Sentenza 30 luglio 2002
Massime • 1
Proposta in primo grado azione di accertamento del contratto di affitto a coltivatore diretto, costituisce domanda nuova e come tale inammissibile in appello la richiesta di declaratoria del contratto di affitto a coltivatore non diretto, che per l'eterogeneità, oggetto di una degli elementi costitutivi di tale tipo contrattuale, oggetto di una specifica disciplina, introduce un "petitum" e una "causa petendi" diversi.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/07/2002, n. 11248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11248 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO NICASTRO - Presidente -
Dott. UGO FAVARA - Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - rel. Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso (19079/00 R.G.) proposto da:
DI MM OM;
DI MM RI SA;
DI MM FE;
DI MM TI OB, SC LI, elettivamente domiciliati Roma, via Giolitti n. 202, presso l'avv. Domenico Ciavarella, che li difende unitamente all'avv. Pietro Ciavarella, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
PI AE BE
- intimato -
nonché sul ricorso (21729/00 R.G.) proposto da:
PI AE BE, elettivamente domiciliato in Roma, via Dora n. 1, presso l'avv. M. Athena Lorizio, difeso dall'avv. Domenico Bellantuono nonché dall'avv. Antonio Luigi Venditti, giusta delega in atti;
- controricorrente ricorrente incidentale -
contro
DI MM OM;
DI MM RI SA;
DI MM FE;
DI MM TI OB, SC LI, elettivamente domiciliati Roma, via Giolitti n. 202, presso l'avv. Domenico Ciavarella, che li difende unitamente all'avv. Pietro Ciavarella, giusta delega in atti;
- controricorrenti al ricorso incidentale -
avverso la sentenza della Corte d'appello di AR, sezione specializzata agraria, n. 447/2000 del 26 aprile - 23 maggio 2000 (R.G. 977/99).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30 aprile 2002 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. D. Ciavarella e l'avv. P. Ciavarella per i ricorrenti principali e l'avv. D. Bellantuono nonché l'avv. A. L. Venditti per il ricorrente incidentale;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SArio Russo, che ha concluso perché previa riunione dei ricorsi siano rigettati i primi due motivi del ricorso principale, dichiarato inammissibile il terzo motivo e assorbito il ricorso incidentale e declaratoria, altresì, di inammissibilità dei documenti prodotti in violazione dell'art. 372 c.p.c. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 6 agosto 1998 PI AE BE conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Foggia, sezione specializzata agraria, DI MM RI SA, DI MM RT OB, DI MM FE nonché SC LI.
Esponeva l'attore che nel giugno 1997 i convenuti gli avevano. verbalmente, concesso in affitto 64 ettari di terreno in S. Severo, contrada Cupola, suddivisi in 13 particelle fondiarie, perché li adibisse a coltivazione di barbabietole e che tale rapporto doveva ricondursi in un affitto quindicennale, ai sensi dell'art. 27, della l. 3 maggio 1982, n. 203, atteso che esso concludente doveva qualificarsi "coltivatore diretto", essendo divenuto tale a partire dagli inizi dell'anno 1995.
Chiedeva, pertanto, l'attore, che il rapporto in questione fosse ricondotto, ai sensi dell'art. 27, l. n. 203 del 1982, al modello contrattuale dell'affitto quindicennale ordinario, con scadenza al 2012, riduzione del canone nei limiti di quello equo e restituzione dei canoni versati in eccedenza.
Costituitisi in giudizio i convenuti resistevano alla avversa pretesa, atteso che l'attore non poteva qualificarsi coltivatore diretto.
Per la coltivazione del fondo di 64 ettari, di cui voleva essere riconosciuto conduttore, osservavano i convenuti, erano necessarie 1664 giornate annue di forza lavorativa e il PI non era in grado di impiegare, annualmente, 554 giornate lavorative (pari a un terzo della forza lavorativa totale) per la conduzione dei terreni in questione.
In ogni modo, proseguivano i convenuti, l'attore coltivava a pomodori anche 12 ettari di terreno di certo SOLIMANDO in Poggio Imperiale e altri 10 ettari di tale MARZULLI in Apricena, per cui correttamente l'NP (ex gestione Scau) nel febbraio 1997 aveva rigettato la domanda del PI per essere riconosciuto coltivatore diretto. Escluso, ancora, per mancanza della forma scritta, che il rapporto inter partes potesse qualificarsi come affitto a conduttore non coltivatore diretto, i convenuti prospettavano, in via di ipotesi, che il rapporto tra le parti poteva qualificarsi di compartecipazione e, quindi, non essendo un rapporto associativo, non poteva trovare applicazione l'art. 27 della legge n. 203 del 1982. Chiedevano, pertanto, i convenuti, in via principale, il rigetto di ogni domanda attrice, in via riconvenzionale la condanna dell'attore al risarcimento dei danni patiti a causa della omessa spontanea riconsegna dei terreni oggetto di controversia, dopo la scadenza pattuita, danni da quantificarsi anche in separata sede. Svoltasi l'istruttoria del caso l'adita sezione con sentenza 20 ottobre 1999 rigettava la domanda di riconduzione ad affitto del rapporto con i DI MM, avente ad oggetto 64 ettari di terreno in agro di S. Severo nonché la consequenziale domanda di fissazione dell'equo canone, mentre accoglieva la domanda riconvenzionale e condannava il PI all'immediato rilascio del terreno occupato senza titolo nonché al risarcimento dei danni, da liquidare in separata sede.
Gravata tale pronunzia dal PI la corte di appello di AR, sezione specializzata agraria, con sentenza 26 aprile - 23 maggio 2000 in riforma della decisione dei primi giudici dichiarava ricondotto ad affitto a conduttore non coltivatore diretto il rapporto agrario inter partes relativamente a ettari 64 in agro di S. Severo, con inizio dall'annata agraria 1996-97, dichiarava, altresi, l'efficacia del provvedimento ex art. 700 c.p.c. adottato dal tribunale di Foggia il 19 maggio 1999 e confermato dalla corte di appello il 7 luglio 1999, ordinando, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio per la determinazione del canone equo. Per la cassazione di tale pronunzia hanno proposto ricorso, affidato a tre motivi DI MM OM, DI MM RI SA, DI MM FE DI MM TI OB nonché SC LI. Resiste, con controricorso e ricorso incidentale condizionato, PI BE AE.
DI MM OM, DI MM RI SA, DI MM FEm DI MM TI OB nonché SC LI hanno proposto controricorso per resistere al ricorso incidentale avversario. Le parti hanno presentato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I vari ricorsi, tutti proposti contro la stessa sentenza, devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 C.P.C.
2. In limine parte ricorrente principale deduce che il controricorso e il contestuale ricorso incidentale "non devono essere esaminati e, quindi, stralciati dal gravame ... in quanto ... affetti da inesistenza per essere inesistente la loro notifica". Si osserva, infatti, che detta notifica è stata effettuata in modo del tutto anomalo, atteso che "richiesta all'Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico notifiche della Corte di appello di AR, la relata è effettuata sempre dell'Ufficiale Giudiziario della Corte di Appello di AR ... il quale avrebbe notificato a mani proprie (territorio, addirittura di non sua competenza) senza sottoscrivere la relata. Si nota solo una sigla illeggibile su un timbro che pare dell'Ufficio notifiche della Corte di appello di Roma".
3. La deduzione è manifestamente infondata.
È assolutamente pacifico, in causa, come risulta dall'originale dell'atto (nonché delle copie allegate), di cui è consentito il diretto esame da parte di questa Corte regolatrice essendo stato denunziato un error in procedendo, nonché dalla stesse ammissioni dei ricorrenti principali, che l'atto 2 novembre 2000 e date successive, contenente il controricorso e ricorso incidentale (contraddistinto con il numero di R.G. 21790/00) è stato notificato, ai ricorrenti principali DI MM OM, DI MM RI SA, DI MM FE, DI MM TI OB e SC LI presso i loro difensori nel domicilio eletto in Roma, via Giolitti n. 202 mediante consegna di n. 5 copie (una per ciascuna delle parti). Detta notifica è stata eseguita, come risulta dalla relativa relata, ritualmente sottoscritta, da LA LI, Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico notificazioni presso la Corte di Appello di Roma, e, quindi senza ombra di dubbio, ad opera di ufficiale giudiziario competente.
Pacifico quanto precede è palesemente irrilevante e non pertinente, al fine del decidere, che nella prima parte della ricordata relazione di notificazione l'ufficiale giudiziario che ha eseguito la notificazione sia erroneamente indicato - per evidente errore materiale - come "addetto all'ufficio unico notificazioni presso la Corte di appello di AR".
A prescindere dal considerare che la parola "AR" risulta cancellata della relazione di notificazione redatta sull'originale restituito al PI, anche nell'eventualità tale cancellazione non sia stata operata sulle copie consegnate ai diversi destinatari è di palmare evidenza che la dedotta "inesistenza" non sussiste. Con la normale diligenza, infatti, il destinatario della notificazione stessa non poteva non percepire che si era a fronte a un mero errore materiale in alcun modo inidoneo a inficiare la validità della notificazione.
Accertato, inoltre, che la notifica è stata - senza ombra di dubbio - eseguita da Ufficiale giudiziario competente e ha raggiunto il suo scopo (i DI MM e la SC si sono regolarmente costituiti, con controricorso, per resistere al ricorso incidentale, denunziando la inesistenza della notifica del ricorso incidentale esclusivamente in sede di memoria ex art. 378 c.p.c.) è palese anche sotto questo diverso, concorrente, profilo, l'impossibilità, logica, oltre che giuridica (per l'assenza di tutti i requisiti perché la notificazione stessa possa qualificarsi inesistente) per l'accoglimento della eccezione de qua.
4. Sempre in limine parte PI ha dedotto con memoria ex art. 378 c.p.c., la inammissibilità del ricorso per cassazione proposto da controparte.
Si osserva, infatti, che come appreso da esso PI esclusivamente nelle more di questo giudizio di legittimità (e come risultante da due documenti notificati a controparte ex art. 372 c.p.c.), gli attuali ricorrenti principali non sono proprietari dei fondi oggetto di controversia (ma DI MM OM è esclusivamente, "già affittuaria dei terreni stessi", mentre è pendente controversia ex art. 2932 c.c. promossa da DI MM OM
contro
RO NN RI e EL RI, promittenti venditrici di quegli stessi terreni).
"Poiché è incerto il titolo della detenzione dei terreni agricoli in controversia da parte dei DI MM OM e quindi degli altri ricorrenti - conclude al riguardo parte PI - va ritenuto che essi non avevano la legittimazione ad causam per resistere all'azione di riconduzione in affitto promossa da PI BE AE, per cui va dichiara la inammissibilità del ricorso per cassazione dagli stessi proposti avverso la decisione della corte di merito".
5. L'assunto è palesemente infondato.
Almeno sotto due, concorrenti, profili.
5.1. Precisato che nella specie ne' nella sentenza in questa sede gravata (unica oggetto di ricorso per cassazione) ne' nel ricorso principale si attribuisce in alcuna parte ai DI MM la qualità di "proprietari" dei fondi per cui è controversia, in conformità a una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice - da cui totalmente prescinde la difesa del ricorrente incidentale - si osserva che il rapporto di locazione (e, quindi, anche quello di affitto) avendo natura meramente obbligatoria, può essere validamente costituito anche da chi non è titolare di un diritto reale sull'immobile locato, purché sia in condizione di trasferire materialmente al conduttore la detenzione e il godimento dell'immobile stesso (cfr., ad esempio, Cass. 10 dicembre 1979, n. 6413). In altri termini, per assumere la qualità di locatore non è affatto necessario avere un diritto reale sulla cosa, ne' agire in nome del titolare, ma è sufficiente la disponibilità dell'immobile, con la conseguente possibilità di trasferire al conduttore la detenzione e il godimento (Cass. 9 maggio 1981, n. 3070; Cass. 7 maggio 1982, n. 3852; Cass. 17 gennaio 1983, n. 358; Cass. 14 aprile 1983, n. 2620;
Cass. 29 aprile 1983, n. 2973). Deriva da quanto sopra, altresì, in termini opposti rispetto a quanto - apoditticamente - si assuma da parte del ricorrente incidentale, che nelle controversie relative al rapporto di locazione l'indagine sulla legittimazione (attiva o, eventualmente, passiva) del locatore attiene non alla qualità di proprietario del bene, bensì a quella di locatore stesso, a nulla rilevando la mancanza di prova in ordine al suo diritto di proprietà (cfr., in termini, Cass. 15 aprile 1986, n. 2657). Proprio in tema di contratti agrari, recentemente, si è precisato, da un lato, che la legittimazione a contraddire la domanda di conversione della mezzadria in affitto, trattandosi di azione contrattuale, spetta al concedente, anche se questo non è proprietario o usufruttuario del fondo ma solo affittuario (cfr. Cass. 21 febbraio 1995, n. 1863), dall'altro, che il contratto di affitto di fondi rustici, in quanto avente natura consensuale e fonte di rapporti obbligatori, spiega i suoi effetti indipendentemente dal diritto di proprietà della persona del concedente, purché questi abbia la disponibilità del bene, si da essere in grado di trasferirne all'affittuario la detenzione e il godimento, per cui colui che ha la disponibilità del fondo, come è legittimato a concludere un contratto di affittanza agraria, così può validamente "vendere" l'erba insistente sul fondo, cedendo a terzi la facoltà di accedere al fondo, al fine di raccogliere l'erba stessa (Cass. 27 aprile 1995, n. 4651). È di palmare evidenza, pertanto, concludendo sul punto, che è assolutamente irrilevante, al fine del decidere, e di escludere la legittimazione (attiva, quanto alle domande dagli stessi proposte, e passiva, in merito alle domande contro di loro formulate dal PI) dei DI MM al presente giudizio, la circostanza che gli stessi non vantino un diritto di proprietà o altro diritto reale sui terreni oggetto di controversia.
5.2. In secondo luogo, anche a prescindere da quanto precede, si osserva che nell'eventualità gli assunti prospettati dal PI fossero stati - per ipotesi - fondati e si fosse ritenuta, da parte di questa Corte, la carenza di legittimazione al presente giudizio dei DI MM, perché non proprietari dei terreni oggetto di controversia, non poteva giammai pervenirsi alla conclusione auspicata dal PI (declaratoria di inammissibilità del ricorso principale con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di merito che ha affermato l'esistenza di un contratto di affitto tra il PI e soggetti non legittimati a essere parti di un tale rapporto).
Questa Corte, infatti, - dovendo rilevare anche ex officio, in ogni stato e grado del giudizio, il difetto di legittimazione attiva e passiva delle parti (Cass. 17 maggio 2000, n. 6420; Cass. 13 maggio 2000, n. 6160) - avrebbe dovuto non solo dichiarare inammissibile il ricorso principale, ma anche cassare, senza rinvio la sentenza impugnata nonché quella di primo grado (ai sensi dell'art. 382, comma 3 c.p.c.) perché rese in contraddittorio di soggetti (i DI
MM) non legittimati a resistere alla domanda del PI che doveva essere rigettata in limine sotto tale profilo già dal giudice di primo grado (Cass. 6 marzo 2000, n. 2517; Cass. 15 settembre 2000 n. 12174, nonché Cass. 6 novembre 2001 n. 13695, tra le tantissime).
6. Come accennato in parte espositiva, PI AE BE, premesso che DI MM OM, DI MM RI SA, DI MM TI OB, DI MM FE, nonché SC LI nel giugno 1997 gli avevano, verbalmente, concesso in affitto 64 ettari di terreno in agro di S. Severo per la coltivazione di barbabietole ha promosso - in primo grado - il presente giudizio (innanzi al tribunale di Foggia, sezione specializzata agraria) chiedendo che il rapporto di affitto inter partes, ai sensi dell'art. 27, l. 3 maggio 1982, n. 203, fosse ricondotto al modello contrattuale dell'affitto quindicennale ordinario, con scadenza al 2012, riduzione del canone nei limiti di quello equo e restituzione dei canoni versati in eccedenza.
Opponevano i convenuti che l'attore non poteva qualificarsi coltivatore diretto e che, conseguentemente, non era applicabile nella specie l'invocato art. 27 della legge n. 203 del 1982, con conseguente riconduzione del rapporto inter partes tra i contratti di affitto a conduttore coltivatore diretto (di cui agli artt. 1 e ss. della stessa legge n. 203 del 1982). Svoltasi la istruttoria del caso quei giudici, da un lato, hanno rigettato la domanda principale, del PI, di riconduzione all'affitto del rapporto con i DI MM, nonché la consequenziale domanda di fissazione dell'equo canone, dall'altro, accolta la domanda riconvenzionale, hanno condannato il PI sia al rilascio del terreno, perché detenuto senza titolo, sia al risarcimento dei danni, da liquidare in separata sede.
Gravata tale pronunzia dal soccombente PI, che insisteva per l'accoglimento della domanda proposta, con riconduzione all'affitto ex art. 27, legge n. 203 del 1982 del rapporto con i DI DOMMASO e determinazione del canone equo dovuto, i giudici di secondo grado, con la sentenza in questa sede gravata, hanno accolto per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto hanno dichiarato ricondotto ad affitto a conduttore non coltivatore diretto il rapporto agrario inter partes relativamente ad ettari 64 in agro di S. Severo, con inizio dall'annata agraria 1996/97.
7. Tale statuizione è censurata con il primo motivo dai ricorrenti principali, i quali deducono, nell'ordine "violazione e falsa applicazione dell'art. 437, comma 2, c.p.c., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.", "difetto di motivazione ed illogicità manifesta", nonché "violazione e falsa applicazione dell'art. 360 nn. 3 e 5 (c.p.c.) in relazione all'art. 112 c.p.c. per stridente ultrapetizione ovvero stridente extrapetizione". Si osserva, in particolare, al riguardo, che il PI (che nel ricorso introduttivo di primo grado aveva chiesto la riconduzione all'affitto del rapporto in questione, perché coltivatore diretto dal 1995) in appello, oltre a insistere su tale richiesta (sull'assunto che erroneamente i primi giudici gli avessero negato la invocata qualifica di coltivatore diretto) aveva svolto anche altra domanda di "riconduzione all'affitto, con la determinazione della durata (del rapporto) ai sensi del 1^ e 2^ comma dell'art. 22, l. n. 203 del 1982, con la determinazione del canone equo per il tipo di affitto" ove fosse stato ritenuto non coltivatore diretto. Accogliendo, tale ultima domanda, evidenziano ancora i ricorrenti principali, i giudici di appello sono incorsi nella violazione dell'art. 437, comma 2, c.p.c., atteso che tale ultima disposizione espressamente fa divieto di proporre, in sede di appello domande e eccezioni nuove.
8. Nel resistere a tale censura il ricorrente incidentale assume (controricorso, pag. 12) che "i DI MM avverso la indubbia qualificazione da parte dei giudici di primo grado del rapporto tra le parti come affitto, non hanno proposto appello, per cui sulla qualificazione di affitto operata dai giudici di primo grado (del rapporto inter partes) si è formato il giudicato interno". "A seguito del giudicato interno formatosi sulla qualificazione di contratto di affitto, è precluso ogni esame delle questioni prospettate dai DI MM con il ricorso per cassazione, che pertanto, va dichiarato inammissibile".
9. L'assunto è manifestamente infondato.
Certo, infatti, come osservato sopra, che i primi giudici hanno rigettato la domanda attrice, escludendo l'esistenza, tra le parti, di un rapporto, riconducibile all'affitto, e certo, altresì, che gli stessi giudici hanno condannato il PI sia al rilascio dei terreni in questione in quanto detenuti senza titolo, sia al risarcimento del danno, è di palmare evidenza che l'invocato, supposto, giudicato interno, in ordine alla esistenza tra le parti di un contratto di affitto non sussiste.
Non solo - infatti - la domanda principale del PI è stata rigettata per essere stata esclusa, da quei giudici, l'esistenza di un rapporto "riconducibile" all'affitto (e, quindi, a maggior ragione, anche un contratto di affitto) ma, contemporaneamente, il PI è stato condannato al rilascio del fondo perché detentore senza titolo dello stesso e ciò esclude, in radice, la possibilità che - contemporaneamente - vi sia stata nella stessa sentenza, il riconoscimento di un non meglio identificato contratto di affitto. Nè, ancora, in senso contrario, può invocarsi che nel dispositivo della ricordata sentenza, quanto allo svincolo del libretto bancario su cui era stato depositato il ricavato della vendita delle barbabietole si precisi, con formula breve "con consegna al PI del saldo oggi esistente dedotto l'ammontare del canone d'affitto relativo all'annata 1997/98".
Specie tenuto presente che nella parte motiva si precisa chiaramente che il corrispettivo dovuto dal PI (definito "canone agrario") derivava dagli accordi inter partes stipulati nel giugno 1997 che in più parti è precisato (anche nel dispositivo) non avere dato vita al sorgere di un contratto di affitto agrario.
Deriva, da quanto osservato sopra, pertanto, che anche tale eccezione di inammissibilità formulata dal PI deve essere disattesa e che il primo motivo del ricorso principale deve ritenersi ammissibile.
10. Non solo peraltro, il motivo sopra riassunto è ammissibile ma anche fondato e meritevole di accoglimento.
Come assolutamente pacifico in dottrina, come presso una più che consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice, il divieto di proporre domande nuove in appello, operante sia nel rito ordinario sia nel rito del lavoro è volto ad assicurare il principio del doppio grado di giurisdizione e, al contempo, a garantire che il contraddittorio non venga alterato in danno della parte nei cui confronti una o più domande nuove vengano proposte per effetto dell'ampliamento dell'oggetto del contendere (Cass. 18 novembre 2000, n. 14930). Perché si abbia una "nuova" domanda, vietata in appello, è sufficiente che la parte introduca nel processo una diversa causa petendi mediante l'allegazione di nuove circostanze di fatto, dato che il mutamento, nei suoi elementi materiali, del fatto costitutivo dedotto in giudizio e la prospettazione di un nuovo tema di indagine e di decisione (non esclusivamente sotto il profilo giuridico) altera l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia (Cass. 6 dicembre 1999, n. 13630). Nel processo del lavoro - in particolare - è configurabile un mutamento della causa petendi, con conseguente introduzione di una domanda nuova, preclusa in appello a norma dell'art. 437 c.p.c. quando il fatto costitutivo della pretesa sia modificato nei suoi elementi materiali, e, quindi, non sia in questione solamente una diversa qualificazione giuridica (Cass. 9 maggio 2000, n. 5840; Cass. 1 marzo 2001, n. 2938). Pacifico quanto precede e non controverso che in primo grado la domanda del PI si basava sull'assunto, di fatto, che lo stesso era "coltivatore diretto", e che, pertanto, il rapporto inter partes doveva ricondursi nell'ambito dei contratti di affitto a conduttore diretto, come disciplinati dagli artt. da i a 7 della legge n. 203 del 1982, è palmare la "novità" della domanda introdotta (ancorché
subordinatamente) in appello e volta a sentir ricondurre il rapporto inter partes nel diverso rapporto di affitto a conduttore non coltivatore diretto di cui agli artt. 22, 23 e 24 della stessa legge n. 203 del 1982. Specie considerato che non solo il petitum immediato è, nelle due domande, completamente diverso (stante la autonomia e la non confondibilità del contratto di affitto a conduttore diretto rispetto a quello a conduttore non coltivatore diretto), ma che il sorgere dell'uno o dell'altro è legato a situazioni di fatto assolutamente eterogenee (e il tutto, a prescindere dal considerare che 1 come recentemente precisato da questa Corte Regolatrice, l'art. 27, della l. 3 maggio 1982, n. 203, sia per motivi di ordine letterale che per considerazioni di carattere sistematico non può trovare applicazione ove faccia difetto, in capo a chi pretende la riconduzione all'affitto di un certo rapporto agrario, la qualità di coltivatore diretto (cfr., Sentenza deliberata da questa sezione il 24 gennaio 2002, in R.G. 9069/00 + 113388/00, Alfano c. Rago, in corso di pubblicazione)).
11. Irrilevante, al fine di una diversa soluzione della lite è quanto si afferma, al riguardo, nella sentenza gravata, nonché in sede di controricorso.
11.1. "Nell'applicare la legge - dispone l'art. 12, comma 1, preleggi - non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore": è palese, pertanto, che in sede di applicazione del diritto positivo, non sono in alcun modo pertinenti le considerazioni svolte nella sentenza gravata in ordine a quanto si opera in altri ordinamenti, eventualmente comunitari, sino a che manchino disposizioni che rendano operativi, nel nostro sistema positivo, detti principi o "orientamenti". Ancorché - come evidenziato dall'unanime dottrina in argomento e dalla giurisprudenza di questa Corte sullo specifico tema - la legge n. 203 del 1982 abbia "accostato" (recte: sotto più profili avvicinato) la categoria degli affittuari coltivatori diretti a quelli che tali non sono, detta legge non ha affatto "unificato" le due figure giuridiche di contratto a coltivatore diretto e di contratto a conduttore non coltivatore diretto.
La legge n. 203 del 1982, recante "norme sui contratti agrari", in particolare, con il titolo primo ("disposizioni integrative modificative dell'affitto dei fondi rustici") mentre ai capi primo e terzo, detta, da un lato, la nuova disciplina relativa alle "durate dei contratti di affitto a coltivatore diretto", nonché "altre disposizioni per l'affitto a coltivatore diretto", dedica il capo quarto alle "norme sull'affitto a conduttore non coltivatore diretto".
Pacifico quanto precede si osserva, ancora, che l'art. 23, dispone, testualmente, che "al contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto si applicano le norme previste negli articoli 3, 5, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 42, 43 e 45".
Si ricava, da quanto precede, ad avviso di questo Collegio, che nonostante la tendenza, della più recente legislazione, di superare la contrapposizione "affitto a conduttore coltivatore diretto" - "affitto a conduttore non coltivatore diretto", i due contratti, storicamente contrapposti, sono e rimangono distinti anche nel vigore della l. 3 maggio 1982, n. 203. Con la conseguenza, pertanto, che venuta meno la qualità di coltivatore diretto dell'affittuario, il contratto di affitto a coltivatore diretto non può convertirsi in affitto a conduttore non coltivatore diretto, comportando la variazione unilaterale effettuata dall'affittuario un'ipotesi di risoluzione del contratto per grave inadempimento ex art. 5 comma 2 legge n. 203 del 1982, anche se non tassativamente prevista dalla norma (cfr., ad esempio, tra le altre, Cass. 17 ottobre 1994, n. 8456). Reciprocamente è incontroverso, specie in giurisprudenza, che un rapporto sorto come affitto a coltivatore non diretto non si converte, in assenza di un accordo novativo, in affitto a coltivatore diretto neppure in conseguenza dell'acquisto in corso del rapporto da parte dell'affittuario della diversa qualificazione professionale di coltivatore diretto, ancorché sia stata comunicata dal conduttore l'acquisizione di uno dei titoli di studio che l'art. 7 della legge n. 203 prevede per l'equiparazione al coltivatore diretto (Cass. 31 luglio 1991, n. 8451). Sempre al riguardo si è evidenziato, in molteplici occasioni, ancora - contrariamente a quanto, del tutto apoditticamente affermato nella sentenza gravata - che in tema di risoluzione di contratti agrari, la disposizione dell'art. 46, l. 3 maggio 1982, n. 203, la quale prescrive il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie in materia di contratti agrari, non è applicabile nel caso di domanda di risoluzione del contratto di affitto del fondo rustico a conduttore non coltivatore diretto, dato che il citato art. 46 non è espressamente richiamato nell'art. 23 della medesima legge, relativo ai rapporti di affitto a conduttore non coltivatore diretto, e la sua estensione a tali rapporti è impedita da ragioni sistematiche, attesa la loro intrinseca diversità rispetto a quelli di affitto a coltivatore diretto (tra le tantissime, in questo senso, cfr., ad esempio, Cass. 30 luglio 1997, n. 7108, nonché Cass. 20 giugno 1994, n. 5949; Cass. 18 dicembre 1990, n. 11979). Nell'ottica interpretativa sopra riferita, ancora, non si dubita, presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, che l'art. 41 legge n. 203 del 1982 non ha ripristinato per i contratti di affitto di fondi rustici a conduttore non coltivatore diretto il sistema a forma libera vigente anteriormente alla emanazione della legge n. 606 del 1966, atteso che, come risulta chiaramente dall'art. 23 della detta legge n. 203, l'art. 41 non si applica ai contratti di affitto a conduttore non coltivatore diretto, sicché deve ritenersi che a tali contratti si continui ad applicare, relativamente alla prova di essi, l'art. 3 della legge n. 606, che ne richiede la prova scritta (Cass. 27 ottobre 1992, n. 11689). Analogamente costituisce ius receptum la affermazione secondo cui l'istituto del recesso dal contratti di affitto a conduttore non coltivatore diretto, per il caso di morte dell'affittuario, a termini dell'art. 1627 c.c., non è stato abrogato, per incompatibilità, dall'art. 49, comma ultimo, l. 3 maggio 1982 n. 203 (continuazione del contratto con il coltivatore diretto o con l'imprenditore agricolo a titolo principale, erede dell'affittuario defunto), che trova applicazione solo con riguardo all'erede dell'affittuario coltivatore diretto (Cass. 16 dicembre 1988, n. 6852). Non controverso quanto precede è palese che ove l'attore abbia invocato, primo grado, la propria qualità di coltivatore diretto, al fine di conseguire, a norma dell'art. 27, l. 3 maggio 1982, n. 203, la riconduzione all'affitto a coltivatore diretto di un certo rapporto agrario e deduca, in grado di appello, che il rapporto deve, invece, ricondursi a un contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto lo stesso propone una nuova domanda preclusa dall'art. 437 c.p.c. che deve essere dichiarata, anche d'ufficio, inammissibile dal giudice adito.
11.2. Parimenti inconferente, al fine del decidere, e di ritenere che la conclusioni rassegnate dal PI in grado di appello non integrassero "domanda nuova" preclusa ex art. 437 c.p.c. è quanto si assume da parte del controricorrente allorché si afferma che esso concludente, avendo chiesto l'applicazione della legge n. 203 del 1982 aveva chiesto, anche la applicazione degli artt. 22 e 23 della stessa (in tema di affitto a conduttore non coltivatore diretto). Il giudice, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, in particolare, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, si come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (Cass. 22 maggio 1998, n. 5110; Cass. 20 marzo 1999, n. 2574; Cass. 24 settembre 1999, n. 10493; Cass. 22 ottobre 1999, n. 11861; Cass. 28 gennaio 2000, n. 961; Cass. 25 febbraio 2000, n. 2142; Cass. 3
luglio 2000, n. 8879; Cass. 18 dicembre 2000, n. 15907; Cass. 27 febbraio 2001, n. 2908). Avendo nella specie il PI dedotto, a fondamento della proposta domanda, la propria qualità di coltivatore diretto è palese che questa - a prescindere dalla genericità dei riferimenti normativi - era diretta all'accertamento di un rapporto da ricondursi nello schema del contratto di affitto a conduttore coltivatore diretto. 11.3. Nè, ancora, può affermarsi che la questione relativa alla spettanza, o meno, al PI della qualifica di conduttore non coltivatore diretto già apparteneva al merito della causa, per essere stata dedotta dalla difesa dei convenuti.
A prescindere da ogni altra, pur pertinente, considerazione, si osserva che i convenuti non solo non avevano chiesto, quanto alla qualificazione del contratto tra le parti, un accertamento con forza di giudicato (avendo svolto domanda riconvenzionale esclusivamente al fine di ottenere la condanna del PI al rilascio del fondo e al risarcimento dei danni patiti a causa della condotta di questi), ma si erano limitati ad affermare, nell'ambito delle proprie "difese", che il rapporto inter partes non poteva qualificarsi contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto per mancanza di prova scritta.
Certo quanto sopra è palese che la circostanza non abilitava, in alcun modo, parte appellante a spiegare una domanda totalmente diversa rispetto a quella proposta in primo grado.
Specie considerato che la domanda proposta inammissibilmente per la prima volta in grado di appello non era rivolta ad accertare che il rapporto inter partes così come costituito con i DI MM per effetto degli accordi del giugno 1997 integrava un contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto, ma una vicenda totalmente diversa, fondata su prospettazioni mai fatte in primo grado e, in particolare, sul rilievo che gli accordi del giugno 1997 avevano dato vita a un rapporto "riconducibile" ex art. 27, l. 27 luglio 1982, n. 203, al contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto.
12. Il primo motivo di ricorso, in conclusione, merita accoglimento, con assorbimento del secondo e del terzo motivo.
13. Quanto al ricorso incidentale condizionato, proposto dal PISTILLI, se ne deve in limine rilevare la palese inammissibilità sotto diversi, concorrenti, profili.
13.1. In primis, in violazione del precetto di cui all'art. 366, n, 3, c.p.c., come interpretato da una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice fa totalmente difetto, nel ricorso incidentale, l'esposizione sommaria dei fatti di causa, atteso che al riguardo, si precisa "si abbiano qui per trascritti i fatti di causa così come riportati nella impugnata sentenza n. 447/2000 della sezione specializzata agraria della Corte di Appello di AR" (cfr. Cass. 21 giugno 2001, n. 8476; Cass. 16 settembre 2000, n. 12256; Cass. 7 giugno 2000, n. 7707. Nel senso che sono privi di effetti i richiami, per relationem, ad altri atti: Cass. 19 febbraio 1986, n. 992, nonché Cass. 22 novembre 1984, n. 6018 e Cass. 2 luglio 1982, n. 3967). 13.2. In secondo luogo, anche a prescindere da quanto precede non può non sottolinearsi che il ricor5o incidentale è inammissibile per carenza di interesse.
I giudici di appello, infatti, non hanno ne' implicitamente ne' espressamente rigettato la domanda formulata, anche in appello, in via principale dal PI - diretta a sentire ricondurre ad un contratto di affitto a conduttore coltivatore diretto il rapporto instaurato con i DI MM - nella quale ipotesi, non operando in sede di legittimità la regola di cui all'art. 346 c.p.c., era onere del PI riproporre la questione stessa con ricorso incidentale, ancorché condizionato, ma hanno ritenuto la questione "assorbita" per effetto dell'accoglimento della domanda formulata in via subordinata dallo stesso PI.
Certo quanto sopra è palese che il PI è carente di interesse, a norma dell'art. 100 c.p.c., a proporre ricorso incidentale per cassazione, per il mancato esame della domanda "principale" atteso che la stessa potrà essere riproposta innanzi al giudice di rinvio (Giurisprudenza pacifica: tra le tantissime: Cass. 16 luglio 2001, n. 9637; Cass. 12 aprile 2001, n. 5503; Cass. 7 marzo 2001, n. 3341;
Cass. 30 marzo 2000, n. 3908). 14. In conclusione all'accoglimento del primo motivo di ricorso principale, con assorbimento del secondo e del terzo e alla declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale segue la cassazione della sentenza gravata e la rimessione della causa per nuovo esame dei motivi di appello non contenenti la prospettazione di nuove domande e nuove eccezioni, alla stessa corte di appello di AR, sezione specializzata agraria, in diversa composizione, che provvederà, altresì, anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi;
accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti gli altri nonché inammissibile il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, alla stessa corte di appello di AR, sezione specializzata agraria, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di Cassazione, il 30 aprile 2002. Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2002