Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/02/2005, n. 12189
CASS
Sentenza 9 febbraio 2005

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La registrazione fonografica di un colloquio svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, o comunque sia ammesso ad assistervi, non è riconducibile, quantunque eseguita clandestinamente, alla nozione di intercettazione, ma costituisce forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l'autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo secondo la disposizione dell'art. 234 cod. proc. pen., salvo gli eventuali divieti di divulgazione del contenuto della comunicazione che si fondino sul suo specifico oggetto o sulla qualità rivestita dalla persona che vi partecipa. (La Corte ha ribadito che le intercettazioni regolate dagli artt. 266 e ss. cod. proc. pen. consistono nella captazione occulta e contestuale di una comunicazione o conversazione tra due o più soggetti che agiscano con l'intenzione di escludere altri e con modalità oggettivamente idonee allo scopo, attuata da soggetto estraneo alla stessa mediante strumenti tecnici di percezione tali da vanificare le cautele ordinariamente poste a protezione del suo carattere riservato).

Commentari3

  • 1Lecito registrare conversazioni alle quali si prende parte (Cass.5241/17)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 ottobre 2019

  • 2Registrazione di conversazione fra presenti sempre ammessa (Cass. 15627/2016)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

    La registrazione di un colloquio anche all'insaputa dell'interlocutore è azione libera e lecita, non necessita di autorizzazione, ed il risultato è considerato documento, quindi come tale acquisibile e valutabile nel procedimento penale; ciò anche quando avviene su consiglio del proprio legale. Corte di Cassazione SEZIONE V SENTENZA n. 15627 / 2016 (ud. 27/01/2016) 14-04-2016 avverso la sentenza n. 7265/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del 04/05/2015; visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/01/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN; Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Agnello Rossi che ha concluso per il rigetto del …

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  • 3Le intercettazioni nelle indagini penali
    Francesca Servadei · https://www.studiocataldi.it/ · 17 maggio 2016

    La disciplina delle intercettazioni (articolo 266 e seguenti), viene definita dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr., tra le altre, sentenza 12189/2005), come la captazione occulta e contestuale di una comunicazione o conversazione tra due o più soggetti al fine di escluderne altri con modalità oggettivamente idonee allo scopo, realizzata da un soggetto terzo mediante strumenti tecnici atti a rendere inutili tutte quelle misure poste per tutelare il carattere riservato. Tipologie di intercettazioni Le intercettazioni possono essere telefoniche ovvero ambientali; le prime consistono in acquisizioni di conoscenze attraverso l'uso del telefono ovvero diverse forme di trasmissione, le …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/02/2005, n. 12189
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12189
Data del deposito : 9 febbraio 2005

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