativopartecipazione al di estorsione in danno di "Gorilla" che - effettivamente non possono considerarsi sintomatici dello svolgimento di compiti 25 Hr organizzativi. Egli omette, però, di rammentare altri aspetti, unitamente ai primi valorizzati in sentenza e, senza dubbio, maggiormente qualificanti ai fini che qui interessano, dei quali s'è dato conto trattando dell'identico motivo proposto in ricorso e che, pertanto, è superfluo ripetere (retro, § 5.3.).
5.10. Manifestamente infondato, oltre che implicante una valutazione del materiale probatorio, inammissibile in questa sede, è il sesto motivo aggiunto. Si adduce, con esso, la manifesta illogicità della sentenza, nella parte in cui ravvisato il tentativo di omicidio in danno di AN (capo B ha dell'imputazione), valorizzando la sede delle ferite e l'impiego di armi ritenute micidiali: le une, però, allocate tutte in distretti corporei non vitali;
le altre, costituite, in realtà, da una mazza da biliardo ed un taglierino. Deve, tuttavia, osservarsi che secondo quanto si legge in sentenza - dell'impiego di un taglierino e di «una mezza stecca da biliardo» hanno riferito solo gli imputati HI e UN, partecipanti all'aggressione e, quindi, non indifferenti alla ricostruzione delle relative circostanze;
altri testimoni, invece, hanno parlato di una spranga di ferro, e le certificazioni sanitarie acquisite agli atti attestano, a carico della vittima, ferite da taglio indubbiamente significative, essendo stata formulata per esse una prognosi di guarigione di 30 giorni. Inoltre, si dà atto in sentenza senza che le relative circostanze siano contestate che - - AN è stato colpito alla nuca, su una spalla all'altezza del cuore, nonché alla schiena con il coltello. Ed ancora: si riferisce di ripetute sollecitazioni a tagliare>> ad ammazzare>>, rivolte da UN e da altri presenti agli esecutori materiali;
del fatto che l'azione è stata interrotta soltanto perché alcuni del gruppo hanno avuto la percezione che un passante avesse richiesto l'intervento della polizia;
nonché di una espressa minaccia di morte rivolta a AN pochi giorni dopo, proprio da NT (pagg. 37 - 42). -Si tratta, dunque, di elementi di prova plurimi, eterogenei e come detto sostanzialmente incontroversi, che conferiscono al percorso giustificativo della sentenza, in punto di qualificazione giuridica del fatto, un'indiscutibile solidità.
5.11. Il settimo motivo aggiunto, afferente al riconoscimento della circostanza aggravante di cui al più volte citato art. 7, è inammissibile per una pluralità di ragioni. Innanzitutto, perché non è stato proposto con il ricorso principale, né risulta funzionalmente connesso ad alcuno dei motivi di quello (vedi retro, § 4.6.; sul carattere di novità del motivo aggiunto attinente alla configurabilità di una circostanza aggravante, in caso di ricorso con cui si contesti la responsabilità per il reato, vedi, per tutte, Sez. 5, n. 4184 del 20/11/2014, Giannetti, Rv. 262180). 4 26 6 In secondo luogo, perché, a differenza di quanto deduce l'interessato, la relativa doglianza è stata dichiarata inammissibile dalla Corte di appello non solamente perché tardiva, ma anche in quanto generica (pagg. 91 s., sent.). Infine, perché il motivo rimane comunque generico, in quanto, al di là della lamentata violazione dell'effetto estensivo delle impugnazioni proposte da altri imputati sul punto, non allega alcuna ragione specifica che possa legittimare l'esclusione di tale fattispecie circostanziale.
5.12. Manifestamente infondato, da ultimo, è il motivo relativo alla determinazione della pena. Dalla lettura della sentenza di primo grado, espressamente richiamata sul punto da quella impugnata, si rileva agevolmente, infatti, che la pena-base è stata calcolata sulla misura edittale prevista non dal comma secondo dell'art. 416-bis, cod. pen., bensì dal combinato disposto di quello con il successivo comma sesto: ragione per cui la pena irrogata risulta del tutto congruente con la relativa forbice edittale vigente all'epoca dei fatti (da dodici a ventuno anni di reclusione).
6. NE LE. Il ricorso avanzato nell'interesse di questo imputato presenta limiti sia di genericità che di infondatezza manifesta. Laddove contesta la natura mafiosa del sodalizio, infatti, l'impugnazione evoca argomenti già ritenuti inconferenti dalla sentenza di annullamento con rinvio (i rapporti con i gestori dei locali notturni), proponendone una lettura differente ma disancorata da specifiche emergenze probatorie di sostegno;
oppure adduce aspetti, oltre che non dimostrati, comunque nient'affatto inconciliabili con tale connotazione della consorteria (assenza di vincoli gerarchici tra gli aderenti, attività rivolta verso persone gravitanti nei medesimi contesti criminali, assenza di un pieno di radicamento sul territorio). E così, pure, con riferimento alla partecipazione dell'imputato a tale compagine, è lo stesso ricorso a dare per ammesso che quegli fosse il tuttofare» del capo UN, insieme al quale o su suo incarico si legge in sentenza: pagg. 93 s. ha preso parte a numerose imprese criminali del gruppo e si occupava delle ragazze loro connazionali avviate alla prostituzione: condotte, queste, non confutate dal ricorrente ed ampiamente idonee a integrare un contributo alla vita ed al rafforzamento del gruppo criminale e non solamente un ausilio individuale al capo dello stesso. 272 2 7. LE AD. Sostanzialmente gli stessi limiti presenta l'impugnazione presentata per questo imputato.
7.1. Il primo motivo, con il quale si contesta l'affermazione della connotazione mafiosa dell'associazione, è manifestamente infondato nella parte in cui afferma che la sentenza impugnata si sia limitata, su tale aspetto, a richiamare le precedenti sentenze acquisite ex art. 238-bis, cod. proc. pen., peraltro trascurando quello relativo all'imputata UR, in cui detta natura del sodalizio risulterebbe esclusa. La Corte di appello, infatti, non si è limitata ad un richiamo recettizio di quei giudicati, ma ne ha illustrato i contenuti essenziali, arricchendoli delle risultanze del presente processo (pagg. 53 57, 71 75, oltre a quanto rilevato in - - relazione ai singoli reati-fine): e, sui fatti da essi emergenti, ricorso sorvola completamente, perciò rivelandosi generico sotto questo profilo. E tale si presenta anche con riferimento all'asserito contrasto con la sentenza di applicazione di pena a carico della UR: per il quale valga quanto s'è osservato già sull'analogo rilievo proposto dal ricorrente UJ, non essendo in alcun modo sorretta da allegazioni istruttorie concludenti l'addotta identità dei fatti oggetto dei due giudizi, non foss'altro che per lo scarto cronologico tra gli stessi esistente (retro, § 3.2.). Riguardo, infine, alla posizione del singolo, perché egli possa essere considerato partecipe di un'associazione mafiosa, la capacità intimidatrice, l'assoggettamento e l'omertà non debbono necessariamente ricollegarsi alla sua condotta personale, essendo sufficiente che egli consapevolmente e volontariamente presti il proprio contributo all'attività di una compagine con tali caratteristiche: delle quali, nello specifico, HI era ben a conoscenza, avendo preso parte personalmente a vari episodi violenti.
7.2. Anche la doglianza riguardante il diniego dell'attenuante di cui all'art. 8, d.l. n. 152 del 1991, conv. dalla legge n. 203 del 1991, risulta aspecifica. Tale disposizione accorda la diminuzione di pena al partecipe che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati». Data per presupposta la dissociazione, quel che rileva è, dunque, l'utilità del contributo dichiarativo prestato dall'imputato, a prescindere dalla qualità degli elementi probatori già emersi e dalla spontaneità, da parte di costui, della revisione critica del proprio operato (Sez. 1, n. 48646 del 19/06/2015, Marti, Rv. 265851). Ma, come il testo della norma esprime chiaramente, laddove detto 28 contributo dichiarativo attenga specificamente alla ricostruzione dei fatti di reato e/o all'individuazione od alla cattura dei loro autori (e non solo, invece, all'interruzione dell'attività delittuosa), esso deve rivestire carattere di decisività, non essendo sufficiente un semplice ausilio, purché tale. Se queste, allora, sono le coordinate ermeneutiche, ne consegue inevitabilmente che, così come la confessione può non essere sufficiente a garantire all'imputato il riconoscimento di tale attenuante (così, per tutte, Sez. 1, n. 52513 del 14/06/2018, L., Rv. 274190), la mancata o parziale ammissione di responsabilità non può di per sé precludergli l'accesso al medesimo beneficio sanzionatorio. Sotto questo profilo, dunque, la scelta della Corte distrettuale di non riconoscere l'attenuante in discorso ad HI, per aver egli negato la natura mafiosa dell'associazione e dei metodi da essa utilizzati (e dunque, sostanzialmente, per non aver reso piena confessione), presterebbe il fianco a censura. Gli è, però, che il motivo di ricorso si rivela insuperabilmente generico, perché non sviluppa in alcun modo il tema essenziale della decisività del contributo dichiarativo offerto dall'imputato, omettendo qualsiasi riferimento ai contenuti del medesimo e limitandosi a rilevare come la stessa sentenza l'abbia definito significativo>>: il che, però, è indiscutibilmente molto meno di decisivo.
8. RI LT KI. Praticamente reiterativo delle doglianze proposte con l'atto d'appello, e perciò del tutto generico, oltre che volto ad una rivalutazione delle emergenze probatorie, non consentita alla Corte di cassazione, è il ricorso avanzato da questo imputato. Egli si limita a ribadire che i collaboratori ES ed HI non l'hanno riconosciuto in foto, che il coimputato TE lo ha indicato soltanto come dedito ai furti per proprio conto, che non ha mai partecipato a riunioni del clan, che il suo coinvolgimento nelle vicende di questo si è protratto per un tempo breve;
e, quanto, poi, ai furti di cui si discorre nelle sue conversazioni intercettate con UN, si tratterebbe di episodi di loro esclusivo interesse personale e slegati dall'attività associativa. Si tratta, a ben vedere, di allegazioni con le quali si contesta esclusivamente la partecipazione del ricorrente al sodalizio: fatto, quest'ultimo, il cui accertamento deve tuttavia ritenersi irrevocabile, non avendo l'imputato proposto ricorso per cassazione avverso la prima sentenza d'appello, che comunque l'aveva affermato, ed avendo la Corte di legittimità annullato tale 29 decisione soltanto con riferimento alla natura dell'associazione, ma non anche all'esistenza ed alla composizione della stessa. Anche a voler da ciò prescindere, va rilevato che nessuna censura critica, finanche nessun cenno, si rinviene in ricorso sugli elementi valorizzati in sentenza, dai quali risulta che IS utilizzasse autovetture messegli a disposizione dall'associazione; che, dialogando con altro partecipe, si preoccupasse di eventuali punizioni inflittegli dal UN se non avesse condotto a termine un incarico da questi affidatogli;
che avesse proposto allo stesso UN una differente ripartizione degli utili provenienti dai furti, venendo da lui redarguito per la necessità di tenere conto innanzitutto degli interessi della Brigada;
che fosse stato da costui incaricato anche dell'attività di buttafuori presso i locali notturni controllati da quella organizzazione: circostanze, tutte queste, che legittimano tranquillamente l'inferenza compiuta dalla Corte distrettuale, nel senso della sua attiva e consapevole partecipazione alla Brigada per un tempo sufficiente a contribuire alla vita della stessa ed all'attuazione del suo programma criminale.
9. IE TE. Anche TE, con il suo ricorso, si duole esclusivamente della sua ritenuta partecipazione all'associazione. Pure per lui, di conseguenza, vale quanto s'è appena detto per IS, in ordine all'intervenuta irrevocabilità della statuizione resa sul punto già dalla prima sentenza d'appello, non avendo neppure egli interposto ricorso per cassazione avverso la stessa. In ogni caso, anche il suo ricorso si risolve sostanzialmente nella reiterazione dei motivi di appello e nell'allegazione di elementi di fatto asseritamente a lui favorevoli ed alternativi a quelli valorizzati in sentenza, con i quali l'impugnazione non si misura in alcun modo e che, invece, debbono ritenersi ampiamente idonei a sorreggere un giudizio di partecipazione all'associazione: utilizzo, per l'esecuzione dei furti, di autovetture a disposizione del gruppo;
interessamento costante dei vertici di quest'ultimo agli esiti di tale attività delittuosa;
conferimento di parte dei proventi al medesimo;
interlocuzione diretta tra TE e UN sui relativi aspetti;
soccorso organizzatogli da quest'ultimo, in occasione di un sinistro stradale da lui subito mentre trasportava in auto della refurtiva. Se non altro, dunque, il ricorso è inammissibile per genericità del motivo. 30 0 3 10. LE MACOVEI. 10.1. Analoghe considerazioni debbono spendersi per il ricorso di questo imputato, il quale presenta il duplice limite di addurre circostanze in ipotesi a lui favorevoli, tuttavia senza neppure indicare, per lo più, gli elementi di prova da cui le ritrae;
nonché quello di rimanere completamente silente sugli elementi valorizzati in sentenza, invece plurimi ed indiscutibilmente concludenti: stretta collaborazione prestata a UN e NT nella gestione dei servizi di vigilanza presso i locali notturni;
intervento per dirimere un conflitto insorto sulla zona di collocazione di una prostituta;
partecipazione ad azioni intimidatorie strumentali alle attività di usura e sfruttamento della prostituzione;
rivelazione del luogo in cui si era rifugiato il «traditore» CH, così consentendo la spedizione punitiva ai suoi danni;
rivendicazione di non aver mai tradito» il gruppo di RZ (pag. 87 s., sent.). 10.2. Quanto, poi, in particolare, alle censure riguardanti la collaborazione del ES, così com'è accaduto per altri ricorsi (retro, §§ 4.5. e 5.7.), anche quello in rassegna si limita ad evidenziare circostanze ipoteticamente incidenti sulle motivazioni della scelta collaborativa di costui e, più in generale, sulla sua credibilità personale;
omette, però, un completo confronto critico con i profili evidenziati dalla Corte distrettuale e, soprattutto, tace del tutto sui molteplici riscontri alle dichiarazioni di costui, di cui si fa parola in sentenza. 10.3. Altrettanto dicasi con riferimento all'addotta cesura, ed alla conseguente diversità, tra il gruppo facente capo ad RZ e quello guidato da 2 UN: tale allegazione, infatti, muove da dati di fatto non sorretti da specifiche emergenze probatorie e, comunque, oblitera completamente le molteplici evidenze indicate in sentenza, che depongono univocamente per la continuità tra le due compagini (pagg. 53 - 57). 10.4. Neppure possono ritenersi decisive, al fine di scardinare l'impianto motivazionale della sentenza per questo imputato, le sue due conversazioni richiamate in ricorso: l'una, con cui avrebbe dichiarato di non sentirsi parte di alcuna associazione;
l'altra, con la quale spiegava le ragioni del proprio rifiuto di prendere parte alla spedizione punitiva verso AN. Della prima, infatti, non è possibile per il Collegio apprezzare il reale contenuto, e quindi l'effettivo significato ed il possibile travisamento, non essendo stata la stessa allegata al ricorso, né facendosene menzione in sentenza: talché si è in presenza di un dato di fatto di per sé generico come può essere un'affermazione di tal fatta e, per di più, mediato dalla lettura - difensiva. La circostanza, poi, che UN e gli altri aderenti al gruppo abbiano consentito al CO di chiamarsi fuori dalla deliberata aggressione a AN 31 non permette, di per sé ed a fronte della molteplicità di elementi sintomatici di tutt'altro segno, di dubitare sia della capacità d'intimidazione del gruppo che - secondo quanto si legge in dell'affectio societatis di costui: tanto più che tale assenza è stata da lui giustificata sentenza, e nel ricorso non si contesta - agli altri componenti con l'allegazione di inderogabili impegni familiari fuori città (sebbene sia stata probabilmente determinata, in realtà, dalla non condivisione della risoluzione, ritenendo che la vittima designata non si fosse resa responsabile di torti particolarmente gravi). Di tanto si dà conto in sentenza (pag. 87) e, con tale motivazione, il ricorso non si misura criticamente. 10.5. Da ultimo, il motivo aggiunto, con cui si deduce la non ravvisabilità dell'aggravante di cui all'art. 7, d.l. n. 152 del 1991, conv. dalla legge n. 203 del 1991, per il delitto di estorsione di cui al capo d'imputazione G1), a rigore si presenterebbe nuovo e già per questo, dunque, inammissibile rispetto a - quelli dedotti con il ricorso. In quest'ultimo, infatti, si rinviene solamente un telegrafico cenno alla non configurabilità di tale aggravante, in conseguenza della sostenuta natura non mafiosa dell'associazione (pag. 7): censura inammissibile per genericità, oltre che per manifesta infondatezza (in ragione di quanto statuito dal Giudice di legittimità con la sentenza di annullamento con rinvio), e, in quanto tale, insuscettibile d'essere sanata con un motivo aggiunto (retro, § 4.5.). Peraltro, sebbene entrambi i motivi investano la medesima norma di legge, le doglianze si presentano diverse, attenendo alle due differenti fattispecie da quella contemplate: nel ricorso, infatti, si potrebbe intravedere, al più, una contestazione della ravvisabilità del c.d. metodo mafioso, mentre il motivo aggiunto pone in discussione la finalità agevolatrice del sodalizio. Soltanto in via residuale, allora, deve osservarsi che il motivo risulta comunque generico e del tutto infondato, poiché, ancora una volta, sorvola sui plurimi elementi evidenziati in sentenza e richiamati in esordio del presente paragrafo, da cui si desume senza incertezze l'intraneità di CO all'associazione e, per l'effetto, la piena consapevolezza e condivisione delle ragioni strumentali al profitto della stessa, oltre che alla riaffermazione della sua forza criminale, sottese a quell'episodio estorsivo. 11. NA RI URSACHE. 11.1. Manifestamente infondato è il primo motivo del ricorso prodotto da tale imputata, sull'asserita violazione del giudicato acquisito della prima sentenza d'appello, nella parte in cui avrebbe riconosciuto la continuazione della partecipazione ad associazione mafiosa, per cui è imputata nel presente processo, con la direzione di un'associazione per delinquere comune, 32 contestatale in un diverso giudizio, applicandole soltanto un aumento di pena ex art. 81, cod. pen.. Tale assunto difensivo, invero, non trova alcun sostegno, non solo nel testo della predetta sentenza, ma neppure di ordine logico. Una volta esclusa la natura mafiosa della compagine in rassegna, il motivo d'appello con cui si sosteneva la maggior gravità, in concreto, della condotta direttiva di un'associazione criminale comune, rispetto alla partecipazione non qualificata ad una di tipo mafioso, veniva a perdere qualsiasi rilevanza: tanto rende ragione del fatto che la Corte di appello, nella sua prima sentenza, non si sia soffermata sullo stesso. Non può ragionevolmente revocarsi in dubbio che, altrimenti, ovvero se avessero ritenuto di accogliere un siffatto motivo di gravame, quei giudici si sarebbero specificamente trattenuti sul punto, in ragione dell'inconciliabilità di tale assunto difensivo per ammissione dello stesso appellante - con la consolidata lettura normativa delle Sezioni unite di questa Corte. E' del tutto ragionevole e lineare ritenere, allora, che l'applicazione di un aumento per continuazione sulla pena già inflitta nel precedente giudizio è stata disposta dalla prima sentenza d'appello soltanto in conseguenza dell'esclusione della natura mafiosa dell'associazione, e quindi per estensione dell'effetto favorevole derivante dall'accoglimento dei gravami di altri imputati sullo specifico punto. Ne consegue, pertanto, che tale statuizione è stata successivamente travolta dall'annullamento della sentenza per quel capo e che, per l'effetto, la pronuncia con la quale il giudice di rinvio ha rideterminato il trattamento sanzionatorio sulla base della diversa qualificazione giuridica del reato non ha violato alcuna statuizione irrevocabile. 11.2. Inoltre, va escluso anche il difetto di motivazione su quel motivo d'appello, di cui la ricorrente si duole con il secondo motivo di ricorso. Una spiegazione, quantunque incidentale, ma pur sempre esauriente, la sentenza impugnata la offre a pag. 80, là dove illustra la vicenda processuale dell'imputata ed afferma claris verbis in concordia con la unanime giurisprudenza di legittimità, del resto che la violazione più grave, ai sensi - dell'art. 81, cod. pen., andava individuata nella partecipazione all'associazione mafiosa: statuizione dalla quale il ricorso si limita a dissentire, senza muovere alcuna critica ragionata in diritto. Anche tale seconda doglianza, pertanto, si rivela manifestamente infondata. 12. IO LO RB. Palesemente generici sono tutti i motivi del ricorso di questo imputato, che si risolvono nella mera enunciazione di precedenti di legittimità e di principi di 33 diritto, nella completa assenza di riferimenti ad elementi di fatto suscettibili di giustificarne l'applicazione nel caso specifico, così che manca qualunque confronto critico con le ragioni della decisione. Quest'ultima, invece, non solo per quel che riguarda, in generale, la natura mafiosa del sodalizio, ma altresì per quanto attiene alla partecipazione ad esso del ricorrente, poggia su risultanze probatorie senza meno eloquenti: l'interessamento dei vertici della compagine per garantirgli l'assistenza legale, allorché fu tratto in arresto;
i contatti da lui intrattenuti per la riorganizzazione dell'attività di clonazione di carte di credito - dopo gli arresti del giugno 2013, che avevano attinto i vertici della Brigada con tale Agrapinei, persona uscita - dal carcere in possesso di una lettera di raccomandazione di RZ presso i membri del gruppo;
la partecipazione attiva all'aggressione ai danni di GU (capo F1 dell'imputazione), perché ritenuto responsabile della delazione che avrebbe condotto a quegli arresti: causale, quest'ultima, che plausibilmente è stata posta dalla sentenza impugnata a fondamento della ritenuta sussistenza dell'aggravante della finalità agevolatrice del sodalizio mafioso per tale episodio. E così dicasi anche per l'aggravante della disponibilità di armi, avendo la sentenza ragionevolmente desunto la consapevolezza del RB dell'esistenza di quelle dalla sanguinosa faida in atto tra la Brigada e le cosche albanesi, dalla sua frequentazione con i capi dell'associazione, dalla sua partecipazione ad azioni violente (come quella
contro
GU), ma soprattutto dal fatto che, proprio a casa sua, dopo i già ricordati arresti, si sia tenuta la riunione per decidere come recuperare le armi custodite presso il locale Club Office (pagg. 78 s., sent.). Circostanze, tutte quelle appena esposte, sulle quali si ribadisce il ricorso tace completamente, rivelandosi oltremodo generico. 13. DU LU ENEA. 13.1. I primi due motivi di ricorso contestano la ritenuta partecipazione di costui all'associazione. Sul punto, sulla scorta delle osservazioni già rassegnate nel trattare delle posizioni dei ricorrenti IS e TE (§§ 8 e 9), ritiene la Corte che l'accertamento in tal senso contenuto nella prima sentenza d'appello, a sèguito della declaratoria d'inammissibilità del successivo ricorso per cassazione, sia divenuto irrevocabile, rimanendo in discussione soltanto la qualificazione dell'associazione, ma non anche l'inserimento in essa del ricorrente. In ogni caso, le risultanze probatorie valorizzate in sentenza si presentano ampiamente sufficienti a sostenere la decisione della Corte d'appello in tal senso: egli, infatti, è concordemente indicato come una «freccia» agli ordini di UN, sia dal coimputato HI, che dal più volte citato AN, come pure da tale 34 GH, al quale, subito dopo gli arresti del giugno 2013, che avevano attinto i vertici della Brigada, EA si rivolge per esigere un pregresso credito, con l'espressa giustificazione della necessità di denaro per sostenere le spese legali;
ma, in quel momento di fibrillazione del sodalizio, è a lui che si rivolgono pure alcuni connazionali per azioni di recupero crediti;
ed è egli stesso che, con l'ausilio di RB, picchia violentemente tale GU, ritenendolo responsabile della delazione che avrebbe condotto agli arresti (pagg. 70, 77, sent.). Non è affatto ravvisabile, dunque, il denunciato travisamento probatorio, per la sussistenza del quale occorre che il significato del dato istruttorio risulti oggettivamente stravolto e che la corretta lettura dello stesso sia tale da disarticolare l'intero ragionamento giustificativo della decisione. Irrilevante, infatti, se non addirittura speciosa, è anzitutto l'addotta discrasia cronologica tra l'epoca di operatività dell'associazione (fissata nel capo d'imputazione a giugno del 2013, in concomitanza con gli anzidetti arresti) ed il compimento delle descritte azioni da parte dell'EA. Invero, non solo queste ultime sono sostanzialmente contestuali, poiché, per la maggior parte, verificatesi pochissimi giorni dopo quegli arresti, ma altresì sono tutte legate da uno strettissimo vincolo funzionale all'attività del sodalizio: per cui, senza alcuna forzatura logica, esse possono ritenersi come ha fatto la Corte d'appello - - univocamente rivelatrici di una pregressa appartenenza del loro autore a quello. 13.2. Funzionali ad una rivalutazione del materiale istruttorio, non consentita in questa sede, si presentano, invece, i rilievi difensivi con i quali si contesta l'esistenza di un'effettiva capacità intimidatrice della consorteria, mediante l'allegazione di condotte più o meno reattive tenute da alcuni destinatari delle azioni dell'EA. Si tratta, tuttavia, di episodi isolati, incapaci, come tali, di neutralizzare la valenza dimostrativa della moltitudine di vicende di segno contrario emergenti dagli atti, e del tutto compatibili, in via generale, con una condizione di assoggettamento ed omertà sufficientemente diffusa, secondo quanto già posto in rilievo dalla Corte di cassazione con la sentenza di annullamento con rinvio (pag. 15). 13.2. Manifestamente infondato, infine, è l'ultimo motivo, relativo al riconoscimento dell'aggravante di cui al ripetutamente citato art. 7: il ricorso, infatti, si dilunga sulla non configurabilità del metodo mafioso, mentre tale circostanza è stata contestata e riconosciuta soltanto sotto il differente profilo della finalità agevolatrice del sodalizio. 14. All'inammissibilità dei ricorsi consegue obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. la condanna dei proponenti al pagamento delle - spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, 5535 Jo non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro per ognuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2020. Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Petruzzellis Martino Rosati DEPOSITATO IN CANCELLERIA 11 FEB 2021 IL CANCELLERE E. Patrizia Di NZ 636 9