Sentenza 17 maggio 2012
Massime • 1
La rinuncia all'impugnazione è un atto negoziale processuale abdicativo e recettizio, il quale, una volta pervenuto all'autorità competente, produce l'effetto dell'estinzione del gravame, sicché la revoca della stessa è priva di effetti ed il ricorso va dichiarato inammissibile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/05/2012, n. 25020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25020 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMMINO Matilde - Presidente - del 17/05/2012
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 1242
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. D'ARRIGO Cosimo - Consigliere - N. 4291/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. AS IO nato il [...];
2. AR EA nato il [...];
avverso la sentenza del 05/07/2011 della Corte di Appello di Catania;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Roberto Aniello che ha concluso per l'inammissibilità (del ricorso del LE) e rigetto del ricorso di TA;
udito il difensore avv.to Scrofani Cancellieri Daniele per LE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
p.
1. Con sentenza n 1358 del 5/07/2011, la Corte di Appello di Catania confermava la sentenza con la quale, in data 3/03/2011, il Tribunale di Ragusa aveva ritenuto AS NU e AR EA colpevoli di due episodi di furto aggravato ex art. 625, comma 1, n 2, artt. 5 e 7 cod. pen., inoltre, il solo TA del reato di cui alla L. n. 110 del 1974, art.
4. p. 2. Avverso la suddetta sentenza, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione.
p.
3. AS, dopo aver dedotto la violazione dell'art. 625 cod. pen., comma 1, n. 7 e 5, in data 06/04/2012, ha fatto pervenire dichiarazione di rinuncia al ricorso affinché "la sentenza nr 1358/11 rg del 5/07/2011 di codesta Corte passi in giudicato". Successivamente, in data 18/04/2012, l'imputato faceva pervenire altra dichiarazione con la quale revocava "la dichiarazione resa in precedenza con cui rinunciavo al 3 grado di giudizio chiedendo di essere giudicato all'udienza".
p.
4. AR con un ricorso in proprio, ha dedotto i seguenti motivi:
1. violazione dell'art. 625 cod. pen., comma 1, n. 7: sostiene il ricorrente che, nella fattispecie, la suddetta aggravante non era configurabile perché la merce rubata era dotata di un apposito sistema di antitaccheggio;
2. violazione dell'art. 625 cod. pen., comma 1, n 2, per avere la Corte contraddittoriamente ritenuto, da una parte, che l'arma impropria trovata nel suo possesso sarebbe potuta servire a liberare il compendio furtivo dai ragni antitaccheggio e, dall'altra, avere scritto che nell'auto era stata rinvenuta una tenaglia che serviva per lo stesso scopo;
3. violazione della L. n. 110 del 1975, art. 4, in quanto, secondo il ricorrente, l'oggetto sequestratogli era del tutto innocuo;
4. trattamento sanzionatorio per non avere la Corte concesso le attenuanti generiche, ridotto la pena, e concesso la sospensione condizionale della pena.
DIRITTO
p. 1 AS.
Il ricorso proposto dal medesimo va dichiarato inammissibile a seguito della rinuncia che, essendo un atto negoziale processuale abdicativo e recettizio, produce l'effetto dell'estinzione del gravame una volta pervenuto all'autorità competente: di conseguenza, l'eventuale revoca è priva di effetti: in terminis Cass. 42356/2005 riv 232744; Cass. 37727/2011 riv 250787. p.
2. AR.
p.
2.1. violazione dell'art. 625 cod. pen., comma 1, n. 7: la doglianza è infondata per le ragioni di seguito indicate. L'imputato, è stato condannato (insieme al LE ed un altro coimputato non ricorrente) per due furti (il primo commesso a Ragusa il 25/10/2010, il secondo commesso lo stesso giorno a Modica) di computers portatili esposti all'interno del punto vendita di grandi magazzini, "occultandoli dentro un sacco di carta di grandi dimensioni modificato all'interno con carta e fogli di alluminio, così da consentire Illusione del sistema antitaccheggio esistente nel locale".
In altri termini, come risulta dal capo d'imputazione e dalla stessa motivazione dell'impugnata sentenza, i computers che l'imputato rubò erano dotati di sistema di antitaccheggio che, però, in pratica, fu messo nella condizione di non far scattare l'allarme sonoro perché l'imputato occultò i computers all'interno di un sacco foderato di alluminio.
In punto di diritto, sulla configurabilità della ritenuta aggravante nel caso in cui la merce esposta sia dotata di sistemi antitaccheggio, all'interno di questa Corte vi è contrasto. Infatti, a fronte di una parte della giurisprudenza (maggioritaria), che ritiene la configurabilità dell'aggravante "Il sistema di funzionamento, attivo solo in uscita, non consente, dunque, di monitorare il percorso della merce dal banco di esposizione sino alle casse e non presenta, pertanto, alcuna caratteristica che lo renda, oggettivamente o concettualmente, incompatibile con la ratio di previsione dell'aggravante in oggetto. Si consideri, d'altronde, che, in caso di strappo della placca o di indebita disattivazione, in qualsiasi modo, del suo funzionamento, il capo di abbigliamento può essere tranquillamente portato fuori dall'esercizio commerciale, sfuggendo in tal modo all'impianto di rilevazione. Si tratta, allora, di un sistema di tutela del patrimonio che non esclude la configurabilità dell'aggravante, alla stessa stregua di un comune impianto di antifurto installato in autovetture, la cui presenza - agevolmente neutralizzabile da chi sia dotato di particolare perizia -non è, notoriamente, ostativa alla configurabilità della stessa aggravante": Cass. 49640/2009 Rv. 245820; Cass. 24862/2011 Rv. 250914, vi è altra parte della giurisprudenza che giunge ad opposta conclusione rilevando che il dispositivo "antitaccheggio" assicura un controllo costante e diretto incompatibile con la situazione di affidamento alla pubblica fede di avventori e clienti: Cass. 1607/1965 Rv. 100488; Cass. 38716/2009 riv 245300. Nel caso di specie, però, non è necessario prendere posizione sulla suddetta problematica perché, come si è detto, in punto di fatto, è pacifico che l'imputato rubò i computers dopo aver provveduto, con il marchingegno di cui si è detto, a disattivare l'allarme. Di conseguenza, poiché a seguito di quell'accorgimento, il sistema antifurto non era più in grado di funzionare, tutta la problematica alla quale si è accennato, nella concreata fattispecie in esame, non ha ragione d'essere come, peraltro, ha rilevato questa Corte nella motivazione della sentenza n 49640/2009 Rv. 245820 cit. p.
2.2. violazione dell'art. 625 cod. pen., comma 1, n. 2: la doglianza, nei termini in cui è stata dedotta, è fuorviante. Infatti, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente (che fa leva su alcuni brani della motivazione che sarebbero in contrasto fra di loro), l'aggravante in questione è stata contestata per avere impiegato "un mezzo fraudolento consistito nell'occultamento della refurtiva", ossia per avere adoperato un sacco foderato di alluminio che impedì all'allarme di attivarsi. Ed è proprio in relazione a tale mezzo fraudolento che è stata ritenuta l'aggravante: cfr pag. 3 sentenza di primo grado.
p.
2.3. violazione della L. n. 110 del 1975, art. 4: il ricorrente fu trovato nel possesso di "una stella ninja ad otto punte, arma da punta e taglio atta ad offendere" occultata all'interno del suo giubbotto. Il primo giudice ha ritenuto che "trattasi di uno strumento da punta e da taglio atto ad offendere che rientra fra le armi improprie tipiche (sono tali secondo l'elencazione di cui alla citata norma bastoni muniti di puntale acuminato, gli strumenti da punta e da taglio, mazze, tubi, catene, fionde, sfere metalliche. Per tali armi, pertanto, non è necessario alcun accertamento desumibile dalle condizioni di tempo e di luogo inerente la chiara utilizzazione per l'offesa personale, posto che tale utilizzabilità è presunta per legge in modo assoluto ... il porto dell'arma da parte del TA non risulta sorretto da una causa lecita che lo giustifichi è ...".
La suddetta motivazione è stata confermata dalla Corte territoriale. In questa sede, il ricorrente si è limitato a ribadire la propria tesi difensiva secondo la quale l'oggetto sequestratogli sarebbe del tutto innocuo lamentando, quindi, in pratica, un preteso travisamento della prova del reato costituito, appunto, dall'oggetto sequestrato ed erroneamente ritenuto, secondo il ricorrente, da entrambi i giudici, un'arma.
Al che deve replicarsi che, qualora, invece, ci si trovi innanzi ad una cd. doppia conforme (doppia pronuncia di uguale segno) il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamele travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Infatti, in considerazione del limite del devolutum (che impedisce che si recuperino, in sede di legittimità, elementi fattuali che comportino la rivisitazione dell'iter costruttivo del fatto, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice) il sindacato di legittimità deve limitarsi alla mera constatazione dell'eventuale travisamento della prova, che consiste nell'utilizzazione di una prova inesistente o nell'utilizzazione di un risultato di prova incontrovertibilmente diverso, nella sua oggetti vita, da quello effettivo. Il che non può dirsi nella fattispecie in esame atteso che entrambi i giudici merito hanno ritenuto quell'oggetto un'arma da punta e da taglio, conformemente al capo d'imputazione in cui l'oggetto viene descritto come una stella ad otto lame acuminate atte ad offendere. p.
2.4. trattamento sanzionatolo: La suddetta censura va ritenuta manifestamente infondata in quanto la motivazione addotta dalla Corte territoriale particolare gravità della vicenda processuale;
reiterazione nel tempo dei reati con precisa programmazione ed organizzazione;
segnalazione di altro furto con modalità analoghe;
imputato destinatario di un decreto di allontanamento comunitario per motivi di pubblica sicurezza emessi dai Prefetti di Catania, Messina e Torino;
pena determinata in misura prossima al minimo edittale;
prognosi negativa ai fini della sospensione condizionale deve ritenersi congrua e logica avendo dato conto degli elementi scelti per la formulazione del giudizio globale e, quindi, per la negazione sia delle attenuanti generiche che del beneficio della sospensione condizionale: di conseguenza, essendo stato correttamente esercitato il potere discrezionale spettante al giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio, il relativo esercizio si sottrae ad ogni censura di legittimità.
p.
3. In conclusione, la sola impugnazione del LE deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 591 c.p.p., per rinuncia:
alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00. Il ricorso del TA, invece, va rigettato con conseguente condanna al pagamento delle sole spese processuali.
P.Q.M.
DICHIARA inammissibile il ricorso di LE NU e RIGETTA il ricorso di TA EA NA entrambi al pagamento delle spese processuali ed il LE anche al versamento di Euro 1.000,00 in favore alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2012