Sentenza 11 aprile 2013
Massime • 1
La rinuncia all'impugnazione è un atto negoziale processuale abdicativo e recettizio, il quale, una volta pervenuto all'autorità competente, produce l'effetto dell'estinzione del gravame, sicché la revoca della stessa è priva di effetti e l'impugnazione che ne consegue va in ogni caso dichiarata inammissibile. (Fattispecie in cui la revoca della rinuncia ed il nuovo atto di appello erano stati presentati entro la scadenza del termine di impugnazione).
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 23848 del 11https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 6 Num. 23848 Anno 2013 Presidente: AGRO' ANTONIO Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI SENTENZA N. 49176/2012 sul ricorso proposto da: SERRANO CACERES JIMMY HERLIXON N. 19/9/1978 avverso la sentenza n. 2994/12 del 30/4/2012 della CORTE DI APPELLO DI MILANO visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO Letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale in persona del Dott. SANTE SPINACI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Serrano Caceres Jimmy Herlixon, a seguito della condanna in data 17 luglio 2008 con sentenza del gup di Busto Arsizio per violazione della legge droga, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/04/2013, n. 23848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23848 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 11/04/2013
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO P. - rel. Consigliere - N. 685
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 49176/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER AC IM RL N. 19/9/1978;
avverso la sentenza n. 2994/12 del 30/4/2012 della CORTE DI APPELLO DI MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO;
Letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale in persona del Dott. SANTE SPINACI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
RA AC JI ON, a seguito della condanna in data 17 luglio 2008 con sentenza del gup di Busto Arsizio per violazione della legge droga, proponeva appello a mezzo del proprio difensore il successivo 23 luglio. Il 15 settembre 2008 dichiarava espressamente di rinunciare all'impugnazione. Il 19 settembre presentava una nuova dichiarazione di impugnazione, revocando la precedente rinuncia, riservando il deposito dei motivi al difensore che, in effetti, li presentava il 23 settembre 2008. La Corte di Appello di Milano con sentenza del 30 aprile 2012 dichiarava inammissibile l'appello rilevando che, con la rinuncia, vi era stata immediata estinzione del gravame restando senza effetto gli atti successivi di revoca dell'impugnazione e proposizione di nuovo appello. Ricorre il difensore di RA deducendo la violazione di legge e sostenendo la validità della revoca della rinunzia in quanto intervenuta entro la scadenza del termine di impugnazione - sia la revoca che il nuovo atto di appello sono stati difatti presentati prima della decorrenza del termine.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, ritenuto che la rinuncia all'impugnazione una volta pervenuta all'autorità procedente produca l'effetto di estinzione del gravame, chiede il rigetto del ricorso. Il ricorso deve essere rigettato.
Dopo isolate decisioni di segno contrario, peraltro risalenti al 1992, questa Corte di Legittimità ha ritenuto in recenti decisioni che la rinuncia all'impugnazione estingue il gravame dal momento in cui giunge alla conoscenza dell'autorità competente, con conseguente immediato passaggio in giudicato della sentenza: (La rinuncia all'impugnazione è un atto negoziale processuale abdicativo e recettizio, il quale, una volta pervenuto all'autorità competente, produce l'effetto dell'estinzione del gravame, sicché la revoca della stessa è priva di effetti ed il ricorso va dichiarato inammissibile. (Sez. 2, n. 25020 dei 17/05/2012 - dep. 22/06/2012, Vasile e altro, Rv. 253078). Nello stesso senso;
Sez. 1, n. 37727 del 28/09/2011 - dep. 18/10/2011, Russo, Rv. 250787). Tale effetto di immediato giudicato della sentenza impedisce, quindi, anche la riproposizione dell'impugnazione laddove non sia ancora decorso il termine per impugnare.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2013