Sentenza 19 ottobre 2016
Massime • 1
In tema di prova, la causale in tanto può fungere da fatto catalizzatore e rafforzativo della valenza degli indizi posti a fondamento di un giudizio di responsabilità, in quanto essi, all'esito dell'apprezzamento analitico e nel quadro di una valutazione globale di insieme, si presentino, anche in virtù della chiave di lettura offerta dal movente, chiari, precisi e convergenti per la loro univoca significazione. Ne consegue che il movente non può costituire elemento che consenta di superare le discrasie di un quadro probatorio ritenuto, con motivazione immune da censure, di per sè non convincente.(Fattispecie in tema di omicidio).
Commentario • 1
- 1. Il Cds rimette all'A.P. questioni su attestazioni SOARedazione · https://www.giurdanella.it/ · 15 marzo 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/10/2016, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2016 |
Testo completo
008 13 -1 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 19/10/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA MARIA CRISTINA SIOTTO Dott. - Presidente N. 1105/2016 Dott. PALMA TALERICO - Consigliere - - Consigliere - N. 48155/2015 REGISTRO GENERALE GAETANO DI GIURO Dott. - Consigliere - RAFFAELLO MAGI Dott. Rel. Consigliere - Dott. ANTONIO CAIRO - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI NAPOLI nei confronti di: IN EN N. IL 01/06/1981 avverso la sentenza n. 82/2014 CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI, del 10/07/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/10/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO CAIRO Udito il Procuratore ENerale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. hi Uditi il Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Paola Filippi, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, la quale ha concluso per l'annullamento con rinvio della decisione impugnata;
Avvocato Loria Filippo che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO della1. La Corte d'assise d'appello di Napoli il 10 luglio 2015, in riforma sentenza emessa dal giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Nola, il 20 gennaio 2014 nei confronti di IN EN (alias AO IN, alias INn AN) lo assolveva dal reato di omicidio ascrittogli per non aver commesso il fatto. Premetteva che la sera del 23-7-2009 in San Giuseppe Vesuviano era deceduto Su HA (noto anche come A SE), dopo un'aggressione, per effetto di diversi fendenti infertigli alla schiena e all'addome. Le investigazioni nell'immediatezza non permettevano di acquisire elementi rilevanti ad eccezione di un filmato che riprendeva intorno alle ore 23.54, in orario prossimo al delitto, una BMW di colore grigio con a bordo diverse persone di cui, tuttavia, si distinguevano le sole sagome. La Corte territoriale indicava le fonti di conoscenza sui fatti e le riteneva non idonee a fondare l'affermazione di penale responsabilità. Sottolineava una profonda differenza tra le dichiarazioni rese da UI AN Xi e quelle rese da A EN ed A Nu, sulle circostanze in cui ciascuno riferiva d'aver attinto informazioni sull'omicidio. UI, in particolare, aveva dichiarato di aver appreso del delitto la sera stessa dei fatti, allorquando telefonicamente l'avvenuta esecuzione era stata comunicata ad A EN e A Nu (dagli stessi esecutori). L'omicidio era stato commesso come risposta ad una precedente aggressione che, nel dicembre 2008, la vittima aveva posto in essere nel locale Wang Chao di Prato, accoltellando anche l'imputato. L'evento raccontato era stato riscontrato dagli accertamenti eseguiti dai carabinieri. Si accertava che alla rissa aveva partecipato anche la vittima, aderendo al gruppo di aggressori che aveva avuto la meglio su A UI e AO IN, soggetti che il UI aveva successivamente indicato come partecipi del commando omicida. A EN, al contrario, affermava di aver appreso del delitto un paio di giorni dopo direttamente dall'imputato. A Nu anche affermava d'aver appreso del delitto un paio di giorni dopo in un centro massaggi, ma solo perché gliene aveva parlato tale AO XI. Costui era un tassista abusivo, che aveva accompagnato a Napoli, con la sua BMW, il gruppo che aveva dato esecuzione all'omicidio. li 2 La divergenza sui canali e sulle fonti di conoscenza era stimata non marginale dalla Corte territoriale. Il fatto che UI e che A EN avessero poi dichiarato di aver appreso dell'omicidio, anche direttamente dall'imputato, non era ritenuto un elemento dirimente, poiché si trattava, per un verso, di racconti generici e, per altro verso, divergenti su particolari non marginali. UI, infatti, aveva dichiarato di aver appreso la vicenda nel dicembre del 2009, nel locale Hogmu Fang. Proprio l'imputato aveva raccontato dell'omicidio alla presenza di A EN ed A NU, oltre che di AOma e A Yong. Il particolare dell'incontro, tuttavia, non era stato confermato, né da A EN, né da A Nu. Si osservava, del resto, che AOma, ascoltato dal difensore ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. pen., aveva affermato di non ricordare dell'incontro in quel locale. L'A EN, ancora, aveva ammesso di aver appreso i fatti dall'imputato, ma aveva anche aggiunto di non ricordare dove fosse, poiché all'epoca faceva uso di stupefacenti. Nessun contributo utile aveva offerto A Nu, fonte de relato da altra fonte, peraltro rimasta ignota. Informatore del dichiarante sarebbe stato, infatti, AO Xu, tassista che avrebbe condotto il gruppo a Napoli per l'omicidio. Si trattava, tuttavia, di un soggetto diverso da AO PA, anche possessore di una BMW, soggetto che nel racconto dell'A EN era stato egualmente l'accompagnatore del gruppo. Né le dichiarazioni rese da UA GS, secondo la Corte territoriale, avevano offerto elementi di supporto certi alla tesi accusatoria. Costui, si è osservato, aveva indicato i nominativi dei partecipi attraverso alcuni nomignoli;
avevano, tuttavia, fatto difetto riconoscimenti fotografici dei soggetti indicati. Il dichiarante aveva ancora indicato come sua fonte di conoscenza A Guai, soggetto non meglio identificato, né identificabile nello stesso A UI. Si era, poi, annotato che alcun elemento era stato acquisito a supporto dell'avaria della vettura BMW (Tg BH 658 GB), evento anche raccontato dalla fonte e che si sarebbe verificato all'altezza di Roma. Ancora, la macchina ritratta nei filmati era di colore grigio e non bordeaux (vettura che l'A EN aveva indicato come appartenente allo AO PA). Quell'auto, di converso, lo AO PA si accertava averla comperata due mesi dopo l'omicidio (il 25-11-2009).
2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli e lamenta la violazione dei principi giurisprudenziali consolidati sulla chiamata di correo. Si era in particolare omessa nella fattispecie una valutazione complessiva del materiale dichiarativo. Aveva, di converso, costruito correttamente i fatti il giudice per l'udienza preliminare all'esito del celebrato giudizio abbreviato individuando il movente nella rissa precedente nel comune di Prato l'1-12-2008. D'altro canto, due dei li 3 chiamanti in reità affermavano che il gruppo stesso aveva utilizzato una BMW di colore grigio, ripresa anche dai filmati. Riscontro alle dichiarazioni de auditu sarebbe potuto essere costituito anche da altra chiamata de relato. La Corte d'assise d'appello aveva operato, contrariamente a quanto sarebbe stato necessario, una valutazione frazionata del materiale di prova pretermettendo, di converso, una valutazione unitaria. Sulla scorta di quanto premesso la sentenza impugnata doveva essere annullata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso ad avviso del Collegio è inammissibile.
1.1. L'atto di impugnazione si risolve in una critica indifferenziata alla decisione di secondo grado, realizzata anche attraverso il richiamo della sentenza di primo grado emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Nola che aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per il delitto ascrittogli in rubrica. Indicate le ragioni a supporto della motivazione di primo grado, lamenta il ricorrente come il giudice di secondo grado abbia svalutato quei particolari, giungendo a negare la prova della responsabilità. Avrebbe, tuttavia, proceduto ad una valutazione solo frazionata degli elementi di prova, senza applicare i principi della sentenza di questa Corte in materia di chiamata de relato (S.U. 29-11-2012, n. 20804 Aquilina).
1.2. Il motivo di ricorso, risulta genericamente articolato sul punto e difetta delle necessarie argomentazioni esplicative a sorreggere uno scrutinio logico alternativo valido, in ordine all'incidenza di una possibile e diversa decisione nel merito. Il ricorso, di converso, apre ad una scelta ed intende prospettare alla Corte di legittimità un'alternativa tra le due distinte ipotesi ricostruttive confrontatesi nei giudizi di merito. Esse infatti attraverso la diversa lettura delle fonti di prova hanno indotto la condanna in primo grado e l'assoluzione nel giudizio d'appello, secondo valutazioni distinte con cui il ricorrente avrebbe avuto obbligo di confrontarsi, al fine di introdurre ed esplicitare i vizi legittimanti il ricorso per cassazione ex art. 606 cod. proc. pen. Non risulta sufficiente, contrariamente, una critica generalizzata alla decisione ed alla soluzione assunta in secondo grado, per invocare la maggiore plausibilità della tesi posta a fondamento del giudizio di primo grado, trattandosi di verifica comparativa che non compete alla Corte di legittimità. Si finisce, dunque, con il ricorso per prospettare un'alternativa e si rimette un'opzione decisoria, fra più ipotesi astrattamente possibili, che non compete al giudizio di legittimità, investendo il puro "merito" della decisione. li 2. In particolare, ferma la correttezza dei principi che in astratto il ricorrente richiama sulla decisione di questa Corte che integra lo statuto di verifica della chiamata de relato (S.U. 29-11-2012, n. 20804 Aquilina) non basta quel semplice richiamo per soddisfare l'obbligo di critica che vincola il ricorrente stesso e che deve appuntarsi sul percorso logico giuridico che ha sorretto la decisione oggetto di censura. Nella specie la Corte territoriale non disattende i principi della decisione Aquilina né disapplica l'insegnamento che da essa deriva, ma confrontando nel merito il portato narrativo delle diverse delazioni e dichiarazioni, ritenute trattarsi di elementi che divergono su punti essenziali, di guisa che non risulta possibile procedere ad un incrocio tra gli stessi e ad una valutazione comparativa e complessiva del materiale probatorio, per inferirne, appunto, la conclusione di colpevolezza, che aveva caratterizzato il primo giudizio. Il ricorso sul punto non esplicita sulla scorta di quali elementi non sarebbe condivisibile la decisione assunta, né enuclea gli argomenti a sostegno della decisione che avrebbero indotto una conclusione viziata ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. In particolare annota il ricorrente che il riscontro ad una fonte de relato possa essere costituito anche da altra fonte della medesima natura e che il territorio dei riscontri alle dichiarazioni rese è retto dal principio di libertà, in guisa tale da ammettersi un possibile conforto della dichiarazione attraverso elementi di diversa natura e consistenza che, pur non provando il fatto autonomamente (diventerebbero in questa prospettiva fonti dirette di conoscenza), offra dati esterni dimostrativi utili a ritenere aderente al reale l'ipotesi oggetto di verifica. Nella specie, tuttavia, la Corte d'assise d'appello delimita correttamente la portata della fonte dichiarativa, A Nu. Ne riduce la portata conoscitiva annullandone la forza dimostrativa e lo stesso ruolo che alla medesima fonte si era inteso riconoscere nel giudizio di primo grado, nella dinamica della lettura degli eventi. Si tratta, infatti, di un canale di conoscenza che la Corte territoriale ha ritenuto dissolversi, poiché la medesima fonte aveva indicato, a sua volta, come soggetto da cui aveva attinto la notizia del delitto, tale AO XI, un tassista abusivo, non meglio identificato. Lo stesso A Nu ha osservato la Corte aveva affermato di aver saputo degli eventi all'interno di - - un centro massaggi. Non ha, dunque, confermato quanto aveva affermato l'altra fonte (UI AN), secondo cui i fatti erano stati conosciuti la stessa sera dell'omicidio, allorquando, unitamente ad A EN, entrambi avevano ricevuto una telefonata dagli stessi esecutori del delitto. Anche questo aspetto è stato scrutinato criticamente dai giudici del merito, per inferirne un difetto di convergenza non marginale. Su questo segmento il ricorso non esplicita le ragioni di critica all'argomento sviluppato e, nel pur legittimo richiamo della decisione delle S.U di questa Corte, non li 5 enuclea gli argomenti critici di segno contrario, rispetto al ragionamento svolto dalla Corte di merito, che ha inteso dissentire dalla valutazione operata dal primo giudice. Si intende, allora, come la mancata indicazione ed esatta individuazione della fonte diretta di conoscenza dell'A Nu si infranga contro il disposto dell'art. 195 comma 7 cod. proc. pen. e come non permetta recuperi in chiave probatoria di quella dichiarazione, risultando essa equiparabile alla notizia attinta da soggetto ignoto e che non sia stato, appunto, identificato. Il medesimo UI AN, ancora, annotano i giudici della Corte d'assise d'appello non risulta confermato nella parte in cui aveva affermato d'aver appreso la notizia del delitto la sera stessa alla presenza anche di A EN. Costui non ha confermato quel particolare ed ha, piuttosto, dichiarato di aver attinto la notizia dopo qualche giorno, direttamente dall'imputato, senza rammentare il luogo in cui costui assuntore di aveva fatto quella delazione. All'epoca, infatti, aggiungeva l'A EN, era cocaina. Nella medesima circostanza aveva appreso che il tassista che li aveva accompagnati era tale AO PA, dunque, soggetto diverso da AO XI, fonte di conoscenza indicata dall'A Nu. La stessa affermazione di UI AN di aver poi appreso conferma diretta sul delitto dall'imputato, all'interno del locale nell'anno 2009 ed alla presenza di A EN, di A Nu, di AOma e A Yong è stata ritenuta dalla Corte territoriale elemento in sé non sufficiente e non idoneo a fondare l'affermazione della penale responsabilità. Ciò per le ragioni esplicitate ed in particolare perché, da un lato, né l'A EN, né I'A Nu avevano confermato quel dato narrativo e, dall'altro, lo stesso AOma, ascoltato ex art 391 bis cod. proc. pen., non lo aveva egualmente rammentato. La dichiarazione, dunque, di UI AN, equiparabile ad una sorta di confessione stragiudiziale ricevuta dall'imputato, si ridimensionava nettamente, quanto agli elementi esterni di supporto e la Corte territoriale è giunta a ritenerla non sufficiente, in ragione delle indicate divergenze, per affermare la penale responsabilità dell'imputato. Né gli elementi ulteriori, esterni ai dati dichiarativi, sono stati ritenuti dati idonei a corroborare quella affermazione, in termini tali da indurre una conferma della prima decisione. Tra questi in primo luogo ed essenzialmente il movente del delitto. Esso, avrebbe, invero, tratto scaturigine dalla rissa all'interno del locale di Prato, scontro cui l'imputato aveva preso parte e che aveva visto, tra gli antagonisti che erano prevalsi sul IN EN, proprio la vittima dell'omicidio. Il movente del delitto, infatti, risulta richiamato dai giudici della Corte d'assise d'appello. E' stato, tuttavia, considerato elemento in sé non validamente interpretabile o valorizzabile per ritenere che il portato dichiarativo di base potesse - in presenza delle 6 segnalate affermazioni e discrasie - assurgere a rango di prova della penale responsabilità per l'omicidio. Questa Corte ha d'altro canto avuto modo di chiarire che in tema di prova, la causale in tanto può fungere da fatto catalizzatore e rafforzativo della valenza degli indizi posti a fondamento di un giudizio di responsabilità, in quanto essi, all'esito dell'apprezzamento analitico e nel quadro di una valutazione globale di insieme, si presentino, anche in virtù della chiave di lettura offerta dal movente, chiari, precisi e convergenti per la loro univoca significazione (Sez.1, sentenza n. 17548 del 20/04/2012 Cc. (dep. 10/05/2012), Sorrentino, Rv.252889; per l'ipotesi che il movente non sia un elemento di per sé capace di fondare una condanna, potendo conservare un margine di ambiguità, e potendo svolgere solo la funzione di chiave di lettura di altri elementi di prova a carico dell'imputato: Sez.1, sentenza n. 14182 del 30/03/2010 Ud. (dep. 14/04/2010) P.G. in proc. Piromalli, Rv. 246752). Nella specie, dunque, a parte ancora una volta la mancanza di una critica precisa in ricorso sul punto, attraverso il richiamo allo stesso movente del delitto si rischierebbe di cedere ad una semplificazione probatoria. Si finisce per invocare, cioè, l'impiego di quel profilo come elemento di superamento delle discrasie che la Corte d'assise d'appello ha evidenziato nella ricostruzione del quadro dimostrativo ritenuto, appunto, con motivazione immune dalle censure rivolte, non convincente.
3. Il ricorso, alla luce di quanto detto, deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 19 ottobre 2016. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE "b u laino Maria Cristina Sotto Antonio Cairo DEPOSITATA IN CANCELLERIA 10 GEN 2017 IL CANCELLIERE Stefania PAIELLA 7