Sentenza 30 aprile 2009
Massime • 1
Il gestore di un ristorante non risponde del delitto di omicidio colposo in relazione all'annegamento di un cliente che si sia tuffato nella piscina dell'esercizio, nonostante questa, palesemente, non fosse fruibile nelle ore serali per assenza di illuminazione.
Commentario • 1
- 1. schema e svolgimento atto di appello penaleRedazione · https://www.giurdanella.it/ · 21 ottobre 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/04/2009, n. 25437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25437 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2009 |
Testo completo
25437 109 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 30/04/2009
SENTENZA
N. 122310p Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. RIZZO ALDO SEBASTIANO PRESIDENTE
REGISTRO GENERALE 1. Dott. IACOPINO SILVANA GIOVANNA CONSIGLIERE
N. 035832/2007 2.Dott. GALBIATI RUGGERO "1
CASSAZIONE 3. Dott. FOTI GIACOMO "
COCOPIE PENALI
4.Dott. MARESCA MARIAFRANCESCA IT Rucnis a copia studio dal IL SOLE 240RE ha pronunciato la seguente per aliae 177 SENTENZA / 17/6/08 IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da :
CORTE SUDEELD CASSAZIONE
UFFING COPIE PENALI 1) SANSONE PASQUALE N. IL 09/04/1935
Richiesta copia studio avverso SENTENZA del 28/09/2007 datsip! TALIA OSS! CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO per dintii 177 11 17/6/09 IL CANCELLIERE visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere CASSAZIONE
GALBIATI RUGGERO PIE PENAL
Richiosia copia studio
C ANSA pergintie 1.77 1 17 hoy IL CANCELLIERE
Ar Vito Monett
l'annullamento senza che ha concluso per rinvio perintervenuta precrizione-
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Udito il difenson Avvito Michele Rosse if
1.y. FATTO E DIRITTO
1. Il Tribunale di Taranto- giudice monocratico-, con sentenza in data 15-12-2003, condannava AL SA, concesse le attenuati generiche, alla pena di mesi quattro di reclusione nonché al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, perché ritenuto colpevole del reato di omicidio colposo per avere cagionato la morte di GI MM (fatto del 17-8-1999).
Il SA era accusato, in qualità di gestore del ristorante "La Petit Fleur" di
Chiatona, di avere omesso di assicurare che la piscina di pertinenza del suddetto complesso fosse in regola con i requisiti di legge. In particolare, la piscina era circondata da una recinzione costituita da due tubolari paralleli orizzontali, non idonea a garantire l'inaccessibilità della zona piscina dagli ambienti circostanti;
la zona pertinente alla piscina non risultava illuminata malgrado l'ora notturna;
la zona non era dotata di cartellonistica informativa del regolamento per l'uso dell'impianto, oltre che delle indicazioni della sua profondità in vari punti;
l'impianto non era dotato di certificato di agibilità all'uso con conseguente mancanza di controlli sanitari per l'uso.
In fatto, era avvenuto che GI MM, tuffatosi all'interno della piscina pur non sapendo nuotare, si era portato nella parte più profonda ed era annegato verso le ore
21,45.
2. Proposta impugnazione da parte dell'imputato, la Corte di Appello di Lecce-
Sezione Distaccata di Taranto-, con decisione del 28-9-2006, confermava la sentenza di primo grado.
Osservava che, come messo in luce dal Tribunale, l'imputato era incorso in numerose negligenze, consistenti tra l'altro nel fatto che il cancello di accesso all'area della piscina era aperto;
comunque la recinzione attigua appariva facilmente superabile;
mancava un cartello con l'indicazione dell'orario di utilizzo della piscina e di divieto di accesso in altri orari con la segnalazione del relativo pericolo, era assente un assistente bagnanti o altro personale della struttura che potesse prestare un primo +
soccorso in caso di necessità e mancavano mezzi destinati a tale scopo (salvagente dotato di fune di recupero). Inoltre, era emerso che l'imputato, su richiesta, nel pomeriggio aveva espresso a vari clienti il divieto di utilizzare la piscina;
peraltro, il predetto aveva ammesso che, malgrado si fosse poi accorto che il divieto era stato eluso, non era intervenuto per richiamare i clienti.
3. L'imputato avanzava ricorso per cassazione.
Rilevava che nessuna delle presunte carenze individuate dalla Corte di Appello poteva ritenersi essere in rapporto causale con l'evento. In specie, il Giudice di
Appello aveva trascurato di prendere in considerazione l'evenienza per cui l'impianto, nell'ora notturna, era chiaramente non funzionante con gli apparati di illuminazione appositamente spenti. D'altro canto, la parte offesa non era caduta accidentalmente, ma, dopo la cena, si era tuffato volontariamente in violazione delle disposizioni impartite dall'albergatore.
Aggiungeva il ricorrente che non erano stati effettuati accertamenti di carattere medico-legale, subito dopo il decesso del MM, circa le cause di tale evento. Al riguardo, non era stato accertato se la vittima fosse deceduta direttamente per annegamento, e non invece per un malore, per essersi immerso nell'acqua dopo avere cenato e fatto uso di bevande alcoliche.
Chiedeva l'annullamento dell'impugnata sentenza.
4. Il ricorso deve essere accolto perché fondato.
Si osserva che l'imputato AL SA, responsabile della piscina attigua al ristorante da lui gestito, era sicuramente titolare di una posizione di garanzia in forza della quale era tenuto ad assicurare l'incolumità fisica degli utenti mediante l'idonea organizzazione dell'attività sportiva e l'incolumità comunque dei clienti del ristorante nel periodo di non funzionamento dell'impianto.
Nel caso di specie, è risultato che l'impianto, al momento dell'occorso, chiaramente non era in funzione mancando l'illuminazione serale, esso era contornato da barriere metalliche per evitare eventuali cadute accidentali in acqua;
d'altro canto, risulta con certezza che la vittima non è caduta accidentalmente nella piscina, ma si è gettata in essa volontariamente pur non sapendo nuotare.
Al riguardo, si evidenzia che le assunte inadeguatezze della struttura (cancelletto di accesso lasciato aperto, mancanza di un cartello indicatore degli orari di utilizzo della piscina, assenza di un assistente di piscina e di strumenti di salvataggio) in parte non risultano tali in relazione ad un impianto chiaramente non in funzione, e per il resto non si palesano in rapporto eziologico con l'evento. Difatti, questo ha la sua causa esclusiva nell'autonoma decisione della parte offesa di bagnarsi nella piscina in orario di chiusura dell'impianto, in assenza del bagnino, malgrado il divieto espresso dal gestore, senza essere in grado di nuotare. Neppure sotto il profilo soggettivo, a prescindere dall'insussistenza di nesso di causalità tra le addotte carenze strutturali dell'impianto ed il fatto, sono ulteriormente ravvisabili profili di colpa per mancata vigilanza od omissione di pronto intervento;
invero, l'attrezzatura sportiva era palesemente non agibile e non fruibile.
Pertanto, è da escludersi la ricorrenza, nel caso in esame, di obblighi di attivazione cui non abbia ottemperato l'imputato; ovvero, in altre parole deve escludersi che l'evento si sia verificato a causa della mancata attuazione di un presidio impeditivo a cura del titolare della connessa posizione di garanzia.
5. In definitiva, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché l'imputato doveva essere prosciolto per insussistenza del fatto.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione IV° Sezione Penale annulla la sentenza impugnata perché il E N IO Z fatto non sussiste. A A S I S R A E C Così deciso in Roma il 30-4-2009. L I L D E e A C l a M N Il Presidente n E A e R P C P e N U n Il Consigliere Est. I o S i z
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