Sentenza 9 febbraio 2005
Massime • 1
La registrazione fonografica di un colloquio svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, o comunque sia ammesso ad assistervi, non è riconducibile, quantunque eseguita clandestinamente, alla nozione di intercettazione, ma costituisce forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l'autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo secondo la disposizione dell'art. 234 cod. proc. pen., salvo gli eventuali divieti di divulgazione del contenuto della comunicazione che si fondino sul suo specifico oggetto o sulla qualità rivestita dalla persona che vi partecipa. (La Corte ha ribadito che le intercettazioni regolate dagli artt. 266 e ss. cod. proc. pen. consistono nella captazione occulta e contestuale di una comunicazione o conversazione tra due o più soggetti che agiscano con l'intenzione di escludere altri e con modalità oggettivamente idonee allo scopo, attuata da soggetto estraneo alla stessa mediante strumenti tecnici di percezione tali da vanificare le cautele ordinariamente poste a protezione del suo carattere riservato).
Commentari • 3
- 1. Lecito registrare conversazioni alle quali si prende parte (Cass.5241/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 ottobre 2019
- 2. Registrazione di conversazione fra presenti sempre ammessa (Cass. 15627/2016)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
La registrazione di un colloquio anche all'insaputa dell'interlocutore è azione libera e lecita, non necessita di autorizzazione, ed il risultato è considerato documento, quindi come tale acquisibile e valutabile nel procedimento penale; ciò anche quando avviene su consiglio del proprio legale. Corte di Cassazione SEZIONE V SENTENZA n. 15627 / 2016 (ud. 27/01/2016) 14-04-2016 avverso la sentenza n. 7265/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del 04/05/2015; visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/01/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN; Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Agnello Rossi che ha concluso per il rigetto del …
Leggi di più… - 3. Le intercettazioni nelle indagini penaliFrancesca Servadei · https://www.studiocataldi.it/ · 17 maggio 2016
La disciplina delle intercettazioni (articolo 266 e seguenti), viene definita dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr., tra le altre, sentenza 12189/2005), come la captazione occulta e contestuale di una comunicazione o conversazione tra due o più soggetti al fine di escluderne altri con modalità oggettivamente idonee allo scopo, realizzata da un soggetto terzo mediante strumenti tecnici atti a rendere inutili tutte quelle misure poste per tutelare il carattere riservato. Tipologie di intercettazioni Le intercettazioni possono essere telefoniche ovvero ambientali; le prime consistono in acquisizioni di conoscenze attraverso l'uso del telefono ovvero diverse forme di trasmissione, le …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/02/2005, n. 12189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12189 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 09/02/2005
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 220
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 969/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO VI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 9-10-2003 della Corte di Appello di Firenze.;
Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Vincenzo Rotondo;
Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito l'avv. LUCIBELLO Pier Matteo, che ha insistito per raccoglimento del ricorso.
FATTO
1.1.-. Con sentenza in data 9-10-2003 la Corte di Appello di Firenze, Sezione Seconda Penale, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Siena in data 19-2-2002 aveva condannato, previo riconoscimento delle attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, RO VI alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione, oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile e alla rifusione delle spese da essa parte civile sostenute, liquidate come da dispositivo, con interdizione dell'imputato dai pubblici uffici per il periodo di anni 1 e 10 mesi, concedendo al medesimo la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna sul certificato del casellario giudiziale.
Il RO era imputato del reato di cui all'art. 317 c.p., per avere, abusando della sua qualità di maresciallo-capo della Guardia di Finanza, indotto, in Poggibonsi nell'autunno 1999, il rappresentante legale della società EM a promettergli indebitamente la fornitura di tre-quattro finestre di legno, dell'importo di 3-4 milioni di lire (capo A), nonché del reato di cui agli artt. 56, 317 c.p., per avere, una volta ottenuta la promessa di cui al capo precedente, pensato, in epoca successiva e fino al maggio 2000, di aumentare gli infissi sino ad un importo di circa 20 milioni di lire, tentando di indurre la EM al relativo pagamento (capo B). 1.2 .-. Avverso la suindicata sentenza del 9-10-2003 ha proposto ricorso per Cassazione RO VI, tramite il suo difensore, chiedendone l'annullamento.
Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 63 e dell'art. 271, comma 1, c.p.p., in quanto la parte lesa, UG RI EL, amministratore della società EM, sarebbe stata utilizzata dalla Polizia Giudiziaria quale emissario e strumento di indagini preliminari che avrebbe proceduto alla intercettazione degli incontri con il RO in data 25 e 30-5-2000 senza la dovuta autorizzazione e in assenza dei requisiti posti a pena di inutilizzabilità dagli artt. 266 e ss. c.p.p., con la conseguenza che le conversazioni intercettate avrebbero dovuto essere considerate non utilizzabili.
Con il secondo e terzo motivo di ricorso si lamenta la manifesta illogicità della sentenza impugnata. In particolare: a) sull'episodio della distruzione di documenti contabili ad opera del RO durante la verifica, la Corte di merito avrebbe ritenuto credibili le dichiarazioni accusatone del CE, in quanto concordi con quelle di UG, non dando rilievo alle contrarie affermazioni del IN e del ME e non considerando che UG aveva riferito cose de relato (in quanto da lui apprese dal CE); b) quanto alla induzione, la Corte di Appello avrebbe omesso di considerare che quando il RO avrebbe richiesto alla EM una foratura gratuita di infissi, "l'intera partita fiscale era stata definita da quest'ultima, in esito alla verifica in precedenza condotta dalla Guardia di Finanza, di talché il maresciallo RO non avrebbe potuto incutere alcun timore ne' avrebbe potuto esercitare alcuna forza di convinzione sul privato", anche perché la fattura a suo tempo strappata dal RO si riferiva in realtà non alle società fallite che avevano avuto rapporti con la EM (GN), ma ad altra società (GN Porte), del tutto estranea alle predette vicende fallimentari, che avevano interessato il gruppo Coocilietti...
Con l'ultimo motivo di ricorso si eccepisce la violazione dell'art. 317 c.p. e, in ogni caso, la manifesta illogicità della motivazione sul punto, in quanto, una volta accertato che l'episodio aveva riguardato documenti contabili che non avevano nulla a che vedere con le ditte fallite, il mero richiamo alla verifica (effettuato dal RO nel corso di una delle conversazioni intercettate), lungi dall'implicare la creazione di uno stato di soggezione psicologica, troverebbe spiegazione in una sollecitazione alla "gratitudine del privato" in riferimento ad un controllo oramai definitivamente esaurito e concluso, anche nei suoi effetti, con l'avvenuto pagamento delle sanzioni inflitte alla società.
DIRITTO
2.1.-. Il ricorso è infondato.
Ad avviso del ricorrente, la parte lesa sarebbe stata in realtà utilizzata dalla Polizia Giudiziaria quale strumento di indagini preliminari e avrebbe proceduto alla intercettazione degli incontri con il RO in data 25 e 30-5-2000 senza la dovuta autorizzazione e in assenza dei requisiti posti, a pena di inutilizzabilità, dagli artt. 266 e ss. c.p.p.: conseguentemente le conversazioni intercettate avrebbero dovuto essere considerate non utilizzabili. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno già chiarito che le intercettazioni regolate dalla legge processuale consistono nella captazione occulta e contestuale di una comunicazione o conversazione tra due o più soggetti che agiscano con l'intenzione di escludere altri e con modalità oggettivamente idonee allo scopo, attuata da soggetto estraneo alla stessa mediante strumenti tecnici di percezione tali da vanificare le cautele ordinariamente poste a protezione del suo carattere riservato. Da questa nozione si è fatta discendere la conclusione che resta estranea alla disciplina degli artt. 266 e seguenti del codice di rito la registrazione di un colloquio eseguita, anche ed eventualmente in modo clandestino, da un soggetto partecipe del colloquio medesimo, o comunque ammesso ad assistervi. Essa costituisce piuttosto una forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l'autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo, secondo la disposizione dell'art. 234 c.p.p., salvi gli eventuali divieti di divulgazione del contenuto della comunicazione che si fondino sul suo specifico oggetto o sulla qualità rivestita dalla persona che vi partecipa. In particolare, la registrazione di una comunicazione da parte di soggetto che ne sia stato partecipe, per quanto astrattamente suscettibile di produzione come documento, non può sostituirsi, in violazione dell'art. 191 c.p.p., a fonti di prova delle quali la legge vieta l'acquisizione. Non sono dunque ammissibili prove documentali (diverse, s'intende, dai pertinenti atti processuali) che di fatto aggirino il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato (art. 62 c.p.p.), o mirino ad informare il giudice di affermazioni compiute dell'indiziato senza che, pur sussistendone le condizioni, il suo esame quale persona informata dei fatti sia stato interrotto ai sensi dell'art. 63 c.p.p., o ancora che tendano, in violazione del divieto generale posto all'art. 203 del codice di rito, ad introdurre nel processo informazioni sulle dichiarazioni di confidenti prima che questi stano stati sentiti in qualità di testimoni. L'analisi delle Sezioni unite diviene, poi, particolarmente articolata con riferimento al divieto di testimonianza indiretta, che riguarda in modo particolare la polizia giudiziaria (comma 4 dell'art. 195 c.p.p): è evidente che gli agenti non potrebbero provare attraverso un documento (compreso il nastro magnetico realizzato in corso di indagine), o con qualunque altra modalità atipica, ciò che la legge preclude loro di provare, appunto, attraverso la testimonianza (Sez. Un, sent. n. 36747 del 28- 5-2003, Torcasio, rv. 225465). In definitiva, "la spendibilità processuale delle registrazioni clandestine si gioca sulla pertinenza del documento fonico alla rappresentazione di notizie (aventi ad oggetto il contenuto del colloquio) che ben possono essere introdotte nel processo attraverso la testimonianza del partecipe implicato nella registrazione". Risulta dalla sentenza censurata che, successivamente alla denuncia da tari PO (22-5-2000), HN RI EL, "prima che si procedesse alla audizione delle persone informale sui fatti", aveva avvertilo i Carabinieri che nei giorni immediatamente successivi vi sarebbero stati nuovi incontri con il RO e che egli vi avrebbe partecipato "munito di un registratore per documentare il colloquio". Ne discende che non risulta in alcun modo che la parte lesa, apprestandosi al colloquio, in sostanza rivestisse la qualità di incaricato dalla polizia giudiziario, ed anzi la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di Appello depone in senso contrario ("a parte ogni inchiesta sulla spontaneità della iniziativa assunta dal denunciante"). Nulla autorizza, pertanto, a concludere che l'UG sia stato impropriamente utilizzato quale strumento di indagini dalla Polizia Giudiziaria in mancanza della dovuta autorizzazione ed in assenza dei requisiti posti a pena di inutilizzazione dagli artt. 266 e ss. c.p.p.. In applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia, la Corte di Appello di Firenze ha, quindi, correttamente utilizzato le conversazioni registrate per iniziativa della persona offesa, legittimamente acquisite al processo. Trattandosi di registrazioni liberamente effettuate di nascosto da un privato cittadino, non investito di funzioni di polizia giudiziaria, anche le dichiarazioni autoindizianti ivi rese dal RO erano pienamente utilizzabili.
2.2.-. Con gli ulteriori motivi di ricorso si denuncia la manifesta illogicità della sentenza impugnata sotto vari profili. In particolare: a) sull'episodio della distrazione di documenti contabili ad opera del RO durante la verifica, la Corte di merito avrebbe ritenuto credibili le dichiarazioni accusatone del CE, in quanto concordi con quelle di UG, non dando rilievo alle contrarie affermazioni del IN e del ME e non considerando che UG aveva riferito cose de relato (in quanto da lui apprese dal CE); b) quanto alla induzione, la Corte di Appello avrebbe omesso di considerare che quando il RO avrebbe richiesto alla EM una foratura gratuita di infissi, "l'intera partita fiscale" era stata definita da quest'ultima, sicché l'azione del ricorrente non sarebbe stata dotata di alcuna reale forza di intimidazione o convinzione, anche perché la fattura a suo tempo strappata dal RO si riferiva in realtà non alle società fallite che avevano avuto rapporti con la EM (GN), ma ad altra società (GN Porte), del tutto estranea alle predette vicende fallimentari;
c) una volta accertato che l'episodio aveva riguardato documenti contabili che non avevano nulla a che vedere con le ditte fallite, il mero richiamo alla verifica (effettuato dal RO nel corso di ima delle conversazioni intercettate), lungi dall'implicare la creazione di uno stato di soggezione psicologica, troverebbe spiegazione in una sollecitazione alla "gratitudine del privato" in riferimento ad un controllo oramai definitivamente esaurito.
Si tratta di censure già proposte nei motivi di appello e alle quali nella sentenza censurata viene data adeguata risposta. Quanto al primo punto, la Corte di merito si è soffermata sulle affermazioni del CE, mettendo in luce che il comportamento da lui tenuto nella vicenda (che non era "certo quello di chi nutriva rancore verso il maresciallo RO") le rendeva pienamente credibili e che, del resto, esse erano confermate non solo dalle dichiarazioni di UG, ma anche da quelle della contabile Grupp, e dei testi RO e UC. L'attendibilità delle affermazioni accusatone del CE non era, secondo la Corte di appello, "diminuita" dai generici riferimenti del teste della difesa, ME, D'altra parte era il testo dei colloqui registrati, riportato dettagliatamente nella sentenza impugnata, che dimostrava la piena affidabilità delle accuse del CE.
È appunto in base al contenuto di queste conversazioni (e segnatamente al riferimento per inciso fatto dal RO alla verifica fiscale) che i giudici di merito hanno ritenuto dimostrato che "la leva utilizzata per porre CE e IN nella condizione di non potere ricusare la successiva richiesta dell'imputato si individuava) proprio nei rapporti tra la NO e le ditte fallite, rapporti che si evidenziavano in una serie di fatture di comodo (o che tali apparivano) del tipo di quella (n. 3065 del 26-6-1998 su GN), presa in particolare considerazione dal maresciallo RO". In questa prospettiva, secondo la Corte di merito, "la conduzione corretta della verifica fiscale sui redditi prodotti e l'esito del tutto negativo per la società GN assumevano una rilevanza neutra nel quadro della vicenda", in quanto ciò che contava era che "l'attenzione di CE e di IN era stata focalizzata sulla esistenza di documenti che potevano provare la collaborazione prestata alle ditte fallite per stornare somme di danaro dai bilama d'esercizio in danno dei creditori poi ammessi al passivo fallimentare".
Come si vede, il tessuto motivazionale della sentenza censurata non presenta affatto quella macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua dei principi affermati da questa Corte, può indurre a ritenere sussistente il vizio di cui alla lettera e) dell'art. 606 c.p.p., nei quale sostanzialmente si risolvono queste ultime censure. E d'altra parte ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, questa Corte deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscuidibile (sez. 2^, sent. 11220 del 5-12- 1997, rv. 209145). Le argomentazioni della Corte di merito sono logiche e adeguate e, a fronte di esse, il ricorrente si è limitato, sostanzialmente, a dedurre, in modo apodittico, tesi di segno contrario, a proporre argomenti ininfluenti o indimostrati e a eccepire genericamente la manifesta intrinseca incoerenza ed illogicità della sentenza censurata. Ma non può costituire vizio deducibile in sede di legittimità la mera prospettazione di una diversa (e, per il ricorrente, più adeguata) valutazione delle risultanze processuali. Non rientra, infetti, nei poteri di questa Corte quello di compiere, come sostanzialmente si chiede, una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, essendo il sindacato in questa sede circoscritto, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (v. da ultimo e per tutte: S. U. 24-9-2003, Petrella, rv.226074). 2.2.-. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2005